CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MICHAEL B. ELMER
presentate il 14 marzo 1996 ( *1 )
Introduzione
1.
Nel presente procedimento la Pretura circondariale di Vicenza ha sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali sull'interpretazione delle direttive del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità ( 1 ) (in prosieguo: la «direttiva sull'ambiente idrico»), e 26 settembre 1983, 83/513/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio ( 2 ) (in prosieguo: la «direttiva sul cadmio»).
Le disposizioni rilevanti di diritto comunitario
2.
La direttiva sull'ambiente idrico attua una distinzione fra due categorie di sostanze pericolose riportate in alcuni elenchi in allegato alla direttiva. L'elenco I comprende sostanze particolarmente pericolose per l'ambiente idrico a causa della loro tossicità, persistenza e bioaccumulazione, fra cui il cadmio, annoverato al n. 6 di tale elenco. L'inquinamento provocato dallo scarico di queste sostanze deve essere eliminato.
3.
Per ottenere questi obiettivi, la direttiva sull'ambiente idrico istituisce un regime in forza del quale lo scarico di sostanze appartenenti all'elenco è soggetto ad un'autorizzazione preventiva rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro interessato. Ai sensi dell'art. 3 della medesima direttiva l'autorizzazione allo scarico di sostanze di cui all'elenco I deve contenere norme di emissione e deve precisare il periodo in cui lo scarico può essere effettuato. Per gli scarichi che vengono già effettuati, l'autorizzazione deve inoltre impartire un termine entro il quale le condizioni stabilite nell'autorizzazione devono essere ottemperate.
4.
L'art. 6 della direttiva sull'ambiente idrico prescrive che il Consiglio fissa i valori limite delle norme di emissione per le varie sostanze pericolose comprese nell'elenco I, nonché gli obiettivi di' qualità per l'ambiente idrico che subisce gli scarichi delle dette sostanze. Inoltre il Consiglio adotta i limiti dei termini entro i quali devono essere rispettate le condizioni stabilite nelle autorizzazioni per gli scarichi già effettuati.
5.
Con riferimento all'art. 6 della direttiva sull'ambiente idrico, il Consiglio ha emanato la direttiva sul cadmio, che contiene valori limite e obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio. I valori limite e i termini per la loro osservanza sono contenuti nell'allegato I della direttiva sul cadmio. In esso sono stati stabiliti diversi valori limite per i vari settori industriali. Dalle note 1 e 7 dell'allegato emerge però che i valori limite per i settori industriali che non figurano nella tabella sono fissati, in caso di necessità, dal Consiglio in una fase successiva. Nel frattempo gli Stati membri fissano le norme di emissione per il cadmio conformemente alle disposizioni della direttiva sull'ambiente idrico. Queste norme non devono però essere meno rigorose del valore limite stabilito nell'allegato ad esse meglio corrispondente.
6.
Ai sensi dell'art. 6 della direttiva sul cadmio, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro due anni dalla sua notifica, cioè entro il 24 ottobre 1985.
La normativa nazionale
7.
Conformemente alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), il governo italiano ha emanato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, concernente gli scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque (in prosieguo: il «decreto legislativo»). Esso si propone fra l'altro l'obiettivo di attuare le direttive sull'ambiente idrico e sul cadmio e riguarda, ai sensi dell'art. 1, tutti gli scarichi delle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nell'allegato A del decreto, fra cui il cadmio. L'allegato B del decreto contiene, per determinati tipi di imprese, i valori limite per le norme di emissione.
8.
Ai sensi degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo, l'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose deve essere ottenuta dalle autorità locali. In tali disposizioni vengono distinti gli stabilimenti nuovi e quelli esistenti:
Per i nuovi stabilimenti, le autorità rilasciano l'autorizzazione allo scarico in conformità dei valori limite stabiliti nell'allegato B. Se si tratta di sostanze per le quali non sono stati stabiliti valori limite nell'allegato B, le autorità rilasciano l'autorizzazione allo scarico in conformità dei valori limite stabiliti in una legge particolare.
Per gli stabilimenti esistenti, le autorità rilasciano l'autorizzazione allo scarico per quanto riguarda le imprese per cui sono stati fissati valori limite nell'allegato B. Quanto alle imprese non annoverate nell'allegato B, il regime che comporta la previa autorizzazione allo scarico viene applicato solo in seguito all'adozione dei decreti ministeriali sui valori limite di cui all'art. 2, n. 3, lett. b), del decreto legislativo. I detti decreti ministeriali non erano ancora stati emanati al momento dei fatti di causa.
