Conclusioni dell avvocato generale
1 Le questioni sollevate dal Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen vertono sull'ambito di applicazione ratione personae delle norme del regolamento n. 1408/71 (1) (in prosieguo il «regolamento»). Più precisamente il giudice di rinvio chiede di sapere quali, tra le diverse norme contenute all'art. 1 della disciplina comunitaria, debbano trovare applicazione per giungere alla definizione della nozione di «lavoratore autonomo» ai fini dell'erogazione di prestazioni familiari per i figli residenti all'estero conforme all'art. 73 della medesima normativa, da parte delle istituzioni tedesche competenti.
2 Veniamo ai fatti della causa C-4/95. Il signor Stoeber, di nazionalità tedesca, ha lavorato in Irlanda tra il 1965 ed il 1969, per far poi ritorno in Germania. Tra questa data ed il 1977 egli ha prestato la sua attività come lavoratore dipendente ed è stato iscritto al regime legale di assicurazione obbligatoria per malattia e vecchiaia. A partire dal 1º febbraio 1977, divenuto lavoratore autonomo, ha cominciato a versare, su base volontaria, i propri contributi al regime legale d'assicurazione degli impiegati ed è iscritto, sempre su base volontaria, ad un regime legale integrativo di assicurazione per malattia.
3 Nel novembre 1988 il signor Stoeber ha richiesto alla competente autorità amministrativa tedesca che nel calcolo delle prestazioni familiari per i due figli nati dal suo secondo matrimonio - e residenti in Germania - fosse presa in considerazione anche la figlia nata dal suo primo matrimonio - e residente con la madre in Irlanda - in quanto trascorreva i periodi di vacanza con il padre ed era iscritta al registro della popolazione tedesca.
4 Con le decisioni del 22 dicembre 1988 e del 13 febbraio 1989, l'amministrazione ha rigettato la domanda. Le prestazioni richieste dal signor Stoeber sono state rifiutate in conformità alla legge nazionale, poiché né il domicilio né la residenza abituale della figlia erano in territorio tedesco. Il Sozialgericht di Dortmund, adito dal ricorrente, ha però annullato la decisione dell'amministrazione ed ha riconosciuto, fondandosi sulle norme rilevanti dell'ordinamento comunitario, il suo diritto ad ottenere le prestazioni familiari anche per la figlia residente in Irlanda. L'amministrazione proponeva appello contro questa decisione allegando che tali norme non dovessero applicarsi alla specie giacché lo Stoeber non poteva essere considerato "lavoratore autonomo" ai sensi delle norme definitorie contenute all'art. 1 del regolamento.
5 Analoghi sono i fatti della causa C-5/95. Anche il signor Piosa Pereira, di nazionalità spagnola, è stato, sino al 9 settembre 1988, un lavoratore subordinato in Germania e in quanto tale è stato soggetto all'obbligo del versamento dei contributi al regime di assicurazione obbligatoria per malattia e vecchiaia. A partire dal 1º aprile 1989 egli ha intrapreso attività lavorativa autonoma versando, anche qui a titolo volontario, i propri contributi ad una cassa autonoma riconosciuta per il rischio malattia.
6 Il 31 ottobre 1989 il signor Piosa Pereira ha richiesto il versamento degli assegni familiari per i suoi tre figli (residenti in Spagna, insieme con la madre, da cui è separato di fatto, e che non ricevono alcuna prestazione familiare dalla competente istituzione spagnola) e per la figlia naturale residente in Germania. L'amministrazione, ritenendo che il signor Piosa Pereira non rientrasse nel campo di applicazione ratione personae del regolamento, non ha accolto la domanda relativa ai tre figli residenti in Spagna, riconoscendo invece, in base alla disciplina nazionale, il diritto alle prestazioni familiari relativamente alla figlia naturale residente in Germania. Il Sozialgericht di Dortmund ha accolto il ricorso formulato dal signor Piosa Pereira ritenendo l'applicabilità delle norme del regolamento al caso di specie. Avverso tale decisione, e per le medesime ragioni prospettate in ordine al caso precedente, la parte resistente ha esperito ricorso d'appello.
7 Il giudice di rinvio, investito del giudizio di secondo grado in ambedue le controversie, ha escluso di poter riconoscere ai ricorrenti il diritto alle prestazioni familiari in base al diritto tedesco poiché, ai sensi della disciplina rilevante di tale ordinamento, «i figli che non abbiano né la residenza, né l'abituale dimora nella Repubblica federale di Germania non sono presi in considerazione ai sensi della legge federale in materia di assegni familiari» (2). Nutrendo dubbi, alla luce del dettato della disciplina comunitaria, sulla possibilità di riconoscere tale diritto in base all'art. 73 del regolamento, egli ha deciso di sospendere la procedura per sottoporre alla Corte, in ordine ad ognuna delle cause di cui egli è investito, questioni afferenti all'ambito di applicazione ratione personae della normativa prevista dal regolamento in materia di prestazioni familiari.
8 Le questioni sono state così formulate:
causa C-4/95
«Se, ai fini del versamento di assegni familiari nella Repubblica federale di Germania, sia "lavoratore autonomo" ai sensi dell'art. 73 del regolamento (CEE) n. 1408/71 chi eserciti in questo paese attività lavorativa autonoma rientrante nella definizione di "lavoratore autonomo" di cui all'art. 1, lett. a, punto iv), ma non in quella di cui al punto ii), seconda possibilità, prima ipotesi, in combinato disposto con l'allegato I, capo I, punto c), lett. b)».
causa C-5/95
«Se, ai fini del versamento di assegni familiari nella Repubblica federale di Germania, sia "lavoratore autonomo" ai sensi dell'art. 73 del regolamento (CEE) n. 1408/71 chi eserciti in questo paese attività lavorativa autonoma rientrante nella definizione di "lavoratore autonomo" di cui all'art. 1, lett. a, punti i) e iv), ma non in quella di cui al punto ii), seconda possibilità, prima ipotesi, in combinato disposto con l'allegato I, capo I, parte C, lett. b)»
Le norme rilevanti
9 Così precisate le questioni sollevate, e prima di affrontarne l'esame, rimane da indicare quali siano i dati normativi rilevanti per questa analisi:
Art. 1, lett. a), del regolamento:
«Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
a) i termini di "lavoratore subordinato" e "lavoratore autonomo" designano rispettivamente:
i) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi;
ii) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento nel quadro di un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti o alla totalità della popolazione attiva:
- quando le modalità di gestione o di finanziamento di tale regime permettano di identificare tale persona quale lavoratore subordinato o autonomo, oppure
- in mancanza di tali criteri, quando detta persona sia coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro un altro evento di cui all'allegato I, nel quadro di un regime organizzato a favore dei lavoratori subordinati o autonomi o di un regime di cui al punto (iii), oppure, in assenza di un simile regime nello Stato membro in questione, quando corrisponda alla definizione di cui all'allegato I;
(...)
iv) qualsiasi persona coperta da assicurazione volontaria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale di uno Stato membro istituito a favore dei lavoratori subordinati o autonomi o di tutti i residenti o di determinate categorie di residenti:
- qualora eserciti un'attività subordinata o autonoma, oppure
- qualora sia stata precedentemente coperta da assicurazione obbligatoria contro lo stesso evento nell'ambito di un regime istituito a favore dei lavoratori subordinati o autonomi dello stesso Stato membro».
