CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ANTONIO LA PERGOLA
presentate il 14 novembre 1995 ( *1 )
Introduzione
1.
Il ricorso in esame solleva questioni connesse con la formazione del bilancio comunitario e la ripartizione delle competenze tra le due istituzioni, il Parlamento ed il Consiglio, che costituiscono l'autorità di bilancio. La Corte è infatti chiamata a stabilire se l'una e l'altra istituzione hanno, sotto i profili dedotti in controversia, legittimamente esercitato le proprie attribuzioni nel corso del procedimento concluso con la dichiarazione del presidente del Parlamento, che ha constatato l'adozione del bilancio per il 1995.
I fatti della causa
2.
Mediante il ricorso del 17 febbraio 1995 il Consiglio impugna l'atto con il quale il presidente del Parlamento ha constatato il 15 dicembre 1994 la definitiva adozione del bilancio comunitario per il 1995 ( 1 ). Il Consiglio chiede ai sensi degli artt. 173 CE e 146 CEEA ( 2 ) che la Corte annulli l'atto da esso censurato e dichiari, di conseguenza, l'invalidità del bilancio per il 1995, mantenendo fermi, tuttavia, gli atti di esecuzione del bilancio posti in essere fino alla data in cui è pronunciata l'eventuale sentenza di accoglimento del ricorso.
3.
I fatti da cui trae origine il presente giudizio possono essere in rapida sintesi descritti come segue.
Il Parlamento ha introdotto variazioni in alcune linee del bilancio 1995, approvato in prima lettura dal Consiglio. Le linee in questione erano state considerate dal Consiglio come afferenti a spese obbligatorie (in prosieguo: «SO»). Il Parlamento le ha invece riqualificate come spese non obbligatorie (in prosieguo: «SNO») ed ha infatti ritenuto, ai sensi dell'art. 203 del Trattato, di adottare riguardo ad esse emendamenti e non proposte di modifiche, le quali devono, invece, avere per oggetto SO. Il Consiglio, com'è spiegato più avanti, ha, dal canto suo, continuato a considerare le spese in questione come obbligatorie, ed ha conseguentemente trattato le variazioni che le concernono, deliberate dal Parlamento, non come emendamenti ma, appunto, come proposte di modifica, sempre in ragione della natura attribuita alle spese in considerazione.
Le linee di bilancio controverse sono 131 e concernono gli stanziamenti della sottosezione B-1 (FEOGA-Garanzia), con la sola eccezione di quella che si riferisce alla sottosezione B-7 (Accordi internazionali in materia di pesca). Per ogni linea di bilancio relativa alla sottosezione B-1 le modifiche votate dal Parlamento come emendamenti recano i commenti giustificativi dell'asserita natura non obbligatoria delle spese in esame, facendo riferimento al «margine di discrezionalità» o «flessibilità» lasciato alla Commissione dai «regolamenti di base» per la gestione dell'azione prevista. Per quel che concerne la linea di bilancio ricompresa nella sottosezione B-7, l'emendamento approvato dal Parlamento modifica il commento ad essa relativo nel senso di prevedere un credito di un milione di ECU per le spese derivanti da un accordo internazionale che la Comunità avrebbe poi stipulato con la Russia sul finanziamento della pesca delle aringhe. Riguardo alle linee di bilancio oggetto del presente ricorso, il Parlamento ha, in alcuni casi, anche modificato l'importo dello stanziamento che figurava nel progetto di bilancio originariamente predisposto dal Consiglio.
Il Consiglio ha rigettato in seconda lettura, il 16 novembre 1994, gli emendamenti adottati dal Parlamento in prima lettura, esprimendo l'avviso che, relativamente alle linee di bilancio qui controverse, si trattava di proposte di modifica aventi per oggetto spese obbligatorie, in conformità della prassi istituzionale di bilancio e della classificazione istituita con la dichiarazione comune del 1982. ( 3 )
La motivazione del rigetto degli emendamenti proposti dal Parlamento, contenuta nel processo verbale della relativa sessione del Consiglio, è stata inoltre riportata nel testo dei motivi che concernono l'esito della seconda lettura del bilancio comunitario da parte del Consiglio. Tale documento è stato trasmesso il 16 novembre 1994 al Parlamento.
Il presidente in carica del Consiglio ha successivamente ribadito la posizione della sua istituzione in merito alla classificazione delle linee di bilancio controverse con lettera inviata il 2 dicembre 1994 al presidente del Parlamento, reiterando il convincimento del Consiglio che le spese coperte dalla linea direttrice agricola dovevano, secondo la dichiarazione comune del 1982 e l'accordo interistituzionale del 1993 ( 4 ) (in prosieguo: l'«AII 93»), essere considerate come obbligatorie.
Il Consiglio ha mantenuto la posizione sopra esposta nel corso della seconda lettura in Parlamento. Il presidente in carica dell'istituzione ricorrente ha, infatti, dichiarato in assemblea, nella seduta del 13 dicembre 1994, che, in riferimento alle linee di bilancio dedotte in giudizio, il Consiglio non poteva «accettare» che la classificazione delle relative spese come obbligatorie fosse modificata. E questo perché, «nel quadro delle negoziazioni per l'accordo interistituzionale», era stato convenuto che fosse in seguito classificato come non obbligatorio «l'insieme delle spese delle rubriche 2 e 3», rimanendo così inteso che la classificazione di tutte le altre — incluse, quindi, quelle della rubrica 1 — dovesse, invece, restare immutata.
Nel successivo dibattito parlamentare sono state avanzate divergenti opinioni sulla classificazione delle spese che rilevano per l'attuale controversia. Il 15 dicembre il Parlamento ha comunque adottato una risoluzione del seguente tenore: «[le Parlement] approuve dans ces circonstances le maintien en deuxième lecture de tous les amendements considérés par le Conseil comme des ”modifications”, et qui concernent des lignes pour lesquelles, selon la réglementation en vigueur, la Commission doit respecter le montant inscrit dans le budget en vertu de son pouvoir discrétionnaire de gestion».
4.
Il 15 dicembre 1994 ha avuto luogo l'ultimo atto della complessa procedura di adozione del bilancio comunitario.
