Conclusioni dell avvocato generale
1 La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, sottoposta dalla Circuit Court, Contea di Dublino, ai sensi dell'art. 3 del Protocollo 3 giugno 1971 (1), offre a questa Corte l'occasione di pronunciarsi, ancora una volta, sul significato da attribuire a una delle espressioni utilizzate dalla Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2), nella versione modificata dalla Convenzione di adesione del 1978 (in prosieguo: la «Convenzione») (3).
2 Si tratta di interpretare le parole «creditore di alimenti» che figurano all'art. 5, punto 2, della Convenzione e che, fino ad oggi, non sono state oggetto di una definizione da parte di questa Corte. Tale nozione consente di identificare il beneficiario della competenza speciale prevista dal testo dell'art. 5, punto 2, e serve, quindi, a delimitare il campo dell'opzione di competenza di cui egli dispone. A tal fine viene, in sostanza, chiesto a questa Corte di dichiarare se l'espressione «creditore di alimenti» debba essere interpretata nel senso che con essa viene designato chiunque propone domanda di alimenti o solo colui la cui qualità di creditore di alimenti è stata riconosciuta con una decisione giudiziaria.
I - Le competenze speciali previste dalla Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968
3 Le disposizioni della Convenzione all'origine della questione sottoposta a questa Corte sono contenute nel titolo II della Convenzione, intitolato «Della competenza».
4 La regola base della Convenzione in materia di competenza è enunciata dal primo comma dell'art. 2, il quale così dispone:
«Salve le disposizioni della presente Convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato».
5 L'art. 5 della Convenzione prevede, in settori particolari, delle competenze alternative al principio della competenza dei giudici dello Stato dove il convenuto è domiciliato. Esso, in particolare, dispone quanto segue:
«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:
(...)
2) in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione di stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere, secondo la legge nazionale, salvo il caso che tale competenza sia fondata unicamente sulla nazionalità di una delle parti» (4).
6 Il creditore di alimenti fruisce pertanto di un'opzione di competenza che gli riconosce il diritto di proporre la sua azione sia dinanzi ai giudici del luogo dove il convenuto è domiciliato, sia del luogo del suo proprio domicilio o residenza.
II - I fatti e il procedimento
7 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale all'origine della presente causa emerge che l'attrice, signora Jackie Farrell, nubile di 28 anni, domiciliata in Dalkey (Irlanda), è la madre di un bambino nato il 3 luglio 1988. La signora Farrell afferma che il convenuto, signor James Long, sposato, con domicilio abituale in Bruges (Belgio), dove pure esercita la sua attività professionale, è il padre del suo bambino.
8 L'attrice adiva la District Court con un'azione intesa a ottenere dal signor Long il pagamento di una pensione alimentare. Il convenuto si opponeva alla domanda, negando la paternità del bambino.
9 L'11 febbraio 1994 la District Court respingeva la domanda per mancanza di competenza. Nel corso del procedimento d'appello introdotto dinanzi alla Circuit Court, Contea di Dublino, la signora Farrell ha sostenuto che i giudici irlandesi erano competenti ai sensi dell'art. 5, punto 2, della Convenzione. Il signor Long ha sostenuto che l'espressione «creditore di alimenti» riguarda esclusivamente chi ha già ottenuto una decisione giudiziaria in materia di alimenti e non chi, come nel caso dell'attrice, propone una domanda intesa a ottenere una siffatta decisione.
10 In seguito a tale appello, la Circuit Court, Contea di Dublino, ha sottoposto a questa Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se le disposizioni di cui all'art. 5, punto 2, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles in data 27 settembre 1968, pongano come presupposto di procedibilità di una causa di alimenti, promossa innanzi agli organi giurisdizionali irlandesi da un attore, avente il proprio domicilio in Irlanda, avverso un convenuto, domiciliato in Belgio, il previo ottenimento da parte dell'attore di una decisione giudiziaria che ordina al convenuto il pagamento di una pensione alimentare (order for maintenance)».
