Conclusioni dell avvocato generale
A - I fatti
1 Con il presente ricorso la Repubblica portoghese impugna la riduzione del 20% dei pagamenti compensativi per i produttori portoghesi di semi di girasole. Questa riduzione è avvenuta in seguito al regolamento (CE) della Commissione n. 307/95 che fissa gli importi di riferimento regionali finali corretti per i produttori di semi di soia, di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1994/1995 (1) (in prosieguo: il «regolamento n. 307/95»). Come risulta dall'allegato I di questo regolamento, la Commissione ha stabilito che le superfici massime garantite per la produzione di semi di girasole erano state superate del 20%, per cui gli importi di riferimento regionali finali e quindi anche i pagamenti compensativi erano stati ridotti dalla Commissione del 20%.
2 La superficie massima garantita per il Portogallo, menzionata nell'allegato del regolamento, risale agli atti relativi alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adeguamenti dei trattati (2) (in prosieguo: l'«Atto di adesione»). In considerazione della particolare rilevanza della coltivazione dei semi di girasole in Portogallo nell'ambito di questo Atto di adesione è stata introdotta una disciplina particolare per il Portogallo. Pertanto l'art. 294 dell'Atto di adesione stabilisce:
«Durante le campagne dal 1986/1987 al 1994/1995 sono fissati limiti di garanzia specifici per i semi di colza e di ravizzone nonché per i semi di girasole prodotti in Portogallo.
Per la campagna 1986/1987, questi limiti sono fissati come segue:
- 1 000 tonnellate per i semi di colza e di ravizzone;
- 48 000 tonnellate per i semi di girasole.
Per le successive campagne, questi limiti di garanzia specifici sono fissati secondo criteri paragonabili a quelli adottati per la fissazione dei limiti di garanzia nella Comunità nella sua composizione attuale.
Se il limite di garanzia specifico viene superato le penalità di corresponsabilità sono applicate secondo modalità analoghe a quelle applicate nella Comunità nella sua composizione attuale, con lo stesso massimale».
I limiti fissati ai sensi dell'art. 294 per il Portogallo sono stati elevati a 90 000 tonnellate per gli anni 1990/1991 e 1991/1992.
3 Nell'ambito della riforma della politica agricola comune sono state modificate le estensioni delle superfici massime garantite. Questa trasformazione è avvenuta con il regolamento del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (3). Ai sensi dell'art. 1 questo regolamento istituisce un regime di pagamenti compensativi a favore dei coltivatori di seminativi. Ai sensi dell'art. 2 questi pagamenti compensativi possono essere chiesti dai produttori. Il pagamento compensativo viene accordato per ettari in base alla superficie investita ed è graduato a livello regionale.
4 Ai sensi dell'art. 2, n. 5, vi sono due sistemi diversi per il pagamento compensativo: un regime generale accessibile a tutti i produttori e un regime semplificato riservato ai piccoli produttori. I produttori che chiedono il pagamento compensativo nell'ambito del regime generale hanno l'obbligo di ritirare dalla produzione una parte della superficie della loro azienda e ricevono una compensazione per tale obbligo.
5 Nel caso in cui venga fissata una superficie di base regionale, nonché nel caso in cui la somma delle superfici individuali, per le quali è richiesto l'aiuto, ecceda questa superficie di base regionale, ai sensi dell'art. 2, n. 6, durante la stessa compagna di commercializzazione la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente. Nella campagna di commercializzazione successiva ai produttori che rientrano nel regime generale viene chiesto un ritiro speciale dalla produzione senza compensazione. La percentuale del ritiro speciale dalla produzione è pari alla percentuale del superamento della superficie di base regionale. Questa misura è diversa dall'obbligo generale di ritiro dalla produzione per il quale i produttori che non siano piccoli produttori ricevono un pagamento compensativo. Questo pagamento è disciplinato dall'art. 7, in base al quale ciascun produttore che chiede il pagamento compensativo nell'ambito del regime generale deve procedere ad un ritiro dalla produzione. Per la compagna di commercializzazione 1993/1994 è stata stabilita una quota di ritiro dalla produzione del 15%, e in tal caso il ritiro della produzione della terra è soggetto a rotazione.
6 Il calcolo del pagamento compensativo per i semi oleosi è disciplinato dettagliatamente nell'art. 5 del regolamento. Anche in questo caso è stata prevista una disciplina particolare per la Spagna e il Portogallo. L'art. 5, n. 2, prevede:
«Per la Spagna e il Portogallo sarà fissato un prezzo di riferimento previsionale nazionale per i produttori di girasole, quale punto di partenza per la regionalizzazione in questi Stati membri. L'importo per il Portogallo è fissato a 272 ECU/ha (...)
Sino alla fine della campagna 1994/1995 il pagamento compensativo per i coltivatori non professionali di semi di girasole in Spagna e in Portogallo è fissato dalla Commissione in modo da evitare distorsioni che potrebbero derivare dalle disposizioni transitorie per i coltivatori di semi di girasole in questi Stati membri».
7 La superficie di 122 000 ettari menzionata nel regolamento della Commissione impugnato ed assertivamente superata dal Portogallo è stata prevista tra l'altro nell'accordo concluso nell'ambito del GATT tra la Comunità europea e gli Stati Uniti, il cosiddetto Accordo di Blair House.
8 Questo accordo era divenuto necessario, poiché un gruppo speciale («panel») del GATT era pervenuto alla conclusione che il regime comunitario di sostegno degli oleaginosi aveva come effetto quello di ridurre il valore delle concessioni tariffarie che la Comunità aveva fatto nel 1962 agli Stati Uniti d'America (4). Il punto 4 di questo memorandum d'intesa sui semi oleaginosi prevede:
«La CE applica ai produttori che beneficiano dei pagamenti per singola categoria di semi oleosi la "superficie di base distinta" (SBD), secondo i seguenti principi:
- applicazione progressiva a partire dalle colture il cui raccolto è previsto nel 1994 e negli anni successivi;
- in considerazione dei trattati di adesione, piena applicazione alla Spagna e al Portogallo a decorrere dal 1995/1996».
La superficie di base distinta viene disciplinata come segue nel punto 5:
«- fissazione di una superficie di base per i semi oleosi comunitari, per la quale vengono effettuati pagamenti per singola categoria di semi oleosi (le cifre relative alla CE-12 figurano nell'allegato);
- in ciascuna campagna di commercializzazione, riduzione della superficie di base applicabile per i semi oleosi CE-12, in funzione del tasso annuale di ritiro dei seminativi fissato dal Consiglio. Tuttavia, per ogni campagna la riduzione non può essere inferiore al 10% della base».