Nel corso del dibattito in assemblea, e dopo il voto che ha approvato le risoluzioni del Parlamento, il presidente in carica del Consiglio, Haller, ha dichiarato:
«La posizione del Consiglio in materia è stata esposta al Parlamento con lettera del 2 dicembre 1994 del presidente in esercizio del Consiglio e da me stesso nella mia dichiarazione del 13 dicembre. Sono pertanto obbligato ad indicare che il Consiglio si riserva tutti i diritti in materia. Allo stesso tempo, vorrei fare osservare che il Consiglio dà il suo accordo sul nuovo tasso delle spese non obbligatorie, sulla base della posizione ch'esso ha definito».
Su invito del presidente della commissione bilancio del Parlamento e dopo alcuni altri interventi di parlamentari, il presidente del Parlamento ha poi pronunciato la dichiarazione seguente:
«Constato che, nonostante alcune divergenze di vedute su alcuni punti, un accordo, ai sensi dell'art. 203 del Trattato CE, è stato raggiunto con il Consiglio su un nuovo tasso massimo di aumento. La procedura di bilancio può pertanto essere conclusa con successo».
A seguito di tale dichiarazione, il presidente del Parlamento ha quindi proceduto alla firma del bilancio al centro dell'aula, in presenza del presidente in esercizio del Consiglio, Haller, del commissario Schmidhuber, dei relatori e del presidente della Commissione per il bilancio del Parlamento.
Il quadro normativo
5.
Le norme comunitarie che vengono in considerazione nell'attuale giudizio sono quelle dettate ai nn. da 4 a 10 dell'art. 203 del Trattato ( 5 ). Tali disposizioni concernono, come è noto, le competenze delle due istituzioni con riguardo alla formazione del bilancio, le maggioranze prescritte e l'iter della procedura.
La ricevibilità
6.
Il Parlamento eccepisce preliminarmente l'irricevibilità del ricorso quanto alla richiesta declaratoria d'invalidità del bilancio 1995. Tale richiesta sarebbe irricevibile, in quanto inutile, dal momento che, dice la parte resistente, ľeventuale pronuncia resa dalla Corte per annullare l'atto di constatazione del presidente del Parlamento implica comunque la caducazione dello stesso bilancio.
Il Consiglio replica di avere chiesto che l'invalidità del bilancio sia dichiarata solo come diretta e naturale conseguenza dell'annullamento dell'atto del presidente del Parlamento e di non comprendere, pertanto, la ragione — «la portata», esso dice — dell'irricevibilità eccepita dal Parlamento.
7.
Il punto trova, a mio avviso, chiara risposta nella giurisprudenza della Corte. La richiamo, per quanto occorre in questa sede, solo al fine di ricordare come sia stato assodato che «l'annullamento dell'atto del presidente del Parlamento ha l'effetto di privare di validità il bilancio» ( 6 ). Posto ciò, non è necessario che la Corte, come essa stessa ha in quel giudizio avvertito, statuisca «in merito alle conclusioni del Consiglio» volte — ed è questo il presente caso — «ad ottenere l'annullamento totale [del] bilancio».
È stato così riconosciuto che l'accoglimento della domanda principale, diretta ad ottenere la dichiarazione d'invalidità dell'atto di constatazione del presidente del Parlamento, serve implicitamente ad accertare l'invalidità dell'intero bilancio. Il che comporta, a me pare, che, se il Consiglio, come qui accade, chiede, con il ricorso prodotto contro l'atto presidenziale, anche la dichiarazione d'invalidità del bilancio, tale domanda non è irricevibile: non lo è perché essa non è autonoma, bensì necessariamente accessoria rispetto a quella proposta in via principale, della cui ricevibilità nessuno dubita. Dato che la caducazione del bilancio consegue inevitabilmente a quella dell'atto presidenziale, l'istanza che la Corte dichiari tale effetto conseguenziale dovrà ritenersi già soddisfatta dalla pronuncia eventualmente resa in accoglimento della domanda principale. Del resto, se l'eccezione d'irricevibilità, nei termini in cui è proposta dal Parlamento, risultasse accolta dalla Corte, ed il censurato provvedimento presidenziale fosse, d'altra parte, ritenuto invalido ed annullato, la conseguenza di una tale pronuncia rimarrebbe quella di travolgere la validità dell'intero bilancio. Non si vede, dunque, quale sia il rilievo pratico dell'eccezione sollevata. È appena il caso di aggiungere che, trattandosi di una domanda accessoria, essa dovrebbe intendersi necessariamente rigettata nell'inversa ipotesi in cui la Corte decidesse di ritenere infondato il ricorso del Consiglio.
Il merito
Le deduzioni delle parti
8.
Veniamo al merito del ricorso. L'atto presidenziale di constatazione è censurato dal Consiglio in quanto il bilancio di cui il presidente del Parlamento ha constatato l'adozione non sarebbe stato legittimamente formato. Ad avviso della parte ricorrente, il Parlamento avrebbe, eccedendo le proprie attribuzioni, variato previsioni di bilancio che si riferiscono a SO, per le quali non è ad esso riconosciuta la potestà di emendamento, bensì solo quella di proporre modifiche, che richiedono, ma non hanno nel presente caso ricevuto, l'approvazione del Consiglio.
9.
Più precisamente, la censura del Consiglio è duplice. Il Parlamento avrebbe violato sia le norme che attribuiscono al Consiglio la competenza in materia di SO, sia gli accordi interistituzionali che, in conformità ed attuazione di tali norme, avrebbero in concreto classificato come obbligatorie le spese afferenti alle linee di bilancio dedotte in giudizio: la prospettata violazione del disposto degli accordi comporterebbe, poi, l'inosservanza dell'obbligo di leale condotta delle istituzioni.
10.
A tale rilievi il Parlamento obietta, prima di tutto, che compete ad esso medesimo, all'atto della seconda lettura, di riclassificare, in via conclusiva, come non obbligatorie, spese la cui natura sia diversamente intesa dai due rami dell'autorità di bilancio.
Quanto, poi, alla censura concernente la violazione dell'Ali 93, il Parlamento deduce che tale accordo classifica come SNO quelle che concernono le linee di bilancio previste nelle rubriche 2 e 3, lasciando aperto il problema di come si classificano le spese relative alla rubrica 1. La circostanza che l'accordo abbia taciuto in ordine a queste ultime spese non significherebbe, pertanto, che si tratta di SO: il silenzio delle istituzioni dimostra soltanto, dice il Parlamento, il mancato accordo sulla loro natura.
