Conclusioni dell avvocato generale
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A - Introduzione
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation belga solleva una questione di interpretazione dell'art. 69, n. 4, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (1) (in prosieguo: il «regolamento»), che contiene una disciplina speciale per il Belgio.
2 Ai sensi dell'art. 69, n. 1, del regolamento, un lavoratore disoccupato conserva in linea di principio il suo diritto a prestazioni di disoccupazione durante un periodo di tre mesi durante il quale egli si trovi in un altro Stato membro alla ricerca di lavoro. In casi eccezionali, ai sensi del n. 2, seconda frase, di tale norma, esiste la possibilità della proroga di detto periodo. Se entro tale periodo il disoccupato ritorna nello Stato competente egli ha ivi nuovamente diritto alle prestazioni ai sensi dell'art. 69, n. 2. Se invece ritorna dopo la scadenza di tale periodo, ai sensi della detta disposizione egli perde il diritto. Per il caso di ritorno dopo tale periodo, l'art. 69, n. 4, contiene una disciplina speciale per il Belgio, nel senso che per il recupero del diritto il disoccupato deve aver svolto un'attività lavorativa in tale Stato per almeno tre mesi.
3 La questione da risolvere nella presente controversia è ora quella se, in un caso in cui ricorrano tutti i requisiti previsti dal diritto dello Stato membro per acquisire il diritto a prestazioni in caso di disoccupazione, debba essere soddisfatta l'ulteriore condizione di una precedente attività lavorativa di tre mesi ai sensi dell'art. 69, n. 4, del regolamento.
4 Il ricorrente e resistente in cassazione nella causa principale (in prosieguo: il «ricorrente») era beneficiario di prestazioni di disoccupazione in Belgio, quando, il 14 luglio 1985, egli si recò nel suo paese d'origine, l'Italia, in cerca di lavoro facendo valere la possibilità, riconosciutagli dall'art. 69, n. 1, del regolamento n. 1408/71, di conservare il proprio diritto a prestazioni di disoccupazione. Tuttavia egli non ritornò in Belgio come prescritto, entro il 13 ottobre 1985, ma solo a metà dicembre del 1985 dopo un'infruttuosa ricerca di lavoro. Il 3 gennaio 1986 egli instaurò, in Belgio, un nuovo rapporto di lavoro nel settore edile. A causa delle condizioni climatiche, egli rimase nuovamente disoccupato già il 20 gennaio 1986 e chiese un'indennità di disoccupazione che gli venne però rifiutata, sulla base dell'art. 69, n. 4, del regolamento, dall'Office national de l'emploi (in prosieguo: l'«ONEM»). Egli impugnò tale decisione in sede giudiziaria ottenendo in un primo momento soddisfazione dinanzi alla Cour du travail di Liegi. Dalla sentenza si può desumere che il ricorrente, pur non potendo invocare l'art. 123 (2) del regio decreto del 1963 (in prosieguo: il «regio decreto») per la conservazione della sua qualità di avente diritto, tuttavia soddisfa tutti i requisiti per l'acquisto di una prestazione ai sensi dell'art. 118 del regio decreto, ossia almeno 450 giorni lavorativi o equiparati in un periodo di riferimento di 27 mesi, cosicché egli avrebbe un diritto alla prestazione.
5 Avverso tale sentenza l'ONEM interpose ricorso in cassazione dinanzi alla Cour de Cassation sostenendo che il disoccupato che, facendo valere le possibilità di cui all'art. 69 del regolamento n. 1408/71 si sia recato in un altro Stato membro per cercare lavoro, nell'eventualità di inosservanza del termine previsto in tale norma deve in ogni caso aver svolto un'attività lavorativa di almeno tre mesi prima di poter nuovamente fruire di prestazioni di disoccupazione in Belgio.
6 La Cour de Cassation, investita della decisione della controversia, propone alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'art. 69, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati,ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, secondo la formulazione data dal regolamento (CEE) n. 2001/83, debba essere interpretato nel senso che vige l'obbligo, per il lavoratore disoccupato, di aver svolto, dopo il suo ritorno in Belgio, un'attività lavorativa per almeno tre mesi, qualora il detto lavoratore disoccupato non si avvalga dell'art. 123 del regio decreto 20 dicembre 1963 per sostenere di aver conservato il proprio diritto alle prestazioni di disoccupazione, ma comprovi di soddisfare, alla data della sua domanda, i requisiti temporali necessari per acquisire il diritto a tali prestazioni».
