CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ANTONIO LA PERGOLA
PRESENTATE IL 23 MAGGIO 1996 ( *1 )
I — Introduzione
1.
La questione pregiudiziale sollevata dal giudice remittente concerne l'interpretazione del principio di non discriminazione sancito all'art. 6 del Trattato. Essa è precisamente volta ad appurare se l'obbligo di costituire una cautio iudicatum solvi a garanzia delle spese processuali, posto dalla legislazione svedese a carico dei ricorrenti di nazionalità straniera, qualora essi intendano agire in giudizio nei confronti di cittadini o società svedesi e non beneficino della disciplina prevista da accordi internazionali in materia giudiziaria, sia compatibile col disposto del Trattato che è invocato nell'ordinanza di rinvio.
II — I fatti della controversia
2.
La società britannica MSL Dynamics Ltd (in prosieguo: «MSL») ha citato in giudizio nel maggio 1993 la società per azioni svedese Data Delecta AB (in prosieguo: «Data Delecta») e il signor Ronny Forsberg. La ricorrente ha richiesto al tribunale di Solna di condannare in solido i convenuti al pagamento di una somma pari a 173335 USD ad essa dovuta in seguito al mancato pagamento alle date pattuite del credito da essa vantato nei confronti di Data Delecta. Il credito in questione derivava dalla vendita di apparecchiature informatiche da parte della ricorrente a Data Delecta tra l'aprile 1990 e il settembre 1991. Il signor Ronny Forsberg è stato citato in giudizio in quanto garante dei debiti assunti dalla società convenuta.
3.
I convenuti si sono opposti alla domanda giudiziale di pagamento ed hanno altresì richiesto che alla ricorrente fosse ordinato di corrispondere un somma pari a SKR500000 a titolo di cautio iudicatum solvi a garanzia del pagamento delle spese processuali a cui MSL fosse eventualmente tenuta. Il tribunale ha rigettato la domanda dei convenuti concernente la costituzione della cauzione ed ha motivato tale decisione ritenendo contraria la disposizione legislativa svedese in questione con la convenzione di Lugano, la quale peraltro derogherebbe nella specie alla norma svedese di generale applicazione.
4.
I convenuti hanno proposto appello contro la decisione del tribunale di Solna davanti lo Svea Hövratt, il quale ha confermato l'8 febbraio 1994 la sentenza di primo grado. I convenuti hanno ricorso avverso la sentenza di appello dinanzi la Corte Suprema. Quest'ultima ha, a sua volta, ritenuto di dover porre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'obbligo imposto ad un attore, che è persona giuridica di diritto britannico, di costituire tale garanzia sia incompatibile con il Trattato di Roma — e anzitutto con il suo art. 6 (in precedenza art. 7) — qualora nessun obbligo corrispondente sia imposto alle persone giuridiche svedesi».
III — Le norme nazionali in esame
5.
Risulta dall'ordinanza di rinvio che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 307/1980, il cittadino straniero, che non sia residente in Svezia, o la persona giuridica straniera che intenda agire dinanzi ad un giudice svedese nei confronti di cittadini svedesi o di una persona giuridica svedese sono obbligati, su richiesta della controparte, a costituire una cauzione per le spese di giudizio, al cui pagamento possa essere condannato a seguito di sentenza passata in giudicato. Ai sensi dell'art. 4 della legge medesima, la domanda giudiziale deve essere respinta qualora non venga prestata la cauzione ritenuta sufficiente dalla controparte ovvero dal giudice. Ai sensi del successivo art. 5, le persone giuridiche straniere sono esentate da tale obbligo quando ciò sia stato stabilito in convenzioni internazionali vincolanti per la Svezia.
Il giudice remittente ci dice, inoltre, che i cittadini e le persone giuridiche straniere di vari paesi sono esentati dall'obbligo di prestare la detta cauzione per effetto dell'adesione di tali Stati alle convenzioni internazionali indicate all'art. 5 della legge n. 307/1980. Di tale esenzione godono tutti i cittadini dei paesi dell'Europa occidentale e la grande maggioranza delle persone giuridiche istituite in tali Stati, fuori che in Gran Bretagna, Grecia e Irlanda. Per effetto dell'adesione della Svezia alla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, entrata in vigore per la Svezia il 1o gennaio 1993 (legge 794/1992), le sentenze e le decisioni giudiziali svedesi sono direttamente esecutive in Gran Bretagna, avendo anche quest'ultimo paese aderito alla Convenzione. Va comunque segnalato che non tutti gli Stati membri delle Comunità hanno ratificato la Convenzione di Lugano.
6.
