Conclusioni dell avvocato generale
1 Con la presente impugnazione, la società di diritto italiano Ferriere Nord SpA (in prosieguo: «Ferriere Nord» o la «ricorrente») domanda a questa Corte di annullare la sentenza 6 aprile 1995 nella causa Ferriere Nord/Commissione (in prosieguo: la «sentenza» o la «sentenza impugnata») (1), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto nei confronti della decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (2) (in prosieguo: la «decisione»).
Fatti e procedimento
2 La decisione di cui si tratta infligge a quattordici produttori di rete meccanica elettrosaldata (3) un'ammenda, per avere, a tenore dell'art. 1, «(...) violato l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato partecipando nel periodo dal 27 maggio 1980 al 5 novembre 1985, in una o più occasioni, ad uno o più accordi e/o pratiche concordate [intese] consistenti nella fissazione di prezzi di vendita, nella limitazione delle vendite, nella ripartizione dei mercati, nonché in misure di applicazione di detti accordi e di controllo dei medesimi».
3 Secondo le risultanze delle verifiche operate dal Tribunale, la decisione fa carico, più in particolare, alla ricorrente « (...) di aver partecipato a due serie di intese sul mercato francese (...) [che] avrebbero avuto per oggetto la definizione di prezzi e quote, allo scopo di limitare le importazioni di rete saldata in Francia, ed uno scambio di informazioni», attuate, la prima, tra l'aprile 1981 e il marzo 1982, la seconda tra l'inizio del 1983 e la fine del 1984 (4).
4 La Ferriere Nord, al pari di altri dieci dei tredici destinatari di questa decisione, aveva presentato dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all'annullamento di essa nella parte in cui le sue disposizioni la riguardavano, o in via subordinata, alla revoca dell'ammenda di 320 000 ECU che le era stata inflitta o alla riduzione di quest'ultima secondo equità.
5 Essa faceva valere tre motivi a sostegno del suo ricorso, relativi, rispettivamente, alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, alla violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 (5) e all'esistenza di uno sviamento di potere. Tutti e tre i motivi sono stati disattesi dal Tribunale, che ha inoltre condannato la ricorrente alle spese.
6 La ricorrente ha proposto il presente ricorso con atto depositato nella cancelleria della Corte il 19 giugno 1995, domandando l'annullamento della sentenza impugnata. Essa reclama nella sua memoria, in via subordinata, una riduzione sostanziale dell'ammenda e la condanna della Commissione alle spese, sia del procedimento dinanzi al Tribunale sia del procedimento di impugnazione. La Commissione conclude per il rigetto del ricorso, la conferma della validità della decisione e la condanna della ricorrente alle spese.
7 Il presente ricorso si articola intorno a due motivi: il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell'interpretazione e nell'applicazione, da un lato, dell'art. 85, n. 1, del Trattato, dall'altro, dell'art. 15 del regolamento n. 17.
8 Esaminerò uno dopo l'altro ciascuno di questi due motivi, di cui specificherò, in tale occasione, il contenuto. Rilevo preliminarmente che, se l'essenziale dell'argomentazione svolta dalla ricorrente nella sua impugnazione sembra consistere in una ripetizione di quanto già esposto dinanzi al Tribunale, essa costituisce nondimeno una contestazione dell'interpretazione e dell'applicazione data dal Tribunale delle disposizioni comunitarie di cui è causa, e soddisfa, a tale titolo, ai requisiti posti dall'art. 51 dello Statuto della Corte e dell'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura (6).
Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato
9 Questo primo motivo si articola in tre parti. La ricorrente muove in sostanza le seguenti censure al Tribunale:
- di non aver tenuto conto della versione italiana dell'art. 85, n. 1, del Trattato, a tenore della quale un'intesa deve avere «per oggetto e per effetto» di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
- di non aver quantificato l'incidenza pregiudizievole degli accordi ai quali ha partecipato la ricorrente sul commercio tra Stati membri;
- di aver valutato erroneamente i legami economici e giuridici esistenti tra il mercato della rete saldata, prodotto oggetto delle intese anticoncorrenziali, e il mercato della vergella, prodotto rientrante nell'ambito del Trattato CECA, che si colloca a monte di quello della rete meccanica elettrosaldata e dal quale quest'ultima dipende.
Sulla versione italiana dell'art. 85
10 Il Tribunale, dopo aver preso atto del fatto che la ricorrente ammetteva di aver aderito agli accordi conclusi tra produttori di rete saldata e non ne contestava l'oggetto, ossia la fissazione di prezzi e quote (7), ha ricordato che:
«L'art. 85, n. 1, del Trattato vieta perché incompatibili con il mercato comune tutti gli accordi tra imprese o pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione e nel ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento» (8),
deducendone che:
«Dal testo della norma si evince che le sole questioni rilevanti sono se gli accordi ai quali la ricorrente ha partecipato con altre imprese avevano per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza e se potevano pregiudicare il commercio tra Stati membri (...)» (9).