9.
L'art. 18 del decreto legislativo contiene norme sulle sanzioni in caso di infrazione alle sue disposizioni.
La causa pendente dinanzi al giudice a quo
10.
Il signor Luciano Arcaro è imputato di aver contravvenuto agli artt. 5, 7 e 18 del decreto legislativo per aver effettuato scarichi di cadmio nel fiume Bacchiglione senza autorizzazione. Il signor Arcaro, stando alle informazioni forniteci, è titolare di uno stabilimento esistente che non rientra fra le imprese per le quali l'allegato B del decreto legislativo stabilisce valori limite per gli scarichi.
11.
Il signor Arcaro ha sostenuto in corso di causa che la sua impresa è uno stabilimento esistente al quale la disciplina del decreto legislativo, che impone la previa autorizzazione allo scarico, si applicherà solo quando saranno stati emanati, ai sensi dell'art. 2, n. 3, lett. b), del decreto legislativo, i decreti ministeriali con i valori limite per quel tipo di impresa. Tali decreti non erano stati emanati nel momento in cui è stata promossa l'azione penale.
12.
La causa pende dinanzi alla Pretura circondariale di Vicenza, che con ordinanza 22 aprile 1995 ha sospeso il procedimento al fine di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia. Dal punto 8 dell'ordinanza di rinvio emerge che, secondo il giudice a quo, si può sostanzialmente dubitare del fatto che le disposizioni italiane siano conformi alle direttive comunitarie. Esso osserva in tale contesto che le citate disposizioni sottraggono la maggior parte degli stabilimenti esistenti alla disciplina istituita dal decreto legislativo n. 133 del 1992, e che tutte le direttive comunitarie alle quali il detto decreto si propone di dare attuazione sembrano imporre in modo preciso ed incontrovertibile un'autorizzazione preventiva, espressa. A questo proposito il giudice nazionale richiama ad esempio l'art. 1, n. 2, lett. d), della direttiva sull'ambiente idrico e si riferisce altresì alla direttiva sul cadmio.
Le questioni pregiudiziali
13.
Il giudice a quo ha pertanto chiesto alla Corte di chiarire:
«1)
Se l'interpretazione, prospettata al punto 8 dell'ordinanza di rinvio, delle direttive comunitarie cui il decreto legislativo n. 133 del 1992 si propone di dare attuazione sia corretta.
2)
In caso di risposta positiva al quesito sub 1), se, alla luce di una corretta interpretazione dell'ordinamento comunitario, possa essere fatta diretta applicazione delle norme comunitarie, con contestuale disapplicazione delle norme interne difformi, benché ciò possa aggravare la posizione del cittadino.
3)
In caso di risposta negativa al quesito sub 2), quale possa essere, sulla base della corretta interpretazione dell'ordinamento comunitario, il diverso meccanismo da utilizzare per ottenere l'eliminazione dall'ordinamento nazionale delle norme interne difformi da quelle comunitarie, allorché la diretta applicazione di queste ultime sia tale da aggravare la posizione del cittadino».
La prima questione
14.
La formulazione della prima questione è estremamente ampia, atteso che il giudice a quo si interroga sulla compatibilità fra «le disposizioni del decreto legislativo n. 133 del 1992 e tutte le disposizioni comunitarie cui quest'ultimo si propone di dare attuazione», e solo «a titolo di esempio» cita talune disposizioni delle direttive sull'ambiente idrico e sul cadmio. Poiché però emerge dall'ordinanza di rinvio nel suo complesso che il problema centrale è costituito dall'interpretazione di queste due direttive, ritengo che la Corte dovrebbe limitarsi a risolvere le questioni sottopostele per quanto riguarda le due dette direttive.
15.
Risulta inoltre da una giurisprudenza consolidata che in un procedimento pregiudiziale la Corte non è competente a decidere sulla compatibilità di un provvedimento nazionale con il diritto comunitario. Essa è tuttavia competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto comunitario che possano consentirgli di valutare questa compatibilità per dirimere la controversia per la quale è stato adito ( 3 ). La prima questione dovrebbe quindi essere riformulata.
16.
Con la prima questione il giudice a quo chiede in sostanza alla Corte di dichiarare se le rilevanti disposizioni delle direttive sull'ambiente idrico e sul cadmio vadano interpretate nel senso che lo scarico di cadmio, a prescindere dal fatto che si tratti di stabilimenti nuovi o esistenti, può essere effettuato solamente qualora la competente autorità nello Stato membro interessato abbia previamente rilasciato un'autorizzazione in proposito.
