Conclusioni dell avvocato generale
Osservazioni introduttive
1 Con il presente ricorso la Commissione chiede alla Corte, in forza dell'art. 173 del Trattato CE, di annullare la decisione adottata dal Consiglio il 22 giugno 1995 ai sensi dell'art. 93, n. 2, terzo comma, del Trattato, con la quale è stata dichiarata compatibile con il mercato comune la concessione da parte della Francia di un aiuto eccezionale ai produttori di vino per la distillazione preventiva di vini da tavola.
2 La presente causa offre alla Corte l'opportunità di precisare la giurisprudenza relativa al terzo criterio dettato dall'art. 173, quinto comma, del Trattato, in ordine alla ricevibilità del ricorso.
I - Contesto normativo
3 In applicazione degli artt. 42 e 43 del Trattato, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 822/87 (1), con il quale è stata operata una nuova codificazione delle disposizioni fondamentali attinenti all'organizzazione comune di mercato nel settore vitivinicolo.
4 Nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, il regolamento n. 822/87 ha previsto, quali fattori di stabilizzazione economica e misure di risanamento di tale mercato, tra l'altro, la distillazione preventiva (art. 38) e la distillazione obbligatoria (art. 39), che la Commissione può decidere alle condizioni poste e con il procedimento descritto agli artt. 38 e 39.
5 L'art. 38, n. 1, del regolamento n. 822/87, relativo alle condizioni della distillazione preventiva, dispone quanto segue:
«1. Qualora sia necessario, considerate le previsioni del raccolto o per migliorare la qualità dei prodotti commercializzati, può essere decisa, in ciascuna campagna viticola a decorrere dal 1_ settembre fino a una data da determinare, una distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vino da tavola.
(...)».
6 L'art. 38, n. 2, stabilisce che il prezzo d'acquisto del vino consegnato alla distillazione preventiva è pari al 65% del prezzo d'orientamento (2). La distillazione preventiva presuppone la volontaria adesione del produttore a tale procedimento.
7 Il regolamento (CE) della Commissione 8 agosto 1994, n. 2028 (3), ha disposto la distillazione preventiva di determinati quantitativi di vino per la campagna 1994/1995.
8 Scopo del regolamento della Commissione era quello di far fronte all'esigenza di risanamento e di corretta gestione del mercato dei vini da tavola. In particolare, ai sensi dell'art. 1, n. 1, secondo comma, il quantitativo che i produttori potevano far distillare era di 12 hl/ha. In Francia ciò corrispondeva a un quantitativo di 1 403 000 hl.
9 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, dello stesso regolamento n. 2028/94, i contratti e le dichiarazioni sottoscritti per tale distillazione sono presentati per approvazione all'organismo d'intervento competente fino al 10 novembre 1994. A norma del n. 2 dello stesso articolo, i quantitativi sottoscritti per contratto e dichiarazione che sono stati approvati devono essere consegnati in distilleria al più tardi il 15 marzo 1995.
10 Ai sensi dell'art. 39, nn. 1 e 2, del regolamento n. 822/87, la Commissione decide di effettuare una distillazione obbligatoria allorché, per una campagna viticola, il mercato dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola presenti una situazione di grave squilibrio.
11 Il prezzo della distillazione obbligatoria la rende una misura dissuasiva per i produttori. Esso oscilla intorno al 25% del prezzo d'orientamento. I produttori possono sottrarre il quantitativo di vino consegnato alla distillazione preventiva dal quantitativo da consegnare alla distillazione obbligatoria.
12 L'art. 76 del regolamento n. 822/87 ha reso applicabili al mercato vitivinicolo le disposizioni degli artt. 92, 93 e 94 del Trattato.
13 Di conseguenza, con l'espressa previsione di cui al regolamento n. 822/87 diviene applicabile al mercato vitivinicolo anche l'art. 93 del Trattato, che istituisce il controllo, di norma da parte dalla Commissione (4) ed eccezionalmente da parte del Consiglio (5), della compatibilità con il mercato comune di ogni tipo di aiuto statale, già istituito o da istituire o da modificare. L'art. 93, n. 2, terzo e quarto comma, dispone quanto segue:
«(...)
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 92 o ai regolamenti di cui all'articolo 94, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
(...)».
II - I fatti
14 Il 26 luglio 1994 la Commissione ha sottoposto al comitato di gestione per i vini un progetto di regolamento con il quale veniva decisa la distillazione preventiva per la campagna 1994/1995.
15 Il 28 luglio 1994, nel corso di una riunione presso il ministero francese dell'Agricoltura e della Pesca, è stato deciso in via di principio di concedere un aiuto ai produttori di vino francesi a causa di rilevanti differenze di prezzo tra i vini francesi, italiani e portoghesi.
16 L'8 agosto 1994, con il regolamento n. 2028/84, la Commissione ha deciso di aprire la distillazione preventiva per la campagna 1994/1995.