9 Il punto 6 del memorandum d'intesa assoggetta i pagamenti compensativi per i semi oleosi ad una disciplina aggiuntiva:
«- per ogni unità percentuale di superficie investita beneficiaria dei pagamenti per singola categoria di semi oleosi che risulta in eccesso rispetto alla superficie di base per i semi oleosi CE (previa riduzione ai sensi del punto 5) i pagamenti compensativi ai produttori di tali semi oleosi sono ridotti dell'1%;
- tali riduzioni dei pagamenti compensativi per le superfici investite che superano la SBD sono operate nella stessa compagna di commercializzazione;
- inoltre la riduzione percentuale operata sul pagamento compensativo è riportata alla compagna di commercializzazione successiva;
- tuttavia, se nella campagna non si impone alcuna riduzione del pagamento compensativo (ossia se la superficie investita è pari o inferiore alla SBD, dopo la riduzione di cui al punto 5), il pagamento compensativo relativo a tale compagna può essere riportata al livello dell'importo di riferimento di base;
- i successivi adeguamenti del pagamento compensativo sono operati secondo le modalità di cui sopra».
10 Nell'allegato di questo memorandum d'intesa sono stabilite le superfici di base a seconda del paese e del prodotto. In esso si trova anche la superficie di 122 000 ettari stabilita per il Portogallo per i semi di girasole. Per una migliore comprensione degli argomenti che seguono mi sembra opportuno riportare interamente l'allegato del memorandum d'intesa.
ALLEGATO
Regime della superficie distinta per i semi oleosi CE-12 (1)
(Soia, semi di colza e ravizzone e semi di girasole)
Stato membro/tipo di semi oleosi
Campagna di riferimento (2)
1994/1995
1995/1996
e campagne successive (3)
SPAGNA
semi di girasole
PORTOGALLO
semi di girasole
CE-12
altri semi oleosi
Totale
1 411 000
122 000
3 966 000
-
-
-
-
5 128 000
(1) Le cifre devono essere ridotte in funzione del tasso annuale di ritiro dei seminativi dalla produzione.
(2) Per 1994/1995 si intende la campagna di commercializzazione CE, ossia i semi oleosi (semine invernali e primaverili) il cui raccolto è previsto nel 1994.
(3) Resta inteso che, in caso di ampliamento della CE, per rispecchiare l'aumento della superficie di base distinta, il presente accordo verrà rettificato per un valore non superiore alla superficie produttiva media del nuovo Stato membro constatata nel triennio immediatamente precedente l'adesione.
11 L'accordo di Blair House è stato alla fine trasposto nel diritto comunitario con il regolamento (CE) del Consiglio n. 232/94 (5). In base a questo regolamento all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 1765/92 sono aggiunte le lettere seguenti:
«e) A partire dalla campagna 1994/1995, vengono istituite superfici massime garantite (SMG) per quanto riguarda i pagamenti per le singole categorie di semi oleosi. Le SMG hanno le stesse dimensioni delle zone elencate nell'allegato IV, ridotte della percentuale di seminativi a riposo soggetti a rotazione fissata per quella campagna, oppure ridotte di un'aliquota del 10% se la suddetta percentuale è inferiore al 10%. Qualora dopo l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6, primo trattino, il limite delle SMG venga superato, la Commissione riduce gli importi regionali definitivi di riferimento per i semi oleosi conformemente al disposto delle lettere f) e g);
f) qualora la superficie di oleaginose già accertata in possesso dei requisiti per beneficiare dei pagamenti compensativi oltrepassi in una qualsiasi campagna le SMG, la Commissione provvede per quella campagna a ridurre dell'1%, per ogni unità percentuale di cui la SMG in causa risulti superata, i corrispondenti importi regionali definitivi di riferimento. A decorrere dalla compagna 1994/1995, se la SMG verrà superata di una percentuale superiore a un determinato limite, si applicheranno disposizioni speciali. Se questo limite non verrà oltrepassato, la riduzione degli importi regionali definitivi di riferimento sarà uniforme in tutti gli Stati membri; in caso, viceversa, di superamento di detto limite, si applicheranno adeguate riduzioni supplementari negli Stati membri che abbiano oltrepassato le superfici nazionali di riferimento di cui all'allegato V, ridotte della percentuale specifica alla lettera e). La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, l'entità e la ripartizione delle adeguate riduzioni supplementari da applicare e provvede, in particolare, a che la riduzione media ponderata per la Comunità nel suo complesso sia pari alla percentuale di cui la SMG risulta superata;
g) il limite di cui alla lettera f) è dello 0% (...)».
12 L'allegato IV menzionato nella lettera e) è così formulato:
ALLEGATO IV
Zone da includere nel calcolo delle SMG per i semi oleosi
Stato membro/Seme oleoso
Superficie in ha
1994/1995
1995/1996
e campagne successive
Spagna, girasole
Portogallo, girasole
CE 12, altri
Totale
1 411 000
122 000
3 966 000
-
-
-
-
5 128 000
Anche in questo caso la superficie massima garantita per girasoli in Portogallo è stata fissata a 122 000 ettari.
13 L'allegato V infine stabilisce le superfici nazionali di riferimento, ad esempio per il Portogallo 122 000 ettari per girasoli.
14 Come risulta dall'allegato I, punto II, del regolamento n. 307/95, impugnato nella fattispecie, dopo l'applicazione dell'art. 2, n. 6, del regolamento (CE) n. 1765/92, le superfici per le quali sono stati effettuati pagamenti a favore di categorie specifiche di semi oleosi hanno registrato un superamento delle superfici massime garantite pari alle seguenti percentuali:
- CE-12, escluso girasole in Spagna e in Portogallo: 9%,
- Spagna, girasole: 4%,
- Portogallo, girasole: 20%.
Per tale motivo - come risulta dall'allegato del regolamento - la Commissione riduce gli importi di riferimento regionali finali per i produttori portoghesi di girasoli nella percentuale del 20%.
15 Questa riduzione viene impugnata dalla Repubblica portoghese. A suo parere, il regolamento n. 307/95 è nullo per violazione del regolamento del Consiglio n. 1765/92 nella formulazione del regolamento n. 232/94. Al tempo stesso il Portogallo, nel caso in cui il regolamento della Commissione di fatto si limita ad integrare le disposizioni del regolamento del Consiglio, fa valere l'illegittimità, relativamente all'art. 184 del Trattato CE, dei regolamenti del Consiglio nn. 1765/92 e 232/94.
16 La Repubblica portoghese chiede che la Corte voglia:
a) annullare il regolamento (CEE) della Commissione 14 febbraio 1995, n. 307, che fissa gli importi di riferimento regionali finali corretti per i produttori di semi di soia, di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1994/1995;
b) condannare la Commissione alle spese.
17 La Commissione, per contro, conclude che la Corte voglia:
a) respingere il ricorso in quanto infondato;
b) condannare la Repubblica portoghese alle spese.
