Causa T‑331/94 DEP
IPK-München GmbH
contro
Commissione delle Comunità europee
«Procedimento — Liquidazione delle spese»
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 13 gennaio 2006
Massime dell’ordinanza
1. Procedura — Spese — Liquidazione — Spese ripetibili
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 91, lett. b), e 102, n. 2)
2. Procedura — Spese — Liquidazione — Elementi da prendere in considerazione
3. Procedura — Spese — Liquidazione — Elementi da prendere in considerazione
1. Dall’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale deriva che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al giudice comunitario e, dall’altro, a quelle che sono state indispensabili a tal fine. Orbene, le spese causate da viaggi a Lussemburgo per il deposito di memorie non possono essere considerate indispensabili, in quanto, da un lato, all’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, il legislatore comunitario ha previsto un termine relativo alla distanza a tal fine e, dall’altro, esistono altri mezzi sicuri e manifestamente meno onerosi di trasmissione di documenti al giudice comunitario.
(v. punti 42, 79-80)
2. In mancanza di disposizioni comunitarie di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i termini della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto comunitario, nonché del grado di difficoltà della stessa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti che hanno prestato la loro opera e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti.
In una controversia che si riferisce al mancato soddisfacimento di condizioni collegate alla concessione di un contributo finanziario e che riguarda anche l’ingerenza della Commissione prima, e nel corso, dell’esecuzione da parte della ricorrente del progetto sovvenzionato, la necessità di stabilire le circostanze esatte di tale ingerenza nonché di analizzarne in maniera approfondita le conseguenze per la soluzione della controversia comporta, in una certa misura, difficoltà specifiche che distinguono tale causa dalle altre relative al mancato soddisfacimento di condizioni collegate alla concessione di un contributo finanziario.
A tal riguardo, la controversia è caratterizzata da un certo grado di novità e, pertanto, riveste una certa importanza sotto il profilo del diritto comunitario, in quanto ha consentito di esplicitare la ripartizione dell’onere della prova gravante sulle parti in causa in caso di ingerenza della Commissione nell’esecuzione di un progetto sovvenzionato, del quale del resto l’istituzione fa valere la mancata esecuzione colposa.
(v. punti 45, 53-56)
3. Per quanto riguarda la valutazione dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare, spetta al giudice comunitario prendere in considerazione il lavoro obiettivamente indispensabile per l’intero procedimento giudiziario. Tuttavia, allorché gli avvocati di una parte hanno già assistito quest’ultima nel corso di procedimenti o di atti che hanno preceduto la relativa controversia, occorre anche tener conto del fatto che tali avvocati dispongono di una conoscenza di elementi rilevanti per la controversia tale da aver facilitato il loro lavoro e ridotto il tempo di preparazione necessaria ai fini del procedimento contenzioso. Per contro, per la valutazione delle spese ripetibili, l’assistenza di avvocati nella fase precontenziosa non dev’essere presa in considerazione allorché è dimostrato che tale assistenza è senza alcuna rilevanza per la fase contenziosa.
(v. punti 59-60)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
13 gennaio 2006 (*)
«Procedimento – Liquidazione delle spese»
Nel procedimento T-331/94 DEP,
IPK-München GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata dall’avv. H.‑J. Prieß, avocat,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Grunwald, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese proposta in seguito alla sentenza del Tribunale 6 marzo 2001, causa T‑331/94, IPK‑München/Commissione, Racc. pag. II‑779,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, J. Azizi e dalla sig.ra E. Cremona, giudici,
cancelliere : sig. E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti e procedimento
1 Il 13 ottobre 1994 la ricorrente ha adito il Tribunale con un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione 3 agosto 1994 che rifiuta il pagamento di EUR 212 000 equivalente al saldo del concorso finanziario concesso alla ricorrente nell’ambito del suo progetto Ecodata inteso alla creazione di una banca dati sul turismo ecologico in Europa (in prosieguo: il «progetto Ecodata» o il «progetto»).
2 Con sentenza del Tribunale 15 ottobre 1997, causa T‑331/94, IPK/Commissione (Racc. pag. II‑1665; in prosieguo: la «sentenza 15 ottobre 1997»), tale ricorso è stato respinto. Il 22 dicembre 1997 la ricorrente ha proposto un ricorso avverso la sentenza 15 ottobre 1997. Con sentenza della Corte 5 ottobre 1999, causa C‑433/97 P, IPK/Commissione (Racc. pag. I‑6795; in prosieguo: la «sentenza 5 ottobre 1999»), la sentenza 15 ottobre 1997 è stata annullata, la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale e le spese sono state riservate.
3 Con sentenza 6 marzo 2001, causa T‑331/94, IPK-München/Commissione (Racc. pag. II‑779, in prosieguo: la «sentenza 6 marzo 2001»), il Tribunale ha accolto la domanda della ricorrente e ha dichiarato che la Commissione venisse condannata alle proprie spese nonché a tutte le spese sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale e alla Corte.
4 Con sentenza della Corte 29 aprile 2004, cause riunite C‑199/01 P e C‑200/01 P, IPK-München e Commission (Racc. pag. I‑4627), i ricorsi proposti dalla ricorrente e dalla Commissione avverso la sentenza 6 marzo 2001 sono stati respinti e la Corte ha deciso che ciascuna parte sopportasse le proprie spese afferenti il ricorso.