D'altra parte, la classificazione delle spese come obbligatorie oppur no deve, secondo il Parlamento, essere operata guardando all'oggettivo carattere dell'atto normativo di base da cui esse scaturiscono. Si tratterebbe, allora, di accertare in concreto, linea per linea, se l'atto di base vincola la Commissione nella gestione delle spese o le riconosce, viceversa, quella discrezionalità, che caratterizza la spesa come non obbligatoria. Il Parlamento ritiene che la classificazione adottata nell'82 sia stata superata, vuoi per la non più attuale corrispondenza tra il bilancio 1995 e le linee considerate nella dichiarazione comune che risale a quell'epoca, vuoi per l'effetto abrogante che l'Ali 93 avrebbe comunque spiegato sulla stessa classificazione delle spese, che quella dichiarazione prevedeva.
11.
Di fronte alla tesi del Parlamento, il Consiglio replica, per parte sua, che la classificazione delle spese non può essere operata unilateralmente, ma deve risultare da un'intesa tra i due rami dell'autorità di bilancio. La dichiarazione comune dell'82 non sarebbe, per quel che concerne la specie, abrogata dagli Ali dell'88 e del '93. Secondo il Consiglio, non è infatti possibile argomentare, in base alla circostanza che l'Ali 93 nulla dice relativamente alle spese afferenti alla rubrica 1, che queste abbiano perduto la natura di SO loro attribuita dalla dichiarazione comune del 1982. Il ricondurre le spese della rubrica 1 nella categoria delle SNO finirebbe, soggiunge l'istituzione ricorrente, per svuotare lo stesso AII 93 del suo contenuto. Tale accordo prevede nell'allegato II una speciale procedura di concertazione fra le tre istituzioni relativamente all'importo delle SO. La procedura così configurata non potrebbe, dunque, trovare applicazione, se alle spese della rubrica 1 venisse negato il carattere obbligatorio, trattandosi delle sole che ancora lo conservano.
12.
Le obiezioni mosse dal Parlamento alle tesi del Consiglio non investono soltanto i criteri che governano in via astratta la classificazione delle spese. Il Consiglio, dice la parte resistente, ha già comunque acconsentito alla riqualificazione delle spese di cui si discute come non obbligatorie, prestando il suo assenso, ai sensi dell'art. 203 del Trattato, al superamento del tasso massimo di aumento (in prosieguo: il «TMA»). Infatti, il TMA e la cerchia delle SNO, alle quali esso va applicato, sarebbero elementi inscindibilmente connessi; l'intesa sulla determinazione del TMA sussisterebbe, quindi, proprio in quanto il Consiglio si è dichiarato d'accordo con il Parlamento sull'ambito delle spese a cui quel certo tasso deve essere applicato. A norma dell'art. 203, n. 9, penultimo ed ultimo capoverso, il TMA, e cioè il nuovo tasso che Parlamento e Consiglio devono stabilire di comune accordo, in quanto eccedente quello in precedenza previsto, si riferisce esclusivamente alle SNO. Il criterio risolutivo per la definizione della presente controversia starebbe, quindi, nel ritenere o nell'escludere che i due rami dell'autorità di bilancio abbiano raggiunto l'accordo sul TMA.
Per dimostrare, nella specie, che l'accordo sussisteva sia sul TMA, sia, di conseguenza, sulla sottostante classificazione delle spese come non obbligatorie, il Parlamento adduce nel controricorso un vario ordine di rilievi. Anzitutto, il presidente in carica del Consiglio avrebbe aderito alla posizione adottata dal Parlamento con la dichiarazione resa in assemblea nel corso del dibattito sulla seconda lettura del bilancio e sopra riportata. A parte ciò, lo stesso presidente del Consiglio avrebbe, durante i lavori parlamentari, tenuto un contegno dal quale poteva chiaramente desumersi la sua adesione alla dichiarazione resa dal presidente del Parlamento per constatare l'avvenuta adozione del bilancio. Nel senso prospettato dal Parlamento deporrebbe la prassi dei rapporti tra le due istituzioni con riguardo alla formazione del bilancio. Sul Consiglio graverebbe, infatti, l'obbligo — al quale esso si è, in passato, sempre adeguato — di segnalare, tempestivamente e in modo inequivoco, eventuali vizi che possano comportare l'invalidità dell'atto finale di constatazione spettante al presidente del Parlamento. Così, dice il Parlamento, non è, però, accaduto nel presente caso. Il Consiglio non ha espressamente respinto la posizione del Parlamento, come aveva fatto in altre precedenti occasioni, e si è anzi associato, per il tramite del suo presidente in carica, alle manifestazioni di plauso che hanno seguito l'approvazione del bilancio ed il relativo atto di constatazione del presidente. Il Parlamento ravvisa in tale contegno del Consiglio gli estremi di un atto di cortesia interistituzionale: un'espressione della comitas di un organo sovrano nei confronti di un altro, la quale, però, secondo il resistente, è anche idonea a produrre effetti giuridici, come attesterebbe la giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia ( 7 ) nel campo dello ius gentium. Il Consiglio obietta al riguardo che il presidente in carica Haller non era legittimato a rivenire sulla posizione assunta dalla sua istituzione, né era dunque in grado di accettare il TMA che sarebbe derivato dalla riclassificazione delle spese in questione, operata dal Parlamento, ma contestata dallo stesso Consiglio. Il Parlamento ritiene, tuttavia, che al presidente del Consiglio in carica competesse comunque di interpretare, esternare e porre in opera la volontà dell'istituzione che egli rappresentava. Il presidente del Parlamento, aggiunge il ricorrente, doveva quindi fare pieno affidamento sulla dichiarazione resa in aula dal presidente Haller a nome del Consiglio e non aveva ragione di dubitare che la volontà di quest'ultima istituzione fosse quella di accettare il nuovo TMA.
13.
La parte ricorrente avverte, tuttavia, che l'accordo sul TMA può ritenersi legittimamente formato solo quando vi sia l'intesa tra i due rami dell'autorità di bilancio sulla determinazione delle SNO, alle quali tale tasso va riferito. Il disaccordo sull'individuazione delle SNO precluderebbe di conseguenza che il Consiglio abbia potuto validamente prestare il proprio consenso sul TMA.
Comunque, secondo il Consiglio, l'accordo sul TMA nella specie non c'era. Il presidente Haller, precisa l'istituzione ricorrente, ha inviato al Parlamento la lettera del 2 dicembre 1994 ed è intervenuto in aula il 13 dicembre dello stesso anno contestando, nell'una e nell'altra occasione, la riqualificazione delle spese oggetto del presente ricorso come non obbligatorie, con una ferma messa in guardia del Parlamento per tutte le conseguenze che sarebbero potute derivare da tale stato di cose.
