Conclusioni dell avvocato generale
1 La presente causa trae origine dal ricorso proposto dalla società New Holland Ford Ltd (in prosieguo: la «New Holland») avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (in prosieguo: il «Tribunale») 27 ottobre 1994, Fiatagri e New Holland Ford/Commissione (1). Con questa sentenza, il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento proposta dalla New Holland e dalla Fiatagri UK Ltd (in prosieguo: la «Fiatagri») avverso la decisione 92/157/CEE (2) (in prosieguo: la «decisione controversa»), con la quale la Commissione ha dichiarato che lo UK Tractor Registration Exchange (sistema di scambio di informazioni sulle immatricolazioni di trattori nel Regno Unito) violava l'art. 85, n. 1, del Trattato CEE, in quanto dava luogo ad uno scambio di informazioni che consentivano di identificare le vendite dei singoli concorrenti e le importazioni e le vendite dei distributori. Nel quadro del presente ricorso d'impugnazione, la New Holland rappresenta i suoi interessi e quelli della Fiatagri, poiché quest'ultima ha ceduto le sue attività alla New Holland il 1_ gennaio 1993 ed è stata poi posta in liquidazione.
I - Fatti e procedimento
2 I fatti alla base della presente controversia sono stati illustrati dal Tribunale nei punti 1-16 della sentenza impugnata. Esporrò in prosieguo tali fatti, seguendo un'impostazione leggermente diversa.
3 In base alla legge nazionale, qualsiasi veicolo, per poter circolare sulla pubblica via nel Regno Unito, dev'essere immatricolato presso il Ministero dei trasporti. Responsabili di tali immatricolazioni sono i Local Vehicles Licensing Offices (in prosieguo: i «LVLO»), in numero di circa sessanta. L'immatricolazione dei veicoli forma oggetto di istruzioni ministeriali di natura procedurale, denominate «Procedure for the first licensing and registration of motor vehicles» (procedimenti per l'autorizzazione e l'immatricolazione di nuovi autoveicoli). Secondo tali istruzioni, per la presentazione della domanda di immatricolazione dei veicoli dev'essere utilizzato l'apposito modulo V55.
4 Il modulo V55 contiene un gran numero di informazioni sulla vendita dei veicoli. Nel settore dei trattori agricoli, i costruttori e gli importatori decidevano di costituire, sulla base di tali dati, un sistema di scambio di informazioni denominato «UK Agricultural Tractor Registration Exchange» (sistema di scambio di informazioni sulle immatricolazioni di trattori agricoli nel Regno Unito, in prosieguo: il «sistema di scambio di informazioni»), che consente di conoscere le vendite dei singoli costruttori e le vendite e le importazioni dei loro rivenditori. L'applicazione di detto accordo veniva sospesa nel 1988; nel 1990, tuttavia, alcune imprese ad esso aderenti, tra le quali la New Holland, stipulavano un nuovo accordo per la diffusione di informazioni, denominato «UK Tractor Registration Data System» (sistema di dati sulle immatricolazioni di trattori nel Regno Unito, in prosieguo: il «Data System»).
5 In linea di principio, qualsiasi costruttore o importatore di trattori agricoli nel Regno Unito poteva aderire al sistema di scambio di informazioni e al Data System. A seguito dei processi di ristrutturazione che hanno interessato il settore professionale, il numero degli aderenti all'accordo è variato nel corso della fase istruttoria del procedimento. Alla data di notifica del sistema di scambio di informazioni, all'accordo partecipavano otto costruttori, fra cui la New Holland e la Fiatagri. Questi otto costruttori erano i principali operatori economici del settore, in quanto detenevano, secondo la Commissione, una quota pari all'87-88% del mercato dei trattori agricoli nel Regno Unito, mentre il resto era suddiviso fra una serie di piccoli costruttori.
6 All'organizzazione di tale sistema di scambio di informazioni provvedeva l'Agricoltural Engineers Association Ltd (in prosieguo: l'«AEA»), associazione di categoria aperta a tutti i costruttori o importatori di trattori agricoli del Regno Unito, cui all'epoca dei fatti appartenevano circa duecento membri, fra i quali, in particolare, la Case Europe Ltd, la John Deere Ltd, la Fiatagri, la New Holland, la Massey-Ferguson (United Kingdom) Ltd, la Renault Agricultural Ltd, la Same-Lamborghini (UK) Ltd e la Watveare Ltd.
La gestione dei dati contenuti nel modulo V55 era affidata all'impresa di servizi informatici Systematics International Group of Companies Ltd (in prosieguo: la «SIL»), alla quale il Ministero dei trasporti del Regno Unito trasmetteva le informazioni raccolte in occasione dell'immatricolazione dei trattori agricoli. La SIL fatturava il costo delle sue prestazioni a ciascun membro dell'accordo, in conformità dei contratti individualmente stipulati tra la SIL e i detti membri.
7 Il contenuto dell'accordo di scambio di informazioni era costituito dai dati compresi nel modulo V55 e dall'utilizzazione delle informazioni nel quadro dell'accordo. Al riguardo, la New Holland e la Commissione hanno manifestato talune divergenze, indicate nei punti 8-16 della sentenza impugnata.
La New Holland ha sottolineato che, tenuto conto della fonte amministrativa dei dati comunicati ai partecipanti all'accordo e della limitatezza delle scorte dei rivenditori, poteva trascorrere un lasso di tempo notevole tra la data di ordinazione e quella di consegna di un trattore, la quale di per sé precedeva la messa in circolazione del veicolo sulla pubblica via e, di conseguenza, la trasmissione dei dati ai partecipanti all'accordo. E' per questo motivo che poteva trascorrere un termine più o meno lungo tra la data di vendita e quella di immatricolazione e, di conseguenza, non esisteva una «fotografia istantanea» del mercato, di modo che i dati ottenuti avevano un carattere solo approssimativo. La SIL elaborava i dati contenuti nel modulo amministrativo, dopo di che quest'ultimo veniva distrutto, senza che i partecipanti all'accordo potessero diventarne i diretti destinatari.
8 La New Holland ha ammesso che esistevano vari modelli del modulo V55, numerati da V55/1 a V55/5. Cionondimeno, ha sottolineato che solo il modello V55/1 veniva compilato preventivamente. Infatti, i modelli V55/2 e V55/4, utilizzati solo dalla British Leyland, non erano impiegati, mentre il modello V55/3, previsto per l'ipotesi di smarrimento del modello V55/1, era compilato a mano. Infine, il modello V55/5 era utilizzato dagli importatori indipendenti, nonché in caso di vendita di un autoveicolo usato. In realtà, capitava spesso che un trattore fosse immatricolato dopo essere stato utilizzato esclusivamente su terreni privati, senza aver circolato sulla pubblica via. I partecipanti non potevano ottenere direttamente moduli in nessuno di questi casi.
9 A parere della Commissione, esistevano sostanzialmente due modelli principali: da un lato, quelli da V55/1 a V55/4, che sarebbero stati precompilati dai costruttori e dagli importatori esclusivi e utilizzati dai rivenditori per l'immatricolazione dei veicoli che venivano loro consegnati, e, dall'altro, il modello V55/5, che sarebbe stato impiegato per le importazioni parallele.