11 Nelle sue osservazioni (5) il convenuto sostiene che l'azione alimentare ha carattere accessorio rispetto alla questione della paternità e che, di conseguenza, l'attrice non può avvalersi della prima parte della frase di cui all'art. 5, punto 2. La seconda parte di tale frase sarebbe pertanto la sola disposizione applicabile.
12 Poiché viene in tal modo messa in discussione la rilevanza stessa della questione pregiudiziale, prima di scendere all'esame della questione controversa, occorre esaminare con priorità questo punto.
III - L'applicabilità delle disposizioni dell'art. 5, punto 2
13 Sia dalla questione pregiudiziale, sia dalla formulazione dell'ordinanza di rinvio (6) emerge che il giudice nazionale vuole ottenere chiarimenti sulla parte iniziale dell'art. 5, punto 2, applicabile ai procedimenti intesi ad ottenere il pagamento di una pensione alimentare, e non sulla seconda parte del detto testo, limitata alle domande in materia di obbligazione alimentare, accessorie alle azioni relative allo stato delle persone.
14 La questione sollevata è pertanto considerata dal giudice nazionale necessaria per dirimere la controversia.
15 Orbene, secondo la costante giurisprudenza «(...) sfuggono [all'apprezzamento della Corte] le considerazioni che hanno potuto determinare la scelta delle questioni da parte del giudice nazionale, e altresì la rilevanza che le questioni stesse possono avere» (7).
16 Più esattamente, questa Corte ha giudicato che «(...) quando un giudice nazionale chiede l'interpretazione di un testo di diritto comunitario, si deve ritenere che esso consideri l'interpretazione come necessaria per la risoluzione della controversia» e che «(...) la Corte non può dunque esigere che il giudice nazionale dichiari espressamente applicabile il testo la cui interpretazione gli pare necessaria» (8).
17 Mi sembra, di conseguenza, che la questione sollevata dal giudice a quo debba essere risolta indipendentemente dalla sua rilevanza rispetto alla controversia dinanzi a lui pendente e che tale soluzione presuppone l'interpretazione della nozione di «creditore di alimenti».
IV - La nozione di «creditore di alimenti»
18 Secondo il giudice a quo, le disposizioni di legge che disciplinano i criteri di competenza riguardanti il presente procedimento sono contenute nel Jurisdiction of Courts and Enforcement of Judgements (European Communities) Act 1988 (in prosieguo: la «legge del 1988»). Con tale atto normativo è stata data alla Convenzione forza di legge in Irlanda.
19 Se è vero che l'espressione «creditore di alimenti» quale enunciata dall'art. 5, punto 2, della Convenzione necessita di un'interpretazione, la sua accezione nel testo irlandese citato dal giudice a quo sembra tuttavia presentare minore ambiguità.
20 Da un lato, l'art. 1 della legge 1988 dispone: «il termine "creditore di alimenti" (maintenance creditor) designa, con riferimento a una decisione giudiziaria in materia di alimenti ("maintenance order"), l'avente diritto alle prestazioni considerate nella detta decisione» (9).
21 Dall'altro lato, l'art. 20 della District Court [Jurisdiction of Courts and Enforcement of Judgements (European Communities) Act 1988] Rules 1988, recante le norme procedurali per introdurre la domanda dinanzi alla District Court, si riferisce alla domanda introdotta ai sensi dell'art. 5, punto 2, della Convenzione «al fine di ottenere la modifica di un "maintenance order"».
22 Constatando la discrepanza tra il testo della Convenzione e quello della legge irlandese, il giudice nazionale rileva che «è possibile che la formulazione della legge irlandese non rifletti con esattezza l'intento e l'obiettivo della Convenzione» (10).
23 La questione dell'interpretazione della nozione di «creditore di alimenti» appare pertanto determinante.
24 Le espressioni multiple di cui la Convenzione fa uso possono avere un significato diverso da uno Stato contraente all'altro. Nell'esercizio della sua funzione interpretativa, questa Corte ha avuto modo di dichiarare se tali concetti giuridici dovevano essere considerati come autonomi e, pertanto, essere interpretati in modo uniforme in tutti gli Stati contraenti, o se potevano assumere il senso che conferisce loro il diritto nazionale.
