CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
NIAL FENNELLY
presentate il 23 maggio 1996 ( *1 )
Introduzione
1.
La questione sollevata nella causa in esame è volta a stabilire se le istituzioni comunitarie siano tenute a fornire spiegazioni in merito ai voti assegnati ai candidati nei concorsi banditi per l'assunzione del personale. Si tratta di un ricorso presentato dal Parlamento europeo contro la sentenza del Tribunale di primo grado che ha annullato la decisione con cui la commissione giudicatrice di un concorso ha escluso il signor Angelo Innamorati dalla partecipazione alla seconda fase del concorso stesso. La lite verte sull'ob-bligo delle istituzioni comunitarie di motivare le proprie decisioni, sui limiti del sindacato esercitato dal giudice comunitario in ordine alla valutazione da parte delle commissioni giudicatrici dei meriti di ciascun candidato nei concorsi per l'assunzione del personale, nonché sull'esistenza di una distinzione, per quanto riguarda l'obbligo di divulgazione, tra i criteri generali pubblicati nel bando di concorso e i criteri specifici in base ai quali viene effettuata la correzione delle prove di esame.
Contesto di fatto e di diritto
2.
Il signor Innamorati (in prosieguo: il «convenuto»), agente ausiliario (di grado A, gruppo II, classe 2) presso la Commissione, partecipava ad un concorso generale (PE/59/A) bandito per la costituzione di un elenco di riserva di amministratori di lingua italiana presso il segretariato generale del Parlamento europeo (in prosieguo: il «ricorrente»). Il bando di concorso prevedeva sei prove scritte eliminatorie ( 1 ). Per la terza prova [prova 1.c)], i partecipanti dovevano sintetizzare, in un tempo massimo di 45 minuti, un documento di 2-3 pagine portandolo a un decimo della sua lunghezza (con una tolleranza massima del 10%). La finalità della prova era, a termini del bando, la valutazione delle capacità di analisi e di sintesi dei candidati nonché della loro obiettività e precisione. La prova doveva essere valutata da 0 a 20 ed i candidati con un punteggio inferiore a 10 sarebbero stati eliminati.
3.
Il presidente della commissione giudicatrice comunicava al convenuto, il 20 aprile 1994, che gli era stato attribuito un punteggio inferiore al minimo richiesto per la prova 1.c) e che la commissione giudicatrice non poteva, pertanto, procedere alla correzione delle altre sue prove scritte. In un successivo scambio di corrispondenza tra il convenuto ed il suo legale, da un lato, e il presidente della commissione giudicatrice ed il capo dell'unità «Concorsi» del Parlamento europeo, dall'altro, erano stati discussi il riesame della prova effettuata dal convenuto e la comunicazione a quest'ultimo dei motivi in base ai quali gli era stato attribuito il punteggio per quella prova ( 2 ). Per quanto riguarda la motivazione, il convenuto ha chiesto al presidente della commissione di illustrargli i criteri adottati dalla commissione stessa per controllare se i candidati soddisfacevano i requisiti previsti dal bando e per valutare le loro prove, ivi comprese le istruzioni date agli esaminatori in merito all'osservanza dei requisiti specifici imposti per la prova 1.c) ( 3 ).
4.
Il presidente della commissione giudicatrice confermava la decisione della commissione stessa ( 4 ). Egli dichiarava che, in base ai parametri utilizzati e secondo i criteri rigorosi decisi dalla commissione giudicatrice prima di procedere alla correzione — tenendo conto di un insieme di elementi elencati nel bando di concorso —, il punteggio attribuito al convenuto per la prova 1.c) risultava inferiore al punteggio minimo richiesto per l'ammissione alla fase successiva del concorso. Il punteggio assegnato al convenuto era di 8,33, mentre il punteggio minimo era invece 10.
5.
Il legale del convenuto ribatteva che la detta comunicazione non conteneva la motivazione della decisione adottata dalla commissione giudicatrice ( 5 ) e manifestava l'intenzione di proporre un ricorso dinanzi al Tribunale qualora tale motivazione non gli venisse fornita. Il capo dell'unità «Concorsi» rispondeva che le informazioni richieste sarebbero state trasmesse non appena fosse stata firmata la relazione della commissione giudicatrice, nei limiti stabiliti dalla Corte di giustizia per quanto riguarda l'obbligo di motivazione delle decisioni e tenuto conto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori della commissione ( 6 ). Dopo aver ricevuto la relazione firmata, egli precisava che le prove di cui ai punti 1.c) 1) (test oggettivi) e 1.c) 2) (test di cultura generale) erano state corrette mediante lettore ottico sotto la sorveglianza della commissione giudicatrice ( 7 ). Tutte le altre prove erano state sottoposte ai sette membri della commissione giudicatrice e corrette da almeno tre di essi. La commissione giudicatrice ha riesaminato la prova effettuata dal convenuto ed ha accertato che non era stato commesso alcun errore nell'attribuzione del punteggio. Essa ha pertanto confermato la propria decisione iniziale. I criteri utilizzati dai membri della commissione giudicatrice per l'attribuzione del punteggio erano stati definiti prima della correzione stessa e regolarmente applicati in conformità alle disposizioni del bando di concorso ( 8 ).
6.
Il 15 settembre 1994 il convenuto ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione con la quale la commissione giudicatrice gli aveva attribuito, per la prova di sintesi, un punteggio inferiore al minimo richiesto negandogli l'ammissione alle fasi successive del concorso (in prosieguo: la «decisione»). Il Tribunale ha annullato la decisione per mancanza di motivazione, con sentenza 30 maggio 1995 (in prosieguo: la «sentenza impugnata») ( 9 ).
7.
Il Tribunale ha ricordato che l'obbligo di motivazione delle decisioni che recano pregiudizio ad un dipendente o agente delle Comunità ha lo scopo di consentire all'interessato di valutare la fondatezza della decisione e di rendere possibile il sindacato giurisdizionale. Nei concorsi con numerosi candidati, le decisioni della commissione giudicatrice non devono necessariamente essere oggetto di spiegazioni individuali, se non dietro espressa richiesta dei candidati ( 10 ). Il convenuto aveva espressamente richiesto, nell'ambito della corrispondenza sopra menzionata, che gli venisse fornita una spiegazione del genere e gli fossero comunicati i criteri applicati dalla commissione per l'attribuzione del punteggio; il ricorrente era pertanto tenuto a conformarsi a tale richiesta. Tuttavia, poiché non aveva fornito alcuna spiegazione né aveva comunicato i criteri di correzione che sosteneva di aver applicato, il ricorrente era venuto meno all'obbligo ad esso incombente di motivare la decisione adottata ( 11 ).
8.