Allegato I, capo I, parte C
«Se per l'erogazione delle prestazioni familiari è competente un'istituzione tedesca, conformemente al titolo III, capitolo 7, del regolamento, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento si considera:
(...)
b) lavoratore autonomo, la persona che esercita un'attività autonoma e che è tenuta:
- ad assicurarsi o a versare contributi per il rischio vecchiaia in un regime previsto per lavoratori autonomi, o
- ad assicurarsi nell'ambito dell'assicurazione pensione obbligatoria».
Articolo 73 del regolamento
«Il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell'allegato VI».
Il merito
10 Le questioni sollevate derivano dal fatto che il giudice di rinvio si trova, ai fini della risoluzione della controversia, di fronte a diverse definizioni di lavoratore autonomo: quelle contenute ai punti i) e iv) dell'art. 1, lett. a), del regolamento e l'altra specificamente dettata nell'allegato per l'erogazione di prestazioni familiari ai sensi dell'art. 73 da parte delle competenti istituzioni tedesche.
11 Il giudice di rinvio prospetta due possibili applicazioni delle norme definitorie della nozione di lavoratore autonomo ai fini dell'applicazione del regolamento al caso di specie.
12 La prima può così sintetizzarsi: i regimi previdenziali facoltativi dei quali sia il signor Stoeber sia il signor Piosa Pereira si sono giovati dal momento in cui svolgono attività di lavoratori autonomi, coprono il rischio malattia. Tali regimi ricadono, dunque, sia nella categoria della «assicurazione (...) facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi» prevista dall'art. 1, lett. a), punto i); sia, nel caso del signor Piosa Pereira, in quella prevista al punto iv), secondo trattino, del medesimo articolo giacché, ci dice il giudice di rinvio, questi era già stato precedentemente coperto da assicurazione obbligatoria contro lo stesso evento (malattia), per il quale è ora coperto a titolo facoltativo, «nel quadro di un regime istituito a favore dei lavoratori subordinati».
I ricorrenti, continua il giudice di rinvio, per il fatto di aver versato a titolo facoltativo contributi a tali regimi, dovrebbero farsi rientrare nell'ambito di applicazione soggettivo del regolamento come lavoratori autonomi, con il risultato che dovrebbero, di conseguenza, ritenersi loro applicabili le norme dettate in materia di prestazioni familiari.
Questa soluzione è, sostanzialmente, condivisa dal Regno di Spagna nelle sue osservazioni.
13 La seconda prospettazione - che, apprendiamo dal giudice remittente, è quella fatta propria dalla dottrina e dalla giurisprudenza tedesche - fa riferimento al disposto dell'allegato in relazione al versamento di prestazioni familiari da parte delle autorità di quel paese. Il regime tedesco di sicurezza sociale in materia di prestazioni familiari è analogo a quelli previsti alla lett. a), punto ii), dell'art. 1: si tratta, infatti, di un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti. Esso, aggiunge il giudice di rinvio, non permette di distinguere tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati come richiesto dal primo trattino del punto ii); né i signori Stoeber e Piosa Pereira soddisfano le condizioni richieste dal secondo trattino, prima alternativa, del punto ii): essi non sono, per vero, assicurati contro alcuno dei rischi previsti dall'allegato I nel quadro di un regime organizzato a favore di lavoratori autonomi. Non risultando soddisfatti tali requisiti dovrebbe farsi ricorso alle condizioni sancite nella definizione dettata nel predetto allegato: il regime disposto dal combinato disposto delle norme definitorie costituirebbe, infatti, una disciplina speciale che prevale rispetto a quella generale stabilita all'art. 1, lett. a), del regolamento.
14 Posto ciò, il giudice a quo non manca di indicare quali conseguenze discendano dal sussumere la specie entro tale ultima norma definitoria. I ricorrenti non sono tenuti «ad assicurarsi o a versare contributi per il rischio vecchiaia in un regime previsto per lavoratori autonomi» né «ad assicurarsi nell'ambito dell'assicurazione pensione obbligatoria», ma versano i propri contributi previdenziali a titolo facoltativo. Essi non rientrerebbero, dunque, nella nozione di lavoratore autonomo a norma di quanto previsto dall'allegato e, conseguentemente esclusi dall'ambito di applicazione della norma comunitaria, avrebbero diritto alle prestazioni familiari solo nei limiti consentiti dalla disciplina tedesca loro applicabile.
Questa è, appunto, la soluzione preferita dal governo tedesco nelle sue osservazioni.
15 Comincio l'esame del merito ricordando le vicende della normativa comunitaria che in questa sede viene in rilievo. Originariamente applicabile ai soli lavoratori subordinati, la disciplina prevista dal regolamento è stata estesa, in due tappe successive, anche ai lavoratori autonomi.
16 Con il regolamento (CEE) n. 1390/81, in considerazione del fatto «che la libera circolazione delle persone (...) non si limita soltanto ai lavoratori salariati ma (...), nell'ambito del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, (...) concerne anche i lavoratori non salariati», si è proceduto ad estendere a questi ultimi quanto dal regolamento previsto per i lavoratori subordinati (3). In quell'occasione, pur spinto da una chiara logica - `espansiva' -, il legislatore prevedeva, tuttavia, una ben precisa eccezione proprio in materia di prestazioni familiari. La disciplina, infatti, escludeva l'applicabilità della norma contenuta all'art. 73 del regolamento ai lavoratori autonomi e sanciva così l'inesportabilità della prestazione familiare in relazione a questi ultimi.
17 Anche per colmare tale lacuna è stato adottato il regolamento (CEE) n. 3427/89 (4), che ha modificato il dettato dell'art. 73, estendendo la possibilità di invocare il diritto in esso sancito anche ai lavoratori autonomi (5). In sostanza la "finzione territoriale" prevista in tale disposizione, secondo cui i figli residenti all'estero debbono essere considerati come residenti nello Stato membro, è stata estesa anche a tali lavoratori.
18 Ora, la finalità del regolamento è quella di coordinare le legislazioni vigenti nei diversi Stati membri, «ciascuna delle quali stabilisce le condizioni di affiliazione ai vari regimi di previdenza sociale» (6). Gli Stati non dispongono al riguardo di discrezionalità assoluta, ma debbono legiferare nei limiti di quanto disposto dal diritto comunitario. La disciplina comunitaria coordina, dunque, ma non armonizza direttamente le diverse normative nazionali (7).
19 Nella logica del regolamento, la definizione della nozione di lavoratore costituisce la `porta d'accesso' ai diritti previsti dalla disciplina comunitaria (8). A tale fine il criterio decisivo per l'applicazione del regolamento è l'iscrizione ad un regime previdenziale. All'art. 1, lett. a), sono individuati i distinti tipi di regimi: esclusivamente i lavoratori affiliati all'uno o all'altro possono vedersi applicate le norme del regolamento ed acquistare i diritti da esso previsti.