Il Consiglio è intervenuto nella controversia a sostegno della Commissione e chiede di respingere il motivo relativo all'illegittimità.
B - Parere
I - Calcolo del superamento della superficie massima garantita
18 Secondo la Repubblica portoghese, la Commissione nel suo regolamento n. 307/95 non ha tenuto conto del regime speciale concesso al Portogallo. Quest'ultimo in tale contesto fa riferimento al calcolo dell'asserito superamento della superficie massima garantita. La Commissione, ai fini di tale calcolo, ha ridotto la superficie di 122 000 ettari attribuita al Portogallo in conformità all'art. 5, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1765/92. In base a questa disposizione le superfici massime garantite per i semi oleosi devono essere ridotte della percentuale di seminativi a riposo «soggetti a rotazione» (6). Questa, ai sensi dell'art. 7, n. 1, è del 15% per la campagna di commercializzazione 1993/1994. Cioè, la Commissione per i suoi calcoli si è basata su una superficie di 122 000 ettari ridotta del 15% (in altri termini 122 000 ettari meno 15%). Essa è pervenuta quindi alla conclusione che questa superficie del Portogallo era stata superata del 20%.
1. Riduzione della superficie attribuita al Portogallo
19 Secondo la Repubblica portoghese, il primo errore di calcolo consiste nel fatto stesso che la superficie attribuita al Portogallo è stata ridotta. In tale contesto essa fa riferimento alla disciplina particolare per il Portogallo stabilita nell'atto di adesione. Come il Portogallo sostiene senza subire contestazione, questa disciplina aveva come obiettivo quello di impedire che la riduzione dei prezzi istituzionali e quindi delle sovvenzioni in tale settore avesse ripercussioni in Portogallo. Questa disciplina speciale consisteva nel fatto che era stato stabilito per il Portogallo in un primo momento un valore limite specifico per i semi di girasole. Questo limite doveva rimanere fino alla scadenza del periodo transitorio, cioè fino al termine della campagna di commercializzazione 1994/1995. Secondo la Repubblica portoghese, questa disciplina transitoria era intoccabile fino alla fine del periodo transitorio. Pertanto nel passaggio dai quantitativi massimi garantiti alle superfici massime garantite nell'ambito della riforma della politica agricola comune questa disciplina speciale è stata rispettata. Infatti, il regolamento del Consiglio n. 1765/92, che è stato adottato nell'ambito di questa riforma, stabilisce un importo di riferimento specifico per i produttori di semi di girasole in Portogallo (7).
20 Come sostiene poi la ricorrente, anche l'accordo di Blair House rispetta questa situazione particolare del Portogallo. Essa fa riferimento al riguardo al n. 4, secondo trattino, del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi (8), dove si stabilisce che la superficie di base distinta trova piena applicazione in Spagna ed in Portogallo in considerazione dei Trattati di adesione a decorrere dal 1995/1996. Inoltre, dall'allegato del memorandum d'intesa risulta che anche in tal caso si prevede una situazione particolare per il Portogallo una volta che si fissa una superficie specifica per i semi di girasole. Questa raggiunge 122 000 ettari per l'anno 1994/1995 (9). Secondo la Repubblica portoghese, dall'allegato risulta inoltre che questa superficie è intoccabile, cioè non dipende dal ritiro dei seminativi dalla produzione. Secondo il n. 5, secondo trattino, la superficie di base applicabile per i semi oleosi CE-12 viene ridotta in funzione del tasso annuale di ritiro dei seminativi. Come si deduce dall'allegato, questo riguarda la superficie «CE-12 altri semi oleosi», figurante nella colonna di sinistra, che indica 3 996 000 ettari (10). Poiché il Portogallo non produce altri semi oleosi e beneficia di una superficie specificamente attribuita per la coltivazione di semi di girasole, che non rientra nella CE-12, per tale superficie distinta di 122 000 ettari non dovrebbe applicarsi alcun ritiro dei seminativi alla produzione.
21 Questo sistema è stato rispettato anche nell'attuazione dell'accordo da parte del regolamento n. 232/94, infatti nell'allegato IV è stata di nuovo stabilita una superficie distinta per il Portogallo ed è stata fissata a 122 000 ettari per l'anno 1994/1995 (11). Poiché solo a decorrere dall'anno 1995/1996 il Portogallo viene inserito nella superficie comune per la CE (ciò risulta dagli allegati del memorandum d'intesa e del regolamento n. 232/94) (12), tale Stato a decorrere da tale data è assoggettato anche al ritiro dei seminativi. Fino a quel momento, cioè fino alla fine del periodo transitorio, si applica la disciplina speciale intoccabile per il Portogallo. Questo corrisponde anche alla disciplina di cui al n. 4, secondo trattino, del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi, che prevede una piena applicazione del sistema per il Portogallo a decorrere dal 1995/1996 (13).
22 Il Portogallo è perciò convinto che il ritiro dei seminativi dalla produzione non riguarda la superficie di 122 000 ettari. La Commissione ha quindi erroneamente ridotto quella superficie del 15%, per cui il superamento da ciò derivante del 20% non è conforme all'accordo di Blair House, all'Atto di adesione ed in particolare ai regolamenti nn. 1765/92 e 232/94. Il regolamento n. 307/95 è incompatibile perciò con i menzionati regolamenti del Consiglio.
23 La Commissione - secondo me giustamente - è di diverso parere. Essa sostiene che anche la superficie di 122 000 ettari prevista per il Portogallo è assoggettata al regime del ritiro dei seminativi dalla produzione. Questo risulta sia dal regolamento n. 1765/92 nella formulazione del regolamento n. 232/94 sia dall'accordo di Blair House.
24 La Commissione in effetti non contesta che nell'atto di adesione sia prevista una disciplina speciale per il Portogallo, e al riguardo rinvia ai commi terzo e quarto dell'art. 294 dell'Atto di adesione, in base ai quali i limiti di garanzia specifici stabiliti per le campagne di commercializzazione successive sono fissati secondo criteri paragonabili a quelli adottati per la fissazione dei limiti di garanzia nella Comunità (14). Secondo la Commissione, in base a questa disciplina il limite di 48 000 tonnellate stabilito per la campagna di commercializzazione 1986/1987 è stato elevato a 90 000 tonnellate nelle campagne di commercializzazione 1990/1991 e 1991/1992. Inoltre è stata operata una conversione dei quantitativi massimi garantiti in superfici massime garantite. L'art. 294, quarto comma, assoggetta anche il limite di garanzia specifico esattamente alle penalità di corresponsabilità secondo modalità di applicazione generale nella Comunità (15).
25 Da ciò risulta quantomeno che il limite specifico di garanzia fissato nell'art. 294 non deve rimanere inalterato. In altri termini, anche se continua ad essere rispettata la disciplina speciale prevista per il Portogallo, possono essere modificati i quantitativi o le superfici ivi stabilite (16).
