Conclusioni dell avvocato generale
1 Mediante gli artt. 1, n. 2, e 2 dei regolamenti (CE) della Commissione n. 2791/94 (1) e n. 510/95 (2) (in prosieguo: i «regolamenti Debbie») venivano attribuiti agli operatori che raggruppano o rappresentano direttamente i produttori di banane negli Stati della Comunità e nei paesi ACP (3), la cui produzione di banane nel settembre 1994 aveva subito gli effetti della tempesta tropicale Debbie, titoli di importazione per un ammontare complessivo di 98 900 tonnellate di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali.
2 Col ricorso in esame il Regno del Belgio e la Repubblica federale di Germania hanno chiesto l'annullamento dei precitati regolamenti, sostenendo, in particolare, che la Commissione non disponeva di una sufficiente base giuridica nel regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (in prosieguo: il «regolamento base») (4), per adottare le precitate disposizioni dei regolamenti Debbie.
Le pertinenti norme giuridiche e le circostanze di fatto
3 Prima dell'entrata in vigore del regolamento base, vale a dire il 1_ luglio 1993, vi erano varie organizzazioni nazionali di mercato negli Stati membri. Queste organizzazioni possono essere ripartite in due gruppi. Nel primo gruppo, il quale comprende, fra l'altro, la Francia, la Spagna e il Regno Unito, la produzione propria e la produzione ACP occupavano una posizione privilegiata, mentre nell'altro gruppo, che comprendeva, fra l'altro, la Repubblica federale di Germania, il Belgio e i Paesi Bassi, l'organizzazione di mercato era liberale, nel senso che era lecito importare banane dall'America Latina senza restrizioni quantitative (5).
4 Il regolamento base trova il suo fondamento nel Trattato, in particolare, negli artt. 42 e 43 di questo, relativi all'attuazione delle linee direttrici di una politica comune, la quale, ai sensi dell'art. 39, n. 1, persegue, fra l'altro, gli obiettivi di:
«(...)
b) (...) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura,
c) stabilizzare i mercati,
d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti,
e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori».
5 Il regolamento base contiene nel suo preambolo, fra l'altro, le seguenti considerazioni:
«considerando che, fermi restando la preferenza comunitaria e gli obblighi internazionali della Comunità, detta organizzazione comune dei mercati deve consentire lo smaltimento sul mercato comunitario, a prezzi equi tanto per i produttori quanto per i consumatori, delle banane di produzione interna e di quelle originarie dei paesi ACP fornitori tradizionali, senza recare pregiudizio alle importazioni di banane originarie di altri paesi terzi fornitori e garantendo al contempo proventi sufficienti per i produttori» (terzo `considerando');
«considerando che le prospettive della produzione e del consumo comunitari devono venir valutati di anno in anno nell'ambito di un bilancio di previsione; che detto bilancio deve poter essere rettificato nel corso dell'anno, per tener conto di condizioni particolari, segnatamente climatiche» (nono `considerando');
«considerando che per permettere una commercializzazione soddisfacente delle banane raccolte nella Comunità nonché dei prodotti originari degli Stati ACP nel quadro degli accordi previsti dalla convenzione di Lomé, mantenendo per quanto possibile i flussi commerciali tradizionali, occorre prevedere ogni anno l'apertura di un contingente tariffario; che nell'ambito di tale contingente, da un lato, le importazioni di banane di paesi terzi sono soggette ad un'imposizione pari a 100 ecu per tonnellata (6), che corrisponde al dazio della tariffa doganale comune attualmente vigente e, dall'altro, le importazioni di banane ACP non tradizionali beneficiano di dazio zero conformemente ai suddetti accordi; che si debbono prevedere disposizioni per consentire che il volume dei contingenti tariffari sia rettificato per rispecchiare le variazioni della domanda nella Comunità fissata nel bilancio di previsione» (decimo `considerando');
«considerando che le importazioni che non rientrano nel contingente tariffario devono essere gravate da un dazio doganale di livello tale da permettere lo smaltimento della produzione comunitaria nonché dei quantitativi ACP tradizionali in condizioni accettabili» (7) (undicesimo `considerando');
«considerando che, per non perturbare le attuali relazioni commerciali pur consentendo una certa evoluzione delle strutture di commercializzazione, il rilascio dei certificati di importazione per ciascuno operatore, distinti in base alle categorie summenzionate, dev'essere effettuato tenendo conto del quantitativo medio di banane commercializzate da quest'ultimo nel corso dei tre anni precedenti per i quali sono disponibili dati statistici» (quattordicesimo `considerando').
6 Il titolo III del regolamento base contiene disposizioni relative ad un aiuto compensativo a favore dei produttori della Comunità. A norma dell'art. 12, n. 2, il quantitativo massimo di banane comunitarie smerciate che può dar diritto alla concessione dell'aiuto compensativo è fissato a 854 000 tonnellate (peso netto). Questo quantitativo è ripartito tra le regioni produttrici della Comunità come segue:
1) 420 000 tonnellate per le Isole Canarie,
2) 150 000 tonnellate per la Guadalupa,
3) 219 000 tonnellate per la Martinica,
4) 50 000 tonnellate per Madera, le Azzorre e l'Algarve,
5) 15 000 tonnellate per Creta e la Laconia.
L'aiuto compensativo è calcolato in base alla differenza tra il reddito forfettario di riferimento e il reddito medio alla produzione ottenuto durante l'anno di cui trattasi.
7 Il titolo IV fissa il regime degli scambi con i paesi terzi. L'art. 15 (divenuto 15 bis dopo la modifica introdotta col regolamento n. 3290/94) definisce le «banane ACP tradizionali», facendo riferimento ai quantitativi assegnati a taluni paesi ACP, e fissati nell'allegato del regolamento. Ne consegue che il quantitativo massimo assegnato in tale ambito è di 857 700 tonnellate, fra le quali rispettivamente 127 000 tonnellate e 71 000 tonnellate per Santa Lucia e la Dominica. «Le banane ACP non tradizionali» costituiscono importazioni da un paese ACP eccedenti i quantitativi fissati nell'allegato di detto regolamento per il paese di cui trattasi, o da paesi ACP che non rientrano nell'allegato. «Le banane di paesi terzi» sono definite come importazioni da paesi terzi non ACP, i quali in pratica corrispondono ai paesi produttori dell'America Latina.
8 Il regolamento base contiene peraltro le seguenti rilevanti disposizioni:
«Articolo 16
1. Ogni anno viene elaborato un bilancio di previsione della produzione e del consumo della Comunità, nonché delle importazioni ed esportazioni.