Il giudice remittente avanza l'ipotesi che, grazie al suddetto regolamento pattizio, sia caduta la necessità di applicare la contestata previsione della legge n. 307/1980 nel caso di specie. Comunque sia, il problema posto alla Corte, ed il solo di cui essa si deve occupare, riguarda le prescrizioni del Trattato comunitario, e di nessun altro strumento di diritto internazionale pattizio che possa venire in considerazione per risolvere il caso sottoposto all'esame della corte svedese.
IV — Osservazioni sulla ricevibilità della questione
7.
La cautio iudicatum solvi è prevista nell'ordinamento svedese da una norma regolatrice del processo civile. Si tratta di accertare se il principio di non discriminazione, sancito nell'art. 6 del Trattato ed evocato dal giudice a quo, risulti offeso da tale previsione della legge nazionale, che si applica, come ricordavo, solo nei confronti dei cittadini o delle persone giuridiche di Stati stranieri e, per quel che qui interessa, di altri Stati membri della Comunità, diversi dalla Svezia.
8.
Debbo in via preliminare avvertire che la questione, come si prospetta nella specie, è, a mio avviso, di dubbia ricevibilità.
L'art. 6 del Trattato «impone», ha detto la Corte, «la completa parità di trattamento per soggetti che si trovino in una situazione disciplinata dal diritto comunitario, rispetto ai cittadini dello Stato membro» ( 1 ) (corsivo mio). La questione è posta perché il vincolo della cauzione previsto dalla legislazione svedese in sede di tutela giurisdizionale opererebbe a svantaggio di soggetti e persone giuridiche di altri Stati comunitari e sortirebbe inoltre l'effetto, sia pure indiretto, di discriminare, sempre ai danni di tali soggetti, le modalità di fruizione di una libertà garantita dal Trattato, quella che concerne la circolazione delle merci. La cauzione controversa renderebbe, infatti, più oneroso il recupero dei crediti vantati dagli operatori economici stranieri e derivanti da negozi e transazioni con cui si è adoperata la libertà di far circolare le merci. E questo, appunto, col risultato di discriminare, disincentivandolo, l'esercizio di un diritto che il Trattato riconosce ai soggetti stranieri in condizioni di perfetta eguaglianza con i cittadini svedesi. Che la questione sia così prospettata è detto dai governi greco e svedese, i quali hanno, come il governo irlandese, depositato osservazioni. Altrettanto ritiene la Commissione. Di una tale questione la Corte può fuor di dubbio conoscere. Il dubbio sulla ricevibilità si affaccia, però, se si riflette che la transazione commerciale sottostante al credito contestato nel giudizio principale risale al periodo fra l'aprile 1990 ed il settembre 1991, durante il quale la Svezia non era ancora membro della Comunità europea. Sulla base di tale circostanza non si può, dunque, presumere che l'azione civile intentata dalla ricorrente per il recupero del credito dinanzi al tribunale svedese di primo grado consegua o comunque afferisca ad alcun atto o rapporto giuridico che potesse, al momento in cui esso è stato posto in essere, cadere sotto le previsioni del diritto comunitario, e così sotto il principio invocato dall'ordinanza di rinvio. E la Corte ha più volte affermato di non potersi pronunciare su questioni pregiudiziali, qualora l'interpretazione del diritto comunitario non stia in relazione con «l'effettività» oltre che, beninteso, con l'oggetto, della causa principale ( 2 ). «Effettività» significa, in questo contesto, a me pare, anche applicabilità delle norme comunitarie ratione temporis.
9.
Siamo di fronte a un caso in cui il diritto comunitario è ius superveniens avanti il giudice nazionale che solleva la questione pregiudiziale ( 3 ). Se guardiamo a un tale profilo della specie esclusivamente alla luce e con l'ausilio delle pronunce rese da questa Corte, incontreremo il criterio, da ultimo enunciato, secondo il quale il diritto comunitario può operare retroattivamente se è coniugato con il principio fondamentale relativo all'applicazione della legge penale più favorevole ( 4 ). È un criterio, tuttavia, che evidentemente non concerne il caso di specie. Lo ius superveniens è qui costituito soltanto dal generale principio di non discriminazione. Ricordiamo, detto ciò, in quali termini il giudice di rinvio, di fronte alla cauzione prescritta dalla legge svedese, chieda alla Corte di pronunciarsi sull'interpretazione (e la possibile inosservanza) del disposto dell'art. 6 del Trattato. Il principio di non discriminazione non sarebbe soltanto destinato a incidere sul diritto processuale, con riguardo al quale le norme di nuova produzione sono in genere applicabili anche a fatti compiuti o a giudizi instaurati prima della loro entrata in vigore. Esso avrebbe anche un contenuto sostanziale, dal momento che alla Corte si prospettano i possibili effetti discriminatori della norma interna con riguardo all'esercizio di libertà e diritti garantiti dal Trattato. Ora, la corte svedese non ha in alcun senso chiarito quale sia il titolo giustificativo per l'applicazione del diritto comunitario nel giudizio principale. Non sappiamo come e perché il caso sottoposto al suo esame sia attratto nell'ambito in cui il principio di non discriminazione opererebbe in quanto sancito dal Trattato, e non dalla Convenzione di Lugano o da altre eventuali fonti di tutela ( 5 ).
