Conclusioni dell avvocato generale
1 Nel presente procedimento la Pretura circondariale di Genova ha sottoposto alla Corte di giustizia una questione relativa all'interpretazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (1) (in prosieguo: la «direttiva 76/207»), e della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale (2) (in prosieguo: la «direttiva 79/7»).
2 La questione è stata sollevata in relazione ad un regime in forza del quale le dipendenti delle aziende dichiarate in crisi possono ottenere il prepensionamento se hanno compiuto i 50 anni, nonché l'accredito dei contributi pensionistici per il periodo che va sino al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, mentre i corrispondenti limiti di età per i dipendenti di sesso maschile sono di 55 e 60 anni.
La normativa nazionale
3 Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 218/1952, i lavoratori di sesso maschile hanno diritto alla pensione al compimento del sessantesimo anno di età mentre quelli di sesso femminile al compimento del cinquantacinquesimo anno di età. Per entrambi i gruppi tale diritto è subordinato alla condizione che risultino accreditati almeno 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali.
4 La Corte costituzionale (3), con sentenza 6 luglio 1989, n. 371, ha dichiarato come sia gli uomini sia le donne abbiano diritto a continuare a lavorare sino al compimento del sessantesimo anno di età. La lavoratrice che scelga di non cessare l'attività lavorativa al compimento del cinquantacinquesimo anno di età ha il diritto di continuare i versamenti contributivi e quindi di ottenere un trattamento pensionistico più elevato al momento in cui lascia il mercato del lavoro.
5 L'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (4) (in prosieguo: la «legge»), contiene norme sul prepensionamento dei dipendenti di aziende dichiarate in crisi dal CIPI (Comitato Interministeriale per il Coordinamento della Politica Industriale). Il diritto al prepensionamento spetta in tali aziende ai dipendenti di sesso femminile che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età ed a quelli di sesso maschile che abbiano compiuto i 55 anni di età purché abbiano versato almeno 180 contributi mensili. Il trattamento pensionistico viene conteggiato in base all'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso fra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del cinquantacinquesimo anno di età, nel caso delle donne, e del sessantesimo anno di età per quanto riguarda gli uomini. Avviene quindi un'anticipazione di cinque anni dell'età del collocamento a riposo, e pertanto ai lavoratori, siano essi uomini o donne, vengono accreditati contributi pensionistici per il periodo che manca al raggiungimento dell'età normale di collocamento a riposo. I relativi oneri venivano posti, in origine, a carico dello Stato. Oggi però le imprese devono versare all'erario un importo corrispondente al 50% dei detti oneri.
Fatti
6 La signora Balestra lavorava in un'azienda dichiarata in crisi dal CIPI e chiedeva all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in prosieguo: l'«INPS») il prepensionamento ai sensi dell'art. 16 della legge. In quel momento la sua età era di 54 anni e sette mesi, e le venivano accreditati dall'INPS 5 mesi di contributi corrispondenti al periodo che al momento della cessazione del rapporto di lavoro le mancava per il compimento dei 55 anni e per avere quindi accesso alla pensione di vecchiaia.
7 Il 13 aprile 1993 la signora Balestra adiva la Pretura circondariale di Genova chiedendo l'accredito di contributi per l'intero periodo di cinque anni, come risulta dall'art. 16 della legge, lamentando una disparità di trattamento fondata sul sesso in spregio degli artt. 3, 37 e 38 della Costituzione italiana.
8 Con sentenza n. 404 del 18 novembre 1993, nella causa Miniati/INPS (5) la Corte costituzionale dichiarava che il regime disciplinato dall'art. 16 della legge è compatibile con la Costituzione italiana in quanto comporta una piena parità di trattamento fra gli uomini e le donne e tiene conto delle diverse età di collocamento a riposo.
9 La signora Balestra ha sostenuto che l'art. 16 della legge è in contrasto con il principio della parità di trattamento di cui alla direttiva 76/207 e alla direttiva 79/7.
Normativa comunitaria
10 L'art. 119, primo comma, del Trattato, sancisce il principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro. Ai sensi del secondo comma, per retribuzione deve essere inteso il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.
11 La direttiva 76/207 contiene fra l'altro le seguenti disposizioni:
«Articolo 1
1. Scopo della presente direttiva è l'attuazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, ivi compresa la promozione, e l'accesso alla formazione professionale, nonché le condizioni di lavoro e, alle condizioni di cui al paragrafo 2, la sicurezza sociale. Tale principio è denominato qui appresso "principio della parità di trattamento".
2. Per garantire la graduale attuazione del principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale, il Consiglio adotterà, su proposta della Commissione, disposizioni che ne precisino in particolare il contenuto, la portata e le modalità di applicazione.
Articolo 2
1. Ai sensi delle seguenti disposizioni il principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia.
(...)
Articolo 5
1. L'applicazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro, comprese le condizioni inerenti al licenziamento, implica che siano garantite agli uomini e alle donne le medesime condizioni, senza discriminazioni fondate sul sesso.
(...)».
12 La direttiva 79/7 contiene fra l'altro le seguenti disposizioni:
«Articolo 1
Scopo della presente direttiva è la graduale attuazione, nel campo della sicurezza sociale e degli altri elementi di protezione sociale di cui all'articolo 3, del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, denominato qui appresso "principio della parità di trattamento".