17 Il 17 agosto 1994 la Commissione ha chiesto la notifica dell'aiuto che la Francia aveva deciso di concedere ai produttori di vino nell'ambito dell'attuazione della distillazione preventiva.
18 Il 20 ottobre 1994 le autorità francesi, in conformità all'art. 93, n. 3, del Trattato, hanno notificato alla Commissione l'aiuto controverso.
19 Nel corso della sessione del Consiglio del 29 e 30 maggio 1995, la Francia ha chiesto alla detta istituzione di acconsentire alla concessione dell'aiuto ai produttori di vino francesi, ai sensi dell'art. 93, n. 2, terzo comma.
20 Il 22 giugno 1995 il Consiglio ha adottato la decisione relativa alla concessione, per la campagna 1994/1995, di un aiuto integrativo ai produttori di vino in misura pari a un importo massimo di 660 FF per ettaro, consentendo in questo modo ai produttori di ottenere un prezzo alla distillazione preventiva che si approssimava a quello del vino venduto sul mercato in quella determinata campagna viticola. Tale decisione del Consiglio, ai sensi del suo art. 2, era diretta alla Repubblica francese.
21 La decisione del Consiglio non è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ma è stata notificata al governo francese con lettera del segretario generale del Consiglio datata 27 luglio 1995.
22 Con lettera del 27 luglio 1995, il direttore generale delegato dal segretario generale del Consiglio ha inviato alla Commissione copie autentiche della decisione, informandola che il Consiglio aveva adottato la decisione controversa, che lo stesso giorno il presidente del Consiglio l'aveva notificata al destinatario (vale a dire alla Repubblica francese), e che da quel momento essa aveva acquistato efficacia.
23 Tale decisione del Consiglio (oggetto di impugnazione) è pervenuta alla Commissione il 1_ agosto 1995.
III - Le domande delle parti
24 Avverso la decisione del Consiglio 22 giugno 1995, che ha approvato la concessione di un aiuto ai produttori di vino francesi, la Commissione ha proposto ricorso dinanzi alla Corte con atto depositato il 29 settembre 1995.
25 La Commissione chiede alla Corte a) di annullare la controversa decisione del Consiglio 22 giugno 1995, b) di condannare il Consiglio alle spese e c) di condannare la Repubblica francese a sopportare le proprie spese.
26 Con atto separato in data 6 novembre 1995, il Consiglio ha sollevato un'eccezione di irricevibilità. Il 18 giugno 1996 la Corte ha deciso di esaminare la questione di irricevibilità unitamente al merito della causa.
27 In particolare, il Consiglio chiede alla Corte di a) dichiarare il ricorso irricevibile, b) in subordine, respingere il ricorso e c) condannare la Commissione alle spese. La Repubblica francese è intervenuta a sostegno del Consiglio, depositando memorie scritte.
IV - Sulla ricevibilità
28 Nella presente causa si pone anzitutto una questione di ricevibilità del ricorso. Il Consiglio, il cui punto di vista è condiviso anche dal governo francese, sostiene che il ricorso della Commissione, depositato presso la cancelleria della Corte il 29 settembre 1995, è tardivo in quanto proposto dopo la scadenza di un periodo di due mesi dalla data in cui essa ha avuto un'esatta conoscenza della decisione controversa (22 giugno 1995).
29 Sulla questione rilevo quanto segue:
30 Ai sensi dell'art. 189, quarto comma, del Trattato, la decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Peraltro, a norma dell'art. 191, n. 3, le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.
31 Inoltre l'art. 173, quinto comma, del Trattato dispone che i ricorsi devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. Ai sensi, poi, dell'art. 81, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, i termini fissati per l'impugnazione di un atto delle istituzioni comunitarie decorrono, se l'atto è stato comunicato, dal giorno successivo a quello in cui l'interessato ne ha avuto comunicazione.
32 Infine l'art. 18, nn. 1 e 2, del regolamento interno del Consiglio (6) dispone, tra l'altro, che il segretario generale notifica ai loro destinatari le decisioni del Consiglio e rilascia ai governi degli Stati membri e alla Commissione copia autentica delle decisioni del Consiglio.
33 Dalle disposizioni testé menzionate risulta che il fatto che fa scattare il termine per proporre ricorso è, in primo luogo, la pubblicazione dell'atto, per quanto riguarda gli atti da pubblicare, in secondo luogo, la sua notificazione, per gli atti che, a norma delle disposizioni vigenti, devono essere notificati, e, in terzo luogo, per i casi in cui non sono previste né pubblicazione né notificazione, la conoscenza dell'atto, che dev'essere esatta (7).
34 Risulta inoltre da tali disposizioni che le decisioni devono essere notificate ai relativi destinatari dalle stesse, e che la conseguenza della notificazione è che da quel momento le decisioni cominciano a spiegare i loro effetti. La notificazione non è una condizione di esistenza (8), bensì un elemento estraneo all'atto (9).