Nei punti 11-16 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sintetizzato nel modo seguente le posizioni delle parti in merito ai dati contenuti nei moduli e le informazioni comunicate dalla SIL in base a tali dati:
«11 La Commissione sostiene che il modulo contiene le informazioni seguenti, secondo modalità che, per quanto riguarda una serie di punti, le ricorrenti contestano:
- marca (costruttore);
- numeri di modello, di serie, di telaio, data di immatricolazione: dalla riunione fra le parti e il giudice relatore, tenutasi il 7 dicembre 1993, è risultato che le informazioni relative ai numeri di serie (o di telaio) vengono registrate dalla SIL. Tuttavia, per quanto riguarda il sistema risultante dalla prima notifica, tali informazioni non vengono più comunicate agli aderenti all'accordo da quando si è deciso, a partire dal 1_ settembre 1988, che la SIL cessi di inviare loro il modulo d'immatricolazione dei veicoli. A parere delle ricorrenti, i costruttori necessiterebbero di tali informazioni per effettuare le proprie campagne di richiamo e per verificare la validità delle domande di garanzia loro presentate; a parer loro, è questo il motivo per cui tali informazioni, il cui invio agli aderenti era previsto anche dal Data System, sono state trasmesse agli aderenti fino al settembre 1988;
- primo venditore del veicolo e rivenditore (numero di codice, nome, indirizzo e codice di avviamento postale): secondo le ricorrenti tali informazioni non vengono registrate dalla SIL;
- codice di avviamento postale completo della persona che ha in custodia il veicolo: secondo le ricorrenti, la SIL registra solamente le prime cinque cifre del codice di avviamento postale del detentore dichiarato, mentre per consentire l'identificazione del settore postale, questo numero viene, a sua volta, ridotto a tre o quattro cifre; in occasione della riunione con le parti, tenutasi il 7 dicembre 1993, la SIL ha precisato che, nell'eventualità in cui tale codice di avviamento postale non appaia nel modulo, essa ricorre al codice più vicino a quello dell'utilizzatore finale, cioè a quello del rivenditore. In mancanza di quest'ultimo codice, essa utilizzerebbe il codice di avviamento postale del venditore iniziale ovvero, in sua assenza, il codice del Local Vehicles Licensing Office (in prosieguo: il "LVLO") territorialmente competente. In quell'occasione la SIL ha precisato che, onde definire le aree di vendita dei rivenditori, qualsiasi informazione doveva essere riferita ad un settore postale;
- nome e indirizzo della persona che ha in custodia il veicolo: in occasione della riunione con le parti tenutasi il 7 dicembre 1993, le ricorrenti, le cui asserzioni sono state confermate dalla SIL, hanno precisato che, anche se può accadere che tale informazione figuri alla pag. 3 del modulo V55, che è la sola ad essere trasmessa alla SIL, non viene comunque registrata da quest'ultima e non viene, di conseguenza, comunicata agli aderenti all'accordo.
12 Le parti concordano nel suddividere in tre categorie le informazioni comunicate dalla SIL agli aderenti all'accordo, ma esse definiscono in modo diverso tali tre categorie.
13 Secondo le ricorrenti, le tre categorie di informazioni che la SIL invia loro sono le seguenti:
- dati di natura economica: riguardano il volume globale delle immatricolazioni dei trattori venduti in tutto il settore e sono scomposti per periodo, potenza, tipo di trasmissione e settore postale della persona che ha in custodia il veicolo;
- dati identificativi: riguardano le immatricolazioni dei trattori venduti da ogni aderente all'accordo e sono scomposti per data di vendita, modello del trattore e settore del codice di avviamento postale della persona che ha in custodia il veicolo;
- dati personali, comunicati esclusivamente all'aderente all'accordo interessato: si riferiscono alle vendite di trattori immatricolati effettuate da ciascun rivenditore appartenente alla rete di distribuzione di tale aderente, ai dati di cui alle due categorie precedenti, disaggregati per area geografica in base ai territori di vendita degli appartenenti alla rete di distribuzione dell'aderente interessato, alle analisi specifiche, richieste da un determinato aderente, nonché alle immatricolazioni dei trattori da lui venduti.
14 Secondo la Commissione, le tre categorie di informazioni sono le seguenti:
- dati aggregati per settore: vendite globali del settore, disaggregati o meno per potenza e tipo di trasmissione; tali informazioni sarebbero disponibili per periodi annuali, trimestrali, mensili o settimanali;
- dati relativi alle vendite di ciascun aderente: numero di unità vendute da ciascun costruttore e relativa quota di mercato, per settore geografico: Regno Unito nel suo insieme, regione, contea, territorio dato in concessione, identificato grazie ai settori postali di cui ciascuno costituisce l'aggregazione; tali informazioni sarebbero disponibili per periodi mensili, trimestrali o annuali (e, in questo caso, per gli ultimi dodici mesi, per anno civile o a cadenze annuali);
- dati relativi alle vendite dei rivenditori appartenenti alla rete di distribuzione di ciascun aderente, in particolare importazioni ed esportazioni dei rivenditori da e verso i rispettivi territori. In tal modo sarebbe possibile identificare le importazioni e le esportazioni disaggregate in base ai diversi territori dei rivenditori e paragonare tali attività di vendita con le vendite realizzate dai rivenditori sui rispettivi territori. Come risulta in particolare dai punti 29, 30, 55 e 56 della decisione, un costruttore, una volta determinata in tal modo la destinazione delle vendite, potrebbe ridurre, se lo desidera, le attività di vendita al dettaglio dei rivenditori al di fuori del territorio loro assegnato, sia all'interno che all'esterno del Regno Unito. Nel corso della riunione con le parti tenutasi il 7 dicembre 1993, le ricorrenti hanno sostenuto che un determinato costruttore poteva raffrontare, ad esclusione dei suoi concorrenti, solo le vendite dei propri rivenditori e che, contrariamente a quanto sostenuto dalla decisione, il sistema di scambio di informazioni non consentiva ai diversi costruttori di raffrontare le vendite dei rivenditori di una determinata rete di distribuzione.
15 Le ricorrenti insistono sul fatto che tali informazioni, relative ai "dealer import" e ai "dealer export", non fanno parte dell'accordo stesso e vengono comunicate dalla SIL agli aderenti all'accordo solamente in presenza di intese individuali con quest'ultima. Tali dati, che non potrebbero più essere ottenuti in base all'accordo oggetto della seconda notifica, si riferirebbero alle vendite effettuate da un rivenditore all'esterno del proprio territorio ("dealer export") e alle vendite effettuate dagli altri rivenditori stabiliti nel Regno Unito all'interno del territorio di un rivenditore determinato ("dealer import"). Essi non riguarderebbero quindi le esportazioni verso altri Stati membri ovvero le importazioni provenienti da tali Stati.
