Conclusioni dell avvocato generale
1 Con un ricorso ai sensi dell'art. 173 del Trattato, il Regno di Spagna chiede alla Corte di annullare la decisione della Commissione 14 marzo 1995, 95/438/CE, relativa agli aiuti all'investimento concessi dalla Spagna all'impresa Piezas y Rodajes SA, fonderia situata nella provincia di Teruel, Aragona, Spagna (1) (in prosieguo: la «decisione»). In tale decisione, la Commissione ha dichiarato i menzionati aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato comune, intimandone altresì la restituzione.
A sostegno della sua domanda, il governo spagnolo deduce la violazione dell'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato e l'errore manifesto nell'apprezzamento dei fatti su cui la Commissione ha fondato la dichiarazione di incompatibilità degli aiuti; nonché la violazione dei princìpi di proporzionalità e di protezione del legittimo affidamento dei beneficiari, in relazione all'obbligo di restituzione degli aiuti stessi ed alla quantificazione degli interessi di mora richiesti dalla Commissione.
I fatti
2 I fatti all'origine della presente controversia risalgono all'inizio degli anni novanta, quando, per la realizzazione di un programma di investimenti per un valore totale di 2 788 300 000 PTA, le autorità spagnole concedevano alla Piezas y Rodajes SA (in prosieguo: la «Pyrsa») gli aiuti controversi. Tali aiuti, finalizzati alla costruzione, nella provincia di Teruel, di una fonderia per la produzione di ruote dentate e attrezzature GET (pezzi utilizzati per il livellamento e l'escavazione del suolo), consistevano più precisamente in:
a) una sovvenzione di 975 905 000 PTA da parte del governo spagnolo;
b) sovvenzioni ed altri aiuti concessi da diverse autorità locali, in particolare:
- una sovvenzione di 182 000 000 PTA accordata dalla comunità autonoma di Aragona;
- una sovvenzione di 2 300 000 PTA accordata dal comune di Monreal del Campo;
- una garanzia relativa ad un mutuo bancario, di importo pari a 490 000 000 PTA, rilasciata dalla comunità autonoma di Aragona;
- una sovvenzione in conto interessi del 7% per cinque anni sul mutuo predetto, accordata dall'amministrazione della provincia di Teruel.
3 Il 24 aprile 1991, a seguito di un reclamo presentato dalla società William Cook, principale impresa europea nel settore delle fonderie (in prosieguo: la «Cook»), la Commissione adottava la decisione 91/C 178/04, aiuto n. NN 12/91, in cui dichiarava di «non sollevare obiezioni» nei confronti degli aiuti accordati dalle autorità spagnole alla Pyrsa (2).
La decisione veniva impugnata dalla Cook davanti alla Corte e da questa annullata con sentenza 19 maggio 1993 (3). L'annullamento era sostanzialmente motivato dalla circostanza che la Commissione, pur in presenza di una situazione che necessitava di un'analisi complessa e di accertamenti ulteriori, aveva constatato l'assenza di sovraccapacità nel sottosettore interessato e dichiarato di non sollevare obiezioni nei confronti degli aiuti, senza avviare, così come avrebbe dovuto, la procedura di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato.
4 Il 28 luglio 1993, a seguito della sentenza della Corte, la Commissione apriva la procedura ai sensi del citato art. 93, n. 2, e la concludeva adottando la decisione oggetto del presente ricorso. In tale decisione, come si è detto, la Commissione dichiarava gli aiuti concessi alla Pyrsa dalle autorità locali illegittimi ed incompatibili con il mercato comune, ordinandone la restituzione nell'ammontare maggiorato degli interessi maturati a decorrere dalla data delle erogazioni.