5 Con lettera 30 luglio 2004 la ricorrente ha comunicato alla Commissione che le sue spese ripetibili di cui al dispositivo della sentenza 6 marzo 2001 ammontavano a EUR 38 373,99.
6 Con lettera 22 settembre 2004 la Commissione ha respinto la domanda di pagamento della ricorrente per il motivo che le pertinenti questioni di diritto erano già state discusse nel corso del procedimento precontenzioso. La Commissione ha ritenuto che fossero ripetibili soltanto le spese di consulenza legale per un importo di EUR 13 000.
7 Alla luce di tali elementi, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 ottobre 2004, la ricorrente ha proposto una domanda di liquidazione delle spese in applicazione dell’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
Conclusioni delle parti
8 La ricorrente chiede che il Tribunale fissi a EUR 38 373,99 l’importo delle spese ripetibili o, in subordine, alla somma che giudicherà equa.
9 La Commissione chiede che il Tribunale fissi ad EUR 13 000 l’importo delle spese ripetibili o, in subordine, alla somma che giudicherà appropriata.
In diritto
1. Argomenti delle parti
Argomenti della ricorrente
Elenco particolareggiato delle spese della ricorrente
10 Le spese di EUR 38 373,99 reclamate dalla ricorrente per le cause all’origine delle sentenze 15 ottobre 1997 e 6 marzo 2001, dinanzi al Tribunale, e per la causa all’origine della sentenza 5 ottobre 1999, dinanzi alla Corte, comprendono secondo la ricorrente i seguenti elementi.
– Per il procedimento dinanzi al Tribunale sino alla sentenza 15 ottobre 1997
11 Per la difesa dei suoi diritti nel procedimento dinanzi al Tribunale sino alla pronuncia della sentenza 15 ottobre 1997, la ricorrente indica che si era accordata con i suoi avvocati per assolvere onorari forfettari pari a BEF (franchi belgi) 630 000, cioè EUR 15 617,29, maggiorati delle spese. Essa allega, a tale effetto, due fatture per un importo rispettivo di BEF 315 000 e DEM (marchi tedeschi) 15 000.
12 Il pagamento dei BEF 630 000 convenuti ha permesso, secondo la ricorrente, di regolare le seguenti prestazioni: il progetto di ricorso (60 pagine), il progetto di replica (80 pagine), la preparazione dell’udienza – ivi compresi la risposta ai quesiti del Tribunale, la verifica della relazione d’udienza ed il progetto di difesa –, la partecipazione all’udienza e la corrispondenza con la mandante ed il Tribunale.
13 Inoltre, la ricorrente allega due fatture che riprendono il dettaglio delle spese sostenute per tale procedimento. La fattura del 26 ottobre 1995 comprende le spese seguenti: spese bancarie (BEF 745), spese postali (BEF 1 087), spese di viaggio a Lussemburgo (13 ottobre 1994 e 18 aprile 1995) (BEF 9 074), spese di ricerca su basi di dati (BEF 455) e spese di telecomunicazione (BEF 9 094). La fattura del 14 luglio 1997 comprende le spese seguenti: spese di copia (BEF 379), spese di fattorino (BEF 661), spese di telex (BEF 1 026) e spese di viaggio (avv. H.-J. Prieß, viaggio a Lussemburgo, il 24 e 25 giugno 1997) (BEF 33 032).
14 La ricorrente ritiene quindi che il totale delle spese e degli onorari sostenuti per difendersi nel procedimento dinanzi al Tribunale sino alla pronuncia della sentenza 15 ottobre 1997 ammonti a BEF 685 553, cioè EUR 16 994,41.
– Per il procedimento dinanzi alla Corte sino alla sentenza 5 ottobre 1999
15 Per la difesa dei suoi diritti dinanzi alla Corte nel ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado terminato nella sentenza 5 ottobre 1999, la ricorrente indica che essa aveva convenuto con i suoi avvocati di assolvere onorari forfettari per un ammontare di BEF 307 500, cioè EUR 7 622,73, maggiorati delle spese.
16 Secondo la ricorrente, il pagamento di BEF 307 500 corrisponde alla remunerazione dei suoi avvocati per il progetto di ricorso e per la corrispondenza che le è stata indirizzata nonché per quella indirizzata alla Corte.
17 Inoltre, la ricorrente riprende in una fattura del 31 dicembre 1999 il dettaglio delle spese sostenute per tale procedimento. Tale fattura menziona le spese seguenti: spese bancarie (BEF 560), spese di copia (BEF 5 140), spese postali (BEF 81), spese di telecomunicazione (BEF 2 441), spese di taxi (BEF 440) e spese di viaggio (avv. Andrade, viaggio a Lussemburgo, il 22 dicembre 1997) (BEF 3 399). La ricorrente precisa, nell’istanza, che le spese di trasferta dell’avv. Andrade sono state sostenute in occasione del deposito presso la Corte del ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado.
18 In totale la ricorrente ritiene di aver pagato per il primo ricorso dinanzi alla Corte, terminato con la sentenza 5 ottobre 1999, BEF 319 561, cioè EUR 7 921,71, di onorari e spese.