16 Secondo la Commissione, fino al 1988, la SIL avrebbe fornito ai membri dell'accordo moduli V55/5 utilizzati dagli importatori indipendenti. Dopo il 1988 essa avrebbe invece comunicato loro solamente le notizie tratte da tale modulo, che, dopo essere stato utilizzato dalla SIL, sarebbe oggi distrutto. La Commissione sostiene che tali documenti di immatricolazione consentivano l'identificazione delle importazioni parallele, essenzialmente grazie al numero di serie del veicolo. In merito a quest'ultima informazione, la Commissione ha precisato, nel corso della riunione con le parti tenutasi il 7 dicembre 1993, che a parer suo occorreva distinguere fra i moduli V55/1, 3 e 4, da un lato, e il modulo V55/5, dall'altro. I moduli V55/1, 3 e 4 sarebbero stati infatti precompilati dal costruttore, per cui le informazioni relative al numero di serie figurano sul modulo che accompagna ogni veicolo e il costruttore può così perfettamente controllare la destinazione di tali trattori. Per contro, quanto al modulo V55/5, la SIL lo avrebbe inviato agli aderenti fino al settembre 1988 permettendo loro in tal modo di risalire all'origine di un determinato veicolo. Nel corso della stessa riunione, la Commissione ha tuttavia ammesso che, successivamente al 1_ settembre 1988, il sistema non consentiva più ai costruttori di sorvegliare le importazioni parallele. In quella riunione, le ricorrenti hanno, da parte loro, sottolineato che, anche prima del 1_ settembre 1988, non era loro possibile sorvegliare le importazioni parallele in quanto il numero di telaio dei veicoli non era sistematicamente riportato sul modulo V55/5».
10 L'11 novembre 1988, la Commissione inviava una comunicazione degli addebiti all'AEA, ad ognuno degli otto aderenti al sistema di scambio di informazioni e alla SIL. Il 24 novembre 1988, gli aderenti al sistema di scambio di informazioni decidevano di sospenderne l'applicazione. Durante un'audizione dinanzi alla Commissione, essi allegavano, basandosi, in particolare, su uno studio elaborato del professor Albach, membro del Berlin Sciente Center, che le informazioni trasmesse influivano favorevolmente sulla concorrenza. Il 12 marzo, cinque partecipanti all'accordo, fra cui la New Holland, notificavano alla Commissione l'esistenza di un nuovo accordo relativo alla comunicazione di informazioni, il «Data System», impegnandosi a non porre in atto il nuovo sistema prima di aver ottenuto la risposta della Commissione alla loro notificazione.
11 Con decisione 92/157, la Commissione ha:
- dichiarato che l'accordo di scambio di informazioni sulle immatricolazioni di trattori agricoli violava l'art. 85, n. 1, del Trattato, «in quanto dà luogo ad uno scambio di informazioni che consentono di identificare le vendite dei singoli concorrenti, di informazioni sulle vendite dei loro distributori e sulle importazioni dei loro prodotti» (articolo 1);
- rigettato la domanda di esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato (articolo 2);
- ingiunto all'AEA e ai partecipanti all'accordo di porre fine all'infrazione, se e in quanto non vi avessero già provveduto, e di astenersi, in futuro, dal concludere altri accordi o porre in essere pratiche concordate che potessero avere scopi o effetti identici o equivalenti (articolo 3).
12 La suddetta decisione della Commissione veniva impugnata dalla New Holland inanzi al Tribunale mediante ricorso d'annullamento, integralmente respinto dal detto giudice con la sentenza Fiatagri e New Holland Ford/Commissione. Il 13 gennaio 1995, la New Holland proponeva il presente ricorso d'impugnazione avverso la detta sentenza.
II - Sulla ricevibilità del ricorso
13 La New Holland impugna la sentenza del Tribunale, deducendo i seguenti motivi:
a) Motivi concernenti vizi procedurali:
- violazione dell'obbligo di motivare sufficientemente la sentenza impugnata;
- inadempimento dell'obbligo di esaminare gli errori di fatto rilevanti e la loro incidenza sulla legittimità della decisione impugnata;
b) Motivi relativi a vizi di merito:
- errata applicazione dell'art. 85, n. 1;
- scorretta applicazione dell'art. 85, n. 2, e del principio fissato nella sentenza Consten e Grundig/Commissione (3);
- errata applicazione dell'art. 85, n. 3.
14 Prima di analizzare ciascuno di questi motivi, ritengo necessario svolgere una riflessione generale sui criteri stabiliti della Corte di giustizia in relazione alla ricevibilità dei ricorsi avverso le sentenze del Tribunale.
15 Partendo dall'art. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, che dà attuazione all'art. 168 A, n. 1, del Trattato CE, e dall'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, la Corte ha progressivamente stabilito i criteri di ricevibilità dei ricorsi contro le pronunce del Tribunale.
Essa ha anzitutto sviluppato una giurisprudenza consolidata (4), secondo la quale l'atto d'impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi criticati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto presentati a specifico sostegno di tale domanda. Non è conforme a tale precetti il ricorso che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi; infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta a ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto della Corte, esula dalla competenza di quest'ultima.
In secondo luogo, la Corte ha ritenuto che un ricorso contro una sentenza del Tribunale possa fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Di conseguenza, la Corte ha giudicato che la valutazione effettuata dal Tribunale degli elementi di prova prodotti non costituisce una questione di diritto suscettibile di controllo nell'ambito dell'impugnazione, se non in caso di snaturamento di detti elementi o allorché l'inesattezza materiale degli accertamenti del Tribunale risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto. La Corte non può esaminare le prove ammesse dal Tribunale al fine dell'accertamento dei fatti, sempre che queste siano state ottenute regolarmente e siano state osservate le norme ed i principi generali di diritto in materia di onere e valutazione della prova. La Corte è quindi competente ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica dei fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (5).
In definitiva, detta giurisprudenza stabilisce criteri relativamente rigorosi per quanto riguarda la ricevibilità dei ricorsi contro le pronunce del Tribunale, al fine di impedire che l'impugnazione divenga di fatto un appello in cui la causa viene riesaminata, per evitare che si discuta l'apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale.
16 A mio parere, nelle cause vertenti su decisioni della Commissione in materia di concorrenza è consigliabile, come ha suggerito l'avvocato generale Jacobs (6), un'interpretazione più restrittiva dei criteri di ricevibilità degli atti d'impugnazione e, in particolare, del requisito di cui all'art. 51 dello Statuto, secondo il quale le impugnazioni proposte dinanzi alla Corte di giustizia devono limitarsi alle questioni di diritto. Infatti, in tali procedimenti il Tribunale riesamina una decisione della Commissione che indica i fatti della controversia ed effettua una valutazione giuridica. Il Tribunale, attenendosi alle valutazioni della Commissione o conducendo un'indagine, definisce i fatti e la Corte, nell'ambito dell'impugnazione, deve attenersi a tale definizione, in quanto la funzione del Tribunale verrebbe meno qualora la Corte, su richiesta dei ricorrenti, riesaminasse gli elementi di fatto delle sentenze di quest'ultimo.
Questa logica restrittiva deve indurre la Corte di giustizia, come sostenuto dalla Commissione in sede di controricorso, a mostrarsi assai rigorosa all'atto di giudicare sulla ricevibilità dei motivi a sostegno di un ricorso d'impugnazione, mediante i quali le parti lamentino lo snaturamento dei fatti operato dal Tribunale, affermando che quest'ultimo avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione, per far sì che la Corte di giustizia proceda a un riesame degli elementi in fatto della controversia.
