CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ANTONIO LA PERGOLA
presentate il 14 marzo 1996 ( *1 )
1.
Con ricorso presentato in data 19 luglio 1995, la Commissione chiede alla Corte di constatare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE non avendo adottato entro i termini prescritti le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 92/50/CEE del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ( 1 ).
2.
L'art. 44, primo comma, della direttiva in parola fissa al 1o luglio 1993 il termine entro il quale gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva stessa.
3.
Al riguardo è sufficiente rilevare che il governo tedesco non contesta l'infrazione addebitatagli. Nelle sue osservazioni si è limitato a rilevare che dei decreti, volti ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva prima menzionata, sono in via di adozione ed a segnalare di aver tempestivamente informato le autorità aggiudicatrici della federazione ed i competenti ministeri degli Stati federati che la direttiva in questione era direttamente applicabile a far data dal 1° luglio 1993. Il che, conformemente alla giurisprudenza della Corte ( 2 ), non costituisce, tuttavia, causa esimente dell'inadempimento.
Conclusioni
Suggerisco pertanto alla Corte di accogliere il ricorso e di condannare, ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, lo Stato convenuto alle spese.
( *1 ) Lingua originale: l'italiano.
( 1 ) GU L 209 del 24 luglio 1992, pag. 1.
( 2 ) Si veda, ex multis, sentenza 6 aprile 1995, causa C-147/94, Commissione/Spagna (Race. pag. I-1015).
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