Conclusioni dell avvocato generale
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte di giustizia il 13 marzo 1995, l'Italia ha chiesto, ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE, l'annullamento parziale della decisione della Commissione 21 dicembre 1994, 94/871/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1991 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), «sezione garanzia» (1). Lo Stato italiano ha chiesto tale annullamento parziale, poiché la Commissione, con la menzionata decisione, ha rifiutato di riconoscere un importo di 103 161 493 560 LIT, corrispondente alla spesa per l'acquisto di quantitativi di riferimento individuali nell'ambito di un programma comunitario di ristrutturazione della produzione lattiera, attuato dalle autorità italiane.
2 L'Italia fa valere come motivi di annullamento della decisione 94/871 il difetto di motivazione, lo sviamento di potere e la violazione degli artt. 1, 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 (2) e dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72 (3), nonché la violazione della disciplina del settore lattiero [art. 4 del regolamento (CEE) n. 857/84 (4) e sue successive modifiche e regolamento (CEE) n. 1546/88 (5)].
Prima di analizzare i motivi addotti dall'Italia per chiedere l'annullamento parziale della decisione 94/871, occorre esporre il contesto normativo della causa.
Contesto normativo
3 Il regolamento (CEE) n. 856/84 (6) ha modificato l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari mediante l'introduzione di un prelievo supplementare a decorrere dal 2 aprile 1984. Questo meccanismo di controllo della produzione lattiera è articolato nel modo seguente:
- è stato determinato un quantitativo globale per tutta la Comunità, che costituiva il limite di garanzia per la produzione del latte;
- tale quantitativo è stato distribuito tra gli Stati membri in funzione dei quantitativi di latte consegnati nel loro territorio durante l'anno civile 1981 aumentato dell'1%, ad eccezione del quantitativo destinato alla riserva comunitaria, creata per far fronte alle necessità specifiche di alcuni Stati membri e di determinati produttori;
- a sua volta ogni Stato membro ha distribuito il suo quantitativo garantito tra i suoi produttori, assegnando loro un quantitativo di riferimento individuale, abitualmente denominato «quota lattiera»;
- il superamento del quantitativo di riferimento comportava l'obbligo per i produttori di versare un prelievo supplementare, destinato a finanziare le spese causate dallo smercio di queste eccedenze. Al versamento del prelievo era tenuto il produttore (formula A) o l'acquirente del latte con diritto di ripercussione sul produttore (formula B), in base alla scelta effettuata da ciascuno Stato membro. L'Italia ha optato per la formula A.
4 Le norme generali per l'applicazione di questo regime di prelievo supplementare sono state fissate dal Consiglio col regolamento n. 857/84. Questa normativa ha consentito agli Stati membri di scegliere gli anni 1981, 1982 o 1983 come periodo di riferimento per il calcolo delle quote individuali dei produttori e ha previsto inoltre la possibilità che gli Stati membri creino riserve nazionali di quantitativi di riferimento per far fronte alle situazioni specifiche di alcuni dei loro produttori.
5 Questo regime di prelievo supplementare è stato istituito all'inizio per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1_ aprile 1984 ed è stato prorogato fino al 2000. Le misure inizialmente previste non sono state sufficienti per equilibrare l'offerta e la domanda di latte e di prodotti lattiero-caseari. Per tale motivo le istituzioni comunitarie hanno adottato nuove misure destinate a rafforzare tale regime, come riduzioni e sospensioni temporanee dei quantitativi globali di latte garantiti o il versamento di un'indennità per abbandono della produzione.
6 L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 857/84 prevedeva la possibilità che gli Stati membri utilizzassero il versamento di indennità per abbandono della produzione come una misura di ristrutturazione della produzione lattiera. Anche tale tipo di azioni è stato utilizzato dalle autorità comunitarie come uno strumento per ridurre la produzione.
