Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Sospensione dell' esecuzione di una decisione che infligge un' ammenda ° Presupposti per la concessione ° Prestazione di una cauzione ° Liceità ° Limiti ° Circostanze eccezionali
(Trattato CE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Massima
Il giudice dell' urgenza deve ordinare la sospensione dell' obbligo per l' impresa richiedente di prestare una cauzione bancaria a garanzia del pagamento dell' ammenda inflittale solo in presenza di circostanze eccezionali, che possono risultare, in particolare, dal fatto che la costituzione di una garanzia bancaria metterebbe in pericolo la stessa esistenza dell' impresa o dal fatto che le censure mosse nell' ambito del ricorso principale avverso la decisione che infligge l' ammenda suscitano, a prima vista, dubbi particolarmente gravi quanto alla sua legittimità.
Quanto alle difficoltà cui la richiedente va incontro, a causa della sua situazione finanziaria, per ottenere da una banca la garanzia richiesta dalla Commissione, esse non possono considerarsi insormontabili per il solo motivo che il contributo bancario è subordinato all' impegno, a titolo di garanzia, del patrimonio personale dei soci. Infatti, tenuto conto, in primo luogo, dell' interesse pubblico collegato all' esecuzione delle decisioni della Commissione e alla salvaguardia degli interessi finanziari della Comunità e, in secondo luogo, dei vantaggi che possono derivare, per i suoi soci, dagli eventuali comportamenti anticoncorrenziali di una società, risulta adeguato tener conto delle possibilità che possono avere i soci di assistere la società ai fini della costituzione di una garanzia bancaria.
Parti
Nel procedimento T-295/94 R,
Buchmann GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Rinnthal (Repubblica federale di Germania), con l' avv. Helmut Braun, del foro di Dresda,
richiedente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Bernd Langeheine e Richard Lyal, membri del sevizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
resistente,
avente ad oggetto l' istanza di sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 ° Cartoncino; GU L 243, pag. 1), nella misura in cui essa impone alla richiedente il pagamento di un' ammenda, e ciò senza che la richiedente stessa sia tenuta a costituire una garanzia bancaria,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Antefatti e procedimento
1 Il 13 luglio 1994 la Commissione ha adottato la decisione 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 ° Cartoncino; GU L 243, pag. 1, in prosieguo: la "decisione"). A tenore dell' art. 1 della decisione, i 19 fornitori di cartoncino che vi sono elencati, fra cui la richiedente, hanno violato l' art. 85, n. 1, del Trattato per aver partecipato ad un accordo e ad una pratica concordata in forza dei quali hanno svolto diverse attività in contrasto con la concorrenza nel mercato comune, riassunte nello stesso art. 1.
2 Nella decisione si rileva che dette pratiche sono state attuate nell' ambito del "Product Group Paperboard" (in prosieguo: il "PG Paperboard"), che riunisce numerosi produttori europei di cartoncino. Dalla decisione emerge altresì che, durante il periodo di riferimento, cioè dal 1986 al 1991, il PG Paperboard disponeva di diversi comitati, fra cui, in particolare, il "Presidents Working Group" (in prosieguo: il "PWG"), la "President Conference" e il "Joint Marketing Comittee" (in prosieguo: il "JMC"). Sempre secondo la decisione, il PWG riuniva i rappresentati di 8 principali produttori e adottava decisioni d' ordine generale riguardanti il calendario e gli aumenti di prezzo da adottare da parte dei fabbricanti di cartoncino. Esso avrebbe anche istituito taluni accordi tra i partecipanti riguardanti la loro rispettiva quota di mercato, dato che la finalità era quella di evitare che le iniziative concordate in materia di prezzi fossero compromesse da un' eccedenza dell' offerta. I risultati dei lavori del PWG sarebbero stati regolarmente trasmessi alla "President Conference", nella quale, ai sensi del 'considerando' 42 della decisione, tutti i destinatari di questa erano rappresentati. Il JMC, in seno al quale sarebbero stati rappresentati tutti i produttori europei di cartoncino, avrebbe avuto lo scopo principale di attuare gli aumenti di prezzo stabiliti dal PWG.
