Conclusioni dell avvocato generale
1 Nel presente procedimento la Corte è chiamata dal Polymeles Protodikeio di Atene a pronunciarsi in via pregiudiziale, per la prima volta, sull'interpretazione dell'art. 7, n. 2, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (1).
I - La causa principale
2 Come risulta dall'ordinanza di rinvio, il signor Kontogeorgas ha proposto dinanzi al Polymeles Protodikeio di Atene un ricorso nei confronti della «Kartonpak AE, società anonima industriale e commerciale di articoli per imballaggio» (in prosieguo: la «Kartonpak»), con sede in Neochoroudas di Salonicco. Nell'atto introduttivo l'attore espone quanto segue: il 10 febbraio 1981 ha stipulato con la convenuta un contratto di agenzia commerciale, nel quale si conveniva che, dal 1_ gennaio 1981, egli sarebbe stato l'agente commerciale della società per la distribuzione dei suoi prodotti nelle province dell'Acaia e dell'Elide, verso corrispettivo di una provvigione del 3% sulle vendite in tale zona. Secondo quanto narra l'attore, dal 1988 la convenuta ha distribuito i propri prodotti a clienti della detta regione, a sua insaputa, al fine di privarlo delle provvigioni che gli spettavano. Afferma inoltre che la convenuta ha poi risolto il contratto senza osservare il termine di preavviso di due mesi pattuito. Alla luce di quanto sopra, l'attore ha chiesto in giudizio che la convenuta fosse condannata a corrispondergli un certo importo a titolo di provvigioni, nonché un risarcimento per l'inosservanza del termine di preavviso di due mesi per la risoluzione del contratto.
3 La convenuta contesta gli argomenti dell'attore e, nelle osservazioni presentate al Polymeles Protodikeio di Atene, espone quanto segue: a) nel 1985 la società denominata «Società anonima di produzione e commercio di scatoloni e altri articoli per imballaggio Kartonpak AE» si è fusa con la società «Saint Ritzis Ellas AVEE», avente lo stesso oggetto sociale, e b) all'attore non è dovuta alcuna provvigione, sia in quanto i clienti cui egli fa riferimento non sono stati da lui reperiti, trattandosi invece di clienti della Saint Ritzis, con la quale è poi avvenuta la fusione, sia perché taluni di loro non avevano sede nella regione in cui l'attore svolge la sua attività.
4 Il Polymeles Protodikeio di Atene, ritenendo che la controversia dinanzi a lui pendente sollevasse una questione d'interpretazione del diritto comunitario, segnatamente dell'art. 7, n. 2, della direttiva 86/653/CEE (in prosieguo: la «direttiva»), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, talune questioni pregiudiziali.
II - Le questioni pregiudiziali
5 Il Polymeles Protodikeio di Atene chiede alla Corte di risolvere le seguenti questioni pregiudiziali (2):
«1) Se, nel caso in cui l'incarico di un agente commerciale si estenda ad una determinata zona, il suo diritto alla provvigione riguardi anche i negozi giuridici conclusisi senza il suo intervento, in qualunque fase, e indipendentemente dal fatto che egli stesso abbia reperito i relativi clienti, oppure soltanto i negozi giuridici conclusi entro la sua zona di attività, a seguito del suo intervento, e con clienti dallo stesso procurati.
2) Quale significato abbia il termine "cliente appartenente" a tale zona. In particolare, qualora il cliente sia una società la cui sede legale è situata in un luogo diverso da quello in cui svolge la sua attività imprenditoriale e commerciale, se il verbo "appartenere" si riferisca alla sua sede o al luogo in cui essa effettivamente svolge la propria attività commerciale o, eventualmente, in cui si trovano i suoi stabilimenti o altri impianti per la gestione dei quali sono stati stipulati gli atti per cui si chiede la provvigione, e in tale luogo, che rientra nella zona di attività dell'agente, è stato stipulato il negozio in virtù del quale quest'ultimo ha diritto alla provvigione» (3).