20 Come la Corte ha precisato, per perseguire le finalità della normativa, la definizione di lavoratore deve essere intesa in senso ampio (9). Tale canone interpretativo è fondato sullo spirito del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonché sugli obiettivi del Trattato e deve trovare applicazione nei confronti del lavoratore così subordinato come autonomo (10). Definizioni restrittive minerebbero, infatti, ogni tentativo di coordinare i sistemi tra di loro e i lavoratori sarebbero spogliati di adeguata protezione. La loro facoltà di esercitare il diritto di circolazione, finalità ultima della disciplina, risulterebbe ingiustificamente limitata (11).
21 Convengo anch'io che la nozione di lavoratore autonomo vada, in via di principio, intesa secondo il criterio di lettura estensiva che ho sopra richiamato. Ritengo, tuttavia, che la logica e la lettera della normativa comunitaria che va presa in considerazione precludano ai ricorrenti di rivendicare i diritti in questione a titolo di lavoratori autonomi ricadenti nella categoria di lavoratori prefigurata dalle disposizioni generali del regolamento. Mi conducono a tale risultato le osservazioni qui di seguito svolte.
22 Nella specie sottoposta all'esame della Corte troviamo lavoratori che richiedono l'erogazione da parte delle competenti istituzioni tedesche di prestazioni familiari.
Come ci dice il giudice di rinvio, il regime che disciplina tali prestazioni nell'ordinamento tedesco si applica nei confronti di tutti i soggetti residenti sul territorio tedesco. Esso ricade, dunque, nel tipo di regime previsto dal punto ii) dell'art. 1, lett. a) (12). Ed è sulla base delle norme definitorie ivi contenute che l'interprete deve, a mio avviso, accertare la qualità di lavoratore.
23 Orbene, occorre considerare le caratteristiche di tale regime, come sono state precisate dal giudice di rinvio. Esso, prima di tutto, è applicabile a tutti i residenti. Le relative modalità gestionali non permettono di distinguere tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi. D'altra parte i lavoratori non sono assicurati obbligatoriamente o facoltativamente ai fini dell'erogazione delle prestazioni familiari. Nei loro confronti non sono, quindi applicabili le definizioni previste all'art. 1, lett. a), punto ii): né quella prevista al primo trattino dell'alternativa, né quella stabilita al secondo trattino, primo termine, dell'alternativa.
24 Data l'inapplicabilità di tali norme si deve allora ricorrere alla disposizione definitoria residuale contenuta al secondo termine dell'alternativa del secondo trattino. Tale disposizione rinvia all'allegato, definendo la nozione di lavoratore autonomo ai fini dell'erogazione delle prestazioni familiari da parte delle autorità amministrative tedesche mediante il riferimento alla affiliazione ad un regime obbligatorio di assicurazione (13).
25 Questa ricostruzione della specie è quella che meglio aderisce alla logica del regolamento. Come già precisava l'avocato generale Gand, «la sfera di applicazione del regolamento viene ad essere delimitata in base ad un criterio desunto dalla previdenza sociale e non dal diritto del lavoro, il che rispecchia l'autonomia sempre maggiore riconosciuta alla prima rispetto al secondo» (14). Ora, tenendo fermo tale criterio, la definizione di lavoratore autonomo ai fini dell'ottenimento delle prestazioni familiari non può, a mio modo di vedere, prescindere dalle norme definitorie contenute nell'allegato. Sono queste disposizioni, e non altre, che consentono al lavoratore di accedere ai diritti della disciplina comunitaria in relazione a tali prestazioni.
26 Non mi sfugge, in questo senso, che il punto di vista da me avanzato possa essere controverso. Il problema della `alternatività' delle definizioni contenute all'art. 1 del regolamento è stato, infatti, esplicitamente sottoposto alla Corte almeno in una occasione, senza, tuttavia, essere affrontato e risolto. Mi riferisco al caso Warmerdam (15). Nel corso della procedura relativa a tale causa, l'istituzione competente olandese e la Commissione avevano sostenuto la tesi dell'alternatività delle definizioni. Più precisamente la Commissione, aveva allora ragionato - proprio alla luce di quanto dettato dall'allegato I, parte C del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1390/81 - nel senso che si dovesse determinare per ciascun rischio se l'interessato fosse, oppur no, un lavoratore ai sensi del regolamento (16). A sostegno della sua prospettazione la Commissione faceva, inoltre, valere quanto deciso nella sentenza Brack, in cui la Corte aveva adottato un criterio definitorio in ragione del fattore del rischio (17).
27 Come dicevo, la Corte non ha affrontato il problema che ponevo, e che quindi rimane aperto. Non pretendo di esaurirne qui l'esame. Mi preme soltanto porre in rilievo le ragioni per le quali ritengo che, nella specie, le norme che definiscono l'appartenenza a questo determinato tipo di regime previdenziale e, dunque il diritto alle prestazioni da esso previste, vadano necessariamente correlate a quelle che definiscono la nozione di lavoratore. Quel che importa, ai fini della presente causa, è che il legislatore ha scelto di dettare una definizione specifica di lavoratore autonomo proprio per il caso in cui la prestazione familiare debba essere erogata dalle istituzioni tedesche. Sia la deroga prevista per le autorità tedesche, sia il contenuto della definizione prevista nell'allegato sollecitano, in questo senso, un duplice ordine di riflessioni.
28 Anzitutto, la circostanza che il regime definitorio speciale - per il caso in cui le autorità competenti all'erogazione della prestazione siano tedesche - sia stato previsto esclusivamente in relazione al punto ii) della lett. a) dell'art. 1 dimostra che, nella logica del regolamento, questa è la disciplina che governa, ad esclusione di qualsiasi altra previsione, il diritto alla prestazione familiare del lavoratore, allorché il regime nazionale si caratterizzi, come nel caso, per l'assenza di criteri di distinzione tra le diverse categorie di lavoratori. Il disposto congiunto delle norme del regolamento e di quelle contenute nell'allegato serve a precisare, a mio parere, l'esistenza di un ben preciso nesso consequenziale tra il tipo di prestazione previdenziale richiesto dal lavoratore (nella specie la prestazione familiare) ed i criteri che tale lavoratore deve soddisfare per vedersi riconosciuto il diritto alla prestazione.
Depone, d'altronde, in tal senso anche l'esplicito disposto dell'ultimo punto del preambolo del citato regolamento n. 1390/81. Ivi è, infatti, sancito che nell'allegato I il legislatore comunitario ha ritenuto "necessario precisare (...) che cosa si debba intendere con i termini "lavoratore salariato" e "lavoratore non salariato" ai sensi del regolamento (...) n. 1408/71 qualora l'interessato sia soggetto ad un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti".
29 Tale risultato trova conferma in un secondo ordine di considerazioni, se si vede quali siano i criteri adottati per definire la figura del lavoratore autonomo nell'allegato. Giova notare, a riguardo, che «la persona (...) tenuta ad assicurarsi o a versare contributi per il rischio vecchiaia in un regime previsto per lavoratori autonomi» (definizione contenuta nell'allegato) debba ritenersi assimilabile alla «persona coperta da assicurazione obbligatoria (...) contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori (...) autonomi» [definizione contenuta all'art. 1, lett. a), punto i)].
