Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1 Le questioni proposte alla Corte dal Conseil d'État del Belgio nel presente procedimento mirano a chiarire se una sentenza di un giudice nazionale possa costituire un fatto nuovo tale da riaprire il termine per presentare reclamo ai sensi dello Statuto del personale contro una decisione della Commissione non impugnata nel termine originario, e se uno Stato membro possa presentare alla Commissione un elenco di nomi di possibili candidati per assunzioni come agenti temporanei. La prima questione pone una sorta di enigma procedurale, in quanto viene chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale in merito alla soluzione che il Tribunale di primo grado darebbe alla questione nell'ambito di un possibile futuro ricorso.
II - Fatti e svolgimento del processo
2 Nel settembre 1993 la signora Myrianne Coen (in prosieguo: la «ricorrente»), funzionario del ministero belga degli Affari esteri, rispose a una inserzione pubblicata dalla Commissione in numerosi giornali nazionali che invitava a presentare candidature per posti di agenti temporanei di categoria A in vari campi. La ricorrente presentò la propria candidatura l'11 novembre 1993. Pur avendo fatto parte delle 42 persone, su 826 candidati, che avevano sostenuto un colloquio, ella non venne inclusa nell'elenco di riserva compilato nel giugno 1994.
3 Nell'ambito della stessa procedura di assunzione, la Commissione invitò nell'ottobre 1993 le rappresentanze permanenti di tutti gli Stati membri a presentarle un elenco di tre candidati, preferibilmente primi segretari di ambasciata o consiglieri di recente nomina, per nominare degli agenti temporanei presso la Direzione generale I A (in prosieguo: la «DG I A»), che veniva allora creata per preparare il lavoro della Commissione nel campo delle relazioni politiche esterne della Comunità. Il 24 novembre 1993 il ministero belga degli Affari esteri trasmise alla rappresentanza permanente, affinché venisse comunicato alla Commissione, un elenco di tre nomi, tra i quali quello di un certo signor Tanghe.
4 Il 15 dicembre 1993 la ricorrente chiese alle competenti autorità del ministero degli Affari esteri di essere inserita nell'elenco dei candidati raccomandati. La sua domanda non venne inoltrata alla Commissione perché fuori termine e perché la ricorrente aveva un grado inferiore al minimo stabilito dal ministero per i candidati raccomandati.
5 Il 14 gennaio 1994 la ricorrente presentò ricorso dinanzi al Conseil d'État del Belgio, sezione amministrativa, per l'annullamento di entrambe le decisioni del ministro per gli Affari esteri: quella che proponeva tre candidati per la nomina come agenti temporanei della DG I A della Commissione e quella di non inoltrare il suo nominativo per le nomine in questione (in prosieguo: le «decisioni contestate»).
6 Le decisioni contestate furono sospese con ordinanza del Conseil d'État 9 febbraio 1994. La sospensione venne revocata il 28 marzo 1994: il Conseil d'État accennò nella sua decisione al fatto che il ricorso appariva inammissibile in quanto le decisioni contestate erano atti preparatori che potevano essere soggetti a controllo giurisdizionale solo se fossero stati vincolanti per la Commissione, cosa che non era.
7 La successiva discussione di fronte al Conseil d'État si incentrò sulla questione della competenza. Lo Stato belga sosteneva che le decisioni contestate facevano parte di un processo decisionale comunitario: come atti preparatori non vincolanti per la Commissione, esse non avevano effetti giuridici e il ricorso andava considerato inammissibile. La ricorrente opponeva che la presentazione alla Commissione di un elenco in cui era omesso il suo nominativo ledeva in modo definitivo i suoi interessi escludendola dal procedimento di assunzione. Ella invocava la pronuncia della Corte nella causa Oleificio Borelli (1) per sostenere che la ricorribilità delle decisioni nazionali facenti parte di un processo decisionale comunitario costituisce un principio generale del diritto comunitario, che sarebbe disatteso se il Conseil d'État si dichiarasse incompetente a esaminare le decisioni contestate, perché la ricorrente sarebbe privata di qualsiasi possibilità di assoggettarle a controllo giurisdizionale.
