Massima
Parole chiave
Procedura - Provvedimenti d'istruzione - Domanda di produzione di un documento - Rigetto - Documento non pertinente rispetto all'oggetto della controversia
[Statuto (CECA) della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura del Tribunale, art. 64, n. 3, lett. d), e art. 65, lett. b)]
Massima
L'interesse alla soluzione della causa necessario affinché una persona fisica o giuridica possa intervenire ai sensi dell'art. 34 del Protocollo sullo Statuto (CECA) della Corte, applicabile al Tribunale in forza del suo art. 46, non può essere costituito da un interesse indiretto relativo ad una analogia di situazioni, ma va definito invece con riguardo all'oggetto stesso della causa, come definito dalle conclusioni delle parti.
Di conseguenza, qualora una denuncia presentata alla Commissione sia rivolta, da un lato, contro un produttore di carbone, in quanto i canoni da esso percepiti violano gli artt. 4, lett. d), 65 e 66, n. 7, del Trattato CECA, e, dall'altro, contro un acquirente di carbone, in quanto, applicando prezzi discriminatori, esso avrebbe violato l'art. 63 del Trattato CECA e gli artt. 85 e 86 del Trattato CE, dato che le pratiche così censurate non soltanto sono diverse, ma rientrano in ambiti normativi diversi, non si può considerare che le persone giuridiche subentrate nei diritti dell'acquirente di carbone abbiano un interesse diretto e attuale ad intervenire in un ricorso proposto dal produttore ed inteso ad ottenere l'annullamento del rifiuto implicito della Commissione di respingere la denuncia.
Invece, l'autore della denuncia ha un interesse diretto e attuale alla soluzione della causa e ha di conseguenza il diritto di intervenire, giacché il ricorso riguarda l'annullamento di una decisione ad esso favorevole.
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