ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
18 novembre 1997 ( *1 )
Nella causa T-367/94,
British Coal Corporation, società di diritto inglese, con sede in Londra, rappresentata dai signori David Vaughan, QC, David Lloyd Jones, barrister, e Cyrus Mehta, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv. ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Julian Curral, membro del servizio giuridico, e dalla signora Rosemary Caudwell, funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
sostenuta da
National Association of Licensed Opencast Operators, società di diritto inglese, con sede in Swindon (Regno Unito), rappresentata dai signori Nicholas Green e Mark Hoskins, barristers, incaricati dai signori David Wilson, Alexander Dowie e Christopher Jobson, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Victor Gillen, 13, rue Aldringen,
interveniente,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione implicita di rifiuto della Commissione di respingere la denuncia 15 giugno 1994 presentata contro la ricorrente dalla National Association of Licensed Opencast Operators,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dalla signora V. Tiili, presidente, dai signori C. P. Briët e A. Potocki, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La British Coal Corporation, con memoria depositata in cancelleria il 7 luglio 1997, ha chiesto che il Tribunale, sulla base dell'art. 23 dello Statuto (CECA) della Corte (in prosieguo: lo «Statuto»), applicabile al Tribunale ai sensi dell'art. 46 del medesimo Statuto, nonché degli artt. 64, n. 3, lett. d), e 65, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale, ingiunga alla Commissione di comunicare un documento alla British Coal.
2
Tale documento sarebbe costituito dalla lettera con la quale la Commissione invita la National Association of Licensed Opencast Operators (associazione nazionale dei produttori di carbone a cielo aperto su concessione; in prosieguo: la «Naloo») a presentare le sue osservazioni circa un'eventuale decisione di rigetto di una denuncia contro la British Coal, che l'associazione aveva presentato alla Commissione il 15 giugno 1994.
3
In questa denuncia la Naloo, con riferimento agli artt. 4, lett. d), 65 e 66, n. 7, del Trattato CECA, aveva contestato in sostanza la legittimità del canone che i suoi membri avevano dovuto pagare alla British Coal dal 1° gennaio 1973 al 31 marzo 1990, per lo sfruttamento delle miniere a cielo aperto ad essa appartenenti.
4
Su invito della Commissione, il 1o agosto 1994 la British Coal comunicava le sue osservazioni in merito alla denuncia. In tale occasione intimava alla Commissione, ai sensi dell'art. 35 del Trattato, di dichiarare la sua incompetenza ad esaminare la denuncia e, in subordine, di respingere tale denuncia per motivi di diritto, senza esaminarla nel merito.
5
Con lettera 3 ottobre 1994 la Commissione osservava, in sostanza, che la British Coal non aveva il diritto di pretendere da essa una decisione in un senso determinato e che il fatto che una denuncia non fosse stata respinta entro il termine fissato dall'impresa interessata dalla medesima denuncia non poteva far scattare un procedimento ai sensi dell'art. 35 del Trattato.
6
Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 novembre 1994 la British Coal ha proposto, sulla base di detto ultimo articolo, un ricorso di annullamento della decisione implicita di rifiuto che, a suo avviso, risultava dal fatto che la Commissione aveva omesso di respingere immediatamente la denuncia della Naloo senza esaminarne la fondatezza.
7
Con ordinanza del presidente della Terza Sezione 24 marzo 1997 la Naloo veniva ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.
8
La stessa, con atto registrato il 9 giugno 1997, ha depositato la propria memoria d'intervento in merito alla quale la British Coal e la Commissione sono state invitate a presentare le loro osservazioni scritte.
9
A seguito del deposito, da parte della British Coal, della domanda di produzione di documento, il Tribunale ha invitato la Commissione e la Naloo a presentare le loro osservazioni scritte in merito a tale domanda.
10
Con memoria depositata il 14 luglio 1997 la Commissione ha comunicato di non ritenersi obbligata, quantomeno nella fase attuale, a comunicare alla British Coal la lettera considerata nella detta domanda.
11
Con lettera 21 luglio 1997 la Naloo ha reso noto al Tribunale di non opporsi a che la lettera controversa fosse comunicata alla British Coal.
12
A sostegno della sua domanda di produzione, la British Coal deduce, in primo luogo, che la lettera della Commissione — in quanto definisce una posizione provvisoria che consiste nel dar seguito alla denuncia della Naloo o nel respingerla ed espone i motivi considerati al riguardo — presenta un grandissimo interesse ai fini dell'argomentazione svolta a sostegno del ricorso.
13
In secondo luogo, la British Coal, per redigere le sue osservazioni in merito alla memoria d'intervento della Naloo, dovrebbe tassativamente conoscere l'ultima presa di posizione della Commissione, in modo da poterla discutere e da informare il Tribunale dell'esito attualmente riservato alla denuncia.
14
In terzo luogo, il principio della parità delle condizioni delle parti esigerebbe che la lettera sia comunicata alla British Coal. Altrimenti, la British Coal e la Commissione potrebbero presentare osservazioni su basi differenti e sarebbe probabile che la Commissione tratti di tale lettera nelle sue osservazioni. Inoltre, siccome la Commissione ha più volte cambiato posizione nel corso del procedimento, la British Coal potrebbe, non essendo in grado di prendere conoscenza della lettera controversa, dedicare tempo ad esaminare una posizione che la Commissione non potrebbe più sostenere.
