Conclusioni dell avvocato generale
1 La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht di Amburgo, è indissociabile dal contesto politico che si è delineato dopo i fatti del 1989, che sono stati all'origine della riunificazione della Germania.
2 Questi sconvolgimenti si sono tradotti in mutamenti nell'ordinamento giuridico, la cui portata si è talvolta rivelata incerta, in particolare nei confronti delle operazioni commerciali in corso di realizzazione, come nel caso di specie.
3 La causa sottopostavi riguarda l'esportazione, prima della riunificazione tedesca, dalla Repubblica democratica tedesca (in prosieguo: la «RDT») nella Repubblica federale di Germania (in prosieguo: la «RFG») di bovini (in prosieguo: gli «animali», i «prodotti» o le «merci») per la successiva riesportazione nell'Unione sovietica. Si tratta in sostanza di stabilire se l'impresa all'origine della detta operazione abbia diritto al versamento di restituzioni all'esportazione perché l'origine degli animali sarebbe divenuta comunitaria a causa della riunificazione verificatasi mentre si trovavano in deposito nella RFG.
I - Fatti, procedimento nazionale e questione pregiudiziale
4 Il 9 maggio 1990 la società A. Moksel AG, con sede in Baviera, acquistava circa 20 000 bovini ad un'impresa della Germania Est, al fine di macellarli nella RFG e riesportarli quindi nell'Unione sovietica.
5 Il 15 maggio 1990 la A. Moksel riceveva dalle autorità competenti dell'Alta Baviera un'autorizzazione di transito che consentiva la macellazione degli animali nella RFG, a condizione che venissero posti in deposito doganale sino all'esportazione della carne e delle frattaglie.
6 L'importazione nella RFG di circa 3 500 dei detti animali veniva effettuata durante il periodo 24 maggio-22 giugno 1990. Questi ultimi, indi i prodotti ottenuti dalla macellazione, rimanevano come previsto sotto controllo doganale (regime di deposito doganale).
7 Un'unione economica e monetaria veniva istituita fra le due Germanie in forza del Trattato (Staatsvertrag) del 18 maggio 1990 tra la RFG e la RDT. Dopo l'istituzione di un'«unione agricola de facto» il 1_ agosto 1990, il Trattato sulla realizzazione dell'unità della Germania è entrato in vigore il 3 ottobre 1990 (1).
8 Il 10 gennaio 1991, la A. Moksel espletava le formalità per l'esportazione dei prodotti della macellazione nell'ex Unione sovietica e, il 15 gennaio 1991, presentava allo Hauptzollamt Hamburg-Jonas una domanda di restituzioni all'esportazione.
9 Con provvedimento 10 aprile 1991, lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas negava le restituzioni richieste. La A. Moksel proponeva quindi un ricorso dinanzi al Finanzgericht di Amburgo, il quale ha sottoposto alla Corte la seguente questione:
«Se il combinato disposto dell'art. 8, n. 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87, nella versione del 27 novembre 1987, modificata l'8 dicembre 1988, e dell'art. 9, n. 2, del Trattato CE, vada interpretato nel senso che dette norme comprendono anche prodotti importati nel periodo 24 maggio-22 giugno 1990 dall'ex Repubblica democratica tedesca nella Repubblica federale di Germania in virtù di un'autorizzazione eccezionale per la trasformazione di merci in transito ed esportati in un paese terzo il 10 gennaio 1991».
10 La lettura dell'ordinanza di rinvio consente di precisare il punto in ordine al quale il giudice tedesco chiede chiarimenti. A suo parere, in origine «per il bestiame originario della RDT e per i prodotti da esso ottenuti non era di regola possibile concedere restituzioni all'esportazione (...)» (2). I suoi dubbi vertono quindi sull'eventuale modifica dello status delle merci che risulterebbe dalla modifica dell'ordinamento giuridico in conseguenza della riunificazione della RDT e della RFG (3). Occorre pertanto esaminare questo aspetto della causa, relativo all'applicazione della legge ratione temporis.
