Conclusioni dell avvocato generale
1 Il Tribunal de commerce di Lione, Francia, ha proposto la presente questione pregiudiziale insorta nel corso di un procedimento civile promosso dalle società Fontaine SA, Garage Laval SA, Fahy SA (esclusivisti Peugeot), Renault Lyon Ouest FLB Automobiles SA (esclusivista Ford), Diffusion Vallis Auto SA (esclusivista VW-Audi) e Horizon Sud SA (esclusivista Ford) contro la società Aqueducs Automobiles SARL, alla quale si fa carico di esercitare concorrenza sleale.
2 In sostanza, le attrici criticano la convenuta per lo svolgimento di un'attività commerciale di vendita di autoveicoli nuovi fuori della rete di distribuzione ufficiale da essi costituita, in ispregio delle norme comunitarie che, a loro avviso, disciplinano la materia, nonché per l'esercizio di pubblicità illecita e menzognera, tutti atti di concorrenza sleale che avrebbero leso i loro interessi come concessionari delle rispettive case automobilistiche.
3 Le norme comunitarie che entrano in linea di conto sono il regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123/85, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (1) (in prosieguo: il «regolamento») e la comunicazione della Commissione 4 dicembre 1991, 91/C 329/06 (2).
4 L'azione promossa dinanzi al giudice francese mira a far vietare alla convenuta la prosecuzione, nel modo in cui è attualmente svolta, dell'attività di vendita di autoveicoli nuovi, nonché a far proibire la pubblicità relativa a dette vendite. Si chiede pure il risarcimento del danno patito.
5 Per il Tribunal de commerce di Lione, la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente è subordinata alla pronuncia della Corte di giustizia sull'interpretazione di vari punti del regolamento. Motivo per cui ha sottoposto le seguenti questioni:
«1) Se le importazioni parallele siano vietate al di fuori dell'ambito di un mandato conferito ad un intermediario prestatore di servizi e quindi in un'operazione di acquisto e rivendita;
2) se sia vietato ad un commerciante indipendente esercitare allo stesso tempo l'attività di prestatore di servizi mandatario libero e di commerciante che effettua in particolare importazioni parallele;
3) se ad un commerciante indipendente sia vietata la vendita di vetture nuove e, in ogni caso, quale sia la definizione di vettura nuova e di vettura usata».
6 Lo stesso Tribunal de commerce aveva già sottoposto alla Corte di giustizia una prima serie di questioni pregiudiziali analoghe (3) nella causa C-309/94, conclusasi con la sentenza 15 febbraio 1996, Nissan France e a. (4). In pari data, la Corte ha pronunciato un'altra sentenza, Grand garage albigeois e a. (5), relativa al regime di distribuzione del settore automobilistico, risolvendo questioni pregiudiziali sottoposte dal Tribunal de commerce di Albi.
7 La cancelleria della Corte di giustizia ha trasmesso al Tribunal de commerce di Lione copia della sentenza C-309/94, chiedendo se, preso atto del contenuto, intendesse tener ferme le questioni sollevate nella presente causa.
8 Il Tribunal de commerce di Lione decideva allora di rinunciare alle prime due questioni, mentre confermava la terza.
Sulla prima parte della questione pregiudiziale
9 Come la Commissione ed il governo francese, ritengo che la risposta a detta questione pregiudiziale, sulla prima parte (libera vendita di veicoli nuovi da parte di commercianti indipendenti), sia già stata fornita dalla Corte con la sentenza Nissan France e a. e non vi è ragione per modificarne l'orientamento.
10 Infatti, la possibilità che un commerciante indipendente si occupi, al di fuori delle reti di concessionari, della libera vendita di autoveicoli, nuovi o usati, importati o fabbricati nel suo paese, è stata chiaramente riconosciuta in questa sentenza (6) in questi termini:
«(...) il regolamento n. 123/85, conformemente alla funzione che gli è così affidata nell'ambito dell'applicazione dell'art. 85 del Trattato, riguarda solo i rapporti contrattuali tra fornitori e distributori ufficiali della loro rete, allorché fissa le condizioni alle quali taluni accordi tra essi stipulati sono leciti sotto il profilo delle regole di concorrenza del Trattato.
Il suo oggetto si riduce perciò al contenuto degli accordi che soggetti vincolati ad una rete di distribuzione di un prodotto possono lecitamente stipulare sotto il profilo delle regole del Trattato che vietano le restrizioni al gioco normale della concorrenza all'interno del mercato comune.
Poiché dunque si limita a definire quello che i firmatari di detti accordi possono o non possono impegnarsi a fare nei confronti dei terzi, detto regolamento non ha, invece, la funzione di disciplinare l'attività di detti terzi che possono intervenire sul mercato fuori del circuito degli accordi di distribuzione.