8 Ciò premesso, la ricorrente propose al Conseil d'État di deferire alla Corte una questione sul punto se la presentazione di un elenco di tre candidati da parte dello Stato belga costituisse una decisione «la cui validità possa essere esaminata dal Tribunale di primo grado e dalla Corte di giustizia in un ricorso contro la nomina di uno dei candidati, con la conseguenza che la competenza del Tribunale di primo grado e della Corte impedirebbe al Conseil d'État del Belgio di sindacare la legittimità di tale scelta e tale presentazione».
9 Il 26 ottobre 1994 il Conseil d'État e la ricorrente vennero informati che il signor Tanghe era stato nominato agente temporaneo della Commissione dal 16 settembre 1994.
10 L'auditeur, signora Debusschere, nella sua relazione 16 novembre 1994 al Conseil d'État, espresse l'opinione che, qualora le decisioni contestate fossero vincolanti per la Commissione, il Conseil d'État sarebbe stato tenuto, conformemente alla sentenza Oleificio Borelli, a esercitare il suo controllo giurisdizionale su di esse. Poiché non erano vincolanti, ella concluse che il ricorso era inammissibile perché diretto contro semplici atti preparatori. Tuttavia, tenendo conto del fatto che non esistono mezzi di ricorso contro le decisioni del Conseil d'État, ella concluse altresì che, a norma dell'art. 177 del Trattato, la questione sollevata dalla ricorrente dovesse essere proposta alla Corte.
11 Nell'udienza del 31 maggio 1995, la ricorrente indicò che la futura decisione del Conseil d'État sul suo ricorso avrebbe potuto eventualmente costituire un fatto nuovo atto a riaprire i termini per impugnare la nomina del signor Tanghe dinanzi al Tribunale di primo grado.
12 Con sentenza 14 giugno 1995 la Sesta Sezione del Conseil d'État belga ha proposto alla Corte le seguenti questioni:
«Se l'art. 173, quinto comma, del Trattato di Roma debba essere interpretato nel senso che il termine di due mesi ivi stabilito per impugnare una decisione della Commissione può nuovamente decorrere per effetto di una decisione di un giudice di uno Stato membro dalla quale risulti l'irregolarità di un atto di tale Stato, quando questo atto ha potuto influenzare l'impugnanda decisione della Commissione.
[Nel caso in cui la questione venga risolta in senso affermativo]
Se sia valida, con particolare riferimento alle norme che disciplinano l'assunzione degli agenti temporanei e dei dipendenti di ruolo della Commissione, la richiesta, formulata nel corso di una riunione dei rappresentanti permanenti con il segretario generale della Commissione e rivolta direttamente agli Stati membri, di presentare candidati per impieghi nell'amministrazione della Commissione delle Comunità europee, senza altra forma di pubblicità, o a margine di una procedura di assunzione bandita nella Gazzetta ufficiale»
III - Osservazioni delle parti
13 La ricorrente, il governo belga e la Commissione hanno presentato osservazioni. Queste possono essere così riassunte.
14 Secondo la ricorrente, il procedimento principale mira a contestare il diritto di uno Stato membro di presentare e sostenere candidati per la nomina di dipendenti della Commissione; se il Conseil d'État dovesse annullare le decisioni contestate, la ricorrente potrebbe agire per i danni in separata sede dinanzi ai giudici civili belgi. Il richiamo all'art. 173 del Trattato va inteso come riferito all'art. 179 del Trattato e agli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale, che disciplinano la competenza della Corte nella soluzione delle controversie tra le istituzioni e le persone soggette allo Statuto del personale, compresi i candidati a impieghi nelle istituzioni. A suo parere, la soluzione della prima questione deve essere nel senso che un fatto nuovo sostanziale può riaprire i termini stabiliti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale e giustificare l'esame di un ricorso contro una decisione che non era stata impugnata nel relativo termine.