2. Il bilancio di previsione è predisposto tenendo conto:
- dei dati disponibili riguardanti i quantitativi, ripartiti secondo l'origine, delle banane commercializzate nella Comunità durante l'anno precedente,
- delle previsioni riguardanti la produzione e la commercializzazione delle banane comunitarie,
- delle previsioni riguardanti le importazioni di banane ACP tradizionali,
- delle previsioni riguardanti i consumi, basate in particolare sulle recenti tendenze dei consumi e sull'evoluzione dei prezzi di mercato.
3. In caso di necessità, segnatamente al fine di tener conto dell'incidenza di circostanze eccezionali sulla produzione o sull'importazione, il bilancio può essere riveduto durante la campagna. In tal caso il contingente tariffario di cui all'articolo 18 è adeguato secondo la procedura prevista all'articolo 27.
(...)
Articolo 18
1. Per ogni anno è aperto un contingente tariffario di 2,2 milioni di tonnellate (8) (peso netto) per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali.
(...)
Qualora la domanda comunitaria, determinata in base al bilancio di cui all'art. 16 aumenti, il volume del contingente è aumentato in misura corrispondente, secondo la procedura prevista all'articolo 27. Se necessario, detta revisione è effettuata entro il 30 novembre che precede la campagna in questione.
(...)
¶rticolo 19
1. Il contingente tariffario è aperto, a decorrere dal 1_ luglio 1993, secondo la seguente ripartizione:
a) il 66,5% per la categoria degli operatori che hanno commercializzato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali;
b) il 30% per la categoria degli operatori che hanno commercializzato banane comunitarie e/o ACP tradizionali;
c) il 3,5% per la categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che hanno iniziato, a decorrere dal 1992, a commercializzare banane diverse dalle banane comunitarie e/o dalle banane ACP tradizionali.
(...)
2. Sulla base dei calcoli effettuati separatamente per ciascuna categoria di operatori di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), ogni operatore riceve certificati di importazione in funzione dei quantitativi medi di banane che ha venduto negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici. I quantitativi da prendere in considerazione per la categoria di operatori di cui al paragrafo 1, lettera a), sono costituiti dalle vendite di banane di paesi terzi e/o di banane ACP non tradizionali. Nel caso degli operatori di cui al paragrafo 1, lettera b), sono prese in considerazione le vendite di banane ACP tradizionali e/o e di banane comunitarie (...)
(...)
4. Nell'ipotesi di un aumento del contingente tariffario, il quantitativo disponibile supplementare è attribuito agli operatori delle categorie di cui al paragrafo 1 conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti.
Articolo 20
La Commissione, secondo la procedura prevista dall'articolo 27, adotta e rivede il bilancio di previsione di cui all'articolo 16.
Secondo la medesima procedura, la Commissione adotta le modalità di applicazione del presente titolo. Tali modalità possono vertere in particolare sui seguenti aspetti:
- misure complementari relative al rilascio dei certificati, alla loro durata di validità, alle condizioni di trasmissibilità, nonché al meccanismo di cauzioni necessarie; tali modalità possono anche comportare la determinazione di un termine di riflessione;
- la periodicità del rilascio dei certificati;
- quantitativo minimo di banane commercializzate di cui all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma;
- le misure che garantiscono la provenienza e l'origine delle banane importate nell'ambito del contingente tariffario di cui all'articolo 18, paragrafo 1;
- le misure necessarie per rispettare gli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi dalla Comunità conformemente all'art. 228 del Trattato.
TITOLO V
Disposizioni generali
(...)
Articolo 26
1. E' istituito un comitato di gestione delle banane, in appresso denominato "comitato", composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
(...)
Articolo 27
1. Qualora sia fatto riferimento alla procedura definita al presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, per iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza dei problemi in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato.
3. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.
(...)
Articolo 30
Se provvedimenti specifici appaiono necessari a decorrere dal luglio 1993 per agevolare il passaggio dal regime vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento a quello introdotto con il presente regolamento, e soprattutto per superare particolari difficoltà, la Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 27, le misure transitorie stimate opportune».
9 Il regolamento (CEE) della Commissione 10 giugno 1993, n. 1442, recante modalità di applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità (9), ha fissato le modalità di applicazione del regime d'importazione nell'ambito del contingente tariffario, nonché le modalità d'importazione di banane ACP tradizionali.
10 Dalla decisione 94/654/CE della Commissione 29 settembre 1994, che stabilisce il bilancio di previsione della produzione e del consumo nonché delle importazioni ed esportazioni di banane della Comunità per il 1994 (10), risulta che, in base all'art. 16 del regolamento base, dev'essere elaborato ogni anno un bilancio di previsione della produzione, il cui obiettivo principale è quello di stabilire le prospettive della produzione comunitaria e del consumo e le previsioni sulle importazioni di banane tradizionali ACP e, di conseguenza, il livello del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e il volume appropriato del contingente tariffario; da detta decisione risulta del pari che, a seguito della tempesta Debbie, il bilancio dovrà essere riesaminato appena possibile, a norma dell'art. 16, n. 3, del regolamento base, ma che detto riesame si potrà effettuare solo in base ad un bilancio definitivo della situazione, che non è ancora disponibile. Secondo l'allegato della decisione di cui trattasi, la produzione CE è fissata a 643 000 tonnellate, le importazioni tradizionali ACP a 666 000 tonnellate, e il contingente tariffario a 2 118 000 tonnellate.