5 La decisione si fonda essenzialmente sulla valutazione dell'impatto settoriale degli aiuti controversi, effettuata dalla Commissione sulla base delle informazioni e dei dati forniti dai terzi interessati invitati a presentare le loro osservazioni (4), nonché sui risultati di una perizia indipendente. L'esito di tale valutazione, come risulta dalla motivazione della decisione, si può così riassumere:
- diversamente da quanto ritenuto in precedenza, il settore di riferimento per la valutazione degli effetti degli aiuti controversi non è quello delle ruote dentate e delle attrezzature GET, bensì quello della fusione dell'acciaio nel suo complesso;
- tale settore (e, in ogni caso, anche il sottosettore delle ruote dentate e delle attrezzature GET) era caratterizzato, negli anni cui i dati raccolti dalla Commissione si riferiscono (dal 1990 al 1993), da una evidente e crescente situazione di sovraccapacità;
- pur in assenza di informazioni precise a riguardo, in base ai dati risultanti dal prospetto del comitato delle associazioni europee di fonderia (in prosieguo: il «CAEF»), si può presumere che già nel 1988 (l'anno in cui il governo spagnolo ha approvato ed iniziato ad erogare gli aiuti) il settore era caratterizzato da livelli di sovraccapacità equivalenti se non superiori a quelli degli anni successivi;
- gli aiuti in parola, incompatibili con il mercato comune per le ragioni sopra esposte, non possono beneficiare della deroga di cui all'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato, atteso che contribuiscono ad aggravare la situazione di sovraccapacità del settore; pertanto, pur trattandosi di aiuti concessi ad un'impresa situata in una regione dal tenore di vita anormalmente basso e caratterizzata da gravi forme di disoccupazione (5), non sussistono le condizioni per l'applicazione di tale deroga, quali precisate dalla recente giurisprudenza della Corte (6);
- gli aiuti in questione non possono neppure beneficiare della deroga di cui all'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, in quanto, pur se possono agevolare lo sviluppo della regione dove è situata l'impresa beneficiaria ai sensi di detta disposizione, essi sono tali da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
Sul primo mezzo
6 Con il primo mezzo di ricorso, come accennato, il governo spagnolo deduce la violazione da parte della Commissione dell'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato. In particolare, il governo ricorrente sostiene che, in occasione della valutazione della compatibilità con il mercato comune di aiuti concessi ad imprese situate in regioni rilevanti ai sensi di tale articolo, la Commissione dovrebbe tener conto essenzialmente degli eventuali effetti positivi degli aiuti stessi sullo sviluppo economico della regione interessata, piuttosto che delle possibili conseguenze negative di tali aiuti sulle correnti di scambio.
In altre parole, secondo il governo spagnolo, nell'ambito di applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato, le esigenze di tutela dell'interesse comune, che pure vanno prese in considerazione, non necessariamente prevalgono quando si tratta di valutare la compatibilità con il mercato comune di aiuti che, come nella specie, possono contribuire in maniera significativa allo sviluppo di una regione sfavorita. Tale interpretazione sarebbe confermata dalla diversa formulazione della successiva lett. c) dello stesso articolo; quest'ultima, infatti, che riguarda sia aiuti settoriali che aiuti a finalità regionale (senza peraltro esigere che si tratti di regioni sfavorite), sottopone espressamente l'ammissibilità di tali aiuti alla condizione che essi non alterino gli scambi «in misura contraria al comune interesse» (7); ciò a riprova del fatto che, secondo il governo spagnolo, gli aiuti che rientrano nell'ambito di applicazione della lett. a) dello stesso articolo vanno esaminati principalmente, se non esclusivamente, alla luce dei vantaggi che possono apportare allo sviluppo della regione (sfavorita) interessata.
Da una corretta applicazione della disposizione in causa discenderebbe pertanto, secondo il governo ricorrente, che gli aiuti controversi, in quanto concessi ad un'impresa situata in una regione rilevante ai sensi di tale disposizione, dovevano beneficiare della deroga ivi contemplata.
