Conclusioni dell avvocato generale
1 Le questioni pregiudiziali sollevate in questo procedimento trovano origine in una controversia tra la società Paul Daut GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Daut GmbH») e l'Oberkreisdirektor della circoscrizione di Gütersloh - autorità tedesca competente in materia di controllo veterinario - relativa ad importazioni di carni fresche separate meccanicamente e congelate, provenienti dal Belgio.
2 La Daut GmbH è titolare in Rheda-Wiedenbrück di uno stabilimento per la trasformazione di carne autorizzato conformemente alla normativa comunitaria. Il 3 agosto 1993 l'Oberkreisdirektor effettuava presso il detto stabilimento un controllo in esito al quale sequestrava circa due tonnellate di carne separata meccanicamente e congelata, che era stata importata dal Belgio e che era destinata al trattamento termico per essere poi messa sul mercato. Detta carne era stata acquistata presso la società belga Distriporc, che era titolare di uno stabilimento autorizzato per la produzione di carne separata meccanicamente.
3 L'Oberkreisdirektor procedeva al sequestro della carne in questione in forza dell'art. 17 del regolamento tedesco sull'igiene delle carni (1), che vieta tassativamente l'importazione e l'introduzione nel territorio tedesco, fra l'altro, delle carni separate meccanicamente. Inoltre, in relazione a tale infrazione, l'amministrazione tedesca promuoveva contro il signor Paul Daut, rappresentante legale della Daut GmbH, un procedimento penale in esito al quale l'Amtsgericht di Rheda-Wiedenbrück emetteva decreto di condanna e infliggeva un'ammenda di 13 500 DM. Da parte sua, la società Daut GmbH presentava dinanzi al giudice amministrativo una domanda diretta a far dichiarare la legittimità dell'importazione di carne separata meccanicamente e congelata al fine di sottoporla a un trattamento termico e ad ulteriore lavorazione e a far adottare i provvedimenti provvisori corrispondenti. Il procedimento penale veniva sospeso, fino alla conclusione del procedimento amministrativo, con decisione dell'Amtsgericht Rheda-Wiedenbrück 26 ottobre 1994. La domanda di provvedimenti provvisori veniva inizialmente disattesa dal Verwaltungsgericht di Minden con decisione 8 novembre 1994, che veniva impugnata dalla Daut GmbH dinanzi all'Oberverwaltungsgericht del Land Renania Settentrionale - Vestfalia. Quest'ultimo ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«Se sia compatibile con gli artt. 30 e 36 del Trattato CE, in relazione alla direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (direttiva sulle carni fresche), nell'assetto organico datole nell'allegato della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/497/CEE, nella versione di cui alla direttiva del Consiglio 10 febbraio 1992, 92/5/CEE, e in relazione alla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/99/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (direttiva sui prodotti a base di carne), nella versione di cui all'allegato della direttiva 92/5/CEE, il fatto che l'autorità resistente - in base all'art. 17, n. 1, punto 2, del regolamento sui requisiti igienici e sulle ispezioni amministrative nel commercio delle carni (Verordnung über die hygienischen Anforderungen und amtlichen Untersuchungen beim Verkehr mit Fleisch) del 30 ottobre 1986 (BGBl. I, pag. 1678), da ultimo modificato con la legge di esecuzione SEE (EWR-Ausführungsgesetz) del 27 aprile 1993 (BGBl. I, pagg. 512, 552) - contesti la consegna di carni congelate separate meccanicamente a un'azienda tedesca autorizzata in conformità della normativa CE, in grado di procedere al trattamento termico previsto dalla direttiva 77/99/CEE, che acquista carni congelate separate meccanicamente da un'azienda belga autorizzata in conformità della normativa CE, in base alla designazione del veterinario ufficiale belga, al fine di sottoporle al trattamento termico previsto dalla direttiva 77/99/CEE e procedere all'ulteriore lavorazione. In caso di soluzione negativa, se sia necessario un accordo con le competenti autorità veterinarie tedesche e quali siano i soggetti di detto accordo».