15
In quarto luogo, la lettera controversa, al pari di una lettera del 1995 nella quale la Commissione avrebbe pure previsto il rigetto della denuncia della Naloo, conforterebbe la tesi della British Coal secondo la quale la Commissione poteva e avrebbe dovuto respingere la denuncia della Naloo nel suo complesso. Se alla Commissione dovesse essere consentito di non divulgare la lettera considerata nella domanda di produzione di cui trattasi, la British Coal si vedrebbe privata di un'ultima occasione per presentare osservazioni scritte in merito ad essa.
16
Infine, la British Coal osserva, in quinto luogo, che la Commissione dovrà comunque produrre tale lettera nel contesto del procedimento in esame e che non esiste alcuna valida ragione per opporsi a una produzione immediata.
17
La Commissione rileva che non dovrebbe ricevere l'ingiunzione di comunicare la lettera alla British Coal, dal momento che tale documento non figura tra i «documenti concernenti la causa» proposta dinanzi al Tribunale, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto. Tale disposizione sarebbe intesa a consentire al giudice comunitario di prendere conoscenza dei documenti concernenti l'atto o l'omissione oggetto della controversia, cioè dei soli documenti esistenti alla data dell'atto o dell'omissione censurata.
18
La Commissione obietta inoltre che la facoltà di cui dispone la British Coal di rispondere alla memoria d'intervento della Naloo consiste non già neh'esaminare la lettera controversa, ma nel presentare osservazioni sulla memoria d'intervento, il cui oggetto è delimitato da quello della controversia. Se la Commissione dovesse respingere la denuncia della Naloo, la British Coal ne verrebbe informata e in tal caso sarebbe in grado di presentare le proprie argomentazioni. In siffatta ipotesi, però, la British Coal non avrebbe più interesse a farlo, poiché avrebbe ottenuto il risultato cui mira appunto il ricorso in esame.
19
Il fatto stesso che la British Coal sarà informata della presa di posizione finale della Commissione, qualunque essa sia, non costituirebbe una ragione per divulgare in questa fase il contenuto di una lettera indirizzata a un terzo, quando allo stato non è consentito di presumere che tale lettera approderà ad una decisione finale di rigetto della denuncia. Spetterebbe al solo denunciante tentare di influire sulla decisione da adottare qualora la Commissione intenda inizialmente non darvi seguito.
20
Infine, la British Coal conoscerebbe il punto di vista della Naloo, i suoi argomenti e persino quelli delle imprese la cui domanda d'intervento è stata respinta. A parere della Commissione, la British Coal è pertanto in una posizione molto favorevole per presentare le sue osservazioni sulla questione sollevata. La circostanza che la British Coal sembri voler utilizzare la lettera controversa per presentare osservazioni su questioni per le quali il Tribunale non è stato adito costituirebbe una valida ragione per rifiutarle la comunicazione.
21
Il Tribunale ricorda in limine che, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, qualora un ricorso venga proposto avverso una decisione presa da un'istituzione della Comunità, questa istituzione deve trasmettere al Tribunale tutti i documenti concernenti la causa proposta avanti ad esso.
22
Peraltro, l'art. 64, n. 3, lett. d), del regolamento di procedura prevede, tra le misure di organizzazione del procedimento, la presentazione di documenti o di qualsiasi prova concernente la causa.
23
Infine, l'art. 65, lett. b), del regolamento di procedura cita la produzione di documenti tra i mezzi istruttori che il Tribunale può disporre.
24
È tuttavia sufficiente constatare che la lettera di cui nella specie viene chiesta la produzione non può essere considerata come una prova o un documento ai sensi delle disposizioni sopra citate, le quali contemplano solo i documenti pertinenti con riferimento all'oggetto stesso della controversia.
25
Orbene, la British Coal contesta soltanto la legittimità del rifiuto implicito, che si ritiene esserle stato opposto, di respingere immediatamente la denuncia della Naloo, senza esaminarne previamente la fondatezza.
26
Come emerge dalle sue osservazioni sopra riprodotte, la Commissione prende in considerazione l'adozione di una decisione finale sulla denuncia della Naloo solo dopo aver previamente proceduto all'esame della detta denuncia, di cui la lettera controversa costituisce una delle fasi. Di conseguenza, la legittimità di un'eventuale decisione esplicita di rigetto della denuncia è, per sua natura, necessariamente distinta da quella della decisione implicita di rigetto già intervenuta e non rientra pertanto nell'oggetto della controversia in esame.
27
Ne consegue che la British Coal non ha in alcun modo dimostrato la pertinenza, ai fini di tale oggetto, della lettera di cui ha chiesto la produzione.
28
L'istanza della stessa deve essere pertanto respinta.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1)
È respinta l'istanza della ricorrente intesa a far produrre la lettera con la quale la Commissione invita la National Association of Licensed Opencast Operators a presentare le sue osservazioni su un'eventuale decisione di rigetto della sua denuncia.
2)
Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 18 novembre 1997
Il cancelliere
H.Jung
Il presidente
V. Tiili
( *1 ) Lingua processuale: l'inglese.
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