Conclusioni dell avvocato generale
1 La Commissione, a norma dell'art. 169, secondo comma, del Trattato CE, chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto degli artt. 5 e 189 del Trattato nonché della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1) (in prosieguo: la «direttiva»), e in particolare dei suoi artt. 2, 3, 5, n. 2, 6, n. 2, 8, 9 e 12, nn. 1 e 2.
2 A più riprese, la Corte ha già dovuto esaminare tali disposizioni (2).
3 Detta direttiva è stata trasposta in Germania dal Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (legge relativa alla valutazione dell'impatto ambientale; in prosieguo: l'«UVPG») del 12 febbraio 1990, entrato in vigore il 1_ agosto 1990 (3).
4 La Commissione ritiene che, nell'ambito di tale trasposizione, la convenuta sia venuta meno, su cinque punti, agli obblighi che le incombono in forza del Trattato e della direttiva. Nel ricorso la Commissione aveva dedotto un sesto addebito circa la realizzazione di due determinati progetti. Dato che la Repubblica federale di Germania le ha trasmesso documenti probanti secondo i quali le richieste di autorizzazione relative ai detti due progetti erano state presentate prima che scadesse il termine di trasposizione della direttiva, la Commissione, nella replica, non mantiene più tale addebito.
5 A titolo preliminare, voglio ricordare che, secondo una costante giurisprudenza (4), qualora uno Stato membro sia venuto meno agli obblighi specifici derivanti da una direttiva, è superfluo accertare se, per questa ragione, esso sia venuto ugualmente meno agli obblighi risultanti dall'art. 5 del Trattato.
Primo e terzo addebito: trasposizione tardiva e omessa applicazione della direttiva a tutti i progetti autorizzati dopo il 3 luglio 1988
6 Vi propongo di trattare congiuntamente il primo e il terzo addebito, in quanto entrambi riguardano la questione se sia giustificato che la Corte si pronunci da capo circa gli inadempimenti da essa già rilevati nella motivazione, ma non nel dispositivo, di precedenti sentenze.
7 Nell'ambito del primo addebito, la Commissione contesta al governo tedesco di non aver adottato, entro il termine prescritto, i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva. Infatti, l'UVPG è entrato in vigore solo il 1_ agosto 1990, mentre il termine di attuazione previsto dall'art. 12, n. 1, della direttiva era scaduto il 3 luglio 1988.
8 Il governo tedesco rileva come, nella sentenza Bund Naturschutz in Bayern e a., citata, la Corte avesse già constatato che la direttiva era stata trasposta tardivamente in Germania e che «ulteriori prese di posizione da parte del governo tedesco su tale punto risulterebbero pertanto inutili».
9 Secondo la Commissione, s'impone una pronuncia formale d'inadempimento a carico della Repubblica federale di Germania, dato che la citata sentenza è stata emessa nel contesto di un procedimento pregiudiziale.
10 Il terzo addebito della Commissione verte sulla disposizione transitoria prevista dall'art. 22 dell'UVPG. Il detto articolo dispone che i procedimenti già in corso dovranno essere sottoposti ad una valutazione d'impatto ambientale solo se non siano stati ancora pubblicati al momento dell'entrata in vigore dell'UVPG. Così, i procedimenti di autorizzazione avviati in Germania anteriormente al 1_ agosto 1990, ma dopo il 3 luglio 1988, data di scadenza del termine di attuazione della direttiva, non sarebbero stati sottoposti ad una valutazione del loro impatto ambientale, come previsto dalla direttiva.
11 Il governo tedesco rileva che risulta sia dalla sentenza Bund Naturschutz in Bayern e a., citata, sia dalla sentenza Commissione/Germania, citata, pronunciata nell'ambito di un ricorso per inadempimento, che la Repubblica federale di Germania non era autorizzata ad introdurre la disposizione derogatoria dell'art. 22 dell'UVPG per i progetti per i quali la richiesta di autorizzazione era stata presentata dopo il 3 luglio 1988. Pertanto, niente giustifica che la Corte si pronunci da capo su questo motivo di diritto.
12 La Commissione replica che la Corte non ha constatato esplicitamente una infrazione del Trattato da parte della Repubblica federale di Germania nel dispositivo delle due sentenze di cui trattasi.
