Conclusioni dell avvocato generale
1 Nelle presenti procedure, il Bundesfinanzhof ha posto alla Corte dei quesiti pregiudiziali in ordine alla classificazione tariffaria della fecola di patate contenuta in un prodotto destinato all'alimentazione ed avente un tenore di acetile che raggiunge lo 0,74% in peso.
I fatti ed il procedimento
2 La società di diritto tedesco Ludwig Wünsche & Co. (in prosieguo: la «Wünsche»), con sede ad Amburgo, richiedeva, in un periodo compreso fra il marzo del 1987 ed il febbraio del 1988, presso uffici doganali di diverse località tedesche, lo sdoganamento di rilevanti quantità di Perfectamyl KKS, prodotto destinato all'esportazione verso Paesi terzi. Tale prodotto veniva dichiarato come preparazione alimentare contenente il 96,5% di fecola di patate (causa C-275/95); e come fecola di patate con un tenore di amido uguale o superiore al 78% (cause C-274/95 e C-276/95). A seguito degli accertamenti effettuati sulla fecola utilizzata per la fabbricazione dei prodotti esportati, l'autorità doganale (Hauptzollamt di Amburgo) perveniva alla conclusione che la Wünsche avesse esportato non fecola di patate naturale, ma fecola esterificata (1), che, ai sensi delle disposizioni vigenti, non dava diritto alle restituzioni all'esportazione ed agli importi compensatori monetari previsti per la prima.
La stessa autorità doganale, pertanto, da un lato, ordinava alla Wünsche la ripetizione delle somme indebitamente percepite (cause C-275/95 e C-276/95); e, dall'altro, rifiutava di versarle le restituzioni all'esportazione e gli importi compensatori monetari richiesti (causa C-274/95).
Il Finanzgericht, adito dalla Wünsche, confermava le decisioni appena ricordate. Secondo le risultanze degli accertamenti eseguiti, infatti, i prodotti esportati, contenendo fecola di patate con un tasso di esterificazione superiore allo 0,5% (e pari rispettivamente allo 0,61% nella causa C-275/95; allo 0,74% nella causa C-276/95; e allo 0,67% nella causa C-274/95), dovevano essere ritenuti fecole esterificate e come tali classificati alla voce 39.06 della Tariffa doganale comune (nel prosieguo: la «TDC») ed alla sottovoce 3505 10 50 della Nomenclatura combinata (nel prosieguo: la «NC»).
3 La Wünsche ha impugnato davanti al Bundesfinanzhof la decisione del Finanzgericht, deducendo l'errata interpretazione delle voci 11.08 e 39.06 della TDC e delle corrispondenti sottovoci 1108 13 00 e 3505 10 50 della NC. A sostegno del ricorso, essa ha invocato la sentenza Emsland-Stärke (2), in cui si afferma che un tenore di acetile leggermente superiore allo 0,5% non esclude la classificazione nella voce doganale relativa alla fecola naturale; ed ha aggiunto che tale affermazione non potrebbe ritenersi suscettibile di deroghe e/o limitazioni a seconda della natura del prodotto in considerazione.
Per l'autorità doganale, invece, la citata sentenza della Corte riguarderebbe soltanto la classificazione di un prodotto composto da un miscuglio di fecola naturale ed estere di fecola di patate, sicché le sue statuizioni non potrebbero applicarsi al prodotto in esame, che è invece un prodotto unitario.
4 Con ordinanze del 20 giugno 1995, il Bundesfinanzhof ha sospeso i tre procedimenti ed operato altrettanti rinvii pregiudiziali sottoponendo alla Corte due quesiti sostanzialmente analoghi. Con il primo, esso chiede se la classificazione doganale della fecola di patate esterificata dipenda dal suo tenore di acetile e dunque dal suo tasso di esterificazione; in caso di risposta positiva, esso chiede quale sia il tenore di acetile che impedisce la classificazione della fecola di patate esterificata nella voce 11.08 A.IV della TDC (e nella corrispondente sottovoce 1108 13 00 della NC).
Il quadro normativo
5 Per quanto riguarda le esportazioni effettuate dalla Wünsche durante il 1987 (oggetto delle cause C-275/95 e C-276/95), viene in considerazione la TDC quale risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 novembre 1986, n. 3618, recante la modifica più recente del regolamento (CEE) n. 3331/85 (3).
