Conclusioni dell avvocato generale
++++
1 Nel presente procedimento la Cour d'appel di Metz, Francia, ha sottoposto alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 30 del Trattato CE per quanto riguarda un regime nazionale che disciplina l'uso della designazione di «modello dell'anno» nel contesto della vendita di automobili.
Le norme nazionali
2 L'art. 2, n. 1, del decreto 4 ottobre 1978, n. 78-993, emanato per l'attuazione, per quanto riguarda le automobili, della legge 1_ agosto 1905 sulle frodi e adulterazioni in materia di prodotti e servizi (in prosieguo: il «decreto») dispone che ogni autoveicolo corrispondente al modello di cui le caratteristiche sono stabilite dal produttore per un determinato anno, viene designato con tale anno, denominato «modello dell'anno».
3 Nel commercio di auto nuove o usate, di origine francese o straniera, la denominazione di vendita deve comportare l'indicazione dell'anno del modello, ai sensi dell'art. 2, n. 3, del decreto. Inoltre le fatture, i documenti di consegna e tutti gli altri documenti di vendita devono contenere le stesse indicazioni ai sensi dell'art. 5, n. 1.
4 Ai sensi dell'art. 7 è vietato l'uso di designazioni o indicazioni che possano indurre il consumatore in errore, fra l'altro con riferimento all'anno del modello.
5 Con decreto ministeriale 2 maggio 1979 (in prosieguo: il «decreto ministeriale») sono state stabilire le disposizioni di attuazione del decreto.
Il dettato dell'art. 1 è il seguente:
«I costruttori o importatori di automobili (...) sono tenuti, prima del loro smercio, a inviare al ministro dei Trasporti una descrizione particolareggiata dei modelli che intendono immettere sul mercato per un determinato anno modello.
Tale descrizione deve contenere fra l'altro:
la designazione del tipo di veicolo omologato [dalla competente autorità].
Una descrizione precisa, accompagnata da fotografie della carrozzeria, del posto di guida e dell'equipaggiamento interno.
Qualora si tratti di un modello che abbia la stessa designazione commerciale di un modello precedente, deve essere fornita una descrizione particolareggiata delle differenze fra i due modelli che abbiano un interesse rilevante per l'acquirente».
6 L'art. 2 del decreto ministeriale dispone quanto segue:
«I costruttori o importatori dovranno dichiarare al ministro dei Trasporti, per ogni modello, il numero di serie del tipo a decorrere dal quale gli autoveicoli citati nell'articolo precedente vengono prodotti conformemente al modello del nuovo anno».
7 Dall'art. 5 emerge che l'anno di fabbricazione per un determinato modello può essere indicato solo per le automobili vendute per la prima volta al consumatore dal 1_ luglio del precedente anno civile.
Tale indicazione dell'anno di fabbricazione basata sul seguente anno civile viene denominata in prosieguo «n + 1».
Fatti
8 Il Rémy Schmit è il titolare dell'impresa SARL Garage Espace-Import, con sede in Yutz, Francia. L'ambito d'attività dell'impresa è il commercio di automobili nuove e usate, compresa l'importazione di siffatti autoveicoli da altri Stati membri al fine della loro rivendita, nonché l'attività di intermediario nell'acquisto di automobili nuove in altri Stati membri. Sembra che in tal modo sia possibile ottenere notevoli economie rispetto al prezzo praticato in Francia dalla rete di distribuzione ufficiale dei costruttori.
9 Nel 1993 le autorità effettuavano un'ispezione nei locali commerciali dell'impresa. In tale ambito si accertava che una Volkswagen «Corrado» presentata come modello 1992, immatricolata per la prima volta il 5 luglio 1991 era un modello del 1991.
10 Le autorità procedevano quindi all'audizione dei precedenti clienti della SARL Garage Espace-Import. Tre clienti dichiaravano di aver ordinato nel 1991 automobili del modello 1992 rispettivamente delle marche Citroën, Peugeot e Renault. I documenti di vendita non contenevano l'indicazione dell'anno di fabbricazione e i relativi costruttori, interrogati dalle dette autorità, comunicavano che in tutti i tre casi si trattava di modelli 1991. I detti autoveicoli erano stati venduti ai clienti dopo il 1_ luglio 1991.
11 Il signor Rémy Schmit veniva pertanto perseguito per aver venduto automobili senza aver indicato nei documenti di ordinazione e vendita l'anno di fabbricazione e per aver indicato nel caso di un autoveicolo esposto e di uno venduto un anno di fabbricazione non corretto. La causa è ora pendente dinanzi alla Cour d'appel d Metz.