Il Tribunale ha considerato che le spiegazioni fornite dal ricorrente dopo la presentazione della domanda di annullamento non potevano sanare quell'inadempimento in quanto esse non potevano, in quella fase, assolvere la loro funzione. In ogni caso, le spiegazioni fornite non costituivano una motivazione sufficiente. L'affermazione secondo cui il mancato superamento della prova da parte del convenuto era dovuto alla «scarsa qualità del suo sunto» non spiegava, nemmeno in termini sintetici, né il motivo in base al quale la commissione giudicatrice era giunta a questa conclusione, né il rapporto tra i criteri per l'attribuzione del punteggio adottati dalla commissione stessa, che non erano stati comunicati, e il punteggio effettivamente conseguito. Il riferimento, non corroborato da elementi probatori, ad alcuni criteri di attribuzione del punteggio, effettuato in udienza dal ricorrente, era troppo impreciso per poter sanare tale mancanza ( 12 ).
9.
In forza dell'art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, il ricorrente ha proposto un ricorso volto ad ottenere l'annullamento della sentenza impugnata e il rigetto delle conclusioni del convenuto; esso ha chiesto inoltre che la Corte si pronunci sulle spese sostenute nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale in conformità delle disposizioni vigenti e statuisca invece secondo giustizia per quanto riguarda le spese del secondo grado di giudizio ( 13 ). Il ricorrente ha chiesto, con atto separato, la sospensione dell'esecuzione della sentenza ( 14 ). Il Presidente della Corte ha respinto con ordinanza tale domanda, riservando le spese ( 15 ).
10.
Il convenuto chiede alla Corte di dichiarare l'impugnazione irricevibile e di condannare il ricorrente a tutte le spese, comprese quelle relative alla domanda di provvedimenti urgenti.
Gli argomenti delle parti
11.
Prima di analizzare i motivi dedotti dalle parti dinanzi alla Corte, è opportuno richiamare due disposizioni dello Statuto del personale. L'art. 25 dello Statuto dispone, tra l'altro, che le decisioni «prese (...) a carico [del dipendente] devono essere motivate». Ai sensi dell'art. 6 dell'allegato III dello Statuto («Procedura di concorso»), «i lavori della commissione giudicatrice sono segreti».
12.
Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto sotto tre diversi profili: i) sull'ambito di applicazione dell'obbligo di motivazione delle decisioni delle commissioni giudicatrici di concorsi banditi per l'assunzione del personale; ii) sui possibili effetti di una motivazione fornita nel corso del procedimento di annullamento; e iii) in relazione all'annullamento della decisione per mancanza di motivazione, in circostanze in cui essa sarebbe, in ogni caso, automaticamente sostituita da una decisione con la medesima portata sostanziale. Poiché gli altri argomenti del convenuto sono stati respinti dal Tribunale o ritirati, il ricorrente deduce che egli non ha alcun interesse legittimo all'annullamento della decisione. Per contro, secondo il convenuto, tutti i motivi dedotti dal ricorrente sono irricevibili, o perché si tratta di motivi nuovi o perché contestano accertamenti di fatto compiuti dal Tribunale, in contrasto con le disposizioni dell'art. 168 A del Trattato CE e dell'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia ( 16 ). Egli solleva altresì alcune questioni di merito. Riassumerò le argomentazioni di ognuna delle parti suddividendole in base ai tre punti sopra individuati.
i) L'ambito dell'obbligo di motivazione
13.
Il ricorrente sostiene che, nella sentenza impugnata, non viene fatta alcuna distinzione tra i criteri generali di valutazione, fissati dal bando di concorso (come, nel caso di specie, le capacità di analisi e di sintesi, l'obiettività e la precisione) — criteri che possono essere ulteriormente precisati dalla commissione giudicatrice — ed i criteri di attribuzione del punteggio per le prove (come il requisito che impone che la sintesi contenga un determinato numero di «concetti chiave»), criteri questi che fanno parte integrante del processo di correzione e sono pertanto coperti dal segreto delle deliberazioni delle commissioni ( 17 ). Solo i primi vanno comunicati ai candidati, dietro loro richiesta. Inoltre, la sentenza impugnata si baserebbe sulla giurisprudenza relativa alla motivazione di decisioni che negano l'ammissione di un candidato ad un concorso, mentre la giurisprudenza relativa al mancato superamento da parte di un candidato di alcune prove di esame impone soltanto che gli venga comunicato il punteggio ottenuto ( 18 ). Un obbligo di portata più ampia consentirebbe ai candidati di richiedere, non soltanto i criteri utilizzati per la correzione delle prove di esame, ma anche la spiegazione di come questi criteri sono stati applicati nel loro caso specifico. Questa considerazione sarebbe corroborata dal fatto che il riferimento generico da parte del ricorrente, nell'udienza dinanzi al Tribunale, ad un sistema di attribuzione del punteggio basato sull'individuazione da parte del candidato di alcuni «concetti chiave» è stata considerata insufficiente e che il Tribunale ha ritenuto che i «concetti chiave» stabiliti per il testo della prova di sintesi dovevano essere resi noti.
14.
Secondo il convenuto questo motivo è irricevibile per due ragioni. In primo luogo, la possibilità di una distinzione tra i criteri di valutazione ed i criteri di attribuzione del punteggio è stata dedotta per la prima volta in fase di impugnazione. In secondo luogo, il giudizio sul carattere sufficiente della motivazione di una decisione è una questione di fatto, che dev'essere valutata alla luce delle circostanze di ciascun caso e non rientra nella competenza della Corte in fase di impugnazione.
15.
Nel merito, il convenuto sostiene che la commissione giudicatrice di un concorso ha l'obbligo, in forza dell'art. 5 dell'allegato III dello Statuto del personale, di trasmettere all'autorità che ha il potere di nomina una relazione motivata contenente i criteri generali applicati dalla commissione nonché le modalità di applicazione dei detti criteri ai candidati. Questi criteri dovrebbero essere resi noti ai candidati e dovrebbero consentire il sindacato giurisdizionale sulle decisioni della commissione giudicatrice ( 19 ). Inoltre, la sentenza pronunciata dal Tribunale nella causa Pimley-Smith/Commissione ( 20 ) riconosce il diritto dei candidati ad essere informati sulle modalità applicate dalla commissione giudicatrice, quali i criteri oggettivi di cui essa si avvale per la correzione delle prove (che vanno distinti dalle spiegazioni sul giudizio di valore effettivamente formulato dalla commissione su una prova specifica). Nel caso di specie il rifiuto di fornire un'informazione del genere fa sorgere una presunzione di irregolarità in ordine all'operato della commissione giudicatrice.
16.