III - Contesto normativo
6 L'art. 7 della direttiva dispone, al n. 1, quanto segue:
«Per un'operazione commerciale conclusa durante il contratto di agenzia, l'agente commerciale ha diritto alla provvigione:
a) quando l'operazione è stata conclusa grazie al suo intervento, o
b) quando l'operazione è stata conclusa con un terzo che egli aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo».
7 Il numero 2 dello stesso art. 7, di cui si chiede nella fattispecie l'interpretazione, dispone:
«Per un'operazione conclusa durante il contratto di agenzia l'agente commerciale ha parimenti diritto alla provvigione:
- quando è incaricato di una determinata zona o di un determinato gruppo di persone,
- quando gode di un diritto d'esclusiva per una determinata zona o un determinato gruppo di persone,
e l'operazione è stata conclusa con un cliente appartenente a tale zona o a tale gruppo.
Gli Stati membri possono inserire nella loro legislazione una delle possibilità di cui ai due precedenti trattini».
8 Il legislatore ellenico ha trasposto nell'ordinamento nazionale l'art. 7, n. 2, della direttiva, mediante l'art. 6, n. 1, del decreto presidenziale n. 219/91 (4), che prevede quanto segue:
«Per un'operazione commerciale conclusa durante il contratto di agenzia, l'agente commerciale ha diritto alla provvigione qualora sia incaricato di una determinata zona e l'operazione sia stata conclusa con un cliente appartenente a tale zona» (5).
IV - Sulla ricevibilità
9 In udienza la convenuta nella causa a qua, ribadendo quanto già affermato in proposito nella fase scritta del procedimento, ha affermato che le questioni pregiudiziali non debbono essere affrontate nel merito. A suo parere, infatti, la loro soluzione non è obiettivamente necessaria al fine di risolvere la controversia principale, atteso che l'attore non ha mai avuto alcun rapporto contrattuale con la società Saint Ritzis, successivamente fusasi con Kartonpak, e, pertanto, non gli spetta in ogni caso alcuna provvigione per quanto riguarda i contratti stipulati con clienti della prima.
10 La convenuta aveva effettivamente eccepito dinanzi al giudice di rinvio (v. supra, paragrafo 3) l'irricevibilità dell'azione esperita nei suoi confronti, tra l'altro anche in quanto i clienti cui l'attore faceva riferimento erano vecchi clienti della società Saint Ritzis, con la quale quest'ultimo non aveva alcun vincolo contrattuale. Ciononostante, il giudice nazionale ha ritenuto [probabilmente in quanto l'attore aveva sostenuto che gli spettasse la provvigione «indipendentemente dal fatto che sia stato lui a reperire i clienti o che, nel caso di clienti della Saint Ritzis (...), egli non abbia avuto alcun ruolo nelle vendite effettuate a questi ultimi»] che, prima di accertare la fondatezza o meno degli argomenti della convenuta, occorresse sottoporre alla Corte talune questioni pregiudiziali, al fine di precisare l'esatto significato dell'art. 7, n. 2, della direttiva, riservandosi, come risulta espressamente dall'ordinanza di rinvio, di esaminare, dopo la pronuncia pregiudiziale della Corte, «qualora le domande di cui al ricorso dovessero rivelarsi giuridicamente fondate (...), le eccezioni della convenuta».
11 Secondo la giurisprudenza della Corte, spetta unicamente al giudice nazionale adito valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale, sia la pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte (6), sia, infine, la scelta della fase processuale nella quale la questione pregiudiziale deve essere sollevata (7). Alla luce di quanto sopra, e dato che le questioni pregiudiziali sollevate dal Polymeles Protodikeio di Atene non possono essere considerate manifestamente prive di rilevanza rispetto alla soluzione della lite, gli argomenti della convenuta nella causa a qua, secondo cui la soluzione di tali questioni non sarebbe obiettivamente necessaria al fine di dirimere la lite, devono essere senz'altro disattesi. Ciò a maggior ragione in quanto l'argomento della convenuta è connesso alla valutazione di circostanze di fatto il cui accertamento (soprattutto allorché, come nella fattispecie, vi è disaccordo fra le parti sul punto (8)) costituisce, nel sistema istituito dall'art. 177 del Trattato, compito esclusivo del giudice nazionale (9).