Articolo 2
La presente direttiva si applica alla popolazione attiva - compresi i lavoratori indipendenti, i lavoratori la cui attività si trova interrotta per malattia, infortunio o disoccupazione involontaria e le persone in cerca di lavoro -, nonché ai lavoratori pensionati o invalidi.
Articolo 3
1. La presente direttiva si applica:
a) ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi seguenti:
(...)
- vecchiaia,
(...)
- disoccupazione;
(...)
Articolo 4
1. Il principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda:
- il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi,
- l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi,
- il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni.
(...)
Articolo 7
1. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione:
a) la fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni;
(...)».
Le questioni pregiudiziali
13 La Pretura circondariale di Genova ha sottoposto alla Corte, con ordinanza 19 aprile 1995, le seguenti questioni:
«1) Se la fissazione di limiti di età lavorativa diversi per l'uomo lavoratore e per la donna lavoratrice ai fini di accesso al pensionamento anticipato ex art. 16 della legge n. 155/81, di risoluzione del rapporto lavorativo e di calcolo delle prestazioni da prepensionamento violi le direttive [comunitarie] precitate (artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della direttiva 79/7/CEE e artt. 1, 2 e 5 della direttiva 76/207/CEE);
2) se il diverso trattamento (sul piano del rapporto individuale di lavoro nonché previdenziale) conseguente alla fissazione di diverso limite di età lavorativa violi le norme precitate delle direttive [comunitarie] premenzionate in un ordinamento [giuridico] - quale quello italiano - ove il limite di età lavorativa (unico limite rilevante ai fini del prepensionamento) sia fissato a 60 anni sia per l'uomo che per la donna».
14 Le questioni sollevate non sono formulate in modo del tutto chiaro. La prima questione sembra riguardare in via affatto generale la portata del principio di parità di trattamento rispetto al licenziamento, all'accesso al prepensionamento e alle norme sul computo delle prestazioni. La seconda questione riprende in ampia misura la prima, in particolare per quanto riguarda l'accesso al prepensionamento e il computo delle prestazioni, ma con riferimento più concreto ad un ordinamento come quello italiano, in forza del quale sia le donne sia gli uomini hanno diritto a rimanere sul mercato del lavoro sino al compimento del sessantesimo anno di età.
15 In tale contesto mi preme però sottolineare che dagli atti di causa risulta che la signora Livia Balestra non ha contestato un licenziamento illegittimo nei suoi confronti. Essa ha anzi chiesto l'accredito di contributi pensionistici integrativi in modo da poter ottenere una pensione complessiva più elevata. Le questioni sollevate eccedono pertanto i limiti della causa principale.
16 Il giudice a quo postula nell'ordinanza di rinvio che il limite di età, di cui all'art. 16 della legge, di 50 anni per le donne e 55 per gli uomini comporta in pratica che le donne vengono licenziate al compimento del cinquantesimo anno di età mentre gli uomini vengono licenziati solo al compimento del cinquantacinquesimo anno di età. Ciò nonostante, risulta difficile accertare la rilevanza per la causa principale di una pronuncia della Corte sulla compatibilità con il diritto comunitario di un regime del genere. Come ho già rilevato, la Livia Balestra non ha lamentato di essere stata ingiustamente licenziata. Ritengo pertanto che la Corte non debba pronunciarsi su tale questione, che rispetto alla causa principale è del tutto ipotetica.
Qualora la Corte, alla luce della sua giurisprudenza secondo cui in linea di principio spetta al giudice a quo valutare la rilevanza delle questioni sollevate, intenda comunque risolvere la detta questione, ci si può richiamare alla sentenza 26 febbraio 1986, nella causa 152/84, Marshall (Racc. pag. 723, punto 38), in cui la Corte ha dichiarato che l'art. 5, n. 1, della direttiva 76/207, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, comprese le condizioni inerenti al licenziamento, va interpretato nel senso che una politica generale in fatto di licenziamenti, la quale implichi il licenziamento di una donna per il solo (6) motivo che essa ha raggiunto o superato l'età alla quale ha diritto ad una pensione statale, età che, a norma delle leggi nazionali, è diversa per gli uomini e per le donne, costituisce una discriminazione in base al sesso vietata da detta direttiva (7). E' pertanto in contrasto con l'art. 5, n. 1, della direttiva 76/207 la legge che disponga un limite di età diverso per gli uomini e per le donne che comporti obbligatoriamente il collocamento a riposo al raggiungimento del limite di età così fissato. Ciò vale anche qualora il collocamento a riposo comporti l'erogazione di una pensione anticipata (8). Qualora il regime dettato dall'art. 16, n. 1, della legge comporti che le donne alle dipendenze di un'azienda dichiarata in crisi vengono di norma collocate a riposo contro la loro volontà al raggiungimento del cinquantesimo anno di età e oltre, mentre gli uomini vengono posti a riposo solo dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età, si configura una disparità di trattamento in contrasto con la direttiva 76/207. Ciò vale anche se tale disparità di trattamento è una conseguenza dei limiti di età fissati per l'erogazione della pensione di vecchiaia (9).
