Conclusioni dell avvocato generale
A - Introduzione
1 Il presente rinvio pregiudiziale appare molto simile a quello relativo alle cause riunite C-88/95, C-102/95 e C-103/95, Martínez Losada e a., in ordine alle quali la Corte pronunciò la sua sentenza il 20 febbraio 1997 (1). La procedura qui in esame fu sospesa nell'attesa che fosse pronunciata la sentenza relativa alle cause suddette. A seguito della tempestiva comunicazione della sentenza al giudice a quo, quest'ultimo manteneva ferma la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, sia pure riformulandone i quesiti alla luce delle conclusioni dell'avvocato generale e della sentenza della Corte.
2 Le circostanze di fatto all'origine del procedimento principale sono simili a quelle relative alle già citate cause riunite. Limitatamente a questo aspetto si potrà fare riferimento alle conclusioni del mio predecessore, l'avvocato generale Lenz (2), e alla sentenza della Corte.
3 Il ricorrente nella causa principale - nato nel 1936 - aveva accumulato 1303 settimane contributive in qualità di lavoratore subordinato in base al regime di previdenza sociale del Regno Unito, prima del suo rientro in Spagna. Qui beneficiava di un sussidio temporaneo di disoccupazione per lavoratori migranti rientrati in patria. Nel suo caso si tratta, proprio come nelle cause riunite Martínez Losada e a., del diritto ad una prestazione successiva alla prima, e cioè ad una indennità di disoccupazione prevista per i lavoratori di età superiore a 52 anni. Coloro che inoltrano richiesta per questa prestazione devono avere diritto a una pensione di vecchiaia in base al regime di previdenza sociale spagnolo, per il quale è, a sua volta, richiesto il completamento di un periodo contributivo minimo. Il ricorrente non aveva mai versato contributi in base al sistema previdenziale spagnolo.
4 Si tratta, ora, di stabilire le condizioni di applicazione e la portata dell'art. 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (3) con riferimento alle condizioni previste dal diritto spagnolo per la concessione di questa indennità di disoccupazione successiva al sussidio temporaneo. I quesiti a cui rispondere alla luce della sentenza già pronunciata recitano nel modo seguente:
«1) Se l'art. 67, n.1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (nella redazione ora vigente) debba interpretarsi, sotto il profilo della fattispecie che esso disciplina, nel senso che esso, ai fini della concessione dell'indennità di disoccupazione prevista per le persone di età superiore ai 52 anni e disciplinata dall'art. 215, n. 3, del regio decreto legislativo 20 giugno 1994, n. 1, che approva il Testo unico della Legge generale sulla previdenza sociale, obbliga a tenere conto dei periodi di assicurazione o di occupazione maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro, nei limiti in cui detti contributi permettano, fatta salva l'età, di conseguire il diritto ad una pensione di vecchiaia in uno Stato membro diverso da quello dell'istituzione competente.
2) Nell'ipotesi in cui l'art. 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71 non sia applicabile, trattandosi di soddisfare una condizione necessaria ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, se sia applicabile l'art. 51 del Trattato CE e se l'istituzione competente debba tenere conto dei diritti ad una pensione di vecchiaia maturati in un altro Stato membro, per stabilire che - fatta salva l'età - è stata soddisfatta la condizione prevista dall'art. 215 del nuovo Testo unico della Legge generale sulla previdenza sociale, in base al quale occorre essere titolari del diritto a una pensione di vecchiaia.
3) Indipendentemente dall'applicazione dell'art. 67 del regolamento n. 1408/71 o dell'art. 51 del Trattato CE, qualora l'ente competente abbia l'obbligo di tenere conto dei diritti a pensione di vecchiaia maturati in un altro Stato membro, sempre che il lavoratore avesse ivi avuto diritto di accedere a prestazioni del sistema di previdenza sociale, ai sensi della sola normativa nazionale o di quella comunitaria, se sia sufficiente, per poter percepire l'indennità di disoccupazione prevista a favore dei disoccupati di età superiore a cinquantadue anni, che il lavoratore abbia maturato, solo con i contributi versati in un altro Stato membro o sommando quelli versati in Spagna e quelli versati in questo o in altri Stati membri, il periodo minimo previsto dall'uno o dall'altro Stato membro, oppure se occorra che egli maturi i periodi minimi richiesti dall'art. 161, n. 1, lett. b), del testo unico della legge generale sulla previdenza sociale».
5 Il governo spagnolo e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. Nella procedura orale erano presenti anche il rappresentante della parte ricorrente nel procedimento principale ed una rappresentante del governo del Regno Unito. Si ritornerà sulle osservazioni delle parti nel corso della valutazione in diritto.