7 Dirò subito che non concordo con l'interpretazione della disposizione in parola prospettata dal governo spagnolo. A mio avviso, difatti, la circostanza che la lett. a) dell'art. 92, n. 3, non prescriva espressamente alla Commissione di valutare l'incidenza dell'aiuto sugli scambi e di condizionarne sotto questo profilo la compatibilità non consente di desumere che, nell'autorizzare un aiuto, la Commissione possa prescindere da una adeguata ponderazione dell'interesse comunitario. Ritengo, al contrario, che anche l'ammissibilità di aiuti regionali rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. a), debba comunque essere subordinata ad una valutazione dell'impatto settoriale dell'aiuto e dei suoi effetti sugli scambi.
Ammettere il contrario, come propone in definitiva il governo spagnolo, equivarrebbe infatti ad affermare che un aiuto con le caratteristiche prescritte dall'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato sarebbe compatibile con il mercato comune indipendentemente da ogni valutazione del suo impatto settoriale o dei suoi effetti sugli scambi. Ciò che, con ogni evidenza, si pone in contrasto con la logica sottostante alla stessa sentenza Cook, in cui la Corte ha annullato la decisione della Commissione di «non sollevare obiezioni» rispetto agli aiuti (ancorché a finalità regionale) concessi alla Pyrsa, precisamente in quanto «l'esistenza o l'assenza di sovraccapacità nel sub-settore delle ruote dentate e delle attrezzature GET non risultava con chiarezza» ed occorreva dunque «un'analisi complessa del settore interessato»; e che a tal fine, pertanto, la Commissione avrebbe dovuto dar corso alla procedura di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato 5 (8).
8 In altre parole, come ho già rilevato nelle conclusioni relative alla causa Cook, ritengo essenziale che, anche nel fare applicazione della deroga di cui all'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato, la Commissione non si limiti a considerare le sole implicazioni di carattere regionale di un determinato intervento pubblico, ma si preoccupi di misurare in tutta la loro portata anche le implicazioni settoriali che l'intervento stesso è idoneo a provocare; e ciò al fine di evitare che sotto la copertura di validi obiettivi regionali possano prodursi sviluppi settoriali artificiali tali da produrre effetti nocivi per il comune interesse (9).
E' evidente, infatti, che aiuti a finalità regionale destinati a finanziare investimenti produttivi in settori caratterizzati da eccedenze strutturali di capacità non fanno che aggravare gli squilibri di cui soffrono i mercati interessati, provocando ulteriori pressioni sul livello dei prezzi e/o trasferendo le difficoltà economiche settoriali, ed i correlati problemi occupazionali, verso altre regioni comunitarie e verso le imprese ivi situate, che per di più non beneficiano di analoghi interventi di sostegno. Simili aiuti, pertanto, non appaiono affatto coerenti con la finalità, propria del regime degli aiuti regionali, di risolvere in modo effettivo e permanente i problemi di sviluppo delle regioni interessate, e vanno pertanto dichiarati incompatibili con il mercato comune (10).
9 Quanto, in particolare, alla diversa formulazione delle lett. a) e c) dell'art. 92, n. 3, del Trattato, utilizzata dal governo ricorrente a sostegno della sua tesi, essa non è, a mio avviso, tale da suggerire rilievi diversi da quelli appena esposti. Le ragioni di tale diversa formulazione (di disposizioni che pure hanno un ambito di applicazione parzialmente comune) vanno invero ricercate semplicemente nella maggiore «elasticità» di cui dovrebbe dar prova la Commissione nel valutare la compatibilità di aiuti la cui finalità primaria è quella di contribuire allo sviluppo economico delle regioni sfavorite. Va da sé, tuttavia, che, per le ragioni appena esposte, occorre pur sempre rispettare le esigenze di tutela dell'interesse comune, onde evitare che gli effetti positivi dell'aiuto per l'impresa beneficiaria o per le regioni ove essa è situata finiscano col ripercuotersi, in negativo, sulle imprese concorrenti o, peggio, sull'economia di altre regioni comunitarie, in ipotesi anch'esse sfavorite (11).
