CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GIUSEPPE TESAURO
presentate il 14 maggio 1996 ( *1 )
1.
La domanda pregiudiziale oggetto del presente procedimento verte sull'interpretazione dell'art. 41, n. 1, dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976 e approvato, a nome della Comunità, con regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211 ( 1 ) (nel prosieguo: l'«Accordo»).
Più precisamente, il Centrale Raad van Beroep chiede se, ai sensi dell'art. 41, n. 1, dell'Accordo, anche il coniuge non attivo di un lavoratore marocchino possa beneficiare del diritto ai vantaggi transitori in materia di pensione di vecchiaia previsti dalla pertinente normativa nazionale a favore dei cittadini.
2.
Richiamo anzitutto i termini essenziali dell'Accordo e la normativa comunitaria rilevante in materia, nonché le pertinenti disposizioni nazionali. L'Accordo ha come obiettivo di promuovere una cooperazione globale tra le parti contraenti al fine di favorire il consolidamento delle loro relazioni e di contribuire allo sviluppo economico e sociale del Marocco (art. 1). Tale cooperazione è istituita e disciplinata in tre settori: quello economico, finanziario e tecnico (titolo I), quello degli scambi commerciali (titolo II) e quello della manodopera (titolo III).
Rispetto al caso che ci occupa, vengono pertanto in rilievo le disposizioni contenute nel titolo III, riguardanti cioè il settore della manodopera. In particolare, l'art. 41, n. 1, disposizione di cui è qui richiesta l'interpretazione, prevede che, fatto salvo il disposto dei paragrafi successivi, i lavoratori di cittadinanza marocchina e i loro familiari conviventi godano, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati. I paragrafi successivi sanciscono: la concessione ai lavoratori marocchini del beneficio del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda talune prestazioni (n. 2); la concessione del beneficio delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunità (n. 3); ed il libero trasferimento in Marocco delle pensioni e rendite di anzianità (n. 4). Il regime di cui ai nn. 1, 3 e 4 dell'art. 41 è subordinato alla condizione di reciprocità nei confronti dei lavoratori cittadini degli Stati membri occupati in Marocco (n. 5). L'art. 42, n. 1, poi, affida al consiglio di cooperazione il compito di emanare, entro il primo anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, le disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati all'art. 41. Infine, conformemente agli artt. 44 e 45 dell'Accordo, figuranti tra le disposizioni generali e finali (titolo IV), detto consiglio di cooperazione, che è composto da membri del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da membri del governo marocchino, dall'altro, dispone, per il conseguimento degli obiettivi rissati dall'Accordo, del potere di adottare decisioni vincolanti per le parti contraenti.
3.
Quanto alle disposizioni nazionali qui rilevanti, occorre anzitutto ricordare che 1'Algemene Ouderdomswet (legge sull'assicurazione generale per la vecchiaia; nel prosieguo: l'«AOW»), entrata in vigore il 1o gennaio 1957, ha istituito un regime pensionistico nel quale l'importo della pensione di vecchiaia è, in linea di massima, calcolato unicamente in base agli anni assicurativi maturati. In forza dell'AOW sono obbligatoriamente assicurati tutti i cittadini olandesi che risiedono nei Paesi Bassi, nonché coloro che, a motivo di un lavoro subordinato svolto in detto Stato, sono soggetti all'imposta sul reddito da lavoro.
Alle persone assicurate in forza dell'AOW spetta una pensione di vecchiaia al compimento del sessantacinquesimo anno di età. L'importo massimo della pensione di vecchiaia si consegue dopo un periodo di 50 anni, realizzabile fra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età; per ogni anno non assicurato è applicata, conformemente all'art. 13 dell'AOW, una riduzione del 2%.
