Conclusioni dell avvocato generale
1 Il Supremo Tribunal Administrativo ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177, terzo comma, del Trattato CEE, alcune questioni pregiudiziali, che ritiene vadano risolte per pronunciarsi sulla controversia di cui è investito, vertente sulla classificazione doganale di un formaggio.
I - Lo sfondo normativo
2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, contiene norme sulla nomenclatura tariffaria e statistica e sulla Tariffa doganale comune (1). L'allegato I di detto regolamento, dopo la modifica apportata con il regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174 (2), nella seconda parte contiene la tabella delle aliquote doganali. Nella parte I, capitolo 4, che comprende anche il latte e i latticini, si dispone quanto segue:
«Codice NC Designazione delle merci
0406 Formaggi e latticini:
(...)
0406 20 - Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi:
0406 20 10 - Formaggi di Glaris alle erbe (...)
0406 20 90 - altri
(...)
0406 90 - altri formaggi:
0406 90 11 - destinati alla trasformazione
(...)» (3).
3 La Commissione ha pubblicato diverse note esplicative, al fine di agevolare l'applicazione uniforme della nomenclatura tariffaria per la classificazione dei prodotti. Nell'edizione 1989, per la sottovoce 0406 20 10, si dichiarava che comprende i formaggi grattugiati o in polvere, di ogni tipo, e per la sottovoce 0406 20 90 che comprende i formaggi grattugiati, usati generalmente come condimento. Questi sono ottenuti di regola partendo da formaggi a pasta dura (ad esempio, Grana padano, Parmigiano-reggiano, Emmental, Reggianito, Sbrinz, Asiago, Pecorino, ecc.). Questi formaggi grattugiati vengono parzialmente disidratati per poterne aumentare la conservazione.
4 Nel 1990, la Commissione ha pubblicato nuove note esplicative (4) che riguardano le sottovoci tariffarie di cui sopra, il cui tenore è il seguente:
«0406 20 10
e Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi
0406 20 90
Il primo punto è sostituito dal testo seguente:
"1. I formaggi grattugiati, usati generalmente come condimenti oppure per altri usi nell'industria alimentare. Il più spesso essi vengono ottenuti partendo da formaggi a pasta dura (in particolare, grana, parmigiano reggiano, emmental, reggianito, sbrinz, asiago, pecorino, ecc.). Questi formaggi possono essere parzialmente disidratati al fine di permetterne la più lunga conservazione possibile.
Rimangono classificati qui i formaggi, che una volta grattugiati, si sono agglomerati"».
5 In seguito la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) 7 febbraio 1991, n. 316, per la classificazione delle merci nella nomenclatura tariffaria (5). L'allegato di detto regolamento contiene il seguente specchietto:
Descrizione
della merce
(1)
Classificazione
Codice NC
(2)
Motivazione
(3)
1. Formaggio grattugiato che, a causa dell'elevato tenore di umidità e delle condizioni di trasporto o di imballaggio (imballaggio sottovuoto parziale), si presenta agglomerato.
0406 20 90
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 0406, 0406 20 e 0406 20 90.
6 Nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, nella versione modificata dal regolamento della Commissione n. 3174/88, nella prima parte, titolo I, lett. A, sono riportate le norme generali d'interpretazione della nomenclatura tariffaria. Esso recita:
«La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:
1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.
b) (...)
3. Qualora per il dispositivo della regola 2) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale (...).
b) (...)
c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
(...)
6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, "mutatis mutandis", dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».
7 Dalle disposizioni summenzionate, interpretate alla luce e con l'ausilio di tutti gli altri strumenti interpretativi, si desume che la sottovoce 0406 20 comprende «i formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi», che normalmente si ottengono da formaggi a pasta dura, come quelli indicativamente elencati nella nomenclatura combinata (ad esempio, Parmigiano-Reggiano, Emmental, ecc.) e che si usano di regola come condimento. Da queste disposizioni si arguisce inoltre che nella sottovoce 0406 90 11 rientrano gli altri formaggi, vale a dire formaggi diversi da quelli ricompresi nelle altre quattro sottovoci della voce tariffaria 0406 (formaggi e latticini) e che sono «destinati alla trasformazione». Per trasformazione, che costituisce nozione giuridica lato sensu, si intende la fabbricazione (produzione) di una specie nuova, ottenuta dalla lavorazione o trasformazione della materia prima.