35 Nel caso di specie, la decisione del Consiglio impugnata, datata 22 giugno 1995, designa quale suo esclusivo destinatario la Repubblica francese e nessun altro (art. 2). Di conseguenza, se il governo francese avesse inteso proporre ricorso, il termine avrebbe cominciato a decorrere nei suoi confronti soltanto dalla data della notificazione della decisione nei suoi confronti. Al contrario, per quanto riguarda la Commissione, che non è indicata nella decisione impugnata come destinataria della stessa, perché il termine cominci a decorrere non è necessaria una notificazione nei suoi confronti: il termine invece decorre a partire dall'esatta conoscenza dell'atto, ove essa risulti dagli elementi del fascicolo. Di conseguenza, il rilascio di una copia della decisione impugnata alla Commissione successivamente all'esatta presa di conoscenza non ha alcuna rilevanza ai fini della decorrenza del termine, già in atto, né inizia a decorrere un nuovo termine di ricorso.
36 Come risulta pacificamente dagli elementi agli atti, già dal 16 giugno 1995 era a disposizione dei membri del Consiglio e della Commissione un progetto di decisione (documento 8100/95 Agri 62) (10) nella sala in cui si è svolta la riunione in materia (11). Tale progetto ha costituito la base per la decisione impugnata, adottata il 22 giugno 1995. Dal confronto tra i testi del progetto e della decisione risulta infatti che il progetto di cui trattasi è stato accolto all'unanimità, senza modifiche. La Commissione ammette inoltre (punto 7 delle sue osservazioni sull'eccezione di irricevibilità) di essere stata presente alla sessione di cui trattasi del Consiglio Agricoltura dal 19 al 22 giugno 1995, in persona del commissario competente.
37 Al ricorso della Commissione è accluso, come allegato VI, un documento (estratto del resoconto) in data 23 giugno 1995, redatto dal segretariato generale della Commissione all'indomani della sessione del Consiglio Agricoltura svoltasi a Bruxelles dal 19 al 22 giugno 1995. In tale documento, e in particolare al punto 9, viene menzionato il contenuto della decisione impugnata, con la precisazione che la sessione del Consiglio Agricoltura è sfociata nell'approvazione all'unanimità della domanda francese (con un'astensione). Viene inoltre descritto lo svolgimento della discussione che ha condotto alla decisione controversa, e sono riportati gli argomenti del governo francese; si fa poi menzione dei dubbi sollevati, sia da parte di taluni Stati membri, sia da parte del commissario competente, sul fatto che fosse giustificato accogliere la richiesta francese.
38 Sulla scorta di tutti questi elementi, si può presumere che la Commissione abbia avuto un'esatta conoscenza dell'impugnata decisione del Consiglio al più tardi il giorno in cui tale verbale è stato stilato (23 giugno 1995). Di conseguenza, dal giorno successivo a tale data (24 giugno 1995) ha cominciato a decorrere per la Commissione il termine per l'impugnazione della decisione del Consiglio, che è scaduto dopo due mesi, vale a dire, calcolando anche la proroga di due giorni per la distanza (12), il 26 agosto 1995.
39 Peraltro, come già detto (paragrafi 21-23 e 35), l'impugnata decisione del Consiglio è stata notificata alla Repubblica francese il 27 luglio 1995 ed è stata inviata alla Commissione in pari data, pervenendo a quest'ultima il 1_ agosto 1995 [n. di protocollo SG (95)A/12870/1.8.1995]. La Commissione sostiene che il termine per l'esercizio del ricorso da parte sua decorreva dal 27 luglio 1995, quando la sentenza impugnata è stata notificata alla Repubblica francese, acquistando da quel momento efficacia, e che di conseguenza il suo ricorso, depositato il 29 settembre 1995, è tempestivo. Questa tesi è tuttavia errata, giacché la notificazione alla Repubblica francese ha dato avvio al decorso del termine soltanto nei confronti di quest'ultima, che è indicata nella decisione impugnata come destinataria della stessa. La Commissione, al contrario, non è designata nella decisione impugnata come sua destinataria e di conseguenza non è necessaria la notificazione nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 173, quinto comma, del Trattato: il termine nei suoi confronti ha iniziato a decorrere dal momento in cui essa ne ha avuto conoscenza esatta, vale a dire, al più tardi, dal 23 giugno 1995.
40 Di conseguenza il ricorso di cui trattasi, depositato il 29 settembre 1995, vale a dire oltre i due mesi, è tardivo e per questa fondata ragione dev'essere respinto, come correttamente sostengono il Consiglio e il governo francese (13).
V - I motivi di annullamento dedotti
41 Prescindendo dalla tardività del ricorso, esaminerò nel prosieguo, brevemente, i motivi di annullamento, che sono simili a quelli dedotti dalla Commissione nella causa C-122/94, Commissione/Consiglio, in cui è stata pronunciata la sentenza della Corte 29 febbraio 1996 (14). Questa sentenza ci offre alcuni spunti per risolvere le questioni di merito sollevate dal presente ricorso.
