CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MICHAEL B. ELMER
presentate il 13 giugno 1996 ( *1 )
Introduzione
1.
Elemento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero è l'introduzione di vari prelievi, a carico delle imprese produttrici di zucchero. Nella causa C-19/94, SAFBA ( 1 ), la Corte ha già avuto l'occasione di pronunciarsi circa il momento in cui sorge l'obbligo di pagare il così detto «contributo di magazzinaggio». Le questioni sottopostele nella presente causa vertono sul momento in cui sorge l'obbligo di pagare taluni altri contributi, nonché sul momento in cui alcuni di questi diventano esigibili.
La normativa comunitaria pertinente
2.
La causa verte su tre diversi contributi rientranti nell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero: il contributo alla produzione, il contributo di riassorbimento e il contributo speciale di riassorbimento.
3.
Il contributo alla produzione è stato introdotto per coprire le perdite legate all'organizzazione comune dei mercati. La sua disciplina è contenuta nel regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785/81, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ( 2 ), come successivamente modificato (in prosieguo: il «regolamento di base»), il cui articolo 28, nn. 3 e 4 così dispone:
«3.
Qualora le constatazioni di cui al paragrafo 1 (...) diano come risultato una perdita complessiva prevedibile, quest'ultima viene divisa per il quantitativo prevedibile di zucchero (...) prodotto in conto della campagna in corso. L'importo che ne risulta deve essere pagato dai fabbricanti come contributo alla produzione di base sulle loro produzioni di zucchero (...)
(...)
4.
Qualora il limite superiore del contributo alla produzione di base non consenta di coprire integralmente la perdita complessiva (...) il saldo restante viene diviso per il quantitativo prevedibile di zucchero (...) prodotto in conto della campagna in corso. L'importo che ne risulta deve essere pagato dai fabbricanti come contributo (...) sulle loro produzioni di zucchero (...)».
4.
Il contributo di riassorbimento è stato introdotto per coprire una ulteriore perdita rilevata nell'organizzazione comune dei mercati nel periodo relativo alle campagnedi commercializzazione dal 1981/1982 al 1985/1986. Le disposizioni relative sono state inserite nel regolamento di base come art. 32 bis con il regolamento (CEE) del Consiglio 24 marzo 1986, n. 934 (in prosieguo: il «regolamento sui contributi di riassorbimento») ( 3 ). Il n. 1 del detto articolo così dispone:
«(...) durante le campagne di commercializzazione dal 1986/1987 al 1990/1991 (...) i fabbricanti di zucchero (...) versano un contributo di riassorbimento sulla loro produzione di zucchero (...) destinato a riassorbire il deficit di 400 milioni di ECU accertato al termine dell'applicazione del regime delle quote durante il periodo dal 1981/1982 al 1985/1986».
Con regolamento (CEE) della Commissione 3 ottobre 1986 ( 4 ), n. 3046 (in prosieguo: il «regolamento di applicazione») sono state fissate, sulla base dell'art. 32 bis, n. 6, del regolamento di base, le disposizioni di applicazione per quanto riguarda la riscossione del contributo di riassorbimento. L'art. 1, n. 1, di tale regolamento afferma:
«Gli Stati membri riscuotono in due quote, a carico dei fabbricanti di zucchero (...) il contributo di riassorbimento i cui importi sono fissati all'art. 32 bis, paragrafi 2 e 3, del regolamento [di base]. Per ogni campagna di commercializzazione interessata, tale riscossione ha luogo anteriormente al 15 dicembre della campagna in causa per la prima quota che costituisce un acconto e anteriormente al 15 dicembre seguente la detta campagna per la seconda quota che costituisce il saldo da pagare».
5.
Il contributo speciale di riassorbimento è stato introdotto nell'intento di coprire una perdita preventivata per la campagna di commercializzazione 1986/1987, che non sarebbe stata coperta dal contributo finanziario dei produttori nel settore dell'organizzazione dei mercati dello zucchero. Le relative disposizioni sono contenute nel regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1987, n. 1914 ( 5 ) (in prosieguo: il «regolamento relativo al contributo speciale di riassorbimento»), il cui articolo 1, n. 2, così dispone:
«2.
