Conclusioni dell avvocato generale
A - Introduzione
1 Nei presenti procedimenti i ricorrenti, tutti cittadini greci residenti in Grecia, chiedono un risarcimento per danni morali da parte dello Stato greco, nella misura di 10 milioni di dracme ciascuno. Essi motivano la richiesta, tra l'altro, sostenendo che la Repubblica ellenica non ha dato debita attuazione alla direttiva 89/48/CEE (1). Il Tribunale amministrativo di Atene perciò adito ha sottoposto alla Corte due questioni sul contenuto della detta direttiva e una questione sul nesso causale fra la violazione dell'obbligo di attuazione e il danno che i ricorrenti sostengono di aver subito (2).
B - Presa di posizione
2 Dagli accertamenti del giudice a quo risulta che i ricorrenti non hanno né lavorato, né studiato, né ottenuto un diploma o una qualifica professionale in uno Stato membro della Comunità diverso dal loro Stato di provenienza.
3 Dalla direttiva menzionata risulta che essa si applica soltanto ai cittadini di uno Stato membro che intendano esercitare, come lavoratori autonomi o subordinati, una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante (3). Risulta inoltre dal decimo `considerando' che la direttiva non è destinata a modificare le norme applicabili a tutti coloro che esercitano una professione in uno Stato membro (4).
4 Pertanto l'ambito d'applicazione della direttiva 89/48 non si estende alle controversie che stanno alla base della domanda di pronuncia pregiudiziale. Di conseguenza non è necessario esaminare più in dettaglio le questioni sollevate.
C - Conclusioni
5 Propongo quindi di risolvere le questioni sollevate dal giudice a quo come segue:
La direttiva del Consiglio 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, adottata sulla base degli artt. 49, 57, n. 1 e 66 del Trattato CE, non si applica ai fatti oggetto della causa principale, che non presentano implicazioni di diritto comunitario.
(1) - Sentenza 25 marzo 1995 nella causa C-365/93, Commissione/Repubblica ellenica, pag. I-499). La Commissione ha nel frattempo avviato il procedimento amministrativo preliminare ad un nuovo ricorso di inadempimento nei confronti della Repubblica ellenica, in quanto quest'ultima non ha adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.
(2) - GU C 229, del 2.9.1995, pag. 13.
(3) - Art. 2, comma 1, della direttiva.
(4) - Decimo `considerando' della direttiva.
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