Il dubbio sulla ricevibilità discende quindi, a mio avviso, proprio dalla non chiarita rilevanza della questione. Per il caso in cui la Corte ritenga di poterlo fugare, o comunque di lasciare al giudice di rinvio l'apprezzamento dell'applicabilità del diritto comunitario nella controversia di cui egli è investito, scendo qui di seguito ad esaminare il merito del quesito. V — Il merito
La base giuridica del principio di non discriminazione
10.
La Corte si è in due casi analoghi al presente ( 6 ) occupata dell'incidenza che il principio di non discriminazione dispiega su norme processuali dettate dagli ordinamenti nazionali. La prospettazione del problema e la soluzione data dalla Corte differiscono dall'uno all'altro di tali giudizi. Nel caso Hubbard era controversa la previsione della cantío iudicatum solvi nell'ordinamento tedesco ed è stato deciso che essa contraddiceva al principio della parità di trattamento enunciato agli artt. 59 e 60 del Trattato. Benché sollecitata a pronunciarsi anche sull'art. 7 (ora art. 6) del Trattato dal giudice di rinvio, la Corte ha però fondato la propria decisione solo sulle norme specifiche in materia di libera circolazione dei servizi che venivano in rilievo in quell'occasione, accogliendo il suggerimento in tal senso dell'avvocato generale Darmon, il quale aveva, per parte sua, invocato il principio specialia generalibus derogam. Ai sensi dell'art. 6 del Trattato il principio di non discriminazione opera infatti «senza pregiudizio delle disposizioni particolari» previste dal Trattato. In quella causa si trattava di una cauzione imposta, dicevo, dalla legge tedesca, in materia di spese processuali, ai soli cittadini stranieri, e che risultava incidere sulla libera prestazione dei servizi ostacolando l'esercizio di attività professionali rese da cittadini di altri Stati membri in Germania.
11.
Nel caso Mund & Fester la Corte ha poi affrontato il problema della compatibilità con il diritto comunitario di una norma del codice civile tedesco dettata per consentire il sequestro conservativo dei beni in presenza del rischio che «in assenza di un tale provvedimento, l'esecuzione della decisione» fosse «resa impossibile o essenzialmente più onerosa». La norma controversa prevedeva inoltre, stabilendo una presunzione iuris et de iure, che «costituisce requisito sufficiente ai fini della concessione del sequestro conservativo la circostanza che la decisione debba essere eseguita all'estero». Il quesito posto in quel caso dal giudice di rinvio, occorre ricordare, era imperniato sulla Convenzione di Bruxelles. La Corte aveva però riformulato la domanda, come proposto dall'avvocato generale Tesauro, in modo da esaminare se la norma nazionale risultasse compatibile anche con la regola generale di non discriminazione che era allora contenuta nell'art. 7 del Trattato.
Avendo così configurato il problema, la Corte lo ha risolto col ritenere che l'art. 7 concerneva anche il caso di specie, seppure mediante il combinato disposto dell'art. 220 del Trattato e delle rilevanti previsioni della Convenzione di Bruxelles. La norma procedurale tedesca è stata ritenuta incompatibile con il diritto comunitario in relazione ai parametri che ho detto.
12.
Come va, tenendo in conto i precedenti giurisprudenziali, impostata la risposta da dare alla corte svedese? Chiediamoci, prima di tutto, se a risolvere il presente caso basti il generale disposto dell'art. 6 o se il principio di non discriminazione si trovi, per quel che qui importa, puntualizzato in altra norma del Trattato con riferimento alla specifica disciplina della materia.
Molto è stato già detto a proposito dell'ambito di applicazione dell'art. 6. È stato peraltro chiarito che la norma assolve ad una funzione di chiusura del sistema e permette di colmare le eventuali lacune dell'ordinamento comunitario. Sotto questo profilo, essa assume un carattere che oserei dire di sussidiarietà rispetto alle norme specificamente dirette a regolare situazioni tipizzate. Abbiamo poi visto che il precetto dell'art. 6 può incontrare un limite applicativo, quando la disciplina del caso in esame è fatta cadere sotto il principio di specialità. In altri termini, la norma in questione copre in via generale il sistema, ma regole specifiche possono (ragionevolmente e giustificatamente) derogarla.