II - I fatti della controversia
8 La società Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Lda (in prosieguo: la «Eru»), con licenza doganale n. 14595 del 20 marzo 1989 della dogana di Lisbona (Delegaçâo Aduaneira de Xabregas della Alfândega di Lisbona) ha importato in Portogallo 1 100 cartoni di formaggio d'origine olandese, confezionato in sacchetti di plastica, contenenti ciascuno circa 15 kg di formaggio.
9 Dette confezioni di formaggio si presentavano, al momento dell'importazione, come pasta o massa compatta. Tuttavia, una volta aperta la confezione ed esposto il prodotto al contatto dell'aria, questo si sbriciolava irregolarmente.
10 La fattura presentata dall'importatore dichiarava il prodotto come formaggio grattugiato («grated cheese»). La Eru riteneva dovesse classificarsi nella voce 0406 20 90 che comprende «formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi», eccettuati i formaggi di tipo Glaris alle erbe.
11 Il primo ispettore, l'ispettore capo, il consiglio superiore d'ispezione e il Tribunal Técnico Aduaneiro de Primeira Instância classificavano il formaggio importato nella sottovoce 0406 90 11, che comprende «altri formaggi destinati alla trasformazione».
12 La Eru impugnava la sentenza del Tribunal Técnico Aduaneiro de Primeira Instância dinanzi al Tribunal Técnico Aduaneiro de Segunda Instância, che confermava la prima pronuncia.
13 Il Tribunal Técnico Aduaneiro de Segunda Instância ha riconosciuto che il prodotto in questione, dichiarato in fattura formaggio grattugiato («grated cheese») è costituito, in realtà, da blocchi di forma compatta, d'aspetto irregolare, di 15 kg di peso, confezionato in sacchetti di plastica. Considerando che la sottovoce 0406 20 si riferisce al formaggio grattugiato o in polvere, di tutti i tipi, cioè a formaggio che si presenta sbriciolato o polverizzato, tutti i formaggi di aspetto diverso (ad esempio, in massa compatta) non rientrano - in quanto non rispondenti alla descrizione di cui sopra - in questa sottovoce, come prescrivono le norme generali da 1 a 6 sull'interpretazione della nomenclatura tariffaria (6).
14 Inoltre, il Tribunal Técnico Aduaneiro de Segunda Instância ha considerato che una descrizione identica compare nelle successive note esplicative della nomenclatura combinata del 1990, riguardanti le sottovoci 0406 20 10 e 0406 20 90.
15 Partendo dalle considerazioni suesposte, il Tribunal Técnico Aduaneiro de Segunda Instância ha concluso che il formaggio contestato non soddisfa a queste condizioni, poiché si presenta come una massa compatta, forma che non consente di porlo in vendita per il consumo diretto; per di più ha un'alta percentuale d'umidità e si sgretola irregolarmente se esposto all'aria. Per questi motivi ha ritenuto che presentasse le caratteristiche di prodotto semifinito o destinato alla trasformazione, da classificarsi nella sottovoce 0406 90 11.
16 La sentenza del Tribunal Técnico Aduaneiro de Segunda Instância è stata impugnata dinanzi al Tribunal Tributário de Segunda Instância, la cui pronuncia è stata ulteriormente impugnata dinanzi al Supremo Tribunal Administrativo.
