Conclusioni dell avvocato generale
1 Con sentenza del 7 febbraio 1995, il Consiglio di Stato belga ha posto alla Corte i seguenti quesiti pregiudiziali:
«1) Se l'art. 8, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) della Commissione 15 aprile 1980, n. 926, debba essere interpretato nel senso che l'applicazione del regolamento relativamente ad una transazione di esportazione deve essere rifiutata qualora i prodotti per i quali vige il nuovo importo compensativo monetario siano stati importati meno di sei mesi prima della transazione di esportazione.
2) Se l'art. 8, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) della Commissione 15 aprile 1980, n. 926, vada interpretato nel senso che l'applicazione del regolamento deve essere rifiutata anche relativamente ad una transazione di esportazione per la quale sono dovuti importi compensativi monetari, qualora la transazione di esportazione venga preceduta meno di sei mesi prima da una transazione di importazione per la quale sono stati riscossi importi compensativi monetari da una persona diversa da quella che ha esportato le merci».
2 I fatti della causa principale possono essere così succintamente descritti. La Società NV ANDRE & Co. (nel prosieguo: la «ANDRE»), con sede in Belgio, ha concluso otto contratti con talune società francesi ed olandesi, aventi ad oggetto la vendita, da parte della ANDRE, di certi quantitativi di cereali. I regolamenti negoziali prevedevano che gli importi compensativi monetari (in prosieguo: gli «ICM») eventualmente dovuti dall'interessato erano a carico della società alienante. Al tempo stesso, per procurarsi la merce da consegnare agli acquirenti, la ANDRE ha concluso con talune società stabilite in Belgio diversi contratti relativi all'acquisto, questa volta da parte della stessa ANDRE, del quantitativo di cereali che le occorreva. Si trattava, è detto nella sentenza di rinvio, di merce importata in Belgio da tali ultime società. In sostanza, la ANDRE ha concluso un contratto per l'esportazione di merci, le quali erano state, a loro volta, importate in Belgio da altro soggetto.
Successivamente alla conclusione di tali transazioni commerciali, ma prima della loro esecuzione, è intervenuta la svalutazione del franco belga. E' stata di conseguenza prevista la concessione di un ICM dell'8,6% per l'importazione di taluni prodotti agricoli in Belgio e la riscossione di un ICM di pari ammontare per la loro esportazione a partire dal medesimo paese.
Sulla base del regolamento n. 926/80 (1), la ANDRE ha richiesto all'Office Central des Contingents et Licences (in prosieguo: l'«OCCL») l'esenzione dall'obbligo di pagare gli ICM per le esportazioni da essa effettuate verso l'Olanda e la Francia. Tale regolamento dispone, infatti, che lo Stato membro interessato è autorizzato a «rinunciare (...) alla riscossione degli importi compensativi monetari per importazioni od esportazioni effettuate in esecuzione di contratti definitivamente conclusi prima che detti importi venissero instaurati o aumentati» (2). L'OCCL ha, tuttavia, rigettato la domanda. La ragione del diniego, secondo l'autorità competente, sta nell'art. 8, n. 2, lett. b), del citato regolamento, ai sensi del quale l'esenzione non può essere accordata quando «(...) si constati che il prodotto cui si applica il nuovo importo compensativo monetario viene, secondo il caso, riesportato o reimportato entro sei mesi dalla sua importazione o esportazione». Tale condizione, secondo l'OCCL, non era soddisfatta nel caso di specie, dal momento che le merci esportate dalla ANDRE erano state, a loro volta, importate in Belgio, seppure da altro operatore economico, prima che iniziasse a decorrere il suddetto termine di sei mesi.
La ANDRE ha adito il Consiglio di Stato, contestando, in quella sede, la legittimità del rigetto della sua domanda di esenzione. Il giudice remittente ha quindi posto alla Corte i quesiti pregiudiziali sopra riferiti.
3 L'una e l'altra domanda pregiudiziale concernono, sotto due distinti aspetti, il medesimo problema e possono quindi essere esaminate congiuntamente. La Corte è chiamata ad accertare se il divieto di concedere l'esenzione, previsto all'art. 8, n. 2, lett. b), del regolamento n. 926/80, si applichi anche qualora l'importazione e la successiva esportazione delle merci, entro il termine di sei mesi, siano effettuate da diversi operatori economici.
La Commissione ed il governo belga propongono una risposta affermativa, sostanzialmente in base al rilievo che l'art. 8, n. 2, lett. b), si riferisce alla circostanza che il prodotto sia stato «riesportato o reimportato entro sei mesi dalla sua importazione o esportazione». Si tratterrebbe, dunque, di una circostanza che si verifica quando lo stesso prodotto attraversa due volte la frontiera, e che il legislatore avrebbe ritenuto di dover prendere in considerazione «oggettivamente», e cioè indipendentemente dal fatto che a reimportare o riesportare il prodotto sia lo stesso soggetto. Il che, si dice, sarebbe pienamente giustificato. Vi sarebbe, infatti, una compensazione tra il vantaggio, costituito dalla corresponsione di un ICM all'atto dell'importazione, e lo svantaggio, che è rappresentato dall'obbligo di pagare, al momento dell'esportazione del medesimo prodotto, un ICM di eguale ammontare. La norma in esame sarebbe precisamente diretta a garantire tale equilibrio.