4 Prima di esaminare il problema sollevato dal giudice nazionale e di risolvere le sue questioni pregiudiziali, mi richiamerò alla normativa comunitaria relativa al commercio intracomunitario di carni fresche.
Contesto normativo
5 Le istituzioni comunitarie hanno stabilito le condizioni sanitarie minime per la produzione e l'immissione in commercio di carni fresche nell'intera Comunità, con lo scopo di tutelare la sanità pubblica. L'armonizzazione delle norme applicabili alla produzione e alla vendita di carni si è resa necessaria per garantire la libertà di circolazione dei prodotti a base di carne nell'ambito del mercato interno, in particolare a seguito dell'abolizione dei controlli veterinari alle frontiere degli Stati membri. Tale normativa comunitaria impone il rispetto di condizioni sanitarie uniformi nel commercio intracomunitario della carne e dei prodotti della carne, sostituendosi alle norme nazionali applicate anteriormente dagli Stati membri, allo scopo di ridurre o di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio di tali prodotti, risultanti dall'applicazione delle diverse norme sanitarie nazionali.
6 Le principali norme comunitarie che si applicano al commercio di prodotti a base di carne sono le seguenti: la direttiva 91/497/CEE, che modifica e codifica la direttiva 64/433/CEE (2), applicabile alle carni fresche destinate al consumo umano provenienti da animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina nonché alle carni di solipedi domestici; la direttiva 71/118/CEE, relativa al commercio della carne di pollame (3); la direttiva 91/495/CEE (4), relativa alle carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento; la direttiva 77/99/CEE, modificata e aggiornata con la direttiva 92/5/CEE (5), che si riferisce alle condizioni sanitarie relative alla produzione, al deposito e al trasporto dei prodotti a base di carne, e la direttiva 94/65/CE (6), applicabile alle carni macinate e alle preparazioni di carni.
7 La suddetta carne separata meccanicamente è un tipo di carne fresca. Si tratta dei piccoli pezzi di carne che restano attaccati agli ossi dell'animale una volta effettuate la dissezione e l'estrazione della carne e che, separati dagli ossi mediante un procedimento meccanico, si utilizzano per il consumo umano. La carne separata meccanicamente è un tipo di carne fresca estremamente deperibile per l'ampiezza della sua superficie che viene a contatto con l'aria e, di conseguenza, con gli agenti contaminanti. Questa circostanza richiede l'osservanza di rigorose norme sanitarie affinché il consumo di tale carne fresca non rechi danno alla salute dei consumatori.
8 Per quanto riguarda la carne fresca separata meccanicamente, proveniente da animali domestici delle specie bovina, suina, equina, ovina, caprina e dai solipedi domestici, l'art. 6, n. 1, della direttiva 64/433 dispone che gli Stati provvedano affinché:
«c) le carni separate meccanicamente siano sottoposte al trattamento termico conformemente alla direttiva 77/99/CEE;
(...)
g) i trattamenti previsti alle lettere precedenti siano effettuati nello stabilimento di origine o in qualsiasi altro stabilimento designato dal veterinario ufficiale».
9 Per quanto riguarda la carne fresca separata meccanicamente proveniente da volatili, coniglio o selvaggina d'allevamento, l'art. 5, n. 3, della direttiva 71/118 e l'art. 6, n. 4, della direttiva 91/495, aggiunti dall'art. 17 della direttiva 94/65, prevedono negli stessi termini che:
«Gli Stati membri provvedono affinché le carni separate meccanicamente possano essere oggetto di scambi solo se sottoposte in precedenza a un trattamento termico, conformemente alla direttiva 77/99/CEE, nello stabilimento di origine o in qualsiasi altro stabilimento designato dall'autorità competente».