III - Le questioni pregiudiziali
17 Il Supremo Tribunal Administrativo, per dissipare i suoi dubbi sul senso di talune disposizioni del diritto comunitario, che a suo giudizio sono determinanti per la causa in esame, con provvedimento 25 gennaio 1995 ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«Atteso che il 20 marzo 1989 è stato presentato alla dogana portoghese per l'immissione in libera pratica o per altra destinazione doganale formaggio proveniente da un paese comunitario, indicato dall'esportatore come formaggio grattugiato ("grated cheese"), sminuzzato e sottoposto a trattamento industriale per sostituire l'ossigeno con una soluzione iniettata di nitrogeno 002 per prolungarne la conservazione, quindi imballato e compresso in sacchetti di plastica in confezioni di circa 15 kg di peso, con alta percentuale di umidità, che si presenta come pasta o massa compatta e che, aperto ed esposto all'aria si disgrega in grumi irregolari, si chiede:
1) Visto il regolamento (CEE) della Commissione 7 febbraio 1991, n. 316, se detto formaggio vada classificato nella voce doganale 0406 20 90 come "formaggio grattugiato o in polvere di tutti i tipi" oppure nella voce doganale 0406 90 11 come "formaggio destinato alla trasformazione".
2) Se detto regolamento abbia carattere interpretativo e sia perciò applicabile retroattivamente alle importazioni di detto formaggio.
3) In caso di soluzione negativa ad una delle questioni di cui sopra, se si debbano prendere in considerazione nella fattispecie le note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee nella versione alla quale si riferisce la GU C 263 del 18 ottobre 1990, pag. 10, oppure le note esplicative precedenti.
4) Nell'una o nell'altra ipotesi, in quale delle due voci doganali summenzionate debba classificarsi detto formaggio» (7).
IV - Soluzione delle questioni pregiudiziali
18 Per razionalità mi pare utile esaminare le questioni suddividendole in tre gruppi che saranno vagliati in quest'ordine: dapprima vedrò la seconda questione, poi la terza ed infine la prima e la quarta, separatamente.
A - Sulla seconda questione pregiudiziale
19 Con la seconda questione il giudice proponente chiede alla Corte di stabilire in qual misura un regolamento della Commissione, nella fattispecie il regolamento n. 316/91, si applica retroattivamente in senso interpretativo e - di conseguenza - a fatti anteriori alla sua pubblicazione.
20 La Eru, richiamandosi all'art. 9 del regolamento n. 2658/87, lett. e), con il quale si affida alla Commissione il compito di operare «modifiche della nomenclatura combinata intese ad adeguarla all'evoluzione tecnologica o commerciale o ad armonizzare ed esplicitare i testi» nonché all'art. 10, n. 2, dello stesso regolamento, in virtù del quale i provvedimenti adottati dalla Commissione sono immediatamente applicabili, osserva che questa disposizione dell'art. 10 fissa il principio dell'assorbimento della norma interpretativa in quella interpretata e conclude che le norme interpretative della nomenclatura combinata si applicano direttamente, anche nelle liti pendenti alla data della loro entrata in vigore.
21 Il governo portoghese nelle memorie scritte sostiene che il regolamento n. 316/91 opera modifiche della nomenclatura che mirano ad adeguare la nomenclatura combinata allo sviluppo tecnologico. Una norma di aggiornamento al progresso tecnologico non può, per definizione, essere interpretativa. Si deve elaborare una nuova norma che circoscriva i casi non contemplati della norma precedente. Se fosse stata intenzione del legislatore comunitario conferire efficacia retroattiva alla nuova disciplina, in modo da applicarla anche nel momento nel quale si è operata l'innovazione tecnica, dovrebbe potersi desumere esplicitamente dal tenore della nuova normativa.
22 A questo punto vorrei sottolineare che il regolamento n. 316/91 ha l'indole di regolamento di classificazione tariffaria. Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte «il regolamento che precisa i presupposti per la classificazione sotto una voce o sottovoce tariffaria ha indole costitutiva e non può avere effetto retroattivo» (8). In quest'ottica della giurisprudenza mi pare che il regolamento in esame (n. 316/91) non possa applicarsi retroattivamente.