25 Come questa Corte ha già dichiarato, «nessuna delle due opzioni può essere accettata in modo esclusivo, giacché la soluzione migliore va studiata di volta in volta per ciascuna norma della Convenzione, in modo tale tuttavia da garantire la piena efficacia di quest'ultima nella prospettiva delle realizzazioni volute dall'art. 220 del trattato» (11).
26 E' proprio alla luce di questo principio che suggerisco alla Corte di procedere alla ricerca del significato attribuito alle parole «creditore di alimenti».
1) Una nozione autonoma
27 Se è vero che la nozione di «creditore di alimenti» non è ancora stata oggetto di interpretazione da parte di questa Corte, hanno però ricevuto una definizione autonoma altre espressioni che servono a delimitare il campo di applicazione di talune competenze speciali fissate dall'art. 5 della Convenzione.
28 Così è, per esempio, a proposito dell'espressione «materia contrattuale» utilizzata nell'art. 5, punto 1. Questa Corte ha precisato che «Tenuto conto degli scopi e della struttura generale della Convenzione, è necessario, al fine di garantire per quanto possibile la parità e l'uniformità dei diritti e degli obblighi che derivano dalla Convenzione per gli Stati contraenti e per le persone interessate, evitare d'interpretare la suddetta nozione come un semplice rinvio al diritto nazionale di questo o quello Stato interessato». (12).
29 O ancora, per quanto riguarda le nozioni enunciate nella frase «controversia concernente l'esercizio di una succursale di un'agenzia o di qualsiasi altra filiale», le quali determinano la competenza speciale contemplata dall'art. 5, punto 5 (13). In tale causa questa Corte ha chiaramente affermato che «poiché la moltiplicazione dei criteri di competenza per la stessa controversia non ha certo l'effetto di promuovere la certezza del diritto e l'efficacia della tutela giurisdizionale nell'insieme dei territori che costituiscono la Comunità, è conforme allo scopo della Commissione l'evitare l'interpretazione estensiva e polivalente delle deroghe al criterio generale di competenza sancito dall'art. 2» (14).
30 Suggerisco pertanto di seguire la strada tracciata da tali decisioni e di considerare la nozione di «creditore di alimenti» come una nozione autonoma.
31 Se si dovesse decidere altrimenti si avrebbe la conseguenza che alcune persone beneficiano di un'opzione di competenza in uno Stato contraente e non nell'altro, a seconda delle scelte operate dalle autorità nazionali di raggrupparli in una stessa categoria o, al contrario, di distinguerle secondo criteri essi stessi suscettibili di variare in funzione degli Stati.
32 Orbene, nel preambolo della Convenzione gli Stati contraenti hanno manifestato la preoccupazione di potenziare nella Comunità la tutela giuridica delle persone residenti nel suo territorio e di determinare, a tal fine, la competenza dei rispettivi organi giurisdizionali nell'ordinamento internazionale. Il ricorso a una norma comune esprime la volontà di istituire un corpo unificato di regole di competenza, incompatibile, dal mio punto di vista, con nozioni a contenuto variabile.
33 Operando una siffatta definizione non si produrrebbero soltanto effetti discriminatori ingiustificati se raffrontati con l'obiettivo di tutela indicato nel preambolo. Verrebbe mantenuta quella complessità di norme di competenza, inerente alla pluralità delle normative nazionali, che la Convenzione si era proposta di ridurre.
2) Il contenuto della nozione di «creditore di alimenti»
34 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, le nozioni autonome utilizzate dalla Convenzione debbono essere interpretate, ai fini della sua applicazione, richiamandosi, da un lato, al fine di garantirne la piena efficacia, al sistema e agli scopi della Convenzione stessa (15) e, dall'altro, ai principi generali desumibili dal complesso degli ordinamenti giuridici nazionali (16).