7 Nel 1990 il Consiglio ha modificato il regolamento n. 857/84 adottando il regolamento (CEE) n. 1183/90, (7) al fine di istituire un programma di ristrutturazione delle aziende di piccole dimensioni. Le modalità di attuazione di questo programma sono state fissate dal regolamento della Commissione n. 2138/90 (8), che modificava il regolamento n. 1546/88.
8 Il programma di ristrutturazione della produzione lattiera, previsto nel regolamento n. 1183/90, intendeva mettere a disposizione delle aziende di piccole dimensioni quantitativi di riferimento supplementari affinché raggiungessero un livello di produzione più rispondente alle esigenze del mercato. In concreto, potevano ottenere quote supplementari i produttori il cui quantitativo di riferimento individuale fosse inferiore a 60 000 kg o a 100 000 kg nelle zone di montagna, all'inizio del settimo periodo di dodici mesi di applicazione del regime di prelievo supplementare. Questi produttori dovevano rinunciare a beneficiare di qualsiasi programma di abbandono della produzione lattiera per quanto riguarda le loro quote iniziali e in ordine ai quantitativi di riferimento supplementari ottenuti nell'ambito del programma di ristrutturazione.
9 Dato il ferreo controllo della produzione stabilito dal regime di prelievo supplementare nell'organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero caseari, i quantitativi di riferimento necessari per alimentare il programma di ristrutturazione della produzione non potevano essere ottenuti mediante l'aumento del quantitativo globale garantito dalla Comunità né dei quantitativi assegnati a ciascuno Stato membro. Per tale motivo lo stesso regolamento n. 1183/90 ha istituito un nuovo programma comunitario di finanziamento dell'abbandono della produzione lattiera, destinato a rendere disponibili i quantitativi di riferimento necessari per l'applicazione del programma di ristrutturazione della produzione delle aziende di piccole dimensioni.
La Comunità si è impegnata a finanziare il riscatto delle quote per 500 000 tonnellate, quantitativo che la Commissione ha distribuito tra i vari Stati membri in relazione alle domande presentate dai produttori, attribuendo all'Italia 164 100 tonnellate. Entro questo limite, i produttori che si fossero impegnati prima del 1_ novembre 1990 all'abbandono totale e definitivo della loro produzione lattiera entro il 1_ aprile 1991 avrebbero ricevuto un'indennità di 36 ECU per 100 kg di latte o equivalente latte, che veniva versata in un'unica soluzione anteriormente al 1_ luglio 1991.
10 Per quanto riguarda la presa a carico da parte della Comunità della spesa causata da questo programma di ristrutturazione della produzione lattiera, occorre ricordare che gli artt. 2 e 3 del regolamento n. 729/70 stabiliscono che la sezione garanzia del FEAOG finanzia le restituzioni all'esportazione verso paesi terzi e gli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli intrapresi secondo le norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. A contrario si deduce che il finanziamento degli interventi destinati a regolarizzare i mercati, effettuati senza rispettare la normativa comunitaria, non è preso a carico dalla sezione garanzia del FEAOG.
L'oggetto della controversia
11 Nella relazione di sintesi relativa all'esercizio 1991, (9) la Commissione fa presente che l'Italia ha acquistato 163 592 tonnellate di quote per un costo totale di 103 161 493 560 LIT nell'ambito del programma stabilito dal regolamento n. 1183/90. In tale relazione la Commissione si rifiutava di prendere a carico tale spesa, poiché «l'Italia (...) non applicava il regime delle quote lattiere e in particolare non aveva assegnato i quantitativi di riferimento che avrebbero dato un senso al programma di riacquisto, e poiché l'Italia non ha mai riassegnato i quantitativi in questione ai produttori indicati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 857/84» (10).
Con la decisione 94/871, relativa alla liquidazione dei conti del FEAOG per l'esercizio 1991, viene rifiutata definitivamente la presa a carico da parte della Comunità del finanziamento del programma di ristrutturazione applicato dall'Italia.
12 Col ricorso in esame il governo italiano chiede l'annullamento parziale della decisione 94/871, contestando i due motivi addotti dalla Commissione per non prendere a carico la spesa causata dall'applicazione del programma di ristrutturazione della produzione lattiera, e cioè: la mancata applicazione del regime del prelievo supplementare in Italia e la mancata riassegnazione delle quote riscattate.