12 Nell'ottobre del 1993 la Peugeot SA utilizzava del resto, nell'ambito di una campagna pubblicitaria nel nord della Francia, un materiale in cui venivano rappresentate due automobili dello stesso modello, una con targa francese e l'altra con targa belga, separate da un cartello doganale. Il testo riportato sotto l'automobile belga era il seguente: «Venduta sino al 31 dicembre 1993: modello 1993». Il testo corrispondente riportato sotto l'automobile francese era: «Venduta dopo il 1_ luglio 1993: modello 94». Lo slogan riportato sull'immagine era: «c'è solo un metro fra queste due nuove Peugeot, ma già un anno le separa».
Con sentenza 15 marzo 1995 pronunciata dal Tribunal de grande instance di Parigi la Peugeot SA veniva condannata ad un'ammenda di 100 000 FF per trasgressione dell'art. L.121-1 del code de la consommation che vieta la pubblicità ingannevole. Nella sentenza il Tribunal de grande instance di Parigi ha interpretato il decreto e il decreto presidenziale nel senso che «qualunque autoveicolo che abbia caratteristiche analoghe agli autoveicoli che ai sensi delle disposizioni francesi possono ottenere, dal 1_ luglio di un anno civile, la designazione di modello dell'anno successivo, qualora sia rivenduto in Francia fruisce delle stesse disposizioni relative all'anno di fabbricazione a prescindere dal luogo in cui è stato acquistato».
13 In una lettera 28 ottobre 1994 all'avvocato Fourgoux, che per conto del Syndicat Européen des Professionnels de l'Automobile, si era rivolto alla direzione generale della concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi, quest'ultima affermava che il regime francese «non si applica agli autoveicoli importati dall'Unione europea, direttamente da un privato o mediante un intermediario, che sono sottoposti al regime che vige nel loro paese d'origine». Essa ha sostenuto inoltre che «i costruttori e gli importatori devono depositare presso il ministero dei Trasporti i numeri di telaio a decorrere dai quali gli autoveicoli vengono prodotti conformemente al modello del nuovo anno (art. 2 del decreto ministeriale 2 maggio 1979) e possono avere il nuovo anno di fabbricazione. Non vi è invece nessun controllo dei numeri di telaio degli autoveicoli esportati e indi reimportati in Francia, e sono sconosciuti al ministero dei Trasporti».
Norme comunitarie
14 Il settore delle automobili è oggetto di un rilevante numero di direttive di armonizzazione che impongono requisiti tecnici ai singoli componenti degli autoveicoli. L'allegato IV, parte I, della direttiva 18 giugno 1992, 92/53/CEE, che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1) contiene infatti un elenco di 52 direttive specifiche e degli autoveicoli alle quali si applicano. Tali direttive contengono fra l'altro norme comuni sul livello sonoro, le emissioni, la frenatura, la sistemazione interna, i dispositivi di illuminazione, i sedili, la protezione laterale, i vetri di sicurezza e i dispositivi antispruzzi.
15 A decorrere dal 1_ gennaio 1993, con la citata direttiva 92/53 è stato istituito un procedimento comunitario di omologazione per tipo in forza della quale per ogni tipo di autoveicolo può essere presentata domanda solo in un singolo Stato membro (2). Analogamente si può presentare solo una domanda per quanto riguarda i singoli sistemi, come i freni, nonché i componenti, come le luci, o le entità tecniche separate, come i dispositivi di protezione posteriore, soggetti alle prescrizioni di una direttiva particolare.
16 La direttiva della Commissione 19 maggio 1978, 78/507/CEE, per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 76/114/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi (3) contiene in allegato varie disposizioni relative al numero di telaio.
Il punto 3.1. dispone, per quanto riguarda il numero di telaio, quanto segue:
«3.1.1. Esso deve essere composto da tre parti:
3.1.1.1. La prima parte consiste in un codice assegnato al costruttore del veicolo per consentire l'identificazione del suddetto costruttore. Tale codice è constituito da tre caratteri (lettere o cifre) assegnati dalle autorità competenti del paese in cui il costruttore ha la sede sociale, d'accordo con l'agenzia internazionale che opera su autorizzazione dell'organismo internazionale di normalizzazione (ISO). Il primo carattere designa una zona geografica, il secondo un paese all'interno di una zona geografica, il secondo un paese all'interno di una zona geografica, il terzo un dato costruttore.
(...)
