Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Adozione di provvedimenti provvisori ° Domanda giudiziale di provvedimenti provvisori, che si innesta su di un ricorso d' annullamento proposto da un terzo contro una decisione della Commissione che autorizza un' operazione di concentrazione, diretta ad ottenere dal giudice comunitario, per mezzo di provvedimenti provvisori, talune ingiunzioni nei confronti delle imprese notificanti ° Competenza della Commissione ° Sindacato giurisdizionale ° Limiti
(Trattato CE, artt. 85, 173 e 186; regolamenti del Consiglio n. 17, art. 3, n. 1, e n. 4064/89)
2. Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Sospensione dell' esecuzione di una decisione che autorizza una concentrazione tra imprese, con riserva del rispetto di alcuni impegni assunti dai partecipanti all' operazione ° Presupposti per la concessione ° Danno grave e irreparabile ° Avverarsi del danno dipendente da eventi futuri e incerti ° Contemperamento degli interessi in causa
(Trattato CE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2; regolamento del Consiglio n. 4064/89)
Massima
1. In base al sistema di ripartizione di competenze stabilito dal Trattato CE, spetta alla Commissione, se lo ritenga necessario, nell' ambito dei poteri di controllo in materia di concorrenza attribuitile, segnatamente, dal combinato disposto dell' art. 85 del Trattato e dell' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, adottare un provvedimento provvisorio rivolto alle parti che notificano un' operazione di concentrazione ai sensi del regolamento n. 4064/89.
Il ruolo del giudice comunitario consiste nell' esercitare un sindacato giurisdizionale sull' operato della Commissione in materia, e non nel sostituirsi a quest' ultima nell' esercizio dei poteri ad essa spettanti a norma delle disposizioni citate. Di conseguenza, non è ricevibile, nell' ambito di un procedimento sommario instaurato da un' impresa terza e innestantesi su un ricorso d' annullamento proposto dalla stessa contro una decisione della Commissione che autorizza una concentrazione a determinate condizioni, una domanda volta ad ottenere dal Tribunale provvedimenti provvisori in forma di ingiunzioni rivolte alle parti notificanti.
In ogni caso, in un procedimento sommario ricollegantesi a un ricorso diretto all' annullamento di una decisione della Commissione, la domanda di provvedimenti provvisori è ricevibile, in via di principio, solo se si colloca nell' ambito della decisione finale che il giudice del procedimento principale potrà emettere a norma del combinato disposto degli artt. 173 e 176 del Trattato e solo se riguarda i rapporti tra le parti della causa; ciò esclude qualsiasi domanda volta ad ottenere ingiunzioni nei confronti di terzi che non siano parti del giudizio principale.
Ne consegue che la domanda mira ad ottenere dal giudice dell' urgenza provvedimenti provvisori che non rientrano nella sua competenza, e che, di conseguenza, essa deve essere dichiarata irricevibile.
2. L' urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori, ai sensi dell' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, deve essere valutata con riguardo alla necessità di statuire provvisoriamente, onde evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Tocca al richiedente fornire la prova di non poter attendere l' esito del procedimento principale senza subire un danno che comporterebbe conseguenze gravi e irreparabili.
Tale prova non è fornita nel caso della richiedente che, al fine di ottenere la sospensione dell' esecuzione di una decisione che autorizza un' operazione di concentrazione tra imprese, faccia valere l' indebolimento della propria posizione concorrenziale causato dall' operazione considerata e dal comportamento che, a suo dire, assumeranno una delle imprese interessate e i potenziali clienti di queste quando l' operazione sarà stata realizzata; infatti, da una parte, tale comportamento non può considerarsi conseguenza necessaria dell' esecuzione della decisione di autorizzazione e, dall' altra, il danno prospettato è di natura puramente ipotetica ed è basato sulla aleatoria possibilità di eventi futuri ed incerti.