15 Per quanto riguarda la seconda questione, la ricorrente sostiene che l'indipendenza della funzione pubblica europea, basilare principio generale di diritto, e l'autonomia del diritto comunitario mirano a prevenire l'interferenza degli Stati membri o di altri soggetti estranei nell'operato delle istituzioni comunitarie; ella richiama gli artt. 11 e 27 dello Statuto del personale e la sentenza Costa/ENEL (2). Ella conclude che l'autorità che ha il potere di nomina non aveva diritto di riservare alcun posto a cittadini di un particolare Stato membro e che la Commissione ha preso in considerazione i candidati presentati dal ministero belga degli Affari esteri (e ne ha nominato uno), minando così la necessaria obiettività della decisione di nomina di dipendenti nella DG I A. Le decisioni della Commissione sono state quindi, a parere della ricorrente, adottate in violazione dei principi di autonomia e di indipendenza nonché dello Statuto del personale.
16 Il governo belga osserva che la ricorrente non ha presentato un reclamo a norma dello Statuto del personale (benché ciò non abbia alcuna incidenza sul procedimento dinanzi al Conseil d'État), che l'osservanza dei termini temporali posti dal Trattato è inderogabile e che non vi è motivo per riaprire tali termini.
17 La Commissione osserva altresì che la ricorrente non ha presentato né un reclamo ai sensi dello Statuto del personale, né un ricorso al Tribunale di primo grado contro la nomina del signor Tanghe o contro la decisione della Commissione di non assegnarle un impiego. L'osservanza dei termini temporali posti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale è inderogabile, diretta a garantire che le decisioni amministrative possano essere considerate definitive nei confronti degli interessati, una volta scaduto il termine per impugnarle. La Commissione aggiunge che una decisione giudiziaria, sia di un giudice nazionale o della Corte di giustizia, non può essere considerata un «fatto nuovo» e nulla negli atti di causa giustificherebbe la riapertura dei termini applicabili. Essa propone quindi di risolvere la prima questione in senso negativo.
18 La Commissione, pur sottolineando che la soluzione da essa proposta per la prima questione renderebbe superfluo risolvere la seconda, prosegue spiegando le circostanze dell'invito rivolto agli Stati membri. Era chiaro che le diplomazie degli Stati membri avrebbero avuto molti candidati provvisti dell'esperienza necessaria per essere nominati agenti temporanei della DG I A. Inoltre, il direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione, in una lettera del 22 marzo 1994 alla ricorrente, dichiarò che la presentazione di elenchi nazionali, contestata dalla ricorrente dinanzi al Conseil d'État, non avrebbe inciso né sull'esame delle numerosissime domande ricevute né sull'assegnazione degli impieghi. Gli elenchi di candidati presentati dagli Stati membri si aggiungevano alle candidature ricevute a seguito delle inserzioni, per un totale di 826 candidature, delle quali 16 sono state accolte. La Commissione conclude che un candidato scartato, che non si avvalga delle specifiche vie di ricorso previste dallo Statuto del personale e dal Trattato, non può sanare tale omissione attraverso un rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato.
IV - Disamina delle questioni del giudice nazionale
19 Benché la prima questione si riferisca all'interpretazione del quinto paragrafo dell'art. 173 del Trattato, è evidente che la competenza della Corte a pronunciarsi su una eventuale futura controversia tra la ricorrente e la Commissione sarebbe fondata sull'art. 179 del Trattato, e che l'art. 173 non viene in rilievo nel presente procedimento. Le condizioni per l'esercizio di tale competenza sono stabilite dagli artt. 90-91 bis dello Statuto del personale, che si applicano per analogia agli agenti temporanei, conformemente all'art. 73 del Regime applicabile agli altri agenti. La Corte ha più volte affermato che «non solo chi sia funzionario o agente non locale, ma anche chi asserisca di esserlo, può impugnare dinanzi alla Corte la decisione che gli reca pregiudizio» (3). A norma dell'art. 3, n. 1, lett. a), della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (4), tale competenza appartiene in primo grado a tale Tribunale.