La mancata applicazione da parte dell'Italia del regime del prelievo supplementare
13 L'attuazione del regime del prelievo supplementare in Italia è stata realizzata in maniera progressiva e molto discontinua (11). Infatti, dal 1984, anno di introduzione di questo meccanismo di controllo della produzione lattiera, fino al 1989, l'Italia non ha intrapreso alcuna azione destinata all'applicazione sul suo territorio del regime del prelievo supplementare, e tale inadempimento è stato accertato dalla Corte di giustizia (12).
Il primo tentativo di applicazione di questo meccanismo è stato effettuato nella stagione 1989/1990, mediante l'assegnazione di una quota globale all'associazione nazionale di produttori di latte (UNALAT) e di quote individuali ai produttori indipendenti. Tuttavia dai controlli effettuati dalla Commissione è risultato che fino alla stagione 1992/1993 l'applicazione del regime del prelievo supplementare continuava ad essere caotica, come ammette lo stesso governo italiano. Ai singoli produttori non erano stati ancora assegnati in pratica i quantitativi di riferimento individuali, non esisteva alcun controllo da parte delle autorità italiane per la riscossione del prelievo supplementare per eccesso di produzione, i dati relativi alla produzione lattiera non erano ancora affidabili ecc.
14 Il governo italiano ritiene che la mancata applicazione del regime del prelievo supplementare durante il periodo di validità del programma di ristrutturazione della produzione lattiera (anni 1990 e 1991) costituisca un elemento privo di rilevanza per la presa a carico da parte del FEAOG della spesa causata da detto programma. A sostegno di tale argomento il governo italiano fa presente che la Commissione non ha fatto valere l'eventuale illegittimità del comportamento dell'Italia durante l'applicazione del programma di ristrutturazione, in quanto ha fissato il quantitativo di quote che questo Stato poteva acquistare (164 100 tonnellate) e non si è opposta a che l'Italia integrasse con fondi nazionali il finanziamento comunitario per accogliere tutte le domande di abbandono definitivo della produzione presentate, che ammontavano a 592 167 tonnellate.
Inoltre, le conseguenze della non corretta applicazione del regime del prelievo supplementare in Italia sono state eliminate mediante l'aumento della quota globale assegnata a questo Stato e una rilevante rettifica finanziaria, che sono stati applicati in seguito all'accordo politico raggiunto al riguardo nell'ambito del Consiglio nel 1994 (13). Per tale motivo il governo italiano ritiene che sia ingiusto e sproporzionato trarre ulteriori conseguenze negative da tale inadempimento.
15 A mio parere questi argomenti del governo italiano non possono essere accolti.
16 Il regime del prelievo supplementare costituisce un meccanismo stabilito dalle istituzioni comunitarie per controllare le eccedenze di produzione esistenti nell'organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Gli elementi di base di questo regime, così come ho indicato precedentemente, sono i seguenti: quantitativo globale garantito a livello comunitario, quantitativi massimi assegnati a ciascuno Stato membro, quantitativi di riferimento individuali attribuiti a ciascun produttore, versamento di un prelievo supplementare in caso di superamento della quota.
Questa struttura di base del regime del prelievo supplementare è completata da un'altra serie di misure aggiuntive miranti a rendere flessibili i suoi effetti o a rafforzare il controllo della produzione. Come è logico, queste misure aggiuntive hanno senso e possono produrre gli effetti voluti solo se gli elementi di base del meccanismo sono stati posti in pratica.