II - Il contesto normativo
11 La ratio delle restituzioni all'esportazione è ricavabile dai prezzi dei prodotti agricoli degli Stati membri, che sono di norma superiori ai prezzi del mercato mondiale. Essi vengono quindi adeguati, per esigenze di concorrenzialità, ai prezzi praticati dai paesi terzi, il che rende necessaria la concessione di compensazioni sotto forma di restituzioni all'esportazione, le cui modalità di attribuzione sono in discussione nel caso di specie.
12 La normativa del settore è contenuta in vari atti normativi, costituiti essenzialmente da regolamenti comunitari.
13 L'art. 18, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (4), dispone:
«Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 in base ai corsi o ai prezzi di tali prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione».
14 L'art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 885, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi (5), prevede che:
«Il versamento della restituzione è effettuato quando è fornita la prova che i prodotti:
- sono stati esportati fuori della Comunità;
- sono di origine comunitaria, salvo deroga decisa ai sensi dell'articolo 7».
15 L'art. 7 del regolamento n. 885/68 precisa quanto segue:
«Salvo deroga decisa secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 (6), non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento (7), importati da paesi terzi e riesportati verso di essi».
16 L'art. 8, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (8), contiene la disposizione seguente:
«La restituzione è concessa soltanto per prodotti che si trovano in una delle situazioni contemplate dall'articolo 9, paragrafo 2, del Trattato, anche se i relativi imballaggi non rispondono a tali requisiti».
17 Infine, ai sensi dell'art. 9, n. 2, del Trattato:
«Le disposizioni del capo 1, sezione prima, e del capo 2 del presente titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri» (9).
18 Il combinato disposto di queste due ultime disposizioni nonché degli artt. 6, n. 1, e 7 del regolamento n. 885/68 denota incertezza sui presupposti per la concessione delle restituzioni all'esportazione. Gli artt. 6 e 7 del regolamento n. 885/68 riservano infatti le restituzioni alle esportazioni di prodotti di origine comunitaria e ne vietano l'attribuzione all'atto delle esportazioni di prodotti importati dai paesi terzi, mentre ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 3665/87 possono essere concesse le restituzioni anche per l'esportazione di prodotti, in provenienza da paesi terzi, che si trovino in libera pratica negli Stati membri.
19 Questa contraddizione può però essere superata, nel senso propugnato dal regolamento n. 3665/87 emanato dalla Commissione, grazie alla parte dell'art. 7, del regolamento n. 885/68 che, rinviando al procedimento di cui all'art. 27 del regolamento n. 805/68 (10), riconosce esplicitamente a quest'ultima il diritto di derogare al principio del divieto delle restituzioni per prodotti importati da paesi terzi.
20 Facendo ricorso al procedimento dell'art. 27, la Commissione ha potuto modificare le modalità di attribuzione delle restituzioni all'esportazione. Infatti tale contesto procedurale è anche quello cui rinvia l'art. 18, n. 6, del regolamento n. 805/68 per la fissazione delle modalità di applicazione del complesso dell'art. 18, sul cui fondamento è stato appunto emanato il regolamento n. 3665/87 (11).
21 Infatti, il regolamento n. 3665/87, il cui art. 8, n. 1, primo comma, deve a mio parere prevalere sugli artt. 6 e 7 del regolamento n. 885/68, è stato emanato dalla Commissione in forza del «regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87, in particolare, l'articolo 16, paragrafo 6, e l'articolo 24, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli» (12). Ora, le «disposizioni corrispondenti» così designate sono in particolare quelle contenute nell'art. 18, n. 6, del regolamento n. 805/68.
22 Va inoltre osservato che, stabilendo che «le misure previste dal presente regolamento sono conformi (...) ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati», l'ultimo `considerando' del regolamento n. 3665/87 si riferisce al parere del comitato di gestione della carne bovina previsto dal citato art. 27, confermando quindi sia il ricorso al detto procedimento sia la regolarità del medesimo.
23 Di conseguenza, il regolamento n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, ha a mio parere legittimamente modificato le modalità di attribuzione delle restituzioni introducendo la deroga dell'art. 8, n. 1, primo comma, che consente di attribuire restituzioni all'esportazione per i prodotti importati dai paesi terzi.