35 Per quanto riguarda gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, si possono identificare più di una categoria di diritti nazionali.
36 La maggior parte dei diritti degli Stati membri non fanno ricorso alla nozione di «creditore di alimenti» ai fini della definizione di una regola di competenza interna (diritto austriaco, belga, danese, finlandese, greco, inglese, italiano, olandese e svedese). Neanche il diritto tedesco menziona la nozione di «creditore di alimenti» pur esistendo una regola di competenza in materia di obbligazione alimentare. Nel diritto francese, l'attore può optare, in materia di alimenti, per il giudice del domicilio del creditore. Tuttavia il testo non fornisce alcuna definizione di cosa debba intendersi per creditore e i tribunali non hanno precisato il significato di tale nozione. Il diritto spagnolo fa ricorso all'espressione «creditore di alimenti», ma né la dottrina, né la giurisprudenza consentono di concludere in un senso o nell'altro. Altrettanto dicasi per quanto riguarda il diritto scozzese. Nel diritto lussemburghese, per contro, la legge relativa alla competenza territoriale in materia di obbligazione alimentare, utilizza il termine di creditore e contempla in maniera esplicita «le domande di pagamento o di revisione di pensione alimentare». In Irlanda si presenta il dubbio se la legge 1988 sia limitata all'esecuzione in Irlanda di decisioni pronunciate in materia di alimenti in altri Stati o se le norme valgano come regole di competenza interna o internazionale dei giudici irlandesi in materia di fissazione o di modifica di un credito di alimenti.
37 Emerge di conseguenza che dai sistemi giuridici nazionali non è dato di desumere alcun principio generale che sia di ausilio ai fini dell'interpretazione dell'espressione «creditore di alimenti». La maggior parte degli ordinamenti giuridici, infatti, non ne fa uso e il suo significato negli altri Stati membri non è determinato con precisione. Pertanto, nell'interpretazione del testo della Convenzione occorre in primo luogo conformarsi, nella misura del possibile, agli obiettivi e al sistema della Convenzione.
38 E' possibile definire il contenuto della nozione di «creditore di alimenti» esaminando, una per una, tre possibili accezioni, dalla più restrittiva alla più lata.
39 In primo luogo il «creditore di alimenti» sarebbe - questa è, in parte, la tesi del convenuto (17) - il beneficiario di una decisione che ordina il pagamento di una pensione alimentare. In questa ipotesi, l'art. 5, punto 2, offre un'opzione di competenza alla persona che dispone di un titolo ottenuto in via giudiziaria in un altro Stato membro, e che vuole disporre di una decisione complementare nello Stato ove ha il suo domicilio o la sua residenza abituale.
40 In secondo luogo, l'espressione «creditore di alimenti» può designare la persona il cui diritto agli alimenti non è accertato, ma che, in ragione della sua qualità, in particolare del suo vincolo di parentela con il destinatario della sua domanda, può legittimamente pretendere il versamento di somme in danaro.
41 Nella sua accezione più lata, infine, tale nozione può applicarsi a chiunque proponga una domanda di intesa od ottenere il pagamento di alimenti.
42 Il campo di applicazione dell'art. 5, punto 2, appare singolarmente ristretto, se si accoglie l'ipotesi di un creditore di alimenti che dispone di un titolo giudiziario, soprattutto quando si tratta di selezionare le categorie di controversie che hanno giustificato la formulazione di una regola di competenza speciale.
43 Va subito scartata l'ipotesi della domanda proposta dal creditore di alimenti al giudice del proprio domicilio o della propria residenza abituale allo scopo di ottenere, sul suo territorio, il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione giudiziaria. L'art. 5 fa, infatti, parte del titolo II della Convenzione, relativo alla competenza: non rientra pertanto nel campo del titolo III che enuncia regole di competenza per le domande di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni e, quindi, né è configurabile l'applicazione a una siffatta domanda.
