Conclusioni dell avvocato generale
1 Nel presente ricorso per inadempimento, la Commissione ha chiesto alla Corte di constatare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato i provvedimenti di legge, di regolamento e amministrativi necessari per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 27 novembre 1989, 89/618/Euratom, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva (1) (in prosieguo: la «direttiva») o non avendone informato la Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù della detta direttiva e del Trattato Euratom.
2 La direttiva contiene norme intese ad assicurare che la popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radioattiva sia informata sul comportamento che deve adottare in caso di emergenza radioattiva (art. 5). Inoltre, la direttiva contiene regole relative all'informazione della popolazione effettivamente interessata nell'eventualità di una emergenza radioattiva (art. 6) ed all'informazione delle persone che potrebbero intervenire nell'organizzazione dei soccorsi in caso di emergenza radioattiva (art. 7).
3 A norma dell'art. 12 della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie per conformarsi alla detta direttiva entro e non oltre 24 mesi dalla sua adozione e informarne la Commissione. Il Granducato di Lussemburgo avrebbe, pertanto, dovuto trasporre la direttiva nel suo ordinamento interno, al più tardi, il 27 novembre 1991.
4 Due mesi circa prima dello scadere del detto termine, la Commissione riceveva dal governo di Lussemburgo un rapporto sull'applicazione della direttiva. Il governo segnalava che un opuscolo intitolato «Que faire en cas d'accident dans une centrale nucléaire» - cosa fare in caso di incidente in una centrale nucleare - (in prosieguo: l'«opuscolo)» era stato distribuito a tutte le famiglie e che nel 1986 era stato predisposto un piano di intervento in caso di catastrofe nucleare. Inoltre il governo segnalava che le persone destinate a partecipare a eventuali azioni di soccorso erano permanentemente tenute informate sui rischi che un simile intervento avrebbe potuto presentare per la loro salute.
5 La Commissione, non avendo ricevuto informazioni da parte del governo lussemburghese circa l'esistenza di ulteriori misure di attuazione della direttiva, con lettera 28 giugno 1993 intimava al detto governo di conformarsi alla direttiva. La Commissione non riceveva risposte ufficiali alla lettera di diffida. In un allegato alla lettera 6 aprile 1994 indirizzata dalla rappresentanza permanente del Granducato di Lussemburgo presso l'Unione europea alla Commissione, il governo lussemburghese dichiarava tuttavia di non aver giudicato opportuno dare applicazione alla direttiva con leggi o regolamenti, ma che le informazioni destinate alla popolazione erano contenute in un piano che era stato distribuito a tutta la popolazione. Con lettera 4 maggio 1994 la Commissione, riferendosi alla propria lettera di diffida, informava il governo lussemburghese che le summenzionate misure non potevano considerarsi sufficienti per l'attuazione della direttiva.
6 Non avendo ricevuto altre risposte da parte del governo lussemburghese, la Commissione, il 7 giugno 1994, emetteva un parere motivato con il quale invitava il governo ad adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro due mesi dalla notifica del parere stesso. Il parere motivato restava senza risposta.
7 La Commissione ha allora proposto un ricorso per inadempimento concludendo nel senso sopra indicato.
8 Per contro il governo lussemburghese ha concluso per il rigetto del ricorso, sostenendo di aver adottato tutte le misure necessarie per trasporre la direttiva. A tal riguardo, il governo, richiamandosi all'art. 5 della direttiva, si è avvalso della distribuzione dell'opuscolo (in francese, tedesco e portoghese) a tutte le famiglie come pure della pubblicazione, a partire dal 1986, di informazioni pratiche negli elenchi telefonici. Con riferimento all'art. 6 della direttiva, il governo ha inoltre menzionato il «Plan particulier d'intervention en cas d'incident ou d'accident à la centrale électronucléaire de Cattenom» - piano particolare d'intervento in caso di emergenza o di incidente presso la centrale nucleare di Cattenom - (in prosieguo: il «piano»), nel quale erano contenuti taluni progetti di messaggi destinati ad essere diffusi via radio in caso di emergenza nucleare. Per quanto riguarda l'art. 7 della direttiva, il governo ha fatto presente che le persone interessate ricevono in pratica le informazioni richieste in modo continuativo. Il governo lussemburghese ha, allo stesso tempo, fatto sapere che era in corso l'elaborazione di un regolamento granducale che riproduce le disposizioni della direttiva. Tale regolamento, tuttavia, non può, secondo il governo, essere considerato una misura tardiva di trasposizione della direttiva.