23 Per la certezza del diritto e per agevolare i controlli sarà invece necessario accertare, in concreto, in quale voce e sottovoce può classificarsi il prodotto in questione, in base alle sue caratteristiche oggettive e alle sue proprietà, come sono descritte nella voce della Tariffa doganale comune e nelle note relative alle parti e ai capitoli (9). In questo modo, eventualmente, si potrà concludere che il regolamento n. 316/91 contiene soltanto una disciplina che derivava dalla legislazione precedente, in base alla quale, anche se non lo sapevamo, le merci in questione dovevano in ogni caso classificarsi nella sottovoce 0406 20 90 (10). Vedremo ciò in seguito, dando soluzione alla prima e alla quarta questione.
24 Dunque la seconda questione va risolta nel senso che il regolamento (CEE) 7 febbraio 1991, n. 316, per la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, stabilisce i presupposti per la classificazione nella voce e nella sottovoce ed ha carattere costitutivo. Perciò non può avere efficacia retroattiva. Vale a dire, non può vincolare le autorità nazionali incaricate di effettuare la classificazione delle merci importate prima dell'entrata in vigore del regolamento a fondarsi sulle caratteristiche oggettive dei prodotti.
B - Sulla terza questione
25 Con la terza questione, il giudice a quo chiede alla Corte di dichiarare se si deve tener conto, per la classificazione tariffaria dei prodotti importati, di note esplicative della nomenclatura pubblicate dopo la data dell'importazione.
26 La difficoltà che incontra il giudice a quo sono dovute alla differenza di redazione tra le note esplicative del 1989 e quelle della versione del 1990, che si riferiscono alla sottovoce 0406 20 90.
27 Come ha affermato la Corte interpretando la Tariffa doganale comune, le note che precedono i capitoli e le note esplicative della nomenclatura del consiglio per la cooperazione doganale «costituiscono mezzi importanti» e «strumenti validi» (11) per l'applicazione uniforme della tariffa e per questa ragione possono considerarsi «utili strumenti d'interpretazione» (12).
28 Di conseguenza, per interpretare le voci e le sottovoci doganali, si deve tener conto non solo della struttura e dell'economia della tariffa comune, ma anche delle relative note esplicative (13). Pertanto non hanno forza giuridica vincolante e quindi è necessario, in caso di bisogno, accertare se il contenuto delle note concorda con le norme della Tariffa doganale comune oppure non ne distorce il senso (14). Per di più, secondo la giurisprudenza della Corte, le note esplicative del consiglio di cooperazione doganale, in assenza di disposizioni specifiche del diritto comunitario, hanno valore di efficace mezzo interpretativo delle voci della Tariffa doganale comune (15).
29 Nella fattispecie, il formaggio importato era Gouda olandese, grattugiato e confezionato in modo particolare. Come sottolinea la Commissione, se dal tenore delle note esplicative del 1989 si arguisce che detto formaggio grattugiato, che al momento dell'importazione si presentava come massa compatta, non rientrava tra i formaggi compresi nella sottovoce 0406 20 90 e, quindi, andava classificato in una voce diversa, mentre dal tenore delle note esplicative della Tariffa doganale comune e dalle sfumature che esso presenta emerge che la sottovoce 0406 20 90 è quella giusta, ciò significherebbe che le note esplicative modificano il senso della norma della Tariffa doganale comune, il che, secondo la giurisprudenza della Corte (16), è vietato.
30 Più esattamente, dalla descrizione delle merci che corrispondono alla sottovoce 0406 20 90, noto che si riferisce a formaggi grattugiati o in polvere, di qualsiasi tipo, salvo il formaggio tipo Glaris alle erbe. Nelle note esplicative del 1989 si specificava, per la sottovoce 0406 20 90, che rientrano nella stessa i formaggi grattugiati, usati di regola come condimento. Detti formaggi si ottengono di regola da formaggi a pasta dura (ad esempio, grana, parmigiano-reggiano, emmental, reggianito, sbrinz, asiago, pecorino, ecc.). Detti formaggi sono stati parzialmente disidratati per aumentare il loro periodo di conservazione.
