CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ANTONIO LA PERGOLA
PRESENTATE IL 20 GIUGNO 1996 ( *1 )
1.
Con ricorso presentato in data 16 marzo 1995, la Commissione chiede alla Corte di constatare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE non avendo adottato entro i termini prescritti le misure necessarie per conformarsi alle seguenti direttive:
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direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ( 1 );
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direttiva del Consiglio 30 novembre 1989, 89/654/CEE, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, n. 1, della direttiva 89/391/CEE) ( 2 );
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direttiva del Consiglio 30 novembre 1989, 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, n. 1, della direttiva 89/391/CEE) ( 3 );
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direttiva del Consiglio 30 novembre 1989, 89/656/CEE, relativa ai requisiti minimi in materia di sicurezza e di salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'art 16, n. 1, della direttiva 89/391/CEE) ( 4 );
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direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/269/CEE, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, n. 1, della direttiva 89/391/CEE) ( 5 );
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direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, n. 1, della direttiva 89/391/CEE) ( 6 );
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direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/394/CEE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, n. 1, della direttiva 89/391/CEE) ( 7 ).
2.
Il Regno di Spagna ha, nel corso del giudizio, segnalato di aver nel frattempo provveduto ad assicurare la trasposizione della direttiva 89/391/CEE. La Commissione ha preso atto di tale trasposizione ed ha, quindi, comunicato alla Corte di rinunciare, conformemente all'art. 78 del regolamento di procedura, al ricorso, per la parte che concerne la pretesa violazione della direttiva 89/391/CEE.
3.
Al riguardo, è sufficiente rilevare che il Regno di Spagna non contesta l'infrazione addebitatagli relativamente alla mancata trasposizione delle direttive 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE e 90/394/CEE. Nelle sue osservazioni si è limitato a rilevare che gli atti volti ad adeguare la normativa nazionale a tali direttive sono in via di adozione. Il che, secondo la giurisprudenza della Corte ( 8 ), non costituisce tuttavia causa esimente dell'inadempimento.
Conclusioni
4.
Suggerisco pertanto alla Corte di accogliere il ricorso, per la parte che concerne la violazione delle direttive 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE e 90/394/CEE, e di condannare, ai sensi dell'art. 69, nn. 2 e 5, del regolamento di procedura, lo Stato convenuto alle spese.
( *1 ) Lingua originale: l'italiano.
( 1 ) GU L 183, pag. 1
( 2 ) GU L 393, pag. 1.
( 3 ) GU L 393, pag. 13.
( 4 ) GU L 393, pag. 18.
( 5 ) GU L 156, pag. 9.
( 6 ) GU L 156, pag. 14.
( 7 ) GU L 196, pag. 1.
( 8 ) Si veda, ex mukis, sentenza 6 aprile 1995, causa C-I 47/94, Commissione/Spagna (Race. pag. I-1015).
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