17 Analogamente è a mio parere difficile valutare la rilevanza per la causa principale della soluzione della questione se un limite di età di 50 anni per le donne e di 55 per gli uomini per aver diritto al prepensionamento sia compatibile con il principio della parità di trattamento. Siffatto limite di età comporta in particolare una disparità di trattamento dei lavoratori di sesso maschile e non di quelli di sesso femminile, e il processo a quo è stato avviato da un lavoratore di sesso femminile che lamenta una discriminazione nei confronti delle donne operata dall'ordinamento italiano. La Corte non dovrebbe pertanto neppure risolvere questa parte della questione sollevata.
18 Resta da prendere posizione sulla questione rilevante per la causa principale. Il giudice a quo domanda in sostanza alla Corte se la direttiva 76/207 e la direttiva 79/7 debbano essere interpretate nel senso che esse ostano al regime nazionale di prepensionamento in forza del quale i dipendenti di sesso maschile e quelli di sesso femminile di un'azienda dichiarata in crisi abbiano diritto per una durata di 5 anni all'accredito di contributi pensionistici a decorrere dal momento del collocamento a riposo e sino al momento in cui maturano il diritto alla pensione di vecchiaia, che per le donne matura al compimento del cinquantacinquesimo anno di età e per gli uomini al sessantesimo anno di età.
Procedimento dinanzi alla Corte
19 Il giudice a quo ha sostenuto che il limite di età di 55 anni per le donne quanto all'accredito dei contributi pensionistici comporta che le donne di età superiore a tale limite, benché come gli uomini abbiano diritto a lavorare sino al compimento del sessantesimo anno di età, non possono ottenere l'accredito dei contributi. Inoltre, a parere del giudice remittente, la disposizione derogatoria di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 79/7 è inconferente nel caso di specie. Da un lato, il prepensionamento, comportando la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, incide sulle condizioni di lavoro di cui tratta la direttiva 76/207, che non contiene alcuna norma derogatoria analoga. D'altro canto, la fattispecie non riguarda solo la discriminazione relativa all'età di prepensionamento, ma si estende ai criteri per la determinazione dell'accredito contributivo riconosciuto ai lavoratori in caso di prepensionamento.
20 L'INPS ha sostenuto che un ordinamento in forza del quale le donne di età compresa fra i 50 e i 55 anni possono ottenere un accredito di 5 anni di contributi pensionistici, a prescindere dalla loro età effettiva al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, comporterebbe una disparità di trattamento degli uomini in quanto i lavoratori di sesso maschile potrebbero ottenere un accredito analogo solo qualora venissero posti anticipatamente a riposo al compimento del cinquantacinquesimo anno di età. Per effetto del regime predisposto dall'art. 16 della legge sia gli uomini sia le donne ottengono un accredito di contributi pensionistici per il periodo che si protrae sino al compimento dell'età stabilita per l'erogazione della pensione di vecchiaia. L'allegata disparità di trattamento è pertanto conseguenza del privilegio conservato dalle lavoratrici in ordine al requisito di età per avere diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del cinquantacinquesimo anno di età. L'INPS ha inoltre osservato che un'eventuale disparità di trattamento è ricompresa nella disposizione derogatoria ex art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7. In ultima analisi, quando una donna esce dal mercato del lavoro dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età, non si tratterebbe di prepensionamento bensì di collocamento a riposo.
21 La Commissione ha sostenuto che il caso di specie verte sulla previdenza sociale e non sulla retribuzione quale definita dall'art. 119 del Trattato, e che la direttiva 79/7 costituisce un atto giuridico rilevante qualora il prepensionamento sia conseguenza dell'esercizio di una libera facoltà. Quest'ultima direttiva riguarda i pensionamenti anticipati. Il regime contenuto nell'art. 16 della legge comporta secondo la Commissione una disparità di trattamento dei lavoratori di sesso femminile. Dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età le donne, a differenza degli uomini, non hanno diritto all'accredito dei contributi pensionistici. I lavoratori di sesso maschile che al compimento del cinquantacinquesimo anno di età scelgono di ottenere una pensione anticipata riscuotono invece una pensione più elevata di quella delle donne che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età ed abbiano scelto di ottenere una pensione di vecchiaia. Le donne devono pertanto lavorare sino al compimento del sessantesimo anno di età per ottenere la stessa pensione dei lavoratori di sesso maschile. Siffatta disparità di trattamento non rientra, a parere della Commissione, nella disposizione derogatoria di cui all'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva, perché non è oggettivamente e necessariamente collegata con la differenza dell'età pensionabile. Secondo la Commissione, i lavoratori di sesso femminile dovrebbero aver diritto, allo stesso modo dei lavoratori di sesso maschile, all'accredito di un massimo di 5 anni di contributi pensionistici per il periodo intercorrente fra il cinquantacinquesimo e il sessantesimo anno di età.
Presa di posizione
Quali siano gli atti di diritto comunitario rilevanti
22 Anzitutto occorre accertare su quali norme di diritto comunitario debba essere fondata la soluzione delle questioni sollevate, così come sono state sopra riformulate.
23 La direttiva 76/207 riguarda, ai sensi dell'art. 5, n. 1, le condizioni di lavoro, comprese le condizioni inerenti al licenziamento. La retribuzione, che costituisce una condizione di lavoro fondamentale, non rientra però in questa direttiva, in quanto la retribuzione, oltre a rientrare nell'art. 119 del Trattato, viene trattata specificamente dalla direttiva 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (10), che precisa la citata disposizione del Trattato. La Corte ha interpretato nella sua giurisprudenza la nozione di «retribuzione» nel senso che comprende anche prestazioni che in forza del rapporto di lavoro vengono erogate dopo la cessazione di quest'ultimo, ad esempio sotto forma di indennità di buonuscita o prestazioni pensionistiche (11). Non è determinante che la prestazione sia prevista dalla legge (12).