24 Pertanto la disciplina da applicare mi pare quella contenuta in tale atto normativo, da cui emerge che la A. Moksel, per poter fruire delle restituzioni all'esportazione, deve dimostrare che gli animali potevano essere considerati come originari della Comunità a causa dell'integrazione della RDT nel territorio comunitario, benché l'operazione di cui è causa fosse stata iniziata prima della riunificazione della Germania, ovvero che i detti animali, essendo originari della RDT quando quest'ultima era un paese terzo, soddisfano le condizioni di immissione in libera pratica stabilite dal Trattato.
III - Sull'origine delle merci
25 Prima di qualificare giuridicamente l'origine degli animali esportati nell'Unione sovietica, occorre determinare la loro origine da un punto di vista strettamente geografico.
A - L'origine geografica degli animali
26 Ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 802, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (13):
«Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese».
27 In particolare, il n. 2, lett. d), del medesimo articolo precisa che:
«Per merci interamente ottenute in un solo paese s'intendono (...) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati».
28 Non è contestato che l'allevamento degli animali, di cui sono stati poi esportate nell'Unione sovietica la carne e le frattaglie, è avvenuto nel territorio della RDT.
29 La rilevanza del luogo di macellazione degli animali, nel caso di specie il territorio della RFG, per quanto riguarda la determinazione della loro origine risulta dai regolamenti nn. 802/68 e (CEE) n. 3620/90 (14).
30 L'art. 5 del regolamento n. 802/68 stabilisce:
«Una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più paesi è originaria del paese nel quale è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione».
31 Tuttavia, ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 3620/90, la macellazione dei bovini conferisce «alle carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate così ottenute, l'origine del paese ove è avvenuta la macellazione, solo se gli animali in questione sono stati ingrassati in tale paese per un periodo di almeno tre mesi nel caso di (...) bovini (...)». Non risulta da nessun elemento degli atti di causa, e non è stato sostenuto dalle parti, che la macellazione degli animali sia stata preceduta da un periodo d'ingrasso superiore alla detta durata nella RFG.
32 Gli elementi precedenti mi inducono a ritenere, così come ha fatto il giudice a quo, che gli animali sono effettivamente originari della RDT.
33 Sorge pertanto la questione dell'incidenza che possa aver avuto sull'origine dei bovini l'integrazione della RDT nel territorio comunitario.
B - Le conseguenze del Trattato di unificazione sull'origine degli animali
34 Come ha ricordato il giudice a quo, la RDT non apparteneva alla Comunità prima del Trattato di unificazione. Tale constatazione risulta dalle disposizioni dell'art. 227 del Trattato CEE. La Corte stessa ha dichiarato, in ordine ai rapporti economici fra la RDT e al Comunità, per quanto riguarda l'art. 1 del protocollo relativo al commercio interno tedesco (15), che «questa disciplina è diretta solo ad evitare che nel territorio della Repubblica federale di Germania si applichino norme comunitarie al commercio interno tedesco. Il riconoscimento di tale deroga non comporta che la DDR faccia parte della Comunità, bensì che ad essa DDR viene riconosciuto un regime speciale, in quanto territorio non facente parte della Comunità» (16).
35 La A. Moksel considera inconferente il richiamo alla giurisprudenza Fleischkontor perché riguarda una situazione di fatto in cui le merci provenienti dalla RDT erano effettivamente originarie di tale paese al momento dell'esportazione e della presentazione della domanda di restituzioni all'esportazione, mentre nel caso di specie, nelle stesse fasi, la RDT era scomparsa.
36 La ricorrente sostiene che «il 3 ottobre 1990, cioè al momento dell'adesione dell'ex RDT alla Repubblica federale di Germania, si è verificato un mutamento automatico dell'origine di tutte le merci provenienti dall'ex RDT» e che «le merci che si trovavano nel territorio dell'ex RDT hanno automaticamente acquisito l'origine loro conferita dall'ordinamento giuridico del territorio che assorbe la RDT e dall'ordinamento giuridico comunitario prevalente» (17). Essa osserva che il cambiamento di status del territorio dell'ex RDT conseguente all'entrata in vigore del Trattato di unificazione, constatato dal regolamento (CEE) del Consiglio 17 settembre 1990, n. 2684 (18), «non prevede deroghe in materia doganale, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative al territorio doganale e all'origine delle merci» (19).