In ogni caso, la concessione di detta sospensione presuppone la valutazione comparativa dell' interesse della richiedente alla sospensione, del pubblico interesse all' esecuzione delle decisioni in materia di concentrazione adottate dalla Commissione sulla base del regolamento n. 4064/89 e degli interessi dei terzi sui quali la sospensione inciderebbe direttamente. Considerato lo scopo di garantire l' efficacia del controllo e la certezza del diritto per le imprese interessate, perseguito dal regolamento precitato, e tenuto conto delle gravi conseguenze che la sospensione potrebbe causare alle imprese partecipanti all' operazione di concentrazione, l' esito della valutazione comparativa degli interessi non è favorevole alla ricorrente.
Per questi vari motivi, la domanda di sospensione dell' esecuzione dev' essere respinta.
Parti
Nel procedimento T-322/94 R,
Union Carbide Corporation, società disciplinata dal diritto dello Stato di New York, con sede in Danbury, Connecticut (Stati Uniti d' America), con l' avv. Brian Hartnett, barrister, del foro d' Irlanda, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,
richiedente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Richard Lyal, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
resistente,
avente ad oggetto una domanda volta ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione 8 giugno 1994, relativa a un procedimento ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (IV/M.269 ° Shell/Montecatini), nonché l' adozione di altri provvedimenti provvisori,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
In fatto
1 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l' 11 ottobre 1994, la società Union Carbide Corporation (in prosieguo: la "UCC") ha proposto, in forza dell' art. 173, quarto comma, del Trattato istitutivo delle Comunità europee (in prosieguo: il "Trattato CE"), un ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 8 giugno 1994, relativa a un procedimento ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (IV/M.269 ° Shell/Montecatini).
2 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, essa ha del pari presentato, in forza degli artt. 185 e 186 del Trattato CE:
° una domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata;
° una domanda diretta a che il Tribunale ingiunga alle parti notificanti di non realizzare l' operazione;
° una domanda diretta a che il Tribunale ingiunga alla Shell Petroleum NV, alla Shell Oil Company (in prosieguo: la "Shell Oil") e alle altre società del gruppo Royal Dutch/Shell (in prosieguo: la "Shell") di astenersi dall' intraprendere qualsiasi altra azione idonea ad arrecare pregiudizio agli interessi e alla competitività dell' impresa comune UCC/Shell Oil.
3 La Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte sulla predetta domanda di provvedimenti urgenti il 28 ottobre 1994. Le parti hanno esposto osservazioni orali il 14 novembre 1994.
4 Prima di esaminare la fondatezza della domanda di provvedimenti urgenti, è opportuno ricordare sommariamente il contesto della presente controversia, in particolare i fatti essenziali all' origine della controversia sottoposta al Tribunale, così come risultano dalle memorie depositate dalle parti e dalle osservazioni orali svolte nel corso dell' udienza del 14 novembre 1994.
5 La richiedente partecipa a un' impresa comune con la Shell Oil, società del gruppo Shell. L' impresa comune UCC/Shell Oil, il cui capitale è posseduto nella misura del 50% da ciascuna delle imprese partecipanti, opera, tra l' altro, sul mercato mondiale della concessione di licenze di tecnologia a produttori di resine polipropileniche. La UCC/Shell Oil concede a questi ultimi licenze per l' uso di un procedimento tecnologico (in prosieguo: la "tecnologia UNIPOL"), che combina il procedimento di polimerizzazione UNIPOL, sviluppato dalla UCC, con il catalizzatore SHAC, sviluppato dalla Shell Oil. In base a un accordo separato, la UCC partecipa, con la Shell Oil e la SIRM, altra società del gruppo Shell, a un programma tripartito di ricerca e sviluppo riguardante i catalizzatori utilizzati nell' ambito della tecnologia del polipropilene.
