CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
presentate il 14 marzo 1996 ( *1 )
1.
Con il presente ricorso d'inadempimento la Commissione contesta alla Repubblica ellenica di aver omesso di trasporre nel proprio ordinamento, entro il termine prescritto, la direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ( 1 ).
2.
Ai sensi dell'art. 44 della direttiva, gli Stati membri erano tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a questa direttiva prima del 1° luglio 1993. Gli Stati membri erano inoltre tenuti ad informare immediatamente la Commissione del risultato della trasposizione.
3.
Non avendo ricevuto alcuna comunicazione a riguardo dalla Repubblica ellenica, la Commissione, con lettera 9 agosto 1993, poneva quest'ultima in grado di presentare le sue osservazioni in proposito nel termine di due mesi. Questa lettera rimaneva senza risposta. Successivamente la Commissione rivolgeva, in data 6 maggio 1994, un parere motivato alla Repubblica ellenica, nel quale invitava lo Stato destinatario ad adempiere, nel termine di due mesi, al proprio obbligo di conformarvisi. Poiché anche tale parere rimaneva senza risposta, la Commissione proponeva, in data 29 settembre 1995, un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE.
4.
La convenuta non contesta di aver omesso di trasporre la direttiva in oggetto nell'ordinamento nazionale entro il termine impartito. Essa conclude tuttavia nel senso del rigetto del ricorso. Essa deduce innanzitutto che nel novembre 1994 è stata istituita una commissione incaricata dei lavori legislativi preparatori, in vista della trasposizione della direttiva. Un ministero avrebbe peraltro già predisposto e comunicato alla citata commissione un progetto di decreto presidenziale diretto alla trasposizione nell'ordinamento giuridico nazionale delle disposizioni della direttiva. Lo stesso ministero avrebbe inoltre inviato a tutti gli organismi interessati del settore pubblico il testo della direttiva mediante una circolare ministeriale del 27 agosto 1993. Tale circolare avrebbe recato istruzioni volte all'attuazione provvisoria della direttiva.
5.
Questi argomenti non sono convincenti. Se — come fatto valere dal governo ellenico — le misure necessarie alla trasposizione della direttiva nell'ordinamento nazionale sono in preparazione, ciò conferma che la trasposizione non è avvenuta entro il termine impartito. L'esistenza della citata circolare ministeriale, fatta valere dalla Repubblica ellenica, c dcl pari priva di rilevanza. La Corte di giustizia ha già avuto occasione di constatare ripetutamente che «semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi imposti dal Trattato» ( 2 ).
6.
Propongo pertanto di dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato CE. Propongo inoltre che la Repubblica ellenica sia condannata alle spese.
( *1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 1 ) GU L 209, pag. 1.
( 2 ) V., ad esempio, sentenza 26 gennaio 1994. eausa C-381/92, Commissione/Irlanda (Race. pag. I-215, punto 7).
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