10 La necessità di un trattamento termico, indispensabile per l'estrema deperibilità delle carni separate meccanicamente, si impone nella commercializzazione di qualsivoglia tipo di carne fresca. Orbene, nel caso della carne di volatili, coniglio e selvaggina d'allevamento, il commercio intracomunitario di carni separate meccanicamente è subordinato al previo trattamento termico. Quando si tratta di carni di bovini, suini, ovini, caprini o solipedi domestici, la direttiva 64/433 non impedisce espressamente la circolazione intracomunitaria di carni separate meccanicamente prima del trattamento termico.
11 La direttiva 77/99, modificata e aggiornata dalla citata direttiva 92/5, prevede, nell'art. 4, la possibilità di questo tipo di trattamento nei termini seguenti:
«Gli Stati membri vigilano che, oltre a soddisfare ai requisiti generali di cui all'articolo 3:
1) i prodotti a base di carne:
a) siano preparati mediante riscaldamento, salatura in profondità, marinatura o essiccazione (...)».
12 Come può vedersi, non esiste tuttora una normativa comunitaria di natura generale che armonizzi le condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione in commercio delle carni separate meccanicamente, benché la sua adozione sia espressamente prevista dall'art. 21 della direttiva 94/65 nei termini seguenti:
«Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fisserà anteriormente al 1_ gennaio 1996 le norme d'igiene applicabili:
(...)
b) alla produzione e all'utilizzazione di carni separate meccanicamente».
13 Queste disposizioni comunitarie di carattere sostanziale sul commercio di carni fresche sono integrate, dal punto di vista procedurale, dalla direttiva 89/608/CEE (7), che consente alle autorità veterinarie competenti nei diversi Stati membri di prestarsi mutua assistenza per assicurare un'applicazione più adeguata della legislazione veterinaria.
La prima questione pregiudiziale
14 Con la prima questione pregiudiziale il giudice a quo chiede se il divieto totale d'importazione di carne congelata separata meccanicamente, derivante dalla normativa tedesca, sia compatibile o no con le disposizioni della direttiva 64/433 e, se del caso, con gli artt. 30 e 36 del Trattato CE.
Interpretazione della direttiva 64/433
15 Riguardo agli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina, nonché ai solipedi domestici, l'art. 6, n. 1, lett. c) e g), della direttiva 64/433 stabilisce che le carni separate meccanicamente vanno sottoposte, conformemente alla direttiva 77/99, a trattamento termico da effettuarsi nello stabilimento di origine o in qualsiasi altro stabilimento designato dal veterinario ufficiale. Secondo tale disposizione, il consumo di questo tipo di carne richiede sempre un previo trattamento termico, a garanzia della salute dei consumatori. Detto trattamento può effettuarsi nello stesso stabilimento in cui si effettua il processo meccanico di separazione della carne o in «qualsiasi altro stabilimento designato dal veterinario ufficiale». In questo secondo caso è possibile il commercio, ma non il consumo della carne separata meccanicamente prima che questa sia sottoposta al trattamento termico.
16 Per risolvere la questione sollevata dal giudice tedesco occorre stabilire se il veterinario ufficiale, quando incarica un mattatoio diverso da quello che ha proceduto alla separazione meccanica della carne di effettuare il trattamento termico, debba limitarsi agli stabilimenti situati nel paese di origine o se, al contrario, questo «altro stabilimento» possa trovarsi in qualsiasi Stato membro.
17 Il governo tedesco milita per un'interpretazione restrittiva della direttiva 64/433, sostenendo che lo stabilimento designato dal veterinario ufficiale dev'essere sempre ubicato nello Stato membro in cui si procede alla separazione meccanica della carne. A suo parere, la spedizione di carne da uno Stato membro a un altro richiede, in forza della direttiva 77/99, un controllo da parte di un veterinario ufficiale dello Stato di origine destinato ad attestare la salubrità della merce. La carne separata meccanicamente acquista i requisiti sanitari pertinenti solo dopo essere stata sottoposta a un trattamento termico, che logicamente deve sempre aver luogo nello Stato di origine. Il semplice congelamento non fornisce alla carne separata meccanicamente la salubrità necessaria per il commercio intracomunitario. Secondo il governo tedesco, questa interpretazione è corroborata dall'art. 17 della direttiva 94/65, che vieta il commercio di carne separata meccanicamente, proveniente da volatili, coniglio o cacciagione da allevamento, anteriormente al suo trattamento termico.