13.
Per quel che concerne la specie, va visto, a mio giudizio, se la previsione dell'ordinamento svedese sia immediatamente ovvero solo indirettamente lesiva di una posizione giuridica tutelata dall'ordinamento comunitario. Quanto ho appena detto non costituisce certo una novità. La Corte, seppure in nuce, ha già fatto proprio questo secondo modo di leggere l'art. 6 nella sentenza Phil Collins ( 7 ).
14.
Nel giudizio da ultimo ricordato la Corte ha preferito ricondurre la tutela dei diritti di autore, «senza che vi sia bisogno nemmeno di ricollegarli alle disposizioni specifiche degli artt. 30, 36 59 e 66», al principio di non discriminazione dettato dall'art. 7. Essa ha così ritenuto, di fronte a un caso in cui venivano invocate differenti disposizioni del Trattato, e soprattutto in considerazione della natura stessa dei diritti in questione, che le eventuali discriminazioni operate a danno dei diritti così configurati confliggono con le libertà previste dall'ordinamento comunitario e trovano adeguata tutela nell'art. 7 (ora art. 6) del Trattato.
Com'è stato giustamente notato ( 8 ), le norme censurate in quell'occasione non avevano diretta incidenza sul diritto alla libera circolazione delle merci. Esse non erano preordinate a rendere più gravoso l'esercizio di tale libertà. La legge tedesca aveva, tuttavia, un effetto negativo, sebbene solo indiretto, sulla posizione giuridica dei titolari del diritto di autore, giacché di questi ultimi soggetti limitava la tutela giurisdizionale. Per tale ragione il principio di non discriminazione è stato allora ricondotto alla previsione omnicomprensiva dell'art. 7.
15.
La risposta da adottare nella presente controversia discende a mio avviso proprio da quell'insegnamento della Corte. La norma svedese ora in esame ha schietta natura processuale e non è, se guardiamo al suo contenuto prescrittivo, destinata in quanto tale a regolare l'attività di carattere commerciale, né intesa a frapporre ostacoli alla libertà di circolazione delle merci. Essa tuttavia influisce mediatamente sull'esercizio di tale libertà, nel senso di rendere più gravosa la soluzione delle dispute derivanti da transazioni e negozi che con il libero transito delle merci risultano connessi.
L'autonomia dell'art. 6 del Trattato
16.
Le cose dette sopra dimostrano che l'art. 6 è correttamente invocato dal giudice remittente come norma di riferimento per valutare se la legge svedese sia conforme al diritto comunitario. Il solo problema è dunque quello di vedere se si tratti di un parametro, non solo necessario, ma anche sufficiente per esaurire l'indagine richiesta dalla questione che ci concerne. Dico questo perché in altri casi simili al presente la Corte ha ritenuto che il principio di non discriminazione potesse operare solo congiuntamente a disposizioni convenzionali adottate dagli Stati membri nel settore della cooperazione giudiziaria. Penso, precisamente, alla soluzione accolta dalla sentenza Mund & Fester ( 9 ). Da quella pronuncia risulta che l'analoga norma processuale tedesca è incompatibile con il combinato disposto degli artt. 7 e 220 del Trattato, letti, però, insieme con la Convenzione di Bruxelles. La risposta della Corte in quella circostanza era tuttavia influenzata dalla stessa formulazione del quesito, posto dal giudice nazionale, occorre ricordare, con riguardo alla sola Convenzione di Bruxelles. Ritengo, per parte mia, che il richiamo allora fatto a detta Convenzione sia dovuto esclusivamente alla particolarità del caso in esame e alla necessità di adeguare la lettura dell'art. 7 ai termini in cui il giudice remittente aveva congegnato la questione procedurale. Il combinato disposto di cui in quel caso ha ragionato la Corte — integrando la previsione dell'art. 7 del Trattato con quelle della Convenzione di Bruxelles — deve pertanto, a mio avviso, intendersi come prospettato ad abundantiam.
17.
