CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate il 12 settembre 1996 ( *1 )
1.
Nella presente causa per inadempimento la Commissione addebita alla Repubblica federale di Germania di essere venuta meno agli obblighi che le incombono non avendo emanato le disposizioni di legge, di regolamento e amministrative necessarie per conformarsi all'art. 3 delle cinque direttive seguenti, emanate in forza dell'art. 6 della direttiva del Consiglio 4 maggio 1976, 76/464/CEE ( 1 ), concernenti lo scarico di talune sostanze pericolose nell'ambiente idrico della Comunità :
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la direttiva del Consiglio 22 marzo 1982, 82/176/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini ( 2 )
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la direttiva del Consiglio 26 settembre 1983, 83/513/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio ( 3 )
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la direttiva del Consiglio 8 marzo 1984, 84/156/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini ( 4 )
—
la direttiva del Consiglio 9 ottobre 1984, 84/491/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano ( 5 )
—
la direttiva del Consiglio 12 giugno 1986, 86/280/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE ( 6 ).
2.
Ai sensi di ognuna delle citate direttive gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni di legge, di regolamento e amministrative necessarie per conformarsi:
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alla direttiva 82/176, entro il 1o luglio 1983 (art. 6, n. 1),
—
alla direttiva 83/513, entro il 28 settembre 1985 (art. 6, n. 1),
—
alla direttiva 84/156, entro il 18 marzo 1986 (art. 7, n. 1),
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alla direttiva 84/491, entro il 1o aprile 1986 (art. 6, n. 1),
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alla direttiva 86/280, entro il 1o gennaio 1988 (art. 7, n. 1).
Tuttavia, ai sensi dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 4 dicembre 1990, 90/656/CEE, concernente lo scarico di talune sostanze pericolose nell'ambiente idrico ( 7 ), la Repubblica federale di Germania è stata autorizzata ad applicare solo dal 31 dicembre 1995 le disposizioni previste dalle citate direttive agli stabilimenti industriali ubicati nei nuovi Länder.
3.
Per una più ampia illustrazione dei fatti, del procedimento e delle osservazioni delle parti si fa rinvio alla relazione del giudice relatore.
4.
La convenuta non contesta che la trasposizione delle citate direttive mediante circolari amministrative sprovviste di vincolatività non può essere considerata sufficiente. Essa sostiene che una trasposizione mediante disposizioni di legge potrà essere effettuata inserendo nella legge sull'uso e sulla tutela delle acque una delega che consenta l'emanazione di regolamenti. Essa aggiunge che si può prevedere l'adozione della legge di modifica nella primavera del 1996.
Conclusione
5.
Stando così le cose non mi resta che proporre alla Corte di dichiarare che non avendo adottato entro i termini stabiliti le disposizioni di legge, di regolamento e amministrative per la trasposizione delle direttive del Consiglio, 22 marzo 1982, 82/176/CEE, concernente i valori limite e gli obicttivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini, 26 settembre 1983, 83/513/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio, 8 marzo 1984, 84/156/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini, 9 ottobre 1984, 84/491/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano, e 12 giugno 1986, 86/280/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi delle dette direttive. Propongo inoltre di condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.
( *1 ) Lingua originale: il francese.
( 1 ) GU L 129, pag. 23.
( 2 ) GU L 81, pag. 29.
( 3 ) GU L 291, pag. 1.
( 4 ) GU L 74, pag. 49.
( 5 ) GU L 274, pag. 11.
( 6 ) GU L 181, pag. 16.
( 7 ) GU L 353, pag. 59.
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