17.
La Commissione propugna una soluzione affermativa di tale questione. Il 25 luglio 1993 essa ha inviato una lettera di diffida al governo italiano, dichiarando che non considera correttamente recepite nell'ordinamento giuridico italiano mediante il decreto legislativo le direttive sull'ambiente idrico e sul cadmio. In esito ad incontri con le autorità italiane, la Commissione ha approfondito i suoi argomenti. In mancanza di risposta da parte delle autorità italiane alle critiche sollevate nel corso delle citate riunioni, nel dicembre 1995 la Commissione ha deciso di inviare una lettera di diffida supplementare al governo italiano.
18.
Il governo italiano non ha presentato osservazioni nel presente procedimento.
19.
Occorre sottolineare che dal sesto ‘considerando’ della direttiva sull'ambiente idrico risulta che
«per garantire una protezione efficace dell'ambiente idrico della Comunità, è necessario stabilire un primo elenco, detto elenco I (...); qualsiasi scarico di tali sostanze dovrebbe essere soggetto ad un'autorizzazione preliminare che ne fissi le norme di emissione».
20.
L'art. 3, n. 1, della medesima direttiva stabilisce inoltre che qualsiasi scarico che potrebbe contenere una delle sostanze di cui all'elenco I è soggetto ad un'autorizzazione preventiva rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro interessato.
21.
L'art. 2, lett. f) e g), della direttiva sul cadmio contiene le definizioni dei termini «stabilimento esistente» e «stabilimento nuovo». Tuttavia tale distinzione è rilevante unicamente per quanto riguarda l'art. 3, n. 4, della direttiva, il quale dispone che gli Stati membri possono concedere autorizzazioni per gli stabilimenti nuovi solo qualora questi ultimi applichino le norme corrispondenti ai migliori mezzi tecnici disponibili.
Per quanto riguarda la direttiva sull'ambiente idrico, la distinzione fra stabilimenti esistenti e stabilimenti nuovi è rilevante solo relativamente agli artt. 3, punto 3, e 6, n. 4. Queste disposizioni stabiliscono solo i termini entro i quali le autorità possono esigere che vengano soddisfatte le condizioni stabilite nelle autorizzazioni agli scarichi di stabilimenti esistenti.
22.
La distinzione fra stabilimenti nuovi ed esistenti è quindi rilevante unicamente per il contenuto dell'autorizzazione, ma non per il requisito stesso di un'autorizzazione. Il sistema che impone una previa autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, istituito con la direttiva sull'ambiente idrico, è pertanto obbligatorio per tutti gli scarichi di tali sostanze, a prescindere dal fatto che si tratti di scarichi di uno stabilimento nuovo ovvero già esistente.
23.
La prima questione dovrebbe pertanto a mio parere essere risolta dichiarando che le direttive sull'ambiente idrico e sul cadmio vanno interpretate nel senso che gli scarichi di cadmio, provengano essi da uno stabilimento nuovo ovvero da uno esistente, possono essere effettuati solo se la competente autorità nello Stato membro interessato ha rilasciato un'autorizzazione in proposito.
La seconda questione
24.
Con la seconda questione il giudice a quo intende in sostanza accertare se le disposizioni delle direttive sull'ambiente idrico e sul cadmio in forza delle quali gli scarichi possono essere effettuati unicamente previa autorizzazione siano direttamente efficaci benché ciò possa aggravare la posizione del cittadino.
25.
La Commissione ha sostenuto in merito che le rilevanti disposizioni delle direttive non hanno effetto diretto e pertanto, in mancanza di recepimento nell'ordinamento giuridico interno di uno Stato membro, non possono essere applicate a detrimento di chi abbia effettuato scarichi senza autorizzazione.
26.
Perché sussista la questione dell'efficacia diretta delle disposizioni di direttive non trasposte, per costante giurisprudenza della Corte occorre che le dette disposizioni siano, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise ( 4 ). Occorre pertanto stabilire se le relative disposizioni delle direttive di cui trattasi possiedano tali caratteristiche.
27.