6 Attualmente, sul mercato della tecnologia del polipropilene, che è un mercato globale, sono presenti due operatori principali, detentori di tecnologie avanzate, che essi concedono in licenza a terzi produttori di resine polipropileniche. La prima posizione sul mercato è detenuta dalla Himont, una società controllata dalla Montedison, appartenente al gruppo Ferruzzi. La Himont detiene la tecnologia Spheripol e ha inaugurato lo sviluppo delle tecnologie "non-slurry" del polipropilene. L' impresa comune UCC/Shell Oil è al secondo posto, a grande distanza dagli altri concorrenti, nessuno dei quali occupa una posizione rilevante sul mercato. Sostiene la richiedente che le altre imprese che hanno sviluppato tecnologie del polipropilene sono ° in maggioranza ° anche produttrici di resine, e attuano perciò una politica restrittiva in fatto di concessione di licenze, in particolare nei confronti di terzi che potrebbero entrare in concorrenza con loro sui mercati regionali di produzione e vendita della resina di polipropilene, sui quali le dette imprese esercitano direttamente la loro attività.
7 Il 4 gennaio 1994 la Shell Petroleum NV, holding del gruppo Shell, e la Montedison Nederland NV notificavano alla Commissione, ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (nella versione modificata pubblicata nella GU 1990, L 257, pag. 13; in prosieguo: il "regolamento n. 4064/89"), il progetto di costituzione di un' impresa comune denominata "Sophia", che avrebbe raggruppato gli interessi e gli attivi delle due parti nel settore delle poliolefine. Tale operazione avrebbe comportato, tra l' altro, la fusione di quasi tutte le attività delle due imprese concernenti la produzione e la vendita delle resine polipropileniche oltre che l' apporto all' impresa comune di gran parte dei diritti di proprietà intellettuale e dei rispettivi apparati di ricerca tecnologica. Gli attivi della Shell Oil erano espressamente esclusi dagli accordi notificati.
8 Con lettera 21 gennaio 1994, la UCC rispondeva all' avviso pubblicato dalla Commissione il 12 gennaio 1994, con il quale si invitavano i terzi interessati a trasmettere alla stessa osservazioni relative all' operazione notificata (GU C 8, pag. 4). La richiedente richiamava l' attenzione della Commissione sull' attuale struttura del mercato della tecnologia del polipropilene e sull' impatto potenzialmente negativo per la concorrenza di un' associazione tra la Shell e la Montedison, che controllano ciascuna una delle due fonti fondamentali di tecnologia. La UCC aggiungeva inoltre diverse considerazioni in ordine agli effetti dell' operazione notificata sul mercato delle resine polipropileniche e sui rapporti tra questo e il mercato della tecnologia a monte.
9 Dopo aver effettuato un esame preliminare ai sensi del regolamento n. 4064/89, la Commissione constatava che l' operazione notificata suscitava seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune. Di conseguenza, l' 8 febbraio 1994 avviava il procedimento previsto dall' art. 6, n. 1, lett. c), dello stesso regolamento.
10 Il 28 marzo, la Commissione trasmetteva alle parti notificanti una comunicazione degli addebiti, secondo la quale la concentrazione prevista rischia di creare una posizione dominante sul mercato europeo occidentale della produzione e della vendita di resine polipropileniche e sul mercato mondiale della concessione a terzi di licenze relative alla tecnologia del polipropilene. La Commissione teneva conto, in particolare, della partecipazione della Montedison e della Shell ad altre imprese comuni che esercitano la loro attività sul mercato delle resine polipropileniche e del fatto che la posizione che la Sophia avrebbe detenuto su tale mercato sarebbe stata rinforzata dal controllo che la Shell poteva esercitare sulle due tecnologie principali concorrenti sul mercato della concessione delle licenze.
11 Il 30 e il 31 maggio le parti notificanti proponevano alla Commissione l' assunzione di impegni volti a sormontare le obiezioni sollevate nella comunicazione degli addebiti. In sostanza, tali impegni comportano, da una parte, la vendita degli interessi della Montedison nella Montefina, un produttore europeo di resine polipropileniche, e, dall' altra, il mantenimento delle attività relative alla tecnologia Spheripol sotto il controllo esclusivo della Montedison per mezzo del trasferimento degli attivi necessari a una società denominata "Technipol", nella quale la Shell non avrà alcuna partecipazione finanziaria.