44 Restano allora configurabili due categorie di azioni: l'azione per la fissazione dell'importo del credito di alimenti, nel caso in cui una prima decisione ne abbia solo dichiarato il principio, e l'azione per la modifica dell'importo iniziale del credito di alimenti.
45 Però uno sdoppiamento delle cause a carattere alimentare tra, da un lato, un procedimento avente ad oggetto il riconoscimento del credito e, dall'altro, un procedimento per la fissazione dell'importo degli alimenti non consta da alcuna disposizione della Convenzione. Una tale organizzazione del contenzioso, del resto, non appare compatibile con le esigenze di semplificazione delle regole processuali e di rapidità dei procedimenti, tramite le quali il Trattato e la Convenzione cercano di facilitare il riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie degli Stati membri (18). Del resto, nessuno, né la Commissione, né le parti, né gli Stati intervenienti, suggerisce una siffatta interpretazione.
46 Mi sento allora in diritto di pormi degli interrogativi sulla ragion d'essere di un'opzione di competenza riservata a una categoria di controversie così limitata, quali quelle tendenti alla modifica delle obbligazioni alimentari già disposte in via giudiziaria. Parimenti, non emergono con chiarezza le ragioni per le quali la competenza speciale escluda il contenzioso iniziale in materia di alimenti.
47 E' vero che il timore di far gravare sui presunti debitori di alimenti l'onere principale di un'azione giudiziaria intrapresa abusivamente all'estero potrebbe legittimare l'enunciazione di un'opzione di competenza strettamente limitata alle domande presentate da creditori già riconosciuti tali.
48 Ma se questa è la preoccupazione che ha giustificato un limite siffatto in seno alla competenza speciale, è stupefacente che non se ne trovino tracce né nel testo dell'art. 5, punto 2, della Convenzione, né nelle relazioni del signor P. Jenard (19) o del professor Schlosser (20).
49 Al contrario, nella relazione Jenard si legge:
«(...) il giudice del domicilio dell'alimentando è il più qualificato a constatare l'esistenza ed il grado dello stato di necessità dell'alimentando stesso.
Tuttavia, allo scopo di conformare la Convenzione a quella dell'Aia, l'articolo 5, 2_, prevede parimenti la competenza del giudice del luogo in cui l'alimentando ha la residenza abituale. Tale criterio supplementare si giustifica, in materia di obbligazioni alimentari, in quanto permette alla moglie abbandonata dal marito di convenire quest'ultimo per il pagamento della pensione alimentare non già davanti al giudice del luogo in cui si trova il domicilio legale, bensì davanti a quello del luogo in cui essa ha la propria residenza abituale» (21).
50 Non soltanto il signor Jenard non opera alcuna distinzione tra l'azione iniziale e l'azione per la determinazione o la modifica dell'importo degli alimenti, ma le spiegazioni che egli fornisce testimoniano il carattere generale e indistintamente applicabile all'insieme delle azioni in materia di obbligazioni alimentari della regola enunciata.
51 La portata della giustificazione attribuita alla regola dell'art. 5, punto 2, della Convenzione sulla capacità del Tribunale di valutare l'esistenza o la portata del bisogno del creditore non è limitata a una categoria di azioni alimentari ed è perfettamente valida per l'azione iniziale per la corresponsione degli alimenti. Inoltre l'esempio della moglie abbandonata dal marito, dato dall'autore per illustrare la necessità di accogliere la residenza abituale del creditore di alimenti come criterio supplementare di competenza, è, molto chiaramente, quello di una domanda iniziale di pagamento di alimenti, come lo dimostrano i termini utilizzati (convenire «per il pagamento» della pensione alimentare e non «per la fissazione», «per la revisione» o «per la modifica» della pensione alimentare).
52 Per di più, nel corso dell'udienza, il rappresentante del convenuto ha fatto riferimento a una definizione di debito data in Gran Bretagna nel 1883, a tenore della quale «il debito è una somma di danaro esigibile o che lo sarà in futuro in ragione di un obbligo attuale». Ne deduce che, nella specie, «il diritto al pagamento di tale somma di danaro non è ancora dimostrato, fintantoché il vincolo di parentela non è dimostrato», il che fa dipendere la questione sollevata dal problema dello status giuridico.