Le direttive sull'ambiente idrico e sul cadmio comportano che in ogni singolo Stato membro dev'essere designata un'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico. La competente autorità deve, nel contesto del rilascio dell'autorizzazione, stabilire le norme di emissione per gli scarichi delle relative sostanze nell'ambiente idrico in cui si intende effettuare lo scarico, tenendo conto dei valori limite fissati dal Consiglio o dallo Stato membro interessato, ai sensi degli artt. 3, n. 2, e 5 della direttiva sull'ambiente idrico. Per quanto riguarda gli scarichi di stabilimenti esistenti, l'autorità competente stabilisce, entro i termini massimi fissati dal Consiglio, un termine entro il quale le condizioni determinate nell'autorizzazione debbono essere soddisfatte, ai sensi degli artt. 3, punto 3, e 6, n. 4, della direttiva sull'ambiente idrico.
28.
Ai sensi dell'art. 3, n. 3, della direttiva sul cadmio, le autorizzazioni di cui alla direttiva sull'ambiente idrico debbono contenere prescrizioni almeno tanto rigorose quanto quelle contenute nell'allegato I della direttiva sul cadmio, tranne nei casi in cui uno Stato membro possa dimostrare alla Commissione, secondo una procedura di controllo stabilita dal Consiglio, che gli obiettivi di qualità fissati dal Consiglio vengono raggiunti e costantemente mantenuti. La competente autorità può invece fissare in un'autorizzazione norme di emissione più rigorose di quelle stabilite dal Consiglio, qualora ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti.
29.
All'autorità competente viene pertanto lasciata una notevole discrezionalità nel rilascio delle autorizzazioni allo scarico. Le disposizioni delle direttive sull'ambiente idrico e sul cadmio non sono pertanto a mio parere incondizionate e sufficientemente precise per poter essere considerate direttamente efficaci.
30.
Inoltre la Corte ha dichiarato in una giurisprudenza consolidata ( 5 ) che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo. Una direttiva che non sia stata recepita nell'ordinamento giuridico interno di uno Stato membro non può, in forza di tale giurisprudenza, di per sé imporre obblighi ai singoli, né nei confronti di altri privati, né nei confronti dello Stato membro che non abbia attuato la direttiva nel suo ordinamento giuridico interno. Infatti la Corte, in relazione alla questione dell'irrogazione di sanzioni per la trasgressione di norme delle direttive, ha dichiarato ( 6 ) che una direttiva
«non può avere l'effetto, di per sé ed indipendentemente da una legge emanata per la sua attuazione, di determinare o di aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni».
31.
Il presente procedimento non dà adito ad una revisione di tale giurisprudenza. Come ho sottolineato sopra, le rilevanti disposizioni delle direttive sull'ambiente idrico e sul cadmio non sono incondizionate e sufficientemente precise per poter essere considerate direttamente efficaci. Già per questo motivo la questione va pertanto risolta nel senso che le disposizioni delle direttive sull'ambiente idrico e sul cadmio, le quali stabiliscono che il responsabile di scarichi di cadmio deve chiedere ed ottenere un'autorizzazione in merito, non possono di per sé e a prescindere dalla normativa nazionale adottata in uno Stato membro per la trasposizione delle dette disposizioni motivare l'attenuazione o l'inasprimento della responsabilità penale per la violazione delle dette disposizioni.
La terza questione
32.
Con la terza questione il giudice a quo domanda in sostanza come le disposizioni nazionali difformi da quelle comunitarie possano essere eliminate dall'ordinamento statale.
33.
La Commissione ha proposto alla Corte di risolvere la questione dichiarando che «spetta al giudice nazionale l'interpretazione del diritto nazionale applicabile nel giudizio a quo alla luce della lettera e dello scopo di una direttiva, tenendo conto tuttavia del principio in virtù del quale, in mancanza di attuazione di alcune disposizioni della suddetta direttiva nell'ordinamento giuridico interno, detta interpretazione non può avere come effetto di determinare o aggravare la responsabilità penale dell'individuo nei confronti del quale pende un procedimento».
34.
Mi sembra che nel caso di specie per il giudice nazionale sia affatto chiaro quale debba essere la soluzione della seconda questione sollevata, e cioè che le disposizioni delle direttive sull'ambiente idrico e sul cadmio non possono di per sé e a prescindere dalla normativa nazionale per la trasposizione delle dette disposizioni motivare la delimitazione o l'inasprimento della responsabilità penale per la trasgressione delle dette disposizioni. La questione dovrebbe pertanto essere intesa come una richiesta di proposta relativamente a ciò che i giudici possono fare per rendere il diritto nazionale conforme a quello comunitario.