3.1.1.2. La seconda parte è costituita da sei caratteri (lettere o cifre), che hanno lo scopo di indicare le caratteristiche generali dei veicoli. Se il costruttore non fa uso di uno o più di questi caratteri gli spazi non usati devono essere riempiti con caratteri alfabetici o numerici, a scelta del costruttore stesso.
3.1.1.3. La terza parte, costituita da otto caratteri, di cui gli ultimi quattro devono essere numerici, deve consentire, in combinazione con le altre due parti, di identificare in modo inequivocabile un dato veicolo. In tutti gli spazi non utilizzati va inserita la cifra zero in modo da ottenere il numero completo dei caratteri prescritti».
17 Dal 1_ ottobre 1981 gli Stati membri possono, ai sensi dell'art. 2, n. 3, vietare la prima immissione in circolazione di autoveicoli le cui targhe e iscrizioni regolamentari non siano conformi alla direttiva.
Questione pregiudiziale
18 Con ordinanza 31 maggio 1995 la Cour d'appel di Metz ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione:
«Se l'art. 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea osti alla normativa nazionale in materia di millesimi delle automobili che induca l'amministrazione e gli operatori economici di uno Stato membro a ritenere che, di due autoveicoli dello stesso modello di una marca, immessi sul mercato nello stesso momento dopo il 1_ luglio, il primo abbia il diritto di essere designato come modello dell'anno successivo, mentre al secondo, prodotto in un altro Stato membro e importato per via parallela, ciò sarebbe vietato».
Procedimento dinanzi alla Corte
19 Il signor Rémy Schmit ha sostenuto che il regime francese limita le importazioni parallele ed è pertanto in contrasto con l'art. 30 del Trattato. La designazione dell'anno di fabbricazione è importante per il consumatore francese e, come risulta dalla citata sentenza del Tribunal de grande instance di Parigi, è stata all'origine di abusi da parte dei costruttori. Le autorità francesi interpretano il decreto e il decreto ministeriale nel senso che gli autoveicoli oggetto d'importazione parallela non possono fruire dell'indicazione dell'anno di fabbricazione n + 1 benché identici agli autoveicoli distribuiti in Francia con l'indicazione di tale anno dai rivenditori autorizzati. Le autorità francesi inoltre non hanno trasmesso informazioni sui numeri di telaio dichiarati né agli importatori paralleli né ai consumatori.
20 L'anno di fabbricazione n + 1 viene utilizzato inoltre dagli operatori economici in una serie di Stati membri come il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, l'Italia e la Germania. Un modello di un nuovo anno di fabbricazione non comporta sempre modifiche sostanziali e in pratica si è verificato che taluni modelli privi di modifiche abbiano potuto essere offerti, a scelta del commerciante, come modelli nuovi o come modelli vecchi.
21 Il governo francese, che contesta che il decreto e il decreto ministeriale siano in contrasto con il diritto comunitario, ha sostenuto fra l'altro che un autoveicolo deve soddisfare tre condizioni per poter fruire dell'anno di fabbricazione n + 1: l'autoveicolo deve corrispondere al complesso delle specifiche e delle altre caratteristiche dichiarate del costruttore, il numero di telaio deve essere compreso fra quelli dichiarati dal costruttore e infine l'autoveicolo deve essere venduto al consumatore il 1_ luglio o successivamente.
Questo regime, che è stato istituito soprattutto per tutelare gli acquirenti di autoveicoli usati, consente di vendere modelli con un nuovo anno di fabbricazione dopo la chiusura delle fabbriche per le ferie estive. Tale periodo, che comporta una sospensione della produzione, può pertanto essere utilizzato per adeguare l'apparato produttivo.
22 Il regime si applica senza distinzioni agli autoveicoli prodotti in Francia e negli altri Stati membri e pertanto, secondo il governo francese, non limita direttamente né indirettamente, in atto o né in potenza il commercio fra Stati membri. Il governo francese si è pertanto richiamato all'interpretazione del Tribunal de grande instance di Parigi nella sentenza 15 marzo 1995.
23 Gli autoveicoli importati da un altro Stato membro i cui numeri di telaio non siano comunicati alle autorità francesi non possono avere l'indicazione dell'anno di fabbricazione n + 1. Il governo francese è cosciente del fatto che ciò può rendere più difficili le importazioni parallele ma ha sostenuto che lo smercio in un altro Stato membro comporta spesso notevoli modifiche delle caratteristiche degli autoveicoli per adeguarli alle preferenze dei consumatori locali. Siffatti autoveicoli devono essere designati con l'anno di fabbricazione conforme al regime eventualmente in vigore nello Stato membro da cui vengono importati.