In relazione al caso di specie, pertanto, ritengo che giustamente la Commissione, avendo rilevato che gli aiuti controversi avrebbero potuto contribuire ad aggravare le condizioni di un settore già caratterizzato da un forte grado di sovraccapacità, abbia escluso l'applicazione della deroga di cui all'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato.
Il primo mezzo di ricorso è dunque infondato.
Sul secondo mezzo
10 Con il secondo mezzo, lo ricordo, il governo spagnolo contesta l'accertamento delle circostanze di fatto e di diritto su cui la Commissione ha fondato la decisione impugnata. In particolare, secondo il governo ricorrente, i dati statistici e le informazioni utilizzate dalla Commissione non sarebbero rappresentativi, in quanto forniti da un numero insufficiente di imprese, per di più concorrenti della Pyrsa. Inoltre, essi si riferirebbero ad anni (dal 1990 in poi) successivi a quelli in cui (1988 e 1989) sono stati decisi ed erogati gli aiuti in questione.
11 Neanche questi argomenti, in verità, mi sembrano fondati. In primo luogo, come risulta chiaramente dalla stessa decisione, la Commissione ha tenuto conto non solo delle informazioni e dei dati raccolti presso i terzi interessati, ma anche di quelli forniti dalla stessa Pyrsa, nonché dal CAEF, che è un organismo sufficientemente rappresentativo del settore.
Inoltre va ricordato, e la circostanza mi sembra decisiva, che la Commissione si è fondata altresì sui risultati di una perizia affidata ad un consulente esterno indipendente; e ciò precisamente allo scopo di disporre di informazioni e valutazioni oggettive su determinate questioni di carattere tecnico. Non ritengo pertanto sussistano dubbi di parzialità sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione.
12 Quanto, in particolare, alla doglianza relativa alle date prese in considerazione dalla Commissione per valutare gli effetti degli aiuti sul settore rilevante, essa è, a mio avviso, parimenti infondata se non priva di pertinenza. Difatti, da un lato, mi sembra corretto il ragionamento della Commissione, che, basandosi sulle statistiche relative alle capacità produttive degli anni 1990 e seguenti, fornite dal CAEF, ha dedotto che nei due anni precedenti tali capacità fossero equivalenti. L'ipotesi, quindi, che il livello di sovraccapacità del settore sia stato, per quegli anni, almeno pari a quello del periodo successivo, è del tutto ragionevole.
Inoltre, e in ogni caso, va ricordato che gli aiuti controversi non consistevano in un unico conferimento, bensì in sovvenzioni di diversa natura, talune delle quali erogate ben oltre il 1988. Si pensi, ad esempio, alla tranche di 182 milioni di PTA concessa dalla Comunità autonoma di Aragona, che, come risulta da una lettera inviata dalle stesse autorità spagnole alla Commissione, è stata versata tra il 1990 e il 1992 (12). Peraltro, talune sovvenzioni, indipendentemente dalla data della loro approvazione, erano comunque, per la loro stessa natura, destinate ad operare nel lungo periodo: ad esempio, la garanzia a copertura del mutuo bancario dell'importo di 490 milioni di PTA, mutuo che ha una durata complessiva di 11 anni.
Anche il secondo mezzo è dunque infondato.
Sul terzo mezzo
13 Con il terzo mezzo di ricorso, il governo spagnolo contesta l'obbligo, impostogli dall'art. 3 della decisione, di recuperare gli aiuti controversi. In particolare, il governo ricorrente sostiene che gli aiuti in parola, anche qualora fossero ritenuti illegittimi ed incompatibili con il mercato comune, non andrebbero comunque restituiti, in quanto la decisione 91/C 178/04, in cui la Commissione aveva dichiarato di «non sollevare obiezioni» alla loro concessione, avrebbe fatto nascere in capo all'impresa beneficiaria un legittimo affidamento nella regolarità degli aiuti stessi suscettibile di tutela.