4 La tesi della Commissione e del governo belga non merita, a mio avviso, di essere condivisa. Comincio con l'osservare che l'argomento testuale da loro fatto valere non fornisce risolutive indicazioni per la soluzione del problema che ci occupa. Anche ammesso - ma il punto è tutt'altro che chiaro (3) - che l'art. 8, n. 2, lett. b), vieti di concedere l'esenzione ogni volta che il prodotto da esportare sia stato, a sua volta, importato nel medesimo Stato nel termine di sei mesi, resterebbe pur sempre da risolvere il quesito se sia rilevante che la precedente importazione sia stata effettuata da un soggetto distinto rispetto all'esportatore. Ed è questo, a mio avviso, il punto centrale del presente giudizio. La norma non dispone espressamente né in un senso né nell'altro. La soluzione va dunque ricercata nella ratio, nella logica sottostante al sistema istituito con il regolamento n. 926/80.
Ora, la finalità del regolamento è quella di evitare che l'esportatore subisca un pregiudizio per il fatto di dover pagare un ICM introdotto successivamente alla conclusione del contratto. Ecco perché il regolamento ha previsto la possibilità, per lo Stato interessato, di esentare tale operatore economico dall'applicazione del nuovo ICM. Questo è un dato inoppugnabile, che già risulta dai `considerando' di tale atto normativo: «il principio fondamentale cui deve ispirarsi l'esenzione (...) è di impedire un pregiudizio che si renderebbe altrimenti inevitabile, qualora l'istituzione di nuovi importi compensativi monetari o il loro aumento in seguito ad una misura monetaria specifica si ripercuotesse sulle importazioni o esportazioni effettuate in esecuzione di contratti conclusi prima di detta misura monetaria» (4). Per tale ragione, l'esenzione prevista in detto regolamento è definita come «clausola di equità» (5). Che questa, e non altra, sia la finalità del regolamento in esame è, poi, confermato dall'art. 8, n. 1, secondo cui «l'esenzione dal pagamento può essere concessa soltanto qualora il pagamento stesso imponga al richiedente, o alla parte contraente per la quale agisce, un onere supplementare, che egli non avrebbe potuto evitare neppure dando prova, entro limiti normali, di tutta la diligenza necessaria». Nello stesso senso depone, inoltre, il disposto dell'art. 8, n. 3, così testualmente formulato: «qualora l'evoluzione sui mercati di cambio dia luogo a un vantaggio finanziario per l'interessato, (...), tale vantaggio viene detratto dall'onere supplementare». Il che, a mio avviso, conferma che l'esenzione si giustifica appunto in quanto si è voluto evitare che l'operatore economico sopporti, in conseguenza della misura monetaria che sopravviene, un onere supplementare non previsto al momento della conclusione del contratto.
Questa è la finalità del regolamento. Si comprende, allora, che il legislatore comunitario abbia escluso che venga concessa l'esenzione qualora «(...) si constati che il prodotto cui si applica il nuovo importo compensativo monetario viene, secondo il caso, riesportato o reimportato entro sei mesi dalla sua importazione o esportazione». In tal caso, infatti, l'operatore economico non è esposto ad alcun pregiudizio di sorta: la riesportazione o reimportazione ad opera dello stesso imprenditore compensa qui gli effetti sfavorevoli connessi con la mancata concessione dell'esenzione. E' evidente, però, che tale effetto di compensazione può operare solo se è il medesimo soggetto ad intervenire sul mercato, prima come importatore, dopo come esportatore. Ed infatti, se il prodotto in questione, all'atto in cui esso è importato nello Stato interessato, dà luogo alla corresponsione di una somma a titolo di ICM, sarà solo l'importatore a beneficiare di tale vantaggio. Quell'altro soggetto che è l'esportatore subisce, per parte sua, solo la conseguenza sfavorevole del dover pagare un ICM all'uscita delle merci dal paese. A me non pare, insomma, che si possa parlare di compensazione, come invece ritiene la Commissione, fra il vantaggio dell'uno e lo svantaggio dell'altro. Dato il meccanismo degli ICM, come il regolamento lo configura, il vantaggio di cui si fruisce e correlativamente lo svantaggio cui si va soggetti devono essere apprezzati esclusivamente con riguardo ad una sola e stessa persona: l'operatore economico interessato.