35.
Per un giudice nazionale non è evidentemente molto soddisfacente constatare, eventualmente dopo aver sottoposto alla Corte questioni sull'interpretazione delle rilevanti disposizioni comunitarie, che la normativa nazionale non è conforme al diritto comunitario e che le conseguenze pratiche della sentenza che dovrà pronunciare comportano la possibilità che si verifichi inquinamento ambientale dovuto a sostanze pericolose perché la normativa nazionale non rispetta i limiti di inquinamento che le norme di diritto comunitario sono volte ad attuare. È quindi del tutto comprensibile che in una situazione del genere il giudice nazionale chieda di quali possibilità dispone per contribuire a far sì che la normativa dello Stato membro venga resa conforme al diritto comunitario.
36.
I giudici hanno il compito di applicare il diritto vigente e di pronunciarsi in conformità a quest'ultimo. L'adozione della normativa nazionale, fra cui quella per la trasposizione di una direttiva, compete invece alle autorità politiche di uno Stato membro. È possibile che nei singoli Stati membri vigano norme diverse e tradizioni diverse in ordine ai limiti entro i quali i giudici possono richiamare l'attenzione degli organi d'informazione e degli organi politici sulla situazione giuridica di cui sono chiamati a conoscere nelle sentenze da essi pronunciate. Il diritto comunitario non contiene però norme in proposito e non comporta pertanto nessun limite per quanto riguarda tali facoltà riconosciute ai giudici nazionali in forza del diritto nazionale o delle tradizioni nei singoli Stati membri.
37.
L'unico mezzo che il diritto comunitario offre ai giudici nazionali per evitare il contrasto fra il diritto nazionale e quello comunitario nei casi in cui una direttiva non correttamente trasposta non abbia efficacia diretta è il principio interpretativo cui ha fatto riferimento la Commissione nelle osservazioni presentate alla Corte.
38.
La Corte ha infatti dichiarato che ( 7 )
«(...) qualsiasi giudice nazionale, quando interpreta e applica il diritto nazionale, deve presumere che lo Stato abbia avuto l'intenzione di adempiere pienamente gli obblighi derivanti dalla direttiva di cui trattasi. Come la Corte ha dichiarato (...), nell'applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189, terzo comma, del Trattato».
39.
Con questa giurisprudenza la Corte ha precisato che il citato principio interpretativo dev'essere applicato «quanto più possibile» per interpretare le disposizioni di legge nazionali in modo conforme al diritto comunitario. Tale principio non può invece essere applicato per procedere ad una vera e propria riformulazione delle dette disposizioni di legge. Ciò equivarrebbe a conferire surrettiziamente ed in contrasto con l'art. 189 del Trattato un'efficacia diretta alle disposizioni di direttive che impongono obblighi ai singoli.
40.
In altre parole, qualora il dettato della norma nazionale possa essere inteso in più modi, il giudice nazionale deve adottare l'interpretazione che ponga la disposizione di legge nazionale in sintonia con il diritto comunitario. Qualora invece il dettato della legge non consenta margini per diverse interpretazioni, ad esempio perché la legge dispone chiaramente A, il principio interpretativo non può essere applicato per inferirne, in contrasto con il dettato della legge, che quest'ultima dispone B, benché B (ma non A) sia conforme al diritto comunitario.
41.
Nel formulare la sua proposta di soluzione di tale questione, la Commissione sembra essersi basata su di un'applicazione in senso ampio del principio interpretativo che in precedenza aveva trovato un certo sostegno nella pronuncia della Corte nella causa Marleasing e soprattutto nella versione danese, nella quale manca l'inciso «quanto più possibile» ( 8 ). In particolare, la Commissione propone di dichiarare, in relazione al principio interpretativo, che i giudici nazionali debbono «tener conto tuttavia del principio in virtù del quale, in mancanza di attuazione delle disposizioni della suddetta direttiva nell'ordinamento giuridico interno, detta interpretazione non può avere come effetto di determinare o aggravare la responsabilità dell'individuo nei confronti del quale pende un procedimento». Questa aggiunta sarebbe a mio parere necessaria qualora il principio interpretativo comportasse effettivamente che mediante un'«interpretazione» la norma di legge nazionale dovesse essere resa conforme alla direttiva non tempestivamente recepita, anche se la norma nazionale non desse adito a dubbi quanto alla sua interpretazione. Siffatta «interpretazione»contra legem comporterebbe senz'altro una modifica completa del contenuto di una norma che comporti sanzioni penali, e l'integrazione proposta dalla Commissione sarebbe in tal caso necessaria per garantire il rispetto dei principi nullum crimen sine lege e nulL poena sine lege.