Il contributo speciale di riassorbimento è calcolato per ciascuna impresa produttrice di zucchero (...) applicando un coefficiente, da stabilirsi, al contributo alla produzione a carico dell'impresa per la campagna di commercializzazione 1986/1987 (...).
Il contributo speciale di riassorbimento è versato anteriormente al 15 dicembre 1987».
Con regolamento (CEE) della Commissione 13 ottobre 1987, n. 3061 ( 6 ) (in prosieguo: il «regolamento sul coefficiente»), sono state fissate, sulla base dell'art. 1, n. 4, del regolamento relativo al contributo speciale di riassorbimento, norme circa i coefficienti per il calcolo del contributo speciale di riassorbimento nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1986/1987. L'art. 2 di quest'ultimo regolamento recita:
«Gli Stati membri riscuotono il contributo speciale di riassorbimento contemporaneamente al saldo dei contributi alla produzione previsti dall'art. 28 del regolamento [di base].
Per la riscossione degli importi di cui al paragrafo 1 relativi alla campagna di commercializzazione 1986/1987, gli Stati membri effettuano i calcoli previsti dall'art. 1, paragrafo 2 [del regolamento relativo al contributo speciale di riassorbimento], per ciascuna impresa produttrice di zucchero (...) anteriormente al 1° novembre 1987».
I fatti della causa
6.
La société sucrière agricole de Maizy (in prosieguo: la «Maizy») è specializzata nella fabbricazione dello zucchero e nella distillazione e vendita di residui di fabbricazione dello zucchero. A seguito di una ispezione contabile effettuata presso di essa con riferimento all'imposta sulle società veniva rettificato l'accertamento del suo reddito imponibile. Talune delle rettifiche effettuate vertono sui contributi di riassorbimento relativi agli esercizi contabili 1985/1986 e 1986/1987 e sulla valutazione delle giacenze.
7.
Secondo il sistema fiscale francese i contributi di riassorbimento previsti dal diritto comunitario costituiscono oneri che le imprese riportano nei loro bilanci. Essi rientrano pertanto nel calcolo del reddito imponibile, che, secondo quanto disposto dal code general des impôts, si determina come segue:
«Il risultato netto è costituito dalla differenza tra i valori netti dell'attivo alla chiusura e all'apertura dell'esercizio i cui risultati formano la base imponibile, diminuita degli apporti supplementari e aumentata dei prelievi effettuati durante tale periodo dal titolare o dai soci. Per attivo netto si intende l'eccedenza dell'attività sul totale delle passività rappresentate dai crediti di terzi, dagli ammortamenti e dagli accantonamenti giustificati».
Secondo quanto ci è stato spiegato, detta norma implica che un credito di terzi può essere contabilizzato come debito da pagare a chiusura di un esercizio solo ove sia certo e determinato nel suo ammontare e si riferisca a una operazione relativa al detto esercizio contabile.
8.
Con la chiusura del bilancio relativo all'esercizio 1985/1986 (30 giugno 1986), la Maizy contabilizzava al passivo un importo di 4 Oli 830 FF corrispondente alla stima dell'importo totale del contributo di riassorbimento che essa doveva pagare e un importo di 3149290 FF a titolo di contributo speciale di riassorbimento. Siccome il contributo di riassorbimento doveva essere ripartito nella misura di 1/5 su ciascuna campagna di commercializzazione dal 1986/1987 al 1990/1991, al 30 giugno 1987 gli accantonamenti venivano ridotti dell'importo di 802366 FF, cioè del contributo effettivamente pagato per la campagna 1986/1987. Successivamente il valore effettivo degli accantonamenti veniva attualizzato e venivano accantonati ulteriori 170064 FF.
9.