37 Il Trattato di unificazione è successivo al periodo nel corso del quale gli animali sono stati trasportati nel territorio della RFG, e quindi solo una disposizione di legge retroattiva mi sembra atta a conferire alle merci, in provenienza dal territorio della Germania Est prima dell'unificazione, un'origine comunitaria.
38 Occorre pertanto esaminare, al fine di delimitarne la portata nel tempo, le norme giuridiche con cui il territorio della RDT è divenuto parte integrante del territorio comunitario.
39 L'integrazione della RDT nel territorio doganale della Comunità è stata realizzata mediante il citato Trattato 31 agosto 1990, il cui art. 10, nn. 1 e 2, dispone:
«1) Non appena l'adesione sarà effettiva, i trattati sulle Comunità europee, ivi comprese le modifiche e integrazioni dei medesimi, nonché gli accordi, trattati e risoluzioni internazionali ad essi collegati diverranno applicabili al territorio [dei Länder della RDT].
2) Non appena l'adesione sarà effettiva, le leggi emanate in forza dei trattati delle Comunità europee si applicheranno ai territori [dei Länder della RDT] fatte salve le deroghe previste dalle istituzioni comunitarie competenti. Le dette deroghe dovranno tener conto delle necessità amministrative e contribuire alla prevenzione delle difficoltà economiche» (20).
40 Con tale formulazione il Trattato rende applicabile il complesso delle norme comunitarie al territorio dei Länder della RDT dal momento dell'adesione di quest'ultima alla RFG. In mancanza di disposizioni che gli attribuiscano un effetto sulle situazioni giuridiche precedenti alla sua entrata in vigore, a mio parere si deve ritenere che esso dispone solo per il futuro e non ha quindi efficacia retroattiva rilevante per l'origine degli animali e il loro status giuridico.
41 Il motivo dedotto dalla A. Moksel, il quale suppone che l'origine delle merci presenti nel territorio della RFG al momento dell'unificazione sia stata modificata retroattivamente, non si fonda pertanto su nessuna disposizione esplicita della normativa comunitaria. Ora, la Corte ha dichiarato che, per essere efficace, la retroattività dev'essere indicata chiaramente: «(...) il principio della certezza del diritto osta a che un regolamento sia applicato retroattivamente, e ciò a prescindere dalle conseguenze favorevoli o sfavorevoli che una siffatta applicazione potrebbe avere per l'interessato, a meno che vi siano indizi sufficientemente chiari, vuoi nella sua lettera, vuoi nei suoi scopi, i quali consentano di ritenere che il regolamento non dispone esclusivamente per l'avvenire» (21).
42 Analogamente, mi associo alle conclusioni presentate dall'avvocato generale Fennelly nella causa Allain, secondo cui «sebbene la giurisprudenza sulla mancanza di qualunque effetto retroattivo del diritto comunitario faccia riferimento in generale ai provvedimenti adottati dalle istituzioni, il principio della certezza del diritto impone (...) di non riconoscere un effetto del genere nemmeno alla reinterpretazione del Trattato [CECA] volta a tener conto della riunificazione della Germania» (22).
43 Pertanto l'origine degli animali, anche se è stata determinata al momento dell'esportazione o della presentazione della domanda di restituzioni all'esportazione, quindi dopo la riunificazione, in mancanza di disposizioni di modifica rimane inalterata.
44 Effettivamente, nella nota 24 ottobre 1990 all'attenzione delle delegazioni del comitato di gestione «Meccanismi degli scambi» (23), la Commissione si è pronunciata in un senso diverso. Tuttavia, tale documento non mi sembra possa modificare lo status delle merci. In primo luogo, la sua impostazione pedagogica, risultante dal fatto che è stato inteso come una «sintesi della situazione giuridica», lo priva di qualsiasi valenza normativa. In secondo luogo, l'azione della Commissione, supponendo che sia volta ad esplicare una qualche efficacia giuridica, è priva di giustificazione perché manca un fondamento giuridico della sua competenza (24). Pertanto tale nota non può derogare alle citate disposizioni del Trattato CE e dei regolamenti comunitari che si applicano al territorio dell'ex RDT in forza del citato Trattato 31 agosto 1990.
