Conclusioni dell avvocato generale
Introduzione
1 Ai sensi del regolamento (CEE) della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (1) (in prosieguo: il «regolamento»), le restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli vengono pagate, in generale, su presentazione della prova che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità.
Con riferimento a taluni prodotti agricoli vigono però aliquote di restituzione differenti per vari paesi terzi e tali restituzioni all'esportazione, dette «differenziate», vengono pagate solo se è stata esibita la prova dell'espletamento delle formalità doganali nel paese di destinazione.
Nella presente causa, il Polymeles Protodikio di Atene, Grecia, ha sottoposto alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione del regolamento in relazione a una fattispecie in cui un prodotto è perito per causa di forza maggiore dopo aver lasciato il territorio geografico della Comunità, ma prima del suo arrivo nel paese di destinazione.
Le norme di regolamento pertinenti
2 Il nono, sedicesimo e diciassettesimo `considerando' del regolamento così recitano:
«considerando che alcune esportazioni possono dar luogo ad abusi; che, per evitarli, è opportuno subordinare per dette esportazioni il pagamento della restituzione, oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio geografico comunitario, anche alla condizione che il prodotto sia stato importato in un paese terzo e, eventualmente, effettivamente immesso su quest'ultimo mercato;
(...)
(...) se il tasso della restituzione è differenziato a seconda della destinazione dei prodotti, occorre accertarsi che il prodotto è stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per il quale è prevista la restituzione (...)
(...) per porre le esportazioni per le quali è concessa una restituzione differenziata a seconda della destinazione su un piede di parità con le altre esportazioni, è d'uopo disporre che, non appena l'esportatore abbia fornito la prova che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità, gli venga versata la parte della restituzione calcolata in base all'aliquota più bassa della restituzione stessa».
Gli artt. 9, 10, 20, 21 e 22 del regolamento sono così formulati:
«Articolo 9
1. Fatto salvo il disposto degli articoli 10, 20 e 26, il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto per il quale sono state espletate le formalità doganali di esportazione, ha, nel termine massimo di 60 giorni dal giorno di espletamento di detta formalità:
- (...)
- (...) lasciato come tale il territorio geografico della Comunità (...)
(...)
Articolo 10
1. Il versamento della restituzione oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio geografico della Comunità è subordinato alla condizione che esso - salvo deperimento per forza maggiore durante il trasporto - sia stato importato in un paese terzo, ed eventualmente in un paese terzo determinato:
a) allorché sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto, o
b) allorché il prodotto possa essere reintrodotto nella Comunità, per effetto della differenza tra la restituzione applicabile al prodotto esportato e il dazio all'importazione applicabile ad un identico prodotto il giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione.
(...)
4. In caso di deperimento del prodotto dopo aver lasciato il territorio geografico della Comunità, durante il trasporto per un caso di forza maggiore, sono versate:
- in caso di restituzione differenziata, la parte della restituzione determinata a norma dell'articolo 21;
- in caso di restituzione non differenziata, la restituzione totale. (...)
Articolo 20
1. Nei casi di differenziazione del tasso della restituzione secondo la destinazione, il versamento della restituzione per le esportazioni verso i paesi terzi è subordinato, fatto salvo il disposto dell'articolo 21, alla condizione che il prodotto sia stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione.
2. Il prodotto si considera importato quando sono state espletate le formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo.
(...)
Articolo 21
1. In deroga all'articolo 20, fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità, viene versata, secondo il caso, la parte della restituzione definita in appresso:
(...)
2. Il paragrafo 1 si applica soltanto se è stata fissata per un determinato prodotto una restituzione per tutti i paesi terzi:
(...)
Articolo 22
(...)
2. Tuttavia, se un prodotto esportato sulla scorta di un titolo d'esportazione o di fissazione anticipata con clausola di destinazione obbligatoria viene avviato, in seguito a un caso di forza maggiore, verso una destinazione diversa da quella per la quale è stato rilasciato il titolo, la restituzione applicabile alla destinazione effettiva del prodotto viene pagata su richiesta dell'esportatore, il quale deve fornire la prova del caso di forza maggiore e della destinazione effettiva del prodotto; la prova di destinazione effettiva viene valutata conformemente al disposto dell'articolo 20.
(...)».
3 Dall'allegato al regolamento (CEE) della Commissione 29 gennaio 1981, n. 229, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala (2) emerge:
«(...)