26 Neanche dall'accordo di Blair House risulta a mio parere che la superficie massima ivi stabilita per il Portogallo non sia assoggettata al ritiro dei seminativi. Ai sensi del n. 5, secondo trattino, del memorandum d'intesa, in ciascuna campagna di commercializzazione viene ridotta la superficie di base applicabile per i semi oleosi CE-12 in funzione del tasso annuale di ritiro dei seminativi (17). In tal senso tuttavia non si intende, come sostiene il Portogallo, la superficie fissata per l'anno 1994/1995 per la CE-12 altri semi oleosi, cioè 3 966 000 ettari. Piuttosto ci si riferisce alla superficie totale che si applica a CE-12, come indicata nell'allegato, cioè alla somma delle tre superfici distinte indicate nell'allegato, prima colonna (18). Ciò è confermato anche dall'intestazione dell'allegato, che recita «Regime della superficie di base per i semi oleosi CE-12». Questa superficie di base per semi oleosi è assoggettata in base al n. 5, secondo trattino, al ritiro dei seminativi. Essa riguarda, come risulta dalle parentesi che seguono, semi di soia, di colza, di ravizzone e di girasole, quindi anche semi di girasole portoghesi. Questa superficie di base distinta per semi oleosi è ripartita per l'anno 1994/1995 in singole superfici. Una di queste superfici riguarda i semi di girasole in Spagna, un'altra quelli in Portogallo e la terza gli altri semi oleosi nella CE-12. Per contro, per la campagna 1995/1996, si prevede un'unica superficie di base per i semi oleosi per l'intera CE. Questo però non significa che per il 1994/1995 solo singole superfici parziali siano assoggettate al ritiro dei seminativi.
27 Questo corrisponde anche allo spirito e agli obiettivi dell'accordo di Blair House. Il fine di questo accordo era di ridurre le sovvenzioni della Comunità per i semi oleosi. Poiché questi pagamenti sono collegati alle superfici, si potrebbe ottenere questa riduzione mediante una determinazione o un'eventuale riduzione delle superfici corrispondenti. In altri termini, per l'intera Comunità viene stabilita la superficie per la quale si possono ancora versare sovvenzioni. Essa costituisce la grandezza di riferimento. E' stata indicata globalmente per gli anni a decorrere dal 1995/1996, mentre per il 1994/1995 come superfici parziali distinte. Se nel n. 5, secondo trattino, si stabilisce che la superficie di base applicabile per i semi oleosi CE-12 deve essere ridotta, questo riguarda la superficie totale a decorrere dal 1995/1996, mentre per l'anno 1994/1995 viene ridotta la somma delle superfici distinte, cioè ogni singola superficie. Solo così può essere raggiunto l'obiettivo perseguito dall'accordo: determinare e ridurre le superfici beneficiarie di sovvenzioni.
28 L'allegato del memorandum d'intesa contiene inoltre un'ulteriore indicazione nel senso che anche la superficie di 122 000 ettari prevista per il Portogallo è assoggettata al ritiro dei seminativi. Trattasi al riguardo di una nota a chiarimento del titolo dell'allegato. In questa nota si legge che le cifre devono essere ridotte in funzione del tasso annuale di ritiro dei seminativi dalla produzione. Da ciò risulta a mio parere che tutte le superfici indicate in questo allegato, quindi anche le superfici per il Portogallo, devono essere ridotte.
29 Questo non è incompatibile neanche con la disciplina di cui al n. 4 del memorandum d'intesa, che prevede una piena applicazione del sistema al Portogallo a decorrere dal 1995/1996 (19). Il governo portoghese sostiene che nel caso in cui anche la superficie prevista per il Portogallo sia assoggettata al ritiro di seminativi già nel 1994/1995, non vi è alcun altro elemento, che sarebbe applicabile al Portogallo solo a decorrere dal 1995/1996. In altri termini, in tal caso, la disciplina dell'accordo di Blair House si applicherebbe pienamente al Portogallo già a decorrere dal 1994/1995.
30 A mio parere questa tesi non può essere accolta. Piuttosto, fino alla fine della campagna 1994/1995 è stabilito che per il Portogallo rimane in vigore una disciplina speciale sotto forma di una superficie specificamente determinata. Null'altro - come già sopra indicato - è stabilito nell'Atto di adesione. Anche in esso si trattava di stabilire per il Portogallo un proprio valore limite, che tuttavia in base a determinati criteri poteva essere aumentato o eventualmente anche ridotto. Niente di diverso viene qui sostenuto al riguardo: continua ad ammettersi che per il Portogallo viene stabilita una superficie specifica. Questa viene semplicemente ridotta di una determinata percentuale. E questo non costituisce una violazione dell'Atto di adesione. In altri termini, la disciplina speciale prevista per il Portogallo continua ad essere applicata e quindi si continua a tener conto dell'Atto di adesione. Solo a decorrere dalla campagna 1995/1996 la disciplina viene quindi completamente applicata in Portogallo, cioè il Portogallo viene inserito nella superficie stabilita per tutta la CE.
31 Neanche dal regolamento del Consiglio n. 1765/92 nella formulazione del regolamento n. 232/94 risulta che la superficie stabilita per il Portogallo non è assoggettata al ritiro dei seminativi. In effetti nel decimo `considerando' del regolamento n. 1765/92 è previsto che occorre stabilire norme per tener conto della particolare situazione della Spagna e del Portogallo, compreso il differente grado di progressi verso l'integrazione prevista dall'Atto di adesione del 1985. Certo dall'art. 5, n. 1, lett. e) (20), aggiunto dal regolamento n. 232/94, risulta che il ritiro dei seminativi si applica anche alla superficie attribuita al Portogallo. In particolare tale disposizione prevede che le superfici massime garantite hanno le stesse dimensioni delle zone elencate nell'allegato IV, ridotte della percentuale di seminativi a riposo soggetti a rotazione fissata per quella campagna di commercializzazione. Da ciò risulta, a mio parere, abbastanza chiaramente che la superficie di 122 000 ettari stabilita nell'allegato IV per il Portogallo deve essere ridotta della corrispondente percentuale di seminativi a riposo. In altri termini, il regolamento del Consiglio n. 232/94 assicura una corretta attuazione dell'accordo di Blair House, che si discosta tuttavia da quella auspicata - erroneamente - dal Portogallo.
32 La Commissione ha quindi correttamente applicato la disciplina prevista nel regolamento del Consiglio e nell'accordo di Blair House nel procedere al calcolo del superamento delle superfici massime garantite.