3 L' art. 3 della decisione infligge alla richiedente un' ammenda pari 2 200 000 ECU per le infrazioni accertate all' art. 1. L' art. 4 prevede che le ammende stabilite dall' art. 3 vengano versate in ECU, entro tre mesi a decorrere dalla data di notifica della decisione.
4 Con lettera 1 agosto 1994, la Commissione notificava la decisione alla richiedente, precisando che, qualora la richiedente avesse proposto ricorso dinanzi al Tribunale, non avrebbe proceduto ad alcun atto di riscossione finché la causa fosse stata pendente dinanzi a detto organo giurisdizionale, purché il credito producesse interessi, a decorrere dalla data di scadenza del termine di pagamento, e fosse fornita entro tale data una garanzia bancaria, da essa accettabile e che riguardasse tanto il debito principale quanto gli interessi o le maggiorazioni.
5 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 settembre 1994 la richiedente ha proposto, ai sensi dell' art. 173 del Trattato CE, un ricorso diretto all' annullamento della decisione.
6 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 1994 la richiedente ha presentato, in forza dell' art. 185 del Trattato CE, la presente domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione, nella parte in cui questa le impone il pagamento di un' ammenda, senza che essa sia tenuta a costituire una garanzia bancaria.
7 La Commissione ha presentato le sue osservazioni sulla presente istanza di provvedimenti urgenti il 2 novembre 1994. Le parti hanno svolto deduzioni orali il 25 novembre 1994.
In diritto
8 In forza del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato CE e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificata con la decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o disporre i provvedimenti provvisori necessari.
9 L' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che le domande relative a provvedimenti provvisori contemplati dagli artt. 185 e 186 del Trattato debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto. I provvedimenti richiesti devono presentare un carattere provvisorio, nel senso che essi non devono pregiudicare la decisione nel merito (v. ordinanza del presidente del Tribunale 26 ottobre 1994, cause riunite T-231/94 R, T-232/94 R e T-234/94 R, Transacciones Maritímas e a./Commissione, Racc. pag. II-0000, punto 20).
Argomenti delle parti
10 Per dimostrare la fondatezza prima facie del petitum, la richiedente deduce quattro censure mosse nel ricorso principale e relative, rispettivamente, ad un errore della durata della sua partecipazione all' infrazione considerata dalla Commissione, ad un errore sulla sua partecipazione, in primo luogo, ad uno scambio di informazioni commerciali dirette ad agevolare l' applicazione delle restrizioni della concorrenza di cui trattasi e, in secondo luogo, alle "President Conferences" del PG Paperboard, e, infine, al fatto che talune prove sarebbero state ottenute illecitamente.
11 A sostegno della prima censura, la richiedente rileva che nel 'considerando' 2 nonché nel dispositivo della decisione la Commissione l' accusa di aver partecipato all' accordo censurato a partire dalla metà del 1986. Orbene, come risulterebbe dalla tabella 4 allegata alla decisione, che menziona riunioni del JMC nonché lo scambio di corrispondenza che ha preceduto la decisione e la comunicazione individuale degli addebiti 21 dicembre 1992, la richiedente avrebbe potuto iniziare a partecipare all' asserita infrazione non prima del 1988.
12 La seconda censura riguarda il fatto che, asserendo nella decisione che tutte le imprese di cui trattasi, compresi i piccoli produttori, hanno partecipato, mediante scambi di informazione, alla vigilanza sul portafoglio ordini, la Commissione si è basata, per quanto riguarda la richiedente, su una valutazione inesatta dei fatti, come risulterebbe da una lettera che la stessa richiedente ha inviato alla Commissione il 13 agosto 1991 e dalle statistiche di cui questa disporrebbe.