7 Al procedimento dinanzi alla Corte di giustizia hanno preso parte l'ONEM, quale ricorrente in cassazione nella causa principale, i governi belga e francese nonché la Commissione. Sui motivi e argomenti delle parti si tornerà nell'ambito dell'esame in diritto.
B - Presa di posizione
8 L'interpretazione dell'art. 69, n. 4, del regolamento ha già formato oggetto, in passato, di una sentenza in un procedimento pregiudiziale (3) in cui la problematica giuridica aveva però un carattere diverso rispetto alla fattispecie in esame. In tale causa la lite si risolveva nella questione se solo un'attività lavorativa di tre mesi ai sensi dell'art. 69, n. 4, consenta al disoccupato di recuperare la qualità di avente diritto indipendentemente da altre condizioni previste dall'ordinamento dello Stato membro. La sentenza Di Conti non influisce quindi sulla soluzione della questione pregiudiziale in esame.
9 La disciplina dell'art. 69, n. 4, valida solo per il Belgio, non può essere completamente estrapolata dalla normativa belga. Così, nella sentenza Di Conti, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 69, n. 4, non può essere interpretato indipendentemente dalle particolarità della normativa belga.
10 Tali particolarità sono a mio parere di importanza decisiva anche nel caso di specie. L'art. 118 del regio decreto del 1963 (4) definisce i requisiti per l'acquisto di un diritto a prestazioni di disoccupazione. Esso fissa, scaglionati per categorie di età, determinati periodi minimi di attività lavorativa o periodi equiparati entro determinati archi di tempo di riferimento. Allo stato degli atti vale per il ricorrente il requisito di un periodo maturato di 450 giorni di lavoro o equiparati in un arco di tempo di 27 mesi.
11 L'art. 123 del regio decreto (5) disciplina in conformità a quanto sopra i requisiti per il recupero del diritto alle prestazioni dopo determinati periodi di interruzione delle prestazioni. Il lavoratore divenuto disoccupato conserva, secondo la fattispecie base (6), la propria qualità di avente diritto qualora la concessione delle prestazioni non sia stata interrotta per più di tre anni.
12 Va pertanto operata una distinzione tra acquisto, mantenimento e recupero del diritto alle prestazioni. Tali nozioni giuridiche sono del resto anche oggetto dell'art. 67 del regolamento.
13 Infine si tratta di chiarire se il requisito dell'attività lavorativa di tre mesi ai sensi dell'art. 69, n. 4, del regolamento debba essere soddisfatto in ogni caso di pretesa a prestazioni di disoccupazione, a prescindere da quale sia il titolo su cui si basa il richiedente, qualora egli abbia mai fatto valere la possibilità di cui all'art. 69, n. 1, del regolamento e non abbia osservato il termine ivi fissato.
14 L'istituzione (l'ONEM), parte in causa, in qualità di ricorrente in cassazione, ritiene che l'art. 69, n. 4, del regolamento costituisca una disciplina speciale a carattere facoltativo che viene in applicazione solo qualora il titolare del diritto la faccia valere e quindi rinunci all'applicabilità delle normative generali dello Stato competente. Essa sostiene la tesi secondo cui il presupposto della precedente attività lavorativa di tre mesi deve ricorrere in ogni caso di ricorso all'art. 69, n. 1, del regolamento in quanto altrimenti l'art. 69, n. 4, del regolamento sarebbe privato del proprio significato. Il disposto dell'art. 123 del regio decreto sul mantenimento della qualità di avente diritto non può essere considerato staccato dall'acquisizione della qualità di avente diritto ai sensi dell'art. 118 del regio decreto. Del resto l'applicazione degli artt. 118 e 123 del regio decreto conduce spesso allo stesso risultato. Così, nella fattispecie, la legittimazione del ricorrente avrebbe potuto fondarsi sia sull'art. 118 che sull'art. 123. La distinzione tra acquisto e mantenimento del diritto nel caso di applicazione dell'art. 69, n. 4, del regolamento sarebbe artificiosa, in quanto in questo contesto il lavoratore ha già percepito sempre prestazioni di disoccupazione in un momento precedente. La nozione di «recupero del diritto alle prestazioni» sarebbe generale, cosicché, a fronte della precedente legittimazione, nel caso dell'art. 69, n. 4, ci si dovrebbe sempre basare sull'adempimento di questa condizione.