Il ricorrente nega che le sue contestazioni siano dirette agli accertamenti di fatto compiuti dal Tribunale; oggetto delle sue censure è, invece, l'interpretazione data dal Tribunale alla giurisprudenza relativa all'ambito di applicazione dell'obbligo di motivazione delle decisioni. A suo parere, alcune delle sentenze citate dal convenuto sono prive di rilevanza ( 21 ), poiché si riferiscono all'ammissione ai concorsi (che comporta di regola un esame dei titoli dichiarati dai candidati) anziché all'esito delle prove di concorso. Per quanto riguarda una delle sentenze citate, ossia quella pronunciata nella causa Pérez Jiménez, che verte parzialmente anche sul mancato superamento delle prove di concorso da parte di un candidato, i criteri che, secondo il Tribunale, dovevano essere comunicati a tutti candidati erano i criteri di valutazione generale pubblicati nel bando di concorso ( 22 ). Qualora fosse accolta la tesi del convenuto, i «concetti chiave» individuati dalla commissione giudicatrice per una prova di sintesi, come quella in argomento, dovrebbero essere resi noti, assoggettando così questi criteri di attribuzione del punteggio, e quindi la decisione della commissione stessa, al sindacato giurisdizionale. I motivi che determinano il mancato superamento di una prova da parte di un candidato non presentano alcun nesso con l'obbligo della commissione giudicatrice di presentare una relazione motivata sul concorso all'autorità che ha il potere di nomina. Il ricorrente nega che la mancanza di un'adeguata motivazione di una decisione comporti una presunzione di irregolarità in quanto, in simili circostanze, incombe sempre all'attore l'onere di dimostrare che le disposizioni vigenti non sono state rispettate. In effetti, il Tribunale non ha riscontrato alcuna prova di una violazione del bando di concorso ( 23 ).
17.
Il convenuto ribatte che il vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori della commissione giudicatrice non vieta che venga divulgata una decisione di carattere procedurale riguardante la correzione delle prove di concorso ( 24 ). Poiché la commissione giudicatrice deve fondare le proprie valutazioni su criteri oggettivi, il giudice comunitario deve essere posto nelle condizioni di poter verificare se la commissione abbia rispettato tale obbligo, e ciò comporta la possibilità di accedere ai criteri di correzione.
ii) Motivazione fornita nel corso del procedimento
18.
Il ricorrente sostiene che un difetto di motivazione di una decisione di una commissione giudicatrice può essere sanato mediante comunicazione al candidato, nel corso del successivo procedimento contenzioso, del punteggio attribuitogli nelle prove considerate ( 25 ), e che il Tribunale avrebbe dovuto conseguentemente tener conto delle spiegazioni fornite dal ricorrente nelle sue osservazioni scritte e orali.
19.
Il convenuto ribatte che il ricorrente intende rimettere in discussione le valutazioni di fatto compiute dal Tribunale in ordine all'insufficienza della motivazione fornita, il che non rientra nella competenza della Corte in fase di impugnazione. Egli riconosce che, qualora il ricorrente avesse fornito le spiegazioni richieste al Tribunale, quest'ultimo ne avrebbe probabilmente tenuto conto per verificare direttamente se fosse stata commessa una violazione di una norma sostanziale tale da giustificare l'annullamento della decisione ( 26 ).
iii) Immediata sostituzione della decisione impugnata
20.
Il ricorrente sostiene che, anche quando la decisione non è adeguatamente motivata, non può sussistere un interesse legittimo all'annullamento per vizio di forma di una decisione il cui contenuto sostanziale non può che essere, in ogni caso, confermato. A suo parere, è questo il caso della decisione in esame nel presente procedimento.
21.
Il convenuto fa valere che il motivo proposto dal ricorrente contesta la valutazione del Tribunale sulle conseguenze della mancanza di motivazione della decisione controversa, il che incide sull'accertamento dei fatti da esso compiuto, ed è quindi irricevibile.
Analisi
Ricevibilità
22.
Non condivido gli argomenti esposti dal convenuto in ordine all'irricevibilità del ricorso.
23.
Per quanto riguarda l'argomento secondo cui sarebbe stato dedotto un motivo nuovo rispetto alle allegazioni iniziali del ricorrente, va rilevato che esso si limita a sviluppare il motivo originariamente dedotto dinanzi al Tribunale. In primo grado il ricorrente ha sostenuto che le decisioni della commissione giudicatrice, nella fase di correzione delle prove, non erano soggette al sindacato giurisdizionale, salvo in caso di manifesta violazione delle norme che disciplinano l'operato della commissione stessa. È implicitamente espresso in tale argomento che la richiesta del convenuto di divulgazione dei criteri di attribuzione del punteggio per la prova di sintesi era diretta a sindacare la decisione della commissione al riguardo e non poteva quindi essere accolta. Questo è tuttora l'argomento principale del ricorrente, benché abbia citato, a sostegno della sua tesi, la distinzione operata nella sentenza Pimley-Smith/Commissione tra le decisioni riguardanti l'ammissione ai concorsi e le decisioni relative all'attribuzione del punteggio per le prove di concorso ( 27 ). Il ricorrente contesta il fatto che il Tribunale abbia invocato una giurisprudenza che riguarda la prima categoria di decisioni. Né questa considerazione, né il riferimento alla distinzione operata nella sentenza Pimley-Smith/Commissione alterano il contenuto essenziale del motivo da esso dedotto ( 28 ); né, tanto meno, può ritenersi che essi modifichino l'oggetto del giudizio ( 29 ).
24.
Non condivido peraltro la tesi del convenuto secondo cui i tre motivi di ricorso del ricorrente mettono in discussione le valutazioni di fatto compiute dal Tribunale (anche se questa considerazione potrebbe valere, soltanto in determinate circostanze, per il secondo motivo di ricorso). Per quanto riguarda il primo motivo, è chiaro che il ricorrente intende contestare la valutazione giuridica compiuta dal Tribunale in ordine all'ampiezza della motivazione da fornire a sostegno delle decisioni adottate dalle commissioni giudicatrici sulle prove di esame — punteggio, criteri generali di valutazione, criteri specifici per l'attribuzione del punteggio ( 30 ), spiegazioni del punteggio attribuito in ciascun caso — e non la constatazione del Tribunale secondo cui il ricorrente non aveva rispettato la norma specifica individuata dal Tribunale. Se la Corte accetta la valutazione giuridica del Tribunale sul livello di motivazione imposto, essa sarà, evidentemente, vincolata dalla valutazione di fatto del Tribunale nel senso che la decisione in esame nel caso di specie non conteneva una motivazione siffatta.
25.