11 Il 16 novembre 1994 la Commissione, basandosi sul regolamento base, in particolare sugli artt. 16, n. 3, 20 e 30 di questo, ha adottato il primo regolamento Debbie, il quale contiene, fra l'altro, i seguenti `considerando':
«considerando che la tempesta tropicale Debbie del 10 settembre 1994 ha causato ingentissimi danni ai bananeti delle regioni comunitarie della Martinica e della Guadalupa, nonché nei paesi ACP di Santa Lucia e della Dominica; che le conseguenze di tali circostanze eccezionali sulla produzione delle regioni vittime della calamità si faranno sentire fino a luglio 1995 e si ripercuotono sensibilmente sulle importazioni e l'approvvigionamento del mercato comunitario nel corso del quarto trimestre del 1994; che tutto questo rischia di provocare un notevole rialzo dei prezzi di mercato in talune regioni della Comunità» (secondo `considerando');
«considerando che, a norma dell'art. 16, n. 3, del regolamento (CEE) n. 404/93, in caso di necessità e in particolare al fine di tener conto dell'incidenza di circostanze eccezionali sulla produzione o sull'importazione, il bilancio previsionale può essere riveduto con il conseguente adeguamento del contingente tariffario» (terzo `considerando');
«considerando che tale adattamento del contingente tariffario è inteso a permettere, da un lato, un approvvigionamento sufficiente del mercato comunitario fino alla fine del 1994 e, dall'altro, a risarcire gli operatori che raggruppano o rappresentano direttamente i produttori di banane sinistrati e i quali rischiano oltretutto, in assenza di misure adeguate, di perdere per lungo tempo i loro sbocchi tradizionali sul mercato comunitario» (quarto `considerando');
«considerando che i provvedimenti da adottare devono essere specifici e transitori, ai sensi dell'art. 30 del regolamento (CEE) n. 404/93; che in effetti, prima dell'entrata in vigore della nuova organizzazione comune di mercato il 1_ luglio 1993, le organizzazioni nazionali di mercato preesistenti prevedevano, per far fronte a casi di necessità o a circostanze eccezionali quali quelle connesse alla tempesta tropicale Debbie, un dispositivo che garantiva l'approvvigionamento del mercato presso altri fornitori, salvaguardando però nel contempo gli interessi degli operatori vittima di tali eventi eccezionali» (quinto `considerando');
«(...) che tali misure devono comportare, a favore degli operatori danneggiati a causa dell'impossibilità di rifornire il mercato comunitario con banane originarie delle regioni di produzione sinistrate, la concessione del diritto di importare al loro posto banane dei paesi terzi e banane non tradizionali ACP; che è opportuno disporre inoltre che si terrà conto, a suo tempo, dei quantitativi commercializzati sul mercato comunitario in applicazione della presente misura ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento degli operatori interessati per i contingenti tariffari nei prossimi anni; che occorre riservare il beneficio di tali misure agli operatori che hanno effettivamente subito un danno reale, senza possibilità di compensazione, in funzione dell'entità dei danni subiti» (settimo `considerando').
A norma dell'art. 1, n. 1, il contingente tariffario per il 1994 è aumentato di 53 400 tonnellate per passare da 2 118 000 tonnellate a 2 171 400 tonnellate. Tale quantitativo addizionale è assegnato, ai sensi dell'art. 1, n. 2, agli operatori che riforniscono la Comunità con banane della Martinica (30 000 tonnellate), della Guadalupa (5 900 tonnellate), di Santa Lucia (14 800 tonnellate) e della Dominica (2 700 tonnellate).
Ai sensi dell'art. 2, n. 1, i quantitativi di cui all'art. 1, n. 2, sono assegnati agli operatori i quali:
«- raggruppano o rappresentano direttamente i produttori di banane che hanno subito le conseguenze della tempesta Debbie,
- nel corso del quarto trimestre del 1994 non possono rifornire per proprio conto il mercato comunitario con banane delle origini indicate all'art. 1, n. 2, a causa dei danni provocati dalla tempesta tropicale Debbie».
12 Il 18 novembre 1994 la Commissione ha adottato il bilancio di previsione per il 1994 in base alle considerazioni effettuate nel primo regolamento Debbie (11). Le previsioni per la produzione della Comunità e per l'importazione delle banane ACP tradizionali sono state fissate pertanto rispettivamente a 607 100 tonnellate e 648 500 tonnellate.
13 Il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3290 (12), ha effettuato talune modifiche del regolamento base, tenuto conto degli obblighi assunti dalla Comunità nell'ambito della conclusione dell'Uruguay Round.
14 Per completare il regolamento n. 3290/94, la Commissione ha adottato, mediante il regolamento (CE) n. 478/95 (in prosieguo: il «regolamento n. 478/95»), alcune modalità d'applicazione complementari o di modifica (13). In base all'art. 1, n. 1, del precitato regolamento, viene concessa a taluni paesi produttori indicati nell'allegato I una quota specifica che costituisce una parte del contingente tariffario (14). Viene attribuito alla Repubblica domenicana, al Belize, alla Costa d'Avorio, al Camerun e agli altri paesi ACP considerati complessivamente un quantitativo complessivo di 90 000 tonnellate di banane ACP non tradizionali. Dall'art. 1, n. 2, risulta che «in caso di aumento del contingente tariffario in applicazione dell'art. 18, n. 1, del regolamento (CE) n. 404/93, i quantitativi assegnati [ai paesi considerati dal regolamento n. 478/95] sono aumentati (...)».
Dall'art. 2, n. 1, risulta che, se, per causa di forza maggiore, un paese fornitore non è in grado di esportare sul mercato della Comunità tutto il quantitativo assegnatogli o una parte di esso, detto paese può rifornire il mercato comunitario con prodotti originari di un altro paese che abbia anch'esso beneficiato di una quota specifica.
15 Il regolamento n. 510/95 (15), vale a dire il secondo regolamento Debbie, ha aumentato il contingente tariffario per il 1995 di 45 500 tonnellate, modificandolo da 2 200 000 tonnellate a 2 245 500 tonnellate. Tali quantitativi supplementari sono ripartiti fra gli operatori che approvvigionano la Comunità di banane della Martinica (28 000 tonnellate) della Guadalupa (3 600 tonnellate) di Santa Lucia e della Dominica (13 900 tonnellate). Il regolamento in vigore per il primo trimestre 1995 è quanto al resto identico al primo regolamento Debbie.
16 Il 6 aprile 1995 la Commissione ha presentato una proposta di modifica del regolamento base, nella quale aveva espressamente inserito la possibilità di discostarsi dai criteri di ripartizione fissati dall'art. 19 per far fronte ai casi di forza maggiore (16). La proposta della Commissione non è stata ancora adottata.
Le conclusioni delle parti
17 Con ricorsi presentati rispettivamente il 16 gennaio 1995 (causa C-9/95) e il 2 febbraio 1995 (causa C-23/95), il Regno del Belgio e la Repubblica federale di Germania hanno chiesto l'annullamento dell'art. 1, n. 2, e dell'art. 2 del primo regolamento Debbie. Con ricorso presentato il 17 maggio 1995 (causa C-156/95), il Regno del Belgio ha chiesto inoltre l'annullamento dell'art. 1, n. 2, nonché dell'art. 2 del secondo regolamento Debbie.
18 Il Regno del Belgio e la Repubblica federale di Germania hanno fatto valere che né l'art. 16, n. 3, né l'art. 20, né l'art. 30 del regolamento base, sui quali sono fondati i regolamenti Debbie, forniscono la necessaria base giuridica. Il governo tedesco ha fatto valere inoltre che i regolamenti Debbie non contengono una sufficiente motivazione.