33 Questo viene contestato dal Portogallo il quale sostiene che la Commissione nel suo regolamento è andata oltre quanto stabilito nell'accordo di Blair House, in quanto essa, invece del 10% ivi previsto, ha optato per una percentuale di ritiro dei seminativi del 15%. Questo argomento non può essere accolto, in quanto sia dal memorandum d'intesa sia dal regolamento n. 232/94 risulta che le superfici devono essere ridotte del tasso annuale di ritiro dei seminativi fissato dal Consiglio, almeno del 10% (21). Ai sensi dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1765/92 (22), l'aliquota di ritiro dei seminativi dalla produzione applicabile con effetto dalla semina per la campagna di commercializzazione 1993/1994 è del 15%. Questa aliquota è stata applicata dalla Commissione. Solo nel caso in cui la quota di ritiro dei seminativi fissata dal Consiglio è inferiore al 10% deve essere applicata la menzionata aliquota del 10%. Non risulta pertanto alcuna violazione del regolamento del Consiglio n. 1765/92 da parte del regolamento della Commissione n. 307/95.
34 Non si può quindi ritenere che il regolamento n. 307/95 sia illegittimo per quanto riguarda l'applicazione dell'obbligo del ritiro dei seminativi.
2. Inserimento della superficie dei piccoli produttori in quella coltivata in Portogallo
35 Nel caso in cui la Corte di giustizia ritenesse che la superficie attribuita al Portogallo fosse, nonostante tutto, assoggettata al ritiro dei seminativi, il governo portoghese fa valere un ulteriore errore nel calcolo del superamento della superficie massima garantita. A suo parere, la Commissione non poteva inserire le superfici coltivate dai piccoli produttori portoghesi nel totale della superficie coltivata in Portogallo. Secondo quanto sostiene la ricorrente, senza subire alcuna contestazione i piccoli produttori hanno coltivato in Portogallo negli anni 1994/1995 21 397 ettari. Se si sottrae questo importo dal totale della superficie coltivata presa in considerazione dalla Commissione, risulta che i produttori professionali assoggettati al regime generale hanno coltivato 103 875 ettari. Perciò essi hanno leggermente superato la superficie di 103 700 ettari (122 000 meno il 15%) ad essi consentita. Sulla base di questo calcolo, gli importi di riferimento per il Portogallo non devono essere ridotti.
36 A fondamento della sua argomentazione il Portogallo fa valere la distinzione operata nel regolamento n. 1765/92 tra i piccoli produttori, che sottostanno ad un regime semplificato, e tutti gli altri produttori che sono assoggettati ad un regime generale (23). In base a questa disposizione, solo i produttori assoggettati al regime generale hanno anche l'obbligo di ritiro dei seminativi (24). I piccoli produttori, che non sono obbligati al ritiro dei seminativi, ricevono in contropartita un pagamento compensativo ridotto. Secondo il Portogallo, di questa distinzione si deve tener conto anche nell'applicazione dell'accordo di Blair House. Per tale motivo le superfici coltivate da piccoli produttori non possono essere prese in considerazione nel calcolo del superamento della superficie massima garantita.
37 Questa tesi a mio parere non può essere accolta. La distinzione, che il regolamento n. 1765/92 opera tra piccoli produttori ed altri produttori, si riferisce anzitutto ad un diverso tipo di concessione del pagamento compensativo. I pagamenti compensativi ai piccoli produttori sono al riguardo assoggettati ad un regime semplificato. Il regime generale previsto per tutti gli altri produttori comprende anche l'obbligo di ritirare dalla produzione parte della loro superficie, per il che essi ricevono un ulteriore pagamento compensativo (25). Il fatto è che entrambi - sia i piccoli produttori sia gli altri produttori - ricevono un pagamento compensativo, anche se di importo differente. Questo è importante nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni dell'accordo di Blair House. Obiettivo di questo accordo era di modificare il regime di sovvenzioni comunitarie per i semi oleaginosi in modo da evitare una diminuzione del valore delle concessioni doganali fatte agli Stati Uniti. Questo significa che le sovvenzioni per i semi oleaginosi dovevano essere ridotte. Al riguardo si tratta di pagamenti compensativi riferiti ad una superficie. In base all'art. 4 del memorandum d'intesa (26) viene introdotta per i produttori, che ricevono pagamenti compensativi collegati alla superficie, una superficie di base distinta. Quest'ultima, in base al n. 5 del memorandum (27), viene ridotta con un'eventuale sanzione ai sensi del n. 6 in caso di mancato rispetto (28). Da ciò deriva che la superficie di base stabilita per i produttori, che ricevono pagamenti compensativi, viene ridotta. Questi pagamenti compensativi, essendo collegati alla superficie, vengono quindi anch'essi ridotti. Al riguardo non vi è alcuna differenza tra i singoli produttori. E' importante solo che essi ricevano i pagamenti compensativi collegati alla superficie. Non è chiaro quindi per quale motivo i piccoli produttori, i quali, come risulta dall'art. 2, n. 5, e dall'art. 5, n. 2, quarto comma, del regolamento n. 1765/92, ricevono pagamenti compensativi, non debbano essere presi in considerazione nel calcolo del superamento della superficie massima garantita. Se nel calcolo del superamento non si tenesse delle superfici coltivate da questi piccoli produttori, la superficie fissata nell'accordo di Blair House potrebbe continuare ad essere liberamente superata, il che comporterebbe che l'obiettivo dell'accordo non potrebbe essere raggiunto.
38 Nulla di diverso si può dedurre del resto dal regolamento n. 1765/92, poiché le lett. e) e f) dell'art. 5, primo comma, recentemente inserite, si limitano a riprendere al riguardo le disposizioni dell'accordo di Blair House (29).
3. Riduzione della superficie dei piccoli produttori
39 La ricorrente fa valere infine, in subordine, ancora un altro errore nel calcolo del superamento della superficie massima garantita. A suo parere, la superficie coltivata dai piccoli produttori, i quali in base al regolamento n. 1765/92 sono esonerati dal ritiro dei seminativi, non può essere presa in considerazione nella riduzione del 15% del totale della superficie massima garantita. In altri termini, prima di procedere alla riduzione del 15% della superficie di 122 000 ettari, si dovrebbe innanzi tutto detrarre da questo importo la superficie coltivata dai piccoli produttori. Secondo quanto dichiarato dal Portogallo, nell'anno 1994/1995 21 397 ettari sono stati coltivati dai piccoli produttori. Se questa cifra viene sottratta dalla superficie di 122 000 ettari, si ottiene una superficie da ridurre di 100 603 ettari. Se si riduce questa del 15%, si ottiene una superficie di 85 513 ettari. Secondo il Portogallo la somma di questa superficie e di quella coltivata dai piccoli produttori indica la superficie ammessa a coltivazione nella campagna di commercializzazione 1994/1995, che ammonta a 106 910 ettari. Se si prende questo valore come base per il calcolo, risulta che il Portogallo ha superato questa superficie non del 20%, ma solo del 17%.