B - Presa di posizione
I - Sulla prima questione
6 La prima questione pregiudiziale corrisponde letteralmente alla seconda questione sollevata nelle cause riunite Martínez Losada e a., e a cui la Corte ha risposto nei punti 29-38 della sua sentenza. Sia la Corte che l'avvocato generale - pur fornendo soluzioni differenti - hanno concepito tale questione come inerente all'applicabilità dell'art. 67 del regolamento n. 1408/71. L'avvocato generale sosteneva, in sostanza, che la problematica in questione non riguardasse il campo di applicazione dell'art. 67 del regolamento n. 1408/71, perché quest'ultimo apre l'accesso ad una prestazione di disoccupazione, mentre nel caso allora in esame non si trattava più dell'accesso ad una prestazione, essendo questo già stato aperto in base al diritto nazionale dai sussidi di disoccupazione previsti per i lavoratori migranti rientrati in patria. Egli riteneva che si trattasse piuttosto delle condizioni per avere diritto ad una prestazione successiva alla prima. La Corte, viceversa, collegava l'applicabilità della disposizione ad una questione preliminare da affidare alla valutazione del giudice nazionale.
7 Nella sentenza si legge: «Spetta pertanto al giudice nazionale stabilire se i periodi in cui l'ente spagnolo competente ha versato contributi ai regimi di assicurazione malattia e assegni familiari a nome dei ricorrenti nei processi a quibus configurino periodi di assicurazione in forza della legislazione interna» (4).
8 Se si concepisce la pretesa della parte ricorrente come una richiesta di prestazioni di disoccupazione, allora la risposta della Corte diventa del tutto consequenziale. L'art. 67, n. 3 del regolamento n. 1408/71 dispone infatti che:
«(...) l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alla condizione che l'interessato abbia compiuto da ultimo:
- nel caso del paragrafo 1, periodi di assicurazione,
- nel caso del paragrafo 2, periodi di occupazione,
secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni».
9 Per «periodi di assicurazione» si intendono, alla luce dell'art. 1, lett. r), del regolamento n. 1408/71, «i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione» (5).
10 Mantenendo ferma la prima questione con il riferimento espresso all'art. 67, n. 1, del regolamento n. 1408/71, il giudice a quo solleva una questione che va al di là della mera applicabilità della disposizione. Si potrebbe, quindi, concepirla anche in questo senso, se, cioè, nell'ipotesi in cui sia applicabile l'art. 67 del regolamento n. 1408/71, si debba tenere conto dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti in un altro Stato membro ai fini dell'assicurazione pensionistica.
11 Nella sentenza Martínez Losada e a. la Corte ha concepito le condizioni imposte per avere diritto alla indennità di disoccupazione in questione nel senso che esse esigono non che l'interessato abbia diritto a una pensione di vecchiaia in quanto tale, ma che abbia maturato un periodo contributivo di quindici anni presso un regime di pensione di vecchiaia (6).
12 Nella misura in cui il compimento di periodi di assicurazione costituisce una condizione perché sorga il diritto alla prestazione, l'art. 67, n. 1 del regolamento n. 1408/71 appare univoco: «L'istituzione competente (...) tiene conto (...), dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica (...)».
13 La prima questione va pertanto risolta dichiarando che l'art. 67, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che esso, ai fini della concessione dell'indennità di disoccupazione prevista per le persone di età superiore ai 52 anni, disciplinata dall'art. 215, n. 3, del regio decreto legislativo 20 giugno 1994, n. 1, che approva il Testo unico della Legge generale sulla previdenza sociale, obbliga a tenere conto dei periodi di assicurazione o di occupazione maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro, nei limiti in cui detti contributi permettano, fatta salva l'età, di conseguire il diritto a una pensione di vecchiaia in uno Stato membro diverso da quello dell'istituzione competente.
II - Sulla seconda questione
14 La seconda questione si fonda chiaramente sulla premessa che, ai sensi dell'art. 215 della Legge generale sulla previdenza sociale, la concessione del diritto alla prestazione qui in esame è subordinata alla titolarità di un «diritto a una pensione di vecchiaia».
15 Anche se la Corte, come già è stato evidenziato, nella sentenza Martínez Losada e a. ha affermato che l'interessato non deve avere diritto a una pensione di vecchiaia in quanto tale (7), il giudice a quo sembra interpretare diversamente la condizione per il sorgere del diritto conformemente al diritto nazionale.