17 Nel caso di specie, la Commissione ha messo in discussione, nel suo controricorso, la ricevibilità del ricorso nel suo insieme, giacché la ricorrente non preciserebbe con chiarezza i punti controversi della sentenza impugnata, si limiterebbe a riprendere gli stessi argomenti respinti dal Tribunale e procederebbe a una rilettura della ricostruzione dei fatti effettuata dal Tribunale. In seguito alla puntualizzazione dei motivi d'impugnazione, compiuta dalla ricorrente in sede di replica, la Commissione ha corretto parzialmente la sua posizione, cercando di confutare i motivi dedotti dalla New Holland.
18 Benché la memoria presentata come atto d'impugnazione non brilli né per chiarezza né per precisione, ritengo che essa sollevi talune questioni di diritto evocabili nel quadro di un'impugnazione e che, di conseguenza, non la si debba dichiarare integralmente irricevibile, a prescindere dal fatto che alcuni specifici motivi dedotti possano esserlo.
Non di meno, tengo a far rilevare che l'atteggiamento della ricorrente, la quale compie una rilettura degli accertamenti in fatto condotti dal Tribunale nella sentenza impugnata e basa espressamente su di essa le censure dedotte a sostegno del ricorso, non mi sembra conforme ai criteri fissati dalla Corte di giustizia a garanzia della fondatezza delle impugnazioni.
III - Le censure dedotte a sostegno del ricorso
A - Violazione dell'obbligo di motivare adeguatamente la sentenza impugnata
19 La New Holland ritiene che il Tribunale si sia limitato, nella sentenza impugnata, ad esaminare in modo puramente formale la decisione controversa, senza tener conto degli errori manifesti commessi dalla Commissione in sede di valutazione dei fatti e nell'applicazione del diritto, che le imprese ricorrenti avevano denunciato. Di conseguenza, secondo il parere della New Holland, il Tribunale non ha rispettato la giurisprudenza della Corte di giustizia, in forza della quale esiste un principio generale che impone a qualsiasi giudice l'obbligo di motivare le proprie decisioni, indicando principalmente i motivi che l'abbiano indotto a respingere una censura formulata inannzi a esso nello forme di rito (7).
In particolare, la New Holland allega che il Tribunale non ha tenuto conto, nella sentenza impugnata, di tutti gli elementi di prova prodotti durante le fasi scritta ed orale del procedimento, né del fatto che la Commissione non ha accolto nessun argomento dei ricorrenti e della SIL riguardante determinati aspetti del sistema di scambio di informazioni. Il Tribunale non ha nemmeno affrontato gli argomenti giuridici ed economici illustrati in udienza dalle parti e in particolare l'analisi svolta dal professor Albach della struttura del mercato di cui trattasi, della complessità dei trattori agricoli, visti come prodotti, dello sviluppo delle quote di mercato delle imprese e dell'effetto dell'accordo di scambio di informazioni sui prezzi.
20 La New Holland prosegue puntualizzando, nella memoria presentata quale atto d'impugnazione, varie questioni relative all'assenza di motivazione della decisione impugnata, da essa sollevate dinanzi al Tribunale e che quest'ultimo ha respinto senza una motivazione adeguata o delle quali non ha tenuto conto nella sentenza impugnata. Questi argomenti concernono i punti seguenti:
- motivazione insufficiente della decisione controversa;
- imprecisione nei contenuti della decisione controversa;
- definizione del prodotto e del mercato di cui trattasi;
- uso improprio del termine «posizione dominante».
21 L'insufficienza della motivazione costituisce un motivo ricevibile in sede d'impugnazione. Non di meno, nella presente controversia, ritengo che la New Holland non precisi con chiarezza quali siano gli aspetti giuridicamente deboli nella motivazione della sentenza impugnata. Infatti, gli argomenti che la New Holland allega lamentando l'insufficienza della motivazione della sentenza non si conciliano con le condizioni imposte dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di ricevibilità dei motivi dedotti a sostegno dell'impugnazione.
Accanto all'assenza manifesta di chiarezza e di precisione nella formulazione di questi motivi d'impugnazione, la New Holland si limita, a mio parere, a mettere in discussione la valutazione e il giudizio degli elementi di prova, illustrati dal Tribunale nella sentenza impugnata, o riprende innanzi alla Corte di giustizia argomenti identici a quelli già respinti dal Tribunale nella sentenza impugnata.
22 Penso comunque che il Tribunale abbia motivato sufficientemente la sentenza impugnata sui punti che la New Holland ha indicato nel quadro del presente motivo d'impugnazione. Il detto giudice ha presentato le tesi delle parti in merito ai singoli motivi d'annullamento, sintetizzando gli argomenti principali, e si è poi dedicato a risolvere le questioni, fornendo le dovute giustificazioni della sua posizione.
23 Di conseguenza, suggerisco alla Corte di giustizia di dichiarare irricevibile il suddetto motivo d'impugnazione.
B - Inadempimento dell'obbligo di esaminare gli errori in fatto rilevanti e la loro incidenza sulla legittimità della decisione controversa
24 La ricorrente allega che, nel punto 66 della sentenza impugnata, il Tribunale ha riconosciuto che la decisione controversa conteneva taluni errori di fatto concernenti le caratteristiche dell'accordo di scambio di informazioni, ma che, invece di trarne le logiche conseguenze, ha dedicato i punti 67-72 della sentenza impugnata a «riscrivere» la decisione controversa, affinché questi errori non ne intaccassero la legittimità. Inoltre, altri errori fondamentali denunciati dalle ricorrenti e accertati dal Tribunale nel corso della sua approfondita istruttoria non avrebbero trovato eco nella sentenza impugnata. Sarebbe il caso della maggior parte degli errori lamentati dalle ricorrenti e che il Tribunale ha sintetizzato nei punti 58-61 della sentenza impugnata.
La New Holland ritiene che, conformemente alla sentenza Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (8), la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi nel quadro di un'impugnazione in merito agli elementi di fatto di una causa, qualora l'inesattezza degli accertamenti in fatto del Tribunale risulti dalla documentazione ad essa presentata.
25 La New Holland procede poi all'elencazione di una serie di esempi di errori manifesti o di inesattezze della decisione controversa, che il Tribunale non avrebbe analizzato o da cui non avrebbe tratto le corrette conseguenze nella sentenza impugnata, nonostante gli elementi di prova che le ricorrenti gli hanno comunicato. Questi errori riguarderebbero i punti seguenti:
- i trattori dovrebbero essere considerati un prodotto diversificato;
- la caratteristiche dell'accordo di scambio di informazioni precedenti la notificazione non costituirebbero elementi rilevanti;
- assenza di accordo per quanto concerne l'organizzazione delle aree di vendita dei distributori;
- incomprensione delle informazioni comunicate per quanto concerne il sistema di scambio di informazioni e il Data System;
- disconoscimento della specificità del Data System, e
- trasparenza «completa» per quanto concerne i prezzi. Distruzione della «concorrenza invisibile».