L'amministrazione fiscale apportava allora le seguenti rettifiche: per quanto riguarda il contributo di riassorbimento, il debito contabilizzato al passivo nel bilancio relativo al 1985/1986 (4011830 FF) e l'ulteriore accantonamento risultante dall'attualizzazione del valore per il 1986/1987 (170064 FF) venivano nuovamente inclusi nel reddito imponibile della società. Contestualmente la parte dell'accantonamento contabilizzata in relazione al contributo dovuto per la campagna 1986/1987 (802366 FF) veniva riconosciuta come una detrazione a valere sull'utile di esercizio perché era stata reintegrata dalla società. Per quanto riguarda il contributo speciale di riassorbimento, l'amministrazione finanziaria ne rifiutava l'iscrizione come accantonamento nel bilancio dell'esercizio 1985/1986, poiché tale contributo doveva considerarsi destinato a coprire le perdite complessive della campagna di commercializzazione 1986/1987. L'amministrazione effettuava di conseguenza una rettifica delle voci contabili, che comportava un cambiamento della tassazione della società, poiché l'aliquota dell'imposta sulle società era stata modificata fra il 1986 ed il 1987.
Infine, la Maizy non aveva contabilizzato nel suo valore di magazzino i contributi di riassorbimento e alla produzione, poiché riteneva che i detti contributi fossero connessi con lo smercio dello zucchero. L'amministrazione finanziaria non condivideva questa opinione e, di conseguenza, provvedeva a rettificare la contabilità per 8292457 FF
10.
La Maizy successivamente presentava al directeur régional des impôts domanda di sgravio del supplemento di imposta sulle società successivamente accertato e, in tale contesto, sosteneva che il mutamento di tassazione era stato operato sulla base di una erronea interpretazione delle disposizioni di diritto comunitario, sulle quali sono basati gli obblighi di pagamento dei contributi di magazzinaggio, di produzione e di riassorbimento.
Le questioni pregiudiziali
11.
Con atto del 14 novembre 1990, la Maizy proponeva ricorso presso il Tribunal administratif di Amiens contro il directeur régional des impôts. A quanto risulta dagli atti, la Société sucrière di Berneuil-sur-Aisne è subentrata nel procedimento come avente causa della ricorrente.
12.
Il Tribunal administratif di Amiens, con ordinanza 22 maggio 1995, ha sospeso il procedimento e ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in merito all'interpretazione delle disposizioni di diritto comunitario qui in considerazione. Il giudice nazionale non ha enunciato specificamente nella sua ordinanza le questioni pregiudiziali alle quali la Corte dovrebbe dare una soluzione. Il punto 1 del dispositivo dell'ordinanza così recita:
«Il giudizio sul ricorso della (...) Maizy è sospeso fino a che la Corte di giustizia delle Comunità europee non si sia pronunciata sulle questioni pregiudiziali definite nella motivazione della presente ordinanza».
I principali punti della motivazione risultano essere i seguenti:
—
«La soluzione della controversia è subordinata all'interpretazione delle citate disposizioni comunitarie per quanto riguarda il fatto generatore del contributo di magazzinaggio».
—
«La soluzione della controversia è subordinata all'interpretazione delle citate disposizioni comunitarie, in riferimento al momento in cui i contributi di riassorbimento diventano esigibili» (emerge dagli altri punti della motivazione che ciò si riferisce al contributo di riassorbimento e al contributo speciale di riassorbimento).
—
«La soluzione della controversia è subordinata all'interpretazione delle citate disposizioni comunitarie per quanto riguarda il fatto generatore dei contributi controversi» (emerge dai summenzionati punti della motivazione che si tratta del contributo alla produzione e del contributo di riassorbimento).
13.