40 La ricorrente giustifica il metodo di calcolo da essa indicato col fatto che i piccoli produttori ai sensi del regolamento n. 1765/92 sono esplicitamente esonerati dall'obbligo di ritiro dei seminativi. La Commissione, assoggettando nel suo calcolo al ritiro dei seminativi anche le superfici coltivate dai piccoli produttori, viola in tal modo, secondo il Portogallo, il regolamento del Consiglio n. 1765/92.
41 La distinzione operata nel regolamento tra piccoli produttori ed altri produttori costituisce tuttavia semplicemente - come già indicato - la determinazione di diversi metodi di concessione del pagamento compensativo. Un ulteriore indizio in tal senso si trova nell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1765/92, in base al quale i piccoli produttori possono chiedere il pagamento compensativo nel quadro del regime semplificato (30). Questa disposizione è stata interpretata dalla Corte di giustizia nel senso che i piccoli produttori possono optare per il regime generale ai fini del versamento del pagamento compensativo (31). In altri termini, i piccoli produttori non sono necessariamente esclusi dal regime del ritiro dei seminativi. E' importante tuttavia che entrambi, sia i piccoli produttori sia gli altri, ricevano pagamenti compensativi. Per gli altri produttori il regolamento pone inoltre la condizione che essi ritirino dalla produzione una determinata percentuale della loro superficie. Per questo ritiro di seminativi essi ricevono ugualmente un pagamento compensativo (32). La superficie interessata dal ritiro dei seminativi è soggetta al riguardo a rotazione. In altri termini, i piccoli produttori ricevono un pagamento compensativo inferiore rispetto a quello che ricevono gli altri produttori; questi ultimi tuttavia sono obbligati a ritirare dalla produzione una parte sempre diversa della loro superficie. Al riguardo non è richiesto dagli altri coltivatori alcun obbligo aggiuntivo, per il quale essi non ricevono alcuna compensazione.
42 La riduzione della superficie di base che deve essere effettuata sulla base dell'accordo di Blair House non costituisce tuttavia un ritiro di seminativi nell'ambito della disciplina sopra configurata. Semplicemente l'aliquota della riduzione corrisponde al tasso di ritiro dei seminativi fissato nel regolamento n. 1765/92. Come già indicato più volte, la riduzione nell'ambito dell'accordo di Blair House costituisce una diminuzione generale delle sovvenzione effettuata mediante una riduzione della superficie di base. In altri termini, le sovvenzioni concesse dalla Comunità devono essere ridotte nel loro insieme. In tale contesto non si vede perché solo la superficie degli altri produttori debba essere ridotta. Ciò comporterebbe che solo le sovvenzioni versate a questi produttori sarebbero ridotte, mentre i piccoli produttori continuerebbero a ricevere sovvenzioni di un importo più alto; ciò è tantomeno comprensibile, in quanto - come in precedenza indicato - i piccoli produttori non vengono favoriti in alcun modo neanche nell'ambito del regolamento n. 1765/92.
43 Per il resto, anche in base al regolamento n. 1765/92 i piccoli produttori non sono esclusi in alcun caso da una diminuzione della loro superficie. Al riguardo, vorrei ricordare la possibilità di scelta dei piccoli produttori tra il regime generale ed il regime semplificato. Inoltre, l'art. 2, n. 6 (33), prevede che nel caso in cui la somma delle superfici individuali per le quali è richiesto l'aiuto ecceda la superficie di base regionale, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente. In altri termini, in tal caso anche la superficie dei piccoli produttori viene corrispondentemente ridotta.
44 Non risulta quindi come il regolamento della Commissione n. 307/95 abbia violato il regolamento del Consiglio n. 1765/92 nella formulazione del regolamento n. 232/94.
4. Eccezione d'illegittimità sollevata nell'ambito del calcolo del superamento della superficie massima garantita
45 Nel caso in cui la Corte di giustizia pervenga alla conclusione che il regolamento della Commissione sia compatibile con quanto stabilito dai regolamenti del Consiglio, il Portogallo ha sollevato ai sensi dell'art. 184 un'eccezione di illegittimità nei confronti dei regolamenti del Consiglio nn. 1765/92 e 232/94 sostenendo che essi sono incompatibili con l'accordo di Blair House e con l'Atto di adesione. Il Portogallo ha fatto valere quest'ultima censura, cioè la violazione dell'Atto di adesione, solo nella replica.
46 Secondo il Consiglio, si tratta della presentazione di un motivo nuovo che, ai sensi dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia non è ricevibile. Inoltre il Consiglio sostiene che non si può far valere una violazione dell'accordo di Blair House poiché questo non produce effetti diretti nell'ordinamento giuridico comunitario, ma deve prima essere trasposto mediante un regolamento.
47 Secondo la Commissione, nella fattispecie non è possibile in alcun caso impugnare il regolamento del Consiglio, poiché il termine previsto nell'art. 173, quinto comma, è scaduto.
48 L'eccezione d'illegittimità costituisce un particolare motivo di ricorso (34). Per quanto riguarda l'eccezione d'illegittimità da parte della ricorrente contro i regolamenti del Consiglio nella presente fattispecie, non si può escludere completamente che la ricorrente fa valere l'illegittimità dei regolamenti del Consiglio come motivo per il ricorso contro il regolamento n. 307/95. D'altra parte la ricevibilità di un tale motivo nella fattispecie comporterebbe l'elusione del termine di ricorso di cui all'art. 173, quinto comma, del Trattato CE. Inoltre, secondo il Consiglio, non è possibile nella fattispecie far valere una violazione dell'accordo di Blair House, poiché questo non produce alcun effetto diretto. Questo viene contestato dalla ricorrente. A suo parere, non è determinante accertare se l'accordo produca effetti diretti. Piuttosto si tratta, nella fattispecie, di accertare se una disposizione di diritto comunitario sia o meno compatibile con tale accordo.
49 A tal riguardo, considerato quanto finora detto, si può tuttavia concludere che non vi è in alcun caso nessuna violazione dell'accordo di Blair House. Per il resto, dalle considerazioni fatte in subordine dalla ricorrente risulta che i regolamenti del Consiglio sono compatibili con tale accordo. Come giustamente sostiene la Commissione, si deve concludere che né nell'accordo di Blair House né nel regolamento del Consiglio n. 232/94 si opera una distinzione tra piccoli produttori e altri produttori. Piuttosto la superficie globale di 122 000 ettari viene assoggettata alla riduzione del 15%. Al riguardo non risulta neanche una violazione dell'accordo di Blair House. Lo stesso vale per l'Atto di adesione. Una violazione di quest'ultimo è stata fatta valere nella replica, il che effettivamente è possibile solo a determinate condizioni ai sensi dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, cioè quando il motivo è basato su elementi di diritto e di fatto, emersi durante il procedimento. Non risulta tuttavia per quale motivo la ricorrente abbia potuto far valere solo nella replica una violazione dell'Atto di adesione.