26 Come indicato dalla New Holland, la sentenza Commissione/Brazzelli Lualdi e a., recentemente confermata dall'ordinanza San Marco/Commissione (9), consente alla Corte di giustizia di esaminare nell'ambito di un'impugnazione la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, qualora l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti emerga dalla documentazione agli atti. Nel suo controricorso, la Commissione afferma che, nella sentenza RTE e ITP/Commissione (10), la Corte non farebbe riferimento a questa circostanza relativa all'inesattezza materiale e che questa sentenza implicherebbe di conseguenza un ripensamento rispetto alla sentenza Commissione/Brazzelli Lualdi e a. a tal proposito. Non condivido quest'interpretazione della Commissione e l'ordinanza San Marco/Commissione conferma che la giurisprudenza della Corte di giustizia non è mutata a tal riguardo.
27 Non di meno, nell'illustrare il presente motivo d'impugnazione, la New Holland non indica nessuna inesattezza materiale che il Tribunale avrebbe commesso nell'accertamento dei fatti nella sentenza impugnata, e che emergerebbe dalla documentazione agli atti. Infatti, la ricorrente si limita a porre in rilievo una serie di errori o di inesattezze materiali della decisione controversa, che essa aveva già denunciato dinanzi al Tribunale e che quest'ultimo non avrebbe rilevato o dai quali non avrebbe tratto, nella sentenza impugnata, le corrette conseguenze per quanto concerne la fondatezza della decisione della Commissione.
In fin dei conti, adducendo i suddetti motivi d'impugnazione, la ricorrente si limita a mettere in discussione la valutazione e il giudizio espressi dal Tribunale, nei punti 58-78 della sentenza impugnata, delle prove ad esso comunicate relativamente ad alcuni elementi di fatto illustrati nella decisione controversa. La New Holland manifesta il suo disaccordo per quanto concerne il valore probatorio attribuito dal Tribunale alle diverse prove prodotte, ma non rileva nessuna inesattezza materiale negli accertamenti del Tribunale, identificabile in base alla documentazione agli atti.
28 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, spetta al Tribunale valutare la rilevanza da attribuire agli elementi di prova ad esso sottoposti e, nell'ambito di un'impugnazione, la Corte di giustizia non è competente a pronunciarsi sui fatti o sulle prove che il Tribunale ha accolto a sostegno della ricostruzione dei fatti purché, beninteso, le prove siano state ottenute regolarmente e siano stati rispettati le norme e i principi giuridici generali in materia di onere della prova, nonché le norme processuali relative alla valutazione della prova (11).
29 Tenuto conto della suddetta giurisprudenza, la presente censura è irricevibile, in quanto la New Holland si limita a contestare la valutazione e il giudizio della prova operati dal Tribunale ed a riproporre dinanzi alla Corte di giustizia argomenti identici a quelli già respinti dal Tribunale nella sentenza impugnata. Ritengo comunque che il Tribunale abbia motivato adeguatamente (punti 58-78 della sentenza impugnata) la sua valutazione degli elementi di prova, di modo che la Corte di giustizia è in grado di esercitare il sindacato previsto dalla giurisprudenza comunitaria. E' impossibile pretendere dal Tribunale che esso illustri nei particolari il rilievo attribuito ad ogni singolo elemento di prova o che esso spieghi tutti i motivi che l'inducono ad attribuire un valore probatorio maggiore a taluni elementi di prova rispetto ad altri.
30 Di conseguenza, occorre respingere questo motivo d'impugnazione.
C - Errata applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato
31 La New Holland afferma che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente l'art. 85, n. 1, nella sentenza impugnata, sotto due importanti profili. Secondo la New Holland, il Tribunale ha definito e descritto in modo inesatto il mercato di cui trattasi e, inoltre, non ha interpretato correttamente le condizioni che un accordo o una pratica concordata deve soddisfare per essere incompatibile con l'art. 85, n. 1, in particolare il requisito dell'oggetto o dell'effetto anticoncorrenziale. La New Holland illustra poi gli argomenti riguardanti il presente motivo d'impugnazione, suddivisi fra quelli concernenti il mercato di cui trattasi, gli effetti anticoncorrenziali dell'accordo di scambio di informazioni e l'assenza di argomenti ricavabili dai precedenti comunitari o dalla teoria economica.
1. Mercato di cui trattasi
32 Per quanto concerne il mercato di cui trattasi, la ricorrente allega che il Tribunale non avrebbe assolto l'obbligo ad esso incombente di applicare correttamente il criterio giuridico fissato nella sentenza United Brands/Commissione, secondo il quale è necessario compiere un esame delle caratteristiche del prodotto di cui trattasi, tenendo conto della determinata area geografica in cui esso è posto in commercio, dove le condizioni relative alla concorrenza sono sufficientemente omogenee (12). Per la New Holland, nella sentenza impugnata il Tribunale si è limitato ad esaminare in modo puramente formale la decisione controversa senza analizzare, alla luce degli argomenti delle ricorrenti, la valutazione compiuta dalla Commissione per quanto concerne il mercato del prodotto, il mercato geografico e la struttura del mercato interessato.
33 Riguardo al mercato del prodotto interessato, la ricorrente non esamina veramente l'esattezza della valutazione del Tribunale il quale, dopo aver tenuto conto del grado di fungibilità, ha ritenuto (punto 51 della sentenza impugnata) che il prodotto di cui trattasi fosse il trattore agricolo. Infatti, la New Holland si limita a sostenere che il Tribunale avrebbe commesso un errore, richiamandosi alla spiegazione fornita dalla Commissione, la quale qualifica i trattori un prodotto omogeneo, poiché le prove trasmesse al Tribunale dalle ricorrenti dimostrerebbero che i trattori agricoli costituiscono un prodotto altamente diversificato e tecnicamente complesso. L'errore commesso individuando le caratteristiche dei prodotti agricoli avrebbe condotto il Tribunale a valutare erratamente gli effetti della trasparenza sul mercato di cui trattasi.
34 A mio parere, l'argomento della New Holland dev'essere respinto. Infatti, il Tribunale ha applicato in modo soddisfacente (punto 51 della sentenza impugnata) il criterio della fungibilità adeguata, fissato dalla Corte di giustizia per determinare il mercato del prodotto di cui trattasi (13). I partecipanti all'accordo di scambio di informazioni erano, in linea di principio, tutti costruttori di trattori agricoli e non si facevano distinzioni tra i diversi tipi o modelli di trattore, di modo che, come indicato dal Tribunale, le imprese stesse definivano il prodotto di cui trattasi. Inoltre, la New Holland non ha dedotto nessun argomento che provi l'assenza di una fungibilità adeguata tra i diversi modelli di trattore posti in commercio nel Regno Unito e che dimostri, di conseguenza, che i vari modelli costituivano mercati diversificati di riferimento.
35 Riguardo alla determinazione del mercato geografico, la New Holland ritiene che il Tribunale abbia compiuto un errore nel punto 56 della sentenza, poiché esso tiene conto del Regno Unito in quanto tale e non dell'insieme del mercato comune. Secondo il criterio fissato nella sentenza United Brands/Commissione, è tutto il territorio della Comunità che avrebbe dovuto costituire il mercato geografico interessato, poiché il mercato comunitario dei trattori agricoli soddisferebbe condizioni omogenee di concorrenza.