24 Infine, in risposta ad un quesito posto dalla Corte, il governo francese ha chiarito che rivolgendosi alla Direction de la Sécurité e de la Circulation Routière è possibile sapere da quale numero di telaio inizia il nuovo anno di fabbricazione.
25 La Commissione ha sostenuto che non vi sono disposizioni di diritto comunitario che disciplinino l'uso della designazione di «anno modello». In forza del regime francese l'indicazione dell'anno di fabbricazione è obbligatoria in caso di vendita di autoveicoli in Francia. Gli autoveicoli oggetto d'importazione parallela dovrebbero utilizzare l'indicazione in uso nello Stato membro da cui vengono importati, di norma l'anno civile o la data della prima immatricolazione.
26 L'anno di fabbricazione n + 1 può, secondo la Commissione, indurre il consumatore a ritenere che si tratti di un autoveicolo effettivamente dotato di talune innovazioni rispetto al modello dell'anno precedente e può altresì essere rilevante per quanto riguarda il prezzo dell'usato. La scelta del consumatore può esserne influenzata. In quanto gli autoveicoli oggetto di importazione parallela non possono avere l'indicazione dell'anno di fabbricazione n + 1, tali prodotti sono meno attraenti e ciò comporta secondo la Commissione una misura di effetto equivalente di cui all'art. 30 del Trattato. Il regime relativo all'uso dell'anno civile successivo come anno di fabbricazione non può essere considerato giustificato dall'art. 36 del Trattato né dalla giurisprudenza della Corte in materia di interesse generale fondamentale, in quanto si tratta in realtà di uno strumento di politica industriale.
27 La Commissione ha risposto ad un quesito su tale punto che non è certo che il passaggio ad un modello designato con un nuovo anno di fabbricazione comporti modifiche tecniche effettive rispetto al modello designato con l'anno di fabbricazione precedente, e il consumatore non può facilmente accertare se ciò corrisponda a verità ed entro quali limiti. Le informazioni ricavabili dal numero di telaio dell'autoveicolo non sono accessibili al consumatore né all'importatore parallelo, i quali non conoscono il codice utilizzato. Inoltre l'anno di fabbricazione con cui viene designato l'autoveicolo prescinde dalla data di fabbricazione. Infatti in linea di principio nulla vieta che un autoveicolo prodotto nel 1994 venga venduto come modello del 1996 qualora solo nel 1995 sia stato inserito nella dichiarazione alle autorità.
Considerazioni generali sull'art. 30 del Trattato e sulle importazioni parallele
28 Ritengo opportuno illustrare brevemente, in primo luogo, i principi generali sviluppati dalla Corte nella sua giurisprudenza in tema dell'art. 30 del Trattato.
29 Per giurisprudenza consolidata l'art. 30 vieta i sistemi commerciali atti ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio all'interno della Comunità. L'art. 30 vieta, in mancanza di armonizzazione delle legislazioni, gli ostacoli derivanti dall'assoggettamento delle merci provenienti da altri Stati membri, in cui siano legalmente fabbricate e messe in commercio, a norme che dettino requisiti ai quali le merci stesse devono rispondere (come quelli riguardanti la denominazione, la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l'etichettatura o il confezionamento) anche qualora tali norme siano indistintamente applicabili a tutti i prodotti, laddove tale assoggettamento non risulti giustificato da finalità di interesse generale tali da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci (4).
30 In una serie di sentenze la Corte ha dichiarato che il fatto di riservare una determinata denominazione generica a prodotti che abbiano determinate caratteristiche costituisce una misura di effetto equivalente, v., ad esempio, sentenza 12 marzo 1987, causa 178/84, Commissione/Germania (Racc. pag. 1227), relativa alla denominazione di «Bier», che in Germania era riservata alla birra prodotta conformemente alla legge tedesca «Reinheitsgebot» (5).
31 Contrariamente alle disposizioni relative alle modalità di vendita di cui alla sentenza della Corte Keck e Mithouard (6), per quanto riguarda provvedimenti di tal fatto non è necessario che lo smercio di prodotti da altri Stati membri venga colpito più severamente, in diritto o di fatto, di quello delle merci nazionali.
32 La Corte ha inoltre dichiarato che le importazioni parallele fruiscono di una certa tutela in diritto comunitario in quanto favoriscono lo sviluppo degli scambi e il rafforzamento della concorrenza (7). Conformemente alla sua giurisprudenza, i provvedimenti nazionali che ostacolano le importazioni parallele o le rendono più difficili potranno essere in contrasto con l'art. 30 del Trattato. Ad esempio si può citare il requisito che esige la produzione di certificati di autenticità o di conformità ovvero delle specifiche del prodotto, che gli importatori paralleli possono ottenere più difficilmente degli importatori ufficiali (8).