Ritengo, ciò detto, che l'art. 8, n. 2, lett. b), vada interpretato nel senso che l'esenzione può essere negata solo se la riesportazione o la reimportazione del prodotto siano effettuate dal medesimo soggetto. Se così non fosse, il chiaro intento della normativa in esame - quello di salvaguardare, come avvertivo, la posizione del singolo operatore economico - rimarrebbe frustrato. Secondo la Commissione, invece, l'interessato si vedrebbe negare il beneficio dell'esenzione per il sol fatto che il pregiudizio da lui subito a seguito di una misura monetaria è, per così dire, bilanciato dal vantaggio che altro operatore ha tratto dalla medesima misura.
5 La Commissione obietta, però, che la soluzione sopra prospettata si presterebbe a facili abusi. Al momento dell'importazione, si dice, l'operatore economico riceverebbe, a titolo di ICM, una somma di denaro; il prodotto potrebbe poi essere esportato, subito dopo, da altro soggetto, il quale, avvalendosi dell'art. 8, n. 2, lett. b), non sarebbe tenuto a corrispondere l'ICM all'esportazione. L'importatore e l'esportatore potrebbero concludere fra loro un accordo segreto volto a dividersi il vantaggio costituito, da un canto, dalla percezione dell'ICM all'entrata delle merci e, d'altro canto, dall'esenzione dall'obbligo di pagare un ICM di eguale ammontare all'uscita delle stesse merci. Neppure tale argomento, tuttavia, mi trova d'accordo. Non nego che il sistema si possa prestare ad abusi. Convengo, anzi, che è proprio per tale ragione che il legislatore ne ha disposto, con il regolamento n. 1084/84 (6), l'abrogazione, senza sostituirlo con altro sistema equivalente. Sta di fatto, però, che al tempo dei fatti di causa il regolamento n. 926/80 era ancora vigente ed il timore di eventuali abusi non può indurre a modificarne, per via pretoria, le disposizioni. Il disposto da applicare non lascia adito a dubbi: l'esenzione può essere concessa solo se il pagamento del nuovo ICM impone «al richiedente un onere supplementare». La norma si riferisce testualmente allo svantaggio che viene, in questo caso, a gravare sul soggetto interessato. E, come avvertivo, la disposizione in esame non può essere disapplicata in via di interpretazione. Spetta alla competente autorità nazionale - e beninteso allo stesso giudice nazionale, in caso di controversia - disconoscere eventualmente il diritto all'esenzione se tra importatore ed esportatore risulta essere intercorsa, in frode al diritto comunitario, l'occulta intesa prospettata dalla Commissione. Negare il beneficio previsto dalla norma a chi non abbia concluso simili intese per prevenire possibili abusi mi sembra un rimedio troppo radicale e, soprattutto, contrario alla lettera e allo spirito del regolamento.
6 In considerazione di quanto sopra esposto, propongo quindi alla Corte di rispondere nel seguente modo ai quesiti posti dal Consiglio di Stato del Regno del Belgio:
«L'art. 8, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) della Commissione 15 aprile 1980, n. 926, relativo all'esenzione dall'applicazione degli importi compensativi monetari concessa in casi determinati, deve essere interpretato nel senso che esso vieta di concedere l'esenzione, prevista in detto regolamento, dall'obbligo di pagare un importo compensativo monetario all'esportazione solo qualora le merci esportate siano state anteriormente importate nel medesimo Stato, entro il termine di sei mesi, da parte dello stesso operatore economico».
(1) - Regolamento (CEE) della Commissione 15 aprile 1980, n. 926, relativo all'esenzione dall'applicazione degli importi compensativi monetari concessa in casi determinati (GU L 99, pag. 15).
(2) - V. primo `considerando'.
(3) - L'art. 8, n. 2, lett. b), infatti, non dice che l'esenzione va negata quando il prodotto esportato stato a suo tempo importato nel termine di sei mesi; la norma dispone, invece, per il caso in cui il prodotto esportato «viene (...) reimportato» entro detto termine. Tale disposizione sembra dunque riferirsi ad una situazione futura, anziché ad una passata: se si ha riguardo alla posizione dell'esportatore, che è quella che interessa il presente caso, la condizione ostativa al riconoscimento dell'esenzione sarà che il bene in questione viene successivamente reimportato; parallelamente, con riferimento all'importatore, costui non potrà beneficiare dell'esenzione se il prodotto viene poi riesportato. Tale lettura potrebbe essere avvalorata dal disposto dell'art. 11, n. 3, lett. j), il quale prevede che l'interessato, al momento della presentazione della domanda volta ad ottenere l'esenzione, debba indicare «se i prodotti (...) esportati sono destinati alla reimportazione». Il che sembra confermare che la circostanza ostativa per il rilascio dell'esenzione consiste in un evento futuro (sono destinati alla reimportazione), anziché in uno passato (nel qual caso la norma avrebbe detto: sono stati a suo tempo importati).
(4) - V. quarto `considerando'.
(5) - V. terzo `considerando'.
(6) - Regolamento (CEE) della Commissione 18 aprile 1984, n. 1084, che abroga il regolamento (CEE) n. 926/80, relativo all'esenzione dall'applicazione degli importi compensativi monetari concessa in casi determinati (GU L 106, pag. 26).
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