A - Sul primo motivo di annullamento: errata applicazione dell'art. 93, n. 2, terzo comma, del Trattato
42 La Commissione ha dedotto, con il suo primo e principale motivo, nella parte introduttiva del ricorso, l'errata applicazione dell'art. 93, n. 2, terzo comma, del Trattato, che certamente non si applica soltanto entro il capo relativo alla concorrenza, ma che non può avere l'effetto di far ritenere legittimi aiuti contrastanti con disposizioni del Trattato diverse dagli artt. 92 - 94. La Commissione ha dedotto inoltre i vizi di incompetenza e di sviamento di procedura, in quanto l'art. 93, n. 2, terzo comma, sarebbe stato utilizzato come fondamento delle deroghe al meccanismo dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
43 Con sentenza 29 febbraio 1996, Commissione/Consiglio (15), la Corte ha respinto un motivo di annullamento analogo (16), e per questo anche la Commissione, nella replica, ha dichiarato di mantenere fermo il primo motivo unicamente in quanto il Consiglio avrebbe ecceduto i limiti del potere discrezionale di cui dispone in forza dell'art. 93, n. 2, terzo comma. Di conseguenza la Corte non deve, a mio parere, esaminare il primo motivo di annullamento dedotto dalla Commissione.
B - Sul secondo motivo di annullamento: valutazione manifestamente erronea delle circostanze di fatto
44 Con il secondo motivo di annullamento, inizialmente dedotto solo in via subordinata, la Commissione asserisce che non ricorrevano quelle «circostanze eccezionali» richieste, tra l'altro, dall'art. 93, n. 2, terzo comma, del Trattato perché un aiuto concesso o da concedere da parte di uno Stato membro sia considerato compatibile con il mercato comune. Essa sostiene che il Consiglio si è avvalso in maniera inadeguata del potere discrezionale conferitogli dall'art. 93, n. 2, terzo comma, procedendo, nell'adottare la decisione controversa, a una valutazione manifestamente erronea delle circostanze di fatto. Essa chiede pertanto l'annullamento della decisione stessa anche in quanto la sua motivazione non è legittima.
45 In forza dell'art. 93, n. 2, terzo comma, il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale in ordine all'opportunità di agire («deliberando all'unanimità può decidere»), e stabilisce quando ricorrono le «circostanze eccezionali» che costituiscono la condicio sine qua non per l'adozione di una decisione in base alla quale un aiuto statale, istituito o da istituirsi, sia considerato compatibile con il mercato comune, e ciò anche qualora la Commissione, nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 93, n. 3, abbia deciso che l'aiuto non sia compatibile con il mercato comune.
46 Nella sentenza 29 febbraio 1996, Commissione/Consiglio, la Corte ha dichiarato che (17) «allorché l'attuazione della politica agricola della Comunità implica, da parte del Consiglio, la valutazione di una situazione economica complessa, il potere discrezionale spettante all'istituzione non riguarda esclusivamente la natura e la portata dei provvedimenti da adottare, ma anche, in una certa misura, l'accertamento dei dati di fatto, in particolare nel senso che il Consiglio può eventualmente fondarsi su accertamenti globali. Il sindacato giurisdizionale sull'esercizio di detto potere deve limitarsi agli eventuali vizi di errore manifesto, sviamento di potere o palese sconfinamento dai limiti del potere discrezionale» (18). Essa ha inoltre aggiunto che (19) «il testo stesso dell'art. 93, n. 2, terzo comma, dimostra che, quando decide che circostanze eccezionali giustificano che un aiuto sia considerato compatibile con il mercato comune, in deroga all'art. 92, il Consiglio è chiamato a valutare una situazione economica complessa».
47 Nel caso di specie, ritengo (20) che il Consiglio fosse chiamato a procedere alla valutazione di una situazione economica complessa, e che il potere discrezionale di cui esso godeva non riguardasse quindi esclusivamente la natura e la portata dei provvedimenti da adottare, ma anche l'accertamento dei dati di fatto. Di conseguenza, il Consiglio era legittimato a fondarsi su accertamenti globali. Poteva cioè valutare un complesso di elementi per accertare se ricorressero circostanze eccezionali.