Compatibilità con l'art. 30 del Trattato di un regime come quello francese
33 Alla luce di questi principi occorre stabilire se un regime come quello configurato dal decreto e dal decreto ministeriale sia compatibile con l'art. 30 del Trattato. Tali atti prescrivono l'obbligo di designare con l'anno di fabbricazione di autoveicoli a motore venduti sul mercato francese e fissano le condizioni cui è subordinata la possibilità per un autoveicolo di avere la designazione dell'anno di fabbricazione n + 1. Il regime disciplina pertanto l'uso di una determinata denominazione generica per una merce.
34 Se un autoveicolo non può essere designato con l'anno di fabbricazione più recente sul quel mercato, il prodotto diviene meno attraente per il consumatore in quanto quest'ultimo può ritenere di acquistare un prodotto tecnologicamente «invecchiato».
35 Inoltre l'anno di fabbricazione può incidere sul successivo prezzo dell'usato. Anche se due autoveicoli vengono immatricolati contemporaneamente e sono identici dal punto di vista costruttivo, l'anno di fabbricazione 1994 avrà ad esempio per il consumatore un valore verosimilmente più elevato rispetto all'anno 1993. L'impossibilità di smerciare autoveicoli muniti dell'indicazione dell'«anno di fabbricazione n + 1» potrà pertanto avere conseguenze negative sulla vendita di tali autoveicoli.
36 Ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale, per poter essere munito dell'indicazione dell'anno di fabbricazione n + 1 un autoveicolo deve essere provvisto di un numero di telaio compreso fra quelli comunicati dal costruttore alle autorità e corrispondere alle caratteristiche specifiche a queste ultime notifiche. Sulla scorta della sentenza 15 marzo 1995 del Tribunal de grande instance di Parigi nonché delle osservazioni presentate dal governo francese si può ritenere che solo gli autoveicoli che soddisfano tali condizioni possono essere venduti con tali indicazioni. Gli altri autoveicoli devono pertanto essere smerciati con l'indicazione dell'anno di fabbricazione in uso nello Stato membro da cui sono importati. Stando alle informazioni disponibili ciò sarà di norma l'anno civile ovvero la data della prima immatricolazione, con la conseguenza che l'autoveicolo durante tutto l'anno civile dovrà essere designato con l'anno di fabbricazione corrispondente a tale anno civile.
37 Dalla citata direttiva 78/507 emerge che il numero di telaio comporta un codice di sei cifre volto ad indicare le caratteristiche generali del veicolo. La direttiva non specifica quali caratteristiche debbano essere indicate. Ogni singolo costruttore può pertanto strutturare come vuole i codici di questa parte del numero di telaio e ha pertanto la possibilità di impostare un codice per il mercato cui è destinato l'autoveicolo. Qualora vengano comunicati, in un caso del genere, solo i numeri di serie corrispondenti agli autoveicoli destinati al mercato francese, solo i relativi autoveicoli potranno essere muniti dell'indicazione dell'anno di fabbricazione n + 1. Ciò vale anche qualora gli autoveicoli dovessero essere identici. Il sistema di comunicazione dei numeri di telaio disciplinato dall'art. 2 del decreto ministeriale potrebbe pertanto a mio parere essere di per sé in contrasto con l'art. 30 del Trattato.
38 Per quanto riguarda l'obbligo, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale, in forza del quale l'autoveicolo deve corrispondere alle caratteristiche e specifiche comunicate dal costruttore, dalle osservazioni del governo francese emerge che occorre l'identità assoluta per quanto riguarda l'aspetto, il sistema tecnico e l'equipaggiamento standard affinché l'autoveicolo possa recare l'indicazione dell'anno di fabbricazione n + 1.
39 Le caratteristiche del regime possono essere illustrate con un esempio. Il costruttore può scegliere di equipaggiare un determinato modello in modo diverso a seconda del mercato cui è destinato. Una versione destinata al mercato francese può ad esempio essere equipaggiata con alza cristalli elettrici mentre la corrispondente versione belga con la chiusura centralizzata. Benché gli autoveicoli siano prodotti nello stesso momento e siano per il resto identici quella differenza implicherà che il modello belga di importazione parallela non potrà recare l'indicazione dell'anno di fabbricazione n + 1. Ciò si verifica anche se si tratta di differenze che il consumatore di norma nota facilmente. Il regime francese potrebbe di per sé spingere i costruttori a differenziare gli autoveicoli dal punto di vista del loro equipaggiamento a seconda dei vari mercati.