20 La prima questione proposta dal giudice nazionale parte dalla premessa esplicita che, se i termini non venissero riaperti, «la ricorrente non avrebbe alcun interesse ad ottenere dal Conseil d'État l'annullamento delle decisioni contestate che proponevano taluni candidati, in quanto ella non ne riceverebbe alcuna possibilità di essere nominata» (5). Tale accertamento è confermato dai termini espliciti dell'ordinanza di rinvio, che afferma che la seconda questione si pone solo in caso di soluzione affermativa della prima. Pertanto, l'unico oggetto della prima questione proposta è l'accertamento della possibilità o meno per la ricorrente di chiedere alla Commissione il riesame della nomina del signor Tanghe, nonostante la scadenza del termine stabilito dallo Statuto del personale.
21 Nel presente procedimento non si contesta che la ricorrente abbia avuto conoscenza il 26 ottobre 1994 della nomina del signor Tanghe. Nessun reclamo contro tale decisione è stato presentato nel termine di tre mesi dalla sua notifica, a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, né la ricorrente ha da allora intrapreso alcun'altra azione contro la Commissione.
22 La ricorrente invoca numerose sentenze della Corte e del Tribunale di primo grado nel senso che il verificarsi di fatti nuovi sostanziali può legittimare un reclamante a richiedere, ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto del personale, che l'istituzione riconsideri una decisione che non è stata impugnata nel termine prescritto (6). La prima questione sembra quindi essere se una sentenza di un giudice nazionale possa costituire un tale «fatto nuovo sostanziale», quando le decisioni impugnate per annullamento dinanzi al giudice nazionale possono avere influenzato la decisione di nomina della Commissione.
23 La Corte è chiamata nel presente caso a interpretare una serie di norme processuali che non sembrerebbero avere alcun rapporto con il procedimento dinanzi al giudice nazionale. Ritengo pertanto che la Corte debba esaminare in primo luogo la propria competenza a risolvere tale questione.
24 E' vero che, come la Corte ha accertato nella sentenza Dzodzi, «nell'ambito della ripartizione delle funzioni giurisdizionali fra i giudici nazionali e la Corte, disposta dall'art. 177, la Corte si pronuncia in via pregiudiziale senza dover in linea di principio accertare le circostanze in cui i giudici nazionali siano stati indotti a sottoporle le questioni e intendano applicare la disposizione di diritto comunitario che le hanno chiesto di interpretare» (7). Tuttavia la Corte proseguiva affermando che «ciò non si verifica solo qualora risulti che con il procedimento ex art. 177, in contrasto con il suo scopo, si intenda in realtà indurre la Corte a pronunciarsi per il tramite di una controversia fittizia ovvero sia manifesto che la disposizione di diritto comunitario sottoposta all'interpretazione della Corte non può essere applicata» (8). La Corte ha anche affermato, su questa linea, di non essere competente a pronunciarsi in via pregiudiziale quando «risulti in modo manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario (...) [chiesta dal giudice nazionale] non [ha] alcuna relazione con l'effettività o l'oggetto della causa principale» (9).
25 Chiaramente la questione se una sentenza di un giudice nazionale possa costituire un fatto nuovo tale da incidere sul dovere di un'istituzione di prendere in considerazione la richiesta di riesaminare una precedente decisione riguardante un reclamante è una questione di diritto comunitario. Non credo, però, che, nelle particolari circostanze del caso di specie, questo fatto da solo basti a stabilire la competenza della Corte.
26 In primo luogo, l'oggetto esplicito della prima questione proposta è solo quello di stabilire se la ricorrente possa prescindere dal termine temporale per impugnare una decisione di nomina della Commissione che ella ammette di non aver impugnato nei termini. Ciò non sembra rientrare nel vero scopo dell'art. 177, che è quello di fornire al giudice nazionale una decisione sull'interpretazione (e, per la legislazione, sulla validità) di disposizioni di diritto comunitario che i giudici nazionali devono poi applicare ai fatti portati al loro esame. Benché alla Corte venga chiesto in genere di interpretare disposizioni di diritto comunitario che possono essere applicate al rapporto tra le parti nella causa principale, essa può anche essere chiamata ad interpretare ai sensi dell'art. 177 del Trattato disposizioni di diritto comunitario sia procedurali (10) sia sostanziali (11) che possono incidere sulla competenza del giudice nazionale a conoscere della causa propostagli; in tal caso può dirsi che un giudice nazionale applica l'interpretazione fornita, piuttosto che le norme medesime. Nel presente caso, le disposizioni di diritto comunitario oggetto della questione, comunque essa sia interpretata, non sono in grado di incidere sulla competenza del giudice nazionale, che non può quindi chiedere l'interpretazione della Corte.