Non diverso, continua il Consiglio, è il senso della dichiarazione resa in aula dallo stesso presidente Haller al termine del dibattito sul bilancio il 15 dicembre 1994. Anche questa volta il Consiglio avrebbe detto di poter dare il suo consenso al TMA solo «sulla base della posizione» che esso aveva in precedenza definito. L'assenso, quindi, mancava, e vi sarebbe stato a condizione che le spese classificate come non obbligatorie dal Parlamento fossero invece considerate come obbligatorie, in modo da calcolare ed applicare il nuovo TMA secondo l'assiette delle spese risultante dalla classificazione tenuta ferma dal Consiglio.
Quest'ultima istituzione fa altresì notare che nella traduzione francese della dichiarazione resa in tedesco dal presidente Haller si legge «le Conseil donne son accord», laddove il testo originale dice: «die Zustimmung des Rates [...] erfolgt». Essendo la dichiarazione del presidente del Consiglio subordinata a condizioni non ancora soddisfatte, il testo originale si sarebbe dovuto tradurre, volgendo il verbo al futuro, «l'accord du Conseil interviendra». Il Parlamento valorizza l'uso del tempo presente nella versione francese come riprova di un preteso accordo, attuale e incondizionato, del Consiglio sul TMA. Epperò, dice il Consiglio, la stessa istituzione resistente è costretta a riconoscere che di un tale accordo difettava il necessario presupposto, per via del perdurante dissenso sulla classificazione delle spese in questione. A voler accogliere la lettura che della dichiarazione in esame propone il Parlamento, essa non potrebbe essere considerata altrimenti che come contraddittoria. Il solo possibile modo di leggerla resterebbe quello di ritenere chiaro e coerente il richiamo fatto dal presidente Haller alla posizione dichiarata dal Consiglio: l'accordo poteva intervenire e sarebbe intervenuto soltanto se il Parlamento avesse accettato tale posizione quanto alla natura delle spese contestate.
Il Consiglio nega, infine, che vi sia stata acquiescenza del presidente Haller nei confronti del comportamento del Parlamento, ed in particolare del suo presidente, quando questi ha constatato l'avvenuta approvazione del bilancio. Il presidente Haller avrebbe agito come doveva, non rientrando tra i compiti del Consiglio quello di interferire nell'esercizio di prerogative che il Trattato, all'art. 203, n. 7, attribuisce esclusivamente al presidente del Parlamento. Né, sempre ad avviso del Consiglio, le manifestazioni di cortesia interistituzionale possono costituire oggetto di controllo giurisdizionale.
Analisi
14.
Come valutare a questo punto le contrapposte tesi del Consiglio e del Parlamento? Semplificando il thema decidendum si può dire, che in definitiva, al centro della presente controversia stia la classificazione di alcune linee di bilancio rientranti nella direttrice agricola e di un'altra in materia di accordi di pesca. Se le spese ivi previste non sono obbligatorie, va, ai sensi dell'art. 203, riconosciuta la competenza del Parlamento di adottare in via definitiva gli emendamenti qui contestati, ed il bilancio deve allora ritenersi regolarmente approvato. Se la classificazione delle spese è quella opposta, il ricorso in esame è, viceversa, fondato.
Così posto il problema, indico subito che le pronunce fin qui rese con riguardo alla formazione del bilancio comunitario non scendono ad esaminare e definire direttamente ( 8 ) i caratteri differenziali delle SO e delle SNO. La Corte ha, tuttavia, avuto occasione di precisare quale criterio, e meglio si direbbe quale strumento giuridico, serve a operare la distinzione fra le due categorie di spese.
15.
Quel che alla luce della giurisprudenza siamo in grado di affermare è che «i problemi di delimitazione delle spese non obbligatorie rispetto alle spese obbligatorie costituiscono oggetto di un procedimento interistituzionale di conciliazione instaurato con la ”dichiarazione comune” del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in data 30 giugno 1982 (...), e possono essere risolti in tale sede» ( 9 ).
Il punto di vista così enunciato dalla Corte è chiaro: deve essere l'intesa tra le istituzioni interessate a sciogliere i nodi della classificazione. La materia è stata in effetti riservata ad accordi tra Consiglio e Parlamento. Vi è ormai una serie di tali accordi. Una prima classificazione delle spese risale alla dichiarazione del 1982 ( 10 ). Successivamente, le tre istituzioni che partecipano al procedimento di formazione del bilancio hanno adottato il 29 giugno 1988 un «Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio» ( 11 ) e, il 29 ottobre 1993, il già citato AII 93.
Il primo di tali due ultimi accordi non si occupa della distinzione tra le due categorie di spese. Il secondo sì, ma le disposizioni in esso contenute sono diversamente intese dal Parlamento e dal Consiglio. ( 12 )
16.
Passo a precisare la prima ed evidente conseguenza che discende dal seguire nel nostro caso, come io credo si debba, il criterio nitidamente formulato dalla giurisprudenza. L'accordo tra le istituzioni è il mezzo giuridico della concreta classificazione delle spese, la procedura attuativa delle disposizioni che il trattato detta in materia. Se così è, resta escluso che il Parlamento potesse unilateralmente determinare la natura delle spese riguardo alle quali esso è abilitato ad esercitare il potere di adottare emendamenti.
È l'accordo ad accertare, individuando la natura delle spese, l'ambito materiale — il presupposto, si potrebbe dire — della competenza che nella formazione del bilancio, di volta in volta considerato, spetta al Consiglio o al Parlamento. Come si è visto ai precedenti paragrafi 10 e 11, le parti propongono contrastanti letture degli accordi interistituzionali che dovrebbero aver classificato le spese in questione. Non occorre, a mio avviso, che la Corte si fermi ad indagare il disposto di tali accordi. Basta, ai fini del decidere, spostare l'indagine sull'altro profilo del presente caso, che consiste nel vedere se vi è stato, oppur no, l'accordo sul nuovo TMA ai sensi dell'art. 203, n. 9, ultimo capoverso.