30 Come fa notare giustamente il governo tedesco, una tale assimilazione significa che il legislatore, con quanto disposto in allegato, ha voluto dettare, in via esclusiva e completa, la definizione di lavoratore autonomo ai fini dell'ottenimento delle prestazioni familiari da parte delle autorità amministrative tedesche. Se così è, non vedo come si possa condividere la tesi sostenuta dal Regno di Spagna, che ritiene ammissibile, sulla base delle finalità del regolamento, una lettura cumulativa delle disposizioni definitorie.
31 La coerenza del testo normativo va, infatti, rispettata. Non si può legittimamente ritenere che si sia voluto definire l'ambito di applicazione soggettivo del regolamento con riferimento alle prestazioni familiari erogate dalle autorità competenti tedesche in maniera specifica e, al contempo, permettere l'accesso a tale diritto anche per altra via. Di più. Una diversa lettura del regolamento condurrebbe a disconoscere l'autonomia, riconosciuta agli ordinamenti nazionali, di disciplinare «le condizioni di affiliazione ai regimi nazionali».
32 La conclusione che formulo non è intaccata da quanto dalla Corte detto nella sentenza Van Heijningen richiamata dal giudice a quo (18). Non mi sembra che quella pronunzia possa valere per il caso di specie. Pur tralasciando le rilevanti differenze tra il caso allora all'esame e quello odierno ritengo che, quando la Corte ha precisato che l'espressione "lavoratori subordinati" ai sensi del regolamento dovesse ricomprendere ogni soggetto assicurato nell'ambito di uno dei regimi di previdenza sociale menzionati all'art. 1, lett. a), essa non prendeva posizione sul problema qui considerato. La Corte si è, infatti, limitata a stabilire l'ambito della norma contenuta al n. 2 del regolamento, ma non ha inteso risolvere i problemi posti dalle norme definitorie contenute all'art. 1, lett. a), per dirci chi, ai sensi di quest'ultima disposizione, dovesse essere considerato lavoratore subordinato.
Il significato ultimo della presa di posizione della Corte, se la volessimo riferire al caso di specie, sarebbe, a mio parere, che il signor Piosa Pereira ed il signor Stoeber rientrano nella definizione di lavoratore autonomo ai sensi del regolamento limitatamente alle prestazioni per le quali si sono assicurati a titolo facoltativo; viceversa essi non possono essere considerati tali, vista la lex specialis contenuta in allegato, ai fini dell'erogazione delle prestazioni familiari (19).
33 Aggiungo qualche rilievo su due ulteriori profili della specie. Il primo è che le disposizioni contenute in allegato definiscono, ai fini dell'ottenimento delle prestazioni familiari, sia la nozione di lavoratore subordinato, sia quella di lavoratore autonomo. Ciò che accomuna le sopraddette definizioni è il riferimento all'affiliazione ad un regime previdenziale di assicurazione obbligatoria (quella per la disoccupazione per i lavoratori subordinati, quella per rischio vecchiaia e assicurazione obbligatoria per gli autonomi). Ritengo, peraltro in linea con la Commissione e con il governo tedesco, che qui non vi sia un trattamento discriminatorio nei confronti dei lavoratori autonomi. Per ambedue le categorie, infatti, il sorgere del diritto alle prestazioni è legato al versamento di quote contributive. Il presupposto di entrambe sta in ciò, che il diritto all'esportabilità delle prestazioni familiari è riconosciuto esclusivamente allorché il lavoratore viene a far parte della comunità solidale del regime tedesco di sicurezza sociale.
34 La soluzione interpretativa da me preferita risulta avvalorata dalla legge nazionale in considerazione anche sotto altro aspetto. Il codice tedesco della sicurezza sociale (libro sesto) prevede l'esplicita possibilità per il lavoratore autonomo di aderire facoltativamente al regime obbligatorio (20). L'esercizio di tale facoltà avrebbe avuto l'effetto, come riconosce nelle sue osservazioni il governo tedesco, di far rientrare i signori Stoeber e Piosa Pereira nell'ambito di applicazione soggettivo delle norme del regolamento e, quindi, di attribuire loro il diritto riconosciuto ai sensi del suo art. 73 anche per i figli non residenti in Germania. Ritengo che questa possibilità - della quale i due ricorrenti non si sono avvalsi nei termini, peraltro congrui, in cui avrebbero potuto farlo - contribuisca oggettivamente ad eliminare i profili distorsivi che il regime nazionale tedesco potrebbe avere nei confronti dei lavoratori autonomi rispetto a quelli subordinati.
35 Sulla base dei diversi elementi esaminati possiamo giungere ad una prima conclusione: né il dettato della disciplina, né la sua finalità permettono di considerare i ricorrenti come «lavoratori autonomi» ai sensi del regolamento ai fini dell'erogazione delle prestazioni familiari da parte delle competenti istituzioni tedesche ex art. 73. Giunti a tale conclusione, incontriamo tuttavia un problema ineludibile: in applicazione della legislazione tedesca il signor Stoeber ed il signor Piosa Pereira hanno visto il loro diritto alle prestazioni familiari riconosciuto in relazione ai figli residenti in Germania ma non per quelli residenti in altri Stati membri. Ci si deve domandare se tale diverso trattamento sia comunque illecito ai sensi del diritto comunitario.
36 Ora, secondo la disciplina tedesca in materia, il Bundeskindergeldgesetz, l'accesso alle prestazioni familiari non è subordinato al versamento di quote contributive ma discende, automaticamente, dallo status di residente e di genitore indipendentemente dallo statuto professionale del lavoratore. Come precisa lo stesso governo tedesco nelle sue osservazioni, in tale ordinamento «il diritto alle prestazioni familiari non dipende dall'esistenza di un'assicurazione obbligatoria o facoltativa».
37 Il fatto è che la normativa tedesca riconosce il diritto alle prestazioni familiari ai soli figli residenti in Germania. Il diritto alle prestazioni è puramente e semplicemente fondato sul criterio della residenza. Chiediamoci se con ciò l'esercizio del diritto alla libera circolazione da parte del lavoratore risulti disincentivato.
38 Ora, la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto che, se in assenza di regole comunitarie specifiche compete allo Stato membro stabilire la disciplina applicabile ai lavoratori ad esso soggetti, la legge nazionale non può, d'altra parte, comportare anche indiretti ostacoli all'esercizio della libertà di circolazione delle persone (21): e cioè intralciare i lavoratori i quali intendono fruire di tale libertà con l'intraprendere od estendere le loro attività in altro Stato membro (22).
39 Sulla base di queste indicazioni normative la Corte ha riconosciuto l'incompatibilità con i principi fondamentali del diritto comunitario di normative nazionali che avevano l'effetto di imporre ai lavoratori migranti oneri fiscali in aggiunta a quelli già da loro sopportati nei rispettivi Stati di origine ai fini dell'ottenimento delle medesime prestazioni previdenziali. Nei casi Stanton e Wolf, oltre che nel caso Kemmler, le specie sottoposte al giudizio della Corte riguardavano lavoratori autonomi e fatti anteriori all'entrata in vigore del regolamento n. 1390/81 (23). Quest'ultimo, come si è visto, ha esteso ai lavoratori della suddetta categoria le norme del regolamento n. 1408/71. Nei casi citati, in assenza di specifiche disposizioni di diritto comunitario, la Corte ha concluso per la sostanziale illegittimità del duplice onere fiscale, facendo direttamente ricorso alle rilevanti norme del Trattato. La stessa soluzione interpretativa dovrebbe, quindi, valere per il presente caso. Nemmeno esso, come si è visto, può essere infatti ricondotto entro l'ambito d'applicazione della normativa comunitaria specifica.