19 La Commissione, sostenuta dalla Francia e dal Regno Unito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Gli artt. 20 e 16, n. 3, del regolamento base
20 I governi belga e tedesco hanno addotto che l'art. 16, n. 3, del regolamento base non fornisce una base giuridica sufficiente per derogare al sistema di ripartizione contemplato dall'art. 19, nn. 4 e 1, secondo cui un aumento del contingente tariffario dev'essere assegnato, nella misura del 66,5%, a operatori della categoria A, del 30% a operatori della categoria B, e del 3,5% a operatori della categoria C. Il fatto che l'art. 16, n. 3, utilizzi l'espressione «adeguato» e «non aumentato», a differenza degli artt. 18 e 19, è da attribuire al fatto che vi possono essere tanto aumenti quanto riduzioni. Se il contingente tariffario è ridotto vuol dire che la ripartizione è già avvenuta. Nell'art. 19, n. 4, non vi è quindi motivo di far riferimento alle riduzioni. Non si tratta di conseguenza di precisare o di completare le disposizioni del regolamento base quali sono indicate all'art. 20 di detto regolamento. E' irrilevante la disposizione contenuta nel regolamento n. 478/95, che prevede di effettuare una nuova ripartizione tra i paesi produttori, poiché essa non produce l'effetto di derogare al sistema di ripartizione contemplato dal regolamento base.
21 La Commissione e il Regno Unito hanno fatto valere che i regolamenti Debbie trovano la loro base negli artt. 16, n. 3, e 20 del regolamento base. L'art. 19, n. 4, del regolamento base verte unicamente su aumenti del contingente tariffario come previsti dall'art. 18, n. 1, che riguarda l'aumento della domanda. L'art. 16, n. 3, riguarda un'altra situazione, vale a dire l'adattamento del contingente tariffario a causa di circostanze eccezionali. L'ultima disposizione citata lascia alla Commissione la possibilità di prevedere una ripartizione in base a circostanze specifiche, conformemente alla procedura del comitato previsto dall'art. 27. Una ripartizione dei quantitativi fissati nei regolamenti Debbie, in base al criterio di ripartizione di cui all'art. 19, n. 1, del regolamento base, porterebbe a risultati iniqui. I produttori che hanno subito un danno e gli importatori loro collegati non hanno la possibilità di mantenere le loro forniture e di conseguenza i loro rapporti commerciali abituali in modo diverso da quello dell'assegnazione di un designato quantitativo di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali. Peraltro, gli importatori che non abbiano subito gli effetti della tempesta tropicale Debbie fruirebbero di un vantaggio ingiustificato. Un'importazione o uno smercio ridotto avrebbe l'effetto di incidere negativamente sui quantitativi di riferimento degli operatori interessati, che otterrebbero meno titoli di importazione per banane di paesi terzi quanto ai tre anni seguenti.
22 Vorrei cominciare la mia analisi segnalando quanto la Corte ha considerato, da ultimo nella sentenza 17 ottobre 1995, emessa nella causa C-478/93, Paesi Bassi/Commissione (17), «(...) poiché solo la Commissione è in grado di seguire costantemente ed attentamente l'andamento dei mercati agricoli e di agire con la necessaria tempestività, il Consiglio può essere indotto, nel settore di cui trattasi, ad attribuire alla Commissione ampi poteri. Di conseguenza, i limiti della competenza di questa devono essere definiti in particolare con riferimento agli obiettivi generali essenziali dell'organizzazione di mercato (...) pertanto, la Corte ha dichiarato che in materia di agricoltura la Commissione è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti necessari o utili per l'attuazione della disciplina di base, purché essi non siano contrastanti con tale disciplina o con le norme d'attuazione stabilite dal Consiglio».
23 Secondo l'art. 20 del regolamento base, la Commissione è autorizzata ad adottare le modalità d'applicazione, in particolare per quanto riguarda il rilascio dei titoli. Come emerge dall'espressione «in particolare», i poteri della Commissione non sono tuttavia limitati al rilascio dei certificati. Si deve stabilire pertanto se dal testo e dall'obiettivo del regolamento base risulti che qualsiasi aumento del contingente tariffario fissato dall'art. 18, n. 1, debba essere ripartito secondo il sistema di ripartizione di cui all'art. 19, n. 1, o se l'espressione «adeguato» di cui all'art. 16, n. 3, fornisca alla Commissione una base giuridica che le consente di concedere quantitativi supplementari del contingente tariffario a taluni operatori, così come è avvenuto.
24 La possibilità di importare senza restrizioni banane di paesi terzi che sono quelle maggiormente competitive renderebbe difficile lo smercio delle produzioni comunitarie e delle banane ACP tradizionali. Il regolamento base poggia di conseguenza su un sistema di quote che distingue fra tre provenienze:
1) banane comunitarie
2) banane ACP tradizionali e
3) banane di paesi terzi e ACP non tradizionali.
25 Per le quantità già precisate, le prime due categorie occupano una situazione privilegiata. Da un lato, viene concesso un aiuto compensativo allo smercio per un quantitativo di banane comunitarie fino a 854 000 tonnellate; dall'altro lato, può essere effettuata un'importazione fino a 857 700 tonnellate di banane ACP (cosiddette banane ACP tradizionali) senza applicazione di dazi doganali, e senza che vi sia possibilità di utilizzare titoli d'importazione per le banane provenienti da paesi terzi. Inoltre, ogni anno viene istituito un contingente tariffario per l'importazione di banane di paesi terzi e ACP non tradizionali. Alle importazioni eccedenti detto contingente si applica un dazio all'importazione di 75 ECU per tonnellata di banane non tradizionali ACP e di 850 ECU per tonnellata di banane di paesi terzi. L'importo della tassa garantisce la capacità concorrenziale delle banane comunitarie e delle banane ACP tradizionali e di conseguenza la possibilità per queste banane di essere smerciate.
26 Per garantire l'equilibrio fra l'offerta complessiva e il consumo, si deve, in base all'art. 16, n. 1, elaborare ogni anno un bilancio di previsione. Tale bilancio di previsione costituisce la base della valutazione contemplata dall'art. 18, n. 1, per stabilire se si debba aumentare il contingente tariffario per le banane dei paesi terzi e ACP non tradizionali per l'anno seguente oltre il quantitativo previsto di 2 milioni di tonnellate. Come emerge dalla decisione 94/654, l'obiettivo principale del bilancio di previsione è quello di stabilire le prospettive della produzione comunitaria e del consumo e le previsioni delle importazioni di banane ACP tradizionali e, di conseguenza, il livello del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario di banane di paesi terzi e ACP non tradizionali e il volume adeguato del contingente tariffario.
27 Dall'art. 18, n. 1, ultimo comma, risulta che, in caso di aumento della domanda della Comunità, determinata in base al bilancio di previsione di cui all'art. 16, il volume del contingente è aumentato in proporzione, secondo il procedimento di cui all'art. 27. Se del caso, tale modifica è effettuata prima del 30 novembre che precede la campagna di cui trattasi. L'art. 19, n. 4, dispone peraltro che, in caso di un aumento del contingente tariffario, il quantitativo disponibile supplementare è assegnato agli operatori delle categorie di cui al n. 1, conformemente al disposto di cui ai nn. 2 e 3.
