CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentate l'11 gennaio 1996 ( *1 )
1.
Nella causa in esame il Tribunale du travail di Tournai (Belgio) sottopone una questione pregiudiziale con cui chiede l'interpretazione delle disposizioni del Trattato CEE relative alla libera circolazione delle persone e dei servizi, al fine di statuire su alcuni fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore, avvenuta il 1° luglio 1982, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1981, n. 1390, che estende ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ( 1 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 1390/81»).
2.
I fatti che sono all'origine della causa principale possono riassumersi come segue: il signor Kemmler, convenuto, è un avvocato tedesco che risiedeva ed esercitava la sua professione in Germania, e che, al tempo stesso, disponeva di un domicilio in Belgio ed era iscritto come avvocato all'albo di Bruxelles, dove esercitava del pari detta professione in uno studio legale insieme ad altri associati. Dal fascicolo processuale risulta che l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (in prosieguo: l'«Inasti»), ricorrente nella causa principale, chiede al signor Kemmler il pagamento di una somma di 331271 BFR a titolo di contributi scaduti e non pagati per il 1981 e per i primi due trimestri del 1982. Il convenuto si rifiuta di pagare detti contributi sostenendo che durante gli stessi periodi era iscritto al regime tedesco obbligatorio di previdenza sociale per i lavoratori autonomi, come da lui provato.
3.
Al fine di dirimere tale lite, il giudice nazionale ritiene necessario risolvere la seguente questione:
«Se gli artt. 48, 51, 52 e 59 del Trattato di Roma vadano interpretati nel senso che, anteriormente al 1° luglio 1982, uno Stato membro (nel presente caso il Belgio) non poteva imporre ai cittadini di un altro Stato membro (nel presente caso l'ex Repubblica federale di Germania), che esercitavano un'attività lavorativa autonoma nel suo territorio e svolgevano la stessa attività lavorativa autonoma nella ex Repubblica federale di Germania, dove risiedevano ed erano soggetti alla previdenza sociale, un obbligo di contribuzione nell'ambito del regime di previdenza sociale belga dei lavoratori autonomi, tanto più che tale obbligo non poteva generare a loro vantaggio alcuna tutela previdenziale supplementare».
4.
In sintesi, il giudice nazionale mira a stabilire se, prima di detta data, uno Stato membro potesse obbligare un cittadino di un altro Stato membro, che esercitava in due Stati membri la stessa professione autonoma, a versare contributi per il proprio regime di previdenza sociale per lavoratori autonomi, tenuto conto del fatto che egli era già iscritto ad un regime di previdenza sociale equivalente dell'altro Stato membro, nel quale risiedeva, e il versamento di contributi ad un secondo regime di previdenza sociale non gli avrebbe fornito alcuna tutela previdenziale supplementare.
5.
Solo la Commissione ha presentato osservazioni nella causa in esame. Essa osserva, in primo luogo, che il regolamento n. 1390/81, in conformità al suo art. 2, non crea alcun diritto per i periodi precedenti la sua entrata in vigore, avvenuta il 1° luglio 1982. Poiché i periodi per i quali si chiedono i contributi nella causa principale sono precedenti a detta data, la Commissione ritiene che tale regolamento non sia loro applicabile e che, per risolvere la questione pregiudiziale, occorra riferirsi alle disposizioni del Trattato, vale a dire nella specie all'art. 52, in quanto il signor Kemmler ha svolto un'attività autonoma tanto in Germania quanto in Belgio.
6.
La Commissione aggiunge che vi è una giurisprudenza della Corte quanto all'interpretazione dell'art. 52 del Trattato che risulta pertinente per risolvere tale questione, in particolare le sentenze Stanton ( 2 ) e Wolf ( 3 ), e suggerisce di rispondere al Tribunale nazionale che l'art. 52 del Trattato osta a che uno Stato membro obblighi i cittadini che svolgono un'attività dello stesso tipo in un altro Stato membro, nel quale risiedono e sono iscritti ad un regime di previdenza sociale, a versare contributi al proprio regime di previdenza sociale per lavoratori autonomi, se tale obbligo non fornisce loro alcuna tutela previdenziale supplementare.
7.
Il regolamento n. 1390/81 ha esteso ai lavoratori non salariati alcuni principi che figuravano nel regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ( 4 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), principi che, fino a quel momento, erano stati applicabili unicamente a questi ultimi. Fra tali principi figura quello secondo il quale, in materia di previdenza sociale, il lavoratore potrà essere soggetto soltanto alla legislazione di un unico Stato membro.
8.
La situazione concreta del signor Kemmler è descritta nell'art. 14 bis, n. 2, del regolamento n. 1408/71, come modificato con il regolamento n. 1390/81. Ai sensi di tale disposizione:
«La persona che di norma esercita un'attività non salariata nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro [...]».