24 La direttiva 76/207 non riguarda neppure le prestazioni previdenziali. La previdenza sociale, per la quale l'art. 1, n. 2, della direttiva rinvia ad una normativa specifica, è disciplinata dalla direttiva 79/7. Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che le prestazioni previdenziali direttamente disciplinate dalla legge o obbligatoriamente applicate a gruppi generali di lavoratori non rientrano nell'art. 119 del Trattato in quanto siffatte prestazioni non sono basate tanto sul rapporto di lavoro quanto su considerazioni di politica sociale (13). E' pertanto necessario operare una scelta fra queste normative.
25 Quanto ai rapporti tra l'art. 119 del Trattato e la direttiva 76/207, nella sentenza 16 febbraio 1982, causa 19/81, Burton (14), in materia di un regime di sfollamento, la Corte ha dovuto stabilire se la questione sollevata riguardasse l'indennità stessa di prepensionamento ovvero se le condizioni di accesso al regime, cioè i limiti di età, comportassero una discriminazione.
26 Analogamente, per quanto riguarda la delimitazione fra la direttiva 76/207 e la direttiva 79/7, al punto 32 della citata sentenza Marshall (15) la Corte ha dovuto stabilire se il problema interpretativo sottopostole riguardasse l'accesso a un regime generale o particolare di pensionamento, cioè le ipotesi di corresponsione della pensione di vecchiaia o di quiescenza (direttiva 79/7), ovvero la fissazione di un limite di età per quanto riguarda la cessazione di un rapporto di lavoro (direttiva 76/207).
27 Da questa giurisprudenza emerge, a mio parere, che l'art. 119 del Trattato si applica a tutte le prestazioni (in denaro o in natura), comprese le prestazioni pensionistiche e le indennità di buonuscita, che derivano dal rapporto di lavoro fra il lavoratore e il datore di lavoro, mentre la direttiva 79/7 riguarda le prestazioni (in denaro o in natura) che fanno parte di regimi legali generali dettati in via principale da considerazioni di politica sociale. La direttiva 76/207 costituisce pertanto un atto giuridico residuo, che riguarda fra l'altro le condizioni di impiego e di licenziamento diverse dalle prestazioni in denaro o in natura, siano esse legali o convenzionali.
28 Si può pertanto constatare che la direttiva 76/207 non è rilevante per questa parte delle questioni sollevate. Di conseguenza occorre stabilire se una prestazione prevista dall'art. 16 della legge vada classificata, alla luce della citata giurisprudenza, come retribuzione o previdenza sociale.
29 Scopo della prestazione, stando alle informazioni prodotte, è consentire una ristrutturazione di imprese dichiarate in crisi. Tale regime dovrebbe comportare che un'azienda in crisi può estromettere il personale in esubero. La prestazione è quindi subordinata al fatto che il titolare lasci il suo posto di lavoro in un'azienda effettivamente dichiarata in crisi. Vi è pertanto un certo collegamento con un rapporto di lavoro concreto. Ciò nonostante ritengo che un regime come quello contenuto nell'art. 16, n. 1, della legge vada classificato come previdenza sociale perché fa parte integrante del sistema della previdenza sociale (16). La prestazione consiste nella liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia generale legale e si distingue pertanto difficilmente dal sistema generale di previdenza sociale. Inoltre vi è la fiscalizzazione degli oneri sociali del datore di lavoro connessi al detto accredito di contributi.
30 Pertanto ritengo che la problematica vada trattata sulla scorta della direttiva 79/7.
Ambito di applicazione della direttiva 79/7
31 La direttiva 79/7 si applica, ai sensi dell'art. 3, n. 1, ai regimi legali che assicurano una protezione contro determinati rischi, fra cui la malattia e la disoccupazione.
32 Secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 3, n. 1, si applica a prestazioni che costituiscono tutto o parte di un regime legale di tutela contro determinati rischi (17). Una prestazione garantisce la tutela contro un determinato rischio qualora sia connessa direttamente ed effettivamente alla protezione contro tale rischio (18). La Corte si è recentemente pronunciata in modo più preciso sul contenuto di questo criterio nella sentenza 11 luglio 1996, causa C-228/94, Atkins, che riguardava un'agevolazione di trasporto concessa da un ente locale sotto forma di riduzioni tariffarie per gli utenti anziani e invalidi dei mezzi di trasporto pubblici. Nei punti 16-19 della sentenza la Corte ha chiarito perché a suo parere siffatte prestazioni non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 79/7, dichiarando in particolare che:
«(...) una prestazione (...) che consiste in riduzioni sui trasporti pubblici elargibili a diverse categorie di persone, tra cui coloro che hanno raggiunto l'età legale della pensione, taluni giovani o minorati nonché ogni altra categoria di persone da definire con decreto ministeriale, non protegge direttamente ed effettivamente contro uno dei rischi elencati all'art. 3, n. 1, della direttiva 79/7.
Infatti, l'obiettivo di una prestazione del genere è quello di facilitare l'accesso ai trasporti pubblici di talune categorie di persone di cui è riconosciuto il maggior bisogno, per motivi diversi, di ricorrere a trasporti in comune trovandosi esse, per gli stessi motivi, in situazioni finanziarie e materiali meno agiate.