50 Pervengo perciò alla conclusione che nel calcolo del superamento della superficie massima garantita non vi è stata alcuna violazione né dei regolamenti del Consiglio né dell'accordo di Blair House né dell'Atto di adesione.
II - Esclusione del Portogallo dalla possibilità di compensazione del superamento della superficie massima garantita mediante trasferimento della superficie massima garantita non utilizzata
51 La ricorrente, oltre a far valere un errore di calcolo, fa riferimento poi ad un procedimento previsto nell'art. 5, primo comma, lett. f), del regolamento n. 1765/92 (35). Nell'ultima frase di tale disposizione relativa all'attuazione delle riduzioni degli importi di riferimento nei singoli Stati membri si dice che la Commissione stabilisce l'entità e la ripartizione delle corrispondenti riduzioni, e la riduzione media ponderata per la Comunità nel suo complesso deve essere pari alla percentuale di cui la superficie massima garantita risulta superata. Come questa ponderazione debba essere effettuata e sulla base di quali considerazioni risulta dal terzo `considerando' del regolamento n. 307/95, il quale così recita:
«Considerando che, nel caso della superficie massima garantita investita a produzioni diverse dai semi di girasole in Spagna e in Portogallo, nei casi in cui gli Stati membri presentino percentuali elevate di superamento di superfici nazionali di riferimento molto piccole e nei casi in cui tali superamenti presentino solo pochi ettari, è opportuno che le riduzioni dell'aiuto da applicare in tali Stati membri non siano eccessive; che una parte della superficie non attribuita all'interno della superficie massima garantita (36) in esame può essere temporaneamente trasferita alla superficie nazionale di riferimento di tali Stati membri per ridurre la loro parte rispettiva nel superamento totale della superficie massima garantita».
52 Come risulta da questa citazione, la Spagna ed il Portogallo sono esclusi da questo regime di compensazione per quanto riguarda la produzione dei semi di girasole. Pertanto, anche nel punto II.3, dell'allegato I del regolamento n. 307/95 si legge che parte della superficie non assegnata entro la superficie massima garantita relativa alla produzione CE-12, esclusa quella investita a semi di girasole in Spagna e in Portogallo, è stata temporaneamente trasferita alla superficie di riferimento nazionale della Spagna e dell'Irlanda per ridurre la parte rispettiva di tali paesi nel superamento totale della superficie massima garantita. Un'altra parte è stata temporaneamente trasferita al Regno Unito. In base a questo procedimento sono state trasferite ad esempio all'Irlanda 554 ettari e al Regno Unito 4 240 ettari.
1. Discriminazione dei produttori portoghesi
53 Secondo la ricorrente, il Portogallo è stato ingiustamente escluso da questo sistema di compensazione. Questo è incompatibile con il principio della parità di trattamento. Se il Portogallo - benché ingiustamente, secondo la ricorrente - per quanto riguarda il calcolo della riduzione degli importi di riferimento non fosse trattato diversamente dagli altri Stati membri, non vi sarebbe alcun motivo per escluderlo dal beneficio di questo sistema di compensazione.
54 Certo, il Portogallo - come già indicato - nella campagna di commercializzazione 1994/1995 non è stato trattato come gli altri Stati membri, in quanto infatti ad esso è stata attribuita, così come prima, una superficie massima garantita distinta. Tuttavia non si vede prima facie perché il Portogallo o la sua superficie nazionale di riferimento, che è più piccola ad esempio di quella attribuita al Regno Unito (37), non dovesse beneficiare del procedimento di compensazione, tanto più che nell'ambito del calcolo del superamento si è già tenuto conto della somma delle singole superfici stabilite per l'anno 1994/1995. Si è sempre partiti dalla considerazione che la superficie stabilita per l'intera Comunità fosse punto di riferimento anche se tale superficie fosse divisa in diverse parti. Tuttavia, relativamente alla questione della compensazione tra le singole superfici viene esaminata separatamente ogni singola superficie.
55 La Commissione giustifica quanto sopra col fatto che, in forza dell'Atto di adesione, la Spagna e il Portogallo usufruiscono ancora di un regime speciale in base al quale è stata loro attribuita separatamente una superficie propria. Tra questi regimi speciali o queste superfici speciali e la superficie attribuita per il resto agli Stati membri non può esservi compensazione.
56 Ora, non è neanche del tutto chiarito perché non debba essere possibile che una parte della superficie prevista per i restanti Stati membri ma non ripartita possa essere attribuita al Portogallo. In questo si può vedere una discriminazione dei produttori portoghesi. Tuttavia una discriminazione presuppone che i produttori, che si trovano nella stessa situazione, siano trattati in maniera diversa. La Commissione contesta nella fattispecie il fatto che i produttori portoghesi si trovino in una situazione identica a quella dei restanti produttori della Comunità, poiché per i portoghesi continua ad essere in vigore un regime speciale.
57 Come prova di questa diversa situazione dei produttori portoghesi e degli altri la Commissione fa riferimento alla data di adozione del regolamento n. 1765/92. A tale data era in vigore un regime che prevedeva quantitativi massimi garantiti per i semi di girasole, stabilendo in caso di superamento dei quantitativi stessi una determinata riduzione dell'importo della sovvenzione (38). Questa riduzione riguardava fondamentalmente tutti gli Stati membri. Certo, la Commissione sostiene che il Portogallo, in considerazione della sua situazione particolare in base all'Atto di adesione, è stato escluso da queste riduzioni. Per tale motivo negli altri Stati membri erano state effettuate rilevanti riduzioni nel pagamento delle sovvenzioni, mentre per il Portogallo non era prevista alcuna riduzione.
58 Il fatto che gli importi delle sovvenzioni per il Portogallo non fossero stati ridotti, contrariamente a quanto avvenuto per gli altri Stati membri, non è contestato dalla ricorrente. Essa attribuisce questo al fatto che gli altri Stati membri avevano tutti superato i loro quantitativi massimi, mentre il Portogallo aveva rispettato i quantitativi massimi ad esso attribuiti.