Numero della tariffa doganale comune
Designazione delle merci
Ammontare delle restituzioni
(...)
ex 11.01 A
(...)
(...)
Farina di frumento tenero:
- tenore in ceneri da 0 a 520:
- per le esportazioni verso l'URSS
- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi (...)
(...)
(...)
-
72,00
(...)
(...)».
La causa dinanzi al giudice nazionale
4 Nell'aprile del 1981, una società greca vendeva 1 900 tonnellate di farina di frumento ad una società vietnamita. Durante il trasporto via mare verso il Vietnam, la partita periva per il naufragio della nave a 37 miglia marittime a ovest di Porto Said in Egitto. La società venditrice aveva stipulato un'assicurazione per il caso di perdita della restituzione all'esportazione a seguito di avaria o di altri rischi marittimi. Dopo aver risarcito, in ragione della detta assicurazione, il danno subito dalla società venditrice, la società assicuratrice Astir AE (in prosieguo: la «Astir») agiva dinanzi al giudice a quo nei confronti dello Stato ellenico per ottenere il pagamento di 7 351 674 DR, a titolo di restituzioni all'esportazione, sostenendo di essersi surrogata nei diritti della società venditrice per quanto concerneva la restituzione all'esportazione. Lo Stato ellenico rifiutava di pagare, affermando che non sussisteva al riguardo alcun titolo.
La questione pregiudiziale
5 Sulla base di quanto sopra, il giudice nazionale, con ordinanza 29 marzo 1990, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia in data 3 aprile 1995, ha così deciso:
«Giudicando in contraddittorio, rinvia nuovamente la pronuncia della sentenza definitiva.
Sottopone alla Corte di giustizia delle Comunità europee, in conformità all'art. 177 del Trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:
Se, secondo la corretta interpretazione del combinato disposto degli artt. 10, n. 4, 20 e 21 del regolamento (CEE) della Commissione n. 2730/79, l'esportatore di un prodotto agricolo, e segnatamente di farina di frumento, abbia diritto alla restituzione qualora il prodotto destinato all'esportazione, dopo aver lasciato i confini geografici della Comunità, perisca durante il trasporto per causa di forza maggiore e per il detto prodotto sia stata fissata la stessa restituzione per tutti i paesi terzi (CEE esclusa) eccetto l'Unione sovietica per la quale, in ordine al detto prodotto, nessuna restituzione è stata prevista».
Valutazione
6 La questione se una società di assicurazione, dopo aver pagato all'assicurato l'importo dell'assicurazione, possa surrogarsi nei di lui diritti, non risulta disciplinata dal diritto comunitario ed è pertanto di competenza del giudice nazionale.
7 Il giudice a quo, con la questione sollevata, vuole in realtà sapere se possa parlarsi di restituzione differenziata quando viene stabilita la medesima aliquota di restituzione per tutti i paesi terzi, ad eccezione di uno solo, per il quale non viene fissata alcuna aliquota (v. all'uopo la sopra esposta tabella sulle restituzioni all'esportazione che, a proposito della voce ex 11.01 A, farina di frumento tenero, reca solo un trattino all'altezza delle parole «per le esportazioni verso l'URSS» senza fissare pertanto per detto paese alcuna aliquota).
Se non si tratta di una restituzione differenziata, la restituzione è dovuta sulla base delle regole generali enunciate dall'art. 9 del regolamento, il quale esige soltanto che il prodotto abbia lasciato il territorio geografico della Comunità.
Se invece la questione va risolta nel senso che si tratta di una restituzione differenziata, trova applicazione l'art. 20, n. 3, secondo comma, del regolamento, che disciplina le restituzioni differenziate. Secondo tale disposizione, la restituzione viene pagata non appena viene presentata la documentazione che dimostra l'espletamento delle formalità doganali nel paese di destinazione. Ai sensi dell'art. 21, n. 1, sussiste altresì la possibilità di pagamento anticipato dell'aliquota di restituzione più bassa. Tale disposizione trova però, ai sensi dell'art. 21, n. 2, applicazione solo se una restituzione è fissata per tutti i paesi terzi. Nel presente caso il giudice a quo ha perciò anche bisogno di sapere se l'art. 21, n. 2, va interpretato nel senso che qualora non sia stata fissata un'aliquota (fatto indicato con il segno -), debba intendersi fissata l'aliquota zero, con la conseguenza che occorre ritenere soddisfatta la condizione figurante nella disposizione, cioè l'esistenza di una restituzione per tutti i paesi terzi. Inoltre, il giudice a quo ha necessità di sapere se sia rilevante, ai fini del pagamento della restituzione, che il prodotto, dopo aver lasciato il territorio geografico della Comunità, sia perito per causa di forza maggiore.