40 Stabilita l'applicabilità delle norme del Trattato al presente caso, vediamo di precisare in quali termini si prospetti l'esame della specie. Due sono i profili da considerare. In primo luogo va controllata la compatibilità di tale disciplina con il principio di non discriminazione stabilito all'art. 6 del Trattato. Questa disposizione deve nel nostro caso essere letta insieme con l'altra dettata all'art. 52 del Trattato, che ha riguardo alla libertà di stabilimento. Poiché gli interessati esercitano un'attività lavorativa autonoma, è il riferimento a tale articolo a rivelarsi utile per risolvere la controversia (24). In secondo luogo, è opportuno non perdere di vista che la libertà di circolazione è stata altresì configurata come diritto dei cittadini dell'Unione all'articolo 8 A, introdotto nell'ordinamento comunitario con il Trattato di Maastricht. Si tratta, è vero, di un dato normativo sopravvenuto rispetto ai fatti del giudizio principale, possiamo tenerlo presente solo incidentalmente per prospettare quali limiti il criterio della residenza è destinato ad incontrare per via di quest'importante sviluppo del diritto di circolare liberamente nel territorio dell'Unione.
41 La questione - nei termini in cui la pongo e la sto considerando - non è stata direttamente sollevata dal giudice di rinvio. Trovo, tuttavia, conforto per affrontarla in questa sede nella giurisprudenza consolidata della Corte. Mi riferisco alle pronunce in cui è affermato che, sebbene non sia competente a decidere sulla compatibilità di una misura nazionale con il diritto comunitario (25), la Corte può, tuttavia, «fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto comunitario che possano consentirgli di valutare questa compatibilità per dirimere la controversia per la quale è stato adito» (26).
42 Bastano pochi rilievi per indicare al giudice di rinvio quali elementi interpretativi del diritto comunitario interessano nel nostro caso la valutazione della legislazione tedesca.
43 Comincio con il ricordare il dettato dell'art. 52 del Trattato. Ai sensi del secondo comma di tale norma: «La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio (...) alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini (...)».
Tale disposizione costituisce, per giurisprudenza costante, una norma di diritto comunitario di diretta applicazione, la cui osservanza si impone agli Stati membri (27). Essa deve essere vista nel più generale contesto delle norme del Trattato in materia di libera circolazione delle persone, la cui finalità è quella di facilitare ai cittadini comunitari l'esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura in tutto il territorio della Comunità (28). In quest'ottica si impone, come la Corte ha indicato, una lettura che riconosca l'ampio significato del precetto in discorso. La libertà di stabilimento riguarda, infatti, "non solo l'accesso alle attività lavorative ma anche il loro esercizio in senso lato" (29).
44 Orbene, si deve innanzitutto porre in rilievo che un `vincolo di territorialità' ai fini dell'ottenimento di una prestazione familiare quale è quello configurato dalla normativa tedesca è atto in se ad incidere in misura maggiore sul lavoratore migrante che non su quello nazionale (30). Tale conclusione deve restar ferma anche quando, come nella specie, la normativa nazionale tratti, sotto un profilo formale, il lavoratore straniero alle medesime condizioni del nazionale. Il principio che, a questo proposito, ha costantemente guidato la giurisprudenza della Corte è, infatti, quello della parità `sostanziale' di trattamento tra i lavoratori (31). In funzione del criterio così inteso debbono essere vietate «non solo le discriminazioni palesi, basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione che, mediante l'applicazione di altri criteri di distinzione, conduca di fatto allo stesso risultato» (32). E' un filone giurisprudenziale che trova i suoi ultimi momenti nelle decisioni Schumacker e Imbernon Martínez (33). La Corte ha riconosciuto che il problema della residenza dei familiari fuori dello Stato membro in cui si lavora riguarda essenzialmente i lavoratori migranti (34). E ciò per ragioni di tutta evidenza. Come ha osservato l'avvocato generale Mancini, «il parametro "residenza" opera diversamente a seconda della nazionalità del lavoratore. In altri termini, il nucleo familiare di chi lavora nel paese d'origine è di regola unito; la famiglia del migrante è, di regola, smembrata. La residenza di alcuni familiari in paesi diversi da quello d'impiego è, insomma, un effetto normale dello spostamento del lavoratore sul territorio della Comunità» (35). Tale stato di cose comporta in situazioni qual è quella della specie l'impossibilità per il lavoratore migrante di accedere alle prestazioni familiari e, dunque, in ultima istanza, di accedere all'attività lavorativa alle medesime condizioni sostanziali definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini. Il risultato è, dunque, quello di pregiudicare il completo e libero esercizio del suo diritto alla circolazione.
45 Ragionando nei termini ora visti, la Corte ha ricompreso nella categoria delle discriminazioni dissimulate le disparità nella erogazione di prestazioni o nell'ottenimento di diritti fondate sul luogo di residenza dei figli del lavoratore migrante (36). Di conseguenza essa ha ritenuto che le norme che le configuravano non fossero compatibili con il principio di libera circolazione dei lavoratori. E questo sia che si trattasse di discriminazioni introdotte direttamente da norme di rango comunitario, come nel caso Pinna, sia che si trattasse di discriminazioni indirette, come nei casi Schumacker e Imbernon Martínez, nei quali la valutazione aveva per oggetto una disciplina nazionale che negava benefici fiscali al lavoratore migrante in ragione del mancato soddisfacimento del criterio della residenza - sua o dei suoi familiari - nel territorio dello Stato membro.
46 Orbene, a mio parere, la normativa tedesca - nel prevedere una diversità di trattamento tra il lavoratore i cui figli abbiano la residenza in Germania e quello i cui figli siano, invece, residenti in altri Stati membri - configura una discriminazione dissimulata ai sensi della giurisprudenza che sopra richiamavo: essa sfavorisce - per utilizzare la terminologia adottata dalla Corte nel decidere il caso Stanton - l'esercizio da parte del cittadino comunitario del diritto alla libera circolazione. L'effetto discriminatorio non può essere negato.