La ricevibilità del secondo motivo di ricorso dipende dall'eventuale conferma della sentenza pronunciata dal Tribunale in relazione all'ampiezza della motivazione imposta in diritto per i risultati delle prove di esame, che è oggetto del primo motivo di ricorso. Si possono delineare, in termini generali, tre ipotesi:
a)
se il Tribunale ha correttamente individuato l'ampiezza della motivazione richiesta, questo motivo di ricorso è privo di oggetto. La censura formulata contro la sentenza del Tribunale, in ordine alla mancata considerazione di informazioni fornite tardivamente, diverrebbe irrilevante se, come il Tribunale ha constatato in fatto, quelle informazioni fossero in ogni caso insufficienti. Un argomento di diritto, proposto in fase di impugnazione, che è fondato su fatti espressamente respinti dal Tribunale, non è ricevibile ( 31 );
b)
qualora venisse accertato che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e che la motivazione inizialmente fornita dalla commissione giudicatrice prima dell'inizio del procedimento contenzioso (in sostanza la comunicazione del punteggio conseguito) fosse da ritenersi sufficiente, il motivo in esame diverrebbe superfluo e non sarebbe necessario pronunciarsi al riguardo;
c)
se venisse scelta una soluzione intermedia e la Corte accertasse, in ordine al primo motivo di ricorso, che l'ampiezza della motivazione richiesta al ricorrente era di misura inferiore a quella giudicata necessaria dal Tribunale ma superiore a quella suggerita dal ricorrente (cui esso si era conformato prima dell'inizio del procedimento), l'argomento diretto ad accertare se un'ulteriore motivazione fornita dopo l'inizio del procedimento dinanzi al Tribunale doveva essere presa in considerazione assumerà un'importanza centrale per stabilire se la decisione doveva essere annullata per insufficienza della motivazione.
Poiché la ricevibilità del motivo in esame dipende quindi dalla definizione di questioni sostanziali, tale motivo non dovrebbe essere dichiarato irricevibile di primo acchito. L'esame della sua ricevibilità andrebbe invece effettuato congiuntamente a quello relativo al merito del ricorso.
26.
Non vedo neppure come il terzo motivo di ricorso possa essere definito come una censura relativa ad un accertamento dei fatti compiuto dal Tribunale. Persino la giurisprudenza citata dal convenuto conferma che le conseguenze di diritto tratte da valutazioni dei fatti sono soggette al controllo della Corte ( 32 ). In effetti, la Corte aveva dichiarato nella sentenza Commissione/Brazzelli Lualdi e a. che essa non poteva accogliere motivi di diritto volti a contestare la valutazione compiuta dal Tribunale in ordine al danno subito da alcuni dipendenti ( 33 ). Tuttavia, nella stessa sentenza, la Corte ha poi dichiarato irricevibile una censura riguardante l'entità del risarcimento cui i dipendenti in questione avevano diritto, secondo quanto constatato dal Tribunale. Il motivo respinto riguardava esclusivamente la prova del danno, che il Tribunale aveva considerato dimostrato in fatto, valutandolo in una determinata misura, e non la questione di fondo dell'esistenza di un diritto al risarcimento ( 34 ).
27.
In ogni caso, non capisco come il motivo proposto dal ricorrente possa ricollegarsi ad accertamenti dei fatti compiuti dal Tribunale, giacché esso non si è pronunciato in merito all'esistenza di un vizio sostanziale della decisione adottata dalla commissione giudicatrice (se non su quello, da esso disatteso, riguardante il rispetto del limite di lunghezza imposto per i sunti). La valutazione del Tribunale secondo cui la decisione era insufficientemente motivata, anche se confermata in diritto, non può privare la Corte del potere di sindacare la valutazione del Tribunale in ordine alle conseguenze di diritto che esso fa derivare da quell'insufficienza.
Nel merito
i) Portata dell'obbligo di motivazione
28.
Ritengo che la tesi del ricorrente in ordine a questo motivo di ricorso debba essere accolta e che la sentenza impugnata dovrebbe conseguentemente essere annullata per quella parte. Considerando gli obiettivi, sanciti dalla giurisprudenza, dell'obbligo di motivazione, la questione della portata di tale obbligo andrebbe esaminata tenendo presente la portata del sindacato giurisdizionale sulle decisioni delle commissioni giudicatrici.
29.
La commissione giudicatrice di un concorso ha l'obbligo di attenersi a procedure formalmente corrette e oggettive. Tale obbligo mira a garantire la parità di trattamento dei candidati ed è oggetto di sindacato giurisdizionale. Esso implica l'osservanza, tra gli altri, dei seguenti requisiti: il rispetto del bando di concorso ( 35 ), la predisposizione di una prova identica per tutte le sedi di esame ( 36 ), la corretta composizione dei conflitti tra gli esaminatori ( 37 ), lo svolgimento delle prove in un lasso di tempo ragionevole ( 38 ), la presenza degli esaminatori durante l'intera durata delle prove orali ( 39 ) e l'adeguata formazione della commissione giudicatrice per la valutazione delle caratteristiche richieste ai candidati per quel concorso ( 40 ). Per questa ragione, nella sentenza Pimley-Smith/Commissione, come in altre ancora, è stato dichiarato che i candidati avevano diritto ad essere informati, dietro loro richiesta, sulle procedure applicate dalla commissione giudicatrice ( 41 ).
30.
D'altro canto, la scelta del contenuto preciso dei test e la valutazione delle prove di esame dei candidati rientrano nell'ampio potere discrezionale spettante alla commissione giudicatrice e possono essere oggetto di sindacato giurisdizionale soltanto in caso di errore manifesto o di sviamento di potere ( 42 ). Il carattere limitato di tale controllo, congiuntamente alla segretezza dei lavori delle commissioni giudicatrici, espressamente prevista dall'art. 6 dell'allegato III dello Statuto del personale, giustificano un livello limitato di divulgazione della motivazione ai fini delle disposizioni dell'art. 25 del medesimo Statuto. Nella sentenza Valverde Mordt/Corte di giustizia, il Tribunale ha stabilito che i requisiti di tali disposizioni potevano considerarsi adeguatamente conciliati, per quanto riguarda le prove di concorso, dalla comunicazione al candidato che riteneva di aver subito un pregiudizio del punteggio attribuitogli per quelle prove. Veniva così soddisfatto il duplice obiettivo della divulgazione della motivazione di una decisione, in quanto era stata data al candidato la possibilità, in quel caso, di verificare che il punteggio totale assegnatogli per il complesso delle prove era inferiore al punteggio minimo stabilito nel bando di concorso per l'iscrizione nell'elenco degli idonei ed era stato consentito al Tribunale di controllare la regolarità di quell'elenco nei limiti conciliabili con l'ampio potere discrezionale spettante a qualsiasi commissione giudicatrice per quanto riguarda i suoi giudizi di valore ( 43 ). Considerazioni di ordine pratico, come quelle invocate dal ricorrente, pesano a favore di un tale livello di divulgazione, in particolar modo nell'ambito di concorsi con un grande afflusso di candidature. In circostanze del genere, «la motivazione dell'eliminazione non deve essere così prolissa da appesantire intollerabilmente le operazioni delle commissioni giudicatrici ed i lavori degli uffici del personale» ( 44 ).