36 L'argomento della ricorrente dev'essere respinto. A mio parere, il Tribunale ha applicato correttamente la sentenza United Brands/Commissione e la giurisprudenza della Corte di giustizia nell'individuare l'estensione geografica del mercato interessato (14). Come indicato dal Tribunale (punto 56 della sentenza impugnata), sarebbe stato possibile ritenere che il mercato dei trattori agricoli presentasse una dimensione comunitaria, ma l'applicazione dell'accordo di scambio di informazioni sul territorio britannico limitava il mercato geografico di riferimento al Regno Unito, che era quello in cui quest'accordo esercitava i suoi effetti. La Corte di giustizia ha assimilato numerose volte l'estensione geografica del mercato interessato alla regione dove la pratica concordata esercitava i suoi effetti (15); e tale regione, in una serie assai ricca di casi, era il territorio di uno Stato membro. Di conseguenza, l'argomento del Tribunale nella sentenza impugnata mi sembra perfettamente fondato.
37 Riguardo alla descrizione del mercato interessato, la New Holland sostiene che la sentenza impugnata e la decisione controversa la definiscono erratamente sotto diversi profili essenziali. Il Tribunale ha infatti ritenuto che la quota di mercato dei quattro grandi costruttori è rimasta stabile e che non c'è stata una penetrazione sensibile da parte dei concorrenti, che esistevano barriere elevate per l'accesso al mercato, imputabili alle spese necessarie alla realizzazione di un sistema di distribuzione, alla fedeltà al marchio e all'accordo di scambio di informazioni e che il livello dei prezzi di vendita dei trattori agricoli nel Regno Unito era inferiore a quello di altri Stati membri. Secondo la New Holland, si tratterebbe di giudizi in fatto concernenti le caratteristiche del mercato interessato, fondati su indagini della Commissione e sull'analisi economica del professor Neumann, esperto segnalato dalla Commissione. La New Holland avrebbe comunicato al Tribunale un enorme numero di elementi di prova e un'analisi economica più rigorosa, realizzata dal professor Albach, la quale dimostrerrebbe l'inesattezza delle suddette valutazioni, ma della quale il Tribunale non avrebbe tenuto conto nella sentenza impugnata.
38 Il citato argomento della New Holland è irricevibile in sede di impugnazione, poiché pone in discussione il giudizio del Tribunale sugli elementi di prova comunicati e sul valore probatorio che il Tribunale ha loro attribuito. La New Holland non ha sostenuto che gli elementi di prova fossero snaturati né che l'inesattezza materiale dei giudizi del Tribunale emergesse dalla documentazione agli atti. Dato che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha ottenuto le prove in modo regolare ed ha rispettato le regole ed i principi giuridici generali in materia di onere e di valutazione della prova, la Corte di giustizia non è competente nell'ambito di un'impugnazione ad esaminare gli elementi di prova che il Tribunale ha accolto al fine di accertare i fatti.
2. Effetti anticoncorrenziali dell'accordo di scambio di informazioni
39 Secondo il parere della New Holland, il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando (punto 93 della sentenza impugnata) che l'art. 85, n. 1, vieta sia gli effetti reali contrari alla concorrenza sia gli effetti potenziali, purché questi ultimi presentino un grado minimo di rilevabilità. Di conseguenza, esso ha giudicato irrilevante la circostanza che la Commissione non ha provato l'esistenza degli effetti anticoncorrenziali reali derivanti dall'accordo di scambio di informazioni sul mercato britannico dei trattori agricoli.
Secondo la New Holland, la giurisprudenza della Corte di giustizia (16) autorizza a tener conto degli effetti potenziali di un accordo solo per determinare se esso incida sugli scambi tra gli Stati membri, ma non per dimostrare che esercita un effetto restrittivo sulla concorrenza. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto pretendere che la decisione impugnata contenesse un'analisi degli effetti reali di un accordo di scambio di informazioni sulla concorrenza. In subordine, la New Holland allega che la dimostrazione degli effetti reali sulla concorrenza sarebbe comunque necessaria nel caso di accordi effettivamente applicati. L'accordo di scambio di informazioni è stato applicato per tre anni, sino alla sua sospensione, avvenuta il 24 novembre 1988, e la Commissione avrebbe dovuto esaminare i suoi effetti reali sulla concorrenza nel mercato britannico dei trattori agricoli e lo sviluppo di questo mercato, successivamente alla sospensione dell'applicazione dell'accordo e sino all'adozione della decisione controversa.
40 I suddetti argomenti della ricorrente devono essere respinti.
41 Affinché un accordo sia contrario all'art. 85, n. 1, è necessario che esso abbia «per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune (...)». Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (17), occorre verificare, in primo luogo, se l'oggetto dell'accordo costituisca di per sé una restrizione alla concorrenza. Se è questo il caso, il requisito richiesto dalla norma è soddisfatto ed è inutile esaminarne gli effetti. Solo qualora il giudice giunga alla convinzione che l'oggetto dell'accordo non implica restrizioni alla concorrenza occorre procedere a un'analisi dei suoi effetti per determinare se esso comporti una restrizione siffatta (18).
Gli effetti di un accordo devono essere giudicati alla luce della concorrenza che avrebbe governato il mercato di cui trattasi se l'accordo non fosse esistito. Di conseguenza, la Corte di giustizia ritiene che l'esame degli accordi da parte della Commissione «(...) deve basarsi effettivamente sulla valutazione complessiva degli accordi stessi», il che richiede l'esame degli effetti sia reali sia potenziali di questi accordi sulla concorrenza (19), nonché del contesto economico complessivo sul quale governerebbe la concorrenza in assenza dell'accordo (20). Inoltre, è necessario che la Corte eserciti un effetto rilevabile sulla concorrenza (21).
Accanto alla restrizione della concorrenza, l'esistenza di effetti sugli scambi intracomunitari costituisce un'altra condizione necessaria per l'esistenza di una violazione dell'art. 85, n. 1. Le due condizioni sono strettamente collegate tra loro nella giurisprudenza della Corte di giustizia (22), che fa riferimento indifferentemente all'importanza degli effetti potenziali degli accordi sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari. Nondimeno, è assolutamente impossibile affermare, come la New Holland fa capire, che la giurisprudenza comunitaria terrebbe conto degli effetti potenziali degli accordi sul commercio intracomunitario e che, al contrario, esigerebbe la prova degli effetti reali sulla concorrenza.
L'accertamento degli effetti di un accordo sulla concorrenza costituisce una valutazione economica complessa e la Corte di giustizia ha dichiarato che, benché ad essa spetti procedere a un controllo approfondito in merito alla compresenza dei presupposti d'applicazione dell'art. 85, n. 1, il suo sindacato sulle valutazioni economiche complesse compiute dalla Commissione si limita necessariamente alla verifica dell'osservanza delle norme relative alla procedura e alla motivazione, nonché dell'esattezza materiale dei fatti e dell'assenza di errori manifesti di valutazione e di sviamento di potere (23).
42 Nella presente causa, l'accordo di scambio di informazioni non aveva un oggetto anticoncorrenziale e, di conseguenza, era necessario esaminarne gli effetti sulla concorrenza in seno al mercato britannico dei trattori agricoli. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ritiene che, nella decisione controversa, la Commissione ha sufficientemente dimostrato gli effetti restrittivi dell'accordo di scambio di informazioni.
