CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
presentate il 12 marzo 1996 ( *1 )
A — Introduzione
1.
Nella presente controversia il Bundesfinanzhof sottopone alla Corte di giustizia il problema della classificazione doganale di un «modulo base».
2.
IL 13 gennaio 1993, la competente Oberfinanzdirektion aveva rilasciato alla ditta VOBIS un parere vincolante di classificazione doganale in ordine ad un «involucro per computer contenente, montati, dispositivi per la lettura di dischetti magnetici (compact)». Secondo la descrizione della merce contenuta nel parere doganale, si tratta di un modulo base (avente le dimensioni di circa 27 x 41 x 15 cm e il peso di circa 8,1 kg) per l'unità di elaborazione numerica di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, che contiene, in un involucro metallico, assieme a visualizzatori e a comandi, un alimentatore elettrico, due dispositivi per la lettura di dischetti e cavi di raccordo e che è privo delle componenti necessarie per poter funzionare come unità centrale. Come risulta dalle osservazioni scritte, il modulo base dev'essere completato con altre unità per divenire una macchina per l'elaborazione dell'informazione integralmente numerica. In esso viene inserita un'unità centrale alla quale vengono collegati i lettori per dischetti già contenuti nel modulo base. Le parti divergono sul punto se tale modulo debba classificarsi come unità o come parte. LOberfinanzdirektion sostiene quest'ultima tesi. Essa ha classificato il modulo base nella sottovoce 84733090 della nomenclatura combinata ( 1 ). Tale voce recita:
8473
Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472:
(...)
8473 30
— Parti ed accessori di macchine della voce 8471:
8473 30 10
— — Assiemaggi elettronici
8473 30 90
— — — altri
La ditta VOBIS non concorda con tale classificazione. Essa sostiene la tesi secondo cui il modulo base rappresenta un'unità ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. La ditta VOBIS ha alla fine chiesto in via giudiziale la classificazione nella sottovoce 847193. Tale voce recita:
«8471
Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:
(...)
8471 20
— Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, numeriche, che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita:
(...)
— altre:
(...)
8471 93
— Unità di memoria, anche presentate unitamente col resto di un sistema:
8471 93 10
— destinate ad aeromobili civili
— altre:
8471 93 40
— Unità di memoria centrali
— altre:
— Unità di memoria a dischi:
8471 93 51
— ottiche, comprese le magneto-ottiche
8471 93 59
— altre
(...)».
Con il ricorso in cassazione, la ricorrente ha sottoposto il caso al Bundesfinanzhof. Come risulta dall'ordinanza di rinvio pregiudiziale, tale giudice è incline a classificare il modulo base come parte ma non può neppure escludere che la merce debba essere qualificata come unità di lettura assolutamente completa.
3.
Esso ha pertanto sottoposto alla Corte di giustizia la seguente domanda di pronuncia pregiudiziale:
«1)
Se la Tariffa doganale comune — nomenclatura combinata nella versione del 1993 — vada interpretata nel senso che un “modulo base” destinato ad essere integrato per ottenere una macchina per l'elaborazione dell'informazione, consistente in un involucro contenente, sostanzialmente, due dispositivi per la lettura di dischetti, come più dettagliatamente descritto nella motivazione, dev'essere classificato, direttamente o in applicazione del punto 3, lett. b), delle regole generali, tenuto conto dei lettori che esso contiene, nella sottovoce 84719359 come “unità di memoria”.
2)
In caso di soluzione negativa della prima questione, se l'interpretazione della Tariffa doganale comune porti a dover classificare un prodotto del genere sopra menzionato nella sottovoce 84733090 come “parte” (di una macchina per l'elaborazione dell'informazione)».
4.
La classificazione di parti è disciplinata nella nota 2 alla sezione XVI della nomenclatura combinata. Ai sensi di tale nota, le parti di macchine, in quanto non siano espressamente escluse dalla sezione XVI, sono da classificare conformemente alle regole seguenti:
«a)
le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8485 o 8548) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate;
(...)»..
5.
Anche al capitolo 84 della nomenclatura combinata sono apposte note. Esse contengono ad esempio la definizione di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione:
«5.
A.
Ai sensi della voce 8471 per “macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione” si intendono:
a)
le macchine numeriche atte a:
1)
registrare il o i programmi di elaborazione e almeno i dati immediatamente necessari per l'esecuzione di questa o di questi programmi;
2)
essere liberamente programmate conformemente ai bisogni dell'utilizzatore;
3)
eseguire elaborati aritmetici definiti dall'utilizzatore;
4)
eseguire, senza intervento umano, un programma di elaborazione, di cui esse devono essere in grado, con decisione logica, di modificare l'esecuzione nel corso dell'elaborazione;
(...)
B.
Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità ( 2 ) distinte, ciascuna situata nel proprio involucro. Deve essere considerata come facente parte del sistema completo, ogni unità ( 3 ) che risponde simultaneamente ai requisiti seguenti:
a)
essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;
b)
essere stata appositamente costruita come parte di un tale sistema (essa, in particolare, deve essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma — codice o segnali — utilizzabili dal sistema, a meno che si tratti di una unità di alimentazione stabilizzata).
