Conclusioni dell avvocato generale
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1 In questo procedimento per inadempimento la Commissione fa carico alla Repubblica italiana di essere venuta meno agli obblighi impostile dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, concernente le pile e gli accumulatori contenenti sostanze pericolose (1), non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della stessa direttiva o, quanto meno, non avendole comunicate alla Commissione.
2 L'art. 11 della direttiva 91/157 prescrive agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla stessa prima del 18 settembre 1992 e di comunicare immediatamente alla Commissione le misure emanate a tale scopo.
3 La convenuta non nega l'inadempimento imputatole. Essa si limita a far presente che i provvedimenti necessari per il recepimento della direttiva sono in corso di preparazione.
4 Di conseguenza, non posso che suggerire alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo emanato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, concernente le pile e gli accumulatori contenenti sostanze pericolose, è venuta meno agli obblighi impostile dalla stessa direttiva. Suggerisco inoltre di porre le spese processuali a carico della Repubblica italiana.
(1) - GU L 78, pag. 38.
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