11 Risolvendo tali questioni, il Tribunale ha verificato, sulla scorta dei dati prodotti, che:
«(...) gli accordi ai quali la ricorrente ha aderito, stabilendo prezzi e quote, avevano per oggetto di restringere la concorrenza e potevano pregiudicare il commercio tra Stati membri (...)» (10).
12 La ricorrente aveva prospettato a sostegno del suo ricorso un motivo attinente alla versione italiana dell'art. 85, n. 1, che, a differenza delle altre versioni linguistiche, fa riferimento agli accordi che hanno per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza (11). Essa ne deduceva che questa disposizione stabiliva una condizione cumulativa e non alternativa, in assenza della quale non poteva venirle contestata alcuna violazione. Il Tribunale ha tuttavia rilevato che:
«La ricorrente non può invocare la versione italiana dell'art. 85 per imporre alla Commissione l'onere di provare che l'intesa aveva sia un oggetto sia un effetto contrario alla concorrenza. Tale testo, infatti, non può prevalere da solo su tutte le altre versioni linguistiche che, impiegando la congiunzione "o", evidenziano chiaramente il carattere non cumulativo ma alternativo della condizione in questione, come la Corte ha affermato in una giurisprudenza costante a partire dalla sentenza [30 giugno 1966, causa 56/65] Société technique minière (...) (Racc. pag. 261). Infatti, l'uniforme interpretazione del diritto comunitario postula che questo sia interpretato ed applicato alla luce delle versioni nelle altre lingue comunitarie (sentenze della Corte 5 dicembre 1967, causa 19/67, Van der Vecht, Racc. pag. 407, in particolare pag. 417, e 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit, Racc. pag. 3415, punto 18)» (12).
13 La ricorrente fa valere che, nella sua interpretazione dell'art. 85, il Tribunale avrebbe a torto rifiutato di prendere in considerazione gli effetti concreti dell'accordo, riferendosi invece al solo oggetto anticoncorrenziale di questo. Essa muove a questo proposito al Tribunale la censura di un'erronea motivazione della sua posizione, in quanto esso abbia operato riferimenti a una giurisprudenza non attinente alla versione italiana dell'art. 85. Risulterebbe inoltre dalle sentenze citate dal Tribunale che il ricorso alle altre versioni linguistiche si giustificherebbe solo qualora il senso di una disposizione in una delle versioni non sia chiaro, il che non sarebbe il caso della versione italiana dell'art. 85.
14 L'argomentazione della ricorrente non può essere accolta, né in relazione al carattere cumulativo delle condizioni previste dall'art. 85, né in relazione al difetto di rilevanza della giurisprudenza citata.
15 E' sufficiente, in primo luogo, rilevare come a ragione il Tribunale ha ricordato che è ormai stabilito da una costante giurisprudenza che la condizione prevista all'art. 85, n. 1, presenta carattere alternativo e non cumulativo. In particolare, la vecchia sentenza, citata, Société technique minière, cui la sentenza impugnata fa riferimento, non lascia sussistere alcun dubbio nell'affermare che:
«(...) per essere colpito dal divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, l'accordo deve avere "per oggetto o per effetto d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune".
Il carattere non cumulativo, ma alternativo della presente condizione, sottolineato dalla congiunzione "o", implica innanzitutto la necessità di prendere in considerazione l'oggetto stesso dell'accordo, tenendo conto delle circostanze economiche in cui esso deve venir applicato.
Le alterazioni del gioco della concorrenza, contemplate dall'articolo 85, paragrafo 1, devono derivare da tutto l'accordo e da qualche clausola di esso.
Nel caso in cui l'esame di dette clausole non riveli un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza si dovranno prendere in esame gli effetti dell'accordo, il quale sarà colpito dal divieto qualora emerga che il gioco della concorrenza è stato in concreto impedito, ristretto o falsato in modo sensibile (...)» (13).
16 Può del pari utilmente citarsi una sentenza successiva, che conferma in modo palese questa analisi (13 luglio 1966, Consten e Grundig/Commissione) (14):
«(...) ai fini dell'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza (...)» (15).
17 Ove dovesse ancora risultare necessario, rilevo che questa posizione è stata mantenuta dalla Corte nelle sentenze più recenti. Così, nella sentenza 11 gennaio 1990, Sandoz prodotti farmaceutici/Commissione (16), avete considerato che:
«Ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del trattato, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune (...)» (17).