15 Il governo belga fonda la sua argomentazione sulla giurisprudenza della Corte di giustizia. Nella sentenza Testa (7) la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 69 del regolamento contiene un regime autonomo, derogante alle norme del diritto interno, che deve essere interpretato in modo uniforme in tutti gli Stati membri. La perdita del diritto alle prestazioni ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento in caso di illegittima inosservanza del termine di tre mesi non sarebbe quindi un nuovo rinvio al diritto dello Stato membro, ma un'autonoma fattispecie di decadenza.
16 Così anche l'art. 69, n. 4, sarebbe una disposizione speciale riguardo al recupero del diritto alle prestazioni per i disoccupati che ritornino in Belgio. Alla luce della sentenza Testa, l'art. 69 potrebbe essere inteso solo nel senso che la rinuncia - conseguente al ricorso a tale norma - all'applicabilità del regime generale nazionale ostava ad un richiamo all'art. 123 del regio decreto in caso di inosservanza del termine di tre mesi. Solo la maturazione di un periodo di attività lavorativa di tre mesi e il soddisfacimento di tutti i requisiti per l'acquisto di un diritto all'indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 118 del regio decreto al momento di una nuova domanda avrebbe reso possibile la concessione di prestazioni di disoccupazione.
17 A tale interpretazione non si sarebbe tuttavia attenuta la Corte di giustizia nella sentenza Di Conti (8), in quanto in tale causa essa ha considerato spettante il recupero del diritto qualora il disoccupato abbia mantenuto la sua qualità di avente diritto a norma dell'art. 123 del regio decreto e abbia maturato un periodo di attività lavorativa di almeno tre mesi.
18 L'applicabilità uniforme dell'art. 169 del regolamento in tutti gli Stati membri sarebbe pertanto messa in forse, in quanto tutti gli altri Stati membri potrebbero lasciare inapplicate le rispettive normative nazionali in ordine al recupero o al mantenimento del diritto alle prestazioni, mentre in belgio, sulla base dell'art. 69, n. 4, del regolamento, le normative nazionali sarebbero applicabili solo una volta osservato il periodo di attività lavorativa di tre mesi. Un disoccupato in belgio potrebbe quindi quasi sempre acquisire un nuovo diritto a prestazioni in base ai periodi di attività lavorativa maturati prima della sua partenza da tale paese alla sola condizione di cui all'art. 69, n. 4, del regolamento, mentre un disoccupato in altri Stati membri non potrebbe far valere un perdurante diritto ad un'indennità di disoccupazione, ma potrebbe tutt'al più chiedere prestazioni di assistenza sociale.
19 Nel caso in esame, il ricorrente baserebbe la sua domanda sulla fattispecie generale di acquisto del diritto di cui all'art. 118 del regio decreto. In effetti la Corte di giustizia nella sentenza Di Conti ha inteso in apparenza affermare che l'art. 69, n. 4, del regolamento trova applicazione solo nei casi di recupero o di mantenimento e non nel caso di acquisto del diritto. Ora, se si volesse concedere al ricorrente un diritto alle prestazioni sulla base dell'art. 118 del regio decreto, ciò contrasterebbe in definitiva anche con la sentenza Di Conti, poiché egli non dovrebbe neppure maturare un periodo di attività lavorativa di tre mesi ai sensi dell'art. 69, n. 4, del regolamento. Nei limiti in cui l'art. 69, n. 4, del regolamento costituisce una disposizione speciale, nel caso di illegittima inosservanza del termine di tre mesi di cui all'art. 69, n. 1, del regolamento dovrebbe essere in ogni caso maturato il periodo di attività lavorativa di tre mesi prima che sia nuovamente concesso un diritto ad un'indennità di disoccupazione.
20 Il governo francese, facendo riferimento alla sentenza nella causa Pinna II (9), mette in dubbio la legittimità della regola speciale in vigore per il Belgio. A parere del governo francese, l'amministrazione parte in causa quale ricorrente in cassazione si nasconde dietro al diritto comunitario per non dover modificare la più favorevole normativa nazionale. L'art. 69, n. 4, del regolamento è a suo dire una disciplina speciale che, come le discipline eccezionali in generale, va interpretata restrittivamente. Se si seguisse l'interpretazione proposta dall'amministrazione ne conseguirebbe che attraverso il diritto comunitario verrebbe creato un ulteriore ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, il che non solo contrasterebbe con lo scopo dell'art. 69 del regolamento ma si porrebbe anche in contrasto con gli obiettivi perseguiti dal diritto comunitario. Al riguardo, il governo francese ricorda le sentenze Petroni (10), Baccini (11) e Romano (12) per dimostrare che sarebbe inammissibile che un lavoratore perdesse, a causa del diritto comunitario, vantaggi che gli fossero riconosciuti solo sulla base dell'ordinamento nazionale. Infine, il governo francese rileva che in alcuni Stati membri - in parte per motivi di diritto (13), in parte sulla base di una prassi costante (14) - l'art. 69, n. 2, del regolamento rimane regolarmente inapplicato.