13 Con la terza censura la richiedente fa valere che, contrariamente a quanto risulta dal 'considerando' 42 della decisione, essa non ha mai partecipato ad una "President Conference", il che sarebbe stato ammesso dalla stessa Commissione nelle tabelle 3 e 7 allegate alla decisione, nonché in una lettera 1 marzo 1994, indirizzata alla richiedente.
14 Con la quarta censura la richiedente si richiama ad un' audizione del 20 dicembre del 1993, organizzata dalla Commissione e nel corso della quale essa non si era fatta rappresentare. La richiedente assume che, ai termini del verbale che le sarebbe stato comunicato da un terzo, il rappresentante della Commissione, all' atto di detta audizione, ha affermato quanto segue: "I produttori che hanno più o meno ammesso praticamente tutte le dichiarazioni (e d' altronde riconoscerei volentieri di aver avuto torto se è necessario) sono a mio avviso, la Buchmann (...). Essi hanno sostanzialmente ammesso le dichiarazioni formulate a loro carico". Si tratterebbe in questo caso, per quanto riguarda la richiedente, di un' asserzione errata, che essa avrebbe potuto smentire solo con lettera 2 febbraio 1994. Ne consegue, secondo la richiedente, che tutte le prove ottenute all' audizione e successivamente lo sono state illecitamente, giacché la Commissione avrebbe deliberatamente ingannato le imprese in esame.
15 Per quanto riguarda l' urgenza, la richiedente assume che la costituzione di una garanzia bancaria, chiesta dalla Commissione in caso di mancato pagamento dell' ammenda, comprometterebbe seriamente la sua esistenza e metterebbe chiaramente in pericolo il posto di lavoro dei suoi 450 dipendenti. Dato che il suo capitale proprio è sin da ora insufficiente, tenuto conto delle perdite che ha accumulato e della copertura necessaria per l' eventuale pagamento dell' ammenda, la costituzione di una garanzia fino a concorrenza dell' importo previsto la priverebbe della possibilità di procurarsi nuovi capitali. Orbene, per i prossimi mesi, la richiedente necessiterebbe di crediti supplementari per soddisfare le sue esigenze di gestione. Dopo averlo annunciato nella lettera 11 agosto 1994, allegata all' istanza di provvedimenti urgenti, la sua banca abituale le avrebbe, nel frattempo, notificato la revoca dello sconto bancario sino allora accordato. La richiedente aggiunge che nemmeno un successivo rimborso o il versamento di danni e interessi dopo un eventuale annullamento della decisione potrebbero riparare le conseguenze estremamente gravi che deriverebbero da una costituzione della garanzia.
16 La Commissione sottolinea, in via preliminare, che solo in circostanze del tutto eccezionali il giudice dell' urgenza può accogliere un' istanza che, come quella della richiedente, mira ad ottenere che sia sospesa l' esecuzione di una decisione, nella misura in cui questa obbliga la richiedente a istituire una garanzia bancaria di un importo pari all' ammenda inflittale. Orbene, siffatte circostanze eccezionali non ricorrerebbero nel presente caso, dato che la richiedente non ha dimostrato l' urgenza, né ha specificato gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto.
17 Replicando alla censura relativa ad un errore sulla durata della partecipazione della richiedente all' infrazione considerata dalla Commissione, questa rinvia al 'considerando' 162 e all' art. 1 della decisione, il quale precisa che "nel caso [della] Buchmann e [della] Rena [l' infrazione è durata] dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990 (...)". La decisione non si baserebbe quindi su una valutazione inesatta dei fatti quanto alla durata dell' infrazione.
18 Quanto alle considerazioni della richiedente relative agli scambi di informazioni commerciali dirette ad agevolare l' applicazione delle restrizioni della concorrenza, la Commissione ritiene che esse siano irrilevanti. Tenuto conto della concezione dell' infrazione accertata, quale risulterebbe dalla motivazione della decisione, non sarebbe stato necessario nella specie esporre minuziosamente la partecipazione di ciascuna impresa ad ogni atto.