48 In particolare, atteso che, come è stato anche dichiarato dalla Corte (21), l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo è caratterizzata, da numerosi anni, da uno «squilibrio strutturale permanente bisognoso di essere riformato», il Consiglio poteva non soltanto fondarsi su elementi relativi all'apertura della campagna 1994/1995, ma anche prendere in considerazione elementi concernenti gli inizi del 1995. E' quanto emerge anche dal terzo `considerando' della decisione controversa, in cui, benché si dichiari che la situazione del mercato vinicolo esistente al momento dell'adozione della decisione non presentava aspetti eccezionali che giustificassero il ricorso alla distillazione obbligatoria, si afferma tuttavia che una buona esecuzione della distillazione preventiva nel complesso degli Stati membri produttori di vino era essenziale in un mercato caratterizzato da un costante calo dei consumi (22). Il Consiglio poteva inoltre prendere in considerazione cifre globali, relative sia alla situazione nella Comunità - e non soltanto alla situazione sul mercato francese - sia alla totalità dei vini e non solo a quelli da tavola, cui si riferivano la distillazione preventiva disposta dalla Commissione e l'aiuto deciso dal governo francese. Infine, a mio parere, il Consiglio poteva valutare anche l'andamento dei prezzi istituzionali in valuta nazionale per esaminare se fossero svantaggiosi o meno per i produttori francesi rispetto a quelli di altri Stati membri, in una misura che rendesse necessaria l'adozione di un provvedimento speciale.
49 Certamente non ritengo di per sé legittima la motivazione della decisione controversa (secondo `considerando') fondata sul fatto che la decisone riguarda un settore il cui contesto regolamentare è in via di modifica, allo scopo di introdurre misure che consentano il durevole risanamento del mercato vitivinicolo, in quanto tale elemento non potrebbe costituire una «circostanza eccezionale», ai sensi dell'art. 93, n. 2, terzo comma. A mio parere, un fatto come quello addotto non può configurare «circostanze eccezionali» giacché, estendendo eccessivamente questa nozione, la priveremmo di nerbo, in quanto diverrebbe smisurata. Si verrebbe cioè a falsarne il contenuto, con la conseguenza che questa nozione giuridica indefinita avrebbe solo valore nominale, senza contenuto sostanzialmente vincolante e, in definitiva, senza specifica utilità pratica (23).
50 La Commissione sostiene che non ricorrevano «circostanze eccezionali», in quanto i prezzi dei vini da tavola in Francia per quella campagna erano aumentati rispetto alla precedente campagna 1993/1994. Nel corso della campagna 1994/1995 i prezzi d'acquisto dei vini francesi erano superiori al prezzo di orientamento, mentre i prezzi d'acquisto dei vini italiani e spagnoli erano rimasti inferiori allo stesso. La Commissione afferma inoltre che non si era in presenza di circostanze eccezionali poiché i contratti di distillazione preventiva stipulati dagli Stati membri riguardavano quantitativi inferiori rispetto a quelli degli anni precedenti. Essa ne desume che non vi era stato alcun calo eccezionale, né una situazione di redditi eccezionalmente bassi, che giustificasse l'adozione della decisione impugnata.
51 Su tali questioni debbo osservare quanto segue. Anzitutto, il ricorso alla misura della distillazione evidenzia, se non proprio un conflitto, quanto meno un tentativo di accettabile compromesso tra due finalità di pari valore della politica agricola comune di cui all'art. 39 del Trattato, le quali sono, ai sensi del suo n. 1, quella di «assicurare (...) un tenore di vita equo alla popolazione agricola» (lett. b) e quella di «stabilizzare i mercati» (lett. c). In proposito, la Corte ha ripetutamente dichiarato che (24) «le istituzioni comunitarie, nel perseguimento dei vari obiettivi elencati nell'art. 39 del Trattato, devono svolgere l'opera permanente di conciliazione richiesta dai conflitti che possono sorgere tra gli obiettivi presi isolatamente e devono, se necessario, attribuire temporaneamente a uno di essi la preminenza richiesta dai fatti o dalle circostanze in relazione ai quali esse adottano delle decisioni».
52 Ritengo che, con la decisione impugnata, il Consiglio intendesse contemperare questi obiettivi contrastanti dell'art. 39 del Trattato nell'ambito del mercato vitivinicolo e, disponendo di un ampio potere discrezionale, esso fosse l'istituzione competente a valutare se le disfunzioni esistenti in tale mercato a livello di Stato membro e le conseguenze negative che ne derivavano per i produttori di vino francesi giustificassero l'adozione di un provvedimento correttivo ad hoc.
53 Si osservi inoltre che, secondo il quarto `considerando' della decisione controversa, i produttori di vino francesi hanno compiuto notevoli sforzi per controllare la produzione riducendo il loro rendimento di vino da tavola, e per questo hanno subito un rilevante calo dei rispettivi redditi.
54 Peraltro, secondo il quinto `considerando', i produttori di vino francesi percepiscono un prezzo minimo d'acquisto del vino destinato alla distillazione preventiva molto più dissuasivo di quello percepito dai viticoltori degli altri paesi produttori.