12 La convenuta nella causa a qua ha peraltro sostenuto in udienza che, ove le questioni pregiudiziali siano ritenute ammissibili, la prima di loro deve essere riformulata. A suo parere, da un'interpretazione complessiva dell'ordinanza di rinvio risulta che, con la prima questione pregiudiziale, il giudice nazionale chiede se, ai sensi dell'art. 7, n. 2, secondo trattino, della direttiva, tenuto conto altresì degli artt. 17 e 19 della terza direttiva relativa alle fusioni delle società per azioni (10), all'agente commerciale spetti la provvigione anche per i contratti stipulati con clienti di una società terza che abbia assorbito la società con la quale egli aveva stipulato un contratto.
13 Sul punto è sufficiente sottolineare che, per giurisprudenza costante, l'art. 177 del Trattato, nell'ambito del procedimento pregiudiziale, ripartisce le competenze in modo che spetti unicamente al giudice nazionale definire l'oggetto delle questioni che intende sollevare; la Corte non può pertanto, su richiesta di una delle parti del procedimento di merito, conoscere di questioni che non le sono state deferite dal giudice nazionale, né ampliare l'oggetto della questione sottopostale (11). Nel caso di specie, l'ordinanza di rinvio non contiene elementi che giustifichino l'interpretazione della prima questione pregiudiziale suggerita dalla convenuta nella causa a qua. Pertanto, accogliere un'interpretazione del genere si risolverebbe in realtà in un ampliamento dell'oggetto della questione, che, per la ragione indicata, non è ammissibile.
14 Prima di passare al merito, è opportuno osservare quanto segue: l'art. 11 del decreto presidenziale n. 219/91 contiene disposizioni transitorie corrispondenti alle disposizioni transitorie di cui all'art. 22, n. 1, della direttiva. Ai sensi del n. 1 del citato art. 11, le disposizioni del decreto presidenziale n. 219/91 si applicano ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore. Tuttavia, il n. 2 dello stesso articolo dispone quanto segue: «Ai diritti e agli obblighi delle parti derivanti da contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto presidenziale si applicano le disposizioni del decreto stesso dal 1_ gennaio 1994». Pertanto, dato che il decreto presidenziale n. 219/91 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica del 30 maggio 1991, la normativa ivi contenuta si applica ai nuovi contratti, vale a dire a quelli stipulati dalla detta data in poi. Per contro, il decreto presidenziale non si applica ai vecchi contratti, vale a dire a quelli stipulati prima della detta data, per i quali è previsto un periodo transitorio che si estende fino al 1_ gennaio 1994. Fino al 31 dicembre 1993, quindi, vigeva per tali contratti il regime precedente.
15 Come risulta dagli atti, il contratto di agenzia di cui trattasi è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del decreto presidenziale n. 219/91, segnatamente il 10 febbraio 1981. Pertanto, esso non è soggetto alla nuova normativa introdotta dal decreto, a meno che fosse ancora in vigore il 1_ gennaio 1994, vale a dire alla data in cui il decreto ha iniziato a trovare applicazione anche nei confronti dei vecchi contratti. Dall'ordinanza di rinvio, peraltro, risulta che la convenuta aveva risolto il contratto in epoca non precisata. In questo contesto, ove il contratto de quo sia stato risolto prima del 1_ gennaio 1994, esso si colloca al di fuori dell'ambito di applicazione del decreto presidenziale n. 219/91, eventualità che priverebbe automaticamente le questioni pregiudiziali di qualunque incidenza sull'esito della causa principale. Tuttavia, atteso che il giudice nazionale assume come dato di fatto che la controversia dinanzi a lui pendente rientra nell'ambito delle disposizioni introdotte dal decreto presidenziale n. 219/91, occorre esaminare le questioni pregiudiziali anche nel merito.