53 Approvo la definizione suggerita, ma non penso, come ho già detto (22), che questa Corte debba effettuare una valutazione sulla rilevanza della questione e sull'idoneità della soluzione che vi sarà data a dirimere la controversia pendente dinanzi al giudice a quo.
54 Per contro, dal momento che si è d'accordo sul fatto che un credito è un rapporto obbligatorio sorto da un fatto generatore - che può essere tanto un fatto giuridico propriamente detto, quanto un atto giuridico - in virtù del quale il creditore ha diritto al pagamento di una somma di danaro da parte del suo debitore, diventa evidente che un creditore, per acquistare tale qualifica, non ha bisogno di una decisione giudiziaria. Una siffatta decisione costituisce certamente uno strumento di prova inconfutabile della sua qualità di creditore. Ma essa non è una condizione per la sua esistenza, poiché il fatto generatore dell'obbligazione, e quindi del credito, può essere esattamente anteriore alla decisione (per esempio, il prestito di una somma di danaro che fa sorgere l'obbligo di rimborso o un vincolo di parentela che fa sorgere un'obbligazione alimentare).
55 Di conseguenza, l'esistenza di una decisione giudiziaria non mi pare costituire una condizione necessaria per il riconoscimento della qualifica di creditore di alimenti, la quale può essere dimostrata mediante altri criteri di qualifica.
56 Ne ricorre il caso quando può essere dimostrato un vincolo di famiglia tra chi propone domanda per ottenere il riconoscimento degli alimenti e il convenuto, idoneo a legittimare la domanda di alimenti.
57 Una siffatta distinzione consentirebbe di riservare l'opzione di competenza al presunto creditore e di scartarla per chi propone la sola domanda di alimenti e, a prima vista, nulla lo indica titolare di un diritto agli alimenti. Così operando, la regola sancita dall'art. 5, punto 2, tutelerebbe le vittime di domande abusive dell'onere eccessivo costituito da un'azione giudiziaria promossa all'estero.
58 Tuttavia, la genericità del testo dell'art. 5, punto 2, e la necessaria semplicità delle regole di procedura disposte dalla Convenzione ai sensi dell'art. 220 sopra considerato, ostano ancora una volta, secondo il mio punto di vista, a una distinzione di questo tipo.
59 Il vincolo di famiglia, come criterio di determinazione della qualità di creditore di alimenti, può infatti essere inteso in maniere differenti.
60 In senso stretto, il creditore di alimenti sarebbe colui che può avvalersi dell'esistenza di un vincolo di famiglia giuridicamente riconosciuto che lo unisce al convenuto. Sarebbero così ammessi a beneficiare dell'opzione di competenza, per esempio, il coniuge o l'ex coniuge o il figlio la cui filiazione è accertata per effetto del matrimonio o di un atto di riconoscimento.
61 Il vantaggio di tale soluzione è offerto dal fatto che esso riposa su un criterio obiettivo. Esso è tuttavia confutabile a doppio titolo: da un lato, una distinzione tanto precisa da poter essere accolta dovrebbe risultare dal testo dell'art. 5, punto 2, della Convenzione o delle relazioni sopra citate (23), il che non ricorre. Dall'altro lato, essa si allontana dalla definizione stessa di credito, sottraendo dal campo dell'opzione di competenza coloro che sono titolari di un diritto agli alimenti, ma sono sprovvisti di uno status giuridico che consenta di accertarlo. La domanda di pensione alimentare proposta, ad esempio, a favore di un bambino non riconosciuto nei confronti dei suoi veri genitori non rientrerebbe sotto l'art. 5, punto 2, per la sola ragione che la sua filiazione è stata contestata. Orbene, non si può, allo stesso tempo, definire un creditore titolare di un diritto al pagamento di una somma di danaro sorto da un fatto generatore, e rifiutare che una persona fornisca la prova dell'esistenza di tale fatto, nella specie, il rapporto di filiazione dal quale risulta la sua qualità di creditore.