17 Il programma di ristrutturazione della produzione lattiera, fissato dal regolamento n. 1183/90, costituisce una misura intesa a rendere flessibili gli effetti del regime del prelievo supplementare per i piccoli produttori. Ora, l'applicazione di questa misura richiede inevitabilmente l'applicazione degli elementi di base di tale regime. Perciò uno Stato membro, nella fattispecie l'Italia, che non applicava debitamente il regime del prelievo supplementare, in quanto non ha nemmeno reso effettiva l'attribuzione di quantitativi di riferimento individuali ai produttori, non può far uso di una misura integrativa nell'ambito di questo regime come il programma di ristrutturazione della produzione. Inoltre, così come fa presente la Commissione nel controricorso, costituirebbe uno spreco ingiustificato di fondi comunitari il versamento di indennità a produttori per recuperare le loro quote, se queste non sono state loro previamente attribuite e non svolgono la funzione di limitare la produzione di latte.
18 Inizialmente la Commissione non si è opposta all'applicazione del programma di ristrutturazione della produzione da parte delle autorità italiane, poiché non aveva ancora le prove necessarie per accertare se l'Italia stesse applicando correttamente gli elementi di base del regime del prelievo supplementare. In ogni caso, l'atteggiamento adottato dalla Commissione non le impedisce, dopo avere effettuato gli opportuni controlli, di rifiutare la presa a carico di una spesa da parte del FEAOG, se da questi controlli risulta chiaramente la violazione delle disposizioni comunitarie.
19 Infine la soluzione concordata ottenuta con l'accordo politico del Consiglio nel 1994 relativamente al prelievo supplementare (spesa negativa) non riscosso dall'Italia non riguarda, secondo quanto fa presente la Commissione nella controreplica, l'eventuale riconoscimento di una spesa di carattere positivo quale quella causata dall'acquisto di quote nell'ambito del programma di ristrutturazione della produzione.
L'Italia non ha riassegnato le quote riscattate ad altri produttori
20 Il governo italiano ammette esplicitamente di non aver riassegnato le quote riscattate mediante il pagamento di indennità per abbandono definitivo della produzione. In forza del regolamento n. 2138/90 questa riassegnazione delle quote riscattate doveva essere effettuata dagli Stati membri entro il 1_ giugno 1991.
21 Ora, lo Stato italiano ritiene che la mancata riassegnazione delle quote non costituisca un motivo sufficiente perché la Commissione si rifiuti di prendere a carico, nell'ambito del procedimento di liquidazione dei conti del FEAOG, l'importo di 103 161 493 560 LIT accreditato dall'Italia ai produttori che hanno abbandonato la loro produzione come conseguenza dell'applicazione del programma di ristrutturazione fissato dal regolamento n. 1183/90. Le autorità italiane hanno dato esecuzione alla prima misura prevista in tale programma, cioè il riscatto di quote mediante il versamento di indennità per l'abbandono definitivo della produzione, ma hanno lasciato in sospeso l'applicazione del secondo punto del programma, cioè la riassegnazione di tali quote ai piccoli produttori. Il governo italiano deduce tre motivi per giustificare tale comportamento.
22 Innanzi tutto il regolamento n. 1183/90 favorisce la ridistribuzione immediata delle quote riscattate, ma non la considera essenziale, in quanto consente il mantenimento nella riserva nazionale delle quote che non possono essere riassegnate in base ai criteri fissati nel regolamento.
23 In secondo luogo, la preoccupante situazione del settore lattiero italiano non consentiva la riassegnazione delle quote. Nel 1991 la produzione di latte superava di molto il quantitativo assegnato all'Italia e la riassegnazione delle quote riscattate nell'ambito del programma di ristrutturazione avrebbe aggravato la situazione. Perciò le autorità italiane hanno sospeso tale misura in attesa dell'effettiva applicazione del regime del prelievo supplementare. Tale comportamento è, secondo il governo italiano, coerente con l'obiettivo di tale regime, soprattutto tenendo conto del fatto che le indennità erano state pagate a produttori che avevano effettivamente abbandonato la produzione.
24 Infine la Commissione ha autorizzato successivamente l'Italia a sospendere temporaneamente la riassegnazione a piccoli produttori di quote che erano state riscattate mediante un successivo programma di abbandono della produzione fissato dai regolamenti (CEE) n. 1637/91 (14) e n. 3950/92 (15).