Essendo l'AOW entrata in vigore il 1° gennaio 1957, non era evidentemente possibile essere assicurati prima di tale data, con l'ulteriore conseguenza che nessuno avrebbe potuto fruire di una pensione di vecchiaia completa prima del 2007. A ciò il legislatore olandese ha ovviato con una disciplina transitoria, contenuta negli artt. 55 e 56 dell'AOW, che consente di considerare come periodi di assicurazione ai sensi dell'AOW quelli maturati tra il quindicesimo anno di età dell'assicurato ed il 1° gennaio 1957. Si tratta invero di periodi di assicurazione fittizi, riconosciuti ad ogni interessato che soddisfi le seguenti condizioni: a) abbia risieduto nei Paesi Bassi tra il compimento del cinquantanovesimo e del sessantacinquesimo anno di età (condizione dei «sei anni») ( 2 ); b) sia cittadino olandese o equiparato (la condizione in questione non è evidentemente opponibile ai cittadini comunitari che beneficiano della libera circolazione ai sensi del regolamento n. 1408/71); e) continui a risiedere nei Paesi Bassi dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età (condizione di «residenza attuale») ( 3 ).
Per quanto qui rileva, va in particolare sottolineato che, in virtù dell'art. 1 del regio decreto del 15 novembre 1985, sono equiparati ai cittadini olandesi, oltre ai beneficiari della libertà di circolazione ai sensi del suddetto regolamento, anche coloro che, dopo il compimento del ventesimo anno di età, abbiano risieduto ininterrottamente o no nei Paesi Bassi per un periodo di 15 anni e sempreché abbiano risieduto in maniera ininterrotta nei Paesi Bassi durante i cinque anni immediatamente precedenti il compimento del sessantacinquesimo anno di età.
4.
Ricordo infine che il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ( 4 ) (nel prosieguo: il «regolamento»), si applica, conformemente al suo art. 2, n. 1, «ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti». Il campo di applicazione ratione materine del regolamento è delimitato dall'art. 4 dello stesso. Per quanto qui rileva, va ricordato che le prestazioni di vecchiaia sono espressamente elencate tra i settori previdenziali ai quali il regolamento si applica (art. 4, n. 1, lett. c).
È importante a questo punto precisare che, tenuto conto che i vantaggi previsti dal regime transitorio appena richiamato — fondato sui criteri di nazionalità e di residenza — non erano accessibili a tutti i lavoratori migranti, il Consiglio, al fine di evitare possibili discriminazioni, ha inserito nel regolamento delle disposizioni ad hoc. Il punto 2, lett. J (Paesi Bassi), dell'allegato VI del regolamento, relativo per l'appunto alla «applicazione della legislazione olandese sull'assicurazione vecchiaia generalizzata», tra l'altro prevede:
«a)
La riduzione di cui all'art. 13, paragrafo 1 dell'AOW non è applicabile agli anni civili, o alle parti di essi, antecedenti il 1° gennaio 1957, durante i quali il titolare, che non soddisfa ai requisiti che gli consentirebbero di ottenere l'equiparazione di tali periodi ai periodi di assicurazione, ha risieduto nei Paesi Bassi, tra il compimento del 15° e quello del 65° anno di età, oppure durante i quali, pur risiedendo nel territorio di un altro Stato membro, ha svolto un lavoro subordinato nei Paesi Bassi, per un datore di lavoro stabilito in tale paese.
In deroga all'art. 7 dell'AOW, può ottenere detta equiparazione anche il titolare che abbia risieduto o lavorato nei Paesi Bassi solo prima del 1° gennaio 1957, alle condizioni precedentemente esposte.
b)
La riduzione di cui all'art. 13, paragrafo 1 dell'AOW non è applicabile neppure agli anni civili o alle parti di essi anteriori al 2 agosto 1989, durante i quali, fra il compimento del 15° e quello del 65° anno di età, la donna coniugata o che è stata coniugata non è stata assicurata in virtù della precitata legislazione, pur risiedendo nel territorio di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, purché tali anni civili o parti di essi coincidano con i periodi di assicurazione maturati dal coniuge sotto tale legislazione e con gli anni civili o parti di essi da prendere in considerazione in virtù della lettera a).
In deroga all'art. 7 dell'AOW, la donna in questione è da considerarsi titolare.
(...)
e)
Le disposizioni di cui alle lettere a), b), e) e d) sono applicabili esclusivamente qualora il titolare ha risieduto durante sei anni nel territorio di uno o più Stati membri dopo il compimento del cinquantanovesimo anno di età, e fintanto che vi risiede.