45 D'altra parte, non può essere invocata la trasgressione del principio della certezza del diritto poiché la nota che conferisce il diritto a restituzioni all'esportazione è stata redatta il 24 ottobre 1990, mentre la decisione della A. Moksel di esportare gli animali verso l'Unione sovietica, dopo averli macellati nella RFG, è stata presa non oltre il 15 maggio 1990 (25). Pertanto la prospettiva di poter fruire delle dette restituzioni in forza dei diritti descritti dalla nota non ha potuto contribuire all'organizzazione dell'operazione di cui trattasi.
46 L'origine degli animali non è quindi dubbia e nessuna disposizione esplicita precisa, né alcun principio generale autorizza, dal mio punto di vista, la sua modifica retroattiva. Pertanto, per aver diritto alle restituzioni all'esportazione richieste dalla A. Moksel, le merci, non avendo origine nel territorio comunitario, devono soddisfare le condizioni che ne consentono l'immissione in libera pratica.
IV - Sullo status di merci in libera pratica
47 L'immissione in libera pratica di un prodotto originario di uno Stato terzo gli consente di fruire del principio della libera circolazione delle merci all'interno del territorio doganale comunitario come se provenisse da uno Stato membro.
48 I presupposti di tale status sono stabiliti dall'art. 10, n. 1, del Trattato CEE, il quale recita:
«Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità d'importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse».
49 La A. Moksel afferma che le merci che si trovavano nella RFG prima del 3 ottobre 1990 hanno lo status di merci in libera pratica. Essa sostiene che un regime particolare, derivante dal citato protocollo relativo al commercio interno tedesco, si applicava ai rapporti fra gli Stati tedeschi, in forza del quale le merci che circolavano fra questi due paesi non erano sottoposte ad alcuna formalità doganale. Secondo la ricorrente, il mutamento d'origine dovuto alla riunificazione ha comportato contestualmente il passaggio allo status di merci in libera pratica sia delle merci che si trovavano nel territorio della RDT sia di quelle, precedentemente originarie della RDT, depositate nella Repubblica federale di Germania. Essa ritiene che «il mutamento di status necessariamente derivante dalla riunificazione avrebbe potuto essere evitato solo con l'emanazione di una norma speciale di diritto comunitario che disponesse il mantenimento dello status di merci originarie e della RDT per le merci originari dell'ex RDT depositate nella RFG ad una certa data». La ricorrente nel processo a quo osserva che «nessuna disposizione del genere è stata emanata [e che] sarebbe del resto discriminatoria». Essa fonda quindi in tal modo il suo diritto alle restituzioni all'esportazione (26).
50 Si è visto che, nel momento dell'entrata in vigore del Trattato di unificazione, il 3 ottobre 1990, l'origine delle merci non è stata modificata e che una soluzione diversa sarebbe stata possibile solo in forza di una disposizione di legge esplicita, che tuttora manca (27).
51 Il giudizio sullo status delle merci in libera pratica dipende dalle conseguenze che si ritengono dover derivare dagli elementi specifici dell'operazione di cui trattasi. Quest'ultima è stata infatti effettuata in parte nell'ambito del commercio interno tedesco. D'altra parte, a livello doganale, gli animali hanno la caratteristica di essere entrati nella RFG in forza di un'autorizzazione di transito e di esservi stati posti in deposito doganale al fine della loro macellazione prima di essere nuovamente spediti in un paese terzo.
A - L'esportazione degli animali nell'ambito del commercio interno tedesco
52 L'esportazione dei bovini dalla RDT alla RFG è stata effettuata nel contesto giuridico del commercio interno tedesco. Ai sensi dell'art. 1 del citato protocollo relativo al commercio interno tedesco:
«Atteso che gli scambi fra i territori tedeschi retti dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e i territori tedeschi ove la legge fondamentale non sia applicabile fanno parte del commercio interno tedesco, l'applicazione del trattato non esige alcuna modificazione del regime attuale di tale commercio in Germania».