In base a tale regolamento, gli amidi e le fecole trovano in linea di principio la loro collocazione nella voce 11.08, e la fecola di patate specificamente nella sottovoce 11.08 A.IV; gli amidi e le fecole esterificati, invece, sono classificati nella voce 39.06 (sottovoce 39.06 B.I). Ai sensi delle note esplicative del sistema armonizzato (4), relative a quest'ultima voce, tra gli amidi e le fecole esterificati sono compresi, ad esempio, gli acetati d'amido, utilizzati soprattutto nell'industria tessile e cartaria, e i nitrati d'amido, destinati alla fabbricazione di esplosivi.
Relativamente alle esportazioni effettuate dalla Wünsche nell'anno 1988 (oggetto della causa C-274/95), parametro normativo applicabile ratione temporis risulta essere la NC quale adottata con il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (5). In essa, gli amidi e le fecole sono collocati nella voce 1108 e la fecola di patate, in quanto tale, nella sottovoce 1108 13 00. Secondo le relative note esplicative, la voce 1108 non comprende la destrina e gli altri amidi e fecole modificati di cui alla voce 3505. Nell'ambito di quest'ultima rientra la sottovoce 3505 10 50, sotto la quale sono classificati gli amidi e le fecole esterificati o eterificati.
Conformemente alle note esplicative del sistema armonizzato concernenti la voce 3505, la destrina e gli altri amidi e fecole modificati compresi in questa voce sono i prodotti che provengono dalla trasformazione degli amidi o delle fecole sotto l'azione del calore, di prodotti chimici (acidi, alcali, ecc.) o di diastasi, come pure gli amidi e le fecole modificati, ad esempio, per ossidazione, esterificazione ed eterificazione. Tra questi ultimi, le note esplicative citano, a mo' d'esempio, gli acetati d'amido utilizzati nell'industria tessile o cartaria ed i nitrati d'amido utilizzati nella fabbricazione di esplosivi. Sempre secondo le suddette note esplicative, la voce 3505 non comprende gli amidi e le fecole non trasformati, classificati sotto la voce 1108.
Deve essere inoltre ricordato che, ai sensi del punto 3 dell'allegato del regolamento (CEE) della Commissione 4 gennaio 1990, n. 28, relativo alla classificazione di talune merci nei codici NC 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00 e 1108 14 00 e che abroga il regolamento (CEE) n. 1463/87 (6), che pure non è applicabile ratione temporis ai fatti di causa, devono essere classificati nella sottovoce 1108 13 00 i «prodotti che si presentano in forma di polvere fine, bianca, composti di una miscela di amido naturale di patate e di piccoli quantitativi di amido acetilato di patate, oppure di amido di patate avente un bassissimo tenore di acetile e le seguenti caratteristiche: tenore di amido (determinato con il metodo Ewers): in peso 95% o più, calcolato sulla sostanza secca; tenore di acetile (determinato con il metodo enzimatico): inferiore, in peso, a 0,5%, calcolato sulla sostanza secca». Ed è appena il caso di aggiungere che tale previsione ricalca quella del precedente regolamento (CEE) della Commissione 26 maggio 1987, n. 1463, relativo alla classificazione dei prodotti a base di amido di granturco nella sottovoce 11.08 A.I della TDC (7).
I due quesiti
6 Va innanzitutto rilevato che le pertinenti voci della TDC, da un lato, e della NC, dall'altro, sono formulate in modo sostanzialmente conforme, sicché i rilievi svolti con riguardo all'una possono valere anche per l'altra. Tanto premesso, è opportuno ricordare che, secondo una giurisprudenza costante (8), il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci deve essere individuato, di regola, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive quali definite dal testo della voce della TDC e dalle note delle sezioni o dei capitoli.
Ciò, com'è noto, ha il duplice fine di garantire la certezza e la facilità dei controlli. Mancando però, sia nelle voci e sottovoci in considerazione, che nelle relative note esplicative, indicazioni utili per rispondere al quesito, occorre verificare se il tenore di acetile rientri fra le caratteristiche o proprietà oggettive del prodotto di cui trattasi e se, nell'affermativa, esso sia determinante ai fini della sua classificazione.
7 Come si evince dalle ordinanze di rinvio, il giudice nazionale sembra ritenere che la qualificazione di una fecola esterificata non dipenda dal tenore di acetile, quanto piuttosto dalla circostanza che la fecola sia stata sottoposta al processo chimico di esterificazione: ogniqualvolta ciò accadesse, la sostanza dovrebbe essere classificata tra le fecole esterificate, indipendentemente dal suo tenore di acetile e quindi dal suo grado di esterificazione.