18 A mio parere, questa interpretazione restrittiva della direttiva 64/433 non è accettabile. Infatti, l'art. 6, n. 1, lett. g), di tale direttiva impone, come ha rilevato la Commissione nelle sue osservazioni, una prossimità temporale e geografica tra la separazione meccanica della carne e il suo trattamento termico. Per questo prevede, come alternativa preferibile, la realizzazione di ambedue le operazioni nello stesso stabilimento e, in mancanza di ciò, consente che il veterinario ufficiale designi un altro stabilimento per l'assoggettamento della carne separata meccanicamente al trattamento termico. In questo secondo caso, il requisito della prossimità geografica mira a neutralizzare i possibili effetti nocivi per la salute che comporta l'operazione di trasporto di questo tipo di carne, di natura estremamente deperibile.
19 In tale seconda alternativa, il veterinario ufficiale non è obbligato a designare come luogo per la realizzazione del trattamento termico un mattatoio situato nello Stato membro di origine della carne. L'art. 6, n. 1, lett. g), della direttiva 64/433 parla di «altro stabilimento» e consente pertanto la designazione sia di uno stabilimento ubicato nello Stato membro di origine sia di uno stabilimento situato nello Stato membro cui è destinata la carne. La scelta dello stabilimento più adeguato per l'assoggettamento della carne separata meccanicamente al trattamento termico deve essere effettuata in funzione dello scopo di evitare qualsiasi rischio sanitario che possa essere originato dal trasporto. In base a tale criterio, è possibile che un mattatoio situato in un altro Stato membro, di regola vicino alla frontiera, sia in grado di effettuare il trattamento termico di questo tipo di carne con maggiori garanzie sanitarie rispetto ad altri stabilimenti dello Stato di origine della carne, che possono trovarsi ad una distanza notevolmente maggiore.
20 Questa interpretazione della direttiva 64/433 consente il commercio e la circolazione intracomunitaria di carne separata meccanicamente prima del suo trattamento termico e costituisce, pertanto, l'interpretazione più conforme al principio della libertà di circolazione delle merci, sancito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia come un principio fondamentale del mercato comune (8).
Inoltre, la tutela della sanità è sufficientemente garantita, giacché il veterinario ufficiale dello Stato di origine della carne separata meccanicamente ha la facoltà di consentire o no la realizzazione del trattamento termico in uno stabilimento di un altro Stato membro a seconda delle circostanze di ciascun caso. In questo contesto la collaborazione tra le autorità veterinarie degli Stati membri, disciplinata dalla direttiva 89/608, consente un adeguato controllo delle caratteristiche sanitarie della carne separata meccanicamente e inviata per il trattamento termico in un altro Stato membro con decisione del veterinario ufficiale dello Stato di origine.
21 L'interpretazione della direttiva 64/433 da me suggerita non contrasta con l'art. 17 della direttiva 94/65, che vieta gli scambi di carne separata meccanicamente, proveniente da volatili da cortile, conigli e selvaggina d'allevamento, prima del suo trattamento termico. In questo caso il trattamento termico deve effettuarsi sempre in stabilimenti del paese di origine, giacché gli scambi intracomunitari non sono possibili fintantoché esso non ha luogo. Tale divieto si spiega, secondo la Commissione, con la particolare fragilità di questo tipo di carne, derivante dalla difficoltà di controllare l'alimentazione dei volatili da cortile, dei conigli e della selvaggina d'allevamento. La carne separata meccanicamente proveniente da animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina e dai solipedi domestici è meno deperibile del pollame, dei conigli e della selvaggina d'allevamento e, per questo, gli scambi intracomunitari sono consentiti prima del trattamento termico che deve precedere il suo consumo.