12 Con decisione 8 giugno 1994 la Commissione, ritenendo gli impegni assunti dalle parti sufficienti ad evitare il rischio della creazione di una posizione dominante, sia sul mercato delle resine polipropileniche sia su quello della concessione di licenze di tecnologia, ha dichiarato l' operazione di concentrazione notificata compatibile con il mercato comune, purché siano rispettati detti accordi e determinati obblighi relativi alla redazione e alla comunicazione di rapporti periodici. Questa decisione è oggetto del ricorso proposto dinanzi al Tribunale dalla richiedente.
In diritto
13 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale, quando reputi che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o disporre i provvedimenti provvisori necessari.
14 L' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che le domande relative ai provvedimenti provvisori di cui agli artt. 185 e 186 del Trattato debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto. I provvedimenti richiesti devono avere natura provvisoria, nel senso che non devono pregiudicare la decisione nel merito (v. ordinanza del presidente del Tribunale 10 maggio 1994, Société commerciale des potasses et de l' azote et entreprise minière et chimique/Commissione, causa T-88/94 R, Racc. pag. II-263).
Argomenti delle parti
15 La UCC ritiene che nel caso di specie sussistano i presupposti necessari, in diritto, per l' adozione dei provvedimenti provvisori richiesti. A parere della richiedente, la decisione contestata è illegittima e la sua imminente esecuzione le arrecherebbe un danno grave e irreparabile.
16 Per quanto riguarda l' illegittimità della decisione, la UCC sostiene che l' atto impugnato è viziato da numerosi errori di diritto e di fatto ed è stato adottato in violazione di requisiti di forma sostanziali. In primo luogo, la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto qualificando l' operazione di cui trattasi come una concentrazione, sottoposta di conseguenza al regolamento n. 4064/89, mentre, secondo la richiedente, non sussiste, nella specie, la condizione di applicabilità del regolamento stabilita nell' art. 3, n. 2, secondo comma, di questo. In considerazione degli interessi che le imprese che partecipano all' operazione conserverebbero sui mercati sui quali l' impresa comune verrebbe ad operare come concorrente effettiva o potenziale, l' operazione stessa avrebbe un' evidente natura cooperativa, che avrebbe dovuto indurre la Commissione ad esaminarla alla luce dell' art. 85 del Trattato CE. Il rischio del coordinamento del comportamento concorrenziale tra le parti, e tra esse e la loro impresa comune, non sarebbe eliminato dagli impegni volti al mantenimento della Shell e della Montedison quali concorrenti indipendenti sul mercato della concessione di licenze di tecnologia. A questo proposito, la richiedente sottolinea la possibilità di un ingresso successivo della Sophia sul mercato della tecnologia del polipropilene, in ragione dello sviluppo della nuova tecnologia Catalloy, che deve esserle trasferita dalla Montedison, e rammenta, d' altro canto, i termini della comunicazione della Commissione riguardante le operazioni di concentrazione e cooperazione ai sensi del regolamento n. 4064/89 (GU 1990, C 203, pag. 10), secondo i quali, quando un' impresa comune esercita la sua attività su un mercato situato a valle rispetto alle imprese partecipanti, è probabile un coordinamento delle loro politiche di vendita.
17 In secondo luogo, la UCC sostiene che la Commissione ha commesso molteplici errori di diritto e di valutazione dei fatti, ritenendo gli impegni proposti dalle parti idonei ad evitare il pericolo della creazione di una posizione dominante sul mercato delle resine polipropileniche e, in particolare, sul mercato della tecnologia del polipropilene. In effetti, le attività di produzione di resine polipropileniche, messe in comune nell' impresa Sophia, assumerebbero un' importanza economica sproporzionata rispetto a quella delle attività di concessione a terzi di licenze di tecnologia. Secondo la UCC, una simile sproporzione costituirebbe, per le imprese partecipanti, un potente incentivo economico al coordinamento e alla limitazione delle loro attività sul mercato tecnologico, anche a costo di sacrificarne la redditività, al fine di rafforzare la posizione dell' impresa comune Sophia sul mercato a valle.