Il problema della restituzione differenziata
8 La Astir ha sostenuto che si può parlare di restituzione differenziata, solo quando vengono fissate aliquote differenti per più paesi. Se nessuna aliquota viene fissata non è dato parlare di differenziazione, bensì di eccezione al diritto alla restituzione per determinate destinazioni. Un'eccezione non ha lo stesso significato di una differenziazione. Poiché nel presente caso era stata fissata una restituzione per tutti i paesi salvo uno, non è dato di parlare di differenziazione, bensì di eccezione. Tale eccezione non si applica se il prodotto è perito in conseguenza di un caso di forza maggiore. Si deve perciò pagare la restituzione prevista per tutti i paesi terzi.
9 Il governo ellenico condivide le osservazioni della Commissione, secondo cui il caso di specie ricade sotto l'art. 8, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) 29 ottobre 1975, n. 2746, che stabilisce nel settore dei cereali le norme relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo (3). Tale disposizione costituisce la base per la fissazione di norme di deroga al principio generale stabilito nell'art. 8, n. 2, primo comma, secondo cui la restituzione differenziata viene pagata a condizione che venga fornita la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale essa è stata fissata. L'art. 8, n. 2, secondo comma, del detto regolamento costituisce così il fondamento giuridico dell'art. 21 del regolamento.
10 La Commissione ha sostenuto che la mancata fissazione di un'aliquota di restituzione per l'URSS fu dovuta, a suo tempo, ad un embargo e mirava a far sì che non venissero pagati aiuti all'esportazione verso l'URSS. La mancata fissazione di un'aliquota deve, a suo parere, essere equiparata ad una differenziazione. Quando viene fissata un'aliquota di 72 ECU per la maggior parte dei paesi terzi, mentre per un paese terzo non viene fissata alcuna aliquota, si è presenza di una differenziazione delle aliquote di restituzione in base alla destinazione. Si sarebbe di per sé potuto ottenere il medesimo risultato fissando un'aliquota zero.
11 La Commissione ha affermato, nel corso della fase orale, che si è in presenza di una restituzione non differenziata quando l'aliquota di restituzione è unica per tutti i paesi. La Commissione ha sempre inteso il fatto che manchi la fissazione di un'aliquota di restituzione per un determinato paese nel senso che un esportatore che ha esportato verso il paese considerato non deve ricevere alcuna restituzione. L'aliquota più bassa può, in altre parole, anche risultare dal fatto che manchi la fissazione di un'aliquota. Ciò è previsto, per esempio, sia pure in un altro contesto, dal regolamento (CEE) della Commissione 18 aprile 1978, n. 776, relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di prodotti lattiero-caseari e recante applicazione e modifica di vari regolamenti (4). L'ottavo `considerando' del preambolo di detto regolamento recita: «l'aliquota più bassa della restituzione risulta anche dalla non fissazione di una restituzione» (5). E' così consentito parlare di restituzione differenziata nella presente fattispecie, dove per l'URSS non era stata fissata alcuna restituzione.
12 Rispondendo ad una domanda postale nel corso della fase orale, la Commissione ha precisato che vi è comunque una differenza fra un trattino e l'aliquota zero. In primo luogo, zero è un'aliquota e zero può pertanto essere fissato a priori. Il rilascio di un certificato con aliquota zero garantisce all'esportatore la certezza di quell'aliquota per tutto il periodo di validità del certificato. Ciò risulta particolarmente interessante in situazioni di tensione sul mercato mondiale, che possono comportare fissazione di prelievi all'esportazione. Secondo il regolamento della Commissione 19 gennaio 1989, n. 120, che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli (6), una restituzione fissata in anticipo non viene toccata da un successivo prelievo all'esportazione riscosso al momento della conclusione delle formalità doganali. In secondo luogo, il regolamento del Consiglio 4 marzo 1980, n. 565, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (7), comprende prodotti per i quali è fissata una restituzione pari o superiore a zero.