– Per la continuazione del procedimento dinanzi al Tribunale sino alla sentenza 6 marzo 2001
19 Per la difesa dei suoi diritti in occasione della continuazione del procedimento dinanzi al Tribunale sino alla sentenza 6 marzo 2001, la ricorrente precisa che gli onorari di avvocato sono stati calcolati su base oraria. Essa indica che tre avvocati hanno lavorato su tale procedimento. Gli onorari di codesti tre avvocati ammontano, secondo la ricorrente, ad EUR 10 535. L’elenco particolareggiato di tali onorari è riprodotto in prosieguo.
20 Per l’avv. Prieß l’importo degli onorari ammonta ad EUR 9 360, cioè 20,8 ore alla tariffa oraria di EUR 450. Tale volume orario si scompone come segue: 0,5 ore di esame di documenti e di conversazione telefonica, 0,5 ore di esame di documenti, di esame giuridico e di discussioni interne, 9,5 ore di viaggio per affari Berlino-Lussemburgo e di preparazione dell’udienza, 10 ore di udienza dinanzi al Tribunale e di viaggio per affari Lussemburgo-Berlino e 0,3 ore di esame di documenti, di esame giuridico e di conversazione telefonica.
21 Per l’avv. C. Pitschas l’importo degli onorari ammonta in totale ad EUR 650, cioè due ore alla tariffa oraria di EUR 325. Di codeste due ore una è stata consacrata alla redazione di una nota sulla questione della ricevibilità della presentazione di fatti nuovi in occasione di un rinvio dinanzi al Tribunale ed un’altra ad una riunione interna con l’avv. Prieß, segnatamente quanto all’udienza dinanzi al Tribunale.
22 Per l’avv. A.C. Muner l’importo degli onorari ammonta in totale ad EUR 525, cioè cinque ore alla tariffa oraria di EUR 105. Tale tempo di lavoro corrisponde a 2,5 ore per una nota concernente la presentazione di fatti nuovi ed a 2,5 ore di ricerca giurisprudenziale concernente la questione della presentazione di fatti nuovi in occasione della fase scritta in caso di rinvio dinanzi al Tribunale.
23 La ricorrente precisa che le tariffe orarie applicate corrispondono alle condizioni abituali di mercato praticate dagli avvocati associati e dai collaboratori specializzati nelle cause di diritto comunitario e che gli onorari di avvocato corrispondono esattamente al carico di lavoro a decorrere dalla sentenza 5 ottobre 1999 sino alla sentenza 6 marzo 2001.
24 All’importo di EUR 10 535 sono stati aggiunti EUR 1 066,61 di spese di viaggio nonché l’imposta sul valore aggiunto (IVA). Il totale delle spese per la continuazione del procedimento dinanzi al Tribunale sino alla sentenza 6 marzo 2001 ammonta quindi ad EUR 13 457,87.
Giustificazione delle spese della ricorrente
25 La ricorrente ritiene che gli EUR 38 373,99 sono integralmente ripetibili alla luce della giurisprudenza applicabile in materia di liquidazione delle spese (ordinanza della Corte 4 febbraio 2004, causa C‑77/99 DEP, Commissione/Oder-Plan Architektur e a., Racc. pag. I‑1267, punto 18).
26 La ricorrente invoca al riguardo, in primo luogo, il fatto che i procedimenti in questione hanno sollevato questioni di diritto comunitario molto importanti. I procedimenti in questione verterebbero sulla duplice questione se, da un lato, la Commissione possa rifiutare il pagamento della rata promessa di una sovvenzione per il motivo che il progetto di cui trattasi non è stato realizzato in maniera soddisfacente, quando il ritardo nella realizzazione del progetto è stato causato da ingerenze di dipendenti della Commissione, e, dall’altro, a chi incomba l’onere della prova dell’esistenza (o dell’assenza) di ingerenze di un’istituzione comunitaria in un caso siffatto. Secondo la ricorrente, le sentenze della Corte e del Tribunale hanno fornito importanti elementi idonei a chiarire tale questione.
27 In secondo luogo, la ricorrente ritiene che i procedimenti in questione, che sono durati almeno sette anni, abbiano implicato un importante carico di lavoro, poiché gli stessi presentano un elevato grado di difficoltà risultante dalle questioni di fatto e di diritto sottoposte al giudice comunitario, questioni numerose ed estremamente complesse.
28 La ricorrente invoca a tale proposito il fatto che essa ha dovuto procedere ad un’interpretazione dettagliata delle condizioni di concessione e di versamento del contributo. Inoltre, essa sottolinea che è occorso, da un lato, determinare minuziosamente il comportamento concreto di numerosi dipendenti della direzione generale (DG) «Politica delle imprese, commercio, turismo ed economia sociale» della Commissione e, dall’altro, qualificare e valutare correttamente tali comportamenti nel contesto dei principi generali del diritto comunitario e desumere da tali principi le regole applicabili in materia di onere della prova.