25 Gli argomenti dedotti dal governo italiano a sostegno della sua tesi non possono essere accolti.
26 Il programma di ristrutturazione della produzione instaurato dal regolamento n. 1183/90 non intendeva ridurre la produzione lattiera, ma favorire un miglioramento delle strutture produttive delle aziende di piccole dimensioni. Per tale motivo questo programma comprendeva un meccanismo di riscatto di quote, il pagamento di indennità per l'abbandono definitivo della produzione e la ridistribuzione entro un termine stabilito delle quote ottenute tra i piccoli produttori. E' indubbio che il finanziamento dell'abbandono della produzione fosse previsto unicamente per ottenere le quote aggiuntive di cui necessitavano i piccoli produttori, in quanto la severa limitazione della produzione imposta dal regime del prelievo supplementare non consentiva l'aumento del quantitativo globale garantito. La ridistribuzione di quote costituisce l'obiettivo di base del programma di ristrutturazione e il finanziamento dell'abbandono della produzione costituisce il mezzo fissato per raggiungere tale obiettivo.
27 Altre norme comunitarie adottate nell'ambito del regime di prelievo supplementare hanno fissato programmi di abbandono della produzione miranti unicamente a ridurre la produzione lattiera. Tuttavia questo non è il caso del programma di ristrutturazione fissato dal regolamento n. 1183/90, che ha in via di principio un effetto neutro sul volume della produzione di latte.
28 In forza di queste considerazioni mi sembra evidente che l'Italia, non ridistribuendo entro il termine stabilito le quote previamente riscattate, ha violato l'art. 3 quater del regolamento n. 857/84 e l'art. 3 ter del regolamento n. 1546/88.
29 La caotica applicazione del regime del prelievo supplementare in Italia, che ha provocato nel 1991 un ampio superamento del quantitativo massimo di produzione di latte assegnato a tale Stato membro dalle autorità comunitarie, non consentiva alle autorità italiane di sospendere unilateralmente la riassegnazione della quote riscattate in applicazione del programma di ristrutturazione della produzione lattiera fissato dal regolamento n. 1183/90. In ogni caso le autorità italiane avrebbero dovuto far presente alla Commissione la gravità dei problemi del settore lattiero nel loro territorio e chiederle la sospensione della riassegnazione delle quote riscattate, dato che il termine per realizzare questa operazione era stato fissato dalla Commissione nel regolamento n. 2138/90. In effetti la Commissione ha consentito queste sospensioni nell'ambito di successivi programmi di ristrutturazione della produzione lattiera.
30 D'altra parte il mantenimento delle quote riscattate nella riserva nazionale è stato previsto dal regolamento n. 1183/90 come una possibilità eccezionale nel caso che non si potessero ridistribuire tutte le quote. Nessuno Stato membro poteva pertanto trasformare questa eccezione in regola generale, come ha fatto l'Italia.
31 Inoltre, la corretta applicazione del programma di ristrutturazione della produzione non aggravava la critica situazione del settore lattiero italiano, poiché i suoi effetti erano completamente neutri in relazione al volume totale della produzione lattiera, dato che potevano essere riattribuite solo le quote che erano state previamente riscattate.
La liquidazione dei conti del FEAOG
32 Dalle considerazioni precedenti risulta in maniera evidente che l'Italia ha pagato indennità a produttori che hanno abbandonato la loro produzione per un importo di 103 161 493 560 LIT senza soddisfare le condizioni poste dalla normativa comunitaria pertinente. Lo Stato italiano non applicava effettivamente il regime di prelievo supplementare, nel quale si inseriva, come meccanismo complementare, il programma di ristrutturazione della produzione di cui trattasi. Inoltre, le autorità italiane non hanno osservato le disposizioni specifiche che disciplinavano tale programma, non avendo riassegnato nel termine stabilito le quote che erano state riscattate.