47 Nè si può dire che si tratti di una discriminazione ragionevole o altrimenti giustificata. La natura funzionale dell'assegno familiare, la sua causa, si potrebbe dire, è quella di fornire un sostegno finanziario al lavoratore per le spese da lui incorse per il mantenimento dei propri figli. Tale finalità non è in se, dunque, concettualmente connessa in alcun modo con il luogo di residenza dei figli, come lo sarebbe nel caso di prestazioni previdenziali erogate sul territorio o rispondenti ad altre finalità, per le quali tale elemento potrebbe giustificatamente venir preso in considerazione (37). Anzi, a ben riflettere, è quando il familiare non risiede più nello stesso paese in cui risiede il lavoratore che, presumibilmente, le spese nelle quali questi dovrà incorrere per il suo mantenimento saranno divenute maggiori. Ed è però proprio allora che il beneficio spettante al nucleo familiare nella sua interezza è ingiustificatamente limitato dalla legislazione tedesca. Lo stesso tenore dell'art. 73 del regolamento suona, d'altra parte, come indiretta ma significativa riprova delle cose ora dette. Ivi è espressamente previsto il diritto del lavoratore autonomo migrante alla prestazione familiare per i figli residenti in altro Stato membro. La norma, come ho già precisato, non è applicabile al caso di specie, ma la ricordo per osservare che, secondo i principi stabiliti dal Trattato in materia di libera circolazione delle persone, il criterio della residenza non giustifica la disparità di trattamento tra lavoratori nazionali e migranti. Ora, in base alla disciplina tedesca, il signor Stoeber ed il signor Piosa Pereira avrebbero avuto diritto a tali prestazioni nel caso in cui i figli fossero rimasti a risiedere in Germania. Tale diritto non è stato riconosciuto in misura piena unicamente per il fatto della mancata residenza dei familiari nello Stato di elezione: di qui la ingiustificatezza nella diseguaglianza del regime adottato per le prestazioni familiari.
48 Mi si permetta, da ultimo, un breve rilievo in ordine alla posizione dello Stoeber. Non potrebbe opporsi che, per il fatto di essere cittadino tedesco, non sarebbe ricompreso nell'ambito di applicazione dell'art. 52 del Trattato. Ora, se è vero che le disposizioni del Trattato in materia di stabilimento non possono applicarsi a situazioni puramente interne di uno Stato membro, "ciò non toglie", come la Corte ha avuto modo di precisare, "che il richiamo, nell'art. 52, ai "cittadini di uno Stato membro" desiderosi di stabilirsi "nel territorio di un altro Stato membro" non può interpretarsi in modo da escludere dai vantaggi del diritto comunitario i cittadini di un determinato Stato membro qualora questi, per il fatto d'aver risieduto regolarmente nel territorio di un altro Stato membro (...) si trovino, rispetto al loro Stato di origine, in una situazione analoga a quella di tutti gli altri soggetti che fruiscono dei diritti e delle libertà garantite dal Trattato" (38). D'altronde, come la Corte ha riconosciuto in via generale nella sentenza Scholz, "le norme (...) [in materia di libera circolazione dei lavoratori] si applicano a qualsiasi cittadino comunitario, a prescindere dal luogo d'origine e dalla cittadinanza dello stesso, che abbia usufruito del diritto alla libera circolazione e che abbia esercitato una attività lavorativa in un altro Stato membro" (39). Tale presa di posizione vale anche per il nostro caso. Il lavoratore tedesco è ritornato nel suo paese d'origine dopo aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione rendendosi in Irlanda per svolgere la propria attività lavorativa. Egli ricade, dunque, nella categoria dei lavoratori migranti ed i diritti riconosciuti dal Trattato in questa veste non possono essere messi in forse dal fatto del suo ritorno nello Stato d'origine (40).
49 Dalle considerazioni fin qui svolte discende che il disposto degli artt. 52 e 6 del Trattato osta ad una disciplina nazionale la quale condizioni l'erogazione di una prestazione familiare esclusivamente al criterio della residenza nello Stato membro dei familiari del lavoratore o del residente beneficiario della prestazione stessa (41). Una tale disciplina, come si è visto, è oggettivamente atta ad incidere in maniera più significativa sul lavoratore comunitario che non su quello nazionale e non trova una giustificazione oggettiva a suo sostegno.
50 Giova - per le ragioni che sopra indicavo - interrogarsi, inoltre, in ordine alla compatibilità della normativa nazionale con le disposizioni contenute agli articoli da 8 a 8E del Trattato CE ("Cittadinanza dell'Unione"), anche se esse non si applicano ratione temporis al caso di specie. Tali norme, sulle quali la Corte non avuto occasione di pronunciarsi, costituiscono, come già notava l'avvocato generale Léger nelle sue recenti conclusioni relative alla causa C-214/94, uno dei progressi della costruzione europea di maggior significato (42). Il loro fine ultimo è, infatti, quello di configurare una assimilazione crescente tra i cittadini dell'Unione, quale che sia la loro cittadinanza nazionale.
51 Viene nella specie in rilievo il disposto dell'articolo 8 A di tali disposizioni, il quale sancisce per ogni cittadino il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Ritengo il criterio adottato dalla legislazione tedesca si ponga in diretta contraddizione con tale diritto. E ciò con riferimento sia al lavoratore sia al suo familiare, il quale ultimo vedrà indebitamente compressa la possibilità del pieno esercizio del diritto che ad esso spetta in quanto cittadino dell'Unione ai sensi dell'art. 8 A. L'esercizio di un tale diritto, sancito con la dignità di un diritto di cittadinanza, sortirebbe, infatti, la diretta conseguenza di cagionare un danno economico al nucleo familiare cui appartiene l'interessato, non più ammesso alla percezione dell'assegno familiare.
52 I rilievi sopra precisati fanno ovviamente salvo il profilo che attiene alle modalità della eventuale liquidazione, da parte dell'istituzione competente dello Stato in cui il familiare risiede, di una prestazione che abbia una finalità di natura equivalente a quella della prestazione familiare in questione. In questo caso, infatti, onde evitare un cumulo ingiustificato di prestazioni della medesima natura - che si porrebbe in contrasto con i principi sottostanti all'art. 51 del Trattato - l'ammontare della prestazione dovrà essere proporzionalmente ridotto o, nel caso, eliminato. Spetterà al giudice di rinvio verificare l'esistenza di tali presupposti e alle istituzioni nazionali competenti, chiamate, ai sensi dell'art. 5 del Trattato, a cooperare lealmente tra loro per regolare il caso di conseguenza(43).
53 Ritengo, pertanto, di dover proporre che la Corte risponda ai quesiti pregiudiziali sollevati dal Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen come segue:
«Le norme contenute agli artt. 6 e 52 del Trattato debbono essere interpretate nel senso che ad esse osta una normativa nazionale in base alla quale l'erogazione di assegni familiari ad un lavoratore autonomo residente sia condizionata al requisito dell'effettiva residenza dei familiari nel territorio dello Stato membro competente».
(1) - Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (Versione coordinata in GU C 325 del 10 dicembre 1992, pag. 1).
(2) - L'art. 2, n. 5 della legge federale sulle allocazioni familiari [(Bundeskindergeldgesetz del 25 giugno 1969, pubblicata nel BGBl.I, pag. 168 prevede, infatti, che "I figli che non hanno né il loro domicilio né la loro residenza abituale in Germania non sono considerati (per il calcolo delle prestazioni familiari)]. Traduzione libera.
(3) - Regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1981, n. 1390, che estende ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L143, pag. 1; `considerando' secondo e sesto).
(4) - Regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 331, pag. 1; v. `considerando' quinto, seconda frase).