28 L'art. 16, n. 3, prevede che il bilancio può essere modificato in corso di campagna, in caso di necessità, in particolare per tener conto di circostanze eccezionali che incidano sulle condizioni di produzione o di importazione. In tal caso, il contingente tariffario previsto dall'art. 18 è adeguato secondo il procedimento del comitato di gestione di cui all'art. 27.
29 Si pone pertanto la questione se dal termine «adeguato» si possa dedurre che gli altri quantitativi di banane di paesi terzi e non tradizionali ACP che possono essere importati nella Comunità nell'ambito del contingente tariffario a causa di circostanze eccezionali non debbano essere considerati come aumenti da ripartire in base alle norme di cui all'art. 19, n. 4.
30 Gli artt. 16, n. 3, nonché 18 e 19 del regolamento base sono, su vari punti, formulati in un modo che non è chiaro, il che rende difficile l'interpretazione precisa del loro testo. Un anno di produzione quale quello menzionato all'art. 18, n. 1, è simile a un anno civile o è diverso da esso, se si tiene conto del fatto che si producono banane tutto l'anno, ma in modo particolarmente intenso durante il periodo ottobre-dicembre e febbraio-marzo (18)? L'espressione «contingente tariffario» di cui all'art. 16, n. 3, è la stessa espressione di cui all'art. 18, n. 1, ultimo comma, «volume del contingente» e l'art. 19, nn. 1 e 4, che riguarda la ripartizione del «contingente tariffario» rinvia a una di tali disposizioni, a due o ad alcune di esse? A quale situazione fa complessivamente riferimento il fatto che il regolamento base parli di un bilancio di previsione e di una modifica di tale bilancio quando dalle decisioni della Commissione 94/654 e 95/407 (19) risulta che, secondo la prassi a quanto pare seguita, il bilancio viene elaborato non all'inizio ma alla fine dell'anno civile? Si può infine sollevare la questione riguardo al punto se l'art. 16, n. 3, fornisca una base per una riduzione dei quantitativi precisati qualora il contingente tariffario sia inferiore ai 2 milioni di tonnellate, o al punto se dall'art. 18, n. 1, risulti che tale quantitativo costituisce un minimo fisso e che la modifica alla quale può giungere il bilancio di previsione previsto dall'art. 16 costituisce sempre un aumento. L'art. 18, n. 1, non fa riferimento, in ogni caso, alla riduzione del contingente tariffario nell'ambito della preparazione del bilancio di previsione.
31 Il fatto che l'art. 16, n. 3, utilizzi la parola «adeguato» e non la parola «aumentato», come avviene nell'art. 18, n. 1, e nell'art. 19, n. 4, deve, a mio avviso, poter essere inteso come l'espressione del fatto che l'art. 16, n. 3, costituisce una disposizione indipendente, la quale non è necessariamente collegata agli artt. 18, n. 1, e 19. Queste ultime disposizioni sono, a mio avviso, meglio adeguate alla situazione che si può qualificare normale, nella quale si deve prevedere, all'atto della fissazione annuale del contingente tariffario, come conseguenza di situazioni ben conosciute e normali di mercato, il fatto che un contingente tariffario di 2 milioni di tonnellate non sia sufficiente a soddisfare la domanda comunitaria di banane di paesi terzi e ACP non tradizionali. Siffatto aumento deve, a norma dell'art. 19, n. 4, essere effettuato in base al sistema di ripartizione dell'art. 19. Milita del pari a favore di questa interpretazione il fatto che nell'art. 16, n. 3, non viene aumentato il «volume del contingente», come previsto dall'art. 18, n. 1, ma al contrario il «contingente» viene adeguato, e il fatto che l'art. 18, al quale si conforma l'art. 19, definisce detto «contingente» nel senso che l'intero contenuto degli artt. 18 e 19 può essere «adeguato» in base all'art. 16, n. 3.
32 L'art. 16, n. 3, riguarda, al contrario, tenuto conto del suo testo, qualsiasi necessaria revisione del bilancio di previsione e l'adattamento del contingente tariffario. Tale disposizione non è limitata a circostanze eccezionali, ma potrebbe del pari riguardare modifiche generali del consumo e dei raccolti attesi, imputabili alle condizioni atmosferiche generali. Secondo il regolamento base, la domanda e la totalità dell'offerta devono coincidere quanto più possibile. Così com'è redatto, tale paragrafo riguarda di conseguenza un certo numero di situazioni diverse, le quali tanto dal lato della domanda quanto da quello dell'offerta possono essere normali oppure eccezionali. Una cosa è comunque certa. Il sistema previsto dal regolamento di cui trattasi, che comporta quote fisse per paese per l'aiuto alla produzione di banane comunitarie e l'importazione di banane ACP tradizionali, produce l'effetto che una riduzione dell'offerta di banane comunitarie e tradizionali ACP deve obbligatoriamente comportare un aumento dei quantitativi di banane di paesi terzi e ACP non tradizionali.
33 Se quindi l'art. 16, n. 3, può essere così applicabile ad un certo numero di situazioni diverse, si può, a mio avviso, partire dalla premessa che il legislatore comunitario ha inteso lasciare alla Commissione, nell'ambito del procedimento del comitato amministrativo, il compito di procedere all'adattamento necessario alla luce delle circostanze concrete. Come risulterà delle seguenti considerazioni, un'interpretazione del genere è conforme tanto all'obiettivo del regolamento, quanto al principio comunitario della parità di trattamento, secondo il quale si doveva applicare la stessa norma a situazioni analoghe e trattare diversamente situazioni diverse (20).
34 Una ripartizione effettuata in base all'art. 19 ha un senso se il consumo della Comunità aumenta. Del siffatto aumento devono avvantaggiarsi tutti gli operatori, il che è garantito dall'applicazione del sistema di ripartizione di cui all'art. 19.
35 Se, per contro, alcuni operatori subiscono le conseguenze di circostanze eccezionali, si può pensare che la situazione sia del tutto diversa. E' stata concessa a ciascuno dei paesi produttori tradizionali ACP una quota fissa. Se un paese non è in grado di raggiungere la sua quota, non può completarla con banane di paesi terzi o ACP non tradizionali di un altro paese produttore. Può del pari risultare difficile per un operatore che perda i suoi fornitori abituali di banane comunitarie o di banane tradizionali ACP sostituirli con altri fornitori di banane comunitarie e di banane tradizionali ACP. Poiché tutte le banane comunitarie e le banane tradizionali ACP possono essere smerciate senza restrizioni, si può pensare che un produttore di tali banane preferirà avvalersi dei propri canali tradizionali di distribuzione, prima di effettuare forniture eccezionali ad un operatore che ha dovuto far fronte a circostanze eccezionali ed è collegato ad un produttore concorrente. In pratica, gli operatori che hanno subito un danno devono di conseguenza procurarsi banane di paesi terzi e ACP non tradizionali. Essi possono tuttavia farlo soltanto se sono in grado di ottenere titoli d'importazione corrispondenti alle loro perdite.