33 Esiste una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia relativa ai principi che disciplinano il procedimento di liquidazione dei conti del FEAOG, (16) nella quale si stabilisce che gli artt. 2 e 3 del regolamento n. 729/70 «permettono alla Commissione di porre a carico del FEAOG solo gli importi corrisposti in conformità alle norme emanate per i vari settori dell'agricoltura. Nei casi in cui la normativa comunitaria subordina la corresponsione dell'aiuto al fatto che siano state osservate talune formalità di prova o di controllo, l'aiuto corrisposto non tenendo conto di tale condizione non è conforme al diritto comunitario e la relativa spesa non può quindi essere posta a carico del FEAOG» (17).
34 Questa interpretazione restrittiva delle condizioni di presa a carico delle spese da parte del FEAOG deriva anche dalla finalità del regolamento n. 729/70. Infatti la gestione della politica agricola comune in condizioni di parità tra gli operatori economici degli Stati membri osta a che le autorità di uno di essi favoriscano, interpretando estensivamente una certa norma, gli operatori di questo Stato a danno di quelli degli altri Stati membri in cui venga seguita un'interpretazione più restrittiva (18).
35 Poiché l'Italia non ha rispettato le condizioni poste per l'applicazione del programma di ristrutturazione della produzione lattiera dai regolamenti n. 1183/90 e n. 2138/90, la Commissione si è rifiutata giustamente, alla luce delle norme sulla liquidazione dei conti del FEAOG, di prendere a carico il finanziamento dell'importo di 103 161 493 560 LIT versato dall'Italia ai produttori che si erano impegnati all'abbandono definitivo della propria produzione lattiera.
36 In seguito a ciò, propongo alla Corte di giustizia di respingere i motivi di annullamento parziale della decisione 94/871 fatti valere dall'Italia e di condannare quindi alle spese tale Stato membro, ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.
Conclusioni
37 In base alla considerazioni che precedono, propongo alla Corte di giustizia di:
1) respingere il ricorso;
2) condannare la Repubblica italiana alle spese.
(1) - GU L 352, pag. 82.
(2) - Regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13).
(3) - Regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1972, n. 1723, relativo alla liquidazione dei conti per quanto concerne il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (GU L 186, pag. 1).
(4) - Regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13).
(5) - Regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12).
(6) - Regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10).
(7) - Regolamento (CEE) del Consiglio 7 maggio 1990, n. 1183, recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 119, pag. 27).
(8) - Regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1990, n. 2138, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1546/88 che fissa le modalità d'applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 195, pag. 23).
(9) - Relazione di sintesi relativa ai risultati dei controlli per la liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1991, doc. VI/320/94-IT def., del 21 dicembre 1994.
(10) - Ibidem, pag. 42.
(11) - V., al riguardo, la relazione speciale della Corte dei conti n. 4/93 concernente l'applicazione del regime delle quote per il controllo della produzione lattiera corredata della risposta della Commissione (GU 1994, C 12, pag. 1).
(12) - Sentenza 17 giugno 1987, causa 394/85, Commissione/Italia (Racc. pag. 2741).
(13) - V., al riguardo Petit, Y: «Organisations communes de marchés», Répertoire Dalloz Droit communautaire, 1995, pagg. 12 e 13.
(14) - Regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1637, che fissa un'indennità relativa alla riduzione dei quantitativi di riferimento previsti all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera (GU L 150, pag. 30).
(15) - Regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1).
(16) - V., tra l'altro, le sentenze della Corte di giustizia 7 febbraio 1979, causa 11/76, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. 245), e cause riunite 15/76 e 16/76, Francia/Commissione (Racc. pag. 321); 25 febbraio 1988, causa 327/85, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. 1065); 8 gennaio 1992, causa C-197/90, Italia/Commissione (Racc. pag. I-1), e 14 settembre 1995, causa C-49/94, Irlanda/Commissione (Racc. pag. I-2683).
(17) - Sentenza 8 gennaio 1992 (citata in nota 16), punto 38.
(18) - Sentenza 7 febbraio 1979, causa 11/76 (citata in nota 16), punto 9.
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