53 Quindi, tenuto conto della deroga applicata al commercio fra i due Stati prima della loro riunificazione, mi pare essenziale stabilire se la RDT, il cui territorio non apparteneva alla Comunità (28), potesse nondimeno essere considerata un paese terzo, vincolato agli obblighi di cui all'art. 10, n. 1, del Trattato per quanto riguarda l'esportazione dei suoi prodotti.
54 La Corte si è pronunciata in proposito nella citata sentenza Fleischkontor, dichiarando che, sebbene la RDT non sia uno Stato membro della Comunità, essa non rappresenta però un paese terzo «per quanto riguarda il commercio interno tedesco» (29). Tuttavia non si può ritenere che l'operazione all'origine del presente procedimento sia circoscritta all'ambito dei rapporti fra Stati tedeschi poiché l'entrata nel territorio della Germania Est costituisce soltanto, e lo è stato sin dall'origine per quanto riguarda l'obbligo d'esportazione, una tappa in un'operazione commerciale relativa a prodotti destinati a un paese terzo (30).
55 In forza del protocollo, le merci originarie della RDT che entrano direttamente nella RFG non sono soggette né ai dazi della tariffa doganale comune né ai prelievi agricoli, né alle quote di importazione stabilite conformemente alla politica commerciale comune della Comunità. Il giudice a quo conferma inoltre che «(...) non vi sono state formalità doganali di immissione in libera pratica» e che «non è stato riscosso nessun dazio o tassa di effetto equivalente» (31).
56 Non si può pertanto ritenere che sia stata effettuata l'immissione in libera pratica delle merci poiché esse non soddisfano le condizioni di cui all'art. 10, n. 1, del Trattato.
57 Del resto, la Corte ha chiaramente dichiarato nella citata sentenza Fleischkontor, che «il principio fondamentale vigente in materia è che soltanto i prodotti originari della Comunità fruiscono del diritto alla restituzione, in quanto quella che viene concessa ai prodotti importati dai paesi terzi e riesportati nei paesi terzi costituisce soltanto un "rimborso" del prelievo riscosso» (32).
58 La Corte ha aggiunto che «non si terrebbe (...) conto della portata del controllo se si volesse trarne la conclusione che la Comunità deve estendere determinate garanzie di prezzo, concesse nell'ambito della politica agricola comune, ai prodotti originari della DDR» (33).
59 La RDT non era uno Stato membro della Comunità, in quanto tale partecipante al finanziamento della politica agricola comune. Essa non poteva quindi fruire, neanche indirettamente, tramite il commercio intertedesco, delle compensazioni concesse agli operatori del territorio doganale comunitario.
60 Inoltre, la data della vendita, precedente agli avvenimenti politici del 1989-1990, dimostra che il prezzo d'acquisto poteva essere fissato solo sulla scorta degli elementi tipici del mercato della Germania Est per prodotti identici e operazioni simili. Di conseguenza non sarebbe giustificato, a prescindere da qualunque considerazione di indole giuridica, che imprese fruiscano sia delle deroghe concesse in forza del protocollo relativo al commercio interno tedesco sia delle restituzioni all'esportazione, mentre il prezzo d'acquisto praticato non è a livello di quelli comunitari.
61 Un motivo supplementare mi spinge a confermare l'impossibilità di applicare all'operazione commerciale di cui trattasi le norme di cui alla questione pregiudiziale. Tale motivo, inerente alle conseguenze derivanti dallo status doganale di cui le merci hanno fruito, potrebbe del resto a mio parere essere sufficiente per giustificare la soluzione proposta.
B - Il regime doganale applicato all'atto dell'esportazione degli animali
62 Nella questione sollevata dal giudice a quo emerge che i prodotti sono stati importati nella RFG in forza di una deroga concessa per la trasformazione di merci in transito e sono state esportati in un paese terzo. Dall'ordinanza di rinvio risulta che l'autorizzazione di transito è stata concessa a condizione che gli animali venissero posti in deposito doganale nella RFG fino all'esportazione della carne e delle frattaglie (34).