Questa valutazione del Tribunale mi sembra concordare con la giurisprudenza della Corte di giustizia richiamata nel paragrafo precedente. Infatti, nella decisione controversa la Commissione ha debitamente constatato gli effetti potenziali restrittivi sulla concorrenza dell'accordo di scambio di informazioni, tenendo in considerazione le caratteristiche del mercato britannico dei trattori agricoli (oligopolio chiuso con forti ostacoli all'accesso) e il contenuto e la periodicità delle informazioni scambiate tra i principali operatori economici presenti sul mercato. Si tratta dell'analisi di una situazione economica complessa e, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha esercitato il controllo giurisdizionale previsto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
Non ritengo che il Tribunale avrebbe dovuto esigere dalla Commissione che essa procedesse a un'analisi degli effetti reali dell'accordo sulla concorrenza nel mercato britannico dei trattori agricoli, al fine di stabilire i prezzi e le quote di mercato di ciascun operatore economico in assenza di un accordo di scambio di informazioni. La prova degli effetti anticoncorrenziali reali di quest'accordo avrebbe costituito un requisito difficile da soddisfare per la Commissione (24), che si sarebbe rivelato inutile, poiché le caratteristiche del mercato interessato e l'oggetto dell'accordo di scambio di informazioni bastavano per dimostrare che esso rischiava di restringere la concorrenza.
43 In base a quanto sin qui esposto, a mio parere questa parte del motivo d'impugnazione dev'essere respinta.
3. Assenza di argomenti derivanti dai precedenti comunitari e dalla teoria economica
44 La New Holland allega che la decisione impugnata sarebbe assolutamente inedita e che non esisterebbe nessun precedente, poiché sarebbe la prima volta che la Commissione si pronuncia su un sistema di scambio di informazioni «puro», non collegato a nessun accordo anticoncorrenziale, che divulga esclusivamente informazioni sulle vendite già effettuate e che non ha ad oggetto prodotti di base. Nel punto 91 della sentenza impugnata, il Tribunale riconosce che la decisione controversa «rappresenta il primo caso in cui la Commissione vieta un sistema di scambio di informazioni che, senza riguardare direttamente i prezzi, non rappresenta nemmeno il supporto di un altro meccanismo anticoncorrenziale», ma ha dichiarato (punto 35 della sentenza impugnata) che la decisione controversa «si limita a dare applicazione, a un mercato peculiare, qual è quello dei trattori agricoli nel Regno Unito, ai principi posti dalla prassi decisionale anteriore della Commissione». Secondo la New Holland, questa seconda osservazione del Tribunale, che contraddice la prima, l'avrebbe indotto a giudicare che la decisione controversa rispettava l'obbligo di motivare più approfonditamente, che grava sulle decisioni inedite della Commissione, conformemente alla sentenza «Carte da parati del Belgio» (25).
45 Ho difficoltà nel comprendere l'argomento della New Holland, poiché l'assenza di precedenti necessita di una motivazione più precisa delle decisioni della Commissione e l'adempimento di quest'obbligo, accertato nella sentenza «Carte da parati del Belgio», è censurabile in sede d'impugnazione dalla ricorrente che deduca il motivo relativo all'insufficienza di motivazione e non l'errata applicazione dell'art. 85, n. 1.
46 A prescindere dal fatto che la New Holland non precisa la questione di diritto sollevata in questa parte del suddetto motivo d'impugnazione, ritengo che questi argomenti fossero già stati esposti in termini identici inanzi al Tribunale, che li ha respinti nel punto 35 della sentenza impugnata. Inoltre, nel dedurre un argomento inedito, la ricorrente si basa su una definizione delle caratteristiche del mercato interessato diversa da quella accertata nella sentenza impugnata. Per tutte queste ragioni, a mio parere, questa parte del motivo d'impugnazione non può essere accolta.
47 Alla luce delle suesposte ragioni, secondo me, questo motivo d'impugnazione è parzialmente irricevibile e i profili che possono essere presi in considerazione devono essere respinti.
D - Applicazione scorretta dell'art. 85, n. 1, e del principio stabilito nella sentenza Consten e Grundig/Commissione
48 Secondo la ricorrente, il Tribunale sarebbe incorso in errore nel punto 38 della sentenza impugnata, respingendo l'applicazione del principio stabilito dalla sentenza Consten e Grundig/Commissione, secondo il quale la nullità ex art. 85, n. 2, varrebbe per gli elementi dell'accordo contrari all'art. 85, n. 1, o per l'accordo nel suo insieme, qualora questi elementi non possano essere dissociati dal contesto dell'accordo (26). Secondo la New Holland, il Tribunale non avrebbe dovuto giudicare valida la decisione controversa, poiché la Commissione non ha precisato le parti dell'accordo di scambio di informazioni che le imprese avrebbero dovuto eliminare affinché esso fosse compatibile con l'art. 85, n. 1.
49 Questo motivo non può essere accolto. A mio parere, nei punti 36-38 della sentenza impugnata il Tribunale ha applicato correttamente la sentenza Consten e Grundig/Commissione, poiché ha tenuto conto delle allegazioni delle parti a tal proposito ed ha giustamente ritenuto che i contenuti della decisione controversa evidenziavano che la Commissione giudicava incompatibile con l'art. 85, n. 1, l'accordo di scambio di informazioni nella sua integralità. Era impossibile, nella cornice di questo accordo, distinguere diverse parti ai fini di una loro eventuale eliminazione per salvaguardare la legalità dell'accordo, poiché il suo funzionamento era quello di un insieme complesso. Infatti, nell'illustrare questo motivo d'impugnazione, la ricorrente non deduce nessun argomento in merito all'eventuale individuazione di elementi distinguibili dall'insieme dell'accordo.
E - Errata applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato
50 Nel dedurre questo motivo d'impugnazione, riguardo al quale si rivela nuovamente difficile individuare con chiarezza i punti controversi, la New Holland censura la soluzione data dal Tribunale, nel punto 99 della sentenza impugnata, al problema dell'applicazione dell'art. 85, n. 3, all'accordo di scambio di informazioni. Il Tribunale ha avallato la decisione controversa, in quanto le restrizioni della concorrenza derivanti da quest'accordo non presentavano un carattere indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi indicati dalle imprese che ne facevano parte. Secondo il Tribunale, la Commissione ha giustamente sostenuto che i costruttori di trattori agricoli nel Regno Unito potevano raggiungere i loro obiettivi utilizzando un sistema di informazioni di minore impatto anticoncorrenziale o ricorrendo ad altre soluzioni, quali la ricerca dei dati relativi al mercato da parte di ogni singola impresa.
La New Holland ritiene che il suddetto argomento del Tribunale sia infondato e che, di conseguenza, il Tribunale abbia applicato erroneamente l'art. 85, n. 3. Da una parte, essa ribadisce che lo scaglionamento nel tempo, previsto dall'accordo di scambio di informazioni, è indispensabile affinché i costruttori conoscano in tempo utile le fluttuazioni della domanda, per adeguare la loro offerta alle esigenze della clientela. Dall'altro, essa afferma che l'accordo di scambio di informazioni permette a tutti i costruttori, sia alle grandi sia alle piccole imprese, di disporre delle stesse informazioni, poiché esso è gestito da un'impresa di servizi informatici indipendente. In assenza di accordo, i grandi costruttori si troverebbero in una situazione più favorevole dei piccoli costruttori per quanto concerne la conoscenza del mercato.