(...)
h)
Le lettere a), b), e) e d) non sono applicabili ai periodi coincidenti con periodi che possono essere presi in considerazione per il calcolo dei diritti a pensione in virtù della legislazione relativa all'assicurazione vecchiaia di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi né ai periodi durante i quali all'interessato è stata corrisposta una pensione di vecchiaia in virtù di una tale legislazione».
In definitiva, conformemente alle disposizioni appena richiamate, il beneficiario dell'AOW che non soddisfi le condizioni che gli consentono di ottenere l'equiparazione di periodi antecedenti al 1° gennaio 1957 a periodi di assicurazione ha comunque diritto — purché abbia risieduto per sei anni sul territorio di uno o più Stati membri dopo aver compiuto i cinquantanove anni di età — a vedersi equiparare i periodi anteriori al 1° gennaio 1957 durante i quali ha risieduto nei Paesi Bassi dopo aver compiuto i quindici anni di età o durante i quali, pur risiedendo nel territorio di un altro Stato membro, ha svolto un'attività lavorativa subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale Stato. Si tratta dunque di disposizioni che consentono di recuperare il diritto ai vantaggi transitori, ma solo in modo parziale, atteso che l'equiparazione ad anni di assicurazione di taluni periodi anteriori al 1° gennaio 1957 può effettuarsi solo per periodi nei quali, tramite la residenza o l'impiego, sia esistito un particolare collegamento tra l'interessato ed il regime previdenziale olandese. La disciplina contenuta nell'allegato in questione, nell'ammettere che il diritto ai vantaggi transitori sia subordinato a particolari condizioni di residenza, consente dunque — è bene sottolinearlo — una deroga all'obbligo di revoca delle clausole di residenza di cui all'art. 10 del regolamento.
5.
E veniamo ai fatti che hanno originato il presente procedimento. La signora Hallouzi-Choho, di nazionalità marocchina, risiede nei Paesi Bassi con suo marito, cittadino marocchino che ha svolto la sua attività lavorativa in tale Stato e vi percepisce una pensione di vecchiaia ai sensi dell'AOW. Con decisione del 5 luglio 1991, la Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (ente previdenziale; nel prosieguo: la «SVB») ha riconosciuto alla signora Hallouzi-Choho, che non ha mai svolto alcuna attività lavorativa nei Paesi Bassi, una pensione di vecchiaia ai sensi del-l'AOW, con effetto dal 1o luglio 1991 (data del suo sessantacinquesimo compleanno), pensione pari al 22% dell'importo massimo della pensione per persone sposate. Tale pensione, accordatale nella sua qualità di assicurata autonoma, è stata calcolata sulla base dei periodi di assicurazione compiuti dall'interessata ai sensi dell'AOW in quanto residente nei Paesi Bassi, vale a dire dal 12 settembre 1977 al 1° gennaio 1982 e dal 26 febbraio 1985 al 1o luglio 1991.
Nella decisione del 5 luglio 1991, la SVB ha invece rifiutato, a motivo della nazionalità marocchina della richiedente, di prendere in considerazione — ai fini del calcolo della pensione — i periodi fittizi di assicurazione compresi tra la data del suo quindicesimo compleanno e il 1° gennaio 1957, data in cui è entrata in vigore l'AOW. Essendo incontestato che la signora Hallouzi-Choho soddisfa sia il requisito dei «sei anni» che quello della «residenza attuale», la mancata presa in considerazione dei periodi anteriori al 1o gennaio 1957 è dunque esclusivamente dovuta alla nazionalità non olandese della richiedente.
La decisione del 5 luglio 1991 veniva impugnata dalla signora Hallouzi-Choho dinanzi al Raad van Beroep di Amsterdam. Quest'ultimo ne dichiarava infondato il ricorso con sentenza del 21 aprile 1992. Contro tale pronuncia, la signora Hallouzi-Choho ha interposto appello dinanzi al Centrale Raad van Beroep, facendo valere che l'art. 41, n. 1, dell'Accordo, in quanto prevede a favore del lavoratore marocchino e dei familiari con esso residenti un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità rispetto ai cittadini dello Stato membro in cui il lavoratore è occupato, esclude che le possa essere opposta una clausola di nazionalità per negarle il diritto ai vantaggi transitori previsti dall'AOW.