Se la vecchiaia e l'invalidità figurano tra i rischi elencati all'art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7 e costituiscono solo criteri utilizzabili per definire le categorie di persone che possono beneficiare di un siffatto regime di riduzioni sui trasporti pubblici, non per questo esse costituiscono il motivo per la concessione di tali riduzioni.
Ora, la circostanza che l'avente diritto ad una prestazione versi, di fatto, in una delle situazioni menzionate all'art. 3, n. 1, della direttiva 79/7 non è sufficiente a far rientrare la detta prestazione, considerata come tale, nell'ambito di applicazione della direttiva stessa (v. sentenza 16 luglio 1992, cause C-63/91 e C-64/91, Jackson e Cresswell, Racc. pag. I-4737, punti 18 e 19)».
33 Pertanto la Corte attribuisce importanza allo scopo principale della prestazione, in quel caso tariffe ridotte per gli utenti dei mezzi pubblici di trasporto. Non è di per sé sufficiente che i criteri stabiliti per l'erogazione della prestazione debbano essere costituiti dai rischi elencati nell'art. 3, n. 1, lett. a), e che la prestazione venga elargita a gruppi che in conseguenza di siffatti rischi si trovino in una situazione di particolare necessità dal punto di vista sociale. La sentenza può essere intesa, prima facie, nel senso che occorre valutare il punto di vista soggettivo del legislatore nazionale, ma un'interpretazione del genere non è adeguata. Il criterio di una tutela diretta ed effettiva costituisce di per sé il criterio oggettivo determinante che sembra desumersi dai punti 16 e 17 della sentenza.
34 Non si può dire che la decisione nella causa Atkins abbia chiarito in modo particolare la delimitazione dell'ambito di applicazione della direttiva 79/7; essa ha invece lasciato ai legislatori nazionali una certa libertà di attuare regimi che vanno a vantaggio di gruppi a rischio ricompresi nella direttiva senza rispettare il fondamentale principio della parità di trattamento se la prestazione non si presenti come parte del sistema di previdenza sociale che nella sentenza viene preso in considerazione in senso stretto. La decisione va quindi intesa nel senso che la direttiva 79/7 riguarda unicamente prestazioni che dal punto di vista obiettivo appartengano al nucleo della previdenza sociale. Per rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva una prestazione deve pertanto essere indissolubilmente collegata alla tutela di uno dei rischi elencati nell'art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva. Come esempio di una prestazione del genere può citarsi l'esenzione dal pagamento delle ricette mediche su cui verteva la causa C-137/94, Richardson (19). Tale prestazione è indissolubilmente collegata al rischio di malattia in quanto solo un'infima minoranza desidera o può acquistare, in assenza di malattia, un medicinale per il quale è necessaria la ricetta medica. Più problematico è il caso in cui la prestazione consiste in un importo in denaro ovvero in un'altra prestazione e, come consegue ora dalla sentenza Atkins, di per sé non può essere attribuita rilevanza decisiva al fatto che uno dei rischi di cui alla direttiva 79/7 costituisce un criterio di erogazione della prestazione immediatamente stabilito dalla legge. In casi del genere occorre accertare sulla scorta delle caratteristiche obiettive della prestazione se essa sia direttamente ed effettivamente collegata con la tutela contro uno dei rischi ricompresi nella direttiva. Questo è un criterio che risulterebbe particolarmente difficile da applicare in pratica.
35 La condizione, di cui all'art. 3, n. 1, lett. a), che si tratti di un regime legale comporta secondo la giurisprudenza che la prestazione deve essere prevista da una disposizione di legge (20). Alle modalità di finanziamento della prestazione non viene invece attribuita rilevanza. La direttiva riguarda pertanto sia le prestazioni contributive sia quelle finanziate unicamente dall'erario (21).
36 Il regime di cui all'art. 16 della legge è stato istituito, come ho già osservato, per consentire la ristrutturazione delle aziende in crisi. Al fine di rendere attraente il prepensionamento per i lavoratori che abbiano raggiunto un certa età, vengono accreditati contributi pensionistici per il periodo intercorrente fra il momento delle dimissioni e quello del raggiungimento dell'età in cui si ha diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia.
37 Il fatto che si sia inteso con tale regime agevolare la ristrutturazione delle aziende in crisi non è a mio parere di per sé sufficiente per ritenere che tale regime esuli dall'ambito di applicazione della direttiva 79/7, benché il ragionamento seguito dalla Corte nella sentenza Atkins vada in tale senso. Le considerazioni soggettive che possono aver ispirato il legislatore non modificano in particolare il fatto che tale scopo viene perseguito per il tramite di una prestazione previdenziale che deve garantire a un determinato gruppo di persone, vale a dire le donne fra il cinquantesimo e il cinquantaquattresimo anno di età e gli uomini fra il cinquantacinquesimo e il cinquantanovesimo anno di età, un reddito che consenta loro di lasciare il mercato del lavoro 5 anni prima di aver diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia. Un siffatto regime di accredito dei contributi pensionistici comporta in sostanza che il momento in cui il lavoratore ha diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia viene anticipato di 5 anni e che il lavoratore viene considerato, dal punto di vista delle prestazioni, come se avesse continuato a lavorare sino al momento in cui di norma si matura il diritto alla pensione di vecchiaia. Si verifica in sostanza un'anticipazione di 5 anni dell'età pensionabile. La prestazione ha pertanto elementi rilevanti di analogia e collegamento con la pensione di vecchiaia ordinaria, la quale appunto persegue altresì la finalità di garantire che le persone che hanno raggiunto una determinata età possano lasciare il mercato del lavoro e continuare a percepire un determinato reddito.