18 Ne consegue che può dedursi con certezza dalla vostra giurisprudenza che non è richiesto, ai sensi dell'art. 85, n. 1, che l'intesa abbia cumulativamente un oggetto e un effetto anticoncorrenziali. Solo nel caso in cui il contenuto dell'accordo non dovesse rivelare un oggetto anticoncorrenziale occorrerebbe investigare, se del caso, gli effetti nocivi sulla concorrenza. In altri termini, lo studio dell'influenza negativa sul mercato si impone solo in mancanza di una dimostrazione dell'oggetto proibito dell'accordo.
19 E' quindi a ragione che il Tribunale ha disatteso l'argomento della ricorrente relativo all'esigenza di una condizione cumulativa posta dall'art. 85, n. 1, del Trattato.
20 Che questo argomento abbia potuto essere dedotto dalla versione italiana di questa disposizione non cambia nulla a tale riguardo. Infatti, ai sensi della giurisprudenza citata dal Tribunale, «[la] necessità che le norme comunitarie siano interpretate in modo uniforme esclude (...) la possibilità di prendere in considerazione un solo testo ed impone di tener conto, in caso di dubbio, dei testi redatti nelle altre (...) lingue» (18). In effetti, «[va] (...) considerato che le norme comunitarie sono redatte in diverse lingue e che le varie versioni linguistiche fanno fede nella stessa misura: l'interpretazione di una norma comunitaria comporta quindi il raffronto di tali versioni» (19).
21 Non può quindi muoversi al Tribunale la censura di non aver tenuto in considerazione la versione italiana dell'art. 85, n. 1, del Trattato, nell'interpretazione e applicazione da esso date a questa disposizione, a meno di non voler prescindere dall'esigenza imperativa di interpretazione uniforme del diritto comunitario.
Sul pregiudizio al commercio tra Stati membri
22 La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto omettendo di esaminare in che cosa gli accordi ai quali essa ha partecipato pregiudicassero il commercio tra Stati membri. Essa afferma che, per essere contrario all'art. 85, un accordo dev'essere atto a pregiudicare in maniera sensibile il commercio tra Stati membri. Ora, a suo avviso, gli accordi in questione non erano atti a modificare in maniera sensibile gli scambi tra la Francia e l'Italia.
23 Essa fa riferimento, in proposito, alla sentenza 25 novembre 1971, Béguelin Import (20), che enuncia le condizioni di applicazione dell'art. 85 in questi termini:
«Per essere incompatibile col mercato comune e vietato dall'art. 85, l'accordo deve poter "pregiudicare il commercio tra Stati membri" ed avere "per oggetto o per effetto" d'influire negativamente sul "gioco della concorrenza all'interno del mercato comune." (21)
(...).
Infine, per essere vietato dall'art. 85, l'accordo deve pregiudicare in modo rilevante il commercio tra Stati membri e il gioco della concorrenza (...)» (22).
24 Occorre rilevare che questa sentenza non fa che confermare la vostra giurisprudenza secondo la quale un accordo ricade nel divieto di cui all'art. 85 solo se esiste un grado sufficiente di probabilità che esso eserciti un'influenza sulle correnti di scambi in un senso che potrebbe pregiudicare la realizzazione del mercato unico tra Stati. Questa condizione dev'essere intesa in riferimento al contesto reale in cui l'accordo si colloca. Solo un esame concreto permette il formarsi di un convincimento a questo proposito (23).
25 Se la ricorrente ritiene che alcuni elementi di fatto (scambi intracomunitari limitati alle regioni di frontiera) propri alle circostanze del caso siano sufficienti a escludere che la sua partecipazione agli accordi possa avere influenzato in una qualche maniera il commercio intracomunitario della rete saldata, mi sembra, al contrario, che la sentenza impugnata abbia accuratamente tenuto conto dei dati di fatto della controversia nell'esaminare gli argomenti prospettati dalla ricorrente nel suo ricorso in primo grado e ribaditi nell'impugnazione, e che li abbia disattesi ad esito di una motivazione specifica.
26 E', in effetti, a ragione che, conformemente alla vostra giurisprudenza, il Tribunale ha rilevato che è sufficiente, ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, che gli accordi controversi siano atti a pregiudicare sensibilmente il gioco della concorrenza, senza che sia necessario dimostrare tale pregiudizio.
27 Il Tribunale ha quindi rammentato in maniera perfettamente giustificata che l'effetto restrittivo è censurabile in forza dell'art. 85, n. 1, se sono riunite le due seguenti condizioni : è sufficiente che questo effetto si produca o che possa prodursi; occorre che il pregiudizio che esso è idoneo ad arrecare alla concorrenza sia rilevante:
«Per quanto concerne l'incidenza sul commercio tra Stati membri, occorre ricordare che l'art. 85, n. 1, del Trattato non prescrive che venga dimostrato che tali accordi hanno, in effetti, pregiudicato in misura rilevante gli scambi (...) ma richiede che si provi che gli accordi sono atti a produrre questo effetto (sentenza [1_ febbraio 1978, causa 19/77], Miller/Commissione (...) [Racc. pag. 131], punto 15)» (24).