6.
Il giudice a quo, nutrendo dubbi quanto all'applicabilità del principio di non discriminazione di cui all'art. 41, n. 1, dell'Accordo anche rispetto ai vantaggi transitori previsti dall'AOW, ha ritenuto opportuno effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte. Esso chiede:
«Se l'art. 41, n. 1, dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Marocco vada interpretato nel senso che questa disposizione si oppone a che siano poste condizioni relative al possesso della cittadinanza dei Paesi Bassi per il coniuge — familiare ai sensi dell'art. 41, n. 1, dell'Accordo — di un lavoratore marocchino, per conseguire il diritto ai vantaggi transitori ai sensi della Nederlandse Algemene Ouderdomswet (legge generale dei Paesi Bassi sulla vecchiaia)».
Il quesito posto mira dunque a stabilire se i vantaggi transitori previsti dall'AOW spettano, in virtù del principio di non discriminazione in base alla nazionalità di cui all'art. 41, n. 1, dell'Accordo, anche al coniuge non attivo di un lavoratore marocchino.
7.
Ricordo preliminarmente che la Corte ha già avuto modo di pronunciarsi, nelle sentenze Kziber ( 5 ) e Yousfi ( 6 ), sull'interpretazione dell'art. 41, n. 1, dell'Accordo. In tali sentenze, richiamate le condizioni che una disposizione di un accordo deve soddisfare per produrre effetti diretti, essa ha affermato con estrema chiarezza che «dalla lettera dell'art. 41, n. 1, nonché dall'oggetto e dalla natura dell'Accordo nel quale tale articolo è inserito risulta che tale norma può essere direttamente applicata» ( 7 ).
Nelle stesse sentenze, la Corte ha inoltre precisato che «la nozione di sicurezza sociale di cui all'art. 41, n. 1, dell'Accordo deve essere intesa in analogia con la nozione identica che figura nel regolamento (...) n. 1408» ( 8 ).
8.
L'efficacia diretta dell'art. 41, n. 1, dell'Accordo e la circostanza che la nozione di sicurezza sociale in esso contenuta vada interpretata con riferimento alla corrispondente nozione di cui al regolamento costituiscono, peraltro, due elementi che solo il governo francese ha messo in discussione nel corso della procedura orale, ma in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte.
Considerato, poi, che è altresì indiscusso che la signora Hallouzi-Choho, nella sua qualità di membro della famiglia di un lavoratore marocchino, rientra a pieno titolo nel campo di applicazione ratione personae dell'art. 41, n. 1, dell'Accordo, non resta che verificare se i vantaggi transitori di cui agli artt. 55 e 56 dell'AOW rientrino nella nozione di sicurezza sociale ai sensi del regolamento e, per ciò stesso, nel campo di applicazione ratione materiae dell'art. 41, n. 1, dell'Accordo.
9.
Al riguardo, è sufficiente qui ricordare che l'art. 4, n. 1, del regolamento, che appunto elenca i settori previdenziali compresi nel suo campo di applicazione, menziona espressamente, alla lett. c), le prestazioni di vecchiaia. Orbene, è indubbio che i vantaggi transitori previsti dalla AOW, in quanto si risolvono in una maggiorazione della pensione spettante all'interessato, rientrano a pieno titolo nel campo di applicazione del regolamento e, di converso, in quello dell'art. 41, n. 1, dell'Accordo.
Ciò implica, per quanto qui rileva, che anche i richiedenti di nazionalità marocchina che siano lavoratori o membri della famiglia di un lavoratore ai sensi e per gli effetti delle pertinenti disposizioni dell'Accordo debbono poter utilmente invocare il beneficio dei vantaggi transitori previsti dall'AOW.
10.
