Conclusioni dell avvocato generale
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1 Con il ricorso in esame, esperito a norma dell'art. 169 del Trattato CE, la Commissione chiede alla Corte la declaratoria che la Repubblica italiana è venuta meno all'obbligo di trasporre nel proprio ordinamento nazionale la direttiva del Consiglio 28 aprile 1992, 92/33/CEE, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione degli ortaggi, ad eccezione delle sementi (1), e la direttiva 28 aprile 1992, 92/34/CEE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (2) (in prosieguo: le «direttive»).
2 L'art. 25, n. 1, della direttiva 92/33/CEE recita:
«1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri».
L'art. 26, n. 1, della direttiva 92/34/CEE recita:
«1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri».
3 Scaduti i termini di cui sopra, il 12 marzo 1993, la Commissione inviava alla Repubblica italiana una lettera di diffida, attirando la sua attenzione sul fatto che fino ad allora non le erano state comunicate le misure di trasposizione delle direttive nell'ordinamento giuridico nazionale né erano state fornite informazioni in merito ed invitandola a renderle note entro due mesi dal ricevimento di tale lettera le proprie osservazioni.
4 Il 1_ giugno 1994 la Commissione emetteva un parere motivato nel quale invitava la Repubblica italiana ad adottare, nel bimestre successivo alla ricezione dell'atto, le misure necessarie per conformarsi alle direttive.
5 Con lettera della rappresentanza permanente della Repubblica italiana presso l'Unione europea, in data 20 settembre 1994, le autorità italiane informavano la Commissione che il procedimento di messa in atto delle due direttive era in corso.
6 Il 4 aprile 1995 la Commissione promuoveva la presente azione con atto depositato nella cancelleria della Corte.
7 La Repubblica italiana, nel controricorso, non nega di non aver posto in vigore le misure necessarie per la trasposizione delle direttive nell'ordinamento nazionale. Obietta solo che la trasposizione delle direttive era stata prevista dall'art. 4 della legge n. 146/94 (legge «comunitaria» per il 1993) nella forma di un regolamento e che è in corso l'elaborazione di un regolamento per l'applicazione delle due direttive da parte del ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali, il quale ha presentato al Consiglio di Stato il disegno di legge per averne un parere. Vale a dire, è imminente l'immediato adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano alle esigenze del diritto comunitario. Per questo motivo e non appena venga pubblicato il regolamento nella Gazzetta ufficiale, ne sarà informata debitamente la Commissione onde archiviare la controversia pendente dinanzi alla Corte.
8 In base a una consolidata giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi abituali o situazioni dell'ordinamento nazionale per giustificare la mancata osservanza degli obblighi e dei termini prescritti dal Trattato CE e dalle direttive comunitarie (3).
9 Da quanto precede si deduce che la Repubblica italiana, non avendo trasposto le direttive nel proprio ordinamento interno, ha commesso l'inadempimento imputatole dalla Commissione.
10 Nell'atto introduttivo si fa cenno anche a un'inosservanza consistente nel non aver comunicato alla Commissione le misure di trasposizione delle direttive. Se anche potesse ravvisarsi, interpretando l'atto introduttivo, che si chiede la declaratoria altresì per questa irregolarità, l'esame della domanda specifica sarebbe inutile in quanto la Repubblica italiana non aveva comunque adottato le misure necessarie entro i termini prestabiliti (4).
Conclusioni 11 Di conseguenza propongo alla Corte:
1) di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo tempestivamente adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per trasporre nell'ordinamento interno la direttiva del Consiglio 28 aprile 1992, 92/33/CEE, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione degli ortaggi, ad eccezione delle sementi, e la direttiva del Consiglio 28 aprile 1992, 92/34/CEE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, non ha adempiuto gli obblighi che le incombono in virtù degli artt. 25, n. 1, e 26, n. 1, di dette direttive e del Trattato CE, e
2) di condannare la Repubblica italiana alle spese processuali.
(1) - GU L 157, pag. 1.
(2) - GU L 157, pag. 10.
(3) - V. sentenze 6 aprile 1995, causa C-147/94, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-1015, punto 5), e 6 luglio 1995, causa C-259/94, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-0000, punto 5).
(4) - Sintomatiche sono le sentenze 18 maggio 1994, causa C-303/93, Commissione/Italia (Racc. pag. I-1901, punto 6), e 23 marzo 1995, causa C-365/93, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-499, punto 12) e la già ricordata 6 aprile 1995, Commissione/Spagna, punto 7.
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