Anche se presentate isolatamente, le unità della specie di cui trattasi sono da classificare nella voce 8471.
Sono escluse dalla voce 8471 le macchine che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e che esercitano una specifica funzione. Queste macchine sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua».
6.
Inoltre esistono anche regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata, che sono ugualmente rilevanti in questo contesto. Si tratta, al riguardo, della classificazione di merci incomplete o della classificazione di merci che constano di diverse componenti. In particolare viene stabilito:
«La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:
1.
I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
2.
a)
Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo in una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito (...)
b)
Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.
3.
Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
a)
La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.
b)
I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
(...)».
B — Parere
Sulla prima questione
7.
Una classificazione del modulo base quale «parte» presuppone, ai sensi della nota 2, lett. a), alla sezione XVI, che il modulo base non si presenti come un oggetto di una voce del capitolo 84. In un caso del genere esso infatti dovrebbe essere classificato in tale voce qualunque sia la macchina a cui esso è destinato. Come afferma lo stesso Bundesfinanzhof, viene qui in considerazione anche una classificazione nella voce 8471 (macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità). Secondo la definizione di macchine numeriche automatiche per l'elaborazione dell'informazione contenuta alla nota 5, sub A, lett. a), al capitolo 84 una macchina siffatta deve tra l'altro poter eseguire elaborati aritmetici definiti dall'utilizzatore ed eseguire, senza intervento umano, un programma di elaborazione, di cui essa dev'essere in grado, con decisione logica, di modificare l'esecuzione nel corso dell'elaborazione. Il modulo base non può assolvere tali compiti, in quanto l'unità centrale non è ancora stata inserita ed esso contiene quindi soltanto due lettori di dischetti.
8.
In questo contesto la Commissione rinvia alle note esplicative del Consiglio di cooperazione doganale al sistema armonizzato (in prosieguo: le «note esplicative al sistema armonizzato»). Anch'esse, secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia, debbono essere prese in considerazione ai fini della classificazione di merci nella Tariffa doganale ( 4 ). In esse viene precisato che le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione constano generalmente di più unità e formano quindi un sistema. Un siffatto sistema dovrebbe comprendere almeno una unità centrale, una unità di entrata e una unità di uscita ( 5 ). Poiché il modulo base non contiene le componenti necessarie per il funzionamento come unità centrale, anche la Commissione giunge alla conclusione che è da escludere una classificazione come macchina per l'elaborazione dell'informazione.
9.
Ai sensi del punto 2, lett. a), delle regole generali anche un oggetto incompleto o non finito può essere classificato nella voce prevista per l'oggetto stesso. A tal fine, la condizione è però che esso presenti già le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito. Come la Commissione sostiene giustamente, è l'unità centrale che va considerata come elemento caratteristico dell'oggetto completo (della macchina per l'elaborazione dell'informazione). Poiché il modulo base non contiene appunto alcuna unità centrale, esso non può neppure essere classificato come macchina per l'elaborazione dell'informazione non completa.
10.
La voce 8471 non menziona tuttavia soltanto le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione ma anche le loro unità. Che cosa si debba inoltre intendere come «unità» viene precisato nella nota 5, sub B, al capitolo 84. Ai sensi di quest'ultima, una unità viene considerata come facente parte di un sistema completo quando risponde a due requisiti: essa deve essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, vuoi direttamente, vuoi con una o più altre unità intermedie. Inoltre, essa dev'essere stata appositamente costruita come parte di un tale sistema. Se si applica tale definizione al modulo base, esso non può essere considerato come un'unità. Il modulo base non deve appunto essere collegato all'unità centrale, è anzi quest'ultima che sarà inserita nel modulo base. I lettori di dischetti sono poi collegati all'unità centrale, ma non l'insieme del modulo base.
11.
Tale risultato non è convincente nei limiti in cui il modulo base contiene due lettori di dischetti che rispondono incontestabilmente ai requisiti della nota 5, sub B, al capitolo 84, e che vanno pertanto considerati come unità. A parere del giudice a quo, i lettori hanno perduto la loro autonomia per il fatto di essere montati e sono divenuti un nuovo oggetto, da valutare in base alle sue particolari caratteristiche. Tale nuovo oggetto è tuttavia concepito anche per essere completato, assieme ad altre unità, così da formare una macchina per l'elaborazione dell'informazione. Il risultato non sarebbe diverso qualora le parti contenute nel modulo base fossero assemblate in un involucro proprio per formare un sistema di elaborazione dell'informazione. I lettori di dischetti sarebbero allora considerati come unità. Nell'ambito del modulo base essi non lo sarebbero, pur assolvendo la stessa funzione.
12.