13 Debbo rilevare che l'art. 9, n. 1, del regolamento dispone che la restituzione viene pagata a condizione che venga esibita la prova che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità. L'art. 20, n. 1, dispone che nei casi di differenziazione del tasso di restituzione secondo la destinazione, il versamento della restituzione per l'esportazione verso i paesi terzi è subordinato alla condizione che il prodotto sia stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione. Secondo l'art. 20, n. 2, debbono essere esibite le prove dell'espletamento delle formalità doganali nel paese di destinazione. Dal nono e dal sedicesimo `considerando' nel preambolo del regolamento emerge che alla base delle disposizioni contenute nell'art. 20, n. 1, sta l'obiettivo di evitare abusi. Qualora non vigano le stesse aliquote di restituzione per tutti i paesi terzi, sussiste il rischio che il prodotto venga rispedito in un paese per il quale vige un'aliquota più bassa.
14 A mio avviso il rischio di abuso sussiste non solo se sono state fissate aliquote differenti per più paesi, e tra queste, aliquote zero, ma anche se per uno o più paesi non è stato fissato alcun tasso. Così in ambedue i casi si deve far ricorso alla regola di cui all'art. 20, n. 1. Ritengo pertanto - basandomi sulle spiegazioni della Commissione circa la prassi relativa alla fissazione di aliquote zero ed alla mancata fissazione di aliquote - che si è in presenza di una restituzione differenziata se viene fissata la medesima aliquota di restituzione per tutti i paesi, ad eccezione di uno solo, per il quale non è stabilita alcuna aliquota.
Interpretazione dell'art. 21, n. 2
15 Se si ammette che si è in presenza di una restituzione differenziata, trova applicazione l'art. 20 del regolamento. Tale disposizione, come detto, subisce una deroga parziale per effetto dell'art. 21, n. 1, secondo cui una parte delle restituzioni può essere pagata in anticipo ove si dimostri che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità. L'art. 21, n. 1, trova il suo fondamento nel diciassettesimo `considerando' del preambolo, a tenore del quale, per porre le esportazioni per le quali è concessa una restituzione differenziata a seconda della destinazione su un piede di parità con le altre esportazioni, è d'uopo disporre che non appena l'esportatore abbia fornito la prova che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità, gli venga versata la parte della restituzione calcolata in base all'aliquota più bassa della restituzione stessa. L'art. 21, n. 1, non richiede che il prodotto sia stato avviato verso la sua destinazione. Qualora si applichi questa norma, la Astir ha dunque il diritto ad ottenere la restituzione più bassa. Il n. 2, dell'art. 21, dispone tuttavia che il n. 1 si applica soltanto se è stata fissata per un determinato prodotto una restituzione per tutti i paesi terzi. Sorge di conseguenza la questione se il non fissare aliquote equivalga a fissare un'aliquota zero di modo che la condizione di cui all'art. 21, n. 2, sia considerata soddisfatta. In tal caso ci si deve ulteriormente domandare in che cosa consista la restituzione più bassa.
16 La Commissione e il governo ellenico hanno dedotto che la condizione contenuta nell'art. 21, n. 2, non è soddisfatta nel presente caso, poiché, in conseguenza dell'embargo, non era stata fissata alcuna restituzione per l'URSS. Anche se la mancata fissazione di un'aliquota dovesse interpretarsi come fissazione dell'aliquota zero e la condizione di cui all'art. 21, n. 2, fosse così soddisfatta, non si potrebbe effettuare alcun pagamento anticipato ai sensi dell'art. 21, n. 1, poiché la detta disposizione prescrive il pagamento all'aliquota più bassa, che nel predetto caso sarebbe proprio zero, come si può desumere dalla sentenza della Corte nella causa C-321/91, Tara Meat Packers (8).
17 Debbo ricordare che la Corte nella sentenza relativa alla suddetta causa si è pronunciata su una questione analoga concernente il regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (9). Detto regolamento sostituisce il regolamento controverso nella presente causa e contiene, in parte, una codificazione di numerose modifiche, e in parte una serie di necessari adeguamenti (10). L'art. 20, menzionato nei punti sotto citati, corrisponde, nel contenuto, all'art. 21 del regolamento. I punti 13-16 della motivazione sono così formulati:
«Si deve considerare, a questo proposito, che l'art. 20, giustificato, come è precisato nel tredicesimo `considerando', dall'intento di porre su un piede di parità le esportazioni per le quali viene concessa una restituzione differenziata e le altre esportazioni, consente di versare una parte della restituzione prima che, secondo la norma generale, sia stata fornita la prova che la merce è giunta effettivamente alla destinazione dichiarata» (punto 13).
