Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1 Con il presente ricorso i ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee resa il 21 febbraio 1995 nella causa T-472/93 (1). L'impugnazione è tuttavia limitata al punto della sentenza con cui il Tribunale ha negato ai ricorrenti il diritto al risarcimento del danno derivante dalla pretesa responsabilità extracontrattuale in cui, a loro giudizio, sarebbe incorsa la Comunità a seguito dell'adozione del regolamento n. 3814/92 da parte del Consiglio.
II - I fatti della controversia
2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3814, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1785/81 e relativo all'applicazione in Spagna dei prezzi previsti da detto regolamento nel settore dello zucchero (2) (in prosieguo: il «regolamento»), ha stabilito il completo allineamento dei prezzi dello zucchero in quel Paese a quelli correnti nel resto della Comunità a partire dal 1º gennaio 1993, in vista della realizzazione del mercato unico europeo. Il regolamento in questione ha così posto fine al regime transitorio di cui beneficiava tale settore a seguito della deroga temporanea dettata dall'art. 70, n. 3, lett. a), del Trattato di adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee (3), firmato il 12 giugno 1985 (in prosieguo: il «Trattato di adesione»), e che era stata fissata in considerazione dei prezzi più elevati che il comparto in questione scontava in Spagna alla data dell'adesione.
3 Il Tribunale nella richiamata sentenza del 21 febbraio 1995 ha riconosciuto al regolamento n. 3814/92 la natura di atto di portata generale ed ha dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento proposto dai ricorrenti. Di conseguenza i giudici di primo grado hanno ritenuto che gli stessi ricorrenti non potevano agire in annullamento nei confronti di tale atto in quanto sprovvisti di legittimazione processuale. Il Tribunale ha inoltre respinto come non fondata la domanda giudiziale tendente ad ottenere il risarcimento dei danni causati ai ricorrenti dalla lesione del legittimo affidamento e dalla violazione del principio di non discriminazione che sarebbero state, a loro avviso, commesse dal Consiglio con l'adozione del regolamento.
4 Per una più ampia descrizione del quadro normativo in cui si situa la presente controversia, delle circostanze di fatto che hanno dato origine alla lite dinanzi al Tribunale e dei motivi di ricorso avanzati in quella sede dai ricorrenti, rimando all'esposizione contenuta nella citata sentenza resa dal Tribunale il 21 febbraio 1995.
III - I motivi di impugnazione
5 I ricorrenti impugnano ora la sopra menzionata sentenza del Tribunale, relativamente al solo profilo concernente il risarcimento dei danni, avanzando al riguardo i mezzi di gravame qui di seguito esaminati.
6 I ricorrenti sostengono in primo luogo che il Tribunale avrebbe violato l'art. 70, n. 3, lett. b), del Trattato di adesione, e insieme il principio del legittimo affidamento e l'art. 190 del Trattato CE, per avere tale giudice stabilito che i ricorrenti non potevano giovarsi di alcun legittimo affidamento sulla base di quanto disposto nel Trattato di adesione. Precisamente, i ricorrenti prospettano la tesi secondo cui essi, fondandosi sulla previsione contenuta all'art. 70, n. 3, lett. b), prima citato, potevano invece ritenere che i prezzi in questione non sarebbero stati allineati ai prezzi di mercato alla fine del settimo anno successivo all'adesione.
Il Tribunale ha, a mio avviso, correttamente ed esaustivamente motivato sul punto qui controverso. Esso ha infatti constatato che rientrava nell'ambito discrezionale del Consiglio, sulla base del preciso disposto dell'art. 70, n. 3, lett. b), del Trattato di adesione, legiferare in materia proprio al fine di pervenire al ravvicinamento dei prezzi del settore de quo. Era pertanto escluso, a giudizio del Tribunale, che l'Atto di adesione avesse potuto ingenerare aspettative come quelle prospettate dai ricorrenti.
Concordo con il ragionamento così svolto dal Tribunale. Esso è, a mio avviso, esente da vizi logici o da errate interpretazioni di diritto e va pertanto tenuto fermo. Di conseguenza il primo mezzo di impugnazione deve essere rigettato.
7 Sostengono ancora i ricorrenti con il secondo ed il quarto mezzo di impugnazione, i quali vanno qui congiuntamente esaminati per via della sostanziale identità dell'argomentazione addotta, che il Tribunale avrebbe violato sia il principio del legittimo affidamento, sia l'art. 190 del Trattato CE col giudicare a torto che il regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1716, concernente il ravvicinamento ai prezzi comuni dei prezzi dello zucchero e della barbabietola da zucchero applicabili in Spagna (4) (in prosieguo: il «regolamento n. 1716»), non creava alcuna legittima aspettativa nei ricorrenti, in particolare relativamente alla fissazione dei prezzi controversi a partire dal 1º gennaio 1993.