Dunque, le disposizioni di detto regolamento d'esecuzione non possono incidere sui diritti e sugli obblighi dei terzi rispetto ai contratti stipulati tra i costruttori d'automobili e i loro concessionari, e specie su quelli dei commercianti indipendenti.
Da quanto precede consegue che il regolamento n. 123/85 non può interpretarsi nel senso che vieta ad un operatore estraneo alla rete ufficiale di distribuzione di una marca di autoveicoli determinata e che non ha qualità di intermediario fornito di mandato, ai sensi di detto regolamento, di procurarsi veicoli nuovi di detta marca mediante importazioni parallele e di svolgere attività indipendente di vendita di detti veicoli.
Per gli stessi motivi, detto regolamento non vieta il cumulo, da parte di uno stesso operatore indipendente, delle attività di intermediario con mandato ai sensi dell'art. 3, punto 11, del regolamento e di rivenditore non ufficiale di veicoli importati parallelamente».
Sulla seconda parte della questione pregiudiziale
11 Quanto alla definizione dei veicoli nuovi e dei veicoli d'occasione, la Corte di giustizia, nella citata sentenza Nissan France e a., si è limitata a rispondere al Tribunal de commerce di Lione che, tenuto conto delle soluzioni fornite alla prima questione, non era il caso di formulare detta definizione.
12 Condivido appieno questo orientamento. Analogamente alle conclusioni presentate nella causa Nissan France e a. (7), penso anche ora che la Corte di giustizia non deve definire il veicolo nuovo o usato se questa definizione non ha rilevanza per l'esito della controversia, giacché la distinzione tra queste due classi di veicoli non riguarda l'attività dei venditori indipendenti.
13 Al punto 36 di dette conclusioni ho osservato che: «Questa conclusione esclude la necessità - come hanno asserito alcuni dei partecipanti al processo - che la Corte di giustizia si preoccupi di "definire" le nozioni di veicolo nuovo e di veicolo usato, come richiesto dal giudice a quo. Infatti nell'uno e nell'altro caso, il commerciante indipendente, che vende automezzi vecchi o nuovi, sotto il profilo del regolamento svolge la stessa attività, e la caratteristica del veicolo - nuovo o usato - non incide sulle sue possibilità di vendita da parte dei rivenditori non facenti parte della rete».
14 La Commissione e il governo francese condividono questo orientamento, accolto dalla Corte e che penso dovrebbe ribadire anche ora. Si deve tener conto del fatto che, come già in precedenza, la necessità di definire la nozione di veicolo nuovo insorge, anche ora, in relazione ad un presunto divieto di rivendita da parte dei commercianti estranei alla rete costituita dal concessionario. Esclusa questa premessa e confermata quindi la liceità di rivendita nei confronti di questi rivenditori indipendenti, tanto per i veicoli nuovi quanto per quelli usati, la distinzione tra le due classi di veicoli sotto questo aspetto risulta irrilevante.
15 La convenuta nella causa principale spiega perché questa distinzione tornerebbe utile, ma i suoi argomenti sono molto generali, astratti e non hanno rapporto con il merito della controversia principale che ha dato origine alle questioni pregiudiziali. Per questo motivo, una pronuncia della Corte in questo senso costituirebbe piuttosto un parere di ordine teorico, avulso dalla materia del contendere vera e propria. L'eventuale utilità di una siffatta pronuncia per le future controversie, più o meno ipotetiche, non è una ragione sufficiente per abbandonare la falsariga tracciata nella sentenza Nissan France e a., di cui sopra.
Conclusioni
16 Visto quanto precede, propongo alla Corte di risolvere le questioni sottoposte dal Tribunal de commerce di Lione come ha già risolto quelle della causa Nissan France e a., cioè:
«Il regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123/85, relativo all'applicazione dell'art. 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio d'assistenza alla clientela, va interpretato nel senso che non osta a che un operatore, che non è né rivenditore ufficiale della rete di distribuzione del costruttore di una determinata marca di autoveicoli né intermediario fornito di mandato ai sensi dell'art. 3, punto 11, di detto regolamento, svolga attività d'importazione parallela e di rivendita indipendente di veicoli nuovi di detta marca».
(1) - GU 1985, L 15, pag. 16.
(2) - GU C 329, pag. 20.
(3) - Il tenore di dette questioni era il seguente:
«1) Se un importatore parallelo possa operare nel contempo come mandatario e come rivenditore di veicoli importati.
2) Sotto il profilo del diritto comunitario, quali siano i criteri distintivi per definire un veicolo nuovo ed un veicolo usato.
Quale sia la percorrenza chilometrica o il periodo di circolazione che consentano di considerare usato un autoveicolo. Oppure se questa qualifica dipenda, di volta in volta, dalla valutazione dei giudici nazionali».
(4) - Racc. pag. I-677.
(5) - Causa C-226/94 (Racc. pag. I-651).
(6) - Punti 16-21.
(7) - Racc. pag. I-679.
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