55 Questi `considerando' costituiscono, a mio parere, una motivazione legittima. Più in particolare, ritengo che il Consiglio non sia incorso in alcun manifesto errore di valutazione allorché ha dichiarato che i produttori di vino francesi hanno subito un significativo calo dei rispettivi redditi nel tentativo di ridurre la produzione e il rendimento di vini da tavola. Il Consiglio ha inoltre asserito, senza essere contraddetto in modo convincente dalla Commissione, che ciò era dovuto al fatto che il prezzo ottenuto dai produttori di vino francesi per la distillazione preventiva era molto inferiore a quello ricavato dai produttori di vino spagnoli e italiani, a causa della diminuzione del valore di cambio, rispettivamente, della moneta spagnola e di quella italiana, dato che gli effetti delle svalutazioni della peseta e, rispettivamente, della lira sono perdurati fino alla fine del 1994. In particolare, secondo il Consiglio, dall'inizio della campagna 1992/1993 fino all'estate del 1994 l'andamento dei prezzi istituzionali in valuta nazionale è stato molto sfavorevole per i produttori francesi. Per i produttori italiani e spagnoli il prezzo d'acquisto alla distillazione preventiva è aumentato rispettivamente del 35% e del 27% mentre, a causa della stabilità del franco francese, per i produttori francesi i prezzi sono rimasti agli stessi livelli della campagna precedente.
56 Non credo quindi che il Consiglio sia incorso in un manifesto errore di valutazione dei fatti allorché ha inteso, con l'adozione della decisione impugnata, far fronte alla situazione sfavorevole in cui versavano i produttori di vino francesi, e cioè farvi fronte adottando provvedimenti correttivi non previsti nel contesto dei regolamenti che disciplinano il settore (nell'ambito del regolamento n. 822/87).
57 Nell'ottavo `considerando' della decisione, inoltre, si afferma che ricorrono circostanze eccezionali le quali consentono di ritenere l'aiuto ai produttori di vino francesi da parte del governo francese compatibile con il mercato comune «in via derogatoria e nella misura e per il periodo strettamente necessari alla correzione delle distorsioni riscontrate» (25).
58 Ritengo pertanto che il Consiglio non sia incorso in un manifesto errore di valutazione allorché ha dichiarato, in particolare alla luce della finalità di garantire un reddito equo ai produttori di vino, che l'aiuto controverso doveva essere considerato compatibile con il mercato comune, e ciò in quanto in ogni caso non provocava un effettivo e stabile perturbamento nel funzionamento dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (26).
59 Di conseguenza, ritengo che i fatti addotti dal Consiglio costituiscano «circostanze eccezionali» ai sensi dell'art. 93, n. 2, terzo comma, del Trattato. Credo inoltre che, nell'ambito della valutazione di situazioni economiche complesse a cui procede, il Consiglio abbia correttamente esercitato il suo potere discrezionale, e che non sussista un manifesto errore di valutazione delle circostanze di fatto. Pertanto, il secondo motivo di annullamento sollevato dalla Commissione dev'essere respinto.
C - Sul terzo motivo d'annullamento: insufficienza della motivazione
60 Con il terzo e ultimo motivo la Commissione chiede l'annullamento affermando che la motivazione della controversa decisione del Consiglio è insufficiente, breve, lacunosa ed erronea (27).
61 Poiché il secondo motivo d'annullamento sollevato dalla Commissione, vertente sull'errore manifesto in cui il Consiglio sarebbe incorso ritenendo sussistenti le circostanze eccezionali di cui all'art. 93, n. 2, terzo comma, è stato respinto, il terzo motivo d'annullamento va esaminato soltanto sotto il profilo della motivazione lacunosa (28).
62 Ritengo che la motivazione della decisione impugnata, quantunque sommaria, faccia apparire in maniera chiara e non equivoca che, in ragione di circostanze eccezionali, l'aiuto poteva, in via derogatoria, essere considerato compatibile con il mercato comune, nella misura e per il periodo strettamente necessari (29). Da tale motivazione risulta poi l'elemento fondamentale della finalità perseguita dall'istituzione comunitaria, consistente nel garantire un reddito equo agli agricoltori francesi. Di conseguenza, essa è sufficiente e non lacunosa. Anche il terzo motivo di annullamento deve pertanto essere respinto.
VI - Conclusione
63 Propongo quindi alla Corte di:
«1) Respingere il ricorso della Commissione.
2) Condannare la Commissione alle spese».
(1) - Regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1). Esso ha sostituito il regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 54, pag. 1).
(2) - Ai sensi dell'art. 27, nn. 2, 3 e 4, del regolamento n. 822/87:
«2. Anteriormente al 1_ agosto viene fissato per ciascuna campagna un prezzo d'orientamento per ciascun tipo di vino da tavola di cui al paragrafo 1.
3. Il prezzo d'orientamento è fissato sia in base alla media dei corsi constatati per il tipo di vino in questione durante le due campagne precedenti la data di fissazione di detto prezzo, sia in base all'evoluzione dei prezzi durante la campagna in corso.
(...)
4. Il prezzo d'orientamento è fissato nella fase della produzione ed è espresso, secondo il tipo di vino, in ECU % vol/hl o ECU per hl».
(3) - Regolamento (CE) della Commissione 8 agosto 1994, n. 2028, che prevede l'apertura, per la campagna 1994/1995, della distillazione preventiva di cui all'art. 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 (GU L 206, pag. 5).