62 In senso lato, il creditore di alimenti sarebbe allora colui che, per fruire dell'opzione di competenza, dimostrerebbe previamente il vincolo di famiglia all'origine del suo credito. Ma, in tal caso, il criterio non è più obiettivo, poiché il giudice dovrà, caso per caso, valutare l'attendibilità dell'asserito vincolo. Le soluzioni accolte rischiano pertanto di essere diverse da uno Stato all'altro, cioè da una giurisdizione all'altra, in contraddizione con gli obiettivi minimi di certezza del diritto e di semplicità delle regole di procedura. Inoltre, non si può, per queste stesse ragioni, accettare che la determinazione di una regola di competenza, dipenda in tal modo dalla soluzione di un dibattito complesso vertente su una questione di merito.
63 Il ricorso ai vincoli di carattere familiare, in tal modo intesi, al fine di qualificare il creditore di alimenti e determinare così l'opzione di competenza può pertanto rivelarsi arduo, arbitrario e fonte di controversia.
64 Resta la soluzione accettata da tutte le parti, ad eccezione del convenuto, la quale dà alla nozione di «creditore di alimenti» il contenuto più lato. In questo senso, dovrebbe essere qualificato creditore di alimenti ai sensi della Convenzione, colui che propone una domanda principale in materia di alimenti (24).
65 Quanto in precedenza esposto, tende a dimostrare che questa accezione è la più conforme agli obiettivi perseguiti dalla Convenzione, di semplicità, di rapidità e di protezione giuridica delle persone.
66 Il criterio che consente di designare la persona autorizzata a invocare l'opzione di competenza è un criterio preciso e obiettivo. Esso pertanto riduce i rischi di contenzioso che potrebbero derivare da frontiere incerte, a loro volta esse stesse fonti di ritardo e di ingiustificate distinzioni tra i possibili beneficiari dell'opzione.
67 La domanda proposta in tale materia può perseguire senz'altro anche la fissazione iniziale di una pensione alimentare come pure la sua revisione. Essa non impone la frantumazione dei procedimenti, poco conforme alla ricercata efficacia.
68 Infine, come questa Corte ha già dichiarato, «(...) l'art. 5 contempla vari fori speciali con facoltà di scelta per l'attore in considerazione del fatto che esiste, in taluni casi ben determinati, un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e il giudice che può essere adito, circostanza rilevante ai fini dell'economia processuale» (25).
69 L'art. 5, punto 2, ha l'obiettivo di avvicinare il creditore di alimenti al giudice presso il quale propone la sua azione. Due sono le ragioni principali che giustificano questo avvicinamento.
70 Da un lato, colui che domanda gli alimenti, per ipotesi, e, in pratica nella maggior parte dei casi, si trova ad essere la parte più debole tra quelle del procedimento, e, di conseguenza, appare sostanzialmente equo risparmiarle le spese di un giudizio all'estero, ivi compresa la fase di una domanda iniziale.
71 D'altro lato, il giudice del domicilio o di residenza dell'attore è, per la conoscenza dell'ambiente economico e sociale di quest'ultimo, quello meglio in grado di accertare la realtà delle cose e di valutare la portata dei bisogni espressi. Esso è così in grado di stabilire la fondatezza della domanda e di valutarne l'ammontare. La sua utile funzione non differisce a seconda che si tratti di un procedimento iniziale o di una nuova fase contenziosa. Questo è quanto confermato nella menzionata Relazione Jenard, laddove viene precisato che il Tribunale del domicilio del creditore di alimenti è quello meglio in grado di constatare se egli versa nel bisogno e di determinarne la portata (26).
72 La nozione così definita mi pare pertanto conforme al sistema e agli obiettivi della Convenzione, quali già interpretati da questa Corte per chiarire le attribuzioni di competenza speciale.