Tenuto conto di tale circostanza, l'obbligo di recuperare gli aiuti controversi si porrebbe, nella specie, in contrasto con i principi di proporzionalità e di protezione del legittimo affidamento, entrambi facenti parte dell'ordinamento giuridico comunitario.
14 Come è noto, la Corte ha avuto modo di pronunciarsi a più riprese sull'obbligo di restituzione da parte delle imprese beneficiarie di aiuti illegittimi ai fini del ripristino dello status quo ante. In particolare, essa ha stabilito che il recupero di simili aiuti non può, in linea di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti stessi (13).
Per quanto concerne, in particolare, i limiti alla tutela del legittimo affidamento dei beneficiari nella regolarità di aiuti già ricevuti e poi dichiarati dalla Commissione incompatibili con il mercato comune, la Corte ha stabilito che, sebbene il principio della tutela del legittimo affidamento faccia parte dell'ordinamento giuridico comunitario, esso può trovare applicazione solo qualora l'aiuto in questione sia stato concesso nel rispetto della procedura all'uopo prevista; e ciò in quanto un operatore economico diligente deve essere in grado di accertare che tale procedura sia stata effettivamente seguita (14).
Sempre in tema di legittimo affidamento nella regolarità di aiuti illegittimi, la Corte ha inoltre operato una significativa differenza tra la posizione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e lo Stato che lo ha erogato. Da un lato, difatti, essa ha ammesso che «non può escludersi la possibilità, per il beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso, di invocare circostanze eccezionali sulle quali egli abbia potuto fondare il proprio affidamento nella natura regolare dell'aiuto e di opporsi, conseguentemente, alla sua ripetizione» (15). Dall'altro, viceversa, ha costantemente precluso allo Stato membro che abbia versato un aiuto in violazione delle norme procedurali conferenti la possibilità di «invocare il legittimo affidamento dei beneficiari per sottrarsi all'obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione di una decisione della Commissione con cui sia stato ordinato di ripetere l'aiuto» (16).
15 Ora, è pacifico che, nella specie, gli aiuti sono stati decisi e altresì versati in violazione delle norme di cui all'art. 93 del Trattato, e vanno perciò considerati illegittimi. La semplice applicazione dei principi stabiliti dalla Corte, di conseguenza, dovrebbe portare a respingere come infondata la doglianza del governo spagnolo.
Ciononostante il governo ricorrente, invocando le aspettative create dalla decisione 91/C 178/04, con cui la Commissione aveva sostanzialmente approvato gli aiuti controversi, ritiene che, nella fattispecie, sussistano proprio le circostanze eccezionali che, ai sensi della citata giurisprudenza della Corte, avrebbero ingenerato nell'impresa beneficiaria un legittimo affidamento nella regolarità degli aiuti controversi, suscettibile di tutela al punto da opporsi alla loro restituzione.
16 Riconosco che l'argomento del governo spagnolo meriterebbe, in linea di principio, una qualche attenzione. Difatti, non si può, a mio avviso, escludere a priori che, tenuto conto delle circostanze del caso, l'impresa beneficiaria abbia potuto effettivamente e ragionevolmente contare sulla regolarità di aiuti che, pur concessi illegittimamente, erano stati successivamente (ancorché erroneamente) approvati dalla Commissione mediante l'adozione di una decisione formale (17).
Tuttavia, non ritengo che il contesto processuale nell'ambito del quale si svolge la presente procedura consenta alla Corte di manifestare questa attenzione e considerare anche il merito del problema sollevato.
17 Il governo spagnolo, difatti, invoca espressamente (ed esclusivamente) il legittimo affidamento dell'impresa beneficiaria degli aiuti nella regolarità di questi, per opporsi alla loro restituzione. In altre parole, il governo ricorrente contesta l'obbligo ad esso imposto dalla decisione di recuperare gli aiuti controversi, invocando la tutela di una situazione giuridica che non è la propria, bensì quella di un soggetto, l'impresa beneficiaria, che non è parte nella presente controversia, neppure in qualità di interveniente; e ciò in assenza, a voler tutto concedere, anche di un'apposita disposizione normativa che gli consenta di disporre di un simile potere surrogatorio.