28 Il rinvio alla sentenza Miller/Commissione operato dal Tribunale rammenta opportunamente la posizione, priva di qualsiasi ambiguità, della Corte su questo punto:
«(...) vietando gli accordi che hanno per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza e possono pregiudicare gli scambi fra Stati membri, l'art. 85, n. 1, del Trattato non prescrive che venga dimostrato che tali accordi hanno, in effetti, pregiudicato in misura rilevante gli scambi, prova che nella maggior parte dei casi potrebbe difficilmente venir fornita, ma richiede che si provi che gli accordi sono atti a produrre questo effetto» (25).
29 Il Tribunale è poi passato a un esame del contesto fattuale, prima di dedurre l'esistenza di una possibilità di incidenza apprezzabile sul mercato:
«Nel caso di specie va rilevato che il fatto che le unità produttive della rete saldata della ricorrente sono distanti dal mercato francese non è di per sé atto a ostacolare le sue esportazioni in tale mercato. In proposito, l'argomento della ricorrente dimostra peraltro esso stesso che le intese, mirando ad aumentare i prezzi, erano idonee ad incrementare le sue esportazioni in Francia e quindi a incidere sugli scambi tra Stati membri.
Anche ammettendo, come sostiene la ricorrente, che le intese non abbiano modificato la quota di mercato complessivamente detenuta dai produttori italiani e che le loro esportazioni siano rimaste molto al di sotto delle quote attribuite, cionondimeno le accertate restrizioni alla concorrenza erano atte a sviare i flussi commerciali dal percorso che avrebbero altrimenti seguito (sentenza [29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78], Van Landewyck e a./Commissione [Racc. pag. 3125], punto 172). Le intese avevano infatti per oggetto il contingentamento delle importazioni sul mercato francese allo scopo di consentire un artificioso rialzo dei prezzi su tale mercato» (26).
30 La ricorrente ritiene, peraltro, che il Tribunale citi inopportunamente, al punto 27 della sentenza impugnata, la sentenza 17 dicembre 1991 nella causa T-6/89, Enichem Anic/Commissione (27). Essa fa valere, in effetti, che, mentre questa causa riguardava un accordo tra tutti i produttori della Comunità finalizzato alla ripartizione del mercato mediante l'attribuzione di «quote» di vendita annuali, nel caso della rete saldata gli scambi tra Stati erano invece molto limitati.
31 Questo argomento non può essere accolto e la citazione fatta dal Tribunale è del tutto pertinente.
32 Il Tribunale ha infatti affermato, a ragione, che «(...)è irrilevante la questione se la partecipazione individuale della ricorrente a tali accordi, tenuto conto della debolezza della sua posizione sul mercato francese, poteva restringere la concorrenza o pregiudicare il commercio tra Stati membri». L'unico elemento pertinente - che è stato effettivamente esaminato, come abbiamo ora ricordato -, è accertare, conformemente alla sentenza Enichem Anic/Commissione, citata dal Tribunale, se l'infrazione cui la ricorrente ha partecipato fosse atta, nel suo complesso, a costituire una violazione dell'art. 85 del Trattato:
«(...) si deve respingere l'argomento della ricorrente diretto a dimostrare che le sue attività non potevano avere un effetto restrittivo sulla concorrenza. Infatti, la questione pertinente non è quella di stabilire se la partecipazione individuale della ricorrente all'infrazione abbia potuto restringere la concorrenza, ma quella di stabilire se l'infrazione alla quale essa ha partecipato assieme ad altri abbia potuto restringerla. A questo proposito va osservato che le imprese che hanno partecipato all'infrazione rilevata nella decisione detengono la quasi totalità del mercato considerato, il che indica manifestamente che l'infrazione da esse commessa congiuntamente ha potuto restringere la concorrenza» (28).
33 Di conseguenza, l'argomento tratto da un'erronea interpretazione della nozione di effetto pregiudizievole al commercio tra Stati membri ai sensi dell'art. 85 del Trattato da parte del Tribunale non può essere accolto.