(4) - V., ad es., sentenze 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike e Weinlig (Racc. pag. 595, punto 9, in fine), e 17 marzo 1993, cause riunite C-72/91 e C-73/91, Sloman Neptun (Racc. pag. I-887, punto 11).
(5) - V. sentenza 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione (Racc. pag. I-3203, punto 41).
(6) - Decisione del Consiglio 6 dicembre 1993, 93/662/CE, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 304, pag. 1).
(7) - Secondo la costante giurisprudenza della Corte, in mancanza di pubblicazione o di notificazione, il termine per la presentazione del ricorso decorre solo dal momento in cui l'interessato ha avuto una conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell'atto di cui trattasi, in modo da poter esercitare il suo diritto a proporre ricorso. V. sentenze 6 dicembre 1990, causa C-180/88, Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie/Commissione (Racc. pag. I-4413, punto 22), 6 luglio 1988, causa 236/86, Dillinger Hüttenwerke (Racc. pag. 3761, punto 14), e 9 gennaio 1997, causa C-143/95 P, Commissione/Socurte e a. (Racc. pag. I-1, punto 31).
(8) - Questo chiarimento è necessario in quanto la Commissione distingue (punto 9 delle sue osservazioni sull'eccezione di irricevibilità del Consiglio) tra la data di manifestazione della volontà politica del Consiglio (22 giugno 1995) e la data di notifica al suo destinatario, data in cui, a suo dire, si è tradotta sul piano giuridico (27 luglio 1995).
(9) - La Corte riconosce peraltro che la notificazione dev'essere regolare e che le eventuali irregolarità non incidono sulla validità dell'atto, «sono estranee all'atto», ma impediscono la decorrenza del termine d'impugnazione; v. sentenza 13 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione (Racc. pag. 619, punti 39 e 40).
(10) - Ai sensi del regolamento interno del Consiglio (art. 2, n. 1), il presidente del Consiglio stabilisce e invia agli altri membri del Consiglio e alla Commissione l'ordine del giorno provvisorio di ogni sessione almeno quattordici giorni prima dell'inizio della sessione stessa. Inoltre, la Commissione è invitata a partecipare alle sessioni del Consiglio, a meno che esso decida di deliberare senza la presenza della Commissione (art. 4, n. 2).
(11) - Si rilevi che, secondo il Consiglio, la Commissione ha ricevuto, così come i 15 membri del Consiglio, i documenti preparati dal segretario generale del Consiglio per l'adozione delle decisioni del Consiglio. Quest'ultimo afferma inoltre che la Commissione disponeva anche dell'ordine del giorno provvisorio per la sessione del 19-22 giugno 1995 del Consiglio Agricoltura.
(12) - Ai sensi dell'allegato II al regolamento di procedura della Corte, recante la decisione sui termini relativi alla distanza, se le parti non hanno la loro residenza abituale nel Granducato di Lussemburgo, i termini processuali sono prolungati, in ragione della distanza, per il Regno del Belgio, di due giorni.
(13) - Credo che porti a tale soluzione anche l'analisi della giurisprudenza della Corte, la quale in più occasioni ha ribadito che «la rigida applicazione delle norme comunitarie riguardanti i termini processuali risponde all'esigenza della certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell'amministrazione della giustizia». V. sentenze 26 novembre 1985, causa 42/85, Cockerill-Sambre (Racc. pag. 3749, punto 10), e 12 luglio 1984, causa 209/83, Ferriera Valsabbia/Commissione (Racc. pag. 3089, punto 14), nonché ordinanza 27 aprile 1988, causa 352/87, Farzoo e Kortmann/Commissione (Racc. pag. 2281, punto 7).
(14) - Causa C-122/94 (Racc. pag. I-881). V. inoltre le mie conclusioni in tale causa, presentate il 22 novembre 1995. Nella detta sentenza la Corte ha respinto il ricorso della Commissione, proposto il 25 aprile 1994, con cui si chiedeva l'annullamento di due decisioni del Consiglio del 21 febbraio 1994, adottate in forza dell'art. 93, n. 2, terzo comma, del Trattato, vertenti sulla concessione di un aiuto eccezionale alla distillazione di taluni vini in Italia e in Francia. In particolare, il Consiglio aveva autorizzato la concessione ai produttori di vino di un aiuto complementare per la campagna 1993/1994, per un importo massimo pari alla differenza tra 24 FF% vol/hl, che costituiva il prezzo di mercato in quel periodo, e il prezzo minimo comunitario di 2,06 ECU/% vol/hl (la differenza ammontava a circa 8 FF) per la distillazione preventiva. Di conseguenza, il prezzo della distillazione preventiva e il prezzo del vino sul mercato in quella campagna viticola risultavano parificati. Il Consiglio aveva inoltre autorizzato la concessione di un aiuto complementare ai produttori di vino italiani per un importo massimo pari alla differenza tra il prezzo minimo di acquisto alla distillazione preventiva (2,06 ECU/% vol/hl) e quello alla distillazione obbligatoria (0,83 ECU/% vol/hl). Esso aveva cioè parificato il prezzo della distillazione obbligatoria e quello della distillazione preventiva.