V - Sulla prima questione pregiudiziale
16 Con la questione in oggetto, il giudice nazionale chiede alla Corte di chiarire se all'agente commerciale che, ai sensi del contratto di agenzia, sia incaricato di una determinata zona o che goda di un diritto di esclusiva per una determinata zona spetti la provvigione anche qualora l'operazione commerciale non sia stata conclusa grazie alla sua personale intermediazione.
17 A parere del giudice nazionale, come risulta dall'ordinanza di rinvio, «benché l'operazione si sia svolta senza l'intervento dell'agente e con un cliente non procacciato da quest'ultimo, qualora essa sia stata conclusa entro la sua zona di attività (...) l'agente ha diritto alla provvigione». Propendono per questa tesi, oltre all'attore, la Commissione e i governi francese, tedesco ed ellenico, che hanno depositato osservazioni scritte.
18 In favore di questa tesi militano il tenore e la struttura dei nn. 1 e 2 dell'art. 7 della direttiva. Nei due casi previsti dall'art. 7, n. 1, della direttiva, il legislatore muove dall'assunto che, affinché sorga il diritto alla provvigione in favore dell'agente commerciale, occorre che il contratto sia stato stipulato grazie alla sua personale intermediazione. Si richiede cioè un nesso causale tra la conclusione di un determinato contratto e l'attività di intermediazione dell'agente. Per contro, il caso disciplinato dall'art. 7, n. 2, non presuppone la sussistenza di un tale nesso. L'agente commerciale cui sia stata concessa una zona ha diritto alla provvigione per qualunque negozio giuridico concluso con un cliente appartenente a tale zona. Presupposto perché sorga il diritto alla provvigione è, in tal caso, semplicemente la conclusione del contratto con un cliente della zona, e non la sua conclusione grazie all'attività di intermediazione dell'agente. In questo caso, pertanto, il diritto alla provvigione è indipendente dalla detta attività. Non ha quindi alcuna incidenza sul diritto alla provvigione il fatto che il contratto sia stato stipulato direttamente con il preponente, ove la controparte sia un cliente appartenente alla zona assegnata all'agente commerciale.
19 Questa interpretazione è conforme alla lettera dell'art. 7, n. 2, ai sensi del quale l'agente commerciale «ha parimenti diritto alla provvigione» nei casi ivi previsti. Dal tenore della norma risulta che quanto previsto nell'art. 7, n. 2, va oltre il disposto di cui al n. 1 dello stesso articolo, cosicché la conclusione del contratto grazie all'intervento dell'agente non costituisce, ai sensi del citato n. 2, presupposto perché maturi il diritto alla provvigione. D'altro canto, se anche nei casi previsti dal n. 2 dovesse ricorrere la detta condizione, l'esistenza stessa di tale paragrafo diverrebbe superflua.
20 La prima questione pregiudiziale deve essere pertanto così risolta: «Ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva, nel caso in cui l'incarico dell'agente commerciale si estenda ad una determinata zona, il suo diritto alla provvigione sussiste anche con riferimento ai contratti conclusi senza il suo intervento».
VI - Sulla seconda questione pregiudiziale
21 La seconda questione pregiudiziale riguarda l'interpretazione dell'espressione «cliente appartenente», in particolare ove il cliente sia una società. In un caso del genere, il termine «appartenente» può riferirsi sia al luogo in cui la società ha sede, sia al luogo in cui essa svolge effettivamente la sua attività commerciale, sia alla zona in cui eventualmente si trovino i suoi stabilimenti o altri suoi impianti.