21 La Commissione si sforza di procedere ad una coerente interpretazione del testo del regolamento e della giurisprudenza emanata riguardo ad esso. Sulla base della sentenza Di Conti essa esprime la tesi secondo cui l'art. 69, n. 4, del regolamento vale esclusivamente per i casi di recupero del diritto alle prestazioni. A suo parere, l'argomento dell'ONEM, secondo cui il periodo di attività lavorativa di tre mesi ai sensi dell'art. 69, n. 4, del regolamento costituirebbe un presupposto ulteriore per l'acquisto del diritto alle prestazioni - come già sostenuto nella causa Di Conti - non è pertanto condivisibile. Il termine di tre mesi non viene assolutamente in rilievo in una fattispecie di acquisto del diritto.
22 Del resto, la Commissione non vede neppure alcun contrasto tra le sentenze Testa e Di Conti. Cero è che la Corte di giustizia, nella sentenza Testa, ha dichiarato (15) che l'art. 69 contiene, a favore dei lavoratori che chiedono di fruirne, un regime autonomo rispetto alle norme del diritto interno, qualunque sia il regime previsto dalla legislazione nazionale per la conservazione e la perdita del diritto alle prestazioni (16). Tale regime autonomo a carattere derogatorio si riferisce però al mantenimento provvisorio del diritto alle prestazioni per l'avente diritto che si rechi in un altro Stato membro alla ricerca di lavoro. La sentenza Testa non fornirebbe alcun motivo per ritenere che l'art. 69 del regolamento contenga anche un regime autonomo a carattere derogatorio relativamente ai requisiti sostanziali per l'acquisizione del diritto. Non si potrebbe quindi neppure ritenere che l'art. 69, n. 4, del regolamento contenga al riguardo disposizioni a sé stanti per il Belgio.
23 Sulla portata dell'art. 69, n. 4, del regolamento alla luce della giurisprudenza sino ad ora emanata si deve innanzi tutto rilevare, a mo' di chiarimento, che benché la sentenza Testa sia stata pronunciata in ordine all'art. 69 del regolamento e, in particolare, alle conseguenze del suo n. 2, il n. 4, invece non era oggetto della sentenza. Nella sentenza Testa la Corte di giustizia ha dichiarato che il lavoratore che ritorna nello Stato competente dopo la scadenza del termine di tre mesi di cui all'art. 69, n. 1, lett. c), del regolamento, non può più far valere, in linea di massima, un diritto alle prestazioni nei confronti dello Stato competente a norma dell'art. 69, n. 2, prima frase. Così apodittica come può sembrare a prima vista, tale espressione non può però fondarsi sulla sentenza Testa, poiché essa vale anche, secondo detta sentenza, «sempreché il suddetto termine non venga prorogato in applicazione dell'art. 69, n. 2, seconda frase» (17).
24 Nell'esaminare la compatibilità dell'art. 69, n. 2, del regolamento con i diritti fondamentali garantiti nell'ordinamento comunitario, la Corte di giustizia ha molto chiaramente condotto un esame di proporzionalità che non si può così direttamente far discendere dal testo del regolamento. Nella sentenza si afferma:
«E' d'uopo sottolineare, infine, che l'art. 69, n. 2, 2a frase, nel prevedere, in casi eccezionali, la proroga del termine di tre mesi di cui all'art. 69, n. 1, lett. c), consente di evitare che l'applicazione dell'art. 69, n. 2, dia luogo a risultati sproporzionati. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 20 marzo 1979 (...) la proroga di detto termine è ammissibile anche qualora la relativa istanza sia stata presentata dopo la scadenza del termine. Se (...) gli uffici e le istituzioni competenti degli Stati dispongono di ampia discrezionalità al fine di decidere in merito all'eventuale proroga del termine stabilito dal regolamento, essi devono, nell'esercizio di tale potere discrezionale, tener conto del principio di proporzionalità, principio generale di diritto comunitario. L'applicazione corretta di tale principio in casi quali quelli di specie esige che gli uffici e le istituzioni competenti prendano in considerazione, in ogni singolo caso, la durata del superamento del termine, la ragione del ritorno tardivo e la gravità delle conseguenze giuridiche da esso derivanti» (18).