27 L'incompetenza della Corte riguardo alla prima questione è dimostrata dal fatto che nessuna soluzione che la Corte fornisse potrebbe avere alcun effetto sulla validità della decisione contestata. La questione sostanziale all'esame del giudice belga è quella della compatibilità con il diritto comunitario della partecipazione dello Stato belga alla nomina di taluni agenti temporanei della Commissione; in proposito, il Conseil d'État ha dichiarato che: «la competenza del governo belga a procedere a delle presentazioni (...) dipende dalla regolarità del procedimento di nomina iniziato dalla Commissione». Sulla questione della competenza, il Conseil d'État ha dichiarato che avrebbe esaminato la validità delle decisioni contestate solo «nel caso in cui la ricorrente avesse la possibilità di ottenere dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee l'annullamento della nomina del signor Tanghe».
28 E' chiaro che, dal punto di vista del diritto comunitario, la competenza del Conseil d'État a pronunciarsi sulla validità delle decisioni contestate non è in alcun modo collegata con l'ammissibilità di qualsiasi procedimento che la ricorrente voglia instaurare contro la Commissione. Sembra che il Conseil d'État, ad iniziativa della ricorrente, sia stato spinto a proporre le questioni di cui alla presente causa dalla necessità di non violare quella che l'avvocato generale Darmon definì nella causa Oleificio Borelli «diritto al giudice». Egli definì così il contenuto di tale principio: «il singolo che si reputi leso da un atto che lo priva di un diritto o di un vantaggio stabiliti dalla disciplina comunitaria deve poter disporre di un ricorso contro questo atto e fruire di una tutela giurisdizionale completa» (12). In questa ottica, un provvedimento nazionale che in definitiva ha un effetto negativo sulla situazione giuridica della ricorrente deve poter essere sottoposto a controllo giurisdizionale in sede nazionale.
29 Nella sua sentenza su tale causa, la Corte dichiarò che, quando un provvedimento nazionale «si inserisce nell'ambito di un iter decisionale comunitario (...) è pertanto compito dei giudici nazionali statuire, se necessario previo rinvio pregiudiziale alla Corte, sulla legittimità dell'atto nazionale di cui trattasi conformemente alle modalità di controllo giurisdizionale applicabili a qualsiasi atto definitivo che, emanato dalla stessa autorità nazionale, possa recare pregiudizio a terzi, e di conseguenza considerare ricevibile il ricorso proposto a questo scopo, anche se le norme procedurali nazionali non lo prevedono in un caso del genere» (13).
30 Il giudice a quo aveva nel presente caso la possibilità di esaminare la conformità al diritto comunitario delle decisioni contestate, con particolare riferimento alle disposizioni dello Statuto del personale applicabili alla situazione della ricorrente, e chiedere una pronuncia pregiudiziale della Corte su qualsiasi punto di diritto comunitario necessario per pervenire alla propria decisione. Sembra proprio questo l'oggetto della seconda questione. Mentre le parti non sono d'accordo sul punto se il Conseil d'État sia tenuto a conoscere della causa principale, come affermato nel caso Oleificio Borelli, non vi è invece un vero disaccordo sul fatto che la sentenza del Conseil d'État riaprirebbe i termini stabiliti dallo Statuto del personale. Sembra che nell'ordinanza di rinvio il Conseil d'État abbia sollevato la questione d'ufficio. In tale situazione, qualsiasi pronuncia della Corte su tale punto non potrebbe essere considerata «rispondent[e] ad una necessità obiettiva inerente alla definizione di una controversia» pendente dinanzi al giudice a quo (14).