Sull'incidenza del mercato della vergella su quello della rete saldata
34 Nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente aveva richiamato l'attenzione sul fatto che, nella valutazione dell'incidenza sulla concorrenza degli accordi in questione, non poteva astrarsi dal contesto economico e giuridico relativo alla vergella, tenuto conto dello stretto legame esistente tra il mercato della rete saldata, prodotto oggetto delle intese anticoncorrenziali, e quello della vergella, prodotto rientrante nell'ambito del Trattato CECA. Nella misura in cui il prezzo della rete saldata dipende in ampia misura da quello della vergella, se le intese controverse hanno avuto per effetto un aumento del prezzo della rete saldata, questo risultato ha coinciso con l'auspicio, manifestato dalla Commissione nell'ambito della sua politica di ristrutturazione dell'industria siderurgica, di veder aumentare il prezzo della vergella, poiché quest'ultimo aumento è stato causato da quello del prezzo della rete saldata.
35 Al punto 29 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ammesso:
«Per quanto concerne l'incidenza sulla concorrenza, è vero che, come rilevato dalla ricorrente, il prezzo della rete elettrosaldata dipende in ampia misura da quello della vergella» (29).
Esso ha tuttavia considerato, valutando liberamente gli elementi di fatto sottopostigli, che :
«ciò non vuol dire che sia esclusa qualsiasi possibilità di concorrenza efficace in questo campo sul mercato. Infatti i produttori disponevano ancora di un margine sufficiente per consentire una concorrenza effettiva sul mercato. Pertanto le intese hanno potuto avere un effetto apprezzabile sulla concorrenza (sentenza della Corte 29 ottobre 1980, (...) Van Landewick e a./Commissione [citata], punti 133 e 153)».
36 Riprendendo il ragionamento già svolto dinanzi al Tribunale, la ricorrente fa valere, nell'ambito della presente impugnazione, che lo stesso Tribunale ha omesso di esaminare l'argomento prospettato, consistente nel considerare che l'intesa sulla rete saldata era legittima in quanto contribuiva a far diminuire la produzione della vergella, richiamando una giurisprudenza non pertinente nel caso di specie.
37 Non può, a mio parere, rimproverarsi al Tribunale di avere omesso di esaminare l'argomentazione della ricorrente su questo punto.
38 Esso ha infatti considerato che l'elemento essenziale consisteva nello stabilire se esisteva una possibilità di concorrenza efficace sul mercato in questione. Il Tribunale ha risolto la questione in senso positivo, e ne ha dedotto che le intese sul mercato della rete saldata avevano potuto spiegare un effetto apprezzabile sulla concorrenza.
39 Di conseguenza, anche questo argomento deve essere disatteso.
Sul secondo motivo, relativo alla natura ingiustificata dell'ammenda
40 Con questo secondo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di non avere correttamente interpretato ed applicato l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, che conferisce alla Commissione la semplice facoltà di infliggere un'ammenda, senza che ciò costituisca un obbligo. Essa fa valere che il Tribunale ha ritenuto de plano che, di fronte a violazioni delle regole sulla concorrenza, la Commissione debba infliggere un'ammenda.
41 Per contro, la ricorrente ritiene che un'ammenda possa non essere inflitta, se le circostanze lo giustifichino e ritiene, in particolare, che il Tribunale non abbia esaminato tutti gli argomenti da essa prospettati al fine di valutare se, nella fattispecie, l'inflizione di un'ammenda nei suoi confronti fosse giustificata, e se lo fosse in base a criteri di equità. Essa invoca, a questo proposito, un argomento che ritiene «determinante», attinente allo stretto legame tra il mercato della rete saldata e quello della vergella, che dovrebbe, a suo parere, incidere sulla giustificazione o sull'importo dell'ammenda. Il riferimento principale è alla sentenza Suiker Unie e a./Commissione (30), nella quale la Corte aveva considerevolmente ridotto l'importo delle ammende inflitte dalla Commissione, poiché quest'ultima non aveva tenuto conto sufficientemente del contesto economico e giuridico dei comportamenti censurati, vale a dire, della misura in cui il sistema instaurato dall'organizzazione comune dei mercati era atta ad incidere sulle condizioni del mercato dello zucchero. La ricorrente considera che la propria situazione non sia diversa da quella esaminata dalla Corte in questa sentenza, e muove al Tribunale la censura di non aver rinvenuto alcuna similitudine tra la situazione del mercato dello zucchero e di quello della vergella, adducendo la motivazione che, nel primo caso, si trattava di un'organizzazione comune del mercato, nel secondo, di un regime di prezzi e di quote. Ora, secondo la ricorrente, un regime di prezzi e di quote in ambito CECA equivale a un'organizzazione del mercato agricolo.
42 La ricorrente fa valere, infine, per ottenere una riduzione dell'ammenda, una serie di argomenti che non sarebbero stati tenuti in considerazione dal Tribunale, e che verranno esaminati successivamente.