18 La richiedente sostiene infine che la Commissione ha violato requisiti di forma sostanziali nell' adottare la decisione impugnata. Essa non avrebbe infatti comprovato in modo coerente e convincente le sue affermazioni relative agli effetti degli impegni proposti dalle parti e, pertanto, avrebbe omesso di motivare sufficientemente la decisione di compatibilità adottata riguardo all' operazione. La Commissione avrebbe inoltre adottato la decisione senza attendere il tempo necessario per valutare correttamente le implicazioni di tali impegni, per permettere di adire effettivamente il comitato consultivo previsto dal regolamento n. 4064/89 e per rispettare il diritto della UCC e degli altri terzi interessati ad essere sentiti in quella fase del procedimento. Sul punto, la UCC afferma che la Commissione le ha accordato un termine inferiore a 24 ore, che la richiedente ritiene manifestamente insufficiente, per presentare osservazioni sulla versione modificata degli impegni di cui trattasi.
19 Riguardo al pericolo di danno grave e irreparabile, la richiedente sostiene che l' autorizzazione della Commissione alla costituzione dell' impresa comune tra la Shell e la Montedison comporterà, per la UCC/Shell Oil, l' impossibilità di partecipare effettivamente all' attuale ciclo di trattative sulle licenze relative alla tecnologia del polipropilene, attualmente in corso per il periodo 1994-1998. Alcuni licenziatari potenziali, ritenendo che gli interessi economici della Shell si dirigano ormai principalmente verso il mercato della produzione di resine, avrebbero già manifestato alla richiedente i loro dubbi a proposito della disponibilità della Shell a sostenere a lungo termine la tecnologia Unipol. Quest' impressione degli operatori economici avrebbe un' influenza decisiva sulle scelte tecnologiche operate dai licenziatari poiché questi, dati l' intensità della concorrenza sul mercato della produzione di resine e i cospicui investimenti necessari per la costruzione di una fabbrica di polipropilene, devono assicurarsi che colui che concede la licenza perseguirà una politica continuativa e a lungo termine di ricerca e sviluppo, che garantisca loro l' accesso ai più recenti sviluppi della tecnologia. Il danno che deriverebbe dalla mancata conclusione di numerosi contratti di licenza sarebbe così non solamente grave, bensì irreparabile; infatti, anche qualora la decisione della Commissione venisse annullata dal Tribunale in esito al giudizio di merito, la richiedente non sarebbe più in grado di ristabilire la sua posizione concorrenziale sul mercato della tecnologia del polipropilene al termine dell' attuale ciclo di trattative, giacché la maggior parte delle 25 nuove licenze di tecnologia necessarie all' aumento delle capacità mondiali di produzione di polipropilene sarebbero già state concesse, a vantaggio principalmente della tecnologia Spheripol.
20 La richiedente ha inoltre rilevato, all' udienza, che l' impresa comune UCC/Shell Oil ha sempre previsto, per le licenze concesse, canoni inferiori ai canoni minimi stabiliti dall' accordo relativo alla propria creazione. La Shell Oil ha fino ad ora acconsentito a questa prassi, necessaria per competere con la Himont. La UCC teme però che, in futuro, la Shell esigerà il rispetto delle clausole relative ai canoni minimi, il che potrebbe condurre all' eliminazione della UCC/Shell Oil dal mercato per la concessione di nuove licenze.
21 La richiedente ritiene peraltro che l' adozione dei provvedimenti provvisori richiesti non arrecherebbe pregiudizio ai diritti delle parti notificanti. Essa rammenta che l' operazione notificata non è stata ancora attuata, essendo la procedura di notificazione ancora pendente dinanzi alle autorità federali americane competenti in materia di controllo delle concentrazioni d' imprese. In tali circostanze, la UCC considera che i provvedimenti provvisori richiesti non lederebbero gravemente gli interessi delle imprese notificanti, alle quali verrebbe solamente imposto di astenersi dal realizzare l' operazione e dal modificare le condizioni attuali del mercato prima della sentenza del Tribunale nel merito.
22 La Commissione contesta, in primo luogo, la ricevibilità delle conclusioni della richiedente volte ad ottenere ingiunzioni alle parti notificanti e a tutte le società del gruppo Shell. Essa rileva che il Tribunale non può emettere ingiunzioni nei confronti di privati che non sono parti di un procedimento in cui l' altra parte sia un' istituzione comunitaria e che, più in generale, la competenza ad emettere ingiunzioni su richiesta di altri privati spetta ai giudici nazionali.