Il giudice di rinvio ha tuttavia manifestato dubbi in proposito, adducendo, da un lato, che l'Accordo non contiene alcuna disposizione espressa al riguardo; dall'altro, che la stessa Corte — tenuto conto delle caratteristiche particolari della disciplina relativa ai vantaggi transitori — avrebbe riconosciuto la legittimità delle condizioni di residenza previste dall'AOW, quali attenuate dall'allegato VI, lett. J, punto 2, che pure, come già ricordato, consente una deroga alla revoca delle clausole di residenza di cui all'art. 10 del regolamento. Muovendo da questa premessa, il governo olandese e la SVB hanno poi sostenuto, nel corso della procedura, che l'art. 41, n. 1, dell'Accordo non potrebbe comunque essere interpretato in modo tale da andare oltre quanto previsto nell'allegato in questione. In altri termini, alla Corte viene chiesto di applicare al caso che ci occupa, per analogia, le disposizioni dell'allegato.
Ora, è ben vero che la Corte, riferendosi alle particolari modalità dell'AOW, quali disciplinate e corrette dall'allegato VI, lett. J), punto 2, del regolamento, ha riconosciuto che «la norma di cui all'art. 10, escludendo l'applicazione di clausole di residenza, non può venir applicata incondizionatamente ad un sistema di assicurazione generale per la vecchiaia nell'ambito del quale il solo fatto di risiedere nei Paesi Bassi è sufficiente per essere assicurati» ( 9 ). Essa è pertanto giunta alla conclusione che gli effetti delle «clausole di residenza, per quel che riguarda il regime transitorio dell'AOW, sono legittimati dalle disposizioni dell'allegato VI che, sotto questo aspetto, restringono la sfera d'applicazione dell'art. 10» ( 10 ). In altre parole, tenuto conto che la residenza è l'unico criterio base ai fini dell'assicurazione all'AOW e che i vantaggi transitori non afferiscono a periodi di assicurazione effettivi, atteso che gli interessati non devono alcun contributo, la Corte ha ritenuto che le pertinenti disposizioni dell'allegato in questione legittimino le condizioni di residenza imposte al riguardo dall'AOW.
11.
Ciò premesso, rilevo che tale giurisprudenza è assolutamente irrilevante rispetto al caso che ci occupa. Come già ricordato, infatti, la signora Hallouzi-Choho soddisfa sia al requisito dei «sei anni» (aver risieduto nei Paesi Bassi per sei anni dopo il compimento del cinquantanovesimo anno di età), sia a quello della «residenza attuale» (continuare a risiedere nei Paesi Bassi dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età). Il rifiuto della SVB di riconoscerle il beneficio dei vantaggi transitori non è dunque dovuto alle condizioni di residenza, bensì alla circostanza che non si tratta di una cittadina olandese e che neppure può essere equiparata, sulla base del ricordato regio decreto del 15 novembre 1985, a una cittadina olandese.
Rispetto a tale ultimo profilo, ritengo altresì irrilevante la circostanza, evidenziata dalla SVB e dal governo olandese nel corso della procedura, che la signora Hallouzi-Choho, sempreché abbia continuato nel frattempo a risiedere nei Paesi Bassi, dal febbraio 1996 avrebbe diritto, sulla base del citato regio decreto del novembre 1985, ad essere assimilata ai cittadini olandesi e potrebbe pertanto beneficiare dei vantaggi transitori su cui si controverte. È questa, invero, una clausola di residenza ulteriore rispetto a quelle cui sono sottoposti i nazionali e che pertanto viola il principio di non discriminazione in base alla nazionalità di cui all'art. 41, n. 1, dell'Accordo.
12.