Il primo punto della motivazione riguarda il momento in cui sorge l'obbligo di pagamento del contributo di magazzinaggio. Tale questione, come detto sopra, è stata già affrontata dalla Corte nella causa SAFBA, dove la Corte ha interpretato l'art. 8, n. 2, del regolamento di base e ha dichiarato che le condizioni prescritte perché sorga l'obbligo di versare il contributo di magazzinaggio sono presenti all'atto dello smercio dello zucchero. Sulla base di quanto sopra, con lettera 14 luglio 1995, la cancelleria della Corte trasmetteva al Tribunal administratif di Amiens la sentenza pronunciata dalla Corte nella detta causa e chiedeva al giudice nazionale se, in seguito a tale informazione, intendesse mantenere ferma la sua questione. Con lettera 30 agosto 1995 il cancelliere del Tribunal administratif di Amiens rispondeva alla lettera della Corte comunicando che la causa C-19/94, SAFBA, si riferiva solo ai contributi di magazzinaggio e che, di conseguenza, restava sempre di competenza della Corte pronunciarsi sulle altre questioni.
Ciò premesso, ritengo che non vi sia motivo di occuparsi della questione relativa al contributo di magazzinaggio.
14.
Ci si potrebbe domandare se le altre questioni non siano formulate in modo così impreciso da essere irricevibili. Tuttavia, a mio avviso, non vi sono ragioni sufficienti per dichiarare irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale, poiché dall'ordinanza di rinvio nel suo complesso emerge in modo abbastanza chiaro quali siano le questioni che il giudice a quo sottopone alla Corte. Dando a tali questioni un'adeguata formulazione è quindi possibile fornire una soluzione utile al giudice a quo.
15.
Le due questioni sulle quali il giudice a quo vuole in sostanza che la Corte si pronunci sono le seguenti:
1)
Quale sia il momento in cui sorge l'obbligo di pagare il contributo alla produzione, il contributo di riassorbimento e il contributo speciale di riassorbimento.
2)
Quale sia il momento in cui diventano esigibili il contributo di riassorbimento e il contributo speciale di riassorbimento.
La prima questione
16.
Mi sia consentito affermare, a mo' di introduzione, che, come dichiarato dalla Corte nella causa SAFBA, il concetto «fatto generatore dell'obbligo di contribuzione» non è un concetto di diritto comunitario, bensì di diritto tributario francese. Orbene, la Corte non può pronunciarsi circa il contenuto di un concetto giuridico nazionale. Nel contesto della collaborazione con i giudici nazionali la Corte è però tenuta a interpretare le pertinenti disposizioni di diritto comunitario, al fine di precisare a partire da quale momento sono presenti le condizioni prescritte per il sorgere dell'obbligo di pagare il contributo. Spetta poi al giudice nazionale applicare il diritto tributario nazionale sulla base dell'interpretazione fornita dalla Corte.
17.
La Corte, pronunciandosi nella menzionata sentenza SAFBA sui presupposti in presenza dei quali sorge l'obbligo di pagare un contributo, ha inoltre affermato che
«(...) la determinazione dell'importo del contributo è anch'essa indispensabile per circoscrivere l'esatta portata dell'obbligo, che, altrimenti, non potrebbe considerarsi sorto» ( 7 ).
18.
Voglio quindi a questo riguardo esaminare le pertinenti disposizioni relative a ciascuno dei tre contributi, al fine di valutare da quale momento, secondo le dette disposizioni, siano soddisfatte le condizioni prescritte per il sorgere dell'obbligo di pagare i detti contributi.
Il contributo atta produzione
19.
Il governo francese, il governo greco e la Commissione hanno sostenuto che l'art. 28, nn. 3 e 4, del regolamento di base deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di pagare il contributo ivi previsto sorge al momento della produzione di zucchero e non, come per il contributo di magazzinaggio di cui all'art. 8, n. 2, solo al momento dello smercio.
20.
