Conclusioni dell avvocato generale
1 Con il presente ricorso, proposto a norma dell'art. 169 del Trattato CE, la Commissione sostiene che, non adottando o, comunque, non comunicandole entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (1) (in prosieguo: la «direttiva» o la «direttiva 91/271»), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di detta direttiva e del Trattato CE. Chiede inoltre la condanna del governo italiano alle spese.
2 Ai sensi dell'art. 19 della direttiva, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a quanto è stabilito nel provvedimento stesso entro il 30 giugno 1993 e devono informarne senza indugio la Commissione.
3 Il 9 agosto 1993, non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa ai provvedimenti di trasposizione della direttiva e non disponendo di alcun altro elemento di informazione che le consentisse di arguire che la Repubblica italiana avesse adottato le disposizioni necessarie a questo scopo, la Commissione, con lettera di diffida, ha instaurato il procedimento per inadempimento. Detta lettera precisava che, anche se il governo italiano riteneva che la normativa nazionale vigente fosse conforme alla direttiva, doveva in ogni caso darne comunicazione.
4 Non avendo avuto risposta alla lettera di diffida, l'11 gennaio 1995 la Commissione ha emesso un parere motivato. La Repubblica italiana non ha risposto al parere motivato né ha adottato le norme necessarie per trasporre la direttiva nel proprio ordinamento giuridico. Di conseguenza, il 25 settembre 1995, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
5 Nel controricorso la Repubblica italiana ribatte che la materia trattata dalla direttiva 91/271 è disciplinata in Italia dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 (2) (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, in prosieguo: la «legge 319/76»), che contiene le principali norme in materia. Precisa che le disposizioni di detta legge nazionale sono attuate tramite normative delle Regioni che, in materia di acque, hanno una competenza legislativa e amministrativa. Ammette che non è stato effettuato un puntuale ed esatto recepimento della direttiva, specie per quel che riguarda le prescrizioni dei suoi allegati, ma afferma che a ciò si provvederà «in tempi augurabilmente brevi» mediante decreto legislativo. Aggiunge che, in attesa della messa in atto definitiva della direttiva, il governo italiano, con decreto legge 17 marzo 1995, n. 79 (3), ha chiesto alle Regioni di conformarsi ai principi e ai criteri della direttiva 91/271 per le disposizioni che richiedono un adeguamento (in particolare le norme di attuazione sugli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature). In questa situazione, la Repubblica italiana ritiene di aver ottemperato, seppure parzialmente, all'obbligo di recepimento, con l'impegno di perfezionare in tempi brevi l'attuazione della direttiva.
6 Nella replica la Commissione rileva che la legge ed il decreto legge ricordati dalla Repubblica italiana non costituiscono misure di recepimento della direttiva. Infatti, la legge 319/76, nella versione emendata, si limita a fissare i criteri e i principi generali nel rispetto dei quali le Regioni sono chiamate a legiferare. Inoltre sottolinea che le normative regionali per l'attuazione di detta legge non le sono state comunicate e, quindi, essa non dispone di alcun elemento per accertarsi che la Repubblica italiana abbia ottemperato alla direttiva. Per questo motivo ribadisce le conclusioni formulate in precedenza.
7 E' pacifico che, alla scadenza del termine stabilito dalla direttiva, il governo italiano non aveva adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva, né ne aveva dato notizia alla Commissione.
8 Di conseguenza, si deve constatare che il governo italiano è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù dell'art. 19 della direttiva.
9 Osservo inoltre che, come ha giustamente sottolineato la Commissione, le giustificazioni presentate dalla Repubblica italiana per i ritardi nell'adozione di dette misure non possono venir accettate.
10 Si desume infatti dalla vostra costante giurisprudenza che le difficoltà formali e procedurali invocate dalla Repubblica italiana per giustificare il ritardo nell'adozione di detto decreto legislativo sono prive di rilevanza: le argomentazioni fondate su impedimenti frapposti dal diritto nazionale sono sempre considerate irricevibili dalla Corte, che ritiene che «uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva» (4).
11 Infine, in estremo subordine, rilevo che le disposizioni del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79, che modifica la legge 319/76, secondo le quali le Regioni devono conformarsi ai principi e ai criteri della direttiva 91/271 per le norme che richiedono un adeguamento, non possono considerarsi misure di recepimento della direttiva. Risulta infatti da una giurisprudenza consolidata che, per esser consoni alle esigenze fondamentali relative a qualsiasi misura di recepimento, i provvedimenti nazionali adottati devono esser conformi ai principi di pubblicità e di certezza del diritto. Per questo motivo avete dichiarato che le raccomandazioni, i pareri, le circolari e le decisioni giurisdizionali (5) non possono soddisfare l'esigenza della certezza del diritto [la quale impone] «che i singoli possano contare su una situazione giuridica chiara e precisa, che consenta loro di sapere esattamente quali sono i loro diritti e di farli valere, se del caso, dinanzi ai giudici nazionali» (6).
12 Il ricorso della Commissione va perciò accolto.
13 Di conseguenza propongo di dichiarare che, non adottando né comunicando entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 19 di detta direttiva. Propongo inoltre di condannare la Repubblica italiana alle spese, conformemente all'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.
(1) - GU L 135, pag. 40.
(2) - GURI, 29 maggio 1976, n. 141.
(3) - GURI, 8 giugno 1995, n. 132, pag. 32.
(4) - V. una delle recenti sentenze in materia, del 19 settembre 1996, causa C-236/95, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-4459, punto 18), oppure sentenza 17 ottobre 1996, causa C-312/95, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I-0000, punto 9).
(5) - V. sentenza Commissione/Grecia, soprammenzionata, punto 12.
(6) - Ibidem, punto 13.
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