31.
Nella sua sentenza, il Tribunale ha invocato numerose pronunce precedenti ( 45 ), per stabilire, in primo luogo, che la motivazione di una decisione è necessaria al fine di dar modo al soggetto interessato di valutare la fondatezza della decisione stessa e di consentire il sindacato giurisdizionale, e, in secondo luogo, che le spiegazioni ad personam vanno fornite, in caso di concorso con numerosi partecipanti, soltanto dietro richiesta espressa. In terzo luogo, si può ritenere che tale giurisprudenza sia stata citata anche per giustificare la conclusione fondamentale, vale a dire che, nel caso di specie, non era stata fornita una motivazione sufficiente, né in seguito alla richiesta del convenuto, né durante la fase contenziosa: la motivazione avrebbe dovuto specificare il motivo in base al quale la commissione giudicatrice aveva concluso che il convenuto non aveva raggiunto i risultati prescritti e/o fornire la spiegazione del rapporto tra i criteri di attribuzione del punteggio (non divulgati) adottati dalla commissione ed il punteggio attribuito al convenuto ( 46 ).
32.
Dall'esame di quelle sentenze emerge che vi trovano conferma i primi due punti sopra menzionati. Non credo tuttavia che possano essere interpretate a sostegno della terza conclusione, relativa all'ampiezza della motivazione circostanziata, a favore della quale si è pronunciato il Tribunale nel caso di specie. In una di tali sentenze (Camera-Lampitelli e a./Commissione), il Tribunale ha dichiarato che la comunicazione del punteggio attribuito ad un candidato per le prove di concorso poteva ritenersi sufficiente ( 47 ). Le altre riguardano decisioni relative all'ammissione ai concorsi. In circostanze del genere, la commissione giudicatrice non si trova a dover valutare risposte individuali a prove comuni, il che richiede un giudizio approfondito, ma ha il compito invece, applicando strumenti più facilmente quantificabili, di valutare l'equivalenza dei titoli e dei diplomi, il rispetto dei requisiti in ordine ai periodi di esperienza professionale richiesti, e così via. Nel caso in esame nella sentenza Michel/Parlamento la selezione era basata su un sistema dettagliato di attribuzione del punteggio a seconda del titolo di studi conseguito ( 48 ); nella causa González Holguera/Parlamento, si trattava di verificare la documentazione prodotta per assicurarsi che il requisito relativo agli anni di esperienza professionale fosse soddisfatto ( 49 ); la causa Fascilla/Parlamento riguardava la valutazione congiunta dei periodi di studio, di specializzazione e di esperienza professionale ( 50 ); nella sentenza Belardinelli e a./Corte di giustizia veniva esaminata l'equivalenza di criteri di ammissione relativi agli studi compiuti e all'esperienza professionale che erano stati trasformati in base ad uno schema generale ( 51 ). Nell'ambito di tali cause, è stato chiaramente stabilito che la commissione giudicatrice è tenuta a informare il candidato eliminato di quale sia il requisito del bando di concorso che non risulta soddisfatto. Egli ha modo così di porre a confronto la documentazione prodotta con i criteri di ammissione ( 52 ).
33.
Non credo che la ratio decidendi di queste sentenze, per ricorrere ad una nozione del common law, possa essere estesa senza alterazioni alla correzione delle prove di concorso, scritte o orali, e, in particolare, utilizzata a sostegno dell'esigenza di una spiegazione individuale formulata dal Tribunale al punto 32 della sentenza impugnata. In primo luogo, esse non suggeriscono, nemmeno nel contesto dell'ammissione ad un concorso, che la commissione giudicatrice sia tenuta a spiegare il rapporto tra i criteri di ammissione e la documentazione presentata dal candidato, in quanto un candidato dovrebbe essere in grado di verificare da solo la corrispondenza (o l'assenza di corrispondenza) tra i due. Ciò non può essere vero per quanto riguarda le prove di concorso, che devono essere in ogni caso interpretate dall'esaminatore. In secondo luogo, il sindacato giurisdizionale si esplicherà in modo inevitabilmente diverso nelle due situazioni, anche se si basa su uno schema comune. Nel caso dell'ammissione ai concorsi, l'applicazione di uno schema standard per i titoli di studio e l'esperienza professionale renderà possibile una valutazione obiettiva; pertanto, la divulgazione di criteri del genere agevola il sindacato giurisdizionale da parte del giudice comunitario. Invece, per la natura stessa delle valutazioni delle prove, la divulgazione dei motivi sui quali si fonda la valutazione individuale da parte degli esaminatori potrà raramente far emergere un errore manifesto. Gli argomenti a sostegno della divulgazione sono senz'altro meno significativi quando si tratta di informazioni che, per loro natura, non potranno probabilmente agevolare di molto il sindacato giurisdizionale sul processo di formazione della decisione. In terzo luogo, il livello di divulgazione a favore del quale si esprime la sentenza impugnata rappresenterebbe un onere ben più gravoso nella fase di svolgimento degli esami che non nella fase di ammissione al concorso, proprio perché, nella maggior parte dei casi, affinché una tale divulgazione possa essere utile, sarebbe necessario fornire una spiegazione dettagliata e individuale.
34.
Nelle sentenze Pimley-Smith/Com-missione e Belhanbel/Commissione, il Tribunale ha operato una distinzione tra le fattispecie relative all'ammissione ai concorsi e quelle relative alla correzione delle prove di concorso ( 53 ). In base alle considerazioni che precedono, ritengo che un diverso livello di motivazione è effettivamente necessario per quanto riguarda le decisioni relative alle prove di concorso e che il semplice obbligo di fornire ai candidati, dietro loro richiesta, il punteggio conseguito per la prova concilia l'interesse alla responsabilità della commissione giudicatrice nei confronti dei candidati e ai fini del sindacato giurisdizionale del giudice comunitario, con la giurisprudenza esistente in materia: mi riferisco alle sentenze Pimley-Smith/Commissione, Belhanbel/Commissione, come pure Camera-Lampitelli e a./Commissione ( 54 ) e Valverde Mordt/Corte di giustizia ( 55 ). Per quanto riguarda le altre sentenze invocate dal convenuto, la comunicazione del punteggio attribuito ai candidati in un concorso per titoli è stata considerata sufficiente nella sentenza Caturla-Poch e de la Fuente Pascual/Parlamento, ai fini della relazione motivata di cui all'art. 5 dell'allegato II dello Statuto del personale ( 56 ); la sentenza Smets/Commissione ( 57 ) riguardava soltanto gli aspetti procedurali sopra descritti, mentre la sentenza Pérez Jiménez/Commissione ( 58 ) riguardava l'ammissione ad un concorso e alcuni aspetti procedurali della correzione delle prove di esame.