Mi sia consentito rilevare che, secondo il tenore dell'art. 28, n. 3, del regolamento di base, i fabbricanti devono pagare un contributo sulla loro produzione di zucchero tutte le volte che, per una determinata campagna, sia prevedibile una perdita complessiva. Il contributo viene calcolato dividendo la detta perdita per il quantitativo di zucchero che, sulla base di una constatazione effettuata prima della conclusione di una determinata campagna di commercializzazione, sarà prevedibilmente «prodotto in conto della campagna in corso». L'art. 28, n. 1, il quale fissa regole relative alle varie constatazioni da effettuare per poter prevedere una eventuale perdita, si riferisce esso pure alla produzione «in conto della campagna in corso».
21.
Secondo l'art. 28, n. 4, del regolamento di base, viene riscosso un contributo alla produzione supplementare sulla produzione di zucchero qualora il limite superiore del contributo alla produzione di base non consenta di coprire la perdita complessiva prevedibile. Il detto contributo supplementare viene calcolato dividendo il saldo restante per la produzione prevedibile «in conto della campagna in corso».
22.
A mio avviso, pertanto, è la produzioni di zucchero in quanto tale quella che è idonea a fare sorgere l'obbligo di pagare i contributi alla produzione, previsti nell'art. 28 nn. 3 e 4, del regolamento di base. L'obbligc di pagare i contributi non sembra essere collegato ad altre condizioni, ed è possibile calcolare l'ammontare del contributo a conclusione di ciascuna campagna sulla base dell; produzione complessiva prevedibile di zuc chero.
Il contributo di riassorbimento
23.
Il governo francese, il governo greco e la Commissione, sono tutti dell'opinione che l'obbligo di pagare il contributo di riassorbimento sorge con la produzione di zucchero durante le campagne di commercializzazione dal 1986/1987 al 1990/1991.
24.
Il contributo di riassorbimento ha senza dubbio lo scopo di assorbire la perdita registrata nelle campagne dal 1981/1982 al 1985/1986. Dal settimo e ottavo ‘considerando’ del regolamento relativo al contributo di riassorbimento emerge però che tale perdita deve essere ripartita sul periodo di cinque campagne successive, cioè dal 1986/1987 al 1990/1991. Questo nel preambolo viene spiegato con riferimento al principio di solidarietà e equità, nonché alla materiale impossibilità di ripercuotere il contributo sui singoli produttori in base ai vantaggi ottenuti in passato.
25.
Secondo la formulazione dell'art. 32 bis del regolamento di base, un contributo di riassorbimento deve essere riscosso dai fabbricanti di zucchero «durante le campagne di commercializzazione dal 1986/1987 al 1990/1991 sulla loro produzione di zucchero (...)». Dalla lettera delle disposizioni con cui è stato istituito il contributo di riassorbimento si deduce quindi che l'obbligo di pagare il detto contributo sorge con la produzione di zucchero durante le campagne dal 1986/1987 al 1990/1991.
26.
Conformemente al n. 1 e al n. 2 dell'art. 32 bis del regolamento di base, la produzione complessiva nelle diverse regioni della Comunità costituisce il punto di partenza per il metodo di calcolo del contributo di riassorbimento stabilito nella detta disposizione. Qualora gli introiti derivanti dal contributo di riassorbimento non rispondano all'obiettivo prefissato, il contributo ex art. 32 bis, n. 4, può essere aggiustato. L'art. 1 del regolamento di esecuzione contiene norme che disciplinano il pagamento del contributo, disponendo che il detto contributo deve essere pagato in due quote, la prima delle quali viene calcolata moltiplicando la somma delle quote dell'impresa interessata applicabile «durante le campagne di commercializzazione in causa» per l'80% dell'importo del contributo di riassorbimento applicabile nella regione in cui la detta impresa è stabilita.
27.
È pertanto la produzione di zucchero delle campagne dal 1986/1987 al 1990/1991 ad essere determinante ai fini del calcolo del contributo di riassorbimento, mentre è irrilevante al riguardo la produzione di zucchero dei singoli produttori registrata durante le campagne deficitarie dal 1981/1982 al 1985/1986. L'ammontare definitivo del contributo di riassorbimento per i singoli fabbricanti ha potuto essere fissato secondo il metodo di calcolo previsto, alla conclusione di ciascuna campagna di commercializzazione dal 1986/1987 al 1990/1991.