La motivazione resa sul punto dal Tribunale è, a mio parere, ineccepibile. Tale collegio ha al riguardo giustamente ricordato che il regolamento n. 1716/91 non fissava le modalità di ravvicinamento dei prezzi per la seconda tappa, e cioè per il periodo successivo al 1º gennaio 1993. Lo stesso regolamento n. 1716/91 si prefiggeva infatti l'allineamento dei prezzi per il 1º gennaio 1993 e rimandava ad altro testo normativo, che avrebbe dovuto essere adottato in epoca ad esso posteriore, l'eventuale previsione di misure per il periodo a venire. L'ambito di discrezionalità così determinato restava dunque, anche in questo caso, sufficientemente ampio per il legislatore comunitario. Per tale ragione ritengo che anche il secondo ed il quarto mezzo di impugnazione proposti dai ricorrenti vadano disattesi.
8 Col terzo mezzo di impugnazione i ricorrenti deducono la falsa applicazione dell'art. 28 dell'Atto unico europeo e la correlata violazione del principio del legittimo affidamento e dell'art. 190 del Trattato CE per avere il Tribunale ritenuto che un operatore economico prudente ed avveduto avrebbe dovuto prendere in conto gli effetti della prospettata realizzazione del mercato unico sul prezzo di intervento dello zucchero.
Ora l'art. 28 dell'Atto unico europeo è, a mio avviso, irrilevante ai fini del presente giudizio. Tale ultima norma si limita infatti a stabilire che le previsioni dell'Atto unico lasciano impregiudicate le disposizioni dettate nel Trattato di adesione: esso dunque nulla toglie né aggiunge al contenuto precettivo del richiamato art. 70, n. 3, lett. b), e nemmeno a quanto prevede il regolamento n. 1716/91, adottato a sua volta sulla base della norma prima menzionata dello stesso Trattato di adesione.
Non ritengo, poi, di dovermi occupare delle valutazioni del Tribunale relative alla prevedibilità del riallineamento dei prezzi del comparto dello zucchero in Spagna da parte di un operatore economico mediamente prudente ed avveduto. Esse infatti afferiscono ad elementi puramente fattuali che riguardano l'andamento del mercato dello zucchero in Spagna e rimangono, a mio giudizio, sottratte all'esame della Corte ai sensi dell'art. 51 del suo Statuto.
Il terzo mezzo di impugnazione va quindi egualmente rigettato.
9 Il quinto motivo di impugnazione è basato sulla generica pretesa violazione di differenti principi e disposizioni di diritto comunitario da parte del Tribunale e non si differenzia sostanzialmente, come ha d'altra parte correttamente rilevato la Commissione, dal primo e dal secondo mezzo di ricorso. Esso segue pertanto la sorte di tali due mezzi in precedenza esaminati.
10 Con il sesto mezzo di impugnazione i ricorrenti lamentano la violazione del principio di non discriminazione che il Tribunale avrebbe commesso per avere distinto la situazione in cui versano i produttori spagnoli di zucchero da quella in cui si trovano i ricorrenti, in quanto produttori di isoglucosio, nonché la connessa lesione del precetto contenuto nell'art. 190 del Trattato.
La tesi dei ricorrenti si fonda sulla premessa logica che la situazione di fatto dei due mercati sia simile e vada, quindi, trattata in modo analogo dal legislatore comunitario. I ricorrenti contestano in sostanza la mancata equiparazione tra produttori di zucchero e produttori di isoglucosio. Il Tribunale distingue invece tra i due settori in base alle specificità dei rispettivi processi di produzione ed alla necessità di mantenere ingenti riserve di prodotto finito, che vi sarebbe solo nel caso della produzione di zucchero e non nell'altro.
Anche qui, tuttavia, si tratta di ricostruzioni fattuali del mercato e della connessa tecnica produttiva dello zucchero e dell'isoglucosio, che non possono essere sottoposte all'esame della Corte in sede di impugnazione. Il quinto mezzo di ricorso va, quindi, esso pure rigettato.
11 Identica conclusione si impone con riguardo alle deduzioni proposte dai ricorrenti con il settimo, ottavo e nono mezzo di impugnazione, in quanto si vuole contestare la valutazione data dal Tribunale di elementi fattuali concernenti la struttura del mercato dello zucchero e dell'isoglucosio sotto vario riguardo: costituzione di riserve di prodotto, obbligo di pagare prezzi minimi per l'acquisto delle materie prime, aiuti versati ai produttori di zucchero per le riserve di prodotto finito e riduzione del prezzo minimo delle barbabietole.
12 In conseguenza di quanto sopra esposto il ricorso va quindi rigettato nella sua interezza.
IV - Sulle spese
A norma dell'art. 69, nn. 2 e 4, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, ad eccezione di quelle sostenute dalle istituzioni intervenienti.
I ricorrenti vanno pertanto condannati a sopportare le spese di giudizio, ad eccezioni di quelle sostenute dalla Commissione, che restano a carico di quest'ultima.
V - Conclusioni
13 Sulla base delle considerazioni sopra esposte propongo di:
1) rigettare il ricorso di impugnazione dei ricorrenti come non fondato;
2) condannare i ricorrenti alle spese di giudizio, ad eccezione di quelle sostenute dalla Commissione;
3) la Commissione sopporterà le proprie spese.
(1) - Racc. pag. II-421.
(2) - GU L 387 del 31 dicembre 1992, pag. 7.
(3) - GU L 302, pag. 9.
(4) - GU L 162 del 26 giugno 1991, pag. 18.
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