35.
Il convenuto ha invocato a sostegno della sua tesi le sentenze Pimley-Smith/Commissione e Belhanbel/Commissione in cui viene affermato il diritto dei candidati di essere in ogni caso informati delle modalità procedurali applicate dalla commissione giudicatrice ( 59 ), facendo quindi valere che le informazioni riguardanti i criteri di correzione delle prove erano di natura procedurale e non erano da ritenersi indissolubilmente legate ai giudizi di valore portati dagli esaminatori su ciascuna delle prove di esame. Questa tesi non mi sembra però convincente. Come ho già rilevato, il giudice comunitario ha esercitato il proprio sindacato su molteplici aspetti di ordine procedurale relativi all'organizzazione dei concorsi per l'assunzione del personale, come la composizione delle commissioni giudicatrici, la soluzione dei contrasti tra gli esaminatori e la predisposizione di prove di contenuto identico per le varie sedi di esame. A mio parere, i criteri applicati per la correzione di una prova di sintesi non rientrano in questa categoria; essi appaiono, invece, indissolubilmente legati all'esercizio dell'ampio potere discrezionale spettante alla commissione giudicatrice per la scelta delle prove e la valutazione delle prestazioni dei candidati in quelle prove. In realtà, essi riuniscono in sé gli aspetti sostanziali della scelta del contenuto delle prove e della valutazione dei candidati.
36.
Se al convenuto e ad altri candidati eliminati che ritengono di aver subito un pregiudizio venissero comunicati, non soltanto le informazioni generali sugli obiettivi della prova di sintesi indicate nel bando di gara (che faceva riferimento alle capacità di analisi e di sintesi, all'obiettività e alla precisione), ma anche i criteri effettivi utilizzati per l'attribuzione dei voti in quella prova specifica (vale a dire l'individuazione da parte del candidato dei concetti chiave A, B, C e D all'interno del testo assegnato per la prova), questi dati potrebbero essere utilizzati soltanto per controllare se la scelta dei concetti chiave fosse appropriata rispetto al contenuto del testo da riassumere, o per sindacare il giudizio portato dall'esaminatore sull'effettiva presenza di quei concetti nella sintesi presentata dal candidato. In mancanza di errore manifesto, controlli di questa natura sconfinerebbero direttamente e illegittimamente nel controllo sulla scelta e sull'analisi del contenuto della prova da parte della commissione giudicatrice o sulla sua valutazione dei candidati. Un livello di divulgazione quale quello richiesto dal convenuto non è necessario per consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato giurisdizionale. Esso non dovrebbe quindi essere imposto, alla luce dell'esigenza concorrente della segretezza dei lavori della commissione giudicatrice, la quale è diretta a tutelare l'indipendenza dell'operato delle commissioni di concorso ( 60 ). Va rilevato inoltre che l'estensione progressiva delle esigenze di divulgazione in ordine all'attribuzione individuale del punteggio si scontrerebbe necessariamente con l'interesse alla riservatezza degli altri candidati.
37.
In base alle considerazioni che precedono, ritengo che il primo motivo di ricorso formulato dal ricorrente debba essere accolto. Suggerisco pertanto alla Corte di annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale, per la parte che riguarda l'asserita mancanza di motivazione della decisione adottata dalla commissione giudicatrice, e di confermare quindi la validità di tale decisione. Tuttavia, per l'ipotesi in cui la Corte non dovesse giungere alla medesima conclusione, esaminerò brevemente gli altri due motivi di ricorso.
ii) Motivazione fornita durante il procedimento
38.
Come ho già indicato nel contesto dell'esame sulla ricevibilità del ricorso, questo motivo va considerato pertinente e ricevibile soltanto nell'ipotesi in cui la Corte consideri che le informazioni parziali fornite in udienza sul sistema generale di attribuzione del punteggio per la prova di sintesi costituivano una motivazione nel contempo necessaria e sufficiente della decisione della commissione giudicatrice: necessaria al fine di integrare la motivazione trasmessa al convenuto prima dell'inizio del procedimento contenzioso e sufficiente a quello stesso fine. Se la motivazione aggiuntiva fornita durante il procedimento contenzioso soddisfa questi due requisiti, essa consente ad un candidato eliminato, come il convenuto, di verificare che il punteggio attribuitogli per le prove era inferiore al punteggio minimo prescritto e farà emergere, seppure tardivamente, tutti gli elementi necessari al sindacato giurisdizionale ( 61 ). Sarebbe pertanto controproducente la decisione di non tener conto di una comunicazione del genere. Questa considerazione è complementare rispetto alle mie conclusioni in ordine al terzo motivo di ricorso. Tuttavia la divulgazione tardiva della motivazione di una decisione può riflettersi nella condanna alle spese della parte che ne è responsabile, poiché il candidato che ritiene di aver subito un pregiudizio avrebbe potuto decidere di non presentare un ricorso avverso la decisione in argomento se fosse stato informato sin dall'inizio dei motivi che ne avevano ispirato l'adozione ( 62 ).
iii) Immediata sostituzione della decisione contestata
39.
Se venisse confermato che la decisione impugnata è stata pienamente motivata soltanto durante il procedimento contenzioso, il che non implica tuttavia l'esistenza di un suo vizio sostanziale, l'annullamento della decisione stessa per insufficienza della motivazione sarebbe necessariamente seguito dall'adozione di una nuova decisione, identica nella sostanza a quella annullata, ma corredata della motivazione precedentemente fornita soltanto dinanzi al Tribunale. La commissione giudicatrice non avrebbe alcun margine di discrezionalità. Di conseguenza, il convenuto non avrebbe alcun interesse legittimo a chiedere l'annullamento della decisione in oggetto per violazione di una forma sostanziale. In circostanze del genere, l'enunciazione originariamente insufficiente della motivazione della decisione contestata non potrebbe più essere considerata alla stregua di una violazione di forma sostanziale che giustificherebbe di per sé l'annullamento di quella decisione ( 63 ).
40.
D'altro canto, se la motivazione è insufficiente anche in fase di procedimento contenzioso, il candidato che ritiene di aver subito un pregiudizio non avrà mai modo di verificare personalmente la fondatezza della decisione e il giudice comunitario viene privato della possibilità di esercitare il suo sindacato giurisdizionale. In circostanze del genere, la decisione contestata deve essere annullata per violazione di forma sostanziale ( 64 ).