(15) - Citata alla nota 14.
(16) - La Corte ha dichiarato, in particolare, che «il potere che l'art. 93, n. 2, terzo comma, attribuisce al Consiglio si applica al settore vitivinicolo nei limiti indicati da tale norma, ossia in caso di circostanze eccezionali». V. l'analisi del primo motivo di annullamento ai paragrafi 46-71 delle mie conclusioni nella causa C-122/94, citata alla nota 14.
(17) - Sentenza citata alla nota 14 (punto 18). V. anche sentenze 17 maggio 1988, causa 84/87, Erpelding (Racc. pag. 2647, punto 27), 9 luglio 1985, causa 179/84, Bozzetti (Racc. pag. 2301, punto 30), 11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder (Racc. pag. 2237, punti 23 e 24), e 21 febbraio 1990, cause riunite da C-267/88 a C-285/88, Wuidart e a. (Racc. pag. I-435, punto 14).
(18) - V. anche sentenza 29 ottobre 1980, causa 138/79, Roquette Frères/Consiglio (Racc. pag. 3333, punto 25).
(19) - Sentenza 29 febbraio 1996, Commissione/Consiglio, citata alla nota 14 (punto 19).
(20) - Per un'indagine più analitica sulla portata del potere del Consiglio ai sensi dell'art. 93, n. 2, terzo comma, sulla nozione di «circostanze eccezionali» e sulla questione se vi sia una erronea qualificazione giuridica o una valutazione palesemente erronea degli elementi di fatto, v. i paragrafi 75-97 delle mie conclusioni nella causa C-122/94, Commissione/Consiglio, citata alla nota 14.
(21) - V. sentenza 29 febbraio 1996, Commissione/Consiglio, citata alla nota 14 (punto 22).
(22) - Come risulta dal sesto `considerando' della decisione, il governo francese aveva deciso di concedere un aiuto straordinario ai viticoltori francesi per compensare il calo dei loro redditi e per rafforzare l'efficacia della distillazione preventiva.
(23) - V. le analoghe riserve formulate al paragrafo 94 delle mie conclusioni nella causa C-122/94, Commissione/Consiglio, citata alla nota 14.
(24) - V., ad es., sentenza 29 febbraio 1996, Commissione/Consiglio, citata alla nota 14 (punto 24), nonché sentenze 5 ottobre 1994, cause riunite C-133/93, C-300/93 e C-362/93, Crispoltoni e a. (Racc. pag. I-4863, punto 32), e C-280/93, Germania/Consiglio (Racc. pag. I-4973, punto 47).
(25) - V. anche punto 25 della sentenza 29 febbraio 1996, Commissione/Consiglio, citata alla nota 14.
(26) - Al punto 21 della sentenza 29 febbraio 1996, Commissione/Consiglio, citata alla nota 14, la Corte ha dichiarato quanto segue: «Occorre rilevare (...) innanzi tutto che, anche se la situazione del mercato vitivinicolo fosse simile a quella delle campagne precedenti, non potrebbe ritenersi che il Consiglio abbia compiuto un errore manifesto di valutazione dichiarando (...), senza essere contraddetto dalla Commissione, che lo squilibrio sul mercato comunitario del vino rilevato all'inizio della campagna 1993/1994 avrebbe potuto, proprio per la persistenza della situazione, determinare, per l'Italia, un rischio di gravi ripercussioni d'ordine economico e sociale, soprattutto per i piccoli produttori e le cantine sociali, e, per la Francia, il rischio di una situazione critica».
(27) - Nella sentenza 29 febbraio 1996, Commissione/Consiglio, citata alla nota 14 (punto 29), la Corte ha respinto un analogo motivo d'annullamento dedotto dalla Commissione dichiarando quanto segue: «E' vero che la motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato CE deve far apparire in maniera chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto controverso, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e onde permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo, ma non si richiede che la motivazione contenga tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti». V. al riguardo anche sentenza 9 novembre 1995, causa C-466/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a. (Racc. pag. I-3799, punto 16). La Corte ha così proseguito: «La rispondenza di una motivazione a quei requisiti non va infatti valutata solo con riferimento al suo testo, ma anche al contesto e all'insieme delle norme che disciplinano la materia. Pertanto, se l'atto contestato dà conto dell'obiettivo essenziale perseguito dall'istituzione, sarà superfluo richiedere una motivazione specifica per ciascuna delle scelte tecniche da essa operate».
(28) - E' quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza 29 febbraio 1996, Commissione/Consiglio, citata alla nota 14 (punto 28).
(29) - V. punto 30 della sentenza 29 febbraio 1996, Commissione/Consiglio, citata alla nota 14.
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