13 Vi propongo di accogliere la richiesta della Commissione. Infatti, essa ricorda, giustamente, che nella causa Bund Naturschutz in Bayern e a. la Corte si era pronunciata nell'ambito di un ricorso pregiudiziale. Scopo di detto ricorso pregiudiziale era di fornire ai giudici nazionali un'interpretazione dell'art. 12, n. 1, della direttiva e non di constatare un eventuale inadempimento della Repubblica federale di Germania.
14 Analogamente, nella causa Commissione/Germania, la Corte non ha constatato formalmente, nel dispositivo della sentenza, un inadempimento derivante dall'adozione dell'art. 22 dell'UVPG, poiché essa aveva respinto il ricorso della Commissione che riguardava un solo determinato progetto.
15 Ricordo semplicemente, a questo proposito, che la Corte ha riconosciuto sempre alla Commissione la competenza a valutare, se del caso, l'opportunità di intentare un procedimento per inadempimento contro uno Stato membro.
16 Come norma generale, la dichiarazione formale d'inadempimento costituisce un prerequisito per attivare eventualmente il procedimento previsto dall'art. 171 del Trattato CE. Essa riveste, del pari, una grande importanza nell'ambito di una eventuale domanda di risarcimento danni che un privato potrebbe formulare a carico di uno Stato membro.
17 Di conseguenza, vi invito a dichiarare formalmente che la Repubblica federale di Germania,
- non avendo adottato, entro i termini prescritti, i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva,
- non avendo disposto che si proceda ad una valutazione dell'impatto ambientale per tutti i progetti assoggettati dalla direttiva ad una tale valutazione e per i quali il procedimento di autorizzazione è stato avviato dopo il 3 luglio 1988,
è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 189, n. 3, del Trattato nonché dall'art. 12, n. 1, della direttiva.
Secondo addebito: omessa comunicazione di tutte le disposizioni adottate nel settore disciplinato dalla direttiva
18 L'art. 12, n. 2, della direttiva dispone quanto segue:
«2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presenta direttiva».
19 Secondo l'interpretazione della Commissione, detta disposizione obbliga il governo a notificare non solo i testi adottati a livello federale ma anche le disposizioni applicabili nei diversi Länder per quanto attiene al settore disciplinato dalla direttiva.
20 A ciò il governo tedesco eccepisce, in primo luogo, che né l'art. 12, n. 2, della direttiva né qualsiasi altra disposizione di diritto comunitario lo obbligano a comunicare alla Commissione tutti i provvedimenti che ha adottato per conformarsi alla direttiva.
21 In secondo luogo, la Repubblica federale di Germania si riferisce all'art. 4 dell'UVPG che, a suo parere, assicura che la direttiva sia correttamente applicata su tutto il territorio nazionale.
22 L'art. 4 stabilisce che l'UVPG venga applicata solo se le disposizioni del Bund o dei Länder non determinano, in modo più dettagliato, la valutazione dell'impatto ambientale o se i loro requisiti non sono conformi a quelli dell'UVPG. La legge non si applica qualora le disposizioni implichino requisiti più severi.
23 Il modo in cui è formulato l'art. 4 sarebbe il risultato di una tecnica legislativa tesa ad evitare che il legislatore federale debba modificare nel merito le numerose leggi specifiche.
24 La comunicazione dell'UVPG alla Commissione consentirebbe a quest'ultima di controllare l'applicazione della direttiva in Germania. L'art. 4 dell'UVPG riconoscerebbe solo un semplice primato formale alle disposizioni specifiche e avrebbe sempre un primato nel merito. Ogni volta che esistessero, a livello della federazione o dei Länder, disposizioni specifiche che prescrivano la valutazione dell'impatto ambientale, occorrerebbe applicarle se contenessero, in conformità con l'UVPG, a titolo ripetitivo o declaratorio, norme relative alla valutazione dell'impatto ambientale. Nell'ipotesi in cui tali disposizioni si rivelassero più generiche dei criteri di merito fissati dall'UVPG, questi ultimi sarebbero direttamente applicabili. Così l'UVPG, le cui disposizioni hanno un valore superiore, garantirebbe che i requisiti della direttiva siano pienamente soddisfatti.