73 In questa ottica non esistono ragioni perché la prossimità voluta dal legislatore tra l'interessato e il giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda non benefici anche chi propone una domanda iniziale di alimenti.
74 Emerge così che l'obiettivo della Convenzione non è quello di distinguere secondo le procedure intraprese, ma di facilitare le azioni giudiziarie delle parti sovente svantaggiate, quali quelle che domandano gli alimenti. Si deve, di conseguenza, riconoscere che, al fine di determinare una regola di competenza, va designato come «creditore di alimenti» ai sensi della Convenzione, colui che asserisce essere tale.
Conclusione
75 Alla luce di quanto considerato, suggerisco a questa Corte di risolvere la questione sollevata come segue:
«L'art. 5, punto 2, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, deve essere interpretato nel senso che non richiede che, per intraprendere dinanzi ai giudici irlandesi, in virtù di tale testo, un procedimento avente ad oggetto una pensione alimentare nei confronti di un convenuto residente in Belgio, un attore domiciliato in Irlanda abbia previamente ottenuto, nei confronti del detto convenuto, una decisione che ordini a quest'ultimo il pagamento di una pensione alimentare.
L'espressione "creditore di alimenti" figurante all'inizio di tale testo deve essere interpretata nel senso che con essa si intende chiunque proponga una domanda principale in materia di obbligazione alimentare».
(1) - Protocollo relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1975, L 204, pag. 28).
(2) - GU 1972, L 299, pag. 32.
(3) - Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e testo modificato della Convenzione 27 settembre 1968, già citata, pag. 77).
(4) - Il corsivo è mio.
(5) - Punto 1.5.
(6) - V., in particolare, punto 11 della traduzione francese della domanda di pronuncia pregiudiziale.
(7) - Sentenza 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend & Loos (Racc. pag. 1, in particolare, pag. 22).
(8) - Sentenza 5 ottobre 1977, causa 5/77, Tedeschi (Racc. pag. 1555, punti 17-19). V. anche sentenza 23 febbraio 1995, cause riunite C-358/93 e C-416/93, Bordessa e a. (Racc. pag. I-361, punto 10).
(9) - Pag. 6 della traduzione francese della domanda di pronuncia pregiudiziale.
(10) - Ibidem, pag. 11.
(11) - Sentenza 6 ottobre 1976, causa 12/76, Tessili Italiana Como (Racc. pag. 1473, punto 11).
(12) - Sentenze 22 marzo 1983, causa 34/82, Peters (Racc. pag. 987, punto 9), e 8 marzo 1988, causa 9/87, Arcado (Racc. pag. 1539).
(13) - Sentenza 22 novembre 1978, causa 33/78, Somafer (Racc. pag. 2183, punti 3 e seguenti).
(14) - Ibidem, punto 7; il corsivo è mio.
(15) - Sentenza Arcado, già citata, punto 11.
(16) - Sentenza 16 dicembre 1980, causa 814/79, Rüffer (Racc. pag. 3807, punto 7).
(17) - Punto 4.7, pag. 22, della traduzione francese delle sue osservazioni.
(18) - V. art. 220 del Trattato CE, e il preambolo della Convenzione di Bruxelles.
(19) - Relazione sulla Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1978, C 59, pag. 1), denominata «Relazione Jenard».
(20) - Relazione sulla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Convenzione concernente la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al Protocollo concernente la sua interpretazione da parte della Corte di giustizia (GU 1979, C 59, pag. 71), denominata «Relazione Schlosser».
(21) - Relazione Jenard, già citata, pag. 25.
(22) - V. paragrafi 15 e seguenti delle presenti conclusioni.
(23) - V. note 19 e 20 delle presenti conclusioni.
(24) - V., in particolare, il punto 21 delle osservazioni della Commissione.
(25) - Sentenza Peters, già citata, punto 11. V., altresì, Relazione Jenard, già citata, punto 22, e la Relazione Schlosser, già citata, punto 92, pag. 102.
(26) - Relazione Jenard, già citata, pag. 25.
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