8 Tale posizione risulta essere però contraddetta dalla giurisprudenza della Corte, che, nella già citata sentenza Emsland-Stärke, si è pronunciata sull'interpretazione delle voci doganali considerate nella fattispecie, anche alla luce delle previsioni del regolamento n. 28/90.
In tale sentenza, la Corte ha in particolare precisato che «il tenore di acetile dell'amido è un indice del suo grado di sostituzione: più tale tenore è elevato, più l'amido è stato modificato. Conseguentemente, l'amido con un bassissimo tenore di acetile può essere simile all'amido naturale» (9).
Dalle affermazioni ora riportate si deduce, a mio parere, che il tenore di acetile è una caratteristica determinante per valutare se una fecola esterificata possa essere ancora considerata, ai fini della sua classificazione, fecola naturale oppure esterificata. Tale prospettazione, del resto, trova conforto, sul piano sistematico, sia nel regolamento n. 1463/87, sia nel successivo regolamento n. 28/90, che collocano espressamente il tenore di acetile fra le caratteristiche delle fecole da prendere in considerazione per la loro classificazione. Ai sensi dell'art. 1 e del punto 3 dell'allegato di tale regolamento, inoltre, risulta che la sola caratterizzazione chimica di una fecola come esterificata non impedisce la sua classificazione nella sottovoce 1108 13 00, relativa alle fecole naturali. Ai fini della distinzione tra fecola esterificata e fecola naturale, infatti, ciò che rileva è in primo luogo il tenore di acetile, idoneo, di regola, a caratterizzare in un senso o nell'altro la fecola.
Ciò non significa, peraltro, come giustamente osservato dalla Commissione, che il tenore di acetile sia l'unico elemento da prendere in esame per classificare un prodotto. Non può escludersi a priori che le modifiche delle proprietà e delle possibilità d'impiego del prodotto provocate dalla sua trasformazione (attraverso l'esterificazione), alterando la natura del prodotto stesso, finiscano per ridimensionare la rilevanza del tenore di acetile. Sarà in tal caso compito del giudice nazionale, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie, accertare se ricorrano o meno le condizioni per qualificare come esterificato o naturale l'amido in questione. In linea generale, tuttavia, concordo con la Commissione nel ritenere che il tenore di acetile costituisca, di regola, ed in assenza di elementi obiettivi che ne riducano l'importanza, un criterio di classificazione determinante.
9 Non ritengo, d'altra parte, che la portata delle affermazioni della Corte possa essere limitata al caso Emsland-Stärke, in cui il prodotto controverso era un miscuglio di amido naturale di patate con amido esterificato, caratterizzato però, tenuto conto delle rispettive proporzioni, dall'amido naturale. Il tenore di tali affermazioni, infatti, non autorizza interpretazioni restrittive, dovendosi piuttosto ritenere che la Corte abbia inteso enunciare un principio generale, anche alla luce della formulazione del punto 3 dell'allegato del regolamento n. 28/90, che equipara, ai fini della loro classificazione, le miscele di amido naturale ed amido acetilato agli amidi naturali aventi un basso tenore di acetile.
In proposito, è appena il caso di sottolineare che analoga equiparazione fra le miscele ed i prodotti omogenei con basso tenore di acetile, cioè leggermente «modificati», era stabilita dal regolamento n. 1463/87, abrogato dal regolamento n. 28/90, rispetto agli amidi di granturco. Sembra confermato, quindi, anche sul piano sistematico, che la differenza di trattamento dei miscugli rispetto alle sostanze unitarie, quale ipotizzata dal giudice nazionale, sia, a questi fini, non giustificata.
10 Strettamente legato al primo si rivela il secondo quesito posto dal giudice nazionale, mirante ad accertare la soglia massima di acetile oltre la quale una fecola deve considerarsi esterificata. Al riguardo, ricordo anzitutto che il prodotto di cui trattasi presenta un tenore di acetile che oscilla fra un minimo di 0,61% (nella causa C-275/95) ed un massimo di 0,74% (nella causa C-276/95) (10). Così stando le cose, la risposta da dare al giudice nazionale, ai fini della soluzione delle controversie delle quali è investito, è se i valori ora menzionati siano tali da consentire la classificazione del prodotto controverso nella sottovoce relativa alla fecola naturale.