Tale circostanza depone, in maniera a mio avviso decisiva, per il rigetto del mezzo proposto dal governo spagnolo.
18 La conclusione appena prospettata mi sembra, peraltro, in linea con i principi stabiliti dalla Corte in materia, sebbene il profilo in questione non sia mai stato oggetto di una riflessione specifica sul punto.
Non a caso, difatti, la Corte, come accennato, ha espressamente precluso allo Stato che abbia concesso aiuti illegittimi la possibilità di invocare la tutela del legittimo affidamento dell'impresa beneficiaria per opporsi all'obbligo di ripetizione degli aiuti stessi, mentre ha attribuito tale possibilità all'impresa beneficiaria, seppure in presenza di circostanze eccezionali (18). Quantunque sottinteso, è comunque evidente che ciò debba avvenire nel contesto processuale appropriato (19).
In definitiva, pertanto, ritengo che il terzo mezzo di ricorso sia egualmente infondato, e che l'obbligo di restituzione degli aiuti concessi alla Pyrsa imposto dalla decisione al governo spagnolo debba essere rispettato.
Sul quarto mezzo
19 Tenuto conto delle conclusioni cui sono pervenuto rispetto ai precedenti mezzi di ricorso, in particolare rispetto al terzo, non reputo necessario prendere posizione sul quarto, con cui il governo spagnolo contesta il calcolo degli interessi di mora sulle somme da recuperare operato dalla Commissione, sul presupposto che l'obbligo di recupero riguardi solo gli aiuti concessi dopo la decisione impugnata nella presente procedura.
E' infatti evidente che tale doglianza avrebbe senso soltanto qualora la Corte accogliesse, quanto meno parzialmente, il terzo mezzo di ricorso e fosse pertanto necessario procedere ad un nuovo calcolo degli importi in questione.
20 Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo pertanto alla Corte di:
- respingere il ricorso;
- condannare il governo ricorrente al pagamento delle spese di causa.
(1) - GU L 257, pag. 45.
(2) - GU C 178, pag. 4. La decisione riguardava in realtà solo le sovvenzioni concesse dalle autorità locali, in quanto la sovvenzione di 975 905 000 PTA concessa dal governo spagnolo era stata considerata come facente parte di un regime generale di aiuti a finalità regionale già in precedenza notificato ed approvato dalla Commissione, e pertanto la compatibilità con il mercato comune di tale sovvenzione era fuori discussione. Di tale constatazione la Cook era stata peraltro avvertita con lettera del 13 marzo 1991.
(3) - Causa C-198/91, Cook (Racc. pag. I-2487).
(4) - Si tratta segnatamente di alcune imprese concorrenti della Pyrsa situate in Spagna, Francia, Italia, Germania ed Inghilterra, oltre alla stessa Pyrsa ed al comitato delle associazioni europee di fonderia, che ha presentato un prospetto contenente dati sulla capacità di fusione dell'acciaio in vari paesi europei.
(5) - La provincia di Teruel figura difatti espressamente tra le regioni rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. a), menzionate in una comunicazione della Commissione sul punto (88/C 212/02, GU C 212, pag. 2, in particolare I, punto 4, e allegato I).
(6) - La decisione fa riferimento alla sentenza 14 settembre 1994, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione - Hytasa (Racc. pag. I-4103), e afferma che in tale sentenza la Corte avrebbe dichiarato che «una decisone ad hoc può essere considerata aiuto regionale compatibile con la lettera a) dell'art. 92, paragrafo 3, se di fatto contribuisce allo sviluppo a lungo termine della regione, senza effetti contrari all'interesse comune e alle condizioni di concorrenza della Comunità». In realtà la citazione è inesatta, in quanto con quella frase si intendeva operare una ricognizione dell'orientamento della Commissione (punto 50 della motivazione). Sul punto specifico, la Corte prende invece posizione solo oltre, dove afferma che, per giurisprudenza costante, nell'applicare l'art. 92, n. 3, del Trattato, la Commissione dispone «di un ampio potere discrezionale il cui esercizio implica valutazioni di carattere economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario» (punto 51).