31 Mi sembra che le ragioni per proporre la prima questione siano doppiamente ipotetiche e che il ragionamento sottostante sia vizioso. In primo luogo, la questione proposta presuppone che, in un dato momento a venire, la ricorrente impugnerà dinanzi al Tribunale di primo grado la nomina del signor Tanghe. Tale presupposizione, tra l'altro, implica altresì che la Commissione abbia per allora respinto un reclamo della ricorrente ex art. 90, n. 2, dello Statuto del personale. In secondo luogo, occorre presupporre che, al momento di quel ricorso, essa abbia vinto la causa dinanzi al Conseil d'État del Belgio. L'ultima ipotesi, a sua volta, dipende comunque dalla soluzione a lei favorevole di entrambe le questioni proposte.
32 Il Conseil d'État ha quindi fatto dipendere l'esito della causa principale dagli effetti della sua sentenza, ancora da pronunciarsi, sull'applicazione di disposizioni di diritto comunitario che possono essere invocate solo se quella sentenza è favorevole alla ricorrente. La giurisprudenza della Corte ha chiaramente affermato che essa non può fornire pareri consultivi su quesiti generali o ipotetici, o su quesiti che non servirebbero al giudice nazionale per risolvere questioni proposte al suo esame (15); a mio parere, questa giurisprudenza si applica nel presente caso.
33 La natura totalmente ipotetica e persino artificiosa di tale questione risalta ancor di più dal fatto che, se la Corte la risolvesse nel quadro della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, essa usurperebbe in pratica la competenza del Tribunale di primo grado a decidere in primo grado sullo stesso punto in qualsiasi possibile futura controversia tra la Commissione e la ricorrente. In tal caso, il Tribunale di primo grado dovrebbe essere in grado di esaminare tutti gli argomenti adeguatamente presentatigli per contestare la validità della decisione di nomina della Commissione. Questi argomenti potrebbero comprendere qualsiasi affermazione secondo cui la partecipazione degli Stati membri al procedimento di selezione dei candidati è stata contraria allo Statuto del personale o a qualsiasi principio generale del diritto comunitario, e secondo cui ciò ha inciso sulla validità della decisione. La questione della partecipazione dello Stato membro al procedimento di nomina, non prevista dallo Statuto del personale, è naturalmente molto diversa dalla validità sostanziale dei provvedimenti dello Stato membro richiesti come elemento di un determinato iter decisionale comunitario, come nella causa Oleificio Borelli. La legittimità di una nomina di un dipendente compiuta dalle istituzioni comunitarie e, a fortiori, l'impugnabilità o meno di una tale nomina in possibili procedimenti futuri sono questioni di competenza del Tribunale di primo grado, come giudice designato a norma dei Trattati per adempiere tale funzione della Corte di giustizia. Non sarebbe a mio parere corretto se la Corte di giustizia predicesse come il Tribunale di primo grado adempirebbe tale funzione in un eventuale ricorso.
34 E' vero che il giudice a quo ha stabilito, come questione di diritto nazionale, che la soluzione della Corte a tale questione incide sull'interesse della ricorrente ad ottenere l'annullamento della decisione contestata e che la determinazione dell'interesse che un ricorrente può avere all'annullamento di una decisione del genere è questione di diritto nazionale. Al riguardo è interessante il seguente passo della seconda sentenza Foglia/Novello della Corte:
«se è vero che la Corte deve potersi rimettere, nella maniera più ampia, all'apprezzamento del giudice nazionale in ordine alla necessità delle questioni sottopostele, essa deve essere posta in grado di esprimere qualsiasi valutazione concernente l'espletamento della propria funzione, particolarmente al fine di verificare (...) la propria competenza. Pertanto (...) la Corte (...) non può (...) restare indifferente di fronte alle valutazioni operate dai giudici degli Stati membri nei casi eccezionali in cui esse potrebbero influire sul corretto funzionamento del procedimento contemplato dall'art. 177» (16).
35 Questo mi sembra proprio un caso eccezionale in cui la valutazione del giudice a quo sulla rilevanza delle questioni proposte alla Corte è incompatibile, per i motivi esposti sopra, con il ruolo della Corte ai sensi dell'art. 177. Devo aggiungere che, come la Corte ha osservato nella sentenza Foglia/Novello, «una declaratoria di incompetenza in una tale ipotesi non arreca alcun pregiudizio alle prerogative del giudice nazionale, ma consente di evitare l'utilizzazione del procedimento di cui all'art. 177 a fini diversi da quelli che gli sono propri» (17).