28.
A mio avviso, le condizioni necessarie perché sorga l'obbligo di pagare il contributo di riassorbimento sono soddisfatte, sulla base di quanto sopra considerato, al momento del calcolo della produzione prevedibile di zucchero alla conclusione di ciascuna campagna di commercializzazione dal 1986/1987 al 1990/1991.
Il contributo speciale di riassorbimento
29.
Sia il governo francese sia quello greco come pure la Commissione hanno sostenuto che l'obbligo di pagare il contributo speciale di riassorbimento sorge con la produzione di zucchero nel corso della campagna 1986/1987.
30.
Il contributo speciale di riassorbimento ha lo scopo di coprire una perdita prevista per la campagna di commercializzazione 1986/1987. Secondo l'art. 1, n. 2, del regolamento, tale contributo viene percepito ponendo a carico dei fabbricanti di zucchero l'obbligo di pagare una somma risultante dall'applicazione di un coefficiente sull'importo dovuto come contributo alla produzione per la campagna considerata. Secondo l'art. 2 del regolamento che fissa il coefficiente, gli Stati membri riscuotono il contributo contestualmente al saldo dei contributi alla produzione.
Dal momento che si tratta così di un supplemento di contribuzione sul contributo alla produzione di base, si deve ritenere che esso abbia le stesse caratteristiche di quest'ultimo. Come è stato rilevato al paragrafo 22, le condizioni perché sorga l'obbligo di pagare i contributi alla produzione sono presenti alla conclusione di ciascuna campagna di commercializzazione, momento in cui viene calcolata la produzione di zucchero prevedibile. L'obbligo di pagare il contributo speciale di riassorbimento per coprire il deficit della campagna di commercializzazione 1986/1987 deve pertanto pure considerarsi sorto alla fine della detta campagna.
31.
Per i motivi sopra esposti sono del parere che le condizioni necessarie perché nasca l'obbligo di pagare il contributo speciale di riassorbimento siano soddisfatte con il calcolo della produzione prevedibile di zucchero alla fine della campagna di commercializzazione 1986/1987.
32.
La prima questione deve di conseguenza essere risolta nel senso che le condizioni affinché sorga l'obbligo di pagare il contributo alla produzione sono presenti al momento del calcolo della produzione prevedibile di zucchero alla fine di ciascuna campagna di commercializzazione. Le condizioni affinché sorga l'obbligo di pagare il contributo di riassorbimento sono presenti al momento del calcolo della produzione prevedibile di zucchero alla fine di ciascuna campagna di commercializzazione dal 1986/1987 al 1990/1991. Le condizioni affinché sorga l'obbligo di pagare il contributo speciale di riassorbimento sono presenti al momento del calcolo della produzione prevedibile di zucchero alla fine della campagna di commercializzazione 1986/1987.
La seconda questione
Il contributo di riassorbimento
33.
La Commissione ha sostenuto che la prima quota del contributo deve essere pagata entro il 15 dicembre della campagna di commercializzazione in causa, e la seconda quota, entro il 15 dicembre seguente la detta campagna.
34.
Come sopra detto, dall'art. 1, n. 1, del regolamento di applicazione consegue che il contributo di riassorbimento deve essere pagato in due quote. A tal fine, gli Stati membri procedono, ai sensi dell'art. 1, n. 4, per ogni impresa produttrice al computo dell'importo che la detta impresa deve pagare. Detto calcolo deve essere effettuato, per la prima quota, anteriormente al 1° novembre della campagna di commercializzazione considerata e, per la seconda quota, anteriormente al 1 ° novembre seguente la detta campagna.
Sulla base del soprammenzionato calcolo, gli Stati membri riscuotono, ai sensi dell'art. 1, n. 1, del regolamento di esecuzione, la prima quota anteriormente al 15 dicembre della campagna considerata e la seconda quota anteriormente al 15 dicembre dell'anno seguente la detta campagna.