L'istituzione ricorrente e quella resistente convengono, a ben guardare, proprio su tale impostazione della controversia per far valere le loro opposte tesi. È infatti pacifico che l'accordo sul tasso massimo sussiste solo quando esso si è formato, così sulla percentuale di aumento, come sull'importo complessivo delle spese, in relazione al quale la stessa percentuale va calcolata. La percentuale è fissata di volta in volta. Quale debba essere la base del relativo calcolo è detto nel Trattato. Essa è costituita dall'insieme delle spese non classificate come obbligatorie. Con l'accordo sul tasso si viene quindi a determinare quante e quali siano tali spese, che vanno distinte dalle altre previste in bilancio. Se l'accordo non è dato perché vi è dissenso sulla classificazione delle spese, e sino a quando la questione non è risolta dall'intesa tra Consiglio e Parlamento, il bilancio non può essere regolarmente formato. La giurisprudenza ha chiarito il punto ( 13 ) e non vi è ragione di rivisitarla.
17.
Vediamo dunque di verificare se ed in quali termini, nella specie, il Consiglio abbia dato, o invece negato, l'accordo.
Comincio dall'esame del provvedimento impugnato col ricorso. Tale atto, col quale il presidente del Parlamento ha constatato l'adozione del bilancio 1995, dichiara: «nonostante alcune divergenze di vedute su alcuni punti, un accordo, ai sensi dell'art. 203 del Trattato CE, è stato raggiunto con il Consiglio su un nuovo tasso massimo di aumento. La procedura di bilancio può pertanto essere conclusa con successo». Il presidente non ha detto su quali materie vertevano le divergenze di vedute tra le due istituzioni, né quali conseguenze esse avrebbero potuto comportare; egli si è limitato a constatare che, nonostante la differenza nelle posizioni rispettivamente adottate dal Parlamento e dal Consiglio, l'accordo sul TMA era stato raggiunto. Si tratta di vedere su quale base la dichiarazione così resa possa essere giustificata. La tesi difensiva della parte resistente è che il presidente del Parlamento ha constatato la regolare approvazione del bilancio facendo affidamento su quel che il presidente del Consiglio aveva dichiarato in aula durante la seduta del 15 dicembre 1994. È sul contenuto di quest'ultima dichiarazione che dobbiamo, quindi, fermarci a riflettere.
Il punto che qui importa è che il Consiglio — per bocca di chi lo rappresentava nell'aula parlamentare — si sia, ribadendo la natura obbligatoria delle spese contestate, riservato tutti i diritti a tutela della propria posizione, ivi incluso, dunque, quello di farli valere innanzi a questa Corte. Il presidente Haller ha, per la verità, anche detto: «Gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, daß die Zustimmung des Rates zu dem neuen Satz für die nicht obligatorischen Ausgaben auf der Grundlage der dargelegten Haltung des Rates erfolgt» ( 14 ). E si è visto come le parti abbiano, negli scritti difensionali ed in udienza, discusso il tenore di quest'ultima affermazione.
18.
La parte resistente vorrebbe valorizzare la traduzione francese delle parole pronunciate dal presidente Haller per dedurne che questi aveva acconsentito al TMA all'atto stesso di quella dichiarazione, senza rinviarlo ad alcuna successiva determinazione. Il fatto è, però, che l'accordo del Consiglio sul TMA è stato espressamente subordinato a condizioni in quel momento non soddisfatte. Il che finisce per riconoscere lo stesso Parlamento, quando esso ci dice che la classificazione delle spese dedotte in giudizio non poteva ritenersi stabilita in base all'Ali 93 e doveva perciò essere ancora definita; il definirla richiedeva — le statuizioni della Corte non lasciano al riguardo dubbi di sorta ( 15 ) — una nuova intesa tra le due autorità di bilancio. Nessun accordo del genere era, però, stato raggiunto.
Non persuade, del pari, quel che il Parlamento deduce circa il comportamento in aula del presidente Haller, il quale avrebbe mancato di contestare la regolarità dell'avvenuta approvazione del bilancio o, addirittura, si sarebbe associato ai segni esteriori di adesione o plauso per tale evento. Il Parlamento non può legittimamente esigere che il presidente di altra istituzione superi i limiti delle proprie competenze ( 16 ): il presidente del Consiglio aveva avanzato in aula esplicite riserve sulle determinazioni del Parlamento e non aveva altri titoli o mezzi per impedire che quest'ultima istituzione ed il suo presidente agissero come poi è accaduto.
Né si può ragionevolmente pretendere che il presidente del Consiglio dovesse rifuggire dai canoni della cortesia interistituzionale nel suo contegno verso il Parlamento: l'averli osservati non varrebbe comunque a dimostrare alcuna adesione alla posizione fatta valere dal resistente nel presente giudizio. Peraltro, i rapporti tra istituzioni comunitarie sono improntati esclusivamente alle norme del Trattato ( 17 ). Le regole che possono valere per le manifestazioni vincolanti di volontà degli Stati sovrani, secondo il diritto internazionale, e che il resistente invoca con riferimento al caso di specie, non trovano applicazione nei rapporti fra istituzioni all'interno della Comunità. ( 18 )
Detto questo, resta da precisare che il presidente Haller non avrebbe nemmeno potuto esternare in aula una posizione diversa da quella che il Consiglio aveva definito riguardo alle questioni qui considerate. Egli ha agito come semplice portavoce dell'istituzione, e di questa ha dichiarato un punto di vista che in nessun caso egli era autorizzato a rivedere o modificare ( 19 ). Non si può, poi, nemmeno condividere la tesi del Parlamento secondo cui il Consiglio avrebbe dovuto produrre il presente ricorso subito dopo la comunicazione ufficiale dell'approvazione del bilancio. Il Consiglio ha adito la Corte entro i termini previsti dal Trattato: ed è questa l'unica considerazione che vale ai fini del presente giudizio.
19.
Precisiamo, per concludere, il risultato al quale conducono le osservazioni sopra svolte.
L'espresso richiamo delle condizioni alle quali il consenso sul TMA doveva intendersi subordinato, così come esso risulta dalla dichiarazione del presidente Haller, esclude oggettivamente che il Consiglio abbia potuto aderire alla classificazione delle spese contestate nel senso voluto dal Parlamento. Il Consiglio non ha prestato al Parlamento l'accordo relativo alla classificazione in base alla quale il TMA andava calcolato ed applicato.
Il vizio che inficia l'atto impugnato dal Consiglio e l'intero bilancio deriva, come ho detto, dall'infrazione del principio secondo cui le spese sono classificate, come obbligatorie oppur no, solamente mediante l'accordo tra le due istituzioni interessate. Il che assorbe ogni altro motivo dedotto dal ricorrente per far valere la violazione dell'art. 203 del Trattato. Infatti, mancando l'accordo sulla natura non obbligatoria delle spese oggetto degli emendamenti votati dal Parlamento, cade il presupposto per ritenere che tale istituzione potesse, con riguardo alle linee di bilancio contestate, legittimamente adottare gli emendamenti approvati. Ed ecco che risulta fondato il primo mezzo dell'impugnativa.