19 Per quanto riguarda la partecipazione della richiedente alle "President Conferences", la Commissione rileva di non averla considerata a priori come risulta dalla tabella 3 allegata alla decisione. Le considerazioni svolte dalla Commissione contro la seconda censura si applicherebbero d' altronde pure alla terza. In ogni caso, la richiedente sarebbe stata informata da altre imprese del settore dei risultati delle riunioni del PWG e avrebbe potuto orientare in conformità il suo comportamento concorrenziale.
20 Con riferimento alla censura relativa all' ottenimento illecito di talune prove, la Commissione osserva in via preliminare che, a suo parere, dal ricorso nel procedimento principale non risulta che la richiedente contesti la sua partecipazione all' intesa, ma che essa si limiti a sostenere come, non avendo partecipato a talune riunioni, alcune sue azioni non siano state correttamente valutate. Non sarebbe quindi del tutto infondato sostenere che la richiedente ammette i fatti addebitatile. D' altronde, il relatore della Commissione si sarebbe riservato la possibilità di correggere le sue dichiarazioni. Inoltre, la richiedente non spiegherebbe perché il fatto stesso di menzionare che essa avrebbe ammesso i fatti che le venivano addebitati sarebbe stato considerato tale da influenzare in modo così rilevante le altre imprese, il che sarebbe d' altronde contraddittorio con l' impressione che la richiedente stessa vuole suscitare, vale a dire essa avrebbe avuto in tale intesa solo un ruolo secondario. Del resto, non si comprenderebbe come un' eventuale influenza su altre imprese possa avere ripercussioni sulla legittimità della decisione nei riguardi della richiedente.
21 Per quanto riguarda l' urgenza, la Commissione ritiene che questa non sia affatto provata. Infatti, la citata lettera 11 agosto 1994 non consentirebbe di concludere che sarebbe minacciata la stessa esistenza della richiedente e, con essa, sarebbero minacciati 450 posti di lavoro, giacché essa non opporrebbe alcun diniego ad una eventuale domanda di costituzione di una garanzia bancaria e farebbe persino proposte quanto al proseguimento della collaborazione tra la richiedente e la sua banca abituale. La richiedente non avrebbe nemmeno fatto valere che essa ha cercato di ottenere, infruttuosamente, una garanzia presso un altro istituto bancario. Prescindendo da quanto affermato dalla richiedente quanto all' asserita revoca dello sconto bancario, che essa non avrebbe d' altronde sufficientemente provato, la sua istanza non conterrebbe alcuna altra indicazione sulla sua situazione economica e finanziaria effettiva.
Valutazione del giudice dell' urgenza
22 Va constatato, in via preliminare, che col presente procedimento sommario la richiedente chiede di essere liberata dall' obbligo, imposto nella lettera di cui al punto 4 della presente ordinanza, di costituire una garanzia bancaria di importo pari all' ammenda inflittale, come condizione per evitare la sua riscossione immediata.
23 Ai termini di una costante giurisprudenza, siffatta domanda può essere accolta solo in circostanze eccezionali (v., in particolare, ordinanze del presidente della Corte 6 maggio 1982, causa 107/82 R, AEG/Commissione, Racc. 1549, punto 6, e 15 marzo 1983, causa 234/82 R, Ferriere di Roè Volciano/Commissione, Racc. pag. 725, punti 2 e 8). Orbene, la richiedente non ha fornito elementi che consentano di constatare, a prima vista, che tale condizione è soddisfatta nella specie. Ciò vale sia per la sua asserzione diretta a provare l' urgenza della sospensione richiesta, secondo la quale la costituzione della garanzia bancaria minaccerebbe la sua esistenza, sia per quanto riguarda il fumus boni juris del suo ricorso principale.