29 Peraltro, la ricorrente contesta la posizione della Commissione secondo cui essa era già a conoscenza degli elementi essenziali della controversia a partire dal procedimento amministrativo precontenzioso. Secondo la ricorrente, le questioni sostanziali sollevate in occasione dei procedimenti giudiziari non costituirebbero oggetto della discussione precontenziosa tra essa e la Commissione. La ricorrente rinvia, in particolare, alla sua lettera 28 dicembre 1993. A suo avviso, emerge da tale lettera che essa non aveva richiamato le questioni all’origine del diniego della Commissione di versare la seconda parte della sovvenzione, diniego che è stato oggetto del ricorso di annullamento (sentenza 6 marzo 2001, punti 35 e segg.). Secondo la ricorrente, ciò è riconosciuto dalla Commissione la quale ha motivato una domanda di proroga del termine di presentazione del controricorso 28 ottobre 1994 con l’ampiezza degli allegati da studiare e la necessità di consultare i servizi interessati. Essa ritiene pertanto che il carico di lavoro dei suoi avvocati non sia stato affatto alleggerito dal procedimento amministrativo.
30 La ricorrente contesta anche il fatto che dalla fatturazione alla Commissione di spese di consulenza legale per un importo di DEM 41 832 quale costo del progetto possa inferirsi che i principali elementi della controversia sono stati globalmente portati a conoscenza dei suoi avvocati. La ricorrente ritiene che, come già menzionato nel ricorso 13 ottobre 1994, tali spese siano state sostenute per consigliarla in occasione dei negoziati con le tre controparti del contratto imposti dalla Commissione nell’ambito del progetto Ecodata e per frustrare gli illegittimi tentativi di taluni dipendenti della DG interessata di immischiarsi nel progetto e nella composizione del consorzio. Secondo la ricorrente, tali consultazioni non rappresentano alcun collegamento con le controversie dinanzi alla Corte ed al Tribunale, poiché non riguardavano il diniego di pagamento della seconda parte della sovvenzione.
31 In terzo luogo, la ricorrente considera che il carico di lavoro concreto risultante dalle questioni complesse sollevate dalla controversia imponeva, se non altro per ragioni di efficacia, che numerosi avvocati membri dello studio da essa incaricato si occupassero a tratti dei diversi aspetti della controversia. Essa cita in proposito la giurisprudenza costante secondo cui occorre principalmente tenere conto del numero globale di ore di lavoro che erano obiettivamente necessarie ai fini del procedimento dinanzi al giudice comunitario, indipendentemente dal numero di avvocati tra i quali le prestazioni sono state ripartite (v., in tal senso, ordinanze del Tribunale 15 luglio 1998, causa T‑115/94 DEP, Opel Austria/Consiglio, Racc. pag. II‑2739, punto 29, e 10 gennaio 2002, causa T‑80/97 DEP, Starway/Consiglio, Racc. pag. II‑1, punto 31).
32 In quarto luogo, la ricorrente ritiene che la somma richiesta si giustifichi per la rilevanza economica che per essa rappresenta la controversia. Essa considera che la seconda parte della sovvenzione rappresenta più del 20% del finanziamento globale del progetto che doveva fornire essa stessa sino alla concorrenza del 47%. Questo è il motivo per cui un rigetto del ricorso di annullamento avrebbe avuto gravi conseguenze finanziarie per la ricorrente, come il Tribunale avrebbe constatato al punto 51 della sentenza 15 ottobre 1997.
33 La ricorrente, anche al fine di giustificare la rilevanza economica che per essa rappresenta la controversia, fa valere l’incidenza di tale causa sul mercato della sua attività. Secondo la ricorrente, la controversia verteva segnatamente sulla qualità del suo lavoro e su addebiti (infondati) di collusione. Ciò era idoneo, secondo la ricorrente, a nuocere sensibilmente all’andamento dei suoi affari.
Argomenti della convenuta
34 La convenuta ritiene che gli argomenti avanzati dalla ricorrente nel suo ricorso non permettano di corroborare una domanda di rimborso di EUR 38 373,99 che sia conforme ai criteri della giurisprudenza.
35 In primo luogo, quanto alla rilevanza della controversia relativamente al diritto comunitario, la convenuta considera che la presente causa concerne un progetto di sovvenzione che non è stato attuato conformemente alle regole, cioè una categoria di cause principalmente imperniata sui fatti del caso di specie, categoria in cui rientrano da lungo tempo numerose cause.
36 In secondo luogo, quanto all’elevato grado di difficoltà della presente causa, la convenuta considera che esso concerneva al massimo il procedimento amministrativo precontenzioso cui, secondo gli atti di causa, gli avvocati della ricorrente avevano già partecipato in maniera determinante ed in cui avevano ottenuto informazioni che necessitavano solo di essere esaminate in corso di causa. La convenuta ritiene che anche tali difficoltà precontenziose fossero di natura piuttosto fattuale che giuridica dato che la ricorrente, da una parte, non auspicava compromettere i suoi buoni rapporti col capounità responsabile, in seguito riconosciuto corrotto e revocato, il sig. Tzoanos, e, dall’altra, cercava di dare l’impressione di accettare l’influenza assertivamente esercitata dal direttore generale del suddetto capounità. Secondo la convenuta, il chiarimento e l’esame approfonditi dell’effettiva condotta dei dipendenti della Commissione nell’ambito del progetto, addotti dalla ricorrente, non hanno avuto luogo soltanto nell’ambito della causa, ma già ben prima di quest’ultima, ragion per cui sono stati fatturati alla Commissione DEM 41 832 di spese di consulenza legale.