20.
Il Parlamento deduce, infine, che il Consiglio avrebbe violato l'obbligo di leale cooperazione tra istituzioni. Il Parlamento lamenta così, si dovrebbe ritenere, che il Consiglio abbia, per un verso, dato l'accordo sul tasso e, per l'altro, lo abbia negato, rifiutandosi di accettare la posizione del Parlamento suli'assiette delle spese alle quali il TMA andava necessariamente riferito. Abbiamo tuttavia visto che il Consiglio ha rifiutato con idonee dichiarazioni di volontà il consenso sul tasso, adottando, per ciò stesso, una posizione divergente da quella del Parlamento. Per questa medesima ragione va respinta la tesi, adombrata nelle memorie di difesa dal Parlamento, secondo la quale l'accoglimento del ricorso in esame sarebbe precluso dal principio patere legem quam ipse fecisiti o difetterebbe addirittura l'interesse ad agire ( 20 ) del Consiglio. La presunta violazione dell'obbligo di tale condotta, nei termini in cui è prospettata dal resistente, non potrebbe, del resto, sussistere indipendentemente dall'inosservanza delle regole del Trattato che governano la formazione del bilancio e stabiliscono le rispettive competenze del Parlamento e del Consiglio ( 21 ). Quest'ultima istituzione, nel rifiutare l'accordo sulla classificazione delle spese, ha esercitato un potere che, fuor di dubbio, ad essa competeva. Il contegno è quindi lecito e non sleale. Nella specie, poi, non importa accertare se l'unilaterale classificazione delle spese non obbligatorie da parte del Parlamento urti, come deduce il Consiglio con l'altro motivo di ricorso, contro il disposto degli accordi intercorsi tra le istituzioni interessate. A voler tutto concedere alla tesi del resistente, l'ultimo di tali accordi in ordine di tempo, quello del 1993, lasciava irrisolta la questione di come classificare le spese e le linee di bilancio di cui si controverte. Occorreva quindi l'accordo, che, però, non c'è stato né sul nuovo TMA, né sulla connessa determinazione di quali fossero le spese obbligatorie. L'atto censurato cade perché posto in essere in violazione del principio dell'accordo, piuttosto che di alcun accordo determinato.
21.
Mi sia consentita un'ultima osservazione sul fondamentale valore che riveste tale principio, come la Corte lo ha enunciato. Negli ordinamenti statali gli accordi tra poteri possono costituire un mezzo di autointegrazione del sistema costituzionale, quando ad essi si ricorra per colmare, anche sul piano interpretativo, eventuali lacune delle norme volte a distribuire le competenze, specialmente quelle legislative, tra organi la cui autonomia è garantita a pari titolo dal testo fondamentale.
Nell'ordinamento comunitario l'accordo interistituzionale adempie ad un'indispensabile funzione strumentale per la formazione del bilancio, di indubbio e saliente rilievo nel concreto operare dell'intero sistema istituzionale. È un accordo destinato ad accertare il confine tra le competenze attribuite in materia di spesa al Parlamento e quelle del Consiglio: se non completa le previsioni di base del Trattato, esso serve certo ad attuarle. Il principio che consideriamo sancisce — ed è una scelta che oserei definire di ordine costituzionale — la pari dignità e posizione delle istituzioni che lo devono applicare ed osservare. Siamo di fronte, quindi, ad una vera e propria figura di codecisione.
Pensiamo, del resto, alla stessa complessiva procedura di bilancio, nella quale si colloca questo particolare regime di classificazione consensuale delle spese. Essa precorre idealmente, in quanto riconosce all'organo rappresentativo del popolo il potere di rigettare il progetto di bilancio, l'analogo potere finale di reiezione, spettante al Parlamento nella procedura ultimamente introdotta con l'art. 189 B del Trattato e definita, precisamente, come codecisione. Vero è che in quest'ultima procedura il principio dell'accordo è più largamente accolto: certo quodam modo esso viene in rilievo nel momento in cui i presidenti del Parlamento e del Consiglio firmano, l'uno e l'altro, gli atti adottati.
Nella procedura di bilancio l'atto di constatazione compete al solo presidente del Parlamento. Ciò non toglie, però, che il principio dell'accordo sia un dato da considerare essenziale, perché regge il cruciale passaggio della procedura in cui, anche in sede di fissazione del TMA, sono classificate le spese.
L'inosservanza di tale principio vulnera l'equilibrio tra Consiglio e Parlamento che deve presiedere alla formazione del bilancio: ed è questo vizio, che scalza dalle basi la legittimità dell'atto presidenziale di constatazione, a caratterizzare il presente caso. Nelle mie conclusioni ho seguito la via già additata dalla giurisprudenza per valutare la specie in relazione al principio che andava osservato.
22.
Concludo, dunque, proponendo che l'atto con cui il presidente del Parlamento ha constatato l'approvazione del bilancio 1995 venga annullato, con le conseguenze che da tale pronuncia discendono: caducato il bilancio, la relativa procedura dovrà ricominciare dal punto in cui è intervenuto il censurato atto presidenziale.
Gli effetti dell'annullamento
23.
Il Consiglio ha domandato, inoltre, alla Corte di esercitare i poteri che l'art. 174 CE ( 22 ) le conferisce e chiede che siano mantenuti fermi agli atti di esecuzione del bilancio posti in essere alla data della pronuncia della sentenza di annullamento ( 23 ). In corso di causa il Consiglio ha poi ampliato la propria richiesta, domandando alla Corte di lasciar fermi tutti gli effetti del bilancio caducato sino alla data in cui il Parlamento ed il Consiglio stesso non abbiano adottato definitivamente il bilancio comunitario per il 1995. Il Parlamento non ha precisato nelle sue memorie la propria posizione al riguardo.
Ritengo da parte mia che la domanda del Consiglio trovi ampia giustificazione per l'importanza che il bilancio riveste nell'assicurare la continuità dell'attività comunitaria. Essa merita di essere presa in considerazione, tenuto conto anche della difficoltà di applicazione, nel caso di specie, del sistema dei dodicesimi di bilancio, previsto all'art. 204 del Trattato. I dodicesimi di bilancio andrebbero infatti calcolati sul bilancio 1994, stabilito per la Comunità composta da dodici Stati membri, per essere poi applicati alla Comunità nel frattempo allargatasi a quindici Stati membri. Propongo quindi di accogliere la domanda del Consiglio, come riformulata in udienza, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale che questa Corte ha stabilito in altri giudizi ( 24 ).