Sulle spese
41.
Gli artt. 88 del regolamento di procedura del Tribunale e 70 del regolamento di procedura della Corte prevedono, in deroga al principio generale secondo cui la parte soccombente è condannata alle spese del procedimento ( 65 ), che, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Ai sensi dell'art. 122 del regolamento di procedura della Corte, l'art. 70 di tale regolamento si applica alle impugnazioni proposte dalle istituzioni. Pertanto, poiché l'impugnazione è stata accolta, il ricorrente e il convenuto devono sostenere le proprie spese per quanto riguarda il procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte. Tuttavia, poiché la domanda di provvedimenti urgenti presentata dal ricorrente è stata respinta, ritengo che quest'ultimo dovrebbe sostenere le spese di entrambe le parti relative alla detta domanda.
Conclusione
42.
In base alle considerazioni che precedono, ritengo che il primo motivo di ricorso formulato dal ricorrente dev'essere accolto. Suggerisco pertanto alla Corte di annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale, nella parte relativa all'asserita mancanza di motivazione della decisione adottata dalla commissione giudicatrice, e di confermare la validità della decisione.
43.
Il ricorrente ed il convenuto dovrebbero sostenere ciascuno le proprie spese, per quanto riguarda il procedimento dinanzi al Tribunale ed il presente grado di giudizio. Il ricorrente dovrebbe sostenere le spese di entrambe le parti relative alla domanda di provvedimenti urgenti da esso presentata.
( *1 ) Lingua originale: l'inglese.
( 1 ) Parte III.B.1. del bando di concorso (GU 1992, C 275 A, pag. 8).
( 2 ) Sono state inoltre esaminate l'affermazione del convenuto secondo cui alcuni candidati che non avevano rispettato il limite massimo di parole imposto per la prova 1.c) non erano stati eliminati dalla commissione giudicatrice, nonché talune questioni in merito ai provvedimenti da prendere per garantire l'anonimato dei candidati. Questi aspetti non presentano alcun interesse nell'ambito del presente procedimento.
( 3 ) Lettera 13 giugno 1994, dal legale del convenuto al presi-dente della commissione giudicatrice.
( 4 ) Lettera 14 giugno 1994.
( 5 ) Lettera 4 luglio 1994.
( 6 ) Lettera 4 luglio 1994, in risposta alla lettera inviata dal legale del convenuto in data 13 giugno 1994.
( 7 ) Tale lettera contiene probabilmente un errore di battitura in quanto questa affermazione dovrebbe riguardare le prove di cui ai punti 1.a.1) e 1.a.2), che comportavano test oggettivi e di cultura generale a scelta multipla; la prova di cui al punto 1.c) era invece un prova unica, descritta in precedenza, che per sua natura non poteva essere corretta con uno strumento meccanico.
( 8 ) Lettera 19 luglio 1994.
( 9 ) Causa T-289/94, Innamorati/Parlamento (Racc. PI pag. II-393). Il convenuto sosteneva altresì che la commissione giudicatrice aveva trasgredito il principio della parità di trattamento e le disposizioni del bando di concorso in quanto essa non aveva eliminato i candidati che avevano superato i limiti di lunghezza previsti per la prova di sintesi, motivo questo che il Tribunale aveva respinto in quanto non corroborato da clementi di prova (punto 22 della sentenza), e che la commissione si era resa responsabile di un errore di valutazione e di una mancanza di imparzialità e non aveva rispettato i principi che disciplinano l'operato delle commissioni di esame; questi motivi sono stati ritirati in udienza alla luce delle informazioni fornite dal ricorrente al Tribunale, su richiesta di quest'ultimo (punto 18).
( 10 ) Punti 26 e 27 della sentenza impugnata.
( 11 ) Punti 28-30 della sentenza impugnata.
( 12 ) Punti 31 e 32 della sentenza impugnata.
( 13 ) L'atto d'impugnazione è stato depositato presso la cancelle-ria della Corte il 24 luglio 1995.
( 14 ) Domanda di provvedimenti urgenti presentata il 24 luglio 1995.
( 15 ) Ordinanza 15 settembre 1995, causa C-254/95 P-R, Parlamento/Innamorati (Racc. pag. I-2707).
( 16 ) Sentenza 1o giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/ Brazzelli Lualdi e a. (Race. pag. I-1981, punti 47, 49, 66 e 79).
( 17 ) Sentenza 14 luglio 1995, causa T-291/94, Pimlcy-Smith/Commissionc (Race. PI pag. II-637, punto 67).
( 18 ) Sentenze 27 giugno 1991, causa T-156/89, Valverde Mordt/Corte di giustìzia (Racc. pag. II-407, punto 130); 15 luglio 1993, causa T-27/92, Camera-Lampitelli e a./Commissionc (Racc. pag. II-873, punto 52); Pimley-Smith/Commissione (citata in nota 17), punto 61.
( 19 ) Sentenze 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento (Racc. pag. 2861); 13 dicembre 1990, causa T-115/89, González Holguera/Parlamento (Racc. pag. II-831, punti 39 c 40); 15 giugno 1994, causa T-6/93, Pérez Jiménez/Commissione (Racc. PI pag. II-497, punto 42), e 17 marzo 1994, causa T-44/91, Smets/Commissione (Racc. PI pag. II-319). Nella controreplica il convenuto ha richiamato inoltre le sentenze 14 dicembre 1965, causa 21/65, Monna/Parlamento (Racc. pag. 1239, in particolare pag. 1249), e 13 luglio 1989, cause riunite 361/87 e 362/87, Caturla-Poch e la Fuente Pascual/Parlamento (Racc. pag. 2471, punto 24).
( 20 ) Citata in nota 17.
( 21 ) Sentenze Michel/Parlamento, González Holguera/ Parlamento e, in parte, Pérez Jiménez/Commissione, citate in nota 19.
( 22 ) Citata supra (nota 19), punto 42 della sentenza.
( 23 ) Punto 22 della sentenza impugnata.
( 24 ) Sentenza 16 giugno 1987, causa 40/86, Koli vas/ Commissione (Racc. pag. 2643, punti 18 e 19).
( 25 ) Sentenza Valverde Mordt (citata in nota 18), punti 131 e 132.
( 26 ) Sentenza Valverde Mordt, citata supra (nota 18).