37 In terzo luogo, con riguardo al considerevole carico di lavoro invocato dalla ricorrente, la convenuta reputa che anch’esso è stato sostanzialmente ridotto dal procedimento precontenzioso nonché dalla circostanza che la ricorrente si sia fatta trasmettere illegittimamente documenti interni alla Commissione dal sig. Tzoanos e/o da un giornalista.
38 Inoltre, la convenuta è del parere che, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, tutti gli elementi essenziali della fase ulteriore del procedimento già erano stati richiamati, esaminati dagli avvocati della ricorrente e presi in considerazione nel corso del procedimento precontenzioso. La convenuta invoca in proposito il fatto che, secondo la ricorrente, il chiarimento e l’esame approfonditi dell’effettiva condotta dei dipendenti della Commissione nell’ambito del progetto erano al centro della difficoltà delle questioni di fatto e di diritto che dovevano essere risolte e del carico di lavoro ch’essa ha dovuto sostenere e che, per ammissione della ricorrente, le asserite spese di consulenza legale erano connesse al rigetto degli illegittimi tentativi di taluni dipendenti della DG interessata di influire sul progetto.
39 Infine, la convenuta considera che la ricorrente emette un’affermazione del tutto falsa ed ingannevole asserendo che tale consultazione degli avvocati nel corso del procedimento precontenzioso non avrebbe alcun nesso con le controversie dinanzi al Tribunale ed alla Corte poiché ha fatto valere proprio essa stessa che siffatta asserita influenza ed il suo rigetto erano al centro del procedimento. Soltanto tale elemento avrebbe reso possibile che il suo ricorso venisse accolto nonostante l’attuazione manifestamente carente del progetto.
40 La convenuta ritiene che le spese di avvocato risultanti dal procedimento precontenzioso non siano ripetibili ai sensi dell’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura e che tali medesime spese non possano essere oggetto di due domande di rimborso. Essa considera pertanto che occorre respingere, in proposito, la parte delle spese il cui recupero viene reclamato dalla ricorrente.
41 Tenuto conto di tutti gli altri elementi della causa e di altre cause sostanzialmente comparabili, la convenuta considera, nel caso di specie, che l’importo appropriato delle spese ripetibili può essere fissato ad EUR 8 000 per i procedimenti dinanzi al Tribunale ed a EUR 5 000 per quello dinanzi alla Corte, cioè un importo totale di EUR 13 000.
2. Giudizio del Tribunale
Generalità
42 A norma dell’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, e in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato». Da tale disposizione deriva che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute per la causa dinanzi al giudice comunitario e, dall’altro, a quelle risultanti indispensabili a tali fini (ordinanze del Tribunale Opel Austria/Consiglio, citata al punto 31, punto 26, e 19 settembre 2001, UK Coal/Commissione, causa T‑64/99 DEP, Racc. pag. II‑2547, punto 25).
43 In secondo luogo, va ricordato che, col termine «causa», l’art. 91 del regolamento di procedura si riferisce unicamente al procedimento dinanzi al giudice comunitario escludendo la fase precedente quest’ultima. Ciò risulta segnatamente dall’art. 90 del medesimo regolamento che menziona il «procedimento dinanzi al Tribunale» (v., per analogia, ordinanze della Corte 21 ottobre 1970, causa 75/69, Hake/Commissione, Racc. pagg. 901 e 902, e 30 novembre 1994, causa C‑294/90 DEP, British Aerospace/Commissione, Racc. pag. I‑5423, punti 11 e 12).
44 Trattandosi delle spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale, va anche ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, «il giudice comunitario è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Statuendo sulla domanda di liquidazione delle spese, il Tribunale non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata ed i suoi agenti o consulenti» (ordinanze del Tribunale 8 novembre 1996, causa T-120/89 DEP, Stahlwerke PeineSalzgitter/Commissione, Racc. pag. II‑1547, punto 27, Opel Austria/Consiglio, citata al punto 31, punto 27, e UK Coal/Commissione, citata al punto 42, punto 26).
45 È del pari giurisprudenza consolidata, in mancanza di disposizioni comunitarie di natura tariffaria, che il Tribunale deve liberamente valutare i termini della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto comunitario, nonché del grado di difficoltà della stessa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti che hanno prestato la loro opera e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti (ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 26 novembre 1985, causa 318/82 DEP, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 3727, punti 2 e 3; ordinanze del Tribunale 8 marzo 1995, causa T‑2/93 DEP, Air France/Commissione, Racc. pag. II‑533, punto 16; Opel Austria/Consiglio, citata al punto 31, punto 28, e UK Coal/Commissione, citata al punto 42, punto 27).
46 In proposito la possibilità per il giudice comunitario di determinare il valore del lavoro compiuto dipende dalla precisione delle informazioni fornite (ordinanza della Corte 9 novembre 1995, causa C‑89/85 DEP, Ahlström e a./Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 20; ordinanze del Tribunale Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commissione, citata al punto 44, punto 31, e 28 giugno 2004, causa T‑342/99 DEP, Airtours/Commissione, Racc. pag. II‑1785, punto 30).