Che il principio di non discriminazione di cui all'art. 6 goda di piena autonomia e non abbia bisogno di sorreggersi su convenzioni stipulate dagli Stati membri in materia di cooperazione giudiziaria per spiegare la propria efficacia nei confronti di regole processuali nazionali è del resto dimostrato con sufficiente chiarezza da altra giurisprudenza della Corte. Basterà qui ricordare, oltre alla già citata sentenza Phil Collins ( 10 ), la ben nota pronuncia resa nel caso Cowan ( 11 ), nella quale la Corte ha precisamente affermato che «il diritto al pari trattamento sancito dal diritto comunitario non può essere subordinato all'esistenza di un accordo di reciprocità concluso tra lo Stato membro ed il paese di cui è cittadino il soggetto interessato». Se così è, cade ogni remora per negare che, pur in assenza di appositi strumenti internazionali volti a regolare la materia, la norma svedese controversa possa continuare ad essere applicata riguardo a situazioni rientranti nell'ambito di applicazione del diritto comunitario. Le osservazioni avanzate in senso opposto dal governo svedese vanno disattese. Lo stesso principio di non discriminazione stabilito dal Trattato impone agli Stati membri, dove si applica il diritto comunitario, un vero e proprio obbligo di mutuo riconoscimento di tali sentenze. Sempre nell'ambito di applicazione del diritto comunitario, la norma dell'art. 220 del Trattato e la Convenzione di Bruxelles non servono a porre in opera il principio di non discriminazione, ma sono volte a semplificare ed uniformare le formalità richieste per raggiungere il risultato del mutuo riconoscimento delle sentenze.
18.
Da ultimo va fatto un cenno riguardo alla diretta applicabilità dell'art. 6. Come già precisato dalla Corte ( 12 ), tale norma dispiega effetti diretti, ovviamente anche tra privati, trattandosi peraltro di un precetto di diritto primario della Comunità.
VI — Conclusioni
19.
Per le considerazioni sopra svolte propongo, qualora la Corte decida di considerare ricevibile la domanda pregiudiziale, di rispondere, a detto quesito nei seguenti termini:
«L'art. 6 del Trattato CE osta a che venga richiesta una cauzione per le spese di giudizio, quale quella prevista dall'art. 1 della legge 307/1980 del Regno di Svezia, nei confronti di cittadini comunitari in relazione a liti connesse all'esercizio di diritti derivanti dall'ordinamento comunitario».
( *1 ) Lingua originale: l'italiano.
( 1 ) Sentenza 2 febbraio 1989, Cowan, causa 186/87 (Racc, pag. 195).
( 2 ) V., ex multis, ordinanza 9 agosto 1994, La Pyramide, causa C-378/93 (Race. pag. I-3999).
( 3 ) Un precedente analogo si rinviene nella sentenza del 15 marzo 1994, Banco Exterior de España, causa C-387/92 (Racc. I-877). In quell'occasione la Corte ha dichiarato non pertinenti alcune delle questioni pregiudiziali poste dal giudice spagnolo in quanto esse si riferivano a situazioni anteriori all'adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee.
( 4 ) Sentenza 23 gennaio 1995, Bordcssa, cause riunite C-358/93 c C-416/93 (Racc. pag. I-361), e sentenza 14 dicembre 1995, Sanz de Lera, cause riunite C-163/94, C-165/94 e C-250/94 (Racc. pag. I-4821).
( 5 ) Analogo rilievo si può formulare a proposito della possibile applicazione nel caso in esame dell'accordo sullo Spazio economico europeo, di cui la Svezia è parte. L'accordo sullo Spazio economico europeo, pubblicato in GU L 1 del 3 gennaio 1994, pag. 3, è infatti entrato in vigore soltanto il 1o gennaio 1994, ad un momento successivo, quindi, a quello cui rimontano i fatti dedotti nel giudizio principale. L'art. 4 dell'accordo dispone che «nel campo di applicazione del presente accordo, e fatte salve le disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».
( 6 ) Sentenza 1° luglio 1993, Hubbard, causa C-20/92 (Racc. pag. I-3777), e sentenza 10 febbraio 1994, Mund & Fester, causa C-398/92 (Racc. pag. I-467).
( 7 ) Sentenza 20 ottobre 1993, Phil Collins, cause riunite C-92/92 e C-326/92 (Racc. pag. I-5145).
( 8 ) Rossi, «Principio di non discriminazione e diritti connessi al diritto di autore», in Foro Italiano, 1994, parte IV, col. 316.
( 9 ) Sentenza 10 febbraio 1994, citata alla nota 6.
( 10 ) Sentenza 20 ottobre 1993, citata alla nota 7.
( 11 ) Sentenza 2 febbraio 1989, citata alla nota 1, e precedente sentenza 22 giugno 1972, Frilli, causa 1/72 (Racc. pag. 457).
( 12 ) Sentenza Phil Collins, già citata.
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