9 La Commissione è del parere che la distribuzione di un opuscolo come pure la pubblicazione di informazioni pratiche negli elenchi telefonici non costituiscano trasposizione soddisfacente dell'art. 5, in assenza di disposizioni che facciano obbligo alle autorità di aggiornare le informazioni e di tenerle accessibili al pubblico. Altrettanto vale per quanto riguarda il piano che costituirebbe attuazione dell'art. 6 della direttiva. Tale piano sembra, per di più, essere circoscritto ad una unica centrale nucleare. L'art. 7, infine, non è stato correttamente trasposto, poiché solo la prassi in tal senso fa sì che l'informazione richiesta venga permanentemente trasmessa alle persone interessate.
10 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, al fine di garantire la piena applicazione delle direttive non solo in diritto ma anche in fatto, gli Stati membri devono stabilire un preciso ambito normativo nel settore di cui trattasi mediante l'adozione di disposizioni giuridiche atte a delineare una situazione sufficientemente precisa, chiara e trasparente per consentire ai singoli di conoscere i loro diritti e di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali. Questo è quanto la Corte ha, tra l'altro, ultimamente dichiarato in occasione di un ricorso proposto contro il Granducato di Lussemburgo (2) circa la trasposizione nel diritto lussemburghese della direttiva del Consiglio 5 giugno 1992 sull'applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate (3).
11 Ci si potrebbe domandare se la citata giurisprudenza della Corte possa considerarsi appropriata in un caso quale quello di specie, dato che, a prima vista, si potrebbe provare una certa simpatia per le modalità estremamente concrete con le quali il governo lussemburghese ha, nella specie, trasposto la direttiva.
Ciò non di meno sottolineo a questo proposito che la trasposizione nel diritto lussemburghese dell'art. 5 della direttiva mediante, tra l'altro, la distribuzione dell'opuscolo a tutte le famiglie deve ritenersi non immune da rilievi, dato che, in primo luogo, nessuna persona venuta ad abitare in Lussemburgo dopo la distribuzione dell'opuscolo ne ha avuto comunicazione e, in secondo luogo, è molto probabile che numerose famiglie, destinatarie all'epoca di tale opuscolo, non lo abbiano più in loro possesso. Non vi è, infine, alcuna norma che garantisca, in futuro, una nuova distribuzione dell'opuscolo da parte del governo lussemburghese.
A mio avviso, non è parimenti sufficiente la trasposizione dell'art. 6 della direttiva mediante il piano relativo ad un eventuale incidente alla centrale di Cattenom. In primo luogo, il piano verte su questa sola centrale nucleare, e, quindi, non sono stati elaborati piani di intervento globali riguardanti eventuali incidenti in altre centrali nucleari. Inoltre, non vi sono neppure, con riferimento a tale articolo, norme che garantiscano che il governo lussemburghese mantenga il piano di intervento, lo aggiorni ecc.
Infine, con riferimento all'art. 7, il governo lussemburghese ha semplicemente segnalato che l'informazione richiesta viene, in pratica, trasmessa alle persone interessate. Secondo questo punto di vista sarebbe pertanto sufficiente, ai fini della corretta trasposizione del suddetto articolo, che il governo lussemburghese desse assicurazione che tale prassi sarà mantenuta. Una situazione siffatta non può, a mio avviso, essere considerata soddisfacente per le persone che potrebbero partecipare alle operazioni di soccorso, dato che tali soggetti, i quali possono essere semplici privati - ad esempio, autisti di ambulanze alle dipendenze di ditte private -, non ricevono così alcuna garanzia che il governo rispetterà i propri obblighi.
12 Considerato quanto sopra, mi sembra doversi constatare, conformemente all'attuale giurisprudenza della Corte, che il Granducato di Lussemburgo non ha adottato, entro i termini prescritti, le disposizioni di legge, di regolamento e amministrative necessarie per garantire, da un lato, che le autorità osservino in maniera permanente le prescrizioni della direttiva in merito all'informazione data alla popolazione, e consentire, dall'altro, ai singoli di avere conoscenza dei diritti loro attribuiti dalla direttiva e, se del caso, di farli valere dinanzi ai giudici nazionali.
13 Non resta, a mio avviso, che constatare che il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù dell'art. 12 della direttiva e del Trattato Euratom, non avendo adottato, entro il termine prescritto, i provvedimenti di legge, di regolamento e amministrativi necessari per conformarsi alle disposizioni della direttiva.
14 La Commissione ha chiesto che il Granducato di Lussemburgo sia condannato alle spese. Conformemente all'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda.
Conclusioni
15 Suggerisco alla Corte di pronunciare la seguente sentenza:
«1) Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni di legge, di regolamento e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 novembre 1989, 89/618/Euratom, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù della menzionata direttiva e del Trattato Euratom.
2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese».
(1) - GU L 357, pag. 31.
(2) - Sentenza 15 giugno 1995, causa C-220/94, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I-1589, punto 10).
(3) - GU L 165, pag. 27.
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