24 Per quanto attiene all' asserita impossibilità di fornire la garanzia bancaria, a pena di mettere in pericolo la sua esistenza, occorre rilevare che il solo documento che la richiedente ha prodotto a sostegno del suo argomento è la citata lettera 11 agosto 1994 della sua banca abituale. Orbene, tale lettera, anche se fa menzione di una situazione difficile della richiedente, non consente tuttavia di concludere, a prima vista, che l' obbligo di costituire una garanzia bancaria per sottrarsi all' immediata riscossione dell' ammenda, in attesa della pronuncia della sentenza nel ricorso principale, rischierebbe di comportare la scomparsa della richiedente stessa. A questo proposito, si deve constatare, in primo luogo, che l' analisi della situazione finanziaria della richiedente, sulla quale si basa la lettera in questione, tiene già conto degli inconvenienti della costituzione d' una copertura sino a concorrenza dell' importo dell' ammenda inflitta e, in secondo luogo, che la suddetta lettera non oppone alcun diniego ad un' eventuale domanda intesa ad ottenere la costituzione della garanzia in questione. Orbene, né la lettera della banca né le spiegazioni fornite dalla stessa richiedente consentono di esaminare, in modo preciso, se e in qual misura la situazione della richiedente possa aggravarsi nel caso in cui, invece di costituire semplicemente o di mantenere la copertura menzionata, essa debba costituire una garanzia bancaria per l' importo corrispondente. Più in generale, dalla lettera della banca risulta che questa si considera sempre il "partner di fiducia" della richiedente, che essa è disposta ad "assisterla per tutto il periodo difficile" e ad aiutarla a "ritrovare il suo passato potere economico", a talune condizioni, in particolare alla condizione che i suoi soci la sostengano senza riserve. Nessun elemento del fascicolo consente di concludere, a prima vista, che tali condizioni sono impossibili da soddisfare.
25 Per quanto attiene, più in particolare, all' argomento della richiedente secondo il quale essa ha bisogno, per i prossimi mesi, di crediti supplementari per le sue esigenze di gestione, che la costituzione della garanzia le impedirebbe di ottenere, nessun elemento del fascicolo consente al giudice dell' urgenza di accertarne la consistenza. Si deve aggiungere che la richiedente ha ammesso, all' audizione, che un altro istituto finanziario locale si è dichiarato disposto a concederle una garanzia bancaria, a condizione che i suoi soci impegnino il loro patrimonio personale.
26 A questo proposito si deve rilevare che, tenuto conto, in primo luogo, dell' interesse pubblico che si ricollega all' esecuzione delle decisioni della Commissione e alla salvaguardia degli interessi finanziari della Comunità e, in secondo luogo, dei vantaggi che possono derivare, per i suoi soci, dagli eventuali comportamenti anticoncorrenziali di una società, risulta adeguato, come viene ammesso nella giurisprudenza, tener conto delle possibilità che possono avere i soci di assistere la società ai fini della costituzione di una garanzia bancaria, come quella che viene chiesta dalla Commissione nella specie (v. ordinanza del presidente della Corte 7 maggio 1982, causa 86/82 R, Hasselblad/Commissione, Racc. pag. 1555, punto 4, nonché ordinanze del presidente del Tribunale 25 agosto 1994, causa T-156/94 R, Aristrain/Commissione, Racc. pag. II-0000, punto 33, e Transacciones Maritímas e a., già citata).
27 Infine e in ogni caso, si deve rilevare, quanto alla valutazione dell' eventuale esistenza di circostanze eccezionali che consentano di giustificare l' adozione della misura richiesta, che nessuna delle censure mosse dalla richiedente per dimostrare la fondatezza del suo ricorso principale ha evidenziato elementi tali da suscitare, a prima vista, dubbi particolarmente gravi quanto alla legittimità della decisione.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) L' istanza è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 21 dicembre 1994.
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