63 Quando, come nel caso di specie, si tratta di merci provenienti da un paese terzo a destinazione di un altro paese terzo, l'operazione di transito consente il loro inoltro attraverso il territorio doganale comunitario senza doverle sottoporle ai dazi e agli altri provvedimenti che di norma vengono applicati all'importazione (35). Tale status doganale attribuito agli animali conferma quindi che non potevano essere considerati destinati a rimanere nel territorio della RFG.
64 Soprattutto il fatto che fossero collocati in deposito doganale dimostra i limiti necessariamente inerenti alle conseguenze del mutamento politico sopravvenuto fra il momento del loro ingresso nel territorio della RFG e quello in cui lo hanno lasciato. Il regime del deposito doganale può infatti essere definito come una finzione giuridica con cui le merci vengono considerate non presenti nel territorio doganale (36).
65 Come ha dimostrato la Commissione, gli animali acquistati dalla A. Moksel sono quindi definitivamente usciti dal circuito economico dell'ex RDT, e i prodotti della macellazione che ne sono stati tratti non sono stati mai inseriti nel circuito economico della RFG o della Comunità (37). Essi sono stati unicamente depositati nel territorio della Germania Ovest per esigenze di lavorazione strettamente economiche prima dell'esportazione.
66 Infatti, l'origine della merce non è stata modificata in alcun modo né si è verificata la sua immissione in libera pratica, poiché non ha subito le conseguenze delle modifiche giuridiche derivate dalle trasformazioni politiche dello Stato di cui era originaria né di quello che ha attraversato.
67 Da quanto precede risulta che le norme che disciplinano i presupposti per l'attribuzione della restituzione all'esportazione, di cui alla questione pregiudiziale, non possono essere applicate agli animali importati dalla RDT e riesportati da parte della A. Moksel.
Conclusione
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte propongo pertanto di risolvere nel modo seguente la questione sollevata:
«Il combinato disposto dell'art. 8, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, modificato l'8 dicembre 1988, e dell'art. 9, n. 2, del Trattato CE dev'essere interpretato nel senso che non può essere applicato a prodotti importati fra il 24 maggio e il 22 giugno 1990 dall'ex Repubblica democratica tedesca nella Repubblica federale di Germania in forza di una deroga concessa per la trasformazione di merci in transito ed esportate il 10 gennaio 1991 in un paese terzo».
(1) - Trattato 31 agosto 1990, pubblicato il 6 settembre 1990 nel Bulletin, Presse und Informationsamt der Bundesregierung, n. 104, pag. 877.
(2) - Pag. 15 della traduzione dell'ordinanza di rinvio.
(3) - Ibidem.
(4) - GU L 148, pag. 24.
(5) - GU L 156, pag. 2.
(6) - L'articolo 27 predispone un procedimento che affida alla Commissione il potere di stabilire i provvedimenti di immediata applicazione, conformemente al parere del comitato di gestione della carne bovina, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. In caso di provvedimenti non conformi al parere del comitato, tale norma consente al Consiglio di prendere una decisione diversa entro un mese.
(7) - L'articolo 1 del citato regolamento concerne l'elenco delle merci disciplinate dall'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina e definisce le nozioni di «bovini» e «bovini adulti» ai sensi del detto regolamento.
(8) - GU L 351, pag. 1.
(9) - Il corsivo è mio.
(10) - Per la descrizione di tale procedimento v. la nota 6 delle presenti conclusioni.
(11) - Articolo 1.
(12) - Secondo visto; il corsivo è mio.
(13) - GU L 148, pag. 1.
(14) - Regolamento della Commissione 14 dicembre 1990, relativo alla determinazione dell'origine delle carni e delle frattaglie, fresche, refrigerate o congelate, di taluni animali domestici (GU L 351, pag. 25).
(15) - Protocollo 25 marzo 1957, relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono (Bundesgesetzblatt 1957, II, pag. 984), allegato al Trattato CEE di cui fa parte integrante conformemente all'art. 239 di quest'ultimo.
(16) - Sentenza 1_ ottobre 1974, causa 14/74, Fleischkontor (Racc. pag. 899, punto 6; il corsivo è mio).
(17) - Punti 49 e ss. delle osservazioni; il corsivo è mio.