25 La Commissione rileva che la stessa convenuta non contesta quindi il fatto che le disposizioni dei Länder siano disposizioni giuridiche adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. Si tratterebbe, comunque, di disposizioni adottate da uno Stato membro, che il governo tedesco avrebbe la responsabilità di comunicare alla Commissione. La questione del rango gerarchico della legislazione federale in relazione a quella dei Länder potrebbe certamente essere importante qualora si trattasse di valutare se la direttiva sia stata correttamente trasposta in Germania. Ora, sarebbe precisamente tale controllo di merito che la Commissione non potrebbe effettuare finché le disposizioni di diritto considerate non le siano state trasmesse.
26 L'argomento della Commissione è convincente. Ai sensi dell'art. 155 del Trattato CE, la Commissione vigila sull'applicazione del diritto comunitario. D'altro canto, gli Stati membri devono, ai sensi dell'art. 5 del Trattato, facilitare la Comunità nell'adempimento dei suoi compiti.
27 Scopo dell'obbligo di comunicazione, contenuto nell'art. 12, n. 2, della direttiva, è precisamente di consentire alla Commissione di adempiere il suo ruolo di custode del diritto comunitario. A tale titolo, spetta ad essa il compito di valutare se la direttiva sia applicata in modo corretto nei diversi Stati membri.
28 Per poter far ciò la Commissione deve essere a conoscenza di tutte le disposizioni applicabili in uno Stato membro nel settore disciplinato dalla direttiva.
29 Del resto, può darsi che si presentino situazioni in cui le autorità del Bund o dei Länder non rilevino un'incompatibilità col diritto comunitario mentre la Commissione, se posta in grado di esaminare il complesso dei testi pertinenti, può far notare l'esistenza di un problema allo Stato membro.
30 Di conseguenza, vi propongo di dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 12, n. 2, della direttiva non avendo comunicato alla Commissione il testo di tutte le disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Quarto addebito: la trasposizione incompleta dell'art. 2 della direttiva riguardo ai progetti elencati nell'allegato II di quest'ultima
31 L'art. 2, n. 1, della direttiva è così redatto:
«1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto.
Detti progetti sono definiti nell'articolo 4».
32 L'art. 4 è redatto nel modo seguente:
«1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato I formano oggetto di valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10.
2. I progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II formano oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.
A tal fine, gli Stati membri possono, tra l'altro, specificare alcuni tipi di progetti da sottoporre ad una valutazione d'impatto o fissare criteri e/o soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II debbano formare oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10».
33 La Repubblica federale di Germania ha fatto uso della facoltà che le conferisce il combinato disposto dell'art. 4, n. 2, della direttiva e del suo allegato II per definire all'art. 3 dell'UVPG e nel suo allegato taluni progetti da sottoporre ad una valutazione d'impatto ambientale obbligatoria.
34 La Commissione sostiene che gli allegati dell'UVPG non comprendono tutte le classi di progetti elencate nell'allegato II della direttiva. Secondo la Commissione, tutti i progetti elencati nell'allegato II della direttiva, con le differenti lettere dell'alfabeto che suddividono i punti da 1 a 11, devono essere considerati come «classi» ai sensi dell'art. 4.
35 La Commissione precisa che, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva, è compito degli Stati membri assicurarsi che un'autorità competente decida, per tutti i progetti dell'allegato II, se essi possono avere, per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, un impatto ambientale importante. Detta decisione può essere presa in modo astratto mediante la definizione di gruppi di progetti sulla base di taluni criteri. Ma, se questo non è il caso, occorre assicurare che la decisione relativa agli effetti prevedibili dei progetti intervenga, caso per caso, per ognuno di essi, prima del rilascio dell'autorizzazione.
36 Il governo tedesco attribuisce alle nozioni di classi e di progetti un'interpretazione diversa da quella della Commissione. A suo parere, l'allegato II della direttiva enumera in totale «dodici classi di progetti», all'interno delle quali sono elencati progetti «specifici». Ai sensi dell'art. 4, n. 2, della direttiva, ogni Stato membro può decidere in modo discrezionale quale progetto, tra i progetti specifici elencati nelle classi in esame, deve formare oggetto di una valutazione obbligatoria. L'UVPG avrebbe considerato tutte le classi di progetti dell'allegato II della direttiva e, all'interno di tali classi, sottoporrebbe all'obbligo di valutazione i progetti per i quali il legislatore federale ritiene che le loro caratteristiche lo richiedano.