43 Con questo motivo, la ricorrente contesta in fatto l'interpretazione e l'applicazione operate dal Tribunale dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 per quanto concerne, da un lato, le condizioni preliminari alla possibilità per la Commissione di infliggere un'ammenda, e, dall'altro, la determinazione dell'importo dell'ammenda.
44 Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17:
«2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese e alle associazioni di imprese ammende (...) quando intenzionalmente o per negligenza:
a) commettano una infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 (...).
Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata».
45 Sul principio stesso dell'inflizione di un'ammenda, non si può, in primo luogo, come sembra suggerire la ricorrente, contestare al Tribunale di non avere precisato il carattere facoltativo di questa nel caso di violazione dell'art. 85, n. 1. La redazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 («la Commissione può») è sufficiente a dimostrare tale carattere facoltativo, senza che il Tribunale sia tenuto a rammentarlo per non violare questa disposizione.
46 Il solo requisito previsto da questa formulazione per consentire alla Commissione di fare uso di questa facoltà attiene, secondo la vostra giurisprudenza, all'accertamento della commissione delle infrazioni «(...) intenzionalmente o, quanto meno, per negligenza, (...) [di modo che] vanno (...) punite con ammenda, a norma dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 (...)» (31). Ora, il Tribunale ha avuto cura di richiamare questa condizione preliminare, al punto 41 della sentenza impugnata, prima di accertare che essa sussisteva nella fattispecie, al punto 42:
«Nel caso di specie, il Tribunale, tenuto conto dell'intrinseca gravità e del carattere palese dell'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato, ed in particolare alle lettere a) e c) dello stesso, ritiene che la ricorrente non possa sostenere di non aver agito intenzionalmente».
47 Tanto meno può accogliersi la censura secondo cui il Tribunale non ha dimostrato la fondatezza della decisione che infligge l'ammenda, in particolare per quanto attiene all'importo, senza tenere conto dell'argomentazione della ricorrente.
48 Ai sensi dell'art. 15, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 17, la determinazione dell'ammontare dell'ammenda è funzione «oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata». La Corte ha interpretato la condizione attinente alla «gravità dell'infrazione» nel senso che essa dev'essere dimostrata in rapporto a un certo numero di elementi, quali, ad esempio, il contesto economico e giuridico in cui si colloca il settore considerato. E' in particolare da questo profilo che la ricorrente tenta di ottenere una riduzione dell'ammontare dell'ammenda inflittale.
49 In merito a quello che la ricorrente considera l'argomento «determinante», vale a dire il legame con il mercato della vergella, che dovrebbe incidere sulla giustificazione o sull'ammontare dell'ammenda, occorre constatare che il Tribunale ha debitamente riportato l'argomentazione della ricorrente (punti 58-60 della sentenza impugnata), prima di enunciare i motivi (punti 63-66) per i quali questa doveva essere respinta.
50 In particolare, in relazione al parallelo da stabilire con il legame tra lo zucchero e la barbabietola, esaminato dalla Corte nella citata sentenza Suiker Unie e a./Commissione, il Tribunale ha così tenuto conto delle pretese della ricorrente, al punto 58 della sentenza:
«In quest'ultimo caso, esisteva per lo zucchero un'organizzazione comune dei mercati che tendeva a garantire, attraverso un sistema di prezzi e di quote, un'equa remunerazione del prodotto di base, che è la barbabietola. Nel caso presente esiste "una organizzazione comune dei mercati" a livello del prodotto di base, la vergella, mirante a proteggere direttamente questo prodotto, senza prevedere alcunché per il prodotto trasformato. Orbene, in mancanza di una disciplina delle consegne e dei prezzi del prodotto trasformato, la rete saldata, la protezione accordata alla vergella si sarebbe potuta rivelare inefficace. Per questo motivo i produttori avrebbero volontariamente colmato la lacuna nel sistema con una disciplina propria. Conseguentemente, il Tribunale dovrebbe ridurre notevolmente l'ammenda, come aveva fatto la Corte nella sua sentenza 16 dicembre 1975, per via del fatto che nel settore in questione il margine di applicazione delle regole di concorrenza è estremamente ridotto».
51 Nella sentenza Suiker Unie e a./Commissione, la Corte, dopo aver ritenuto la fondatezza di principio della decisione che infliggeva un'ammenda (32), ha rammentato i criteri che permettono di valutarne l'ammontare:
«Per la liquidazione delle ammende occorre tener conto, in forza del n. 2 [dell'art. 15 del regolamento n. 17], della gravità e della durata delle infrazioni; la Corte, di conseguenza, deve prendere in considerazione il contesto normativo ed economico del comportamento criticato, la natura delle limitazioni imposte alla concorrenza, nonché il numero e le dimensioni delle imprese interessate» (33);
prima di giustificarne la riduzione con le particolarità proprie del mercato dello zucchero:
«(...) l'organizzazione comune del mercato dello zucchero, che tende d'altronde a perdere il suo iniziale carattere transitorio e che (...) ha lasciato al gioco della concorrenza solo uno spazio residuo, ha contribuito a conservare, presso i produttori di zucchero, un atteggiamento anticoncorrenziale.