«Come contropartita di questa agevolazione del pagamento anticipato di una parte della restituzione, il n. 2 dello stesso articolo, in via precauzionale circa l'osservanza della destinazione dichiarata, stabilisce, in sostanza, che il pagamento non può eccedere l'importo della restituzione calcolato in base al tasso più basso previsto, dato che questo importo deve comunque essere pagato, qualunque sia il paese di effettiva destinazione finale» (punto 14).
«Ne consegue che questo sistema non si applica quando, come nella fattispecie in esame nella causa principale, non vi è stata fissazione di tassi delle restituzioni per tutte le destinazioni» (punto 15).
«Questa conclusione è inevitabile anche se si ammette, come sostiene la TMP, che la mancanza di fissazione di un tasso di restituzioni equivale a una fissazione a tasso zero. In questo caso, infatti, il tasso comunque valido per tutti i paesi d'esportazione sarebbe detto tasso zero, di guisa che l'operatore non potrebbe fruire di alcun pagamento anticipato della restituzione ai sensi dell'art. 20» (punto 16).
18 Sulla base del punto 15 della motivazione della sentenza sopra citata, mi sento di concludere che il fatto che manchi la fissazione di un'aliquota, non può essere equiparato alla fissazione di un'aliquota zero con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 21 del regolamento e, quand'anche lo si potesse, si tratterebbe al massimo di applicare la tariffa zero, di modo che l'esportatore non avrebbe diritto al pagamento anticipato secondo la regola di cui all'art. 21, conformemente al punto 16 della motivazione della citata sentenza. Ciò implica che possono aversi pagamenti di restituzioni soltanto secondo la regola contenuta nell'art. 20 che subordina il pagamento al fatto che il prodotto sia stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali la restituzione è fissata.
Forza maggiore
19 La Astir ha sostenuto che dall'art. 10, n. 4, del regolamento emerge chiaramente che una restituzione viene sempre pagata se un prodotto perisce per causa di forza maggiore, dopo aver lasciato il territorio geografico della Comunità. Il pagamento non appare qui legato alla realizzazione dell'esportazione, bensì mira ad indennizzare l'esportatore che non ha colpa se l'esportazione non ha potuto essere effettuata. Il regolamento non stabilisce comunque che l'esportatore è totalmente privato della restituzione, bensì contiene solo disposizioni sull'ammontare di quest'ultima.
20 La Commissione e il governo ellenico hanno dedotto che, in caso di aliquote di restituzione differenziate, il pagamento può soltanto avvenire in conformità all'art. 21. La forza maggiore non produce quindi effetti sul pagamento dell'ammontare della restituzione, come si può dedurre dalla sentenza della Corte nella causa C-321/91, Tara Meat Packers.
21 Nel corso della trattazione orale il governo ellenico ha sostenuto che può essere necessario accertare se gli artt. 10, 20 e 21 debbano, in relazione a situazioni di forza maggiore, essere interpretati nel senso che va pagata la restituzione più bassa (ove quest'ultima risulti superiore a zero), purché dalle informazioni disponibili emerga che, al momento del naufragio, la merce si trovava in viaggio, a destinazione di un paese per il quale era stata fissata un'aliquota.
22 Debbo rilevare che, ai sensi dell'art. 10, n. 4, se il prodotto perisce per causa di forza maggiore, è versata, in caso di restituzione differenziata, la parte della restituzione calcolata conformemente all'art. 21. Secondo me, tale disposizione non stabilisce nulla che, per quanto riguarda la presente causa, non discenda anzitutto direttamente dall'art. 21. L'art. 10, n. 4, ha - mi sembra - soltanto lo scopo di stabilire che l'art. 21 trova applicazione anche nei particolari casi di abuso descritti all'art. 10, n. 1. Secondo quanto risulta dagli atti processuali non si riscontra nella fattispecie alcuno di siffatti particolari abusi, di conseguenza, non si applica né l'art. 10, n. 1, né l'art. 10, n. 4, che al n. 1 si ricollega.