37 Così non si potrebbe, in alcun caso, sostenere che, tramite l'art. 3 dell'UVPG, la Repubblica federale di Germania abbia escluso classi intere di progetti, sulla base dell'allegato II della direttiva, dall'obbligo di valutazione. Essa avrebbe, invece, all'interno delle diverse classi di progetti, valutato i progetti specifici in funzione delle loro caratteristiche ed in seguito determinato, nell'ambito del potere di decisione che le conferisce l'art. 4, n. 2, della direttiva, quali progetti all'interno delle dodici classi elencate nell'allegato II debbano o no formare oggetto di un obbligo di valutazione. A tal fine, il governo tedesco, conformemente al suo potere discrezionale, avrebbe fissato, per taluni tipi di progetti, criteri e/o soglie limite quanto all'obbligo di valutazione.
38 Il disaccordo tra la Commissione e la Repubblica federale di Germania verte sulla questione di accertare che cosa debba intendersi per «classi di progetti».
39 Per capire meglio il problema, mi sembra indispensabile avere sotto gli occhi la struttura dei due allegati.
40 L'allegato I si presenta nel modo seguente:
Titolo: Progetti di cui all'art. 4, n. 1 1. Raffinerie di petrolio greggio (...) 2. Centrali termiche (...) 3. Impianti destinati esclusivamente allo (...) 4. Acciaierie integrate (...) ecc.
La lista include in totale nove punti.
41 L'allegato II, per contro, è composto nel modo seguente:
Titolo: Progetti di cui all'art. 4, n. 2
1. Agricoltura a) Progetti di ricomposizione rurale b) Progetti volti a destinare terre incolte (...) c) Progetti d'idraulica agricola
d) Primi rimboschimenti, qualora rischino di provocare trasformazioni ecologiche negative (...)
ecc., fino alla lettera h)
2. Industria estrattiva a) Estrazione della torba b) Trivellazioni (...) c) Estrazione di minerali (...) ecc., fino alla lettera m)
3. Industria energetica a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica (...) b) Impianti industriali per il trasporto di gas (...) c) Stoccaggio in superficie di gas naturale ecc., fino alla lettera j)
Seguono le voci qui appresso indicate:
4. Lavorazione dei metalli 5. Fabbricazione del vetro 6. Industria chimica 7. Industria dei prodotti alimentari 8. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta 9. Industria della gomma 10. Progetti d'infrastruttura 11. Altri progetti
12. Modifica dei progetti che figurano nell'allegato I e dei progetti dell'allegato I che hanno esclusivamente o essenzialmente lo scopo di sviluppare e provare nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di un anno.
42 Ad eccezione dei punti 5, 9 e 12, queste voci sono suddivise in sottovoci, precedute da lettere dell'alfabeto come per le voci 1, 2 e 3.
43 Per risolvere la controversia tra la Repubblica federale di Germania e la Commissione, occorre, a mio giudizio, prendere come punto di partenza l'art. 4 il quale dispone, al suo n. 1, che «i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato I formano oggetto di valutazione» e, al suo n. 2, che «i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II formano oggetto di una valutazione (...) quando (...) (5)».
44 Ora, è impensabile che la nozione di «classi» possa avere un valore differente secondo che si tratti dell'uno o dell'altro allegato.
45 Dato che nell'allegato I la detta nozione si riferisce a categorie di progetti definite secondo la loro natura, come le raffinerie di petrolio, le centrali termiche o le acciaierie integrate, essa può, per quanto attiene all'allegato II, riferirsi solo a categorie dello stesso genere, come gli impianti che possono ospitare volatili da cortile, gli stabilimenti siderurgici, ecc.
46 La nozione di «classi di progetti» non sarebbe più univoca nell'art. 4 della direttiva se, nell'allegato II, si dovesse intendere per «classi di progetti» i grandi settori economici, quali l'agricoltura, le industrie estrattive o le industrie energetiche.
47 Un esempio consentirà di rendere più chiaro questo punto. Nell'allegato I sono elencate le classi di progetti seguenti:
«7. Costruzione di autostrade, vie di rapida comunicazione, tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2 100 m.
8. Porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1 350 t».
48 Nell'allegato II si trova, al punto 10, «Progetti d'infrastruttura», la voce seguente:
«d) Costruzione di strade, porti (compresi i porti di pesca) e aeroporti (progetti non contemplati dall'allegato I) (6)».