Benché non possa servire a giustificare pratiche atte ad aggravare ulteriormente gl'inconvenienti del sistema in questione rispetto al trattato, tale situazione ha comunque come conseguenza il fatto che il comportamento degl'interessati non può essere giudicato con la normale severità» (34);
«Tenuto conto di tutto quanto precede, le ammende inflitte (...) vanno ridotte» (35).
52 Il Tribunale ha respinto nel modo seguente il ravvicinamento che si è sostenuto tra la situazione di mercato esaminata nella sentenza Suiker Unie e a./Commissione e quella del caso di specie:
«la ricorrente non può invocare la citata sentenza Suiker Unie e a./Commissione in quanto questa si riferisce ad un'ipotesi sostanzialmente diversa da quella in esame per due aspetti. Da un canto, si trattava di un'organizzazione comune del mercato agricolo soggetta al Trattato CEE, mentre nel caso di specie si tratta di un regime di prezzi e di quote di produzione soggetto al Trattato CECA. D'altro canto, nel caso Suiker Unie era il prodotto derivato ad essere oggetto di un'organizzazione comune di mercato, mentre nel caso di specie è il prodotto di base che è oggetto del regime di prezzi e di quote di produzione. Ne discende che le ipotesi considerate nella sentenza Suiker Unie e a./Commissione e la presente causa sono, sul piano economico, fondamentalmente diverse e che quindi la ricorrente non può invocare quella sentenza a sostegno delle proprie pretese» (36).
53 Così, contrariamente alle allegazioni della ricorrente, il Tribunale ha esaminato a sufficienza questo aspetto dell'argomentazione. Esso ha dimostrato in modo chiaro, segnatamente, che, contrariamente alla situazione di cui la Corte ha avuto a conoscere nella sentenza Suiker Unie e a./Commissione, il mercato della rete saldata permette una concorrenza effettiva e che le intese su questo mercato hanno costituito un'infrazione all'art. 85 che giustifica l'inflizione dell'ammenda prevista dalla decisione.
54 Per quanto riguarda, infine, gli argomenti invocati dalla ricorrente al fine di ottenere una riduzione dell'ammontare dell'ammenda inflitta, essi non ci tratterranno a lungo, poiché, ancora una volta, non può contestarsi al Tribunale di non averne tenuto conto in sede di applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
55 Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'ammenda, la gravità dell'infrazione, della quale dev'essere tenuto conto, è «(...) funzione di un gran numero di elementi, quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che [sia necessario redigere] un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione» (37).
56 Non è, dunque, tanto la presa in considerazione di una serie di argomenti, quanto la riunione di due elementi, uno relativo alla durata dell'infrazione, l'altro alla sua gravità, la cui valutazione è funzione del contesto generale, a risultare decisiva nella determinazione dell'ammontare dell'ammenda inflitta. Orbene, nell'applicare l'art. 15, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 17, il Tribunale ha proceduto all'esame della riunione di questi due elementi.
57 Per quanto riguarda la durata dell'infrazione, la cui valutazione non è peraltro contestata dalla ricorrente, rinviamo agli elementi di fatto riportati al punto 15 della sentenza.
58 In relazione alla gravità dell'infrazione, è sufficiente rilevare che il Tribunale non ha omesso l'esame degli elementi invocati a sostegno dell'impugnazione.
59 Così, l'argomento secondo cui essa avrebbe agito nell'intento di salvaguardare il mercato della vergella «per ottemperare alle disposizioni della Commissione» è stato esaminato e respinto dal Tribunale al punto 64 della sentenza impugnata come inidoneo a configurare una «circostanza attenuante».
60 Peraltro, l'affermazione della ricorrente, secondo la quale essa non avrebbe ricavato alcun beneficio dalla violazione di cui si tratta, è stata esaminata dal Tribunale ai punti 53 e seguenti della sentenza, che rilevano come la decisione abbia effettivamente tenuto conto della scarsa redditività della produzione di rete saldata in generale, e della posizione della ricorrente in particolare.
61 Per quanto concerne l'argomento attinente alla circostanza che la ricorrente avrebbe operato in una «prospettiva di integrazione, e non di chiusura dei mercati», essa non è stata invocata, in quanto tale, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale. Tuttavia, come rileva la Commissione, questo elemento si iscrive, piuttosto, nel contesto più ampio dell'infrazione commessa intenzionalmente o per negligenza e, in tale prospettiva, è stato correttamente analizzato ai punti 41 e 42 della sentenza.