35.
La prima quota del contributo di riassorbimento diventa così, a mio avviso, esigibile il 15 dicembre di ciascuna campagna di commercializzazione dal 1986/1987 al 1990/1991, e la seconda il 15 dicembre dell'anno seguente la detta campagna di commercializzazione.
Il contributo speciale di riassorbimento
36.
La Commissione ha sostenuto che il contributo speciale di riassorbimento va pagato entro il 15 dicembre 1987.
37.
Secondo l'art. 2, n. 2, del regolamento sul coefficiente, anteriormente al 1° novembre 1987, gli Stati membri effettuano, per ciascuna impresa produttrice di zucchero, un calcolo relativo alla campagna di commercializzazione 1986/1987. Sulla base del detto calcolo riscuotono ai sensi dell'art. 2, n. 1, il contributo speciale di riassorbimento contemporaneamente al saldo del contributo alla produzione. Secondo l'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione n. 1443/82 ( 8 ), nella versione successivamente modificata con regolamento (CEE) della Commissione 21 dicembre 1984 ( 9 ), n. 2682, il saldo del contributo alla produzione e le somme residue del contributo supplementare alla produzione sono pagate anteriormente al 15 dicembre successivo.
38.
Il contributo di riassorbimento speciale, diventa perciò esigibile, a mio parere, il 15 dicembre 1987.
39.
La seconda questione deve pertanto essere risolta nel senso che la prima quota del contributo di riassorbimento è esigibile il 15 dicembre di ciascuna campagna di commercializzazione dal 1986/1987 al 1990/1991, e la seconda quota il 15 dicembre dell'anno seguente la campagna di commercializzazione considerata. Il contributo speciale di riassorbimento è esigibile il 15 dicembre 1987.
Conclusioni
40.
Suggerisco pertanto alla Corte di risolvere come segue le questioni sollevate:
«1)
Le condizioni per il sorgere dell'obbligo di pagamento dei contributi alla produzione, istituiti dall'art. 28, nn. 3 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, come successivamente modificato, sono presenti al momento del calcolo della produzione prevedibile dei prodotti menzionati nel regolamento alla fine di ciascuna campagna di commercializzazione.
Le condizioni per il sorgere dell'obbligo di pagamento del contributo di riassorbimento, istituito con l'art. 32 bis, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, come successivamente modificato, sono presenti al momento del calcolo della produzione prevedibile dei prodotti menzionati nel regolamento alla fine di ciascuna campagna di commercializzazione dal 1986/1987 al 1990/1991.
Le condizioni per il sorgere dell'obbligo di pagamento del contributo speciale di riassorbimento, istituito con regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1987, n. 1914, che istituisce un contributo speciale di riassorbimento nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1986/1987, come successivamente modificato, sono presenti al momento del calcolo della produzione prevedibile dei prodotti menzionati nel regolamento alla fine della campagna di commercializzazione 1986/1987.
2)
La prima quota del contributo di riassorbimento istituito con l'art. 32 bis, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, come successivamente modificato, è esigibile il 15 dicembre di ciascuna campagna di commercializzazione dal 1986/1987 al 1990/1991, e la seconda quota del detto contributo di riassorbimento è esigibile il 15 dicembre dell'anno seguente la campagna considerata. Il contributo di riassorbimento speciale, istituito con l'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1987, n. 1914, è esigibile il 15 dicembre 1987».
( *1 ) Lingua originale: il danese.
( 1 ) Sentenza 4 maggio 1995 (Race. pag. I-1051).
( 2 ) GU L 177, pag. 4.
( 3 ) Regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 87, pag. 1).
( 4 ) GU L 283, pag. 15.
( 5 ) GU L 183, pag. 5.
( 6 ) GU L 290, pag. 10.
( 7 ) Punto 30.
( 8 ) Regolamento 8 giugno 1982 che stabilisce modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (GU L 158, pag. 17).
( 9 ) GU L 254, pag. 9.
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