11 In proposito, comincio col ricordare che nel caso Emsland-Stärke la Corte ha affermato che un tenore di acetile leggermente superiore allo 0,5% menzionato nel citato regolamento n. 28/90, e più precisamente pari allo 0,67%, non costituisce un elemento sufficiente ad escludere la classificazione del prodotto considerato nella sottovoce 1108 13 00. Secondo la Corte, «il testo del suddetto regolamento (CEE) n. 28/90 non consente di dedurre che esso mira a stabilire una distinzione, fondata sul tenore di acetile, fra l'amido naturale da classificare nella sottovoce 1108 13 00 e l'amido esterificato appartenente alla sottovoce 3505 10 50. Infatti, da un lato, questo regolamento si limita a precisare che un prodotto amidaceo, avente le caratteristiche menzionate nell'allegato del detto regolamento, deve in ogni caso essere classificato nella sottovoce 1108 13 00; d'altro canto, il predetto regolamento non indica affatto in quale voce doganale debba essere classificato un prodotto amidaceo che abbia un tenore di acetile di poco maggiore dello 0,5%» (11).
Ora, premesso che anche l'affermazione testé riprodotta, al pari di quelle in precedenza esaminate, deve ritenersi di portata generale e quindi invocabile con riferimento a qualsiasi prodotto, sia esso un miscuglio oppure, come nella fattispecie, una sostanza omogenea, è appena il caso di sottolineare che lo scarto dello 0,07% fra il tenore di acetile del prodotto di cui trattasi e quello del prodotto considerato nel caso Emsland-Stärke è talmente impercettibile da non poter giustificare, nel caso di specie, una soluzione diversa.
12 Naturalmente, di fronte a prodotti che presentino un livello di acetile sensibilmente più alto dei valori venuti in considerazione nella fattispecie, non possono escludersi valutazioni diverse (12). E' possibile, cioè, che tassi più alti di acetile determinino un'alterazione delle caratteristiche essenziali del prodotto sì da trasformarlo, da un punto di vista qualitativo, da fecola naturale in fecola esterificata. Ciò, però, come in precedenza già evidenziato (13), costituisce oggetto di una valutazione che è demandata al giudice nazionale, chiamato a verificare, con il supporto di adeguate indagini tecnico-scientifiche, ed alla luce delle particolarità del caso di specie, l'incidenza di più significativi tenori di acetile ai fini della classificazione doganale del prodotto.
13 Alla luce delle considerazioni svolte, concludo pertanto suggerendo alla Corte di rispondere come segue ai quesiti posti dal Bundesfinanzhof:
«1) La classificazione della fecola di patate esterificata nella voce 11.08 A.IV della Tariffa doganale comune (e nella sottovoce 1108 13 00 della Nomenclatura combinata) o nella voce 39.06 B.I della Tariffa doganale comune (e nella sottovoce 3505 10 50 della Nomenclatura combinata) dipende in primo luogo dal suo tenore di acetile e dunque dal suo grado di esterificazione.
2) La Tariffa doganale comune e la Nomenclatura combinata devono essere interpretate nel senso che va classificato nella voce 11.08 A.IV TDC (e nella sottovoce 1108 13 00 NC) un prodotto amidaceo omogeneo, destinato all'alimentazione umana, costituito da fecola di patate naturale avente tenore di acetile in peso compreso fra lo 0,67% e lo 0,74%».
(1) - Per esterificazione, stando alle ordinanze di rinvio, si intende ogni processo che produce una modificazione chimica di un amido naturale mediante l'impiego di acidi organici o inorganici.
(2) - Sentenza 1_ aprile 1993, causa C-256/91 (Racc. pag. I-1857).
(3) - GU L 345, pag. 1.
(4) - Conformemente alla giurisprudenza della Corte, le note esplicative, pur non potendo modificare il testo della TDC, rappresentano un importante strumento di interpretazione che consente di precisare o esplicitare il contenuto delle voci e sottovoci doganali: v., in tal senso, sentenza 14 dicembre 1995, cause riunite C-106/94 e C-139/94, Colin e Dupré (Racc. pag. I-4759, punto 21).
(5) - GU L 256, pag. 1.
(6) - GU L 3, pag. 9.
(7) - GU L 138, pag. 36.
(8) - Sentenza 25 maggio 1989, causa 40/88, Weber (Racc. pag. 1395, punto 13).
(9) - Sentenza Emsland-Stärke, citata, punto 34.
(10) - Nella causa C-274/95, invece, è stato riscontrato un livello di acetile pari allo 0,67%, compreso quindi fra i due valori appena ricordati.
(11) - Sentenza Emsland-Stärke, citata, punto 33.
(12) - In proposito, rilevo che la Wünsche, nelle proprie difese, ha richiamato le conclusioni di diversi studi scientifici che dimostrerebbero come fecole con soglie di acetile inferiori allo 0,9% non siano distinguibili dalle fecole naturali.
(13) - V. supra, paragrafo 7.
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