9.
Orbene, il regolamento n. 1390/81, conformemente al disposto del suo art. 2, non ha creato alcun diritto per i periodi precedenti la sua entrata in vigore. Dato che questa entrata in vigore ha avuto luogo il 1° luglio 1982, vale a dire a una data successiva al periodo per il quale l'Inasti chiede i contributi, le disposizioni del regolamento non sono applicabili alla causa principale la quale, per questo motivo, deve essere risolta esclusivamente in base alle disposizioni del Trattato.
10.
Alla luce della descrizione dei fatti presentata dal giudice a quo, ritengo, al pari della Commissione, che la situazione del signor Kemmler non sia disciplinata dagli artt. 48 e 51 del Trattato, che riguardano la libera circolazione dei lavoratori, né dall'art. 59, relativo alla libera prestazione dei servizi, ma che essa rientri nella sfera di applicazione dell'art. 52, che riconosce il diritto di stabilimento come segue:
«Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio. Tale graduale soppressione si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro.
La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali».
11.
La Corte di giustizia ha già considerato nella sentenza Klopp ( 5 ) che «la libertà di stabilimento non si limita al diritto di stabilirsi una sola volta nell'ambito della Comunità [...] (ma) implica del pari la facoltà di creare e di conservare, salve restando le norme professionali, più di un centro di attività nel territorio della Comunità».
12.
Nel 1988 la Corte ha pronunciato le sentenze Stanton ( 6 ) e Wolf ( 7 ). I fatti che avevano suscitato le questioni pregiudiziali sollevate allora, sempre da giudici belgi, erano molto simili a quelli che hanno fatto sorgere ora la questione pregiudiziale in esame. Si trattava di applicare, tanto in quei casi come nel caso di cui ci occupiamo, la stessa normativa nazionale, vale a dire l'art. 3, n. 1, del regio decreto 27 luglio 1967, n. 38, nella parte in cui disciplina il regime sociale dei lavoratori autonomi. In conformità al n. 1 di detto articolo, qualsiasi persona fisica che eserciti in Belgio un'attività lavorativa svolta al di fuori di un contratto di lavoro dovrà versare contributi al regime della previdenza sociale. In definitiva, ciò che crea l'obbligo di versare contributi è l'attività lavorativa svolta, non la residenza del lavoratore.
13.
Nelle dette cause le autorità belghe chiedevano ad un cittadino britannico, occupato nel Regno Unito, e a due cittadini tedeschi, occupati in Germania, i quali svolgevano anche il compito di amministratore di società belghe, e per questo motivo erano considerati come lavoratori autonomi in Belgio, il versamento di contributi di previdenza sociale al regime dei lavoratori autonomi. I periodi per i quali si chiedeva detto versamento erano del pari precedenti l'entrata in vigore del regolamento n. 1390/81. L'unica differenza fra dette cause e quella del signor Kemmler consiste nel fatto che l'attività esercitata da quest'ultimo nell'altro Stato membro — nel suo caso, in Germania — costituiva un'attività autonoma.
14.
Per risolvere la questione pregiudiziale sollevata esaminerò, in primo luogo, se la normativa nazionale violi il principio della parità di trattamento dei cittadini degli altri Stati membri stabilito dall'art. 52, secondo comma, del Trattato per quanto attiene all'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, e, in secondo luogo, se detta normativa nazionale possa costituire una restrizione alla libertà di stabilimento. Infine, in caso affermativo, esaminerò se tale restrizione debba essere considerata giustificata.
15.
Per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, credo che, al pari di quanto avvenuto nelle menzionate cause Stanton e Wolf, detta normativa nazionale sia indistintamente applicabile a qualsiasi lavoratore autonomo che eserciti un'attività lavorativa in Belgio e non stabilisca alcuna discriminazione, nemmeno indiretta, a causa della cittadinanza. Infatti, da un lato, l'obbligo di versare contributi sorge per il mero fatto dell'esercizio di un'attività autonoma in detto paese e, dall'altro, una disposizione di tale natura non è tale da pregiudicare unicamente o principalmente i cittadini di altri Stati membri.
16.
In secondo luogo, va considerato che, come ha ricordato la Corte nelle citate sentenze Stanton ( 8 ) e Wolf ( 9 ), «(...) l'art. 52, primo comma, del Trattato prescrive la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, e che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, trattasi di una norma di diritto comunitario di diretta applicazione (...)». Da ciò la Corte deduce che il rispetto di detta norma si impone pertanto agli Stati membri, anche se — come si era verificato in dette cause e si verifica anche nella situazione del signor Kemmler —, in mancanza di una normativa comunitaria in detto periodo sul regime sociale dei lavoratori autonomi, gli Stati membri rimangono competenti a legiferare in materia.