40 Se ne deve pertanto concludere che un regime come quello contenuto nel decreto e nel decreto ministeriale implica in una serie di casi che un autoveicolo oggetto di importazione parallela non possa essere distribuito con l'indicazione dello stesso anno di fabbricazione di un autoveicolo venduto in Francia mediante il sistema di distribuzione ufficiale del costruttore o dell'importatore. A mio parere si configura pertanto una misura di effetto equivalente ex art. 30 del Trattato, che è vietata a meno che il sistema possa essere considerato giustificato dai legittimi interessi di cui all'art. 36 del Trattato e alla giurisprudenza della Corte. la corretta informazione del consumatore, addotta dal governo francese, costituisce un legittimo interesse ai sensi della detta giurisprudenza (9). Si può però esigere, in forza della giurisprudenza della Corte (10), che il provvedimento sia idoneo e necessario per il conseguimento dello scopo perseguito, che gli inconvenienti causati non siano sproporzionati, e che lo scopo possa essere perseguito in modo altrettanto efficace con provvedimenti meno restrittivi.
Se un regime come quello francese sia atto a tutelare il consumatore
41 Si può sottolineare in via più generale che il settore automobilistico è oggetto di un procedimento comunitario di omologazione per tipo, come risulta dalla citata direttiva 92/53, nonché di un gran numero di direttive particolari che riguardano i singoli componenti degli autoveicoli, e che i costruttori possono realizzare notevoli economie di scala utilizzando il più possibile la stessa scocca e gli stessi componenti per gli autoveicoli da essi prodotti. Ciò comporta che di norma i costruttori potrebbero, e avrebbero interesse a, smerciare gli stessi modelli base e le stesse versioni in tutta la Comunità. Le diverse versioni di un modello possono senz'altro essere equipaggiati in modo diverso tenendo conto del mercato locale e delle preferenze dei consumatori. Ad esempio si può citare il fatto che in Danimarca vengono concesse riduzioni dell'imposta di immatricolazione per specifici accessori inerenti alla sicurezza. In linea di massima tutte le automobili nuove vendute sul mercato danese sono pertanto oggi provviste di airbag di serie.
42 Occorre inoltre considerare quali informazioni possano essere ricavate dal consumatore sulla base dell'indicazione dell'anno di fabbricazione. A mio parere il consumatore potrà ragionevolmente dedurne che gli autoveicoli di un nuovo anno di fabbricazione sono dotati degli ultimi aggiornamenti costruttivi ed estetici. Inoltre il consumatore può ovviamente ritenere che un nuovo modello è il risultato di un nuovo ciclo produttivo, che il prodotto non è pertanto rimasto fra le scorte del costruttore o del rivenditore per un lungo periodo di tempo e che vi sono state determinante modifiche rispetto al modello dell'anno precedente. Poiché le specifiche relative a un determinato modello sono stabilite dai costruttori, l'anno di fabbricazione non fornisce però di per sé al consumatore informazioni sulle caratteristiche costruttive del modello o sul suo equipaggiamento concreto.
43 Come ho già osservato, dal decreto e dal decreto ministeriale deriva che un autoveicolo che non corrisponda esattamente alle specifiche comunicate dal costruttore o che vi corrisponda ma non rientri fra quelli il cui numero di telaio è stato notificato, non può recare l'indicazione dell'«anno di fabbricazione n + 1». Un autoveicolo del genere non può ad esempio essere venduto nel periodo 1_ luglio 1996 - 31 dicembre 1996 in Francia come «modello 1997» bensì come «modello 1996». Il consumatore potrebbe pertanto sentirsi spinto a scegliere un auto, più cara, non proveniente dal circuito delle importazioni parallele ma designata con l'anno di fabbricazione n + 1 credendo di acquistare un modello di fabbricazione più recente.
44 Per periodo 1_ luglio - 31 dicembre un regime come quello francese consente però a mio parere una tutela del consumatore relativamente ridotta. Il consumatore è particolarmente interessato a sapere se ed eventualmente in quale modo il nuovo modello sia diverso dal precedente. Non è invece garantito in nessun modo che il consumatore ottenga le informazioni che ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale debbono essere comunicate alle autorità. Stando alle informazioni disponibili, è invece possibile vendere come modello n + 1 un autoveicolo assolutamente immutato e, come ha sostenuto la Commissione, il consumatore non può nemmeno essere certo che siffatto autoveicolo sia di costruzione recente. In teoria può essere rimasto in deposito vari anni e ciononostante aver l'indicazione dell'anno di fabbricazione n + 1.