(5) - Una prima indicazione di carattere interpretativo può desumersi da questo tortuoso iter. Esso mostra, infatti, che il legislatore è giunto all'estensione ai lavoratori autonomi dei diritti riconosciuti ai lavoratori subordinati - e, per quel che a noi più specificamente concerne il diritto alle prestazioni familiari - in maniera progressiva. Una circostanza che deve portare ad interpretare le norme con le quali è stata operata tale estensione con la precisa consapevolezza che il legislatore abbia fatto un ben preciso utilizzo della sua libertà definendo a ragion veduta eventuali limiti al godimento di tale diritto.
(6) - Sentenza 12 luglio 1979, causa 266/78, Brunori (Racc. pag. 2705). In ordine alla necessità che tali condizioni non siano discriminatorie v. sentenza 24 aprile 1980, causa 110/79, Coonan (Racc. pag. 1445).
(7) - V. sentenza 17 maggio 1984, causa 101/83, Brusse (Racc. pag. 2223, punto 28).
(8) - In senso analogo le conclusioni dell'avvocato generale Reischl, relative alla causa 84/77, Recq (Racc. 1978, pag. 19).
(9) - Che la nozione di «lavoratore» dovesse assumere un significato comunitario e comprendere tutti coloro i quali, senza riguardo alla denominazione, fossero tutelati dai vari sistemi di previdenza nazionali è principio risalente nella vostra giurisprudenza sancito per la prima volta nella sentenza 19 marzo 1964, causa 75/63, Unger (Racc. pag. 349).
(10) - Sentenza 23 ottobre 1986, causa 300/84, van Roosmalen (Racc. pag. 3097, punti 20 e seguenti).
(11) - V. conclusioni dell'avvocato generale Mayras relative alla causa 17/76, Brack (Racc. 1976, pag. 1455, in particolare pag. 1463), in cui veniva indicato come non fosse possibile intendere, tenuto conto dello scopo stesso dell'art. 51, le categorie di lavoratori (sia subordinati che autonomi) «in senso stretto».
(12) - Altri regimi di questo tipo sono le assicurazioni generali di Regno Unito, Irlanda e Danimarca; le pensioni di anzianità e di vedovanza e orfanato dei Paesi Bassi; i costi di sanità in Italia e nei Paesi Bassi; le prestazioni familiari in Lussemburgo, Francia e Grecia.
(13) - Si tratta, è bene chiarirlo, di una definizione chiaramente diversa, sotto il profilo finalistico, da quella, contenuta all'allegato V del regolamento relativamente alla Gran Bretagna, che è stata oggetto di esame da parte della Corte nella sentenza 29 settembre 1976, causa 17/76, Brack (Racc. pag. 1429). Lo scopo di tale atto era, infatti, quello di garantire un'«applicazione ampia» delle norme definitorie contenute al punto ii) della lett. a) dell'art. 1 del regolamento. In presenza di una legislazione, come quella britannica, ai sensi della quale erano obbligati a «versare contributi» in qualità di lavoratori subordinati anche taluni gruppi di persone che non «hanno tale status sotto il profilo del diritto del lavoro», la norma dell'allegato - secondo la quale tutti coloro che sono tenuti a versare contributi in qualità di lavoratori subordinati sono considerati lavoratori - si pone un chiaro fine di applicazione estensiva (punti 10-12).
(14) - Conclusioni del 10 dicembre 1968 relative alla causa 19/68, Di Cicco, Racc. 1968, pag. 639, in particolare pag. 642.
(15) - Sentenza 12 maggio 1989, causa 388/87 (Racc. pag. 1203). Si discuteva, in quell'occasione del diritto della signora Warmerdam, cittadina olandese, ad ottenere le prestazioni di disoccupazione dall'istituzione competente di quel paese. La ricorrente dopo aver fruito in un primo tempo di un sussidio di disoccupazione in Olanda aveva poi trovato lavoro in Scozia. Sotto il regime britannico era assicurata, con pagamento dei contributi, esclusivamente contro gli infortuni sul lavoro. Ritornata nel suo Paese di origine la signora chiedeva di essere iscritta come disoccupata nei Paesi Bassi. L'autorità amministrativa olandese opponeva un rifiuto a ragione del fatto che, durante il suo rapporto di lavoro nel Regno Unito, essa non era stata assicurata contro le conseguenze della disoccupazione e non poteva per questo essere considerata lavoratrice subordinata ai sensi del regolamento n. 1408/71 ai fini dell'erogazione di siffatta prestazione. Il problema non è stato affrontato in sede di decisione (la prima questione prospettata dal giudice di rinvio, avente ad oggetto precisamente il rapporto tra le diverse norme definitorie, è stata assorbita dalla risposta fornita alla seconda questione).
(16) - Si veda la posizione della Commissione nella relazione di udienza relativa alla citata causa 388/87 (Racc. pag. 1204, capo II, punto 4).
(17) - Sentenza 29 settembre 1976, causa citata 17/76, citata alla nota 13. In quella fattispecie si doveva stabilire se un ragioniere britannico, iscritto alla previdenza sociale come lavoratore autonomo dopo aver precedentemente versato contribuzioni a titolo di lavoratore subordinato, potesse essere considerato lavoratore ai sensi del regolamento n. 1408/71 con riguardo all'applicazione dell'art. 22, n. 1, il quale contiene norme sul rimborso delle spese relative a cure sanitarie somministrate in un altro Stato membro. La Corte, in tale occasione ha desunto la qualità di lavoratore dell'interessato esclusivamente dal fatto dell'assicurazione contro il rischio malattia sul quale verteva la controversia. Da tale decisione la Commissione deduceva l'esigenza di accedere ad un approccio selettivo nell'applicazione del regolamento fondato sui rischi specifici.
(18) - Sentenza 3 maggio 1990, causa C-2/89, (Racc. pag. I-1755). Nella fattispecie (ed in particolare nella prima questione sollevata dal giudice di rinvio) si doveva valutare se un cittadino olandese, residente in Belgio che esercitava attività lavorativa a tempo parziale (insegnamento bisettimanale presso un istituto di istruzione di Eindhoven) dovesse essere considerato lavoratore subordinato ai sensi del regolamento n. 1408/71 ed ottenere assegni familiari per i figli studenti. La soluzione della questione fu trovata nel fatto dell'affiliazione del ricorrente ad un regime di assicurazione obbligatoria che rendeva irrilevante, ai fini della determinazione dell'ambito di applicazione del regolamento, la verifica della realtà e dell'effettività dell'attività lavorativa da questi svolta. E', dunque, su queste basi e a questi fini che la Corte, al punto 9 della sentenza, precisava che ogni soggetto assicurato nell'ambito di uno dei regimi previdenziali menzionati dall'art. 1, lett. a) dovesse essere considerato lavoratore autonomo ai sensi del regolamento. Nè può d'altronde, essere sottaciuto che tale presa di posizione della Corte si fondava su una fattispecie che non poneva in discussione il 'parallelismo' tra il regime di assicurazione cui il ricorrente era affiliato (regolato dalla normativa olandese sugli assegni familiari) e la prestazione (assegni familiari, appunto) da questi richiesta.