Vero è che la stessa SVB non contesta che il coniuge di un lavoratore marocchino rientra nel campo di applicazione rattorte personae dell'art. 41, n. 1, dell'Accordo e che la prestazione controversa rientra in quello rattorte materiae della stessa norma. Come precisato dalla stessa nel corso della procedura, il rifiuto di concedere il beneficio dei vantaggi transitori alla signora Hallouzi-Choho è infatti dovuto alla convinzione che la prestazione in questione non potrebbe essere estesa alla moglie di un lavoratore marocchino. La SVB si è riferita, in sostanza, alla distinzione tra diritti propri e diritti derivati, distinzione operata dalla stessa Corte in alcune sentenze in cui si è pronunciata sull'ambito di applicazione personale del regolamento ( 11 ) (nel prosieguo: la «giurisprudenza Kermaschek»). In tali sentenze, la Corte ha infatti affermato che, mentre coloro che hanno la qualità di lavoratori possono rivendicare i diritti a prestazione contemplati dal regolamento in quanto diritti propri, i familiari di un lavoratore possono aspirare unicamente ai diritti derivati, cioè ai diritti acquisiti nella loro qualità di familiari di un lavoratore.
Orbene, considerato che tutti i residenti nei Paesi Bassi sono coperti direttamente e personalmente dall'AOW, a partire dal compimento del quindicesimo anno di età e fino al sessantacinquesimo, indipendentemente dal sesso e dalla situazione matrimoniale, è evidente che il diritto a pensione, e con esso i vantaggi transitori, lungi dal costituire un diritto derivato, acquisito cioè in ragione della qualità di membro della famiglia di un lavoratore, costituisce un diritto proprio, spettante cioè ad ogni persona che soddisfa i criteri stabiliti dalla normativa nazionale in questione. Applicata al caso che ci occupa, la giurisprudenza Kermaschek porterebbe pertanto al risultato che la signora Hallouzi-Choho, in quanto cittadina marocchina che non ha mai svolto attività lavorativa sul territorio dei Paesi Bassi, non avrebbe alcun titolo per beneficiare dei vantaggi transitori previsti dall'AOW.
13.
Al riguardo, ricordo anzitutto che, già nella più volte citata sentenza Kziber, la Corte, pronunciandosi sulla portata dei diritti del familiare di un lavoratore marocchino rispetto ad una prestazione di disoccupazione giovanile, ha affermato che «il principio dell'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità nel settore della sicurezza sociale, di cui all'art. 41, n. 1, comporta che all'interessato, che soddisfa tutte le condizioni contemplate da una normativa nazionale al fine di beneficiare della indennità di disoccupazione giovanile, non si può rifiutare il beneficio di tali prestazioni, in considerazione della sua nazionalità» ( 12 ).
Lo stesso approccio è stato poi ribadito e specificato nella successiva sentenza Krid ( 13 ), in cui si discuteva dell'art. 39, n. 1, dell'accordo di cooperazione con l'Algeria ( 14 ), norma di contenuto identico a quella qui in discussione. In particolare, in tale occasione la Corte, sollecitata ad applicare la giurisprudenza Kermaschek anche ai familiari dei lavoratori di Paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione, ha affermato l'inapplicabilità di tale giurisprudenza in quanto la sfera soggettiva dell'accordo «non coincide con quella dell'art. 2 del regolamento n. 1408/71».
14.
All'evidenza, le stesse considerazioni valgono anche rispetto al caso che ci occupa. Il governo olandese e la SVB fanno tuttavia valere che il coniuge non olandese di un lavoratore cittadino di uno Stato membro non avrebbe diritto, neppure sulla base dell'allegato VI del regolamento, ai vantaggi transitori qui in discussione. Essi ritengono pertanto che il risultato cui si perverrebbe, qualora la Corte confermasse l'inapplicabilità della giurisprudenza Kermaschek ai familiari di lavoratori di Paesi terzi che rientrano nel campo di applicazione ratione personae degli accordi di cooperazione, sarebbe inaccettabile e certo non voluto dagli autori di tali accordi.
Lo stesso giudice a quo rileva che in tal modo i familiari di lavoratori comunitari sarebbero sottoposti ad un trattamento sfavorevole rispetto ai familiari di lavoratori aventi la cittadinanza di un Paese terzo con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione, menzionando a titolo di esempio il caso Cabanis-Issarte, pendente dinanzi alla Corte all'epoca dell'ordinanza di rinvio, in cui appunto si discuteva dei vantaggi transitori previsti dalla AOW. Insomma, la tesi è che il principio di non discriminazione di cui all'art. 41, n. 1, dell'Accordo non potrebbe essere applicato indipendentemente dal se si tratti di diritti propri o derivati, atteso che il principio della parità di trattamento sancito all'art. 3, n. 1, del regolamento, «fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento», viene applicato ai familiari dei lavoratori soltanto quando invocano diritti derivati.