36 Se, a seguito di circostanze eccezionali, si dovesse ripartire un volume di contingente supplementare in base al sistema di ripartizione di cui all'art. 19, gli operatori che hanno subito un danno potrebbero ottenere soltanto una piccola percentuale del quantitativo complessivo supplementare, di modo che essi sarebbero esclusi dal mercato da altri operatori che non hanno subito un danno, i quali, se del caso, fruirebbero di un volume di contingente supplementare unicamente a causa di circostanze eccezionali che non li riguardano affatto. Il danno per gli operatori economici che lo subiscono non sarebbe tuttavia limitato all'anno in cui si è verificata la catastrofe naturale. Tali operatori riceverebbero del pari un numero inferiore di titoli di importazione durante i tre anni seguenti poiché la ripartizione dei titoli d'importazione di banane di paesi terzi e ACP non tradizionali è effettuata, ai sensi dell'art. 19, n. 2, del regolamento base, sulla base della media dello smercio di banane comunitarie e ACP tradizionali per il periodo di tre anni di cui trattasi.
37 In senso inverso, l'applicazione del criterio di ripartizione ex art. 19 del regolamento base a situazioni nelle quali si sono verificate circostanze eccezionali avrebbe l'effetto che gli importatori di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali che non siano stati direttamente colpiti da circostanze eccezionali fruirebbero di un vantaggio inatteso a danno dei produttori CE e ACP che abbiano subito perdite unicamente per caso, in conseguenza di una catastrofe naturale contro la quale essi non hanno avuto alcuna possibilità di premunirsi.
38 Che tale conseguenza sia inaccettabile è messo in rilievo dal fatto che il regolamento del Consiglio n. 3290/94 e il regolamento della Commissione n. 478/95 introducono una base giuridica diretta a consentire agli Stati produttori-paesi terzi che dispongano di una quota specifica per paese e che abbiano subito danni a causa di un caso di forza maggiore di completare detta quota con banane prodotte negli altri paesi terzi ai quali sia stata del pari concessa una quota per paese. I produttori CE-ACP che hanno subito danni a causa di un caso di forza maggiore e che abbiano soltanto la possibilità di sostituire il raccolto che hanno perduto con banane di paesi terzi e ACP non tradizionali, non potrebbero farlo se si accoglie l'interpretazione del Regno del Belgio e della Repubblica federale di Germania. Secondo la precitata interpretazione, situazioni analoghe, vale a dire il fatto di non essere in grado di fornire la quota prevista con la propria produzione a seguito di circostanze eccezionali, sarebbero trattate in modo diverso.
39 La tesi di cui sopra può essere precisata più concretamente con un esempio basato sulle circostanze della causa in esame. Se la Commissione si fosse avvalsa, nel regolamento Debbie, del criterio di ripartizione ex art. 19, n. 1, del regolamento base, ciò avrebbe avuto l'effetto di ripartire le 98 900 tonnellate di banane di paesi terzi e ACP non tradizionali, che avrebbero dovuto costituire la totalità dell'offerta, conformemente alla domanda, in modo tale che vi sarebbero state soltanto 29 670 tonnellate da ripartire fra tutti gli operatori economici che smerciavano tradizionalmente banane CE e ACP tradizionali. Gli operatori concretamente colpiti dalle circostanze eccezionali non avrebbero potuto ottenere che una compensazione infima per i quantitativi persi, senza avere effettivamente la possibilità di sostituire tali quantitativi con altre banane, e gli altri operatori, vale a dire gli importatori di banane di paesi terzi, avrebbero fruito di un vantaggio ingiustificato, a danno dei primi, sotto forma di titoli d'importazione supplementari per la maggior parte delle suddette 98 900 tonnellate.
40 Per far fronte a tale situazione e perché gli operatori che avevano subito un danno non subissero la riduzione dei loro quantitativi di riferimento per il seguente periodo di tre anni, la Commissione ha assegnato, come è noto, quantitativi supplementari agli operatori che erano stati colpiti dalla tempesta Debbie. I regolamenti Debbie sono concepiti in modo tale che i quantitativi supplementari avvantaggiano direttamente i produttori poiché tali quantitativi sono assegnati a organizzazioni di produttori o a operatori che rappresentano direttamente i produttori. Viene così garantito che il beneficio economico dell'operazione sia effettivamente a favore dei produttori, come è del pari avvenuto nel regolamento n. 478/95.
41 Come emerge dal tredicesimo `considerando' del regolamento base, l'obiettivo principale dell'organizzazione comune di mercato, oltre alla realizzazione del mercato interno, è quello di consentire lo smercio sul mercato comunitario a prezzi equi, tanto per i produttori quanto per i consumatori, di banane prodotte nella Comunità, nonché di quelle originarie dei paesi ACP, senza però recare pregiudizio all'importazione di banane originarie degli altri paesi terzi fornitori, garantendo nel contempo redditi sufficienti ai produttori. Il regime previsto dal regolamento base deve garantire che i detti produttori rimangano sul mercato dopo l'abrogazione delle organizzazioni di mercato nazionali. Ciò viene ottenuto assegnando aiuti di compensazione, esentando dazi doganali, nonché limitando importazioni da paesi terzi. Tale obiettivo è conforme all'art. 39, n. 1, lett. b)-e), secondo il quale un livello di vita equo dev'essere garantito ai produttori, prezzi ragionevoli devono essere garantiti ai consumatori e i mercati devono essere stabili.
42 Alla luce delle precedenti considerazioni, non si può ritenere che il legislatore comunitario abbia inteso introdurre una regolamentazione in base alla quale i produttori di banane comunitarie e tradizionali ACP, che hanno subito danni a seguito di circostanze eccezionali, si trovino, in conseguenza del regime istituito dal regolamento di cui trattasi, in una situazione nella quale essi non possono procurarsi i quantitativi necessari per rifornire i loro clienti tradizionali. Come risulta dal quattordicesimo `considerando' del regolamento base, il legislatore comunitario ha voluto invece istituire un sistema al fine di non perturbare i rapporti commerciali esistenti.