47 Alla luce di tali elementi occorre valutare l’importo delle spese ripetibili nel caso di specie.
Sull’oggetto e sulla natura della controversia, sulla sua importanza sotto il profilo del diritto comunitario e sulle difficoltà della causa
Richiamo delle circostanze all’origine della causa
48 Le cause principali hanno per oggetto un concorso finanziario a sostegno di un progetto di creazione di una banca dati sul turismo ecologico in Europa.
49 Preliminarmente alla concessione di tale concorso finanziario nonché in seguito alla sua concessione alla ricorrente, la Commissione è intervenuta presso la ricorrente tentando di imporre lo Studienkreis für Tourismus eV (Circolo di studi per il turismo), un’impresa non prevista nella proposta della ricorrente, per realizzare il progetto Ecodata.
50 Inoltre, in occasione del progetto Ecodata, uno dei funzionari incaricati del progetto, il sig. Tzoanos, si è ingerito nella gestione di quest’ultimo, proponendo di accordare l’essenziale delle risorse ad uno dei soci della ricorrente.
51 Infine, in seguito all’esecuzione di tale progetto da parte della ricorrente, la Commissione ha adottato una decisione che rifiuta di pagarle il saldo del concorso finanziario per il motivo che non aveva pienamente soddisfatto nei termini i suoi obblighi derivanti dalla decisione di concessione della sovvenzione.
52 In seguito a tali circostanze la ricorrente ha adito prima il Tribunale, poi la Corte, con la controversia che l’opponeva alla Commissione concernente il carattere giustificato o meno del rifiuto di pagare il saldo del concorso finanziario.
Valutazione dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto comunitario e delle difficoltà della causa
53 Tale controversia, nella misura in cui ha per oggetto il mancato soddisfacimento di condizioni connesse alla concessione di un contributo finanziario, non si distingue particolarmente da altre controversie in materia di concorsi finanziari. In effetti, l’interpretazione delle condizioni poste dalla decisione di concessione della sovvenzione non esige un esame particolarmente complesso. Inoltre, la valutazione dell’esecuzione delle condizioni connesse alla concessione di un concorso finanziario, come quello accordato nel caso di specie, non presenta specifiche difficoltà giuridiche e non riveste una particolare importanza per il diritto comunitario.
54 Tuttavia, tale controversia riguarda anche l’ingerenza della Commissione prima, e nel corso, dell’esecuzione da parte della ricorrente del progetto sovvenzionato. Orbene, la necessità di stabilire le circostanze esatte di tale ingerenza nonché di esaminarne in maniera approfondita le conseguenze per la soluzione della controversia implica, in una certa misura, difficoltà specifiche che distinguono tale causa dalle altre relative al mancato soddisfacimento di condizioni connesse alla concessione di un contributo finanziario.
55 In effetti, nel corso di tale controversia, la Corte si è pronunciata sulla ripartizione dell’onere della prova tra le parti in caso di ingerenza da parte della Commissione nell’ambito di un progetto sovvenzionato. La Corte ha precisato come, dato che la ricorrente aveva fornito indizi relativi ad ingerenze nella gestione del progetto da parte di funzionari della Commissione e che codeste ingerenze potevano influire sul corretto svolgimento del progetto, incombesse alla Commissione dimostrare che, nonostante siffatte ingerenze, la ricorrente continuava ad essere in grado di gestire il progetto in maniera soddisfacente. A tale riguardo la controversia si presenta come rilevante nei limiti in cui ha permesso di esplicitare la ripartizione dell’onere della prova gravante sulle parti in causa nel caso di ingerenza della Commissione nell’esecuzione di un progetto sovvenzionato, della quale del resto l’istituzione fa valere la mancata esecuzione colposa.
56 Ne consegue che la controversia di cui trattasi è caratterizzata da un certo grado di novità e, pertanto, riveste una certa importanza sotto il profilo del diritto comunitario.
Sull’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare
Osservazioni preliminari
57 Circa l’entità del lavoro connesso al procedimento dinanzi al giudice comunitario, risulta dalle precedenti considerazioni che la controversia ha potuto effettivamente richiedere agli avvocati della ricorrente un lavoro di una certa importanza.
58 Tuttavia, per valutare integralmente l’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare, va tenuto conto anche delle conoscenze preliminari degli avvocati e della precisione delle informazioni fornite riferentesi alle spese ed agli onorari invocati.
Conoscenze preliminari degli avvocati
59 Trattandosi di valutare l’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare, occorre sottolineare che spetta al giudice comunitario prendere in considerazione il lavoro obiettivamente indispensabile per l’intero procedimento giudiziario. Tuttavia, allorché gli avvocati della ricorrente hanno già assistito quest’ultima nel corso di procedimenti o di atti che hanno preceduto la relativa controversia, va anche tenuto conto del fatto che tali avvocati dispongono di una conoscenza di elementi rilevanti per la controversia tale da avere facilitato il lavoro e ridotto il tempo di preparazione necessaria ai fini del procedimento contenzioso (v., in tal senso, ordinanze del Tribunale 8 novembre 2001, causa T‑65/96 DEP, Kish Glass/Commissione, Racc. pag. II‑3261, punto 25; 6 marzo 2003, cause riunite T‑226/00 DEP e T‑227/00 DEP, Nan Ya Plastics e Far Eastern Textiles/Consiglio, Racc. pag. II‑685, punto 43, e 7 dicembre 2004, causa T‑251/00 DEP, Lagardère e Canal+/Commissione, Racc. pag. II‑4217, punto 30).