La ricorrente rinvia, in questo contesto, ad una sentenza del giudice a quo, in cui si afferma che, qualora delle macchine si presentino in forma di apparecchi compatti, anche le loro componenti debbono essere considerate come unità. A parere della ricorrente, le parti di apparecchi compatti, che presentino le stesse caratteristiche tecniche delle unità di sistemi (v. nota 5, sub B, al capitolo 84) debbono essere considerate come unità. A seguito dell'assemblaggio, i lettori di dischetti non hanno perso la loro autonomia. Anzi, essi hanno assorbito le caratteristiche delle altre componenti del modulo base in quanto i lettori sono preminenti rispetto a queste ultime sia sotto il profilo della loro importanza per l'utilizzazione dell'oggetto, sia sotto il profilo del valore. Che l'unità centrale sia inserita nel modulo base o che quest'ultimo sia collegato a tale unità è irrilevante. Inoltre, dalla nota 5, sub B, al capitolo 84 non si può desumere che ogni unità debba essere situata in un involucro proprio. Ivi viene semplicemente rilevato che le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi anche in forma di sistemi. Ciò non significa che anche apparecchi compatti comprendenti più unità in un involucro non possano essere classificati nella voce 8471.
13.
Tale posizione va condivisa. Tuttavia, il modulo base non può chiaramente essere classificato come una unità di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione. Pertanto sarebbe possibile anche una classificazione come parte sotto la voce 8473.
14.
Se due voci vengono in considerazione ai fini della classificazione di una merce, si procede alla classificazione in base al punto 3 delle regole generali. Nella fattispecie è applicabile il punto 3, lett. b). Come la Commissione sostiene giustamente, il modulo base costituisce una merce composta. Tra i singoli elementi costitutivi non esiste un collegamento inscindibile. Secondo le note esplicative del sistema armonizzato ciò non ha tuttavia rilevanza purché tali elementi siano adattati gli uni agli altri, siano complementari gli uni agli altri e il loro assemblaggio formi un insieme i cui componenti non siano normalmente venduti separatamente ( 6 ). Il modulo base soddisfa a tali condizioni. Esso va pertanto classificato, ai sensi del punto 3, lett. b), in base all'elemento costitutivo che gli conferisce il carattere essenziale. Al riguardo, ci si deve basare sulla natura e sulla composizione degli elementi costitutivi, sul loro volume, sulla loro quantità, sul loro peso, sul loro valore o sulla loro importanza in funzione dell'utilizzazione della merce ( 7 ). Come giustamente sostiene la Commissione, la natura e la composizione, il volume, la quantità e il peso dei vari elementi costitutivi non possono avere alcuna particolare importanza in questo contesto perché sono senza incidenza in ordine alla funzione del modulo base. Bisogna invece basarsi sul valore e sull'importanza degli elementi costitutivi in funzione dell'utilizzazione della merce. Come rileva la Commissione, i visualizzatori e i comandi nonché i cavi di raccordo e l'involucro hanno soltanto un'importanza secondaria. Essi servono a far funzionare i lettori e l'alimentazione elettrica per lo scopo specifico — l'elaborazione automatica dell'informazione — ovvero a proteggere gli elementi costitutivi incorporati. Si deve inoltre concordare con la Commissione quando essa considera che, sotto il profilo del valore, i lettori costituiscono gli elementi costitutivi più importanti. Soprattutto se ci si pone sotto il profilo dello scopo di utilizzazione — l'elaborazione automatica dell'informazione — i lettori e non l'unità elettrica vanno qualificati come gli elementi costitutivi essenziali che conferiscono il carattere. Ne consegue che, come i suoi elementi costitutivi che gli conferiscono il carattere, ossia i lettori, il modulo base rientra quale unità di memoria, nella sottovoce 84719359. La prima questione deve pertanto essere risolta nel senso che, in considerazione dei lettori che esso contiene, il modulo base va classificato, in applicazione della regola generale 3 b), nella sottovoce 84719359 come unità di memoria.
Sulla seconda questione
15.
Poiché la seconda questione va risolta solo in caso di soluzione negativa della prima questione, non è necessario darvi soluzione.
C — Conclusione
16.
Propongo pertanto di risolvere nei seguenti termini le questioni sollevate:
«La Tariffa doganale comune — nomenclatura combinata nella versine del 1993 — deve essere interpretata nel senso che un modulo base destinato ad essere integrato per ottenere una macchina per l'elaborazione dell'informazione, consistente in un involucro contenente, sostanzialmente, due dispositivi per la lettura di dischetti, tenuto conto dei lettori che esso contiene, dev'essere classificato, in applicazione della regola generale 3 b), nella sottovoce 84719359 come “unità di memoria”».
( *1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 1 ) Allegato I al regolamento (CEE) della Commissione 14 luglio 1992, n. 2505, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 dcl Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 267, pag. 1).
( 2 ) Il corsivo è mio.
( 3 ) Il corsivo è mio.
( 4 ) Sentenza 18 settembre 1990, causa C-265/89, Vismans Nederland (Racc. pag. I-3411, punto 18).
( 5 ) Note esplicative al sistema armonizzato 8471, I, A.
( 6 ) Note esplicative al sistema armonizzato relative alla regota generale 3 b), sub IX.
( 7 ) Nota esplicativa al sistema armonizzato relative alla regola generale 3 b), sub VIII.
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