23 La resistente considera poi che gli argomenti della richiedente relativi alla pretesa illegittimità della decisione impugnata sono contraddittori e si fondano unicamente su congetture relative al comportamento futuro delle società partecipanti all' impresa comune Sophia, al comportamento di quest' ultima e a quello dei terzi. La Commissione contesta inoltre l' interesse ad agire della richiedente. Da una parte, se, come sostiene la richiedente, la Shell e la Montedison fossero indotte a limitare le proprie attività sul mercato della tecnologia del polipropilene per rafforzare la posizione della Sophia sul mercato della produzione di resine polipropileniche, la UCC si troverebbe a beneficiare dell' aumento generale dei canoni di licenza che conseguirebbe a questa politica; d' altra parte, per quanto concerne gli effetti dell' operazione in questione sul mercato europeo occidentale delle resine polipropileniche, la Commissione rileva che la UCC, che non è un produttore, non spiega in qual modo potrebbe venire danneggiata da cambiamenti strutturali di tale mercato. La Commissione evidenzia, peraltro, le contraddizioni da cui sarebbe viziata l' argomentazione della richiedente allorché questa descrive quali obiettivi della Shell, al contempo, l' esercizio di una posizione dominante insieme alla Montedison sul mercato della tecnologia del polipropilene e la preparazione del proprio ritiro dallo stesso mercato per concentrarsi sulla produzione delle resine. La Commissione rammenta infine i poteri di cui dispone per iniziare, se necessario, procedimenti ai sensi dell' art. 85 del Trattato contro eventuali pratiche concordate che potrebbero venire attuate sul mercato della tecnologia.
24 Per quanto riguarda l' urgenza, la Commissione ritiene che la UCC non abbia dimostrato che, in mancanza della sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata, essa subirebbe un danno certo, grave e irreparabile. L' istituzione resistente evidenzia, in primo luogo, la mancanza di un nesso di causalità tra la decisione e il danno temuto. Essa contesta che riserve sulla durata dell' uso, a lungo termine, della tecnologia Unipol, a causa di un' ipotetica riduzione del sostegno della Shell, costituiscano per i potenziali licenziatari un fattore decisivo di scelta tra l' una e l' altra delle tecnologie concorrenti. La Commissione osserva inoltre che all' epoca in cui taluni licenziatari fecero preoccupate dichiarazioni in proposito, non erano ancora noti gli impegni assunti dalle società partecipanti all' impresa comune Sophia. Essa rileva del pari che la UCC potrebbe esigere la cooperazione della Shell per rassicurare i potenziali licenziatari quanto al rispetto degli obblighi assunti quale comproprietaria della licenza tecnologica. Infine, ove dovesse verificarsi l' eventuale danno temuto dalla richiedente, esso non sarebbe irreparabile. In quanto tale danno fosse imputabile all' azione della Shell, la UCC potrebbe ottenere un risarcimento nell' ambito di un' azione civile proposta dinanzi ai giudici americani competenti.
25 Per quanto riguarda il contemperamento degli interessi, la Commissione sostiene che il danno prospettato dalla richiedente non costituirebbe in nessun caso una minaccia per l' esistenza di quest' ultima, mentre la sospensione della decisione, potendo compromettere la sopravvivenza del progetto di impresa comune con la Shell, avrebbe gravi ripercussioni per la Montedison, della quale sono note le difficoltà finanziarie. A parere della Commissione, provvedimenti aventi un simile impatto sugli interessi di terzi, che non sono parti nella causa e non sono stati sentiti, non potrebbero giustificarsi nel caso di specie. Per di più, motivi di pubblico interesse imporrebbero una particolare cautela in materia di sospensione di decisioni adottate nell' ambito del regolamento n. 4064/89, date le limitazioni che quest' ultimo impone già alla libertà commerciale delle imprese sottoposte alla sua disciplina.
