CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ANTONIO LA PERGOLA
presentate il 25 aprile 1996 ( *1 )
1.
Con sentenza del 4 aprile 1995, il Tribunal de police di Tolosa ha posto alla Corte il seguente quesito pregiudiziale:
«Se la procedura prevista ai fini dell'accertamento delle infrazioni risultante dalla legge 1° agosto 1905 relativa alle frodi e falsificazioni in materia di prodotti o servizi relativi all'etichettatura e alla presentazione delle derrate alimentari e, in particolare, la circostanza che non sia prevista la sottoscrizione del verbale da parte della persona interessata dagli accertamenti siano compatibili con i principi generali di diritto affermati dalla Corte di giustizia, quali il rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio».
2.
Gli antefatti della causa principale possono essere così succintamente descritti. Il signor Maurin è perseguito in sede penale per violazione dell'art. 18 del decreto n. 84-1147, del 7 dicembre 1984. Più precisamente, viene contestato al signor Maurin l'aver messo in vendita sostanze alimentari la cui data di scadenza era superata. Tale infrazione è stata rilevata dalle competenti autorità francesi a seguito di un'ispezione presso i locali della sua impresa. Il processo verbale della contravvenzione, redatto il 15 giugno 1993, è stato trasmesso al Procuratore della Repubblica di Tolosa il 18 giugno 1993, ed infine notificato al signor Maurin in data 22 giugno 1993. Nel corso dell'udienza dinnanzi al giudice nazionale, l'imputato ha eccepito la nullità di tale processo verbale, in quanto esso non sarebbe stato firmato dalla persona indagata. Ciò configurerebbe, a suo dire, una violazione dei principi sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In particolare, sarebbe leso il principio del rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio.
Nel provvedimento di rinvio è detto che le norme nazionali rilevanti per la soluzione del caso di specie non richiedono che il processo verbale sia firmato dall'interessato. Il giudice a quo chiede però alla Corte se tale esigenza possa essere fatta discendere «dai principi generali di diritto enunciati dalla Corte, quali il rispetto dei diritti di difesa e del contraddittorio».
3.
La Commissione, il governo francese e quello britannico hanno eccepito l'incompetenza della Corte a pronunciarsi sulla presente domanda pregiudiziale. L'argomento addotto è che la controversia principale concerne un caso in cui il diritto comunitario non trova applicazione. Si tratterebbe, cioè, di una fattispecie regolata esclusivamente dalla legge nazionale: il giudice remittente sarebbe chiamato ad applicare una sanzione prevista dalla normativa francese per la violazione di un precetto sancito, anch'esso, da quell'ordinamento nazionale. Manca dunque, secondo la tesi qui in esame, il presupposto perché possa essere applicato il diritto comunitario e possa di conseguenza radicarsi la competenza della Corte.
4.
Questa tesi, a mio avviso, merita di essere condivisa. Anzitutto, la fattispecie sulla quale verte il giudizio principale non presenta alcun elemento di connessione con l'ordinamento comunitario. La direttiva 79/112/CEE ( 1 ) detta norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, disponendo altresì che nella presentazione del prodotto sia anche indicata la sua data di scadenza. Senonché, lo scopo di tale atto normativo, quale risulta dal primo ‘considerando’, è quello di eliminare le «differenze (...) esistenti tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti alimentari»; differenze, che «ne ostacolano la libera circolazione e possono creare disparità nelle condizioni di concorrenza». A tal fine, si è ritenuto «necessario stabilire l'elenco delle diciture che devono figurare in linea di principio nell'etichettatura di tutti i prodotti alimentari» ( 2 ). La direttiva persegue tale finalità semplicemente col predisporre uniformi criteri per l'etichettatura delle sostanze alimentari. La sola, possibile violazione delle sue disposizioni può dunque consistere nella commercializzazione di prodotti che siano etichettati in modo difforme dai parametri prescritti. La direttiva, però, non disciplina in alcun modo l'ipotesi, che interessa il giudizio principale, in cui un prodotto, pur etichettato in conformità delle prescrizioni comunitarie, sia posto in vendita in un momento successivo a quello indicato sulla confezione come data limite di consumazione. Ora, il problema che qui si pone non è quello di valutare se i prodotti fossero etichettati in modo conforme ai parametri stabiliti dalla direttiva, nel qual caso dovrebbe ritenersi che la fattispecie sia, effettivamente, disciplinata dal diritto comunitario. Si tratta, invece, di vedere come il comportamento consistente nel porre in commercio sostanze alimentari scadute sia sanzionato: ma di ciò non si occupa né la direttiva sopra richiamata, né alcuna altra disposizione di diritto comunitario. Il caso rientra nella competenza del legislatore nazionale. Correttamente, dunque, le parti intervenienti hanno dedotto che il procedimento intentato nei confronti del signor-Maurin si riferisce alla violazione di una norma nazionale che non presenta alcun nesso di collegamento con il diritto comunitario.
Orbene, risulta da un consolidato orientamento giurisprudenziale che «la Corte (...) deve vegliare al rispetto dei diritti fondamentali nella sfera del diritto comunitario, ma non può sindacare la compatibilità, con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di una disciplina nazionale che non rientri nell'ambito del diritto comunitario» ( 3 ). Poiché, come si è detto, la sanzione applicata al signor Maurin è prevista da una norma nazionale, la quale non costituisce attuazione di alcuna norma comunitaria, la Corte non è competente a valutare se le modalità procedurali per l'applicazione di tale sanzione siano, oppur no, conformi ai principi generali di diritto, ed in particolare al rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, di cui la Corte sia tenuta ad assicurare il rispetto.
Conclusioni
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nel seguente modo al quesito posto dal Tribunal de police di Tolosa.
«Anche se la Corte ha il compito di garantire il rispetto dei diritti fondamentali nel settore specifico del diritto comunitario, non le spetta tuttavia esaminare la compatibilità, con il principio del rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, di una legge nazionale che si colloca, come nel caso di specie, al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto comunitario».
( *1 ) Lingua originale: l'italiano.
( 1 ) Direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag.1).
( 2 ) V. settimo ‘considerando’della direttiva.
( 3 ) Sentenza 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel (Racc. pag. 3719, punto 28) V. anche sentenza 11 luglio 1985, cause riunite 60 e 61/84, Ctnéthèquc (Racc. pag. 2605, punto 26).
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