25 Se da ciò non si può cogliere alcuna affermazione ai fini dell'interpretazione dell'art. 69, n. 4, del regolamento, tale punto della motivazione mostra però che il lavoratore che abbia fatto valere l'art. 69, n. 1, del regolamento - anche se non ha osservato il termine previsto - non deve subire alcun pregiudizio sproporzionato in relazione alla sua posizione di avente diritto.
26 In questo contesto è di particolare interesse quanto esposto dal governo francese secondo il quale sia in Francia che in altri Stati membri il disposto dell'art. 69, n. 2, del regolamento rimane semplicemente inapplicato (19).
27 Infine, dalla sentenza Testa non è dato ricavare alcuna affermazione in ordine alla portata dell'art. 69, n. 4, non da ultimo in quanto tale disposizione nella fattispecie allora in esame era del tutto irrilevante; infatti tale sentenza era stata pronunciata a seguito di tre domande di pronuncia pregiudiziale provenienti dalla Germania.
28 Indubbiamente, nel caso dell'art. 69, n. 4, si tratta di una disciplina eccezionale per il Belgio. Non si vedono motivi per i quali non debba essere applicato il generale principio di diritto secondo cui le disposizioni eccezionali debbono essere in linea di principio interpretate restrittivamente. La formulazione della disposizione menziona espressamente il recupero del diritto e non, ad esempio, il suo mantenimento o addirittura il suo acquisto. In ordine alla genesi della disposizione mi sono già espresso nelle mie conclusioni nella causa Di Conti (20). In tale sede ho ricordato che - come era stato riferito nel corso del procedimento - l'art. 69, n. 4, del regolamento era concepito come una compensazione per la liberalità della disciplina belga relativa al mantenimento della qualità di avente diritto anche in caso di interruzione della percezione delle prestazioni di norma sino a tre anni.
29 Tale considerazione è stata recepita anche nella sentenza, in cui si afferma:
«Come contropartita del vantaggio, per i disoccupati, di conservare il diritto alle prestazioni durante un periodo abbastanza lungo, senza per questo essere tenuti a restare a disposizione degli uffici del lavoro belgi, il n. 4 dell'art. 69 impone loro, per poter fruire ancora delle prestazioni quando ritornano in Belgio, di svolgere di nuovo un'attività lavorativa per almeno tre mesi» (21).
30 Pertanto, sullo sfondo dell'art. 123 del regio decreto, lo spirito della disciplina eccezionale è quello di creare una compensazione tra la limitazione temporale di norma a tre mesi del mantenimento dei diritti alle prestazioni ai sensi dell'art. 69, n. 1, durante i quali il disoccupato non deve restare a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente da un lato, e, dall'altro, il periodo notevolmente più ampio, di norma un triennio ai sensi dell'art. 123, durante il quale l'avente diritto, pur non rivendicando alcuna prestazione può però sempre recuperare il proprio diritto (22).
31 Nella sentenza Di Conti (23), la Corte di giustizia ha collegato l'applicabilità dell'art. 69, n. 4, del regolamento solo al recupero e non all'acquisto del diritto alle prestazioni. Tale conclusione, valida anche per il caso in esame, viene suffragata anche dalla considerazione secondo cui il lavoratore non può ricevere, per intervento del diritto comunitario, un trattamento più sfavorevole di quello che gli spetterebbe soltanto in base all'applicazione del diritto nazionale. Ogni altra concezione si risolverebbe in un intralcio alla libera circolazione dei lavoratori e si porrebbe quindi in contrasto con l'art. 51 del Trattato CE e con gli obiettivi dichiarati del regolamento n. 1408/71 (24).
32 L'argomento della ricorrente in cassazione, secondo cui l'applicazione dell'art. 69, n. 4, del regolamento solo nei casi di recupero del diritto ma non alle fattispecie di acquisto priverebbe la disposizione del proprio scopo, non è convincente, in quanto sono senz'altro concepibili casi in cui il recupero del diritto alle prestazioni è possibile, mentre i presupposti dell'acquisizione delle prestazioni non sono però soddisfatte. Ad esempio, nel caso di un'interruzione abbastanza lunga della percezione delle prestazioni, che varii entro i limiti temporali di cui all'art. 123 del regio decreto, è possibilissimo che i periodi di attività lavorativa durante l'arco di tempo di riferimento immediatamente precedente, necessari per l'acquisto del diritto, non siano soddisfatti.