(19) - Lo stesso ordine di considerazioni mi porta a ritenere irrilevante la modifica della versione tedesca del regolamento, segnalata dal giudice di rinvio, secondo cui si sarebbe sancita l'alternatività tra le diverse definizioni di lavoratore autonomo contenute all'art. 1, lett. a). Anche tale notazione, infatti, non è atta a fornire una lettura utile delle norme definitorie contenute in allegato e, più in generale, della loro collocazione logica all'interno del regolamento.
(20) - La normativa rilevante al tempo dei fatti di causa era l'art. 2, paragrafo 1, n. 11, dell'Angestelltenversicherungsgesetz e l'art. 1227, paragrafo 1, n. 9, della Reichsversicherungsordung. Quella attualmente vigente è l'art. 4, paragrafo 2, del Sozialgesetzbuch, SechstesBuch. La norma così recita: «Sono affiliate su domanda all'assicurazione obbligatoria le persone che non esercitano a titolo provvisorio un'attività lavorativa autonoma, allorché esse richiedano di essere sottoposte al regime di assicurazione obbligatoria nei cinque anni successivi all'inizio della loro attività lavorativa autonoma o della fine della loro affiliazione all'assicurazione obbligatoria in ragione di questa attività» (traduzione libera). Ai fini della presente causa giova segnalare che la differenza tra le due discipline consiste nel fatto che il termine previsto per l'affiliazione volontaria dei lavoratori autonomi all'assicurazione obbligatoria era, anteriormente alla modifica apportata con la norma citata, di due anni e non di cinque.
(21) - Sentenza 28 novembre 1978, causa 16/78, Choquet (Racc. pag. 2293).
(22) - Sentenza 12 luglio 1984, causa 107/83, Klopp (Racc. pag. 2971, punto 19).
(23) - Sentenze 7 luglio 1988, causa 143/87, Stanton (Racc. pag. 3877); cause riunite 154/87 e 155/87, Wolf (Racc. pag. 3897); sentenza 15 febbraio 1996, causa C-53/95, Kemmler (Racc. pag. I-0000, punto 9).
(24) - Sentenza 15 febbraio 1996, causa C-53/95, citata alla nota precedente, punto 8.
(25) - Sentenza 21 gennaio 1993, causa C-188/91, Deutsche Shell (Racc. pag. I-363, punto 27).
(26) - V., ad esempio, sentenza 14 luglio 1994, causa C-438/92, Rustica Semences (Racc. pag. I-3519); sentenza 9 luglio 1992, causa C-131/91, K Line Air Service Europe (Racc. pag. I-4513).
(27) - Sentenze citate alla nota 22, causa 143/87; cause riunite 154 e 155/87; causa C-53/95.
(28) - V. in questo senso il secondo `considerando' del citato regolamento (CEE) n. 1390/81: «la libera circolazione delle persone, che è uno dei principi fondamentali della Comunità, non si limita soltanto ai lavoratori salariati, ma (...) nell'ambito del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, essa concerne anche i lavoratori non salariati».
(29) - Sentenza 18 giugno 1985, causa 197/84, Steinhauser (Racc. pag. 1819, punto 16) [il corsivo è mio].
(30) - Ad evidenziare tale diversa incidenza si rivelano utili, anche se precedenti ai fatti di causa (1984), i rilievi statistici sugli assegni familiari ripartiti secondo il luogo di residenza dei figli all'interno o all'esterno della Repubblica federale di Germania. Da tali dati risultava che più del 17% dei figli di cittadini di altri Stati membri residenti in Germania e aventi diritto alle prestazioni familiari tedesche vivevano all'estero, mentre i cittadini tedeschi i cui figli avevano la residenza all'estero rappresentavano lo 0,03% degli aventi diritto. Le risultanze statistiche sono contenute nella relazione di udienza relativa alla causa C-228/88 (Racc. 1990, pag. 531,in particolare pag. 536).
(31) - Sentenza 12 febbraio 1974, causa 152/73, Sotgiu (Racc. pag. 153, punto 11).
(32) - Sentenza 15 gennaio 1986, causa 41/84, Pinna (Racc. pag. 1, punto 23)
(33) - Sentenze 14 febbraio 1995, causa C-279/93 (Racc. pag. I-225); 5 ottobre 1995, causa C-321/93 (Racc. pag. I-2821). V. anche sentenza 22 febbraio 1990, causa C- 228/88, Bronzino (Racc. pag. I-531, punto 12).
(34) - Sentenza 8 maggio 1990, causa C-175/88, Biehl (Racc. pag. I-1779, punto 14).
(35) - Conclusioni relative alla causa 41/84, citata alla nota 33 (Racc. 1986, pag. 3, paragrafo 6, lett B).
(36) - Sentenza 15 gennaio 1986, causa 41/84 citata, punto 2 del dispositivo; sentenza 22 febbraio 1990, causa C-228/88, citata alla nota 34; sentenza 22 febbraio 1990, causa C-12/89, Gatto (Racc. pag. I-557).
(37) - La giurisprudenza della Corte ha, in questo senso, operato una distinzione tra le prestazioni familiari a seconda dell'incidenza che in ordine alla loro funzione veniva ad avere l'elemento territoriale: v. sentenza 27 settembre 1988, causa 313/86, Lenoir (Racc. pag. 5391, punti 11 e 16). In quel caso, infatti, la Corte si è così pronunciata (punto 16): "se la normativa dello Stato membro competente per la pensione o la rendita riconosce prestazioni periodiche in danaro alla famiglia del beneficiario esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell'età dei familiari, la concessione di queste prestazioni rimane giustificata indipendentemente dalla residenza del beneficiario e della sua famiglia. Per contro, prestazioni d'altra natura o subordinate ad altre condizioni, come ad esempio nel caso di una prestazione destinata a coprire talune spese occasionate dall'inizio dell'anno scolastico dei figli, sono, per lo più, strettamente connesse all'ambiente sociale e, pertanto, alla residenza degli interessati".
(38) - Sentenze 7 febbraio 1979, causa 115/78, Knoors (Racc. pag. 399, punto 24), 31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus (Racc. pag. I-1663, punto 15).
(39) - Sentenza 23 febbraio 1994, causa C-419/92, Scholz (Racc. pag. I-505, punto 9).
(40) - Nello stesso senso, da ultimo, anche le conclusioni presentate dall'avvocato generale Léger il 15 febbraio 1996, relative alla causa C-107/94, Asscher, in cui veniva riconosciuta l'applicabilità delle norme del Trattato in materia di libera circolazione, ed in particolare le norme contenute all'art. 52, alla fattispecie di un cittadino olandese che aveva spostato la sua residenza in Belgio per ragioni lavorative ma continuava al contempo a mantenere un legame di lavoro, che era all'origine della controversia sulla quale la Corte è chiamata ad interpretare il diritto comunitario, con il suo Paese d'origine (v. paragrafo 36 delle conclusioni).
(41) - Sentenze relative alle cause C-228/88 (citata alla nota 34) e C-12/89 (citata alla nota 37).
(42) - Conclusioni del 15 febbraio 1996 relative alla causa C-214/94, Boukhalfa, sentenza 30 aprile 1996 (Racc. pag. I-0000, paragrafo 63).
(43) - Sentenza 11 giugno 1991, causa C-251/89, Athanasopoulos (Racc. pag. I-2797, punto 57).
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