Valutazione del giudice dell' urgenza
26 In via preliminare, si deve rilevare, in relazione alle domande di provvedimenti provvisori in forma di ingiunzioni rivolte alle società che partecipano all' impresa comune e alle società del gruppo Shell, che queste sono volte ad ottenere dal giudice dell' urgenza provvedimenti provvisori che non rientrano nella sua competenza e, di conseguenza, sono irricevibili.
27 Infatti, in base al sistema di ripartizione di competenze stabilito dal Trattato CE, spetta alla Commissione, se lo ritiene necessario, nell' ambito dei poteri di controllo in materia di concorrenza attribuitile dal combinato disposto dell' art. 85 del Trattato e dell' art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d' applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), adottare un provvedimento provvisorio rivolto alle parti notificanti. Il ruolo del Tribunale consiste nell' esercitare un sindacato giurisdizionale sull' operato della Commissione in materia, e non già nel sostituirsi alla Commissione nell' esercizio dei poteri ad essa spettanti ai sensi delle disposizioni sopra richiamate (v. ordinanza della Corte 17 gennaio 1980, causa 792/79 R, Camera Care/Commissione, Racc. pag. 119). Le stesse considerazioni valgono per la domanda di provvedimenti provvisori relativi alle società del gruppo Shell, i quali rientrano del pari, eventualmente, nella competenza del giudice nazionale.
28 In ogni caso, occorre anche rammentare che il presente procedimento sommario si colloca nell' ambito di un ricorso proposto ai sensi dell' art. 173 del Trattato e diretto all' annullamento della contestata decisione della Commissione. Di conseguenza, i provvedimenti provvisori richiesti possono essere adottati, in via di principio, soltanto se si collocano nell' ambito della decisione finale che il Tribunale potrà emettere ai sensi del combinato disposto degli artt. 173 e 176 del Trattato CE e concernono i rapporti tra le parti, nella specie la richiedente e la Commissione. Orbene, non è questo il caso della presente controversia (v. ordinanza del presidente del Tribunale 14 dicembre 1993, causa T-543/93 R, Gestevisión Telecinco/Commissione, Racc. pag. II-1409, punti 24-26).
29 Per quanto riguarda l' altro provvedimento provvisorio richiesto, vale a dire la sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata, va rilevato che in questa fase il giudice dell' urgenza non può escludere che i motivi di fatto e di diritto fatti valere dalla richiedente a sostegno del ricorso siano fondati.
30 E' dunque necessario accertare se sussista l' altro presupposto per l' adozione di un provvedimento provvisorio, vale a dire l' urgenza. Secondo una giurisprudenza costante (v., in particolare, la citata ordinanza, Gestevisión Telecinco/Commissione, punto 27), l' urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutata con riguardo alla necessità di statuire in via provvisoria onde evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Tocca alla parte che chiede la sospensione dell' esecuzione di una decisione impugnata dimostrare di non poter attendere l' esito del giudizio di merito senza subire un danno che comporterebbe conseguenze gravi e irreparabili.
31 A questo proposito, si deve osservare che, secondo la richiedente, l' asserito indebolimento della sua posizione concorrenziale nel corso del ciclo di trattative sarebbe solo la conseguenza delle eventuali reazioni dei potenziali licenziatari in funzione delle loro previsioni circa il futuro comportamento della Shell sul mercato della tecnologia del polipropilene. Tuttavia, tale comportamento non può essere considerato conseguenza necessaria dell' esecuzione della decisione impugnata, mentre il pregiudizio che esso potrebbe cagionare alla richiedente è di natura puramente ipotetica, basato com' è sull' aleatoria possibilità di eventi futuri e incerti (v. ordinanza del presidente del Tribunale 15 luglio 1994, causa T-239/94 R, EISA/Commissione, Racc. pag. I-703). Si deve dunque constatare che, prima facie, il nesso di causalità tra la decisione e il danno prospettato dalla richiedente non può considerarsi comprovato.