33 L'argomento, addotto anche dal governo belga, secondo cui l'applicazione degli artt. 118 e 123 del regio decreto condurrebbe in definitiva spesso allo stesso risultato, non è di conseguenza idoneo a cancellare le differenze tra acquisto del diritto alle prestazioni e recupero di queste ultime.
34 Formulazione, genesi, spirito della norma nonché funzione della stessa nel contesto complessivo del regolamento militano nel senso di applicare l'art. 69, n. 4, del regolamento solo nei casi di recupero del diritto alle prestazioni.
C - Conclusione
35 A conclusione delle considerazioni che precedono propongo di risolvere la questione pregiudiziale nei seguenti termini:
L'art. 69, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 nella versione del regolamento (CEE) n. 2001/83 deve essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui il disoccupato a partire dal suo ritorno in Belgio abbia svolto un'attività lavorativa per almeno tre mesi trova applicazione solo qualora il lavoratore faccia valere il recupero del suo diritto alle prestazioni, ma non nella fattispecie di acquisto prevista ai sensi del diritto nazionale.
(1) - Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, quale modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 8).
(2) - Si tornerà in prosieguo sul contenuto di tale norma, v. paragrafo 11.
(3) - Sentenza 10 maggio 1990, causa C-163/89, Di Conti (Racc. pag. I-1829).
(4) - Divenuto nel frattempo art. 30 a seguito della nuova versione del regio decreto in data 25 novembre 1991.
(5) - Nel frattempo divenuto art. 42 a seguito della nuova versione del regio decreto in data 25 novembre 1991.
(6) - Art. 123, n. 1, 1_.
(7) - Sentenza 19 giugno 1980, cause riunite 41/79, 121/79 e 769/79, Testa e a. (Racc. pag. 1979).
(8) - Sentenza 10 maggio 1990, causa C-163/89, Di Conti, loc. cit. (nota 3).
(9) - Sentenza 15 gennaio 1986, causa 41/84, Pinna II (Racc. pag. 1).
(10) - Sentenza 21 ottobre 1975, causa 24/75, Petroni (Racc. pag. 1149).
(11) - Sentenza 23 marzo 1982, causa 79/81, Baccini (Racc. pag. 1063).
(12) - Sentenza 4 giugno 1985, causa 58/84, Romano (Racc. pag. 1679).
(13) - V. il testo del punto G.9 per l'Irlanda e del punto L.16 per il Regno Unito riportati dal regolamento (CEE) 18 luglio 1989, n. 2332 (GU L 224, pag. 1) nell'allegato VI del regolamento n. 1408/71:«Un disoccupato che rientra in Irlanda dopo la scadenza del periodo di tre mesi durante i quali ha continuato a fruire delle prestazioni previste dalla legislazione irlandese in applicazione dell'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento ha diritto alle prestazioni di disoccupazione, nonostante l'articolo 69, paragrafo 2, se soddisfa alle condizioni previste da detta legislazione». E, rispettivamente:«Un disoccupato che rientra nel Regno Unito dopo la scadenza del periodo di tre mesi durante i quali ha continuato a fruire delle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, in applicazione dell'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento, ha diritto alle prestazioni di disoccupazione nonostante l'articolo 69, paragrafo 2, se soddisfa alle condizioni previste da detta legislazione».
(14) - Come ad esempio in Francia.
(15) - Così le difese la Commissione nella trattazione orale.
(16) - V. in questo senso la sentenza Testa, citata alla nota 7 (punto 5).
(17) - Dispositivo della sentenza Testa, citata alla nota 7.
(18) - V. sentenza Testa, citata alla nota 7 (punto 21), il corsivo è mio.
(19) - V. supra, paragrafo 20.
(20) - Conclusioni 7 marzo 1990 nella causa C-163/89, Di Conti (Racc. pag. I-1835).
(21) - Punto 16 della sentenza Di Conti, citata alla nota 3.
(22) - V. punto 15 della sentenza Di Conti, citata alla nota 3.
(23) - V. punti 12 e 17.
(24) - V., ad esempio, quinto `considerando' del regolamento.
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