22 In base alle considerazioni che precedono, ritengo che la direttiva 64/433 non consenta che uno Stato membro vieti assolutamente l'importazione della carne separata meccanicamente in un altro Stato membro che viene introdotta nel suo territorio per essere trattata termicamente e poi immessa in commercio. Di conseguenza, la normativa tedesca che impone un divieto di tale tipo è incompatibile con la direttiva 64/433, modificata e codificata dalla direttiva 91/497, la cui applicazione dev'essere garantita dai giudici nazionali in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla possibilità, per i privati, di far valere le direttive (9).
Soluzione proposta in subordine: compatibilità della direttiva 64/433 con gli artt. 30 e 36 del Trattato
23 Seguendo l'interpretazione che propongo di dare all'art. 6, n. 1, lett. g), della direttiva 64/433, non si pone la questione della possibile incompatibilità con gli artt. 30 e 36 del Trattato del divieto posto dalle autorità tedesche all'importazione di carne separata meccanicamente.
Tale questione andrebbe affrontata solo se la Corte di giustizia ritenesse che il trattamento termico deve realizzarsi sempre in uno stabilimento del paese di origine della carne e che la direttiva 64/433 vieta gli scambi intracomunitari di carne separata meccanicamente, ma non sottoposta a trattamento termico. In tale ipotesi, che esaminerò succintamente, la normativa tedesca costituirebbe un'adeguata trasposizione della direttiva 64/433 e sarebbe in discussione la compatibilità di detta normativa comunitaria con gli artt. 30 e 36 del Trattato.
24 L'art. 30 del Trattato vieta le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente. Il divieto contenuto in tale articolo si applica sia agli ostacoli posti dagli Stati membri alla circolazione intracomunitaria di merci, sia a quelli originati dall'applicazione di norme comunitarie (10). Secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia, «il divieto di restrizioni quantitative nonché di misure di effetto equivalente vale non solo per i provvedimenti nazionali, ma del pari per quelli adottati dalle istituzioni comunitarie» (11).
25 Il divieto d'importazione di carne separata meccanicamente che non sia stata trattata termicamente costituisce una restrizione quantitativa all'importazione vietata dall'art. 30 del Trattato. Per di più si tratta dell'ostacolo più grave al commercio intracomunitario, giacché lo sopprime radicalmente.
26 Tale divieto d'importazione è formalmente discriminatorio, dato che colpisce solo la carne separata meccanicamente originaria di altri Stati membri. Per questo, detta restrizione può trovare giustificazione solo nei motivi previsti nell'art. 36 del Trattato, e non nelle esigenze imperiose prospettate dalla Corte di giustizia nella giurisprudenza inaugurata con la sentenza Cassis de Dijon (12).
27 Nella presente causa viene invocata la necessità di tutelare la salute e la vita delle persone, contemplata nell'art. 36, come giustificazione del divieto d'importazione della carne separata meccanicamente e non assoggettata a trattamento termico. Certamente, il trasporto di questo tipo di carne prima del suo trattamento termico comporta rischi sanitari per la deperibilità della merce e la protezione della sanità pubblica costituisce un interesse generale che non può venir compromesso dal libero scambio intracomunitario di questo tipo di carne.
Tuttavia, si deve accertare, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia (13), se il divieto d'importazione sia l'unico mezzo possibile per evitare i menzionati rischi sanitari ovvero se, al contrario, vi siano altri mezzi per conseguire tale obiettivo con effetti meno restrittivi sul commercio intracomunitario della carne separata meccanicamente.
28 A mio parere, il divieto d'importazione costituisce un provvedimento sproporzionato per prevenire i possibili rischi sanitari derivati dal commercio intracomunitario di carne separata meccanicamente. La protezione della sanità pubblica può conseguirsi, come rileva la Commissione e come osserva il giudice tedesco, mediante l'obbligo di sottoporre detta carne a un processo di congelamento e di trasportarla allo stato congelato. Questo provvedimento, assieme al controllo effettuato di concerto dal veterinario del paese di origine e dal veterinario dello Stato di destinazione, garantirebbe la salubrità della carne separata meccanicamente, senza impedirne il commercio intracomunitario prima del trattamento termico.