60 Ne consegue che, per la valutazione delle spese ripetibili, l’assistenza di avvocati durante la fase precontenziosa non va presa in considerazione allorché è dimostrato che tale assistenza è senza alcuna rilevanza per la fase contenziosa.
61 Nel caso di specie è pacifico che i medesimi avvocati hanno agito per la ricorrente nella fase sia precontenziosa sia contenziosa del progetto.
62 La ricorrente considera tuttavia che le questioni sostanziali di fatto e di diritto sollevate nei procedimenti dinanzi alla Corte ed al Tribunale non costituivano oggetto della discussione precontenziosa tra essa e la Commissione (v. punti 29 e 30 citati supra). Essa si riferisce in proposito alla lettera del 28 dicembre 1993 in cui essa ha proposto una soluzione consensuale, in seguito al rifiuto da parte della Commissione di versare il saldo della sovvenzione.
63 Il Tribunale ritiene tuttavia che il fatto di aver proposto una soluzione consensuale durante la fase precontenziosa del progetto non dimostri nel caso di specie l’assenza di conoscenza, da parte degli avvocati della ricorrente, di elementi di fatto e di diritto idonei a facilitare il loro lavoro nel corso dei procedimenti contenziosi relativi al progetto Ecodata.
64 In effetti, per poter proporre una soluzione consensuale in seguito al rifiuto della Commissione di pagare il saldo di una sovvenzione per il motivo della mancata esecuzione colposa del progetto sovvenzionato, occorre quanto meno aver acquisito una certa conoscenza del contesto fattuale di tale rifiuto ed aver effettuato una prima valutazione quanto alla fondatezza del motivo in questione.
65 Tale constatazione non è rimessa in discussione dal fatto che la Commissione ha motivato una domanda di proroga del termine per la presentazione del controricorso a causa dell’entità degli allegati da studiare e della necessità di consultare i servizi interessati. Infatti, tale domanda non attesta per niente il fatto che gli avvocati della ricorrente non erano a conoscenza di pertinenti elementi di fatto e di diritto durante la fase precontenziosa.
66 La ricorrente contesta anche l’argomento secondo cui dalla circostanza che ha fatturato alla Commissione spese di assistenza legale quale costo del progetto possa inferirsi che i suoi avvocati hanno globalmente ricevuto i principali elementi della controversia nel corso della fase precontenziosa.
67 Il Tribunale osserva al riguardo che la ricorrente considera essa stessa, nel presente procedimento, che tali spese sono state sostenute, segnatamente, per impedire i tentativi illegittimi di taluni dipendenti della Commissione di ingerirsi nel progetto e nella composizione del consorzio.
68 In secondo luogo, il Tribunale ricorda come, nel corso del procedimento contenzioso che ha condotto alla sentenza 15 ottobre 1997, la ricorrente abbia ritenuto che i ritardi sopravvenuti nell’esecuzione del progetto fossero stati provocati da talune ingerenze di funzionari della Commissione, in particolare quelle intese ad affidare la parte più cospicua dei fondi concessi ad uno dei soci della ricorrente e a far accettare come socio l’impresa Studienkreis für Tourismus eV. La ricorrente ha pertanto ritenuto che fosse ingiustificato punire soltanto per questo motivo la ricorrente negandole il pagamento proprio a causa di un’esecuzione tardiva del progetto (sentenza 15 ottobre 1997, punto 34).
69 Risulta quindi che gli interventi della Commissione nella gestione del progetto sono stati oggetto di un parere degli avvocati della ricorrente durante la fase precontenziosa del progetto e che tali interventi sono stati addotti dalla ricorrente durante la fase precontenziosa del progetto quale giustificazione della sua esecuzione tardiva di quest’ultimo. L’assistenza legale cui ha fatto ricorso la ricorrente nella fase precontenziosa del progetto, assistenza fatturata in quanto rientrante nel costo del medesimo, ha quindi permesso agli avvocati della ricorrente di conoscere taluni elementi di fatto e di diritto rivelatisi pertinenti per la fase contenziosa del progetto.
70 È vero che tali pareri relativi agli interventi della Commissione nella gestione del progetto non sono stati formulati quanto al rifiuto della Commissione di pagare il saldo della sovvenzione poiché precedevano il rifiuto della Commissione. Ciò non toglie che la difesa in parola ha permesso agli avvocati della ricorrente di valutare, nella fase precontenziosa, la realtà di codesti interventi e talune conseguenze giuridiche che potevano derivarne. Pertanto, i pareri di cui trattasi hanno senz’altro potuto facilitare il lavoro degli avvocati della ricorrente e ridurre il tempo dedicato alla preparazione necessaria, in particolare, ai fini del primo ricorso. Le implicazioni di tale constatazione devono tuttavia essere valutate alla luce degli onorari quali fissati nel caso di specie.