16 Il carattere transitorio della prestazione di disoccupazione prevista per persone di età superiore ai 52 anni qui in questione, depone, a mio avviso, nel senso che non si tratta soltanto della maturazione di un periodo contributivo minimo, ma anche della legittima aspettativa di un trattamento pensionistico. Si tratta, quindi, di una prestazione che, al raggiungimento dell'età pensionabile, viene sostituita da un diritto a pensione. Una simile condizione sarebbe idonea ad assicurare che al raggiungimento dell'età pensionabile non si versi in uno stato di bisogno.
17 Questa valutazione è confermata dalle osservazioni del governo spagnolo, secondo il quale l'indennità in questione presenterebbe i caratteri di un regime di prepensionamento, che in base al diritto spagnolo consentirebbe di conservare l'aspettativa, già acquisita, di un trattamento pensionistico. Secondo il governo spagnolo occorre, pertanto, che vi sia anche un diritto futuro ad una pensione spagnola.
18 Benché il governo spagnolo ponga in evidenza il fatto che l'obiettivo della concessione dell'indennità di disoccupazione in questione è di salvaguardare i diritti futuri ad una pensione, non si deve disconoscere il carattere ausiliario delle prestazioni di disoccupazione previste per lavoratori di età superiore ai 52 anni. Indubbiamente questa prestazione ha come finalità di assicurare un reddito ad una determinata categoria di lavoratori subordinati, che sono stati soggetti ad obblighi contributivi per periodi abbastanza lunghi, acquisendo, così, il diritto a pensione, e che hanno, poi, perduto il lavoro ed esaurito le prestazioni normali di disoccupazione. Il fatto che durante il periodo in cui è concessa questa prestazione vengano mantenuti i diritti ad una pensione futura, è un effetto accessorio.
19 Non possono perciò sussistere dubbi in ordine al fatto che la prestazione richiesta abbia il carattere di una siffatta prestazione di disoccupazione. Anzitutto, essa viene definita in questi termini dal governo spagnolo ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 97 del regolamento n. 1408/71. In secondo luogo, il richiedente deve rimanere a disposizione dell'ufficio di collocamento come persona in cerca di impiego. Quest'ultima è una condizione tipica per una prestazione di disoccupazione, e vale essenzialmente a distinguerla da un regime di prepensionamento. Inoltre, la qualificazione della prestazione in parola come prestazione di disoccupazione implica che la cessazione dello stato di disoccupazione (eventualmente a seguito dell'intervento positivo dell'ufficio di collocamento) faccia venire meno il diritto all'indennità di disoccupazione.
20 Il problema se l'ordinamento spagnolo imponga o meno l'esistenza di un diritto futuro ad una pensione come condizione per il sorgere del diritto all'indennità di disoccupazione de quo è una questione preliminare da risolvere in base al diritto nazionale. A mio avviso, l'art. 67 del regolamento n. 1408/71 non trova applicazione con riferimento a siffatta questione.
21 Nell'ipotesi in cui l'ordinamento spagnolo richieda la titolarità di una legittima aspettativa di trattamento pensionistico come condizione per la concessione dell'indennità di disoccupazione oggetto della presente controversia, dovrebbe bastare a questo scopo anche un'aspettativa di pensione acquisita in un altro Stato membro. Essa dovrebbe essere considerata come una situazione di fatto o di diritto creatasi in un altro Stato membro. Relativamente all'obbligo comunitario fondato sull'art. 51 del Trattato di tenere conto di simili situazioni, esiste una ricca giurisprudenza. In merito faccio rinvio ai chiarimenti contenuti nei paragrafi 48-58 delle conclusioni presentate dall'avvocato generale Lenz nelle cause riunite Martínez Losada e a.. Alla luce di questo si deve ritenere che ai sensi dell'art. 51 del Trattato si debba tenere conto di una aspettativa di pensione acquisita in uno Stato membro.
22 Si propone pertanto di risolvere la seconda questione nel modo seguente: nella misura in cui l'art. 215 della Legge generale sulla previdenza sociale subordina la concessione dell'indennità di disoccupazione alla titolarità di un diritto ad una pensione di vecchiaia, l'art. 51 del Trattato impone all'istituzione competente di tenere conto dell'aspettativa acquisita in un altro Stato membro.
III - Sulla terza questione
23 La questione si pone in termini fondamentalmente diversi se, per ragioni di equità sostanziale, è imposto un periodo contributivo minimo (8) la cui durata è stabilita dal diritto spagnolo ed il quale è previsto come condizione per la concessione di una prestazione di disoccupazione. In tal caso l'art. 67, n. 1, del regolamento n. 1408/71 impone di tenere conto anche dei periodi maturati in altri Stati membri (9).