59 Come risulta dai motivi ed argomenti della Commissione, nonché dai regolamenti, l'importo delle sovvenzioni per gli altri Stati membri è stato ridotto ogniqualvolta sono stati superati i quantitativi massimi previsti per la Comunità. In altri termini, normalmente gli importi per il Portogallo dovrebbero essere ridotti anche se avesse rispettato il quantitativo massimo ad esso attribuito. La particolarità del regime previsto per il Portogallo consisteva esattamente nel fatto che ad esso era stata attribuita una superficie distinta per la quale esso stesso era responsabile. Cioè, solo quando il Portogallo superava la sua superficie, poteva verificarsi una riduzione degli importi della sovvenzione. Non è diverso quanto sostiene il Portogallo, cioè che gli importi non sono stati ridotti perché non ha superato il quantitativo massimo ad esso attribuito. Ma è esattamente in questo che risiede il trattamento speciale che si basa sull'Atto di adesione ed ha come fondamento il fatto che i quantitativi massimi attribuiti al Portogallo sono stati considerati separatamente rispetto agli altri. Tuttavia una volta che è stata introdotta una tale separazione delle superfici in modo che il Portogallo è responsabile per la propria superficie, tale separazione deve, di conseguenza, essere rispettata dalla Commissione. In altri termini, questa separazione non può essere rispettata solo quando è favorevole al Portogallo. Piuttosto il Portogallo dev'essere ritenuto del tutto responsabile per la sua superficie in caso di superamento.
60 Da quanto sopra esposto risulta che il Portogallo nei confronti degli altri produttori della Comunità non si trova in una situazione analoga, per cui una disparità di trattamento non può essere considerata come una discriminazione.
2. Violazione del regolamento (CEE) n. 1765/92
61 La ricorrente ha inoltre sostenuto che il regolamento n. 307/95 è incompatibile con l'art. 5, n. 1, lett. f), del regolamento n. 1765/92 nella versione del regolamento n. 232/94. Una tale violazione non è riscontrabile tuttavia nella fattispecie, poiché la disciplina specifica della compensazione delle singole superfici nazionali mediante la superficie comunitaria non ripartita è stata effettuata solo col regolamento n. 307/95. Il regolamento n. 1765/92 tratta solo in generale di una riduzione media ponderata.
3. Eccezione d'illegittimità nell'ambito dei motivi relativi all'esclusione del Portogallo dalla possibilità di compensazione del superamento della superficie massima garantita
62 Nel caso in cui il regolamento della Commissione fosse considerato compatibile con il regolamento del Consiglio n. 1765/92, la ricorrente nella replica solleva un'eccezione d'illegittimità nei confronti del regolamento n. 1765/92, in quanto quest'ultimo sarebbe incompatibile con l'accordo di Blair House, violerebbe il principio della parità di trattamento e quindi comporterebbe anche l'illegittimità del regolamento n. 307/95.
63 Nella fattispecie viene fatta valere l'illegittimità del regolamento come un particolare motivo di ricorso. Certo, anche in questo caso la ricevibilità dell'eccezione d'illegittimità comporterebbe l'elusione del termine di ricorso di cui all'art. 173, quinto comma, del Trattato CE. Indipendentemente dalla questione se nella fattispecie sia possibile impugnare un regolamento del Consiglio ai sensi dell'art. 184, sorge inoltre la questione se una tale eccezione d'illegittimità possa essere fatto valere solo nell'ambito della replica. Se si considera che una tale eccezione costituisce solo un motivo nuovo, è dubbio se in base a quanto disposto dall'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, esso possa essere presentato nel corso del procedimento. Certo, in base a questa disposizione nel corso del procedimento possono essere presentati nuovi mezzi di prova ed argomentazioni solo a determinate condizioni. Non si vede tuttavia alcun fondamento di diritto o di fatto sul quale tale motivo si basi e che sono emersi solo durante il procedimento.
64 Inoltre si deve ammettere che il regolamento del Consiglio non è incompatibile né con il divieto di discriminazione né con l'accordo di Blair House. Non vi è alcuna violazione del divieto di discriminazione, come già indicato. L'accordo di Blair House, in quanto fa riferimento unicamente al superamento della superficie complessiva nella CE, conferisce la possibilità di attribuire le singole superfici regionali mediante compensazione tra di loro. Tuttavia, questa semplice possibilità non consente di concludere che la compensazione avvenga secondo determinate modalità. Non risulta perciò nella fattispecie neanche una violazione dell'accordo di Blair House.
C - Conclusione
65 Propongo pertanto:
1) di respingere il ricorso;
2) di condannare la Repubblica portoghese alle spese.
(1) - Regolamento (CE) 14 febbraio 1995, n. 307 (GU L 36, pag. 2).
(2) - GU 1985, L 302, pag. 23.
(3) - GU L 181, pag. 12.
(4) - Decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/355/CEE, relativa alla conclusione di un memorandum d'intesa sui semi oleaginosi tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America, nel quadro del GATT (GU L 147, pag. 25), primo considerando.
(5) - Regolamento (CE) del Consiglio 24 gennaio 1994, n. 232, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (semi oleosi) (GU L 30, pag. 7).
(6) - Art. 5, n. 1, lett. e) (v. supra, paragrafo 11).
(7) - Art. 5, n. 2 (v. supra, paragrafo 6).
(8) - V. supra, paragrafo 8.
(9) - V. supra, paragrafo 10.
(10) - V. supra, paragrafo 10.
(11) - V. supra, paragrafo 12.
(12) - V. supra, paragrafi 10 e 12.
(13) - V. supra, paragrafo 8.
(14) - V. supra, paragrafo 2.
(15) - V. supra, paragrafo 2.
(16) - V. supra, paragrafo 2, terzo e quarto capoverso.
(17) - V. supra, paragrafo 8.
(18) - V. supra, paragrafo 10.
(19) - V., supra, paragrafo 8.
(20) - V., supra, paragrafo 11.
(21) - Punto 5, secondo trattino, del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi nonché art. 5, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1765/92 nella versione del regolamento n. 232/94.
(22) - GU 1992, L 181, pag. 12.
(23) - Art. 2, n. 5 (v. supra, paragrafo 4).
(24) - Art. 2, n. 5, seconda frase, e art. 7, n. 1 (v. paragrafi 4 e 33).
(25) - Art. 2, n. 5, seconda frase.
(26) - V. supra, paragrafo 8.
(27) - V. supra, paragrafo 8.
(28) - V. supra, paragrafo 9.
(29) - V. supra, paragrafo 11.
(30) - GU 1992, L 181, pag. 12; il corsivo è mio.
(31) - Sentenza 14 luglio 1994, causa C-353/92, Grecia/Consiglio (Racc. pag. I-3411, punto 9).
(32) - Art. 2, n. 5.
(33) - V. supra, paragrafo 5.
(34) - Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 24 gennaio 1979, per la sentenza 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal (Racc. pag. 777, in particolare pag. 813).
(35) - V. supra, paragrafo 11.
(36) - Il corsivo è mio.
(37) - Allegato V del regolamento n. 232/94.
(38) - Art. 1, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 maggio 1986, n. 1454, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 133, pag. 8), e art. 1, n. 8, del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1987, n. 1915, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 183, pag. 7).
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