Sulle spese
24.
In applicazione dell'art. 69, n. 3, primo capoverso, del regolamento di procedura, tenuto conto dell'alto rilievo istituzionale della controversia e delle questioni di principio sollevate in diritto dalle parti, propongo di compensare le spese.
Conclusioni
In considerazione di quanto sopra detto, propongo alla Corte di:
—
dichiarare fondato il ricorso del Consiglio ed annullare l'atto del presidente del Parlamento che ha constatato la definitiva adozione del bilancio comunitario per l'anno 1995, con la conseguenza che, caducato il bilancio, la relativa procedura di formazione dovrà riprendere dal punto in cui è intervenuto l'atto del presidente del Parlamento in questione;
—
mantenere fermi gli effetti del bilancio caducato sino alla data in cui il Parlamento ed il Consiglio non abbiano adottato definitivamente il bilancio comunitario per il 1995;
—
compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
( *1 ) Lingua originale: l'italiano.
( 1 ) GU L 369 del 31 dicembre 1994, pag. 1.
( 2 ) Il Consiglio non ha fondato il ricorso anche sulle analoghe norme del Trattato CECA. Ritengo che il ricorso sia comunque procedibile secondo la giurisprudenza. La Corte ha, infatti, da un canto, riconosciuto l'estensibilità dell'impugnazione proposta ai sensi della norma di uno dei Trattati all'equivalente disposizione dell'altro Trattato («la necessità di un sindacato completo e coerente della legittimità impone di interpretare [l'art. 173 del Trattato CEE] nel senso che non Può escludere la competenza della Corte ad esaminare, nelambito di un ricorso mirante all'annullamento di un atto fondato su una disposizione del Trattato CEE, una censura tratta dall'inosservanza di una norma del Trattato CEEA o CECA», sentenza 29 marzo 1990, causa C-62/88, Grecia/Consiglio, Racc. pag. I-1527). Dall'altro, la Corte ha ritenuto procedibili i ricorsi in materie rientranti nell'ambito di più Trattati, anche se fondati su norme di uno solo di questi («qualora l'atto impugnato riguardi in modo simultaneo e indivisibile i settori di più Trattati, il ricorso è ricevibile qualora la competenza della Corte e i mezzi d'impugnazione contemplati nelle relative disposizioni di uno dei Trattati si applichino a un tale atto», sentenza 11 luglio 1984, causa 222/83, Comune di Differdange/Commissione, Racc. pag. 2889). I precedenti, costituiti dalla sentenza della Corte 3 luglio 1986, causa 34/86, Consiglio/Parlamento (Racc. pag. 2155), e dalle successive pronunziate in materia di bilancio, rese tenendo conto del carattere di inscindibilità di quest'ultimo, riflesso dei principi di unicità e di universalità che lo ispirano, militano anch'essi in tal senso.
( 3 ) Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente varie disposizioni volte a migliorare la procedura di bilancio, del 30 giugno 1982 (GU C 194 del 28 luglio 1982, pag. 1).
( 4 ) Accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (GU C 331 del 7 dicembre 1993, pag. 1).
( 5 ) I nn. da 4 a 10 dell'art. 203 recitano nel seguente modo:
«4.
Il progetto di bilancio deve essere sottoposto al Parlamento europeo non oltre il 5 ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.
Il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, ha il diritto di emendare il progetto dì bilancio e, deliberando alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma.
Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Parlamento europeo abbia dato la sua approvazione, il bilancio è definitivamente adottato.
Qualora, entro tale termine, il Parlamento europeo non abbia emendato il progetto di bilancio ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio si considera definitivamente adottato.
Qualora, entro tale termine, il Parlamento europeo abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio così emendato o corredato di proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.
5.
Il Consiglio, dopo aver discusso con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni interessate in merito al progetto di bilancio, delibera alle condizioni che seguono:
a)
Il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo;
b)
per quanto concerne le proposte di modifica:
—
qualora una modificazione proposta dal Parlamento europeo non abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di un'istituzione, segnatamente in quanto l'aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata;
—
qualora una modificazione proposta dal Parlamento europeo abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di un'istituzione, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, accettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di accettazione, la proposta di modificazione è rigettata;
—
qualora, in applicazione delle disposizioni di uno dei precedenti commi, il Consiglio abbia rigettato una proposta di modificazione, esso può, deliberando a maggioranza qualificata, sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio sia fissare un altro importo.
Il progetto di bilancio è modificato in funzione delle proposte di modifica accettate dal Consiglio.
Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dal Parlamento europeo e le proposte di modificazione da esso presentate siano state accettate, il bilancio si considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa il Parlamento europeo del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che le proposte dì modificazione sono state accettate.
Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dal Parlamento europeo o le proposte di modificazione da esso presentate siano state rigettate o modificate, il progetto di bilancio modificato è trasmesso nuovamente al Parlamento europeo. Il Consiglio espone a quest'ultimo il risultato delle proprie deliberazioni.
6.
Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Parlamento europeo, informato dell'esito delle proprie proposte dì modificazione, può, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, emendare o rigettare le modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio. Qualora entro tale termine il Parlamento europeo non si sia pronunciato, il bilancio si considera definitivamente adottato».
7.
Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato.
8.
Tuttavia il Parlamento europeo, che delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei due terzi dei suffragi espressi, può, per importanti motivi, rigettare il progetto di bilancio e chiedere che gli venga presentato un nuovo progetto.
9.
Per l'insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso.
La Commissione, dopo aver consultato il comitato di politica economica, constata tale tasso massimo che risulta:
—
dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità,
—
dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri
e
—
dall'evoluzione del costo della vita durante l'ultimo esercizio.
Il tasso massimo è comunicato anteriormente al 1o maggio a tutte le istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo.
Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio stabilito dal Consiglio sia superiore alla meta del tasso massimo, il Parlamento europeo, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.
Quando il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e il Parlamento europeo, che delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.
10.
Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del Trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese».
( 6 ) Sentenza 3 luglio 1986, causa 34/86 (citata alla nota 2).