38 L'erogazione della prestazione è subordinata al raggiungimento da parte del destinatario di una determinata età minima. Non è sufficiente che l'interessato sia alle dipendenze di un'azienda in crisi in quanto si esige inoltre che il lavoratore rientri in un determinato gruppo di età. La prestazione viene liquidata al verificarsi di un determinato evento, in particolare l'uscita del lavoratore dal mercato del lavoro in conseguenza del raggiungimento di un determinato limite di età stabilito dalla legge. L'età costituisce pertanto a mio parere la condizione fondamentale cui è subordinata l'erogazione della prestazione (22).
39 Pertanto a mio parere una prestazione come quella contenuta nell'art. 16 della legge è direttamente ed effettivamente collegata con il rischio dell'età e deve pertanto ritenersi ricompresa nell'ambito di applicazione della direttiva 79/7.
Se l'art. 16 della legge configuri una disparità di trattamento dei lavoratori di sesso femminile
40 Come ho già ricordato, l'età del collocamento a riposo in Italia è di 60 anni sia per gli uomini sia per le donne. A differenza degli uomini, le donne hanno però diritto alla pensione di vecchiaia già al compimento del cinquantacinquesimo anno di età. Ai sensi dell'art. 16 della legge, le donne alle dipendenze di un'impresa in crisi hanno diritto al prepensionamento al compimento del cinquantesimo anno di età, mentre gli uomini hanno un diritto corrispondente solo al compimento del cinquantacinquesimo anno di età. Sia i lavoratori di sesso maschile sia quelli di sesso femminile hanno diritto all'accredito di un massimo di 5 anni di contributi pensionistici corrispondente al periodo intercorrente fra le dimissioni e il raggiungimento dell'età in cui conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia.
41 E' pacifico, ma inconferente per la causa principale, che un regime del genere comporti una disparità di trattamento dei lavoratori di sesso maschile, in quanto questi ultimi solo 5 anni dopo le donne maturano il diritto al prepensionamento. Questo regime può però dar luogo a discriminazioni anche nei confronti delle donne. Un lavoratore di sesso femminile che vada in pensione all'età di 55 anni percepirà, a parità di condizioni, una pensione inferiore rispetto a quella del lavoratore cinquantacinquenne di sesso maschile che scelga il prepensionamento. Il lavoratore di sesso maschile otterrà infatti 5 anni di contributi pensionistici supplementari e percepirà pertanto una pensione più elevata a prescindere dal fatto che non abbia versato contributi per un importo maggiore rispetto a quello del lavoratore di sesso femminile. In altri termini una donna, in conseguenza del fatto di non aver diritto al prepensionamento come un uomo, si troverà nella necessità di lavorare e versare contributi pensionistici sino al compimento del sessantesimo anno di età per poter ottenere una pensione di vecchiaia di pari importo. Il regime comporta pertanto a mio parere una disparità di trattamento delle donne come quella su cui verte l'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7.
Se la disparità di trattamento rientri nell'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7
42 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. a), la direttiva 79/7 non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione la fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni. In quanto deroga ad un principio fondamentale, l'art. 7, n. 1, lett. a), va interpretato restrittivamente (23).
43 Secondo la giurisprudenza della Corte, tale deroga riguarda solo le discriminazioni che siano obiettivamente necessarie per garantire che l'equilibrio finanziario del regime pensionistico non venga compromesso, ovvero, qualora si tratti di altre prestazioni, per evitare di mettere in gioco l'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale o per garantire la coerenza tra il regime delle pensioni di vecchiaia e il regime delle altre prestazioni (24). Risulta inoltre dalla giurisprudenza della Corte che non è sufficiente, per considerare compromesso l'equilibrio finanziario, che il complesso degli oneri economici dello Stato membro venga incrementato dalla soppressione delle disparità di trattamento. Gli Stati membri possono infatti, nel determinare la loro politica sociale, stabilire liberamente il tipo e la portata delle prestazioni previdenziali purché rispettino il principio della parità di trattamento tra uomini e donne (25).
44 Una prestazione come quella stabilita dall'art. 16 della legge viene liquidata al momento dell'uscita del titolare dal mercato del lavoro ed è commisurata alla prestazione pensionistica maturata nell'ambito della disciplina generale della pensione di vecchiaia. Anticipando il momento dell'erogazione della pensione di vecchiaia ed accreditando contributi pensionistici per il periodo mancante al raggiungimento del normale limite di età per la liquidazione della pensione di vecchiaia, il lavoratore viene considerato, dal punto di vista pensionistico, come se avesse raggiunto il detto limite di età.
45 E' pertanto logico considerare un regime di prepensionamento come quello predisposto dall'art. 16 della legge come una pensione di vecchiaia e di fine lavoro. Occorre però considerare che si tratta di una prestazione particolare la cui liquidazione viene anticipata rispetto al momento in cui viene maturato il diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia. Si deve quindi accertare se la discriminazione sia oggettivamente necessaria per garantire la coerenza fra il prepensionamento e la pensione ordinaria di vecchiaia.