(18) - Secondo `considerando' (GU L 263, pag. 1).
(19) - Punti 18 e ss. delle osservazioni.
(20) - Traduzione libera.
(21) - Sentenza 29 gennaio 1985, causa 234/83, Gesamthochschule Duisburg (Racc. pag. 327, punto 20).
(22) - Conclusioni presentate il 7 marzo 1996 nella causa C-341/94, sentenza 26 settembre 1996 (Racc. pag. I-4631, paragrafo 46 delle conclusioni). Si trattava di stabilire in particolare se l'importazione nel territorio di uno Stato membro, nel 1985 e nel 1986, di prodotti siderurgici provenienti dalla RDT potesse essere considerata, per l'interpretazione delle disposizioni comunitarie atte a produrre effetti sull'applicazione di una disposizione di origine interna, come successiva alla riunificazione della Germania.
(23) - Il punto 1 di tale nota precisa che «tutti i prodotti agricoli originari dell'ex RDT devono essere considerati dal 3 ottobre 1990 come merci di origine comunitaria. Di conseguenza, per quanto riguarda in particolare le restrizioni comunitarie all'esportazione, tutti i prodotti agricoli originari del territorio dell'ex RDT soddisfano, dal 3 ottobre, le condizioni di cui all'art. 8, n. 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87» (direzione generale dell'agricoltura n. D17478).
(24) - V., ad esempio, sentenza 9 luglio 1987, cause riunite 281/85, 283/85, 284/85, 285/85 e 287/85, Germania e a./Commissione (Racc. pag. 3203, punti 9 e ss.).
(25) - V. paragrafo 5 delle presenti conclusioni.
(26) - Punti 53 e ss. della traduzione nelle osservazioni.
(27) - V. paragrafi 34 e ss. delle presenti conclusioni.
(28) - V. paragrafo 34 delle presenti conclusioni.
(29) - Punto 8, il corsivo è mio.
(30) - V., su un problema simile, le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa 12/88, Schäfer Shop (sentenza 21 settembre 1989, Racc. pag. 2937, punto 19), il quale ha osservato che «la precisa situazione giuridica delle merci originarie della RDT importate nella RFG nell'ambito di detto regime commerciale speciale appare indeterminata. Mentre il n. 1 del protocollo intende manifestamente equiparare dette merci a merci originarie della RFG ai fini della loro circolazione nel territorio di quest'ultima, dette merci non possono essere considerate in libera pratica nella Comunità, dato che non soddisfano le condizioni stabilite dall'art. 10, n. 1, del Trattato (...)». L'avvocato generale Jacobs ha aggiunto che «quando sono esportate, [le] merci hanno uno status giuridico speciale che si colloca tra quello delle merci in libera pratica ai sensi dell'art. 10, n. 1, e quello delle merci che non sono in libera pratica e che non possono pertanto, in linea di principio, valersi delle norme sulla libera circolazione delle merci». Si trattava della riesportazione dalla RFG in altri Stati membri, e non in un paese terzo, di merci originarie della RDT, ma il ragionamento dell'avvocato generale Jacobs mi sembra applicabile al caso di specie. In primo luogo, esso ha ricordato che lo scopo del protocollo è di consentire la libera circolazione delle merci provenienti dalla RDT nel territorio della RFG. In secondo luogo ha precisato che tale libertà non eccede il territorio dei due Stati, con la conseguenza che l'origine di tali merci diviene nuovamente extracomunitaria dopo la loro uscita dalla RFG.
(31) - Pag. 16 dell'ordinanza di rinvio.
(32) - Punto 10.
(33) - Punto 11.
(34) - Pagg. 2 e 3 dell'ordinanza di rinvio.
(35) - Sul regime di transito, v. in particolare J.R. Nassiet, La réglementation douanière, 1988, pag. 208 e ss., e C.J. Berr e H. Tremeau, Le droit douanier, 1988, pag. 378 e ss.
(36) - Sul regime del deposito doganale, v. in particolare La réglementation douanière, loc. cit., pag. 158 e ss., e Le droit douanier, loc. cit., pag. 288 e ss.
(37) - Punti 78- 81 delle osservazioni scritte.
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