( 7 ) Il Parlamento fa esplìcito riferimento alla sentenza resa dalla Corte internazionale di giustizia nella causa «Temple de Préah Vihéar» (Racc. C.I.G. 1962, pag. 64) ed alla sentenza relativa alla causa «Sentenza arbitrale resa dal Re di Spagna il 23 dicembre 1906» (Racc. C.I.G. 1910, pag. 192).
( 8 ) La sentenza 27 settembre 1988, causa 204/86, Grecia/Consiglio (Racc. pag. 5323), ha, per la verità, esaminato se alcune linee di bilancio potevano essere legittimamente classificate come obbligatorie. La Corte, ha, però, dedotto la natura delle relative spese da elementi circostanziati che le caratterizzavano, ma non ha dettato dei criteri generali per la concreta individuazione della loro corretta classificazione.
( 9 ) Sentenza 3 luglio 1986, causa 34/86 (citata alla nota 2).
( 10 ) Il processo istituzionale che ha portato alla dichiarazione comune del 1982 è stato ricostruito dall'avvocato generale Mancini nelle sue conclusioni, alle quali rimando, rese in relazione alla causa 34/86, che ha poi dato origine alla sentenza del 3 luglio 1986, già citata.
( 11 ) GU L 185 del 15 luglio 1988, pag. 33.
( 12 ) Meritano un'attenzione particolare le seguenti disposizioni dell'Ali 93:
«Titolo III. IL MIGLIORAMENTO DELLA PROCEDURA DI BILANCIO
16.
Le istituzioni si impegnano a dotare il bilancio degli stanziamenti necessari per onorare, nel rispetto della disciplina di bilancio e del paragrafo 13, quarto comma, gli obblighi giuridici e gli impegni politici interni ed esterni delle Comunità.
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione confermano i principi e i meccanismi previsti per la linea direttrice agricola, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo.
Le istituzioni confermano che l'insieme delle spese delle rubriche 2 e 3 delle prospettive finanziarie sono spese non obbligatorie.
Le istituzioni decidono di instaurare una procedura di collaborazione interistituzionale in materia di bilancio. Le modalità di questa collaborazione sono definite all'allegato II che è parte integrante del presente accordo.
17.
I due rami dell'autorità di bilancio decidono di accettare, per gli esercizi di bilancio 1993-1999, i tassi massimi di aumento delle spese non obbligatorie che deriveranno dai bilanci stabiliti entro il limite dei massimali delle prospettive finanziarie».
«Dichiarazione sulle disposizioni del Trattato relative alla procedura di bilancio (paragrafo 16, terzo comma)
Le istituzioni considerano che le disposizioni del Trattato sulla procedura di bilancio, compreso il regime delle spese obbligatorie e delle spese non obbligatorie, dovranno essere riesaminate in occasione della conferenza intergovernativa prevista per il 1996, in modo da raggiungere una cooperazione interistituzionale sotto forma di partenariato».
( 13 ) Sentenza 3 luglio 1986, causa 34/86 (già citata), e sentenza 27 settembre 1988, causa 204/86 (citata alla nota 8).
( 14 ) La traduzione è riportata al precedente paragrafo 4.
( 15 ) Si veda la sentenza 27 settembre 1988, causa 204/86 (citata alla nota 8).
( 16 ) Basterà riferirsi, al riguardo, all'art. 4, n. 1 del Trattato, allorché statuisce che «ciasuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente Trattato».
( 17 ) Sentenza 23 febbraio 1988, causa 68/86, Regno Unito/Consiglio (Racc. pag. 855), secondo cui «le regole relative alla formazione della volontà delle istituzioni comunitarie trovano la loro fonte nel Trattato e [...] non sono derogabili né dagli Stati membri, né dalle stesse istituzioni.»
( 18 ) Sentenza 18 marzo 1980, causa 92/79, Commissione/Italia (Racc. pag. 1115). La Corte ha, in quell'occasione, stabilito che «non si può definire ”accordo internazionale” un atto che rappresenta una ”decisione” comunitaria sia per il suo oggetto, che per il quadro istituzionale nell'ambito del quale è stato posto in essere. Le stesse considerazioni valgono per una direttiva del Consiglio».
( 19 ) L'art. 203, n. 9, ultima comma, del Trattato prescrive, tra l'altro, che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata per poter prestare il proprio consenso sul nuovo TMA. Analoga disposizione è dettata per il Parlamento, la cui deliberazione in materia deve essere adottata alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.
( 20 ) Si tratterebbe, semmai, nel senso inteso dal Parlamento, di carenza di legittimazione ad agire piuttosto che di carenza di interesse ad agire.
( 21 ) Sentenza 23 febbraio 1988, causa 68/86 (citata alla nota 17).
( 22 ) Il Consiglio ha richiesto il mantenimento degli effetti del bilancio sulla base della sola norma prevista dal Trattato CE, l'art. 174, senza fare riferimento all'analoga disposizione, l'art. 147 del Trattato CEEA. Per le ragioni già esposte in nota sub 2 in merito all'estendibilità degli effetti della domanda di annullamento, proposta in base alle norme di un Trattato anche ai fini delle corrispondenti norme degli altri Trattati comunitari, ritengo che, analogamente, la base dell'art. 174 CE sia sufficiente per attrarre la questione del mantenimento degli effetti del bilancio, non importa con riferimento a quale Trattato, nella competenza della Corte.
( 23 ) L'art. 174 prevede letteralmente che la Corte possa precisare gli effetti che si considerano ormai definitivi dell'atto annullato soltanto nel caso di regolamenti. La giurisprudenza della Corte ha esteso, per analogia, in già numerose sentenze, l'applicazione della norma in questione ad atti differenti da quelli indicati testualmente, disponendo, tra l'altro, il mantenimento degli effetti per le direttive (sentenza 7 luglio 1992, causa C-295/90, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I-4193, e sentenza 5 luglio 1995, causa C-21/94, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I-1827) ed in materia di bilancio (sentenza 3 luglio 1986, causa 34/86, già citata, e sentenza 31 marzo 1992, causa C-284/90, Consiglio/Parlamento, Racc. pag. I-2277). Ritengo quindi che, essendo il punto ormai pacifico in giurisprudenza, nulla osti all'applicazione dell'art. 174 anche alla presente fattispecie.
( 24 ) Sentenza 7 luglio 1992, causa C-295/90 (citata alla nota 23), sentenza 1o giugno 1994, causa C-388/92, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I-2067), e sentenza 5 luglio 1995, causa C-21/94 (citata alla nota 23).
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