17.
Occorre ricordare anche che «le norme del Trattato sulla libera circolazione delle persone sono volte pertanto a facilitare ai cittadini comunitari l'esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura in tutto il territorio della Comunità, ed ostano ad una normativa nazionale che li ostacoli qualora desiderino estendere le loro attività al di fuori del territorio di un unico Stato membro» ( 10 ).
18.
Alla luce di tale giurisprudenza, non vi è alcun dubbio che una normativa di uno Stato membro, come quella descritta, che imponga a chiunque eserciti un'attività economica autonoma sul suo territorio l'obbligo di versare contributi al suo regime di lavoratori autonomi, senza prevedere la possibilità di esentare dal versamento di detto contributo una persona che eserciti anche un'attività autonoma in un altro Stato membro, qualora già versi contributi ad un regime di previdenza sociale equivalente di questo Stato, produce effetti pregiudizievoli per coloro che, come il signor Kemmler, estendano la loro attività lavorativa al di fuori del territorio di quest'ultimo Stato membro.
19.
Orbene, come è noto, «(...) la Ubera circolazione delle persone, in quanto principio fondamentale sancito dal Trattato, può essere limitata solo da norme giustificate dall'interesse generale e valevoli per tutte le persone e le imprese che esercitino le suddette attività nel territorio dello Stato di cui trattasi, qualora tale interesse non sia tutelato dalle norme cui il cittadino comunitario è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito» ( 11 ). Si tratta quindi di stabilire se nel caso del signor Kemmler, il quale già versava contributi in Germania, vi siano ragioni imperative di interesse generale che giustifichino l'obbligo di versare contributi anche in Belgio.
20.
Qualora vi sia per uno Stato membro un interesse generale a che i lavoratori che esercitino un'attività autonoma sul suo territorio siano iscritti al suo regime di previdenza sociale, credo che tale interesse debba consistere nell'evitare che dene persone siano sfornite di copertura assicurativa qualora si verifichino determinati rischi. Poiché, durante lo stesso periodo, il signor Kemmler era già assicurato in base ad un regime di previdenza sociale equivalente in un altro Stato membro, si dovrebbe rilevare che l'applicazione della normativa belga non è giustificata nel suo caso da ragioni di interesse generale.
21.
Vorrei aggiungere che l'applicazione al convenuto nella causa principale della normativa nazionale controversa costituirebbe per lui un onere fiscale in quanto non gli offrirebbe alcun tipo di prestazione previdenziale supplementare.
22.
Da ciò si deduce che l'applicazione di una normativa nazionale come quella descritta ad un cittadino di un altro Stato che si trovi in una situazione come quella del signor Kemmler, rendendo più gravoso l'esercizio di attività lavorative al di fuori del territorio di un solo Stato membro, costituisce un ostacolo ingiustificato alla libertà di stabilimento, con la conseguenza che essa è incompatibile con l'art. 52 del Trattato.
Conclusione
23.
Alla luce delle precedenti considerazioni, suggerisco alla Corte di giustizia di risolvere come segue la questione pregiudiziale sollevata dal Tribunal de travail di Tournai:
«L'art. 52 del Trattato CEE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro obblighi un cittadino di un altro Stato membro, che eserciti contemporaneamente la stessa attività autonoma in due Stati, a versare contributi al suo regime di previdenza sociale per lavoratori autonomi qualora l'interessato dimostri che durante lo stesso periodo era iscritto ad un regime di previdenza sociale equivalente nell'altro Stato membro, dove risiedeva, e il versamento di contributi ad un secondo regime di previdenza sociale non possa generare a suo vantaggio alcuna tutela previdenziale supplementare».
( *1 ) Lingua originale: lo spagnolo.
( 1 ) GU L 143, pag. 1.
( 2 ) Semenza 7 luglio 1988, causa 143/87, Santon (Racc. pag. 3877).
( 3 ) Sentenza 7 luglio 1988, cause riunite 154/87 e 155/87, Wolf e a. (Racc. pag. 3897).
( 4 ) GU L 149, pag. 2.
( 5 ) Sentenza 12 luglio 1984, causa 107/83, Klopp (Racc. pag. 2971, punto 19).
( 6 ) V. supra (nota 2).
( 7 ) V. supra (nota 3).
( 8 ) V. supra (nota 2), punto 10.
( 9 ) V. supra (nota 3), punto 10.
( 10 ) V. sentenze Stanton e Wolf, citate rispettivamente alle note 2 e 3, supra, punto 13.
( 11 ) Sentenza 20 maggio 1992, causa C-106/91, Ramrath (Racc, pag. I-3351, punto 29).
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