( 27 ) Citata in nota 17, punto 61. Una distinzione del genere era stata dedotta nell'ambito della causa Valverde Mordt (citata in nota 18, punto 129 della sentenza) ma la Corte non si era pronunciata al riguardo; il Tribunale potrebbe aver fatto una considerazione analoga nella sentenza 21 maggio 1992, causa T-55/91, Fascilla/Parlamcnto (Racc. pag. II-1757, punto 32).
( 28 ) V. art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, e sentenza Commissione/Brazzclli Lualdi e a. (citata in nota 16), punti 57-60.
( 29 ) V. art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte.
( 30 ) Come, ad esempio, i «concetti chiave» individuati dalla commissione giudicatrice nel testo da sintetizzare nel caso di specie, in base ai quali è stato attribuito il punteggio per quella prova.
( 31 ) V. ordinanze 26 settembre 1994, causa C-26/94 P, X/Commissione (Racc. pag. I-4379, punto 13), e 26 aprile 1993, causa C-244/92 P, Kupka-Floridi/Comitato economico e sociale (Racc. pag. I-2041, punti 7-10); sentenza 22 settembre 1993, causa C-354/92 P, Eppe/Commissione (Racc. pag. I-7027, punto 8), e ordinanza 7 marzo 1994, causa C-338/93 P, De Hoe/Commissionc (Racc. pag. I-819, punto 19).
( 32 ) V. sentenza Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (citata in nota 16), punto 49.
( 33 ) Punto 66 della sentenza.
( 34 ) V. punti 61-63 della sentenza.
( 35 ) Sentenza 14 luglio 1983, causa 144/82, Detti/Corte di giu-stizia (Racc. pag. 2421, punto 27).
( 36 ) Sentenza Detti/Corte di giustizia, punto 28.
( 37 ) Sentenze Pérez Jiménez/Commissione (citata in nota 19), punto 42, e Kolivas/Commissionc (citata in nota 24), punti 12 e 13.
( 38 ) Sentenza Smets/Commissione (citata in nota 19), punti 55 e 60.
( 39 ) Sentenza Smets/Commissione (citata in nota 19), punti 56-60.
( 40 ) Sentenza Smets/Commissione (citata in nota 19), punti 47-54; sentenza Valverde Mordt/Corte di giustizia (citata in nota 18), punti 105-109.
( 41 ) Sentenze Pimley-Smith/Commissione (citata in nota 17), punto 66, c 15 febbraio 1996, causa T-125/95, Belhanbel/Commissione (Racc. PI pag. II-115, punto 22).
( 42 ) Per quanto riguarda la correzione delle prove, v. sentenze Pimley-Smith/Commissione (citata in nota 17), punto 63; Pérez Jiménez/Commissionc (citata in nota 19), punto 42; Detti/Corte di giustizia (citata in nota 35), punto 27; 27 marzo 1985, causa 12/84, Kypreos/Consiglio (Racc. pag. 1005, punto 10), e 1° dicembre 1994, causa T-46/93, Michaël-Chiou/Commissione (Racc. PI pag. II-929, punto 48). Per quanto riguarda la scelta del contenuto delle prove, v. sentenza 24 marzo 1988, causa 228/86, Goosscns e aVCommissionc (Racc. pag. 1819, punto 14).
( 43 ) Sentenza Valverde Mordt/Corte di giustizia (citata in nota 18), punti 130-132.
( 44 ) Sentenza Michel/Parlamento (citata in nota 19), punto 25; v. anche, ad esempio, sentenza Camera-Lampitelli e a./Commissione (citata in nota 18), punti 51 e 52.
( 45 ) Punti 26 e 27 della sentenza impugnata. Il Tribunale ha invocato la sentenza Michel/Parlamento (citata in nota 19), la sentenza 12 luglio 1989, causa 225/87, Belardinelli e aVCorte di giustizia (Racc. pag. 2353), e le sentenze González Holguera/Parlamento (citata in nota 19), Fascilla/Parlamento (citata in nota 27) e Camera-Lampitelli c a./Commissione (citata in nota 18).
( 46 ) Punti 28-30 e 32 della sentenza impugnata. Non è chiaro se il Tribunale abbia considerato che i due tipi di motivi prescritti fossero cumulativi o alternativi, in quanto esso ha dichiarato, al punto 32, che né l'uno né l'altro erano stati forniti.
( 47 ) Citata in nota 18, punto 52 della sentenza.
( 48 ) Citata supra, in nota 19; v. punto 20 della sentenza.
( 49 ) Citata in nota 19; v. punti 41 e 44 della sentenza.
( 50 ) Citata in nota 27; v. punti 35-37 della sentenza.
( 51 ) Citata in nota 45; v. relazione d'udienza, a pag. 2356.
( 52 ) V. sentenze Fascilla/Parlamento (citata in nota 27), punti 36 e 37 (tale obbligo non era stato osservato); Belardinelli e a./Corte di giustizia (citata in nota 45), punto 9, e Gonzalez Holguera/Parlamento (citata in nota 19), punto 44 (in queste ultime due cause, l'obbligo in questione era stato rispettato).
( 53 ) Sentenze citate, rispettivamente, in nota 17 (v. punti 62-64) e in nou 41 (v. punto 22). Il Tribunale sembra suggerire la necessità di un livello di divulgazione diverso nel caso dell'ammissione ai concorsi anche nella sentenza Fascilla/Parlamento (citata in nota 27), punto 32.
( 54 ) Citata in nota 18; v. punto 52 della sentenza.
( 55 ) Citata in nota 18; v. punti 130-132 della sentenza.
( 56 ) Citata in nota 19; v. punti 25 e 26 della sentenza.
( 57 ) Citata in nota 19.
( 58 ) Citata in nota 19.
( 59 ) Citate rispettivamente in nota 17 (v. punto 66 della sen-tenza) c in nota 41 (v. punto 22 della sentenza).
( 60 ) V. sentenza Kolivas/Commissione (citata in nota 24), punti 18 e 19.
( 61 ) V. sentenze Valverde Mordt/Corte di giustizia (citata in nota 18), punti 131 e 132, e Kypreos/Consiglio (citata in nota 42), punti 5 e 8.
( 62 ) V. sentenza Valverde Mordt/Corte di giustizia (citata in nota 18), punto 166.
( 63 ) Sentenze Valverde Mordt/Corte di giustizia (citata in nota 18), punto 133; Camera-Lampitelli c a./Commissione (citata in nota 18), punto 53; sentenze 20 maggio 1987, causa 432/85, Souna/Commissione (Racc. pag. 2229, punto 20), e 6 luglio 1983, causa 117/81, Geist/Commissione (Racc. pag. 2191, punto 7).
( 64 ) V, ad esempio, nell'ampia giurisprudenza esistente, la sen-tenza Michel/Parlamento (citata in nota 19), punti 33 e 34.
( 65 ) V. artt. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale e 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte.
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