46 Come ho già illustrato, le imprese finanziano il 50% dei costi connessi all'accredito dei contributi. Un incremento del periodo in cui vengono accreditati i contributi per le donne aumenterebbe di conseguenza il complesso delle spese per pensioni e pertanto il complesso degli oneri a carico dello Stato, così come ne risentirebbero gli oneri posti a carico delle imprese. A mio parere ciò è però scarsamente sufficiente per sostenere che la soppressione della disparità di trattamento, consistente nel concedere anche alle donne di età compresa fra i 55 e 59 anni un accredito di 5 anni di contributi pensionistici, comprometterebbe l'equilibrio finanziario del sistema previdenziale.
47 Per quanto riguarda la questione della coerenza fra il regime ordinario di pensione di vecchiaia e il regime del prepensionamento vi sono buoni motivi per citare la pronuncia della Corte nella causa Graham (26), che riguardava una pensione di invalidità concessa a persone al di sotto dell'età pensionabile di pari importo alla pensione di fine lavoro erogata dallo Stato. Al raggiungimento dell'età pensionabile, che era di 60 anni per le donne e di 65 per gli uomini, la prestazione veniva ridotta al livello della pensione di vecchiaia risultante in concreto dai contributi effettivamente versati.
La Corte ha dichiarato al punto 14 che le prestazioni di invalidità avevano la funzione di sostituire il reddito ricavato dall'attività lavorativa, il che non osta a che uno Stato membro preveda che tali prestazioni cessino di essere corrisposte e vengano sostituite dalla pensione di fine lavoro nel momento in cui i beneficiari smetterebbero comunque di lavorare, avendo raggiunto l'età pensionabile.
La Corte ha aggiunto, ai punti 15-18, che l'interpretazione contraria limiterebbe il diritto dello Stato membro di fissare una diversa età pensionabile per gli uomini e per le donne, e comporterebbe inoltre che lo Stato membro si troverebbe nell'impossibilità di concedere a uomini colpiti da inabilità al lavoro, ma ancora al di sotto dell'età pensionabile, prestazioni di invalidità superiori alle pensioni di fine lavoro ad essi effettivamente spettanti, salvo concedere alle donne che abbiano già compiuto l'età pensionabile pensioni di fine lavoro superiori a quelle ad esse effettivamente spettanti, e che le donne fra i 60 e i 65 anni - e quindi dopo aver superato l'età pensionabile - fruirebbero di una pensione, qualora la loro inabilità al lavoro si fosse manifestata prima dell'età pensionabile, maggiore rispetto a quella che percepirebbero in caso contrario. La Corte, deducendone l'applicabilità dell'art. 7, n. 1, lett. a), ha quindi ritenuto determinante il fatto che le prestazioni fossero oggettivamente intese a sostituirsi reciprocamente e che la soppressione della disparità di trattamento avrebbe comportato una nuova forma di discriminazione.
48 Una prestazione come quella disciplinata dall'art. 16 della legge è oggettivamente collegata al limite di età per la liquidazione della pensione di vecchiaia. Sia gli uomini sia le donne possono cessare l'attività lavorativa fruendo di un prepensionamento 5 anni prima del momento in cui maturano il diritto alla pensione di vecchiaia, e i contributi pensionistici vengono accreditati relativamente al periodo che va dalla risoluzione del rapporto di lavoro sino al raggiungimento della detta età.
49 L'espressione «prepensionamento» denota che si tratta di una prestazione liquidata prima del momento in cui il titolare viene collocato a riposo e inizia a percepire la pensione di vecchiaia. Tale prestazione è pertanto volta a garantire un reddito alla persona che lascia il mercato del lavoro prima di aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia. Vi è una chiara coerenza fra il limite di età per la liquidazione della pensione di vecchiaia e quello per l'erogazione della pensione anticipata ai sensi dell'art. 16 della legge. Si deve però stabilire se ne consegua necessariamente che alle donne, che hanno appunto diritto alla prosecuzione dell'attività lavorativa sino al raggiungimento del sessantesimo anno di età, possa essere negato l'accesso all'accredito dei contributi pensionistici per tutto o parte del periodo successivo al compimento del cinquantacinquesimo anno di età e pertanto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
50 Il collegamento fra il prepensionamento e la pensione di vecchiaia comporta che una donna di più di 55 anni non potrà dar le dimissioni fruendo del prepensionamento, ma le verrà liquidata la pensione di vecchiaia. Non appare pertanto logico che un lavoratore di sesso femminile che cessa l'attività lavorativa all'età di 54 anni debba aver diritto all'accredito di 5 anni di contributi pensionistici e quindi alla liquidazione di una pensione più elevata di quella di un lavoratore di sesso femminile che cessa il lavoro all'età di 55 anni. Su questo punto, il caso di specie è quindi a mio parere analogo alla citata causa Graham.
51 Inoltre a mio parere la soluzione propugnata dalla signora Livia Balestra comporterebbe di per sé una discriminazione, in particolare dei lavoratori di sesso maschile. Il lavoratore di sesso maschile che all'età di 58 anni cessi l'attività lavorativa fruendo del prepensionamento avrebbe diritto, ai sensi della legge italiana, all'accredito di contributi pensionistici per 2 anni, mentre il lavoratore di sesso femminile che cessi altresì l'attività lavorativa 2 anni prima del momento in cui matura il diritto alla pensione di vecchiaia - cioè all'età di 53 anni - avrebbe diritto, adottando la soluzione della signora Balestra, all'accredito di 5 anni di contributi.