15.
Orbene, è indubbio che l'applicazione della distinzione tra diritti propri e diritti derivati ai soli membri della famiglia di lavoratori comunitari e non anche ai familiari di lavoratori cittadini di Paesi con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione può essere all'origine di discriminazioni difficilmente comprensibili, tenuto conto in particolare dello scopo del Trattato rispetto a quello di un mero Accordo di cooperazione. È altresì indubbio, al di là della rilevanza giuridica di una tale differenziazione, che l'anomalia evidenziata va corretta, ma non certo nel senso qui proposto. Resta, infatti, che l'art. 41, n. 1, dell'Accordo, nel sancire il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, nulla prevede che possa confortare il punto di vista della SVB e del governo olandese.
L'indicata anomalia può essere invero eliminata solo attraverso una rivisitazione della giurisprudenza Kermaschek. Ed è appunto quanto è avvenuto con la recente sentenza Cabanis-Issarte ( 15 ), in cui la Corte ha affermato che l'art. 3, n. 1, del regolamento riconosce «il beneficio della parità di trattamento nell'applicazione delle normative degli Stati membri in materia di previdenza sociale, senza operare distinzioni a seconda che la persona interessata sia un lavoratore, un familiare o un superstite di un lavoratore. Si deve aggiungere che, in ogni caso, ogni deroga alla parità di trattamento fondata su una delle disposizioni del regolamento cui fa riferimento l'art. 3, n. 1, dev'essere obiettivamente giustificata, altrimenti il principio fondamentale di non discriminazione enunciato all'art. 3, n. 1, nel settore della previdenza sociale sarebbe svuotato della sua sostanza» (punto 26). Nella stessa sentenza la Corte ha inoltre evidenziato che «la distinzione tra diritti propri e diritti derivati, operata dalla Corte (...), può avere la conseguenza di compromettere l'esigenza fondamentale dell'ordinamento giuridico comunitario costituita dall'uniformità dell'applicazione delle norme comunitarie, subordinando l'applicabilità di queste nei confronti dei singoli alla qualifica di diritto proprio o di diritto derivato contemplata dalla normativa nazionale disciplinante le prestazioni di cui trattasi in relazione alla particolarità del regime previdenziale nazionale» (punto 31).
16.
A seguito della sentenza in questione, dunque, sia i familiari di lavoratori comunitari (signora Cabanis-Issarte) che quelli di cittadini di Paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione (signora Hallouzi-Choho) hanno diritto a beneficiare delle prestazioni richieste sulla base dell'AOW alle stesse condizioni previste per i nazionali. È, questo, un risultato che non può non essere salutato con favore, atteso che elimina una differenziazione che alimentava un sicuro disagio e che, peraltro, si poneva in contrasto con la stessa lettera e lo spirito dell'art. 3, n. 1, del regolamento ( 16 ).
Ciò significa, per quanto qui rileva, che ha ormai perso di attualità l'argomento secondo cui l'inapplicabilità della giurisprudenza Kermaschek al caso che ci occupa renderebbe evidente la discriminazione a danno dei familiari di lavoratori cittadini di uno Stato membro rispetto ai familiari di lavoratori cittadini di Paesi terzi con i quali la Comunità abbia concluso un accordo di cooperazione del tipo qui in discussione.
17.
Un'ultima osservazione. II governo francese, intervenuto in udienza, ha chiesto alla Corte, nell'ipotesi in cui pervenisse alla conclusione che il principio di non discriminazione di cui all'art. 41, n. 1, dell'Accordo debba essere interpretato nel senso che i vantaggi transitori previsti dall'AOW non possano essere negati al familiare di un lavoratore marocchino, di limitare gli effetti nel tempo dell'emananda sentenza. E ciò in ragione delle gravi o comunque non prevedibili conseguenze finanziarie che ne deriverebbero per il sistema previdenziale olandese.