49 Questo accostamento mostra che ai punti 7 e 8 dell'allegato I corrisponde il punto 10, lett. d), dell'allegato II, che elenca i progetti dello stesso tipo, ma di minor portata.
50 Non mi pare possibile sostenere che ai punti 7 e 8 dell'allegato I corrisponda tutto il vasto settore dei progetti d'infrastruttura.
51 Il risultato cui si giungerebbe seguendo l'interpretazione del governo tedesco porterebbe a svuotare la direttiva di una grande parte del suo effetto utile.
52 Questa interpretazione, come rileva giustamente la Commissione, avrebbe per risultato che uno Stato membro potrebbe legittimamente attribuire rilevanza a un solo «progetto» (secondo la concezione tedesca della detta nozione) in seno ad ognuna delle dodici grandi voci dell'allegato II, con la conseguenza che quest'ultimo diventerebbe un allegato «à la carte».
53 Così, basterebbe che uno Stato membro determinasse la soglia a partire dalla quale gli «impianti che possono ospitare volatili da cortile» [punto 1, lett. e), dell'allegato II] debbono formare oggetto di una valutazione del loro impatto ambientale per non dover più sottoporre ad una tale valutazione progetti relativi al «recupero di terre dal mare» [punto 1, lett. h), dell'allegato II].
54 Ora, nella sentenza Commissione/Belgio (7), la Corte ha dichiarato che, sebbene emerga dall'art. 4, n. 2, della direttiva «che gli Stati membri possono sempre specificare alcuni "tipi" di progetti da sottoporre a una valutazione d'impatto o fissare criteri e/o soglie limite per determinare quali progetti debbano formare oggetto di una valutazione, si deve sottolineare che tale facoltà degli Stati membri è concessa all'interno di ognuna delle classi elencate nell'allegato II. Infatti, il legislatore comunitario stesso ha considerato che tutte le classi di progetti di cui all'allegato II possono eventualmente, a seconda delle caratteristiche dei progetti al momento della loro elaborazione, aver un notevole impatto ambientale».
55 Nella sentenza Kraaijeveld e a. (8), la Corte ha precisato che, «se è vero che l'art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità per specificare taluni tipi di progetti da sottoporre a valutazione d'impatto o fissare criteri e/o soglie limite da adottare, il detto margine trova però i suoi limiti nell'obbligo enunciato all'art. 2, n. 1, di sottoporre ad una valutazione d'impatto i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione. Così la Corte, pronunciandosi, nella sentenza 2 maggio 1996 (...) (9), su una normativa di uno Stato membro secondo la quale talune classi complete dei progetti elencati nell'allegato II erano sottratte all'obbligo di valutazione d'impatto, ha dichiarato che i criteri e/o le soglie limite di cui all'art. 4, n. 2, hanno lo scopo di agevolare la valutazione delle caratteristiche concrete di un progetto (10) al fine di stabilire se esso vada sottoposto all'obbligo di valutazione di impatto e non di sottrarre anticipatamente al detto obbligo classi complete di progetti di cui all'allegato II che si prevede di attuare nel territorio di uno Stato membro».
56 Questi passi della giurisprudenza della Corte non avrebbero alcun significato se si dovesse intendere per «classi di progetti» i dodici grandi settori d'attività precisati da cifre arabe e non le categorie specifiche precedute da lettere dell'alfabeto.
57 A mio giudizio, la Corte ha voluto affermare che gli Stati membri hanno la possibilità di decidere che, in seno ad una precisa categoria di progetti (o «classi» secondo l'espressione usata dalla direttiva), per esempio gli «impianti che possono ospitare suini», solo i singoli progetti che superino una certa soglia limite, per esempio «gli impianti che possono ospitare almeno 1 400 suini» o che soddisfino talune caratteristiche, per esempio «gli impianti che possono ospitare suini, qualunque sia il loro numero, situati a meno di 300 m da un centro abitato», devono formare oggetto di valutazione, mentre gli impianti dello stesso tipo, che non corrispondono ad uno di questi criteri, ne sono dispensati (11). Tuttavia, per tutte le altre categorie (o classi) di progetti del settore agricolo per le quali non siano stati fissati tali criteri, ogni singolo progetto deve essere esaminato al fine di determinare se debba o no, date le proprie caratteristiche, formare oggetto di una valutazione.
