CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentate il 3 ottobre 1996 ( *1 )
1.
Nella presente causa la Corte di giustizia deve pronunciarsi sul ricorso proposto dalla Commissione il 3 ottobre 1995, diretto a far dichiarare, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato, nonché dell'art. 10, n. 1, della direttiva 93/48/CEE ( 1 ) dell'art. 8, n. 1, della direttiva 93/49/CEE ( 2 ), dell'art. 2, n. 1, della direttiva 93/52/CEE ( 3 ), dell'art. 7, n. 1, della direttiva 93/61/CEE ( 4 ) e dell'art. 13, n. 1, della direttiva 93/85/CEE ( 5 ), per non aver adottato né messo in vigore entro il termine impartito le disposizioni necessarie per conformarsi a tali direttive e per non averne informato la Commissione.
2.
Secondo le disposizioni citate, gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi al disposto di tali direttive anteriormente al 31 dicembre 1993, al 1o gennaio 1994 o al 15 novembre 1993, a seconda dei casi, e ad informarne la Commissione.
3.
Non avendo ricevuto, il 1° gennaio 1994, nessuna informazione relativa all'adeguamento dell'ordinamento interno alle citate direttive, la Commissione, il 10 febbraio successivo, inviava al governo italiano una lettera di diffida nella quale poneva in rilievo questa mancanza di informazione e gli chiedeva di trasmetterle una tabella completa e dettagliata delle varie disposizioni nazionali che avevano dato attuazione a tali direttive. Nella stessa lettera, la Commissione faceva carico al governo italiano di non aver adempiuto gli obblighi imposti dal Trattato e dalle citate direttive e gli assegnava un termine di due mesi per comunicarle le sue osservazioni.
4.
Non avendo ricevuto risposta alla sua lettera di diffida, il 22 settembre 1994 la Commissione emetteva un parere motivato, nel quale rilevava che, secondo le informazioni di cui disponeva, la Repubblica italiana non aveva adeguato il suo ordinamento interno alle citate direttive né aveva inviato alcuna comunicazione in tal senso alla Commissione, il che era costitutivo di un inadempimento. La Repubblica italiana era quindi invitata ad adottare le misure necessarie per attuare le direttive entro il termine di due mesi.
5.
Il 3 febbraio 1995, con lettera della loro rappresentanza permanente, le autorità italiane affermavano che erano in preparazione le misure necessarie per attuare tali direttive.
6.
Dato che, nell'ottobre dello stesso anno, continuava a non avere prove che l'Italia avesse attuato alcuna delle citate direttive, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
7.
Nel controricorso il governo italiano non contesta l'inadempimento addebitatogli, limitandosi a ribadire le affermazioni già fatte nel corso del procedimento precontenzioso circa l'imminente adozione delle disposizioni necessarie al fine di adeguare l'ordinamento interno a dette direttive.
8.
Successivamente, il 27 febbraio 1996 le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione, con lettera della loro rappresentanza permanente, che la direttiva 93/85 era stata recepita nell'ordinamento interno con l'approvazione del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato il 14 del mese successivo.
9.
A seguito di tale comunicazione e dopo aver eseguito i dovuti controlli, la Commissione ha fatto sapere alla Corte di giustizia di rinunciare, in conformità dell'art. 78 del regolamento di procedura, in parte al ricorso — in quanto si riferisce alla direttiva 93/85 —, confermandolo per tutto il resto, cioè in quanto diretto a far dichiarare, in conformità all'art. 169 del Trattato, che la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi impostile dalle direttive 93/48, 93/49, 93/52 e 93/61.
10.
Riguardo all'inadempimento ancora rimproverato, risulta chiaramente dalla lettera di risposta del governo italiano che, nel febbraio 1996, le disposizioni delle direttive 93/48, 93/49, 93/52 e 93/61 non erano state ancora recepite nell'ordinamento interno, mentre il termine per farlo era scaduto il 31 dicembre 1993 per la prima, la seconda e la quarta direttiva, e il 1° gennaio 1994 per la terza.
11.
Si deve, quindi, accogliere il ricorso e condannare lo Stato membro convenuto a tutte le spese di causa, ai sensi dell'art. 69, n.2, primo comma, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, giacché la rinuncia parziale della Commissione agli atti deriva dall'atteggiamento della convenuta, che solo dopo la proposizione del ricorso ha adottato le misure necessarie per attuare la direttiva 93/85.
12.
Propongo, quindi, alla Corte di:
«1)
dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE, nonché dell'art. 10, n. 1, della direttiva 93/48/CEE, dell'art. 8, n. 1, della direttiva 93/49/CEE, dell'art. 2, n. 1, della direttiva 93/52/CEE e dell'art. 7, n. 1, della direttiva 93/61/CEE, per non aver adottato né messo in vigore, entro il termine impartito, le disposizioni necessarie per conformarsi a dette direttive e per non averne informato la Commissione;
2)
condannare la Repubblica italiana alle spese».
( *1 ) Lingua originale: lo spagnolo.
( 1 ) Direttiva della Commissione 23 giugno 1993, 93/48/CEE, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prevista dalla direttiva 92/34/CEE del Consiglio (GU L 250, pag. 1).
( 2 ) Direttiva della Commissione 23 giugno 1993, 93/49/CEE, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio (GU L 250, pag. 9).
( 3 ) Direttiva del Consiglio 24 giugno 1993, 93/52/CEE, recante modifica della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 175, pag. 21).
( 4 ) Direttiva della Commissione 2 luglio 1993, 93/61/CEE, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine c i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva del Consiglio 92/33/CEE (GU L 250, pag. 19).
( 5 ) Direttiva del Consiglio 4 ottobre 1993, 93/85/CEE, concer-nente la lotta contro il marciume anulare della patata (GU L 259, pag. 1).
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