31 In considerazione di quanto detto sopra, ritengo che il richiamo fatto nelle note esplicative del 1989 ai formaggi grattugiati ottenuti da formaggi a pasta dura, citati indicativamente, confezionati in una determinata maniera (con parziale disidratazione), che si usano di regola come condimento, non escludeva prodotti similari ottenuti da formaggi di tipo diverso e confezionati in modo diverso, per una finalità differente (destinati ad altri usi dall'industria alimentare); è sufficiente che abbiano le caratteristiche del formaggio grattugiato. Di conseguenza, le note esplicative del 1989 presentavano una lacuna per quel che riguarda il formaggio importato nella fattispecie, lacuna che si è voluto colmare con le note esplicative del 1990, che sono esaurientissime.
32 Dunque al giudice proponente si deve fornire una soluzione nel senso che le note esplicative successive ai fatti da cui è insorta la controversia possono anche venir prese in considerazione dalle autorità nazionali per la classificazione di prodotti importati, giacché è sufficiente che dall'esame delle loro caratteristiche oggettive si constati che non modificano il senso della norma della tariffa comune da applicare nella fattispecie.
C - Sulla prima e sulla quarta questione
33 Con la prima e con la quarta questione il giudice del merito chiede alla Corte di specificare entro quali limiti si possa interpretare la nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune nel senso che la sottovoce 0406 20 90 comprende formaggio che ha le caratteristiche riportate nel provvedimento di rinvio o, in caso di soluzione negativa, entro quali limiti la sottovoce 0406 90 11 comprenda il formaggio in questione.
34 Secondo la Eru, la disidratazione costituisce un procedimento tecnico di conservazione del prodotto e non un presupposto necessario per conferirgli le caratteristiche del formaggio grattugiato. Né la sottovoce 0406 20 90 né le note esplicative del 1989 escludono un diverso sistema di conservazione né prescrivono che il prodotto conservato con il sistema della conservazione sotto vuoto possa venir impiegato per il consumo immediato. Va pure sottolineato che per usare il formaggio importato, dopo la sua importazione, non solo come condimento, ma anche per altri scopi, non è necessaria un'ulteriore trasformazione salvo la neutralizzazione del procedimento di conservazione che era stato seguito in precedenza per la confezione e l'esportazione del prodotto.
35 Al contrario, secondo il governo portoghese, il prodotto importato, in base alle dichiarazioni in dogana, non aveva le caratteristiche oggettive del formaggio grattugiato, poiché doveva essere sottoposto ad un nuovo specifico procedimento di ripristino per poter offrire il prodotto al consumo definitivo. Di conseguenza sostiene che detto prodotto, anche considerando che era in blocchi al momento dell'importazione, come stabilisce il regolamento n. 316/91, non presentava comunque le altre caratteristiche del formaggio grattugiato e quindi non deve venir classificato nella sottovoce 0406 20 90, bensì in quella 0406 90 11.
36 Infine, la Commissione contesta che detto formaggio fosse realmente grattugiato all'uscita degli impianti di fabbricazione, ma dato il suo alto contenuto di acqua era naturale che formasse grumi una volta grattugiato. Per di più spiega che, dato il tipo di confezione per conservarlo più a lungo sottraendo ossigeno e iniettando una soluzione azotata di anidride carbonica e dato il peso ingente di ogni sacco (15 kg) si aumenta la tendenza al consolidamento. Nonostante tutto ciò, la Commissione ritiene che detto formaggio continua a presentare le caratteristiche del formaggio grattugiato e ciò trova semplicemente conferma nelle note esplicative del 1990 e nel regolamento n. 316/91.
37 Secondo il provvedimento di rinvio, il formaggio importato, prima di essere confezionato, era grattugiato, come ha sostenuto peraltro anche la Eru. Ha perso però le caratteristiche di formaggio grattugiato dopo il procedimento al quale è stato sottoposto durante la confezione, onde aumentare al massimo il periodo di conservazione.