58 Questa interpretazione non contraddice la dichiarazione del Consiglio e della Commissione, inserita nel processo verbale del Consiglio, citata dal governo tedesco, secondo cui «(...) nell'ambito dell'art. 4, n. 2, gli Stati membri possono anche decidere quali tra i progetti delle classi elencate nell'allegato II debbano formare o no oggetto di un esame semplificato». Questo passo coincide esattamente con la tesi della Commissione in quanto, a mio avviso, bisogna intendere per «progetti» i progetti singoli presentati da un dato committente.
59 E' incontestabile, d'altro canto, che la tesi della Commissione (che condivido) sia stata sancita dalla nuova versione dell'art. 4, adottata con la direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (12), che ha modificato la direttiva 85/337. Ormai, l'art. 4 si legge così:
«1. Fatto salvo il paragrafo 3 dell'articolo 2 i progetti (13) elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione, a norma degli articoli da 5 a 10.
2. Fatto salvo il paragrafo 3 dell'articolo 2 per i progetti (14) elencati nell'allegato II gli Stati membri determinano mediante:
a) un esame del progetto caso per caso; o b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri,
se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.
Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b)».
60 Le parole «i progetti appartenenti alle classi elencate» nell'allegato I e, rispettivamente, nell'allegato II, sono sostituite perciò con le parole «i progetti elencati» nell'allegato I e, rispettivamente, nell'allegato II.
61 Pertanto, non vi sarebbero ormai più dubbi sul fatto che si rimanda, quanto all'allegato II, alle categorie di progetti elencate secondo le lettere dell'alfabeto e non alle voci principali quali l'agricoltura, le industrie estrattive, ecc.
62 D'altro canto, la nuova versione sancisce pure la tesi della Commissione secondo la quale tutti i progetti devono formare oggetto di esame, caso per caso, se non siano compresi in una categoria per cui uno Stato membro abbia fissato delle soglie o altri criteri.
63 La Repubblica federale di Germania sostiene che, poiché secondo il parere comune degli Stati membri una modifica dell'art. 4 era necessaria, «la trasposizione effettuata dall'UVPG non costituisce, in considerazione della carenza di precisione e di chiarezza della direttiva, un inadempimento agli obblighi del Trattato».
64 La Commissione stessa ammette che la terminologia usata dalla direttiva precedente poteva creare problemi d'interpretazione. Ciò non toglie che diversi Stati membri hanno interpretato la direttiva nello stesso modo della Commissione. D'altro canto, il ricorso per inadempimento costituisce un procedimento imparziale e tende a chiarire gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto comunitario. Infatti, emerge dalla giurisprudenza della Corte che l'azione per inadempimento consente appunto di determinare con precisione l' esatta estensione degli obblighi degli Stati membri in caso di divergenze interpretative (15).
65 Pertanto, la Corte non potrà far altro che dichiarare che la Repubblica federale di Germania, escludendo in anticipo talune classi complete di progetti elencate nell'allegato II da una valutazione d'impatto ambientale, ha violato gli obblighi che le sono imposti dall'art. 2 della direttiva.
Quinto addebito: la trasposizione incompleta dell'art. 5, n. 2, della direttiva
66 L'art. 5, n. 2, dispone che il committente deve fornire alle autorità competenti, per valutare l'impatto del progetto sull'ambiente, «almeno» un certo numero di informazioni, che esso stesso elenca.
67 La Commissione riconosce che la convenuta ha definito, all'art. 6, nn. 3 e 4, dell'UVPG, conformemente ai requisiti della direttiva, le informazioni prescritte. Tuttavia,l'art. 6, n. 2, seconda frase, della detta legge stabilisce che le disposizioni in esame sono applicabili solo «se le informazioni elencate ai nn. 3 e 4 non siano definite nel dettaglio da una norma giuridica».
68 Ciò significa, secondo la Commissione, che altre disposizioni giuridiche, che definiscono nei dettagli le informazioni che deve fornire il committente, prevalgono sulle disposizioni dell'UVPG e pertanto si sostituiscono ad esse, indipendentemente dal fatto che queste altre disposizioni siano conformi o no ai requisiti dell'art. 5, n. 2, della direttiva.
69 Di conseguenza, la Commissione ritiene che la convenuta, non avendo adottato quanto prescrive la direttiva in relazione alle informazioni da fornire, sia venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 189, terzo comma, del Trattato e degli artt. 5, n. 2, e 12, n. 1, della direttiva.