(7) - L'art. 92, n. 3, del Trattato è così formulato: «Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, (...) c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. (...)».
(8) - Sentenza Cook (citata in nota 3), punti 37 e 38.
(9) - Conclusioni del 31 marzo 1993, nella causa Cook, citata, punto 53. Tale esigenza, già espressamente manifestata dalla Commissione nella Prima Relazione sulla politica di concorrenza (punto 142), è stata ribadita nella comunicazione sul metodo di applicazione dell'art. 92, paragrafo 3, lettere a) e c), agli aiuti regionali (citata supra, alla nota 5), in cui la Commissione ha precisato che, per avvalersi della deroga di cui all'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato, l'aiuto non deve condurre, a livello comunitario, ad un'eccessiva capacità settoriale tale da far sì che il problema settoriale risultante per la Comunità sia più grave del problema regionale originale.
(10) - Conclusioni citate, punto 53.
(11) - Il ragionamento mi sembra, peraltro, perfettamente in linea, oltre che con gli orientamenti espressi a più riprese dalla Commissione (per esempio nella comunicazione del 1988, già citata), anche con quanto sostenuto dall'avvocato generale Jacobs nelle conclusioni relative alla causa Hytasa (conclusioni del 23 marzo 1994 nella causa Hytasa, citata in nota 6, punti da 43 a 45), conclusioni che pure sono state invocate dal governo spagnolo a sostegno della sua tesi.
(12) - Vedi n. V, quarto capoverso, della decisione.
(13) - Ad esempio, sentenza 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione (Racc. pag. I-959, punto 66).
(14) - Sentenza 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/Germania (Racc. pag. I-3437, punto 14).
(15) - In tal caso spetterà al giudice nazionale eventualmente adito valutare le circostanze relative al caso di specie; sentenza Commissione/Germania, citata, punto 16.
(16) - Sentenza Commissione/Germania, citata, punto 17; nonché, più di recente, sentenza Hytasa, citata, punto 76.
(17) - Ricordo, in proposito, che, nell'unico caso in cui la Corte ha riconosciuto che il legittimo affidamento dell'impresa beneficiaria di un aiuto era suscettibile di tutela giurisdizionale, essa aveva attribuito rilevanza proprio al comportamento della Commissione nella vicenda di cui si trattava. Mi riferisco alla sentenza RSV, nella quale la Corte ha dichiarato che il ritardo (di oltre 26 mesi) con cui la Commissione aveva adottato una decisione ai sensi dell'art. 93, n. 2, «poteva far nascere nella ricorrente un legittimo affidamento tale da impedire alla Commissione di intimare alle autorità olandesi di ordinare la restituzione dell'aiuto»; e ciò, nonostante fosse pacifico, nella specie, che l'aiuto era stato erogato prima della notifica (sentenza 24 novembre 1987, causa 223/85, Racc. pag. 4617, punti 6 e 17).
(18) - Sentenza Commissione/Germania, più volte citata.
(19) - In pratica, nell'ambito di un ricorso diretto ai sensi dell'art. 173, ma proposto dalla stessa impresa davanti al Tribunale di primo grado; ovvero, se del caso, davanti al giudice nazionale, in sede di opposizione alle pretese risarcitorie avanzate dallo Stato in esecuzione della decisione della Commissione. Ricordo, in proposito, che la sentenza RSV, citata sopra, alla nota 17, è stata pronunciata proprio in esito ad un'azione di annullamento intentata (all'epoca, davanti alla Corte) dall'impresa, che invocava il suo legittimo affidamento.
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