36 Alla luce di quanto sopra, sono del parere che la Corte non sia competente a risolvere la prima questione.
37 Qualora la Corte non volesse seguire questo approccio alla questione della sua competenza nel presente procedimento, ritengo allora che la soluzione della questione proposta dal Conseil d'État debba essere negativa. La ricorrente contesta qui due decisioni delle autorità nazionali, che vengono definite preparatorie della nomina del signor Tanghe da parte della Commissione, nomina che esse avrebbero invalidato, ed esse vengono impugnate al solo scopo di contestare tale nomina. Se la decisione di un giudice nazionale dovesse essere ritenuta costitutiva di un tale fatto nuovo, la ricorrente avrebbe la possibilità di eludere il termine stabilito dallo Statuto del personale, il cui rispetto è, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, inderogabile (18). Inoltre, come ha sostenuto la Commissione, i fatti rilevanti nella controversia, ancora ipotetica, tra la ricorrente e la Commissione, sarebbero noti alla ricorrente almeno sin dal 26 ottobre 1994, e da allora non sono mutati né aumentati. Anche se la Corte ha riconosciuto che «la sentenza che annulli un atto amministrativo (...) può costituire un fatto nuovo (...) nei confronti delle persone riguardate direttamente dall'atto annullato», è chiaro che i giudici nazionali non sono competenti ad annullare provvedimenti emanati dalle istituzioni comunitarie.
38 Le questioni di principio che si pongono nel presente caso sono, per molti aspetti sostanziali, simili a quelle della causa TWD Textilwerke Deggendorf (19). In quel caso, il ricorrente contestava dinanzi al giudice nazionale la conformità al Trattato di provvedimenti nazionali di attuazione di una decisione della Commissione secondo la quale taluni aiuti concessi al ricorrente dalle autorità tedesche erano incompatibili con il mercato comune e andavano ripetuti. Il ricorrente non aveva impugnato la decisione ex art. 173 del Trattato. La Corte decise che:
«Infatti, ammettere che in circostanze del genere l'interessato possa, dinanzi al giudice nazionale, opporsi all'esecuzione della decisione eccependo l'illegittimità di quest'ultima equivarrebbe a riconoscergli la possibilità di eludere il carattere definitivo della decisione nei suoi confronti dopo la scadenza dei termini di ricorso» (20).
39 In questo caso, nella causa dinanzi al giudice nazionale, la ricorrente non contesta l'attuazione di una decisione della Commissione, ma atti delle autorità nazionali precedenti la sua emanazione che si asserisce abbiano inciso sul contenuto della decisione e, quindi, sulla sua validità. Come il ricorrente nella causa TWD Textilwerke Deggendorf, così l'attuale ricorrente cerca di avvalersi di un procedimento nazionale per evitare le conseguenze dell'inosservanza dei termini per la presentazione di un ricorso diretto, senza che sia in dubbio l'ammissibilità in via di principio di un tale procedimento. Non credo che in simili circostanze si debba consentire alla ricorrente di contestare indirettamente la conformità al diritto comunitario di decisioni che ha omesso di impugnare direttamente.
40 Il giudice a quo ha esplicitamente affermato che la seconda questione viene in esame solo se la prima riceve una soluzione affermativa. Tenuto conto della soluzione che ho proposto per la prima questione, ed in linea con le esplicite indicazioni del giudice a quo, propongo alla Corte di non risolvere la seconda questione.
41 Nel caso in cui la Corte ritenesse cionondimeno di dover risolvere la seconda questione, ritengo che la richiesta integrativa della Commissione agli Stati membri di fornire nomi di candidati da prendere in esame nell'ambito di un procedimento generale di assunzione non abbia violato le disposizioni di diritto comunitario applicabili. In particolare, la ricorrente non ha dimostrato alcuna violazione dell'art. 11 dello Statuto del personale, che si applica analogicamente al personale avventizio in forza dell'art. 11 del Regime applicabile agli altri agenti. Ella ha altresì mancato di indicare come l'art. 27 dello Statuto del personale, da ella richiamato con particolare evidenza, avrebbe dovuto essere interpretato per essere applicabile al personale avventizio, o in cosa sarebbero state violate le corrispondenti disposizioni del Regime applicabile agli altri agenti, in particolare l'art. 12, n. 1.