23 Ma anche se trovasse applicazione l'art. 10, n. 4, non credo che la Astir potrebbe fondare su di esso alcuna pretesa. Per quanto riguarda la restituzione differenziata, va considerato, come s'è detto, che la disposizione ha l'obiettivo di stabilire che l'art. 21 trova applicazione anche nelle particolari situazioni di abuso di cui viene fatto menzione nell'art. 10, n. 1. L'art.10, n. 4, dà quindi corpo alla riserva della forza maggiore di cui tratta l'art. 10, n. 1. Si può a mio avviso solo affermare che tale riserva ha l'obiettivo di escludere le particolari situazioni di abuso dalle disposizioni speciali nelle quali altrimenti esse possono essere fatte rientrare con riferimento all'art. 10, n. 1. Non vi è pertanto alcun punto di riferimento per affermare che la riserva avrebbe l'obiettivo di assicurare il pagamento della restituzione in termini più ampi di quelli risultanti dalle norme generali del regolamento.
24 Dal regolamento non risultano così norme in forza delle quali i casi di forza maggiore debbano essere soggetti a un trattamento che si discosta dalle regole generali fissate dal regolamento negli artt. 9, 20 e 21. Nel presente contesto vi è appunto rinvio all'art. 10, n. 4, secondo cui, se il prodotto perisce per causa di forza maggiore, il pagamento della restituzione differenziata ha luogo secondo la regola generale fissata nell'art. 21. Questo è quanto altresì la Corte ha affermato nella causa C-321/91, Tara Meat Packers. L'art. 5, n. 3, citato nella motivazione della sentenza, corrisponde all'art. 10, n. 4, del regolamento. I punti 17 e 18 della motivazione di tale sentenza sono così formulati:
«Circa il fatto che i prodotti siano andati perduti durante il trasporto per un caso di forza maggiore, va rilevato che l'art. 5, n. 3, del citato regolamento n. 3665/87 ammette, in caso di restituzione differenziata, unicamente il versamento dell'importo della parte della restituzione determinata a norma dell'art. 20.
Ne consegue che, in casi come quelli di cui alla causa principale, la presa in considerazione di un caso di forza maggiore non può incidere sul versamento di una restituzione differenziata».
25 In questo contesto si deve rilevare che l'art. 10, n. 4, come sopra detto, riguarda solo casi di forza maggiore nelle particolari situazioni di abuso menzionate nell'art. 10, n. 1, il che non ricorre nella presente causa.
Il legislatore comunitario non ha ritenuto necessario formulare la riserva dei casi di forza maggiore negli artt. 20 e 21. Questo è quanto altresì emerge, a contrario, dall'art. 22, nel quale figura un'espressa riserva per il caso di forza maggiore in relazione alla situazione particolare dove il prodotto riceve una destinazione diversa da quella prevista.
26 Sulla base di quanto sopra considerato, concludo che la forza maggiore non autorizza un trattamento che si discosta dalle regole generali contenute nel regolamento.
Conclusione
27 Per i motivi sopra esposti, suggerisco alla Corte la seguente soluzione:
«Gli artt. 20 e 21 del regolamento (CEE) della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, devono essere interpretati nel senso che l'esportatore di un prodotto per il quale sia prevista la medesima restituzione per tutti i paesi terzi (CEE esclusa), salvo uno solo, rispetto a cui non è stata fissata alcuna restituzione, non ha diritto a restituzione quando la merce, dopo aver lasciato il territorio geografico della Comunità, è andata perduta in corso di trasporto per causa di forza maggiore».
(1) - GU L 317, pag. 1, da ultimo modificato con regolamento (CEE) della Commissione 29 aprile 1987, n. 1180, che modifica il regolamento (CEE) n. 2730/79 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 113, pag. 27) e attualmente sostituito dal regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1).
(2) - GU L 26, pag. 40.
(3) - GU L 281, pag. 78.
(4) - GU L 105, pag. 5.
(5) - Ndt. L'ottavo `considerando' della versione danese non figura nella versione italiana.
(6) - GU L 16, pag. 19, come modificato con regolamento (CEE) della Commissione 10 giugno 1993, n. 1431, recante modifica del regolamento (CEE) n. 120/89 che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 140, pag. 27).
(7) - GU L 62, pag. 5, come modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 18 luglio 1983, n. 2026, che modifica il regolamento (CEE) n. 565/80, relativo al regolamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 199, pag. 12).
(8) - Sentenza 25 maggio 1993 (Racc. pag. I-2811).
(9) - Già citato alla nota 1.
(10) - V. primo `considerando' del regolamento della Commissione n. 3665/87.
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