Spese ed onorari
71 Trattandosi delle spese e degli onorari presentati dalla ricorrente, occorre confermare il suo punto di vista secondo cui, se le era lecito affidare la difesa dei suoi interessi a più avvocati, spetta al Tribunale tenere principalmente conto del numero totale di ore di lavoro che possono sembrare obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale, indipendentemente dal numero di avvocati tra i quali le prestazioni effettuate hanno potuto essere ripartite (ordinanze del Tribunale Nan Ya Plastics e Far Eastern Textiles/Conseil, citate al punto 59, punto 44; Airtours/Commissione, citata al punto 46, punto 30, e 29 ottobre 2004, causa T‑77/02 DEP, Schneider Electric/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 58).
72 Si deve tuttavia ricordare che la possibilità per il giudice comunitario di determinare il valore del lavoro compiuto dipende dalla precisione delle informazioni fornite (v. punto 46 supra e la giurisprudenza ivi citata).
73 Trattandosi degli onorari relativi ai ricorsi sfociati nelle sentenze 15 ottobre 1997 e 5 ottobre 1999, la ricorrente indica che i suoi avvocati hanno lavorato su base forfettaria ed elenca le prestazioni coperte da tali forfait. Le fatture della ricorrente concernenti tali onorari forfettari non forniscono tuttavia alcun dettaglio circa le prestazioni fornite o il numero di ore effettuate, il che rende difficile la verifica delle spese sostenute ai fini di tali ricorsi.
74 Tuttavia, indipendentemente dalle considerazioni afferenti le conoscenze preliminari degli avvocati esposte ai punti 59-70 supra, gli importi reclamati possono considerarsi proporzionati al carico di lavoro che hanno potuto provocare i ricorsi in parola. Tali spese possono quindi ragionevolmente essere ritenute indispensabili ai fini di codesti ricorsi.
75 Trattandosi degli onorari relativi al procedimento conclusosi con la sentenza 6 marzo 2001, il Tribunale ritiene ugualmente che, a prescindere dalle considerazioni afferenti le conoscenze preliminari degli avvocati esposte ai punti 59-70 supra, essi possono considerarsi proporzionati al carico di lavoro che ha potuto provocare il ricorso in questione. Tali spese possono quindi ragionevolmente ritenersi spese indispensabili ai fini di tale ricorso.
76 Trattandosi delle spese connesse ai tre ricorsi, la ricorrente chiede, segnatamente, il rimborso delle spese bancarie e delle spese di viaggio a Lussemburgo.
77 Per quanto concerne le spese bancarie di cui alle fatture 26 ottobre 1995 e 31 dicembre 1999, il Tribunale considera che tali spese non possono essere oggetto di rimborso. In effetti, la ricorrente non è stata in grado di indicare per quali aspetti tali spese dovrebbero ritenersi indispensabili ai fini del procedimento dinanzi al giudice comunitario.
78 Per quanto riguarda le spese di viaggio, il Tribunale osserva che la ricorrente chiede, segnatamente, il rimborso delle spese occasionate da viaggi a Lussemburgo il 13 ottobre 1994 e il 18 aprile 1995 per depositare le sue memorie. In effetti tali date corrispondono, rispettivamente, alla data della presentazione della replica nel procedimento terminato con la sentenza 15 ottobre 1997. Parimenti, per la causa all’origine della sentenza 5 ottobre 1999, la ricorrente chiede il rimborso delle spese del viaggio effettuato a Lussemburgo il 22 dicembre 1997, spese che, come riconosce essa stessa, corrispondono al deposito presso la Corte del ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado da parte del sig. Andrade.
79 Orbene risulta, da un lato, che un termine relativo alla distanza è stato previsto a tale scopo dal legislatore comunitario all’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura e, dall’altro, che vi sono altri mezzi sicuri e manifestamente meno onerosi di trasmissione di documenti al giudice comunitario (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP e T‑109/99 DEP, De Nicola/BEI, Racc. PI pagg. I‑A‑219, II‑973, punto 40).
80 Pertanto il Tribunale ritiene che tali spese di viaggio non possano ritenersi indispensabili.
81 Le altre spese di cui si reclama il rimborso non sono contestate dalla Commissione e sembrano poter essere ragionevolmente considerate indispensabili.
Sugli interessi economici che la controversia rappresenta per le parti
82 Trattandosi degli interessi economici in gioco, va considerato, date le affermazioni della ricorrente non contestate dalla Commissione né contraddette dagli atti del fascicolo, che l’esito di una controversia siffatta presentava una grande importanza per la ricorrente.
Valutazione globale
83 In considerazione del complesso delle precedenti circostanze, il Tribunale ritiene che, fissando ad EUR 34 260 l’integralità delle spese ripetibili da parte della ricorrente presso la Commissione per le cause di cui trattasi, si sarà proceduto ad una giusta valutazione delle medesime.
84 In assenza della domanda di rimborso delle parti quanto alle spese sostenute ai fini del presente procedimento di liquidazione delle spese, non occorre statuire su queste ultime.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
L’importo totale delle spese che la Commissione deve rimborsare all’IPK-München è fissato ad EUR 34 260.
Lussemburgo, 13 gennaio 2006
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. Jaeger
* Lingua processuale: il tedesco.
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