51 Il suddetto motivo di impugnazione della ricorrente è ricevibile poiché concerne una questione di diritto, vale a dire la decisione in merito al carattere indispensabile dell'accordo di scambio di informazioni, carattere che costituisce una delle condizioni necessarie per il rilascio di un'esenzione individuale ex art. 85, n. 3 (27). Nondimeno, a mio parere, occorre respingerlo. Infatti, la ricorrente non adduce nessun argomento convincente, che dimostri l'esistenza di un errore manifesto di valutazione nella soluzione accolta nella decisione controversa, convalidata nel punto 99 della sentenza impugnata. Per adeguarsi alle esigenze della clientela e vigilare sul buon funzionamento di un servizio di assistenza o di garanzia, non mi sembra indispensabile utilizzare un sistema di scambio di informazioni che consente di comunicare, a brevi intervalli, dati relativi alle vendite di ogni singolo concorrente. Gli effetti di un sistema di questa natura sono positivi su un mercato atomizzato ma, su un mercato oligopolistico, quale quello dei trattori agricoli del Regno Unito, essi sono dannosi, poiché scoraggiano la concorrenza tra i costruttori.
52 Di conseguenza, occorre respingere il suddetto motivo d'impugnazione.
Spese
53 In virtù dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al ricorso avverso una pronuncia del Tribunale in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese. Pertanto, qualora si respingano, come propongo, i motivi dedotti dalla ricorrente, quest'ultima va condannata alle spese del presente procedimento.
Conclusioni
54 Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di giustizia:
1) di dichiarare parzialmente irricevibile il ricorso;
2) di respingere i motivi d'impugnazione ricevibili;
3) di condannare la ricorrente alle spese.
(1) - Causa T-34/92 (Racc. pag. II-905).
(2) - Decisione 17 febbraio 1992, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/31.370 e 31.446 - UK Agricultural Tractor Registration Exchange, GU L 68, pag. 19).
(3) - Sentenza 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64 (Racc. pag. 457).
(4) - Vedi, segnatamente, ordinanze 26 aprile 1993, causa C-244/92 P, Kupka-Floridi/CES (Racc. pag. I-2041); 26 settembre 1994, causa C-26/94 P, X/Commissione (Racc. pag. I-4379); 17 ottobre 1995, causa C-62/94 P, Turner/Commissione (Racc. pag. I-3177), e sentenza 24 ottobre 1996, causa C-73/95 P, Viho/Commissione (Racc. pag. I-5457, punti 25 e 26).
(5) - Sentenze 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione (Racc. pag. I-667); 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, RTE e ITP/Commissione (Racc. pag. I-743), e ordinanza 17 settembre 1996, causa C-19/95 P, San Marco/Commissione (Racc. pag. I-4435, punto 39).
(6) - Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa Hilti/Commissione, citata (paragrafi 8-12 e 46-49).
(7) - Sentenze 1_ ottobre 1991, causa C-283/90 P, Vidrányi/Commissione (Racc. pag. I-4339, punto 29), e 17 dicembre 1992, causa C-68/91 P, Moritz/Commissione (Racc. pag. I-6849, punto 21).
(8) - Sentenza 1_ giugno 1994, causa C-136/93 P (Racc. pag. I-1981, punto 49).
(9) - Ordinanza citata (punto 39).
(10) - Sentenza citata (punto 67).
(11) - Sentenza Commissione/Brazzelli Lualdi e a., citata (punto 66), e ordinanza San Marco/Commissione, citata (punto 40).
(12) - Sentenza 14 febbraio 1978, causa 27/76 (Racc. pag. 207, punto 11).
(13) - Vedasi, segnatamente, sentenze 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione (Racc. pag. 3461, punto 37), e 14 novembre 1996, causa C-333/94 P, Tetra Pak/Commissione (Racc. pag. I-5951, punto 13).
(14) - Si veda A. Frignani e M. Waelbroeck, Disciplina della concorrenza nella CE, UTET, Torino, 1996, pag. 243 e ss.
(15) - Sentenze 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73, 113/73, e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione (Racc. pag. 1663); Michelin/Commissione, citata, e 3 luglio 1991, causa C-62/86, AKZO/Commissione (Racc. pag. I-3359).
(16) - Sentenze 30 giugno 1966, causa 56/65, Société technique minière (Racc. pag. 261, in particolare pag. 281), e 16 giugno 1981, causa 126/80, Salonia (Racc. pag. 1563, punto 12).
(17) - Vedasi, in particolare, sentenze Société technique minière (pag. 281) e Consten e Grundig/Commissione, citate; 11 dicembre 1980, causa 31/90, L'Oréal (Racc. pag. 3775, punto 19); 11 luglio 1985, causa 42/84, Remia e a./Commissione (Racc. pag. 2545, punto 18); 27 gennaio 1987, causa 45/85, Verband der Sachversicherer/Commissione (Racc. pag. 405, punto 39), e 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e 156/84, BAT e Reynolds/Commissione (Racc. pag. 4487).
(18) - Vedasi i paragrafi 15 e 16 delle conclusioni dell'avvocato generale Tesauro nella causa C-250/92 (sentenza 15 dicembre 1994, DLG, Racc. pag. I-5641).
(19) - Sentenza BAT e Reynolds/Commissione, citata (punto 54), e sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, causa T-19/91, Vichy/Commissione (Racc. pag. II-415, punto 59).
(20) - Sentenza 12 dicembre 1995, causa C-399/93, Oude Luttikhuis e a. (Racc. pag. I-4515, punto 10).
(21) - Sentenza 9 luglio 1969, causa 5/69, Völk (Racc. pag. 295), e sentenza del Tribunale 8 giugno 1995, causa T-7/93, Langnese-Iglo/Commissione (Racc. pag. II-1533, punto 98).
(22) - Vedasi C. Bellamy e G. Child, Derecho de la competencia en el mercado común, Civitas, Madrid, 1991, pag. 142.
(23) - Sentenze Remia e a./Commissione (punto 34) e BAT e Reynolds/Commissione (punto 62), citate.
(24) - La difficoltà di provare gli effetti reali sul commercio intracomunitario di un accordo restrittivo della concorrenza è stata rilevata nelle sentenze 1_ febbraio 1978, causa 19/77, Miller/Commissione (Racc. pag. 131, punto 15), e 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, Ferriere Nord/Commissione (Racc. pag. I-4411, punto 19).
(25) - Sentenza 26 novembre 1975, causa 73/74, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e a./Commissione, detta «Carte da parati del Belgio» (Racc. pag. 1491, punto 33).
(26) - Sentenza Consten e Grundig/Commissione, citata (pag. 521).
(27) - Vedasi sentenza 17 gennaio 1995, causa C-360/92 P, Publishers Association/Commissione (Racc. pag. I-23, punti 24-29).
Full & Egal Universal Law Academy