Conclusioni dell avvocato generale
1 Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 169 del Trattato, la Commissione chiede alla Corte di constatare che, non avendo adottato entro i termini prescritti le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (1), la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato stesso.
Al riguardo è sufficiente rilevare che il governo tedesco non contesta l'infrazione addebitatagli. Nel controricorso ha infatti ammesso il ritardo nella trasposizione, dovuto a difficoltà attinenti alla ripartizione di competenze legislative tra Laender ed amministrazione centrale; e ha dichiarato di ritenere che la trasposizione (quantomeno parziale) della direttiva in questione sarebbe avvenuta al più tardi nel corso dell'anno 1996.
2 Propongo pertanto alla Corte di accogliere il ricorso e di condannare lo Stato convenuto al pagamento delle spese di causa.
(1) - GU L 135, pag. 40.
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