70 Il governo tedesco replica che la tesi sostenuta dalla Commissione non tiene conto dell'art. 4 dell'UVPG, che regola in generale i rapporti tra l'UVPG e le altre disposizioni giuridiche adottate dalla federazione o dai Länder nel settore disciplinato dalla direttiva. Detto articolo formula il principio fondamentale per cui, quando i requisiti contenuti nelle norme giuridiche della federazione o dei Länder rimangono al di sotto dei requisiti dell'UVPG, quest'ultima prevale.
71 Per contro, se le disposizioni giuridiche della federazione o dei Länder richiedono documenti supplementari rispetto a quelli prescritti dall'art. 6, nn. 3 e 4, dell'UVPG, dette disposizioni restano applicabili.
72 Su questo punto, vi propongo di accettare le argomentazioni del governo tedesco. Infatti, è pacifico che lo stesso art. 5, n. 2, stabilisce solo il minimo di informazioni che il committente deve fornire. D'altro canto, l'art. 13 della direttiva consente esplicitamente agli Stati membri di fissare norme più severe per quanto concerne la procedura di valutazione dell'impatto ambientale. A mio giudizio, ciò include le informazioni da fornire.
73 Così, per esempio, diversi settori nei quali la direttiva potrebbe applicarsi possono far sorgere particolari problemi per quanto concerne la valutazione dell'impatto ambientale e in questo modo giustificare che il committente sia tenuto a fornire talune informazioni che non dovrebbe fornire in un altro settore.
74 L'art. 6, n. 2, dell'UVPG assicura, in combinazione con l'art. 4 della detta legge, che il committente fornisca sempre almeno le informazioni prescritte dall'art. 6, nn. 3 e 4, della medesima legge. Ora, tali informazioni corrispondono alle informazioni richieste dall'art. 5, n. 2, della direttiva.
75 Pertanto, ritengo che la Repubblica federale di Germania non abbia trasposto in modo incompleto l'art. 5, n. 2, della direttiva.
76 Vi propongo, quindi, di dichiarare detto addebito infondato.
Sulle spese
77 Propongo che le spese siano a carico della Repubblica federale di Germania, dato che, a mio giudizio, le sue tesi vanno sostanzialmente respinte.
Conclusione
Tenuto conto degli elementi che precedono, propongo alla Corte di:
1) dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE nonché degli artt. 2 e 12, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,
- non avendo adottato, entro il termine prescritto, i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva;
- non avendo comunicato alla Commissione il testo di tutte le disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva;
- non avendo prescritto di procedere ad una valutazione dell'impatto ambientale per tutti i progetti assoggettati dalla direttiva ad una tale valutazione e per i quali il procedimento di autorizzazione è stato avviato dopo il 3 luglio 1988;
- non avendo prescritto, per tutte le classi di progetti enumerate nell'allegato II della direttiva, che occorre accertare se essi possano avere un impatto ambientale importante;
2) respingere il ricorso per il resto;
3) condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.
(1) - GU L 175, pag. 40.
(2) - V., ad esempio, sentenze 9 agosto 1994, causa C-396/92, Bund Naturschutz in Bayern e a. (Racc. pag. I-3717); 11 agosto 1995, causa C-431/92, Commissione/Germania (Racc. pag. I-2189); 2 maggio 1996, causa C-133/94, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-2323), e 24 ottobre 1996, causa C-72/95, Kraaijeveld e a. (Racc. pag. I-5403).
(3) - BGBl. I, 1990, n. 6, pag. 205.
(4) - V., ad esempio, citata sentenza Commissione/Belgio, punto 56.
(5) - Il corsivo è mio.
(6) - Il corsivo è mio.
(7) - Sentenza citata (nota 2), punto 41.
(8) - Sentenza citata (nota 2), punti 50 e 51.
(9) - Sentenza Commissione/Belgio, citata (nota 2), punto 42.
(10) - Il corsivo è mio.
(11) - V. sentenza Kraaijeveld e a., citata (nota 2), punto 49.
(12) - GU L 73, pag. 5.
(13) - Il corsivo è mio.
(14) - Il corsivo è mio.
(15) - Sentenza 14 dicembre 1971, causa 7/71, Commissione/Francia (Racc. pag. 1003, punto 49).
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