22 A parere del giudice nazionale, l'agente commerciale ha diritto alla provvigione relativa alla conclusione di un contratto con un cliente non procacciato da lui stesso «qualora il contratto sia stato concluso entro la sua zona di attività, indipendentemente dal fatto che vi si trovi la sede o qualunque altro impianto». Secondo la convenuta, va attribuita rilevanza determinante al luogo che costituisce il centro decisionale della società in cui sono espletati gli atti necessari al compimento dell'operazione. A parere della Commissione, va preso in considerazione il luogo in cui effettivamente si svolge l'attività commerciale del cliente, salvo che, dal contratto di agenzia, risulti una diversa volontà delle parti. Secondo il governo ellenico, rientra nella competenza del giudice nazionale determinare, alla luce delle circostanze di fatto che caratterizzano ciascuna operazione, se un determinato cliente appartenga alla zona di cui è incaricato l'agente commerciale. Il governo tedesco osserva che, sul punto, il legislatore comunitario si è conformato alle opzioni del legislatore tedesco e rileva che la direttiva è stata redatta sul modello della normativa tedesca in materia, in vigore dal 1953; suggerisce pertanto di fornire un'interpretazione analoga a quella che la giurisprudenza tedesca dà dell'art. 87, secondo comma, dello HGB (Handelsgesetzbuch; codice commerciale). Il tenore letterale di questa norma è analogo a quello dell'art. 7, n. 2, della direttiva (12). Pertanto, secondo il governo tedesco, ha rilevanza decisiva il fatto che il cliente abbia i propri stabilimenti o la propria sede in quella determinata zona. Qualora un cliente abbia diverse imprese, o qualora un'impresa abbia diversi stabilimenti, assumerà rilevanza decisiva l'impresa o lo stabilimento da cui proviene l'ordine.
23 Ritengo che la nozione di «cliente appartenente ad una zona» debba essere definita con riferimento al contratto di agenzia stipulato tra le parti. Trattandosi di rapporti contrattuali, cui si applica, di regola, il principio dell'autonomia negoziale, l'individuazione, in base al criterio geografico o ad altri criteri, della cerchia dei clienti appartenenti alla sfera di attività dell'agente commerciale spetta in primo luogo ai contraenti (13). Occorre pertanto ricercare, in ciascun caso concreto, la volontà delle parti. L'indagine sulla volontà delle parti rientra ovviamente nella competenza esclusiva del giudice nazionale.
24 Tuttavia, nel caso in cui dal contratto non risulti la volontà delle parti, occorre individuare il criterio sulla scorta del quale valutare se un cliente appartenga o meno alla zona dell'agente. In materia di persone fisiche, il criterio fondamentale consiste nell'accertare se il domicilio della persona si trovi nella zona di concessione. Nel caso di un commerciante, per domicilio si intende, in linea di principio, il luogo del suo insediamento professionale (14).
25 Per quanto riguarda le persone giuridiche, in particolare le società, il criterio cui si deve ricorrere è, in primo luogo, quello della sede. Il detto criterio non va tuttavia inteso in senso assoluto, poiché altrimenti potrebbero insorgere problemi nel caso in cui vi siano, ad esempio, diverse installazioni professionali, sedi secondarie ecc. La presente questione pregiudiziale evidenzia con particolare chiarezza questo genere di problemi. Nella fattispecie che il giudice nazionale deve affrontare la sede legale di uno dei clienti si trovava nell'Attica, mentre il suo stabilimento si trovava in un'altra regione, in particolare nella regione in cui l'attore operava in qualità di agente commerciale. L'applicazione del criterio fondato sulla sede ad un caso del genere condurrebbe a riconoscere il diritto alla provvigione solo in favore dell'agente che operi nel luogo della sede della società.