32 Risulta peraltro dagli atti, così come dalle risposte delle parti alle domande poste dal Tribunale all' udienza del 14 novembre 1994, che la richiedente, pur richiamandosi alle preoccupazioni manifestatele da taluni licenziatari potenziali in ordine al sostegno a lungo termine della Shell alla tecnologia Unipol, non ha però dimostrato che tali dubbi avrebbero un peso determinante nella loro decisione finale di ottenere una licenza e che la UCC/Shell Oil non sarebbe in grado di offrire ai licenziatari garanzie o contropartite tali da attirare il loro interesse. Inoltre, come ha rilevato la Commissione, non è escluso che determinati clienti potenziali possano esprimere dubbi sulla durata di una tecnologia cui sono interessati solo per ottenere condizioni migliori dal concedente la licenza, soprattutto nell' ambito del ciclo di trattative in corso.
33 Risulta del pari dalle dichiarazioni delle parti all' udienza che, se la UCC ritiene alcune dichiarazioni e alcuni comportamenti recenti della Shell, in particolare il suo progetto d' associazione con la Montedison, idonei ad arrecarle pregiudizio, non è stata dimostrata, né tampoco fatta valere, una violazione effettiva degli obblighi contrattuali attualmente vigenti tra le due società in forza dell' accordo istitutivo dell' impresa comune UCC/Shell Oil o nell' ambito dell' esecuzione dell' accordo separato relativo alla ricerca e allo sviluppo della tecnologia Unipol e dei catalizzatori a questa associati. D' altra parte, dalle spiegazioni fornite nella stessa occasione dalla UCC risulta che la violazione di questi obblighi contrattuali avrebbe, in caso di rottura dell' accordo, gravi conseguenze economiche e finanziarie sulle quali dovrebbero essere chiamati a pronunciarsi i giudici competenti.
34 Per quanto riguarda i timori della UCC relativi all' imposizione ° da parte della Shell ° di un aumento dei canoni di licenza fino al minimo fissato nell' accordo UCC/Shell Oil, la richiedente non ha reso verosimili le proprie affermazioni. In effetti, sulla base degli elementi dedotti dalla UCC non è possibile al giudice dell' urgenza ritenere provato l' interesse della Shell a distruggere la posizione concorrenziale di un' impresa comune, alla quale partecipa per il 50%, a diretto vantaggio della Technipol, società nella quale non ha alcuna partecipazione finanziaria.
35 Alla luce di quanto precede, si deve concludere che gli elementi di prova prodotti dalla richiedente non hanno consentito di stabilire adeguatamente che il danno prospettato sia certo o irreparabile e che sia conseguenza diretta della decisione della Commissione o dell' esecuzione della stessa. Il giudice dell' urgenza constata del pari che la richiedente non ha convincentemente sostanziato le sue affermazioni quanto all' urgenza, secondo le quali essa non potrebbe attendere l' esito del giudizio di merito. Da un lato, è prevedibile che la sentenza di merito sarà pronunciata prima della conclusione dell' attuale ciclo di trattative relative alle licenze. Dall' altro, è dubbio che la sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata sia, di per sé, idonea a dissipare i dubbi dei terzi sul futuro comportamento della Shell.
36 Occorre comunque soppesare rispettivamente l' interesse della richiedente alla sospensione della decisione impugnata, il pubblico interesse all' esecuzione delle decisioni adottate in base al regolamento n. 4064/89 e gli interessi dei terzi sui quali inciderebbe direttamente la sospensione della decisione. A questo proposito si deve anzitutto ricordare che il predetto regolamento è stato emanato con lo scopo principale di garantire l' efficacia del controllo e la certezza del diritto alle imprese soggette alla sua applicazione (v. ordinanza del presidente del Tribunale 15 dicembre 1992, causa T-96/92 R, CCE de la Société générale des Grandes Sources e a./Commissione, Racc. pag. II-2579). Inoltre, nelle circostanze del caso di specie bisogna riconoscere che la sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata potrebbe avere gravi conseguenze per le società partecipanti all' impresa Sophia, in particolare per la Montedison.
37 In considerazione di quanto precede, si deve constatare che non sussistono i presupposti necessari, in diritto, per la concessione della sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata e che la domanda deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 2 dicembre 1994.
Full & Egal Universal Law Academy