V - Conclusione
42 Alla luce di quanto sopra, propongo alla Corte di risolvere nel modo seguente le questioni proposte dal Conseil d'État del Belgio:
La Corte non è competente a dichiarare, nel quadro del procedimento previsto dall'art. 177, se una pronuncia di un giudice di uno Stato membro può riaprire i termini di un eventuale futuro ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione di nomina di un agente temporaneo, ove l'esito della pronuncia del giudice nazionale sia stato fatto dipendere dall'interpretazione di disposizioni di diritto comunitario che non possono incidere sulla competenza del giudice nazionale e ove il giudice nazionale non sia pertanto in grado di applicare tale interpretazione.
(1) - Causa C-97/91, Oleificio Borelli/Commissione (Racc. 1992, pag. I-6313).
(2) - Causa 6/64 (Racc. 1964, pag. 1127).
(3) - Sentenza nella causa 286/83, Alexis e a./Commissione (Racc. 1989, pag. 2445, punto 9).
(4) - GU 1988 L 319, pag. 1; corrigenda, GU 1989 L 214, pag. 4.
(5) - Come osservato nel paragrafo 14 delle presenti conclusioni, la ricorrente ha dedotto nelle proprie osservazioni a questa Corte un diverso interesse per ottenere l'annullamento delle decisioni contestate, ossia la possibilità di esigere un risarcimento.
(6) - Causa 28/72, Tontodonati/Commissione (Racc. 1973, pag. 779); causa 173/80, Blasig/Commissione (Racc. 1981, pag. 1649); causa 190/82, Blomefield/Commissione (Racc. 1983, pag. 3981); causa 326/82, Aschermann e a./Commissione (Racc. 1984, pag. 2253); causa 231/84, Valentini/Commissione (Racc. 1985, pag. 3027); causa T-35/83, Cucchiara e a./Commissione (Racc. 1994, Racc. PI pag. I-A-127 e II-413).
(7) - Cause riunite C-297/88 e C-197/89, Dzodzi (Racc. 1990, pag. I-3763, punto 39).
(8) - Ivi, punto 40.
(9) - Causa C-368/89, Crispoltoni (Racc. 1991, pag. I-3695, punto 11).
(10) - Cause riunite 142/80 e 143/80, Amministrazione delle Finanze dello Stato/Essevi e Salengo [Racc. 1981, pag. 1413, punti 13-18 (art. 169 del Trattato)]; cause riunite 314/81-316/81 e 83/82, Procureur de la Republique/Waterkeyn [Racc. 1981, pag. 4337, punti 13-16 (art. 171 del Trattato)].
(11) - Causa C-201/89, Le Pen [Racc. 1990, pag. I-1183, punti 8-11 (art. 1 del protocollo del 1965 sui privilegi e sulle immunità e artt. 178 e 183 del Trattato)].
(12) - Causa C-97/91, citata in nota 1, paragrafo 31 delle conclusioni.
(13) - Ivi, punti 10 e 13 della sentenza.
(14) - Causa 244/80, Foglia/Novello (Racc. 1981, pag. 3045, punto 18).
(15) - Causa C-343/90, Lourenço Dias (Racc. 1992, pag. I-4673, punto 17); causa C-83/91, Meilicke (Racc. 1992, pag. I-4871, punto 25); causa C-412/93, Leclerc-Siplec/TF1 Publicité e M6 Publicité (Racc. 1995, pag. I-179, punto 12).
(16) - Causa 244/80, citata in nota 14, punto 19.
(17) - Ivi, punto 18 della sentenza.
(18) - V., ad esempio, la causa 227/83, Moussis/Commissione (Racc. 1984, pag. 3133, punto 12).
(19) - Causa C-188792 (Racc. 1994, pag. I-833).
(20) - Ivi, punto 18 della sentenza; v. anche paragrafi 13-26 delle conclusioni dell'avvocato generale Jacobs sulla stessa causa.
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