45 Nel periodo 1_ gennaio - 30 giugno di un determinato anno, invece, sia gli autoveicoli che soddisfano le citate condizioni sia quelli che non le soddisfano potranno essere venduti con l'indicazione dello stesso anno di fabbricazione, ad esempio nel periodo 1_ gennaio - 30 giugno 1997: «modello 1997». Le norme francesi e quelle in vigore nello Stato membro da cui l'autoveicolo viene importato comportano in particolare, stando a quanto è stato dichiarato, che in quel periodo si dovranno usare le stesse indicazioni relative all'anno di fabbricazione, nell'esempio: 1997. Nel primo semestre di ogni anno civile un regime come quello configurato dal decreto e dal decreto ministeriale non garantisce pertanto che il consumatore venga informato se il veicolo distribuito mediante importazione parallela non soddisfa le condizioni stabilite nel decreto e nel decreto ministeriale, e se ad esempio abbia un equipaggiamento diverso dal modello destinato al mercato francese.
46 Il regime francese non impedisce neppure che il costruttore modifichi l'autoveicolo nel corso dell'anno, ad esempio offrendo due airbag solo come equipaggiamento speciale e non di serie come in precedenza. Il consumatore non può pertanto essere certo che due autoveicoli dello stesso modello e dello stesso anno di fabbricazione siano identici.
47 Per tali motivi il regime francese non soddisfa a mio parere la condizione di essere atto al perseguimento dello scopo prefissosi, in particolare a garantire la corretta informazione del consumatore.
Se il pregiudizio della libera circolazione delle merci sia proporzionato nel caso di specie
48 Anche qualora si ritenesse che il regime era atto a tutelare il consumatore occorrerebbe inoltre che il pregiudizio alla libera circolazione delle merci sia proporzionato. Occorre pertanto accertare se ricorra tale presupposto.
49 Se l'impossibilità di designare un autoveicolo oggetto di importazione parallela come modello dell'anno n + 1 è dovuta al fatto che il numero di telaio non rientra fra quelli dichiarati dal costruttore se ne può a mio parere facilmente concludere che tale ostacolo costituisce un pregiudizio non necessario e pertanto sproporzionato della libera circolazione delle merci. Qualora l'autoveicolo importato tramite il circuito parallelo sia esattamente conforme per caratteristiche costruttive, estetiche e di equipaggiamento di serie alle specifiche e caratteristiche comunicate dal costruttore, il consumatore non sarebbe affatto indotto in errore se l'autoveicolo oggetto di importazione parallela fosse designato come modello dello stesso anno di quelli il cui numero di telaio è stato comunicato dal costruttore. Il consumatore riceve esattamente la merce che si aspetta e potrebbe invece essere indotto in errore dal regime francese il quale comporta che due autoveicoli non possono essere smerciati come modelli dello stesso anno in quanto il consumatore stesso potrà essere indotto a ritenere che i due autoveicoli sono diversi.
50 Il costante aggiornamento estetico e costruttivo di un modello costituisce una pratica corrente. Ad esempio possono essere aggiunte sbarre di sicurezza nelle portiere ovvero può essere effettuato un cosiddetto «face-lift» mediante una nuova calandra. Per il consumatore è importante poter accertare se si tratti di siffatta versione aggiornata tecnicamente ed esteticamente. Qualora l'importatore parallelo non lo precisi all'atto della vendita, perché non dispone fra le sue scorte di un modello aggiornato ovvero perché esso non è ancora venduto nello Stato membro in cui si rifornisce l'importatore, quest'ultimo a mio parere non agisce conformemente alle leali pratiche commerciali. Al consumatore dovrebbe pertanto essere garantita a mio parere la necessaria tutela nei confronti di raggiri del genere esigendo che le autorità applichino le norme nazionali in tema di lealtà degli usi commerciali.
51 Nei rari casi in cui il costruttore distribuisce con lo stesso modello nei vari Stati membri autoveicoli tecnicamente ed esteticamente sostanzialmente diversi occorrerà anche in tali casi garantire la necessaria tutela del consumatore applicando le norme nazionali sulla lealtà dei negozi commerciali. Al consumatore vengono in tal modo fornite le necessarie informazioni sul prodotto, in particolare che l'autoveicolo importato per via parallela e quello venduto dal rivenditore autorizzato francese non sono identici. L'indicazione dell'anno del modello non fornisce invece al consumatore siffatte informazioni.