52 Ritengo pertanto che la disparità di trattamento delle donne, per quanto riguarda l'accredito di contributi, che consegue da un regime come quello predisposto dall'art. 16 della legge, sia una conseguenza necessaria del fatto che le donne maturano il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del cinquantacinquesimo anno di età mentre gli uomini maturano tale diritto solo al compimento del sessantesimo anno di età, e che tale discriminazione rientri nella disposizione derogatoria di cui all'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7. Il regime garantisce che un lavoratore, sia esso uomo o donna, che cessa l'attività lavorativa fruendo di un prepensionamento ottenga l'accredito di contributi pensionistici figurativi come se avesse cessato l'attività lavorativa nel momento in cui ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.
Conclusione
53 Propongo pertanto alla Corte di risolvere nel modo seguente le questioni sollevate dalla Pretura circondariale di Genova:
«L'art. 1 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, nonché gli artt. 3, n. 1, lett. a), e 7, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale, vanno interpretati nel senso che non ostano ad un regime nazionale di prepensionamento in forza del quale gli uomini e le donne dipendenti di un'azienda dichiarata in crisi hanno diritto ad un accredito di 5 anni di contributi pensionistici a decorrere dal momento della cessazione dell'attività lavorativa fino all'età in cui maturano il diritto alla pensione di vecchiaia, che per gli uomini è di 60 anni e per le donne di 55 anni».
(1) - GU 1976, L 39, pag. 40.
(2) - GU 1979, L 6, pag. 24.
(3) - V. Giust. Civ. 1989, pag. 1983.
(4) - GURI n. 114 del 27.4.1981.
(5) - Giust. Civ. 1994, I, pag. 8.
(6) - Il corsivo è mio.
(7) - V., inoltre, sentenze 30 marzo 1993, causa C-328/91, Thomas (Racc. pag. I-1247, punto 17), 26 febbraio 1986, causa 262/84, Beets-Proper (Racc. pag. 773, punto 40), e 26 febbraio 1986, causa 151/84, Roberts (Racc. pag. 703, punto 37).
(8) - V. in proposito la sentenza Roberts (citata in nota 7), punto 32.
(9) - V. la citata sentenza Marshall, punti 36 e 37.
(10) - GU L 45, pag. 19.
(11) - V. sentenze 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber (Racc. pag. I-1889, punti 13 e 28), 28 settembre 1990, causa C-7/93, Beune (Racc. pag. I-4471, punto 24) e, per ipotesi, la sentenza 16 febbraio 1982, causa 19/81, Burton (Racc. pag. 555, punto 8 in combinato disposto con il punto 12).
(12) - V., ad esempio, la sentenza Barber (citata in nota 11), punto 16.
(13) - Ciò è stato dichiarato dalla Corte già nella sentenza 25 maggio 1971, causa 80/70, Defrenne, punto 8.
(14) - Citata in nota 11, punto 8.
(15) - V., inoltre, le sentenze citate in nota 7, Beets-Proper e Roberts, punto 34 e punto 30.
(16) - V., per ipotesi, sentenza 17 febbraio 1993, causa C-173/91, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-673, punto 20).
(17) - V. sentenza 24 giugno 1986, causa 150/85, Drake (Racc. pag. 1995, punto 21).
(18) - V. sentenze 4 febbraio 1992, causa C-243/90, Smithson (Racc. pag. I-467, punto 14), 16 luglio 1992, cause riunite C-63/91 e C-64/91, Jackson e Cresswell (Racc. pag. I-4737, punto 15), 19 ottobre 1995, causa C-137/94, Richardson (Racc. pag. I-3407, punto 9), e 11 luglio 1996, causa C-228/94, Atkins (Racc. pag. I-3633, punto 11).
(19) - V. sentenza Richardson, citata in nota 18.
(20) - V. sentenza Richardson (citata in nota 18), punto 11, e citata sentenza Atkins, punto 13.
(21) - V. sentenza Richardson (citata in nota 18), che riguardava un regime, finanziato mediante risorse pubbliche, relativo all'esonero dalla tassa sulle prescrizioni mediche, e la sentenza 7 luglio 1992, causa C-9/91, Equal Opportunities Commission (Racc. pag. I-4297), che riguardava un regime contributivo di pensione di vecchiaia.
(22) - V. in proposito il punto 24 della sentenza Drake, citata in nota 17, che riguardava la prestazione di invalidità erogata a persone che si occupavano di un invalido. La Corte ha dichiarato che una prestazione del genere rientrava nella direttiva 79/7.
(23) - V. la sentenza Thomas (citata in nota 7), punto 8.
(24) - V. la sentenze Equal Opportunities Commission (citata in nota 21), punto 18 della motivazione, Thomas (citata in nota 7), punto 12, 11 agosto 1995, causa C-92/94, Graham (Racc. pag. I-2521, punto 12), e Richardson (citata in nota 18), punto 19.
(25) - V. sentenze 24 febbraio 1994, causa C-343/92, Roks e a. (Racc. pag. I-571, punti 28, 29 e 37), nonché Richardson (citata in nota 18), punto 24.
(26) - V. sentenza Graham, citata in nota 24.
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