43 Mi sia infine consentito rilevare che, secondo me, nessun elemento, per l'interpretazione dell'art. 16, n. 3, nonché dell'art. 20, può (e neanche deve) essere dedotto dal fatto che la Commissione ha presentato una proposta al fine di inserire espressamente nel regolamento base una possibilità di derogare al sistema di ripartizione ex art. 19. La volontà della Commissione di apportare chiarezza e, di conseguenza, di evitare incertezze del diritto dannose ai cittadini non deve avere come conseguenza che da essa vengono tratte conclusioni per l'interpretazione del regolamento base. La Commissione ha infatti dimostrato con i regolamenti Debbie in quale modo essa interpreta le disposizioni di cui trattasi.
44 Alla luce delle precedenti considerazioni, ritengo pertanto che la Commissione disponesse rispettivamente nell'art. 20 e nell'art. 16, n. 3, del regolamento base del necessario fondamento giuridico per adottare i regolamenti Debbie.
L'art. 30 del regolamento base
45 Poiché i regolamenti Debbie trovano, a mio avviso, un valido fondamento giuridico negli artt. 16, n. 3, e 20 del regolamento base, non è necessario di per sé esaminare la questione se sarebbe stato possibile basarli sul principio stabilito dall'art. 30. Questo prevede che, se sono necessarie misure specifiche, a partire dal luglio 1993, per facilitare il passaggio dei regimi esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento base a quello stabilito da detto regolamento, in particolare per superare difficoltà notevoli, la Commissione, secondo il procedimento ex art. 27, adotta tutte le misure transitorie ritenute necessarie. Tuttavia, poiché la Commissione ha fatto riferimento anche a detto articolo nei regolamenti Debbie, presenterò alcune osservazioni su tale questione.
46 I governi belga e tedesco hanno fatto valere che l'art. 30 del regolamento base che prevede misure transitorie non è applicabile. Il problema che la Commissione ha cercato di risolvere con i regolamenti Debbie è dovuto ad una catastrofe naturale priva di collegamento col passaggio dall'applicazione di norme nazionali all'organizzazione comune di mercato.
47 La Commissione, la Francia e il Regno Unito hanno fatto valere invece che si è in presenza di una disposizione transitoria coperta dall'art. 30 del regolamento base. Le organizzazioni nazionali di mercato precedentemente in vigore in Francia e nel Regno Unito comportavano disposizioni che consentivano agli importatori il cui approvvigionamento normale fosse stato colpito da circostanze eccezionali l'importazione delle banane dall'America Latina per compensare i quantitativi mancanti. I regolamenti Debbie che contengono norme corrispondenti facilitano così il passaggio rispetto alle regolamentazioni nazionali. La Commissione può adottare disposizioni transitorie, in base all'art. 30 del regolamento base, finché questo sia completato da disposizioni specifiche per quanto riguarda gli effetti delle circostanze eccezionali.
48 Nelle mie conclusioni presentate il 9 luglio 1996 nella causa C-68/95, T. Port (sentenza 26 novembre 1996, Racc. pag. I-6065), ho effettuato un'analisi dettagliata dell'art. 30. Come ho osservato al paragrafo 27 delle conclusioni, è naturale supporre che le misure atte a facilitare il passaggio saranno in particolare e forse soprattutto norme che indicano come si debba, dopo l'entrata in vigore della nuova regolamentazione, trattare i fenomeni che sono collegati in un modo o nell'altro al periodo precedente l'entrata in vigore delle nuove norme. Così, sarebbe naturale che misure transitorie ai sensi della disposizione in esame siano norme che prendano in considerazione il caso degli operatori che hanno agito o non hanno agito prima dell'adozione della nuove norme, senza che essi abbiano potuto o dovuto prevedere le conseguenze che tali azioni o omissioni avrebbero avuto dopo l'entrata in vigore delle nuove norme.
49 La tempesta Debbie ha colpito la Martinica e la Guadalupa, nonché Santa Lucia e la Dominica, il 10 settembre 1994, vale a dire dopo l'entrata in vigore dell'organizzazione comune di mercato. Non si tratta pertanto, nella specie, di una situazione di fatto esistente durante il periodo precedente l'entrata in vigore dell'organizzazione comune di mercato, e soggetta all'atto dell'introduzione di detta organizzazione comune ad una regolamentazione che non poteva essere prevista dalle persone interessate in detta epoca.
50 Le tempeste tropicali possono inoltre verificarsi, in via di principio, in ogni momento. I problemi cui i produttori hanno dovuto far fronte a seguito di siffatta tempesta possono di conseguenza verificarsi durante tutta la durata di validità del regolamento base.
51 Mi risulta del pari difficile individuare un problema di passaggio da un regime all'altro per il fatto che esistevano, prima dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune di mercato, in vari Stati membri, regolamentazioni dirette ad eliminare le conseguenze di tempeste tropicali, mentre queste non esistevano più dopo l'entrata in vigore della nuova organizzazione di mercato, in quanto, come ho già rilevato, gli artt. 16, n. 3, e 20 costituivano una base sufficiente per adottare siffatte disposizioni. Rimane tuttavia ancora la questione di stabilire se l'art. 30 fornisca una base giuridica sufficiente alla Commissione durante un certo periodo dopo l'entrata in vigore della nuova organizzazione di mercato, ad esempio a partire dal momento in cui il Parlamento e il Consiglio hanno esaminato la relazione e le proposte menzionate all'art. 32, commi primo e secondo, del regolamento base, per derogare alle disposizioni generali del regolamento base. Mi riferisco a questo proposito al paragrafo 28 delle mie precitate conclusioni nella causa T. Port.
52 Anche se siffatta base giuridica potesse eventualmente essere considerata, si deve tuttavia sottolineare che, se si parte dalla premessa che l'art. 30 comporta una siffatta base giuridica, ciò produrrà conseguenze importanti anche per l'interpretazione delle disposizioni transitorie in altri settori. Poiché i problemi che si sono posti non hanno assolutamente alcuna relazione con il passaggio dalle organizzazioni nazionali all'organizzazione comune, se si accettasse l'idea che esiste una siffatta base giuridica, senza che il regolamento base fornisca espressamente elementi che consentono di giungere a siffatta conclusione, si darebbe alla Commissione - diciamolo direttamente - la possibilità di discostarsi da qualsiasi disposizione figurante in detto regolamento. Credo pertanto che sia ingiustificato il rinvio effettuato dalla Commissione nei regolamenti Debbie all'art. 30 del regolamento base come fondamento giuridico; tuttavia, vorrei sottolineare che ciò non può comportare il richiesto annullamento dagli artt. 1, n. 2, e 2 dei regolamenti Debbie, poiché, come ho già precedentemente rilevato, si può ritenere che tali articoli trovino un sufficiente fondamento giuridico negli artt. 16, n. 3, e 20 del regolamento base.