29 Di conseguenza, ritengo che il divieto d'importazione di questo tipo di carne, che risulta dall'art. 6, n. 1, lett. c) e g), della direttiva 64/433, costituisca una restrizione quantitativa all'importazione in contrasto con l'art. 30 del Trattato. A tale conclusione non osta il fatto che la direttiva 64/433 sia stata adottata in base alle norme del Trattato in materia di politica agricola. Come ha rilevato la Corte di giustizia (14), gli ampi poteri attribuiti alle istituzioni comunitarie per l'orientamento della politica agricola comune devono essere esercitati nella prospettiva dell'unità del mercato, il che esclude la legittimità di qualsiasi provvedimento che possa compromettere l'abolizione tra gli Stati membri delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente. Il divieto d'importazione di carne separata meccanicamente, derivato dalla direttiva 64/433, costituisce una restrizione quantitativa sproporzionata, che non comporta un passo intermedio verso la libera circolazione intracomunitaria di tale prodotto.
La seconda questione pregiudiziale
30 Poiché ritengo che la direttiva 64/433 consenta l'importazione di carne separata meccanicamente in Belgio e destinata ad essere trattata termicamente e poi posta in commercio in Germania, è necessario risolvere la seconda questione pregiudiziale sollevata dal giudice tedesco. Tale questione si riferisce alla possibilità di un'azione concertata tra il veterinario belga e i competenti servizi veterinari tedeschi.
31 Le direttive in materia di produzione e di commercio di carni fresche e di prodotti a base di carne non prevedono nessun sistema di cooperazione sistematica tra le autorità veterinarie dello Stato di origine e quelle dello Stato di destinazione di tali prodotti che risulti applicabile alle importazioni di carne separata meccanicamente e non assoggettata a trattamento termico.
32 Orbene, la direttiva 89/608 ha istituito un procedimento di mutua assistenza e di collaborazione tra le autorità amministrative degli Stati membri e gli uffici della Commissione per garantire la corretta applicazione delle norme veterinarie e zootecniche nell'ambito del mercato interno. Tale procedimento risulta, senza alcun dubbio, applicabile ai casi d'importazione di carne separata meccanicamente e le autorità veterinarie degli Stati membri interessati possono avvalersene per garantire una corretta protezione della sanità pubblica.
33 Ai sensi dell'art. 2, n. 2, della menzionata direttiva, ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati e alla Commissione l'autorità centrale competente, attraverso la quale si canalizzerà l'assistenza e la collaborazione in materia di controllo veterinario e zootecnico. Pertanto, i veterinari incaricati del controllo negli stabilimenti in cui si procede alla separazione meccanica della carne e in cui si realizza il suo trattamento termico devono inviare le loro domande di collaborazione alle loro corrispondenti autorità centrali e queste possono prestare la loro collaborazione attraverso l'assistenza spontanea o l'assistenza su richiesta previste dalla direttiva 89/608.
34 L'art. 6 della direttiva dispone quanto segue:
«A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita, fa esercitare o fa rafforzare la sorveglianza nella zona di azione dei propri servizi ove si sospettano irregolarità, in particolare:
a) sulle aziende,
b) sui luoghi in cui siano stati costituiti depositi di merci,
c) sui movimenti di merci segnalati,
d) sui mezzi di trasporto».
Sia le autorità veterinarie dello Stato di origine della carne separata meccanicamente sia quelle dello Stato cui essa è destinata possono avvalersi di tale disposizione allo scopo di promuovere l'assistenza su richiesta o l'assistenza spontanea necessarie per evitare i possibili rischi sanitari derivanti dall'importazione di carni separate meccanicamente, ma non ancora trattate termicamente.