26 Si tratta di una soluzione particolarmente rigida, che conduce a risultati iniqui nei casi in cui l'ordine o l'iniziativa di passare un ordine provenga da una sede secondaria o da uno stabilimento ubicato nella zona di un altro agente. In un caso del genere, l'ordine e la conclusione del contratto che ne consegue possono fondatamente ricondursi al complesso di attività sviluppate da quest'ultimo agente, incaricato di curare gli interessi del preponente entro la zona concessagli. Anche indipendentemente dall'attività di intermediazione svolta in concreto dall'agente, il diritto alla provvigione di quest'ultimo con riferimento ai contratti stipulati con clienti appartenenti alla zona concessagli costituisce sostanzialmente il corrispettivo (indiretto) non solo di ciascun contratto, ma dell'attività globalmente svolta dall'agente nella zona di cui è incaricato (15). Queste riflessioni mi inducono a concludere che al criterio formale della sede sia preferibile il criterio sostanziale che fa riferimento al soggetto che ha inoltrato l'ordine. Qualora la sede secondaria o lo stabilimento funzionino come insediamenti indipendenti, ai quali l'amministrazione centrale della persona giuridica abbia conferito il diritto di effettuare ordini, essi debbono essere considerati, ai fini della disposizione che stiamo interpretando, come clienti che appartengono alla zona assegnata all'agente. Qualora, invece, lo stabilimento o la sede secondaria ubicati nella detta zona non abbiano la libertà di agire autonomamente, occorrerà considerare cliente la società stessa, la cui sede si trova al di fuori della zona di concessione. Questa è la soluzione adottata, come spiega il governo tedesco nelle sue osservazioni, dalla giurisprudenza tedesca nell'interpretare il secondo comma dell'art. 87 dello HGB, che, come già detto, contiene una disposizione analoga all'art. 7, n. 2, della direttiva (16). Sulla scorta di questa interpretazione, l'agente commerciale ha diritto alla provvigione per i contratti stipulati dal preponente a seguito di un ordine proveniente dallo stabilimento di una società il quale funzioni come unità autonoma all'interno della sua zona, quand'anche il contratto sia stato concluso al di fuori della zona di concessione. Al contrario, l'agente commerciale non potrà pretendere alcuna provvigione per i contratti stipulati dal preponente con un cliente non appartenente alla sua zona, nel senso innanzi chiarito, sebbene il contratto sia stato concluso all'interno della zona stessa (17). Pertanto, il criterio supplementare che, stando al tenore della seconda questione pregiudiziale, sembra essere preso in considerazione dal giudice nazionale, vale a dire il luogo in cui il contratto stato stipulato, non ha alcun ruolo nel sistema della direttiva.
27 La seconda questione pregiudiziale deve pertanto essere risolta nel modo seguente: «L'espressione "cliente appartenente", di cui all'art. 7, n. 2, primo comma, in fine, della direttiva, nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica avente diversi stabilimenti, fa riferimento, ove il contratto non disponga altrimenti, allo stabilimento da cui proviene l'ordine».
VII - Conclusione
Alla luce di quanto sin qui esposto, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sottopostele dal Polymeles Protodikeio di Atene nel modo seguente:
«1) L'art. 7, n. 2, della direttiva del Consiglio 86/653/CEE deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui l'incarico di un agente commerciale si estenda ad una determinata zona, egli avrà diritto alla provvigione anche per i contratti stipulati senza la sua intermediazione.
2) L'espressione "cliente appartenente", di cui all'art. 7, n. 2, primo comma, in fine, della direttiva del Consiglio 86/653/CEE, deve essere interpretata nel senso che, qualora il cliente sia una persona giuridica avente diversi stabilimenti, e ove il contratto non disponga altrimenti, essa fa riferimento allo stabilimento da cui proviene l'ordine».
(1) - GU L 382, pag. 17.
(2) - GU 1975, C 174, pag. 3.
(3) - Si rilevi che il governo ellenico, pur concludendo che le questioni pregiudiziali devono essere risolte, osserva in via incidentale che la controversia di cui trattasi attiene a una situazione di diritto interno. Ciò è evidentemente irrilevante nella fattispecie, in quanto le questioni pregiudiziali attengono a disposizioni della direttiva volte all'armonizzazione delle legislazioni nazionali in un determinato settore, emanata in base agli artt. 57, n. 2, e 100 del Trattato CE.
(4) - Decreto presidenziale n. 219/91 «sugli agenti commerciali in conformità alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 86/653/CEE» (GU della Repubblica ellenica, A 81 del 30 maggio 1991).