38 D'altro canto, come ho detto in precedenza, l'intervento per ripristinare lo stato non mira a farne un prodotto nuovo, ma a neutralizzare il procedimento di conservazione, per offrirlo al consumo nel suo aspetto primitivo, cioè per ritrasformarlo in formaggio grattugiato, com'era allorché è stato introdotto nei sacchi di plastica che lo contenevano.
39 Quindi il procedimento posteriore all'importazione del formaggio confezionato mira a neutralizzare gli effetti del precedente procedimento di conservazione, senza per questo trasformare il formaggio in un nuovo prodotto (17). Inoltre mira a ripristinare l'aspetto che aveva prima di essere confezionato (18). Lo studio della giurisprudenza in materia di trasformazione di prodotti per la produzione di nuovi articoli ci conduce a questo risultato (19).
40 Visto quanto precede, non mi pare costituisca trasformazione il procedimento di depurazione del prodotto importato dalla soluzione azotata di acido carbonico, poiché non mira ad ottenere un nuovo prodotto, ma a ripristinare lo stesso prodotto nel suo stato primitivo di formaggio grattugiato. Vale a dire, questo procedimento non si risolve in una «trasformazione» come prescrive la sottovoce 0406 90 11.
41 Di conseguenza, al giudice nazionale si deve rispondere che la nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune va interpretata nel senso che la sottovoce 0406 20 90 comprende formaggio con le caratteristiche definite nel procedimento di rinvio.
V - Conclusioni
42 Viste le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni pregiudiziali sottoposte dal Supremo Tribunal Administrativo:
«1) Il regolamento (CEE) 7 febbraio 1991, n. 316, per la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, definisce i presupposti per la classificazione in voci e sottovoci; non vincola le autorità nazionali che devono operare la classificazione tariffaria delle merci importate prima della sua entrata in vigore a classificarle in base alle loro caratteristiche oggettive.
2) Note interpretative successive ai fatti concreti in esame possono anche venir prese in considerazione dalle autorità nazionali per la classificazione doganale dei prodotti importati; è sufficiente che dall'esame delle loro caratteristiche oggettive emerga che non modificano il senso della norma tariffaria da applicarsi.
3) La nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, nella versione modificata dall'allegato del regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174, che ha modificato l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune, va interpretata nel senso che la sottovoce 0406 20 90 comprende formaggi che, dopo esser stati sminuzzati, sono sottoposti ad operazioni di sostituzione dell'ossigeno mediante immissione di una soluzione azotata di anidride carbonica, onde prolungarne la conservazione, in seguito vengono imballati e compressi in sacchi di plastica contenenti ciascuno 15 kg, con un alto grado di umidità, prendono l'aspetto di pasta o massa compatta e, dopo l'apertura dell'imballaggio e l'esposizione all'aria, tornano a scomporsi in grumi».
(1) - GU L 256, pag. 1.
(2) - GU L 298, pag. 1.
(3) - In altri termini, questa voce tariffaria (0406 «Formaggi e latticini») comprende le sottovoci ivi elencate (in complesso cinque), tra le quali la sottovoce 0406 20 «Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi» e la sottovoce 0406 90 «altri formaggi». La prima sottovoce (0406 20) si suddivide inoltre in formaggi di Glaris alle erbe (0406 20 10) e in altri formaggi grattugiati (0406 20 90). La seconda sottovoce (0406 90) si suddivide in 0406 90 11 formaggi «destinati alla trasformazione» ed altri formaggi che vengono designati per nome (ad esempio, feta ecc.).
(4) - Comunicazione 90/C 263/08 del 18 ottobre 1990 (GU C 263, pag. 10), ai sensi dell'art. 10, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 25 luglio 1987, n. 2658, nella versione modificata dal regolamento (CEE) n. 2472/90 (GU L 247, pag. 1).
(5) - GU L 37, pag. 25.