Conclusione
35 In base alle considerazioni sopra esposte, propongo alla Corte di giustizia di risolvere le questioni pregiudiziali nel modo seguente:
«1) L'art. 6, n. 1, lett. c) e g), della direttiva 64/433/CEE, modificata e codificata dalla direttiva 91/497/CEE, non consente che uno Stato membro vieti a uno stabilimento autorizzato l'importazione di carne separata meccanicamente e congelata in uno stabilimento autorizzato in un altro Stato membro, allo scopo di sottoporla a trattamento termico e di lavorarla successivamente, purché il veterinario ufficiale dello Stato membro di origine abbia designato per realizzare questa operazione lo stabilimento dello Stato membro di destinazione.
2) Le autorità veterinarie dello Stato membro di origine della carne separata meccanicamente e quelle dello Stato membro di destinazione possono prestarsi, secondo il procedimento previsto dalla direttiva 89/608/CEE, mutua assistenza, su richiesta o spontaneamente, per evitare i possibili rischi sanitari derivanti dall'importazione di carni separate meccanicamente, ma non ancora trattate termicamente».
(1) - Verordnung über die hygienischen Anforderungen und amtlichen Untersuchungen beim Verkehr mit Fleisch del 30 ottobre 1986 (BGBl. I, pag. 1678), modificato da ultimo con legge 27 aprile 1993 (BGBl. I, pagg. 512, 552).
(2) - Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/497/CEE, che modifica e codifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche onde estenderla alla produzione e immissione sul mercato di carni fresche (GU L 268, pag. 69).
(3) - Direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU L 55, pag. 33).
(4) - Direttiva del Consiglio 27 novembre 1990, 91/495/CEE, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (GU 1991, L 268, pag. 41).
(5) - Direttiva del Consiglio 10 febbraio 1992, 92/5/CEE, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE (GU L 57, pag. 1).
(6) - Direttiva del Consiglio 14 dicembre 1994, 94/65/CE, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e preparazioni di carni (GU L 368, pag. 10).
(7) - Direttiva del Consiglio 21 novembre 1989, 89/608/CEE, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351, pag. 34).
(8) - Sentenza 19 marzo 1991, causa C-205/89, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-1361, punto 9).
(9) - V., tra l'altro, sentenze 19 gennaio 1982, causa 8/81, Becker (Racc. pag. 53); 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall (Racc. pag. 723); 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori (Racc. pag. I-3325), e 6 luglio 1995, causa C-62/93, BP Soupergaz (Racc. pag. I-1883).
(10) - V., tra l'altro, M. López Escudero, Los obstáculos técnicos al comercio en la Comunidad Económica Europea, Granada, 1991, pagg. 241-247; P. Oliver, La législation communautaire et sa conformité avec la libre circulation des marchandises, in Cahiers de droit européen, 1979, n. 2, pag. 245.
(11) - Sentenza 9 agosto 1994, causa C-51/93, Meyhui (Racc. pag. I-3879, punto 11); v. pure sentenze 17 maggio 1984, causa 15/83, Denkavit Nederland (Racc. pag. 2171), e 29 febbraio 1984, causa 37/83, Rewe-Zentrale (Racc. pag. 1229).
(12) - Sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe, detta «Cassis de Dijon» (Racc. pag. 649), come pure sentenze 17 giugno 1981, causa 113/80, Commissione/Irlanda (Racc. pag. 1625); 11 ottobre 1990, causa C-196/89, Nespoli e Crippa (Racc. pag. I-3647), e 25 luglio 1991, cause riunite C-1/90 e C-176/90, Aragonesa de Publicidad Exterior e Publivía (Racc. pag. I-4151).
(13) - V., tra l'altro, sentenza 14 luglio 1994, causa C-17/93, Van der Veldt (Racc. pag. I-3537, punto 30).
(14) - Sentenza 20 aprile 1978, cause riunite 80/77 e 81/77, Commissionaires Réunis (Racc. pag. 927, punto 35).
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