CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
NIAL FENNELLY
presentate il 1o febbraio 1996 ( *1 )
1.
Nel ricorso 22 giugno 1995, proposto ai sensi dell'art. 169 del Trattato e registrato nella cancelleria della Corte il 6 luglio 1995, la Commissione sostiene che, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 20 luglio 1993, 93/67/CEE (in prosieguo: la «direttiva») ( 1 ), che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (in prosieguo: la «direttiva base») ( 2 ), o non avendo informato la Commissione dei provvedimenti adottati per conformarsi alla direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato e della direttiva.
2.
L'art. 16 della direttiva base, come modificato ( 3 ), prescrive alle autorità nazionali di valutare i rischi che le nuove sostanze chimiche messe in commercio comportano per l'uomo e per l'ambiente. Gli artt. 7-9 dispongono che tali sostanze devono essere notificate alle competenti autorità nazionali, le quali, ai sensi dell'art. 16, n. 1, sono tenute ad effettuare le valutazioni prescritte in conformità ai principi generali stabiliti dalla Commissione nell'adempimento dell'obbligo impostole dall'art. 3, n. 2. La direttiva di cui trattasi in questa causa stabilisce, per l'appunto, tali principi.
3.
A tenore dell'art. 8, n. 1, della direttiva, gli Stati membri «adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 1993» e «ne informano immediatamente la Commissione». Non avendo ricevuto dalle autorità italiane alcuna informazione sui provvedimenti adottati per dar attuazione alla direttiva, la Commissione ha aperto il procedimento precontenzioso previsto dall'art. 169 con una lettera di diffida 3 dicembre 1993 indirizzata al governo italiano. Quest'ultimo non ha risposto né a tale lettera né al parere motivato successivamente emesso dalla Commissione il 29 settembre 1994.
4.
Nel controricorso, datato 29 settembre 1995, il governo italiano ha ammesso che l'Italia non ha ancora recepito la direttiva. Tuttavia — ha dichiarato — il ritardo non è dovuto ad inerzia, ma a difficoltà incontrate nell'inserire la direttiva nel diritto nazionale coordinandola con la direttiva base, recentemente modificata dalla direttiva del Consiglio 92/32/CEE ( 4 ).
5.
L'art. 189 del Trattato fa obbligo agli Stati membri di adottare i provvedimenti nazionali necessari per garantire il conseguimento degli scopi di ciascuna direttiva. Questo specifico precetto è corroborato dal dovere di carattere generale, loro imposto dall'art. 5 del Trattato, di adottare «tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità». È pacifico che la direttiva non è stata recepita in Italia alla scadenza del termine prescritto. La Corte ha affermato costantemente che gli Stati membri non possono invocare difficoltà pratiche o di altra natura incontrate nel recepimento di una direttiva per giustificare l'inosservanza degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie ( 5 ).
6.
Poiché l'inadempimento della Repubblica italiana — che consiste nell'omissione di adottare i provvedimenti necessari per recepire la direttiva e, quindi, por fine all'infrazione — che la Commissione ha accertato sia nel corso della fase precontenziosa sia nel ricorso non è stato sanato, non posso che suggerire alla Corte di statuire nel senso chiesto dalla Commissione.
Conclusione
7.
Di conseguenza, ritengo che la Corte debba:
«1)
dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 20 luglio 1993, 93/67/CEE, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 189, terzo comma, del Trattato e dell'art. 8, n. 1, della direttiva 93/67;
2)
condannare la Repubblica italiana alle spese di causa».
( *1 ) Lingua originale: l'inglese.
( 1 ) GU 1993, L 227, pag. 9.
( 2 ) GU 1967, L 196, pag. 1. Il titolo completo della direttiva base, figurante nella Gazzetta ufficiale, è «Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose».
( 3 ) La diretriva base è suta modificau più volte. La modifica più rilevante ai fini di quesu causa è quella operau dalla direttiva del Consiglio 30 aprile 1992, 92/32/CEE, recante settima modifica della diretriva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'eti-chertatura delle sostanze pericolose.
( 4 ) Citata supra, nota 3.
( 5 ) V., ad esempio, la sentenza nella causa 58/81, Commissione /Lussemburgo (Racc. 1982, pag. 2175, punto 4).
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