(6) - Nel provvedimento di rinvio si sottolinea che, secondo la letteratura specializzata, il formaggio grattugiato è quello che si ottiene con formaggi molto secchi (gruyère, comté, parmigiano, ecc.) che si suole cospargere sui piatti preparati prima della cottura definitiva in forno; può anche servirsi separatamente, per essere aggiunto a ministre, specie di pesce, con riferimento alla relativa voce sul «Dictionnaire des Fromages», di R.-J. Courtine, Librairie Larousse, pag. 196.
(7) - Come ha osservato la Commissione nelle memorie scritte, l'espressione «con aggiunta di soluzione azotata/002» va sostituita dall'espressione «con aggiunta di soluzione azotata/CO2 (diossido di carbonio)». D'altra parte l'osservazione è stata fatta anche in udienza da parte del rappresentante della Repubblica portoghese e da quello della Commissione.
(8) - Sentenza 28 marzo 1979, causa 158/78, Biegi (Racc. pag. 1103, punto 11).
(9) - V., ad esempio, sentenze 19 maggio 1994, causa C-11/93, Siemens Nixdorf (Racc. pag. I-1945, punto 11); 18 aprile 1991, causa C-219/89, WeserGold (Racc. pag. I-1895, punto 6), e la più vecchia sentenza 8 dicembre 1977, causa 62/77, Carlsen-Verlag (Racc. pag. 2343, punto 3).
(10) - V. la già ricordata sentenza Siemens Nixdorf (punti 11 e 17) e le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs, nella stessa causa (paragrafo 17).
(11) - Sentenza 11 luglio 1980, causa 798/79, Chem-Tec (Racc. pag. 2646, punto 11).
(12) - V., inoltre, sentenze 15 febbraio 1977, cause riunite 69/76 e 70/76, Dittmeyer (Racc. pag. 231), e 14 dicembre 1995, cause riunite C-106/94 e C-139/94, Colin Dupré (Racc. pag. I-4759, punto 21).
(13) - Sentenza 10 ottobre 1985, causa 200/84, Erika Daiber (Racc. pag. 3363, punti 13 e 14).
(14) - V., ad esempio, sentenza Chem-Tec, già citata in nota 11, punto 11.
(15) - Sentenza 4 ottobre 1979, causa 11/79, Cleton (Racc. pag. 3069).
(16) - Sentenza 16 giugno 1994, causa C-35/93, Develop Dr. Eisbein (Racc. pag. I-2655, punti 18 e 21).
(17) - A favore di questo punto di vista posso inoltre argomentare, come fa in merito anche la Commissione, che, secondo il regolamento (CEE) della Commissione 29 luglio 1970, n. 1523, che classifica merci nella sottovoce 02.01 A II a) 2 della Tariffa doganale comune (GU L 167, pag. 28), recepito nella nomenclatura combinata del regolamento (CEE) della Commissione 24 settembre 1990, n. 2723 (GU L 261, pag. 24), la carne bovina, anche dopo la sbrinatura, pur se mutano radicalmente le sue caratteristiche, continua a rimanere classificata nella sottovoce 0202.
(18) - Nonostante il giudice non possa tener conto che delle norme vigenti al momento in cui è insorta la controversia, non è privo di interesse segnalare che, secondo la Commissione, onde risolvere i problemi insorti per la classificazione di detto tipo di formaggio, sono stati adottati le note esplicative del 1990 e il regolamento n. 316/91, dalla cui lettera si giunge alla stessa conclusione. V., inoltre, la sentenza Carlsen-Verlag, già citata in nota 9 (punto 10), nella quale, al fine di armonizzare linguisticamente i testi, si era pubblicato un corrigendum posteriore ai fatti della causa.
(19) - V. sentenza 23 marzo 1972, causa 36/71, Günter Henck (Racc. pag. 187), relativa alla trasformazione di granoturco e di sorgo, e sentenze 29 maggio 1974, causa 185/73, Offene Handelsgesellschaft in Firma H. C. König (Racc. pag. 607); 2 agosto 1993, causa C-87/92, Hoche (Racc. pag. I-4623), e 14 dicembre 1995, causa C-267/94, Francia/Commissione (Racc. pag. I-4845, punto 34).
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