(5) - Stranamente, il decreto presidenziale n. 219/91, nella versione iniziale, non conteneva una disposizione equivalente al n. 1 dell'art. 7 della direttiva. Probabilmente il legislatore ellenico ha ritenuto, erroneamente, che l'ultimo comma dell'art. 7, n. 2, non conferisse agli Stati membri una facoltà di scelta tra le due alternative previste nel paragrafo stesso, bensì una facoltà di scelta tra le disposizioni del n. 1 e quelle del n. 2. Inoltre, la disposizione, riportata nel testo, dell'art. 6, n. 1, del decreto presidenziale n. 219/91 non faceva riferimento (malgrado la relativa previsione dell'art. 7, n. 2, della direttiva) al pagamento di provvigioni all'agente commerciale incaricato di un determinato gruppo di persone. Comunque, in epoca successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rinvio del Polymeles Protodikeio di Atene, l'art. 6, n. 1, del decreto presidenziale n. 219/91 è stato sostituito dall'art. 4, n. 2, del decreto presidenziale n. 312/95 (GU della Repubblica ellenica, A 168 del 22 agosto 1995), che riproduce correttamente, a mio parere, il contenuto dell'art. 7, nn. 1 e 2, della direttiva.
(6) - V., a titolo indicativo, sentenze 5 ottobre 1988, causa 247/86, Alsatel (Racc. pag. 5987, punto 8), e 30 novembre 1995, causa C-134/94, Esso Española (Racc. pag. I-4223, punto 9).
(7) - V. sentenza 10 marzo 1981, cause riunite 36/80 e 71/80, Irish Creamery Milk Suppliers Association e a. (Racc. pag. 735, punti 5 e ss.), nonché sentenze 21 aprile 1988, causa 338/85, Pardini (Racc. pag. 2041, punto 8), e 27 giugno 1991, causa C-348/89, Mecanarte (Racc. pag. I-3277, punto 48).
(8) - Dall'ordinanza di rinvio risulta che l'attore respinge l'argomento della convenuta secondo il quale i clienti cui egli fa riferimento nel ricorso sarebbero vecchi clienti della Saint Ritzis.
(9) - V., a titolo indicativo, sentenze 29 aprile 1982, causa 17/81, Pabst & Richarz (Racc. pag. 1331, punto 12), e 2 giugno 1994, causa C-30/93, AC-ATEL Electronics Vertriebs (Racc. pag. I-2305, punti 16 e 17).
(10) - La convenuta fa evidentemente riferimento alla direttiva del Consiglio 9 ottobre 1978, 78/855/CEE (GU L 295, pag. 36).
(11) - V., a titolo esemplificativo, sentenze 9 gennaio 1990, causa C-337/88, SAFA (Racc. pag. I-1, punto 20), e 24 marzo 1992, causa C-381/89, Syndesmos Melon tis Eleftheras Evangelikis Ekklisias e a. (Racc. pag.I-2111, punti 18 e 19), nonché sentenza AC-ATEL Electronics Vertriebs (citata alla nota 9), punto 19.
(12) - L'art. 87, secondo comma, dello HGB dispone quanto segue: «Ist dem Handelsvertreter ein bestimmter Bezirk oder ein bestimmter Kundenkreis zugewiesen so hat er Anspruch auf Provision auch fuer Geschaefte, die ohne seine Mitwirkung mit Personen seines Bezirkes oder seines Kundenkreises waehrend des Vertragsverhaeltnisses abgeschlossen sind» (Qualora l'agente commerciale sia incaricato di una determinata zona o di un determinato gruppo di clienti, ha diritto alla provvigione anche per le operazioni concluse, senza il suo intervento, con persone di quella zona o di quel gruppo di clienti in costanza di contratto).
(13) - Le norme introdotte dalla direttiva (e, conseguentemente, le corrispondenti norme di attuazione nell'ordinamento nazionale) sono, in via di principio, dispositive (jus dispositivum; v., come eccezione, quanto disposto dall'art. 5 della direttiva).
(14) - V. A. Liakopoulos: Ãaaíéêue AAìðïñéêue AEssêáéï (Diritto commerciale generale) (2° edizione), pag. 120; D. Brueggemann, Staub, Grosskommentar HGB (4° edizione), art. 87 HGB, nn. 38 e ss.
(15) - V. Brueggemann, citato, n. 32.
(16) - Il secondo comma dell'art. 87 dello HGB utilizza l'espressione «persone della sua zona» («Personen seines Bezirkes»).
(17) - V. Brueggemann, citato, n. 38.
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