42.
Come ho già indicato, il principio interpretativo non consente però d'interpretare la norma di legge nazionale contra legem, bensì unicamente di ottenere una concordanza delle norme qualora la disposizione di legge nazionale consenta un margine interpretativo. L'integrazione proposta dalla Commissione non è pertanto necessaria.
43.
Essa non è però soltanto inutile, bensì anche inopportuna, in quanto comporterebbe un'ingerenza nella normativa penale degli Stati membri. Il fatto che un risultato interpretativo per quanto riguarda una norma che commina sanzioni penali venga raggiunto facendo riferimento ad un obbligo di diritto comunitario ovvero ad altri elementi interpretativi dovrebbe essere irrilevante. Si può naturalmente immaginare che l'imputato abbia errato per quanto riguarda il modo in cui occorre interpretare la norma di cui trattasi. Ma questo non è un fenomeno ignoto al legislatore penale negli Stati membri e, alla luce del sistema del Trattato, spetta al detto legislatore determinare la rilevanza penale di errori del genere. Visto lo sviluppo attuale del diritto comunitario, se ne può solo dedurre che quest'ultimo esige che le normative degli Stati membri non attribuiscano una diversa rilevanza penale agli errori giuridici che comportano la trasgressione di disposizioni di legge meramente nazionali e quella di disposizioni di leggi volte all'attuazione delle norme comunitarie ( 9 ).
44.
Propongo pertanto alla Corte di risolvere la terza questione nel senso che qualsiasi giudice nazionale, quando interpreta e applica il diritto nazionale, deve presumere che lo Stato, abbia avuto l'intenzione di adempiere pienamente gli obblighi derivanti dalla direttiva di cui trattasi. Nell'applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189, terzo comma, del Trattato.
Conclusione
45.
Propongo pertanto alla Corte di risolvere nel modo seguente le questioni sollevate:
«1)
La direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, e la direttiva del Consiglio 26 settembre 1983, 83/513/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio, vanno interpretate nel senso che gli scarichi di cadmio, provengano essi da uno stabilimento nuovo ovvero da uno esistente, possono essere effettuati solo se la competente autorità nello Stato membro interessato ha rilasciato un'autorizzazione in proposito.
2)
Le disposizioni della direttiva 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, e della direttiva del Consiglio 26 settembre 1983, 83/513/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio, le quali stabiliscono che il responsabile di scarichi di cadmio deve chiedere ed ottenere un'autorizzazione in merito, non possono di per sé e a prescindere dalla normativa nazionale adottata in uno Stato membro per la trasposizione delle dette disposizioni motivare ľattenuazione o l'inasprimento della responsabilità penale per la violazione delle dette disposizioni.
3)
Qualsiasi giudice nazionale, quando interpreta e applica il diritto nazionale, deve presumere che lo Stato abbia avuto l'intenzione di adempiere pienamente gli obblighi derivanti dalla direttiva di cui trattasi. Nelľapplicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189, terzo comma, del Trattato».
( *1 ) Lingua originale: il danese.
( 1 ) GU L 129, pag. 23.
( 2 ) GU L 291, pag. 1.
( 3 ) V, da ultimo, sentenza 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard (Race. pag. I-4165).
( 4 ) V., ad esempio, sentenza 19 gennaio 1982, causa 8/81, Becker (Racc. pag. 53).
( 5 ) V., da ultimo, sentenza 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori (Racc. pag. I-3325, punto 20).
( 6 ) Sentenza 8 ottobre 1987, causa 80/86, Kolpinghuis Nijmegen (Racc. pag. 3969, punto 14).
( 7 ) V., fra l'altro, sentenza 16 dicembre 1993, causa C-334/92, Wagner Miret (Race. pag. I-6911, punto 20), e la citata sentenza Faccini Dori (nota 5) punto 26.
( 8 ) Sentenza 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing (Racc. pag. I-4135).
( 9 ) V. in tale contesto, ad esempio, sentenze 21 settembre 1989, causa 68/88, Commissione/Grecia (Racc. pag. 2965), 10 luglio 1990, causa C-326/88, Hansen (Racc. pag. I-2911), e 26 ottobre 1995, causa C-36/94, Siesse (Racc. pag. I-3573).
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