Al riguardo mi limito a osservare, da un lato, che né il governo olandese né la SVB hanno presentato una richiesta in tal senso o comunque fatto valere che la sentenza della Corte potrebbe avere gravi conseguenze finanziarie per il regime previdenziale olandese; dall'altro, che l'interpretazione dell'art. 41, n. 1, dell'Accordo, tenuto conto della giurisprudenza in materia a partire dalla più volte citata sentenza Kziber, non poteva dar luogo ad alcuna incertezza. Ne consegue, al di là della discutibile ritualità della richiesta, che nella specie comunque non risultano soddisfatte quelle rigorose condizioni alle quali, in base ad una costante giurisprudenza della Corte ( 17 ), è subordinata la limitazione degli effetti nel tempo delle sentenze interpretative.
18.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue al quesito posto dal Centrale Raad van Beroep:
«L'art. 41, n. 1, dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976 e approvato, a nome della Comunità, con regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211, deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro rifiuti di concedere i vantaggi transitori a fini pensionistici, previsti dalla sua normativa a favore dei cittadini, ad un familiare di un lavoratore di nazionalità marocchina con lui residente, per il motivo che l'interessato sia di nazionalità marocchina».
( *1 ) Lingua originale: l'italiano.
( 1 ) GU L 264, pag. 1.
( 2 ) Questa condizione è tuttavia mitigata dall'art. 2 di un regio decreto del 3 dicembre 1985, in base al quale una persona che ha lasciato i Pacsi Bassi, ma che continua ad essere assicurata in forza dell'AOW, si considera ivi residente per quel che riguarda la condizione dei sci anni.
( 3 ) Tale condizione, anch'essa mitigata da una disposizione del regio decreto del 3 dicembre 1985, non vale per le persone che siano state ininterrottamente assicurate in forza dell'AOW tra il 1o gennaio 1957 e il compimento del loro sessantacinquesimo anno di età.
( 4 ) V. versione codificata del regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).
( 5 ) Sentenza 31 gennaio 1991, causa C-18/90 (Race. pag. I-199).
( 6 ) Sentenza 20 aprile 1994, causa C-58/93 (Race. pag. I-1353).
( 7 ) Sentenza Kziber, citata, punto 23; sentenza Yousfi, citata, punto 17.
( 8 ) Sentenza Kziber, citata, punto 25; sentenza Yousfi, citata, punto 24.
( 9 ) Sentenza 2 maggio 1990, causa C-293/88, Wintcr-Lutzins (Race. pag. I-1623, punto 16). V. inoltre sentenza 25 febbraio 1986, causa 284/84, Spruyt (Race. pag. 685).
( 10 ) Sentenza Winter-Lutzins, citata, punto 18.
( 11 ) V. sentenza 23 novembre 1976, causa 40/76, Kermaschek (Race. pag. 1669, punto 8). Nello stesso senso v., da ultimo, sentenza 27 maggio 1993, causa C-310/91, Schmidt (Race, pag. I-3011, punto 12).
( 12 ) Sentenza Kziber, citau, punto 28.
( 13 ) Sentenza 5 aprile 1995, causa C-103/94 (Race. pag. I-719).
( 14 ) Accordo firmato ad Algeri il 26 aprile 1976 e approvato a nome della comunità con regolamento (CEE) dcl Consiglio 26 settembre 1978, n. 2110 (GU L 263, pag. 1).
( 15 ) Sentenza 30 aprile 1996, causa C-308/93 (Race. pag. I-2097).
( 16 ) Questi aspetti sono stati da me ampiamente trattati nelle conclusioni del 29 febbraio 1996 relative alla citau causa Cabanis-Issarte. V. , in particolare, punti 6-7 e II-14.
( 17 ) V. sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75, Dcfrennc (Race. pae. 455, punti 69-75); nonché, da ultimo, sentenza 30 aprile 1996, Cabanis-Issarte, citata, punti 46-48.
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