Il motivo relativo all'insufficienza di motivazione
53 Il governo tedesco ha fatto valere che i regolamenti Debbie non contenevano una motivazione sufficiente. Essi non indicano in particolare quali siano i danni che la tempesta ha effettivamente causato, e per quali motivi non sia possibile costatare se la compensazione fornita sia eccessiva.
54 La Commissione ha fatto valere che tutte le informazioni pertinenti risultano dai regolamenti Debbie e che essa non è tenuta ad indicare tutte le circostanze di fatto sulle quali si basa un atto giuridico.
55 Richiamo l'attenzione, in via preliminare, sul fatto che la motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato deve far apparire, secondo la giurisprudenza della Corte, in forma chiara e non equivoca l'iter logico sul quale si basa l'atto giuridico di cui trattasi, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e alla Corte di esercitare il proprio sindacato (21). Non si richiede tuttavia che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, poiché tale motivazione dev'essere valutata nel suo contesto, così come essa dev'essere proporzionata alle possibilità materiali e alle condizioni tecniche o al tempo disponibile per la sua adozione (22).
56 Il contesto dei regolamenti Debbie è stato chiaramente descritto nel secondo `considerando', da cui risultano la causa, la data e il luogo del danno. Risulta del pari dal quarto `considerando' che l'aumento del contingente deve garantire l'approvvigionamento di banane della Comunità. Il contingente doganale è stato aumentato di conseguenza nel regolamento n. 2791/94 per passare dalle 2 118 000 tonnellate che risultavano dalle previsioni della decisione 94/654 a 2 171 400 tonnellate, e nel regolamento n. 510/95 da 2 200 000 tonnellate a 2 245 000 tonnellate. La quantità supplementare delle 98 900 tonnellate è stata ripartita fra i vari paesi produttori che hanno subito un danno. E' difficile, a mio avviso, comprendere come la Commissione avrebbe potuto fornire una motivazione più dettagliata e al tempo stesso conservare a detto atto giuridico la natura di regolamento. Il governo tedesco, se avesse ritenuto di non potersi fidare dei quantitativi indicati nei regolamenti, avrebbe potuto rivolgersi alla Commissione per informarsi della base dei calcoli figuranti nei regolamenti e così verificarli. Ritengo pertanto infondato il motivo relativo a un difetto di motivazione.
Le spese
57 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha presentato domanda in tal senso e propongo pertanto che il Regno del Belgio e la Repubblica federale di Germania siano condannati alle spese della causa.
58 In applicazione dell'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni che sono intervenuti nella causa sostengono le proprie spese. La Repubblica francese e il Regno Unito devono sostenere di conseguenza le proprie spese.
Conclusione
59 Alla luce delle precedenti considerazioni, suggerisco alla Corte di pronunciare la seguente sentenza:
«1) Il ricorso è respinto.
2) Il Regno del Belgio e la Repubblica federale di Germania sono condannati alle spese.
La Repubblica francese e il Regno Unito sopporteranno le proprie spese».
(1) - Regolamento (CE) della Commissione 16 novembre 1994, relativo all'assegnazione in via eccezionale di una quantità addizionale del contingente tariffario di importazione di banane per il 1994 in seguito alla tempesta tropicale Debbie (GU L 296, pag. 33).
(2) - Regolamento (CE) della Commissione 7 marzo 1995, relativo all'assegnazione in via eccezionale di una quantità addizionale del contingente tariffario di importazione di banane per il primo trimestre 1995 in seguito alla tempesta tropicale Debbie (GU L 51, pag. 8).
(3) - «ACP» è l'abbreviazione per i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico con i quali la Comunità ha stipulato le convenzioni di Lomé.
(4) - GU L 47, pag. 1, come modificato da ultimo col regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3290, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (GU L 349, pag. 105).
(5) - V. secondo `considerando' del regolamento base.
(6) - Il dazio doganale è stato ridotto a 75 ECU/tonnellata col regolamento n. 3290/94 (v. nota 4).
(7) - Il dazio doganale per l'importazione che non rientri nel contingente è, ai sensi dell'art. 18, n. 2, del regolamento base, di 750 ECU/tonnellata per le banane non tradizionali ACP e di 850 ECU/tonnellata per le banane dei paesi terzi.
(8) - Il testo originale del regolamento base 13 febbraio 1993 menzionava la cifra di 2 milioni di tonnellate.
(9) - GU L 142, pag. 6, come modificato da ultimo con il regolamento (CEE) della Commissione 19 luglio 1996, n. 1409, recante modalità di applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità, per quanto riguarda i criteri di ammissibilità applicabili agli operatori della categoria C nonché alcune date relative alla gestione del regime dei contingenti tariffari (GU L 181, pag. 13).
(10) - GU L 254, pag. 90.
(11) - V. decisione della Commissione 18 novembre 1994, che modifica la decisione 94/654/CE che stabilisce il bilancio di previsione della produzione e del consumo, nonché delle importazioni ed esportazioni di banane della Comunità per il 1994 (GU L 298, pag. 48).
(12) - V. nota 4.
(13) - V. regolamento (CE) della Commissione 1_ marzo 1995, n. 478, che stabilisce modalità complementari d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità, e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 (GU L 49, pag. 13).
(14) - Viene assegnato il 21% del contingente tariffario alla Colombia, il 23,4% alla Costa Rica, il 3% al Nicaragua e il 2% al Venezuela.
(15) - V. nota 2.
(16) - Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) nn. 404/93 e 1035/72, relativi, rispettivamente, al settore delle banane e a quello degli ortofrutticoli, nonché il regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU C 136, pag. 18).
(17) - Racc. pag. I-3081, punti 30 e 31.
(18) - V. Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Bibliographisches Institut, Mannheim, 1971, vol. 3, pag. 441.
(19) - Decisione della Commissione 6 ottobre 1995, 95/407/CE, che stabilisce il bilancio di previsione della produzione e del consumo delle banane nella Comunità, nonché delle importazioni ed esportazioni per il 1995 (GU L 239, pag. 32).
(20) - V. ad esempio, sentenza 14 febbraio 1995, causa C-279/93, Schumacker (Racc. pag. I-225, punto 30).
(21) - V., ad esempio, sentenze 14 luglio 1994, causa C-353/92, Grecia/Consiglio (Racc. pag. I-3411, punto 19), e 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a. (Racc. pag. I-395, punto 15).
(22) - V., ad esempio, sentenza Delacre e a. (menzionata alla nota 21), punto 16, sentenza 25 ottobre 1978, causa 125/77, Scholten-Honig e De Bijenkorf (Racc. pag. 1991, punti 18-22), nonché sentenze 23 febbraio 1978, causa 92/77, An Bord Bainne (Racc. pag. 497, punti 36 e 37), e 1_ dicembre 1965, causa 16/65, Schwarze (Racc. pag. 909).
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