24 Si deve evidenziare, per ragioni di chiarezza, che la posizione sostenuta in questa sede non risolve affatto la questione relativa all'accesso alla prestazione. Il collegamento imprescindibile con l'ordinamento in base al quale vengono richieste le prestazioni è stabilito dall'art. 67, n. 3, del regolamento n. 1408/71. Ad ogni modo, ai fini del procedimento in questione, non si deve trascurare il fatto che solo il diritto nazionale ha consentito l'accesso per la prima volta ad una prestazione temporanea di disoccupazione. Qualora questo collegamento, comunque, non dovesse essere sufficiente, allora, dal punto di vista del diritto comunitario, si dovrà ritenere, come ha fatto la Corte nella sentenza Martínez Losada e a., che spetta al giudice nazionale stabilire se i periodi in cui l'ente spagnolo competente ha versato contributi ai regimi di assicurazione malattia e assegni familiari a nome dei ricorrenti nei processi a quibus configurino periodi di assicurazione in forza della legislazione interna (10). Nei limiti in cui è possibile valutarlo da questo punto di vista, sembra essere tale il caso in esame, perché ciò che ha importanza sono principalmente i periodi di assicurazione in quanto tali, e molto meno l'identità di chi ha versato i contributi.
25 Questo modo di considerare le cose pone anche rimedio alle perplessità emerse nel corso del procedimento in ordine al fatto che un riconoscimento troppo generoso dei periodi maturati in altri Stati membri potrebbe condurre ad una sorta di turismo sociale, profittando del quale i lavoratori di età superiore ai 52 anni potrebbero procurarsi un alloggio in Spagna per vivere lì il loro stato di prepensionamento a spese del regime previdenziale spagnolo. Alla luce della posizione qui sostenuta potrebbero, invece, fruire della prestazione solo quei lavoratori migranti che già abbiano acquisito il godimento di prestazioni di disoccupazione in base all'ordinamento spagnolo.
26 Propongo di risolvere la terza questione come segue: se, viceversa, l'art. 161, n. 1, lett. b), della Legge generale sulla previdenza sociale impone un periodo contributivo minimo, il quale pertanto appare come una condizione per la concessione di una indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 215 della legge, allora l'art. 67, n. 1, del regolamento n. 1408/71 impone di tenere conto anche dei periodi maturati in altri Stati membri.
C - Conclusioni
27 Alla luce delle considerazioni che precedono propongo di risolvere le questioni pregiudiziali nel modo seguente:
1) L'art. 67, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che esso, ai fini della concessione dell'indennità di disoccupazione prevista per le persone di età superiore ai 52 anni, disciplinata dall'art. 215, n. 3, del regio decreto legislativo 20 giugno 1994, n. 1, che approva il Testo unico della Legge generale sulla previdenza sociale, obbliga a tenere conto dei periodi di assicurazione o di occupazione maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro, nei limiti in cui detti contributi permettano, fatta salva l'età, di conseguire il diritto a una pensione di vecchiaia in uno Stato membro diverso da quello dell'istituzione competente.
2) Nella misura in cui l'art. 215 della Legge generale sulla previdenza sociale subordina la concessione dell'indennità di disoccupazione alla titolarità di un diritto ad una pensione di vecchiaia, l'art. 51 del Trattato impone all'istituzione competente di tenere conto dell'aspettativa acquisita in un altro Stato membro.
3) Se, viceversa, l'art. 161, n. 1, lett. b), della Legge generale sulla previdenza sociale impone un periodo contributivo minimo, il quale pertanto appare come una condizione per la concessione di una indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 215 della legge, allora l'art. 67, n. 1, del regolamento n. 1408/71 impone di tenere conto anche dei periodi maturati in altri Stati membri.
(1) - Sentenza 20 febbraio 1997, cause riunite C-88/95, C-102/95 e C-103/95, Martínez Losada e a. (Racc. pag. I-869).
(2) - Conclusioni presentate il 12 settembre 1996, cause riunite C-88/95, C-102/95 e C-103/95, Martínez Losada e a. (Racc. pag. I-869, I-872).
(3) - Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione del regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28, pag. 1).
(4) - Punto 37 della sentenza Martínez Losada, citata alla nota 1.
(5) - Il corsivo è mio.
(6) - V. punto 40 della sentenza Martínez Losada, citata alla nota 1.
(7) - V. punto 40 della sentenza Martínez Losada, citata alla nota 1.
(8) - V. art. 161, n. 1, lett. b), della Legge generale sulla previdenza sociale.
(9) - V. punto 27 della sentenza Martínez Losada, citata alla nota 1.
(10) - V. punto 37 della sentenza Martínez Losada, citata alla nota 1.
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