62 In relazione al fatto che la ricorrente non ha partecipato agli accordi relativi al mercato del Benelux, né a quelli del mercato tedesco, nonostante quest'ultimo presentasse per essa un interesse considerevole, non può contestarsi al Tribunale di non averne tenuto conto, dal momento che, in ogni caso, ai sensi della decisione, alla ricorrente viene addebitata una partecipazione alle intese sul solo mercato francese, ad esclusione dei mercati del Benelux o tedesco.
63 Infine, se l'argomento secondo cui la ricorrente non avrebbe incoraggiato le intese anticoncorrenziali sul mercato italiano, nonostante fosse stata in grado di farlo, tenuto conto della sua posizione dominante sul mercato, non è stato considerato dal Tribunale, esso mi sembra inconferente: la ricorrente non può invocare, a titolo di circostanza attenuante, il fatto di non aver posto in essere ulteriori pratiche vietate.
64 Il motivo relativo a un'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 dev'essere quindi ugualmente disatteso.
Conclusioni
65 Considerato quanto precede, vi propongo quindi di:
- respingere il ricorso nel suo complesso;
- condannare la ricorrente alle spese, ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.
(1) - Causa T-143/89 (Racc. pag. II-917).
(2) - IV/31.553 - Rete metallica elettrosaldata (GU L 260, pag. 1).
(3) - Ai sensi del punto 1 della sentenza impugnata, che riproduce la definizione figurante alla pag. 1 della decisione, la rete meccanica elettrosaldata è «(...) un prodotto prefabbricato per rinforzo costituito da fili d'acciaio trafilati a freddo, lisci o ad aderenza migliorata, saldati insieme ad ogni incrocio in modo da formare una rete. Essa è impiegata in quasi tutti i settori della costruzione in cemento rinforzato (...)».
(4) - Punto 15 della sentenza.
(5) - Regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204).
(6) - V. paragrafi 18 e 19 delle nostre conclusioni nella causa C-153/96 P, de Rijk/Commissione, attualmente pendente.
(7) - Punto 25 della sentenza.
(8) - Punto 26 della sentenza.
(9) - Punto 27 della sentenza.
(10) - Punto 28 della sentenza.
(11) - Questa versione è redatta come segue: «1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune (...)» (il corsivo è mio).
(12) - Punto 31 della sentenza.
(13) - Citata; Racc. pag. 281.
(14) - Cause riunite 56/64 e 58/64 (Racc. pag. 457).
(15) - Racc. pag. 520. V. anche la sentenza 13 luglio 1966, causa 32/65, Italia/Consiglio (Racc. pag. 295, in particolare pag. 321).
(16) - Causa C-277/87 (Racc. pag. I-45).
(17) - Racc. pag. I-46, punto 3.
(18) - Sentenza Van der Vecht, citata (Racc. pag. 417; il corsivo è mio).
(19) - Sentenza Cilfit, citata, punto 118.
(20) - Causa 22/71 (Racc. pag. 949).
(21) - Punto 10.
(22) - Punto 16.
(23) - V., ad es., le sentenze 9 luglio 1969, causa 5/69, Völk (Racc. pag. 295, punto 7), e 6 maggio 1971, causa 1/71, Cadillon (Racc. pag. 351, punto 8).
(24) - Punto 32.
(25) - Sentenza Miller/Commissione, citata, punto 15.
(26) - Punti 33 e 34 della sentenza impugnata.
(27) - Racc. pag. II-1623, punti 216 e 224.
(28) - Punto 216 della sentenza Enichem Anic/Commissione, citata.
(29) - Ciò facendo, esso ha rilevato peraltro un elemento di cui è stato tenuto successivamente conto nella decisione. Nell'esposizione dei fatti in questa contenuta, segnatamente al punto A (2), si può infatti leggere: «Il valore aggiunto della rete saldata rispetto al prodotto semilavorato, la vergella, è relativamente modesto (20-25%) e quindi il suo prezzo finale dipende in larga misura dal prezzo della vergella in questione».
(30) - Sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73 (Racc. pag. 1663).
(31) - Sentenza Suiker Unie e a./Commissione, citata, punto 611. V. anche l'ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione (Racc. pag. I-1611, punto 53).
(32) - Punto 611.
(33) - Punto 612.
(34) - Punti 619 e 620.
(35) - Punto 624.
(36) - Punto 63.
(37) - Ordinanza della Corte 25 marzo 1996, SPO e a./Commissione, citata (punti 53 e 54; il corsivo è mio).
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