52 E' presumibile che un costruttore monti sovente equipaggiamenti di serie diversi negli autoveicoli a seconda del mercato cui sono destinati. Non si può escludere che il consumatore che abbia visto presso un rivenditore autorizzato francese un modello francese con un determinato equipaggiamento di serie acquisti un autoveicolo oggetto di importazione parallela ritenendolo identico dal punto di vista dell'equipaggiamento e si consideri pertanto frodato qualora risulti il contrario. L'acquisto di un'automobile costituisce per la maggioranza delle persone un investimento di rilievo. E' pertanto ovvio che il consumatore effettui un accurato raffronto dei prezzi offerti ricercando informazioni precise, fra l'altro per quanto riguarda la dotazione di serie. Ciò vale a maggior ragione per il consumatore che si rivolge mediante un intermediario ad un rivenditore di un altro Stato membro ovvero ad un rivenditore che non fa parte della rete di vendita ufficiale. L'obbligo di indicare l'anno del modello può senz'altro richiamare l'attenzione del consumatore, nel periodo 1_ luglio - 31 dicembre, sul fatto che possono esservi differenze fra le auto offerte dai rivenditori autorizzati e quelle degli importatori paralleli. Ma nel periodo 1_ gennaio - 30 giugno tale indicazione non fornisce al consumatore alcun ragguaglio in merito. Il consumatore dovrebbe pertanto a mio parere essere comunque tutelato in modo più efficace applicando le norme nazionali sulla lealtà dei negozi commerciali ovvero norme che impongano ai commercianti di automobili di fornire un elenco degli accessori montati di serie. Le informazioni necessarie a tal fine saranno di norma immediatamente disponibili per gli importatori paralleli ed ostacoleranno pertanto la libera circolazione delle merci ?????? del divieto di utilizzare l'indicazione dell'anno del modello n + 1.
53 Infine può essere utile menzionare la situazione in cui autoveicolo importato per via parallela venga successivamente venduto come automobile usata. Per il consumatore che vende siffatto autoveicolo sarà importante che esso possa essere designato come modello dell'anno più recente poiché ciò avrà una conseguenza sul livello del prezzo. Anche in tal caso sembra che il consumatore potrebbe essere tutelato in modo più efficace mediante l'applicazione delle norme nazionali sulla lealtà dei negozi commerciali ed eventualmente mediante l'obbligo di informazione in merito alla dotazione di serie.
54 In sintesi ritengo pertanto che un regime come quello contenuto nel decreto e nel decreto di attuazione non sia atto né necessario a tutelare il consumatore.
Conclusione
Propongo pertanto alla Corte di risolvere nel modo seguente la questione sollevata dalla Cour d'appel di Metz:
«L'art. 30 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea dev'essere interpretato nel senso che osta alle disposizioni nazionali sull'anno di modello delle automobili che comportino nel un caso in cui due automobili dello stesso modello di una determinata marca vengano immesse sul mercato dopo il 1_ luglio di un determinato anno civile, la prima può essere designata come modello dell'anno successivo mentre ciò è vietato per quanto riguarda la seconda, oggetto di importazione parallela».
(1) - GU L 225, pag. 1.
(2) - L'art. 2 della direttiva contiene talune disposizioni transitorie che autorizzano per periodi determinati una proroga dell'applicazione dei regimi precedenti.
(3) - GU L 155, pag. 31.
(4) - V. sentenze 26 ottobre 1995, causa C-51/94, Commissione/Germania (Racc. pag. I-3599, punto 29), 6 luglio 1995, causa C-470/93, Mars (Racc. pag. I-1923, punto 12), e 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard (Racc. pag. I-6097, punto 15).
(5) - Si può altresì richiamare la sentenza 26 ottobre 1995, citata in nota 4, e la sentenza 26 novembre 1985, causa 182/84, Miro (Racc. pag. 3731).
(6) - V. sentenza 24 novembre 1993, citata in nota 4.
(7) - V. sentenza 16 gennaio 1992, causa C-373/90, X (Racc. pag. I-131, punto 12).
(8) - V., ad esempio, sentenze 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville (Racc. pag. 837); 20 maggio 1976, causa 104/75, De Peijper (Racc. pag. 613), e 17 giugno 1987, causa 154/85, Commissione/Italia (Racc. pag. 2717).
(9) - Ciò emerge fra l'altro dal punto 32 della sentenza 26 ottobre 1995, citata in nota 4.
(10) - V., ad esempio, sentenza 13 novembre 1990, causa C-331